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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 305/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
AR ED, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12822/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli - Tito Livio 80078 Pozzuoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Unicredit S.p.a. - 00348170101
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 29883 IMU 2015
- PIGNORAMENTO n. 29883 IMU 2016
- PIGNORAMENTO n. 29883 IMU 2018 - PIGNORAMENTO n. 29883 IMU 2019
- PIGNORAMENTO n. 29883 TARI 2017
- PIGNORAMENTO n. 29883 TARI 2019
- PIGNORAMENTO n. 29883 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21602/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio il Comune di Pozzuoli per l'annullamento dell'atto di pignoramento presso terzi che assumeva notificato in data 06.05.2025.
A fondamento del ricorso deduceva l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione e la decadenza della pretesa azionata.
Si costituiva in giudizio il Comune di Pozzuoli producendo documentazione relativa alla notifica degli avvisi di accertamento prodromici al provvedimento impugnato chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le due eccezioni proposte suscettibili di essere trattate unitariamente in quanto connesse sono destituite di fondamento in quanto, dalla documentazione versata in giudizio dal resistente Comune, risulta comprovato che tutti gli avvisi prodromici al provvedimento impugnato risultano ritualmente notificati, a mezzo posta, ex art.139 e 140 cp.c,nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla legge,nell'arco temporale compreso dal
27.11.2010 al 30.07.2024 fatta eccezione per gli avvisi di accertamento n. 4524, ritualmente notificato, in data 21/03/2022, a mezzo pec e dell'avviso di accertamento n. 8124, anch'esso ritualmente notificato in data 12/01/2023 a mezzo pec;
la doglianza concernente l'omessa notifica degli atti prodromici è, pertanto, infondata.
Da tale premessa consegue che anche l'eccezioen di prescrizione è infondata venendo in rilievo tributi soggetti a prescrizione quinquiennale (TARI e IMU) e risultando notificato il gravato pignoramento in data
06.05.2025.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna pate ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del
Comune di Pozzuoli che liquida in €2000,00 oltre altri oneri come per legge.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
AR ED, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12822/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli - Tito Livio 80078 Pozzuoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Unicredit S.p.a. - 00348170101
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 29883 IMU 2015
- PIGNORAMENTO n. 29883 IMU 2016
- PIGNORAMENTO n. 29883 IMU 2018 - PIGNORAMENTO n. 29883 IMU 2019
- PIGNORAMENTO n. 29883 TARI 2017
- PIGNORAMENTO n. 29883 TARI 2019
- PIGNORAMENTO n. 29883 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21602/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio il Comune di Pozzuoli per l'annullamento dell'atto di pignoramento presso terzi che assumeva notificato in data 06.05.2025.
A fondamento del ricorso deduceva l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione e la decadenza della pretesa azionata.
Si costituiva in giudizio il Comune di Pozzuoli producendo documentazione relativa alla notifica degli avvisi di accertamento prodromici al provvedimento impugnato chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le due eccezioni proposte suscettibili di essere trattate unitariamente in quanto connesse sono destituite di fondamento in quanto, dalla documentazione versata in giudizio dal resistente Comune, risulta comprovato che tutti gli avvisi prodromici al provvedimento impugnato risultano ritualmente notificati, a mezzo posta, ex art.139 e 140 cp.c,nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla legge,nell'arco temporale compreso dal
27.11.2010 al 30.07.2024 fatta eccezione per gli avvisi di accertamento n. 4524, ritualmente notificato, in data 21/03/2022, a mezzo pec e dell'avviso di accertamento n. 8124, anch'esso ritualmente notificato in data 12/01/2023 a mezzo pec;
la doglianza concernente l'omessa notifica degli atti prodromici è, pertanto, infondata.
Da tale premessa consegue che anche l'eccezioen di prescrizione è infondata venendo in rilievo tributi soggetti a prescrizione quinquiennale (TARI e IMU) e risultando notificato il gravato pignoramento in data
06.05.2025.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna pate ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del
Comune di Pozzuoli che liquida in €2000,00 oltre altri oneri come per legge.