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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 18/11/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1097/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa RA Pozzetti Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 1097 /2025 avente ad oggetto: filiazione naturale proposta da
, nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'Avv. FILIPPI Parte_1
VALERIA come da procura allegata;
-ricorrente
CONTRO
, nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CAMMAROTA CP_1
MASSIMO come da procura allegata;
-resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente: “1. La minor verrà affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione pressoché alternata presso ciascuna parte (come specificato al seguente punto 3), ma manterrà residenza anagrafica nell'abitazione della madre sita in Via Arduino n. 7,
Asti.
2. Le decisioni di maggiore interesse pe relative all'istruzione, all'educazione e alla salute Per_1 verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della bambina. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui ha con sé la minore, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente.
3. Le modalità di visita d saranno regolate nei seguenti termini: Per_1
PRIMA SETTIMANA
Lunedì (dall'uscita di scuola) con il padre sino alle ore 8:30 della mattina del martedì in cui riaccompagnerà la minore a scuola;
Martedì (dall'uscita di scuola), mercoledì e giovedì con la madre che accompagnerà la minore a scuola il venerdì mattina;
Venerdì (dall'uscita della scuola), sabato e domenica con il padre che accompagnerà la minore a scuola il lunedì mattina;
SECONDA SETTIMANA
Lunedì (dall'uscita di scuola) e martedì con la madre che accompagnerà la minore a scuola il mercoledì mattina;
Mercoledì (dall'uscita di scuola) e giovedì con il padre che accompagnerà la minore a scuola il venerdì mattina;
Venerdì (dall'uscita di scuola), sabato e domenica con la madre che accompagnerà la minore a scuola il lunedì mattina;
con prosecuzione di tale sistema di rotazione per le settimane successive;
- La minore trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane anche consecutive nel Per_1 periodo estivo (intendendosi per periodo estivo giugno dalla fine della scuola, luglio e agosto) da concordarsi tra le parti entro il 31 marzo e da comunicarsi entro la suddetta data, salvi diversi accordi tra le parti;
- Per quanto concerne le feste pasquali, le stesse vengono suddivise in due periodi e precisamente dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua, o dal Lunedì dell'Angelo e fino al successivo mercoledì, che la figlia passerà presso ciascuno dei genitori ad anni alterni, salvi gli impegni scolastici della minore e salvi diversi accordi tra le parti;
- Per quanto riguarda, infine, le Feste Natalizie, le stesse vengono suddivise in due periodi, il primo dal 23 al 30 dicembre, il secondo dal 31 dicembre al 6 gennaio dell'anno venturo, che la figlia passerà presso ciascuno dei genitori ad anni alterni, salvi gli impegni scolastici della minore e salvi diversi accordi tra le parti;
in ogni caso si precisa che in giorno di Natale (25 dicembre) di ogni ann pranzerà con il padre e cenerà con la madre al fine di consentire lo scambio dei doni Per_1
e la serena condivisione della festività con i parenti di entrambi i genitori, salvo diversi accordi tra le parti;
4. I genitori si impegnano a collaborare ed a comunicare fra di loro in modo rispettoso e costruttivo, avendo quale unico interesse il benessere della minore che educheranno nel rispetto di entrambe le figure genitoriali.
5. Il Sig. corrisponderà a titolo di mantenimento per la figlia minore la somma Pt_1 Per_1 mensile di Euro 500,00 (cinquecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario in favore della Sig.ra a CP_1 decorrere dal mese in cui verrà emesso il provvedimento da parte del Tribunale.
6. Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della minore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di natura scolastica, ludica o parascolastica, sportive comprensive della necessaria attrezzatura e medico sanitarie, purché previamente concordate tra i coniugi, saranno sostenute nella misura dei 2/3 dal Sig e nella misura di 1/3 dalla Sig.r ; le sole Parte_1 CP_1 spese straordinarie urgenti e/o obbligatorie (a titolo esemplificativo ma non esaustivo le spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN) sostenute da un genitore, saranno rimborsate all'altro genitore nella misura sopra indicata, indipendentemente dal previo accordo. In ogni caso, le parti faranno riferimento al Protocollo del Tribunale di Asti.
7. La Sig.r usufruisce del 100% dell'assegno unico corrisposto per la figlia minore. CP_1
8. Fatto salvo quanto sopra pattuito, le parti danno atto di aver altresì definito ogni questione economica attinente al pregresso rapporto di convivenza more uxorio.
9. Spese del presente giudizio compensate tra le parti.
10. I Procuratori sottoscrivono per rinunzia al vincolo solidale.”
Per il P.M.: “nulla si oppone”
---
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sig.ri e intrattenevano una relazione da cui nasceva la figlia Parte_1 CP_1
in data 22/02/2019 ad Asti, regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori. Persona_2
Con ricorso depositato il 29/05/2025, il sig. chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 disporre l'affidamento della minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione paritetica e dimora alternata presso ciascun genitore, con spese straordinarie e Assegno Unico nella misura del 50%.
Si costituiva in giudizio la parte resistente contestando integralmente in fatto e in diritto le conclusioni di parte avversaria.
Il G.D. fissava udienza al 03/11/2025 e nelle more le parti integravano le loro rispettive difese ai sensi dell'art. 473 bis.17 c.p.c..
Successivamente, nelle more - ed a seguito del deposito delle memorie ex art. 473bis. 17 c.p.c. – le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in merito al regime di affidamento della minore ed alla regolamentazione delle visite/frequentazioni con i genitori, nonché al mantenimento e pertanto rassegnavano conclusioni congiunte in epigrafe indicate, chiedendone l'integrale accoglimento all'udienza del 03/11/2025.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
---
MOTIVI DELLA DECISIONE Le conclusioni congiunte formulate dalle parti debbono essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e conformi all'interesse della minore e non contrarie all'ordine pubblico.
In considerazione della non ravvisabilità di una piena soccombenza, ricorrono i presupposti per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
A tutela della privacy dei ricorrenti, va disposto il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 52 co. 2 DLGS 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti,
-dispone in perfetta conformità alle condizioni congiuntamente formulate dalle parti, così come riportate:
1. La minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 pressoché alternata presso ciascuna parte (come specificato al seguente punto 3), ma manterrà residenza anagrafica nell'abitazione della madre sita in Via Arduino n. 7, Asti.
2. Le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione e alla salute Per_1 verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della bambina. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui ha con sé la minore, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente.
3. Le modalità di visita di saranno regolate nei seguenti termini: Per_1
PRIMA SETTIMANA
Lunedì (dall'uscita di scuola) con il padre sino alle ore 8:30 della mattina del martedì in cui riaccompagnerà la minore a scuola;
Martedì (dall'uscita di scuola), mercoledì e giovedì con la madre che accompagnerà la minore a scuola il venerdì mattina;
Venerdì (dall'uscita della scuola), sabato e domenica con il padre che accompagnerà la minore a scuola il lunedì mattina;
SECONDA SETTIMANA
Lunedì (dall'uscita di scuola) e martedì con la madre che accompagnerà la minore a scuola il mercoledì mattina;
Mercoledì (dall'uscita di scuola) e giovedì con il padre che accompagnerà la minore a scuola il venerdì mattina;
Venerdì (dall'uscita di scuola), sabato e domenica con la madre che accompagnerà la minore a scuola il lunedì mattina;
con prosecuzione di tale sistema di rotazione per le settimane successive;
- La minore trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane anche consecutive nel Per_1 periodo estivo (intendendosi per periodo estivo giugno dalla fine della scuola, luglio e agosto) da concordarsi tra le parti entro il 31 marzo e da comunicarsi entro la suddetta data, salvi diversi accordi tra le parti;
- Per quanto concerne le feste pasquali, le stesse vengono suddivise in due periodi e precisamente dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua, o dal Lunedì dell'Angelo e fino al successivo mercoledì, che la figlia passerà presso ciascuno dei genitori ad anni alterni, salvi gli impegni scolastici della minore e salvi diversi accordi tra le parti;
- Per quanto riguarda, infine, le Feste Natalizie, le stesse vengono suddivise in due periodi, il primo dal 23 al 30 dicembre, il secondo dal 31 dicembre al 6 gennaio dell'anno venturo, che la figlia passerà presso ciascuno dei genitori ad anni alterni, salvi gli impegni scolastici della minore e salvi diversi accordi tra le parti;
in ogni caso si precisa che in giorno di Natale (25 dicembre) di ogni anno pranzerà con il padre e cenerà con la madre al fine di consentire lo scambio dei doni Per_1
e la serena condivisione della festività con i parenti di entrambi i genitori, salvo diversi accordi tra le parti;
4. I genitori si impegnano a collaborare ed a comunicare fra di loro in modo rispettoso e costruttivo, avendo quale unico interesse il benessere della minore che educheranno nel rispetto di entrambe le figure genitoriali.
5. Il Sig. corrisponderà a titolo di mantenimento per la figlia minore la somma Pt_1 Per_1 mensile di Euro 500,00 (cinquecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario in favore della Sig.ra a CP_1 decorrere dal mese in cui verrà emesso il provvedimento da parte del Tribunale.
6. Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della minore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di natura scolastica, ludica o parascolastica, sportive comprensive della necessaria attrezzatura e medico sanitarie, purché previamente concordate tra i coniugi, saranno sostenute nella misura dei 2/3 dal Sig. e nella misura di 1/3 dalla Sig.ra ; le sole Parte_1 CP_1 spese straordinarie urgenti e/o obbligatorie (a titolo esemplificativo ma non esaustivo le spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN) sostenute da un genitore, saranno rimborsate all'altro genitore nella misura sopra indicata, indipendentemente dal previo accordo. In ogni caso, le parti faranno riferimento al Protocollo del Tribunale di Asti.
7. La Sig.ra usufruisce del 100% dell'assegno unico corrisposto per la figlia minore. CP_1
8. Fatto salvo quanto sopra pattuito, le parti danno atto di aver altresì definito ogni questione economica attinente al pregresso rapporto di convivenza more uxorio.
9. Spese del presente giudizio compensate tra le parti. Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Così deciso in Asti, in data 11 novembre 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa RA Pozzetti
Il Presidente
Dr. Gian Andrea Morbelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa RA Pozzetti Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 1097 /2025 avente ad oggetto: filiazione naturale proposta da
, nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'Avv. FILIPPI Parte_1
VALERIA come da procura allegata;
-ricorrente
CONTRO
, nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CAMMAROTA CP_1
MASSIMO come da procura allegata;
-resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente: “1. La minor verrà affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione pressoché alternata presso ciascuna parte (come specificato al seguente punto 3), ma manterrà residenza anagrafica nell'abitazione della madre sita in Via Arduino n. 7,
Asti.
2. Le decisioni di maggiore interesse pe relative all'istruzione, all'educazione e alla salute Per_1 verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della bambina. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui ha con sé la minore, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente.
3. Le modalità di visita d saranno regolate nei seguenti termini: Per_1
PRIMA SETTIMANA
Lunedì (dall'uscita di scuola) con il padre sino alle ore 8:30 della mattina del martedì in cui riaccompagnerà la minore a scuola;
Martedì (dall'uscita di scuola), mercoledì e giovedì con la madre che accompagnerà la minore a scuola il venerdì mattina;
Venerdì (dall'uscita della scuola), sabato e domenica con il padre che accompagnerà la minore a scuola il lunedì mattina;
SECONDA SETTIMANA
Lunedì (dall'uscita di scuola) e martedì con la madre che accompagnerà la minore a scuola il mercoledì mattina;
Mercoledì (dall'uscita di scuola) e giovedì con il padre che accompagnerà la minore a scuola il venerdì mattina;
Venerdì (dall'uscita di scuola), sabato e domenica con la madre che accompagnerà la minore a scuola il lunedì mattina;
con prosecuzione di tale sistema di rotazione per le settimane successive;
- La minore trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane anche consecutive nel Per_1 periodo estivo (intendendosi per periodo estivo giugno dalla fine della scuola, luglio e agosto) da concordarsi tra le parti entro il 31 marzo e da comunicarsi entro la suddetta data, salvi diversi accordi tra le parti;
- Per quanto concerne le feste pasquali, le stesse vengono suddivise in due periodi e precisamente dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua, o dal Lunedì dell'Angelo e fino al successivo mercoledì, che la figlia passerà presso ciascuno dei genitori ad anni alterni, salvi gli impegni scolastici della minore e salvi diversi accordi tra le parti;
- Per quanto riguarda, infine, le Feste Natalizie, le stesse vengono suddivise in due periodi, il primo dal 23 al 30 dicembre, il secondo dal 31 dicembre al 6 gennaio dell'anno venturo, che la figlia passerà presso ciascuno dei genitori ad anni alterni, salvi gli impegni scolastici della minore e salvi diversi accordi tra le parti;
in ogni caso si precisa che in giorno di Natale (25 dicembre) di ogni ann pranzerà con il padre e cenerà con la madre al fine di consentire lo scambio dei doni Per_1
e la serena condivisione della festività con i parenti di entrambi i genitori, salvo diversi accordi tra le parti;
4. I genitori si impegnano a collaborare ed a comunicare fra di loro in modo rispettoso e costruttivo, avendo quale unico interesse il benessere della minore che educheranno nel rispetto di entrambe le figure genitoriali.
5. Il Sig. corrisponderà a titolo di mantenimento per la figlia minore la somma Pt_1 Per_1 mensile di Euro 500,00 (cinquecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario in favore della Sig.ra a CP_1 decorrere dal mese in cui verrà emesso il provvedimento da parte del Tribunale.
6. Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della minore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di natura scolastica, ludica o parascolastica, sportive comprensive della necessaria attrezzatura e medico sanitarie, purché previamente concordate tra i coniugi, saranno sostenute nella misura dei 2/3 dal Sig e nella misura di 1/3 dalla Sig.r ; le sole Parte_1 CP_1 spese straordinarie urgenti e/o obbligatorie (a titolo esemplificativo ma non esaustivo le spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN) sostenute da un genitore, saranno rimborsate all'altro genitore nella misura sopra indicata, indipendentemente dal previo accordo. In ogni caso, le parti faranno riferimento al Protocollo del Tribunale di Asti.
7. La Sig.r usufruisce del 100% dell'assegno unico corrisposto per la figlia minore. CP_1
8. Fatto salvo quanto sopra pattuito, le parti danno atto di aver altresì definito ogni questione economica attinente al pregresso rapporto di convivenza more uxorio.
9. Spese del presente giudizio compensate tra le parti.
10. I Procuratori sottoscrivono per rinunzia al vincolo solidale.”
Per il P.M.: “nulla si oppone”
---
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sig.ri e intrattenevano una relazione da cui nasceva la figlia Parte_1 CP_1
in data 22/02/2019 ad Asti, regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori. Persona_2
Con ricorso depositato il 29/05/2025, il sig. chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 disporre l'affidamento della minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione paritetica e dimora alternata presso ciascun genitore, con spese straordinarie e Assegno Unico nella misura del 50%.
Si costituiva in giudizio la parte resistente contestando integralmente in fatto e in diritto le conclusioni di parte avversaria.
Il G.D. fissava udienza al 03/11/2025 e nelle more le parti integravano le loro rispettive difese ai sensi dell'art. 473 bis.17 c.p.c..
Successivamente, nelle more - ed a seguito del deposito delle memorie ex art. 473bis. 17 c.p.c. – le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in merito al regime di affidamento della minore ed alla regolamentazione delle visite/frequentazioni con i genitori, nonché al mantenimento e pertanto rassegnavano conclusioni congiunte in epigrafe indicate, chiedendone l'integrale accoglimento all'udienza del 03/11/2025.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
---
MOTIVI DELLA DECISIONE Le conclusioni congiunte formulate dalle parti debbono essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e conformi all'interesse della minore e non contrarie all'ordine pubblico.
In considerazione della non ravvisabilità di una piena soccombenza, ricorrono i presupposti per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
A tutela della privacy dei ricorrenti, va disposto il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 52 co. 2 DLGS 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti,
-dispone in perfetta conformità alle condizioni congiuntamente formulate dalle parti, così come riportate:
1. La minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 pressoché alternata presso ciascuna parte (come specificato al seguente punto 3), ma manterrà residenza anagrafica nell'abitazione della madre sita in Via Arduino n. 7, Asti.
2. Le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione e alla salute Per_1 verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della bambina. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui ha con sé la minore, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente.
3. Le modalità di visita di saranno regolate nei seguenti termini: Per_1
PRIMA SETTIMANA
Lunedì (dall'uscita di scuola) con il padre sino alle ore 8:30 della mattina del martedì in cui riaccompagnerà la minore a scuola;
Martedì (dall'uscita di scuola), mercoledì e giovedì con la madre che accompagnerà la minore a scuola il venerdì mattina;
Venerdì (dall'uscita della scuola), sabato e domenica con il padre che accompagnerà la minore a scuola il lunedì mattina;
SECONDA SETTIMANA
Lunedì (dall'uscita di scuola) e martedì con la madre che accompagnerà la minore a scuola il mercoledì mattina;
Mercoledì (dall'uscita di scuola) e giovedì con il padre che accompagnerà la minore a scuola il venerdì mattina;
Venerdì (dall'uscita di scuola), sabato e domenica con la madre che accompagnerà la minore a scuola il lunedì mattina;
con prosecuzione di tale sistema di rotazione per le settimane successive;
- La minore trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane anche consecutive nel Per_1 periodo estivo (intendendosi per periodo estivo giugno dalla fine della scuola, luglio e agosto) da concordarsi tra le parti entro il 31 marzo e da comunicarsi entro la suddetta data, salvi diversi accordi tra le parti;
- Per quanto concerne le feste pasquali, le stesse vengono suddivise in due periodi e precisamente dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua, o dal Lunedì dell'Angelo e fino al successivo mercoledì, che la figlia passerà presso ciascuno dei genitori ad anni alterni, salvi gli impegni scolastici della minore e salvi diversi accordi tra le parti;
- Per quanto riguarda, infine, le Feste Natalizie, le stesse vengono suddivise in due periodi, il primo dal 23 al 30 dicembre, il secondo dal 31 dicembre al 6 gennaio dell'anno venturo, che la figlia passerà presso ciascuno dei genitori ad anni alterni, salvi gli impegni scolastici della minore e salvi diversi accordi tra le parti;
in ogni caso si precisa che in giorno di Natale (25 dicembre) di ogni anno pranzerà con il padre e cenerà con la madre al fine di consentire lo scambio dei doni Per_1
e la serena condivisione della festività con i parenti di entrambi i genitori, salvo diversi accordi tra le parti;
4. I genitori si impegnano a collaborare ed a comunicare fra di loro in modo rispettoso e costruttivo, avendo quale unico interesse il benessere della minore che educheranno nel rispetto di entrambe le figure genitoriali.
5. Il Sig. corrisponderà a titolo di mantenimento per la figlia minore la somma Pt_1 Per_1 mensile di Euro 500,00 (cinquecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario in favore della Sig.ra a CP_1 decorrere dal mese in cui verrà emesso il provvedimento da parte del Tribunale.
6. Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della minore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di natura scolastica, ludica o parascolastica, sportive comprensive della necessaria attrezzatura e medico sanitarie, purché previamente concordate tra i coniugi, saranno sostenute nella misura dei 2/3 dal Sig. e nella misura di 1/3 dalla Sig.ra ; le sole Parte_1 CP_1 spese straordinarie urgenti e/o obbligatorie (a titolo esemplificativo ma non esaustivo le spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN) sostenute da un genitore, saranno rimborsate all'altro genitore nella misura sopra indicata, indipendentemente dal previo accordo. In ogni caso, le parti faranno riferimento al Protocollo del Tribunale di Asti.
7. La Sig.ra usufruisce del 100% dell'assegno unico corrisposto per la figlia minore. CP_1
8. Fatto salvo quanto sopra pattuito, le parti danno atto di aver altresì definito ogni questione economica attinente al pregresso rapporto di convivenza more uxorio.
9. Spese del presente giudizio compensate tra le parti. Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Così deciso in Asti, in data 11 novembre 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa RA Pozzetti
Il Presidente
Dr. Gian Andrea Morbelli