Art. 1137-bis. (( (Mancato conseguimento del diploma di laurea). )) (( 1. Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore che non conseguono il titolo di studio previsto dagli ordinamenti di Forza armata entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta transitano d'autorita', anche in soprannumero per il solo anno del transito, nel corrispondente ruolo speciale, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di formazione della predetta aliquota di valutazione, mantenendo l'anzianita' di grado posseduta, e sono iscritti in ruolo prima dei pari grado aventi la stessa anzianita' di grado. ))
Articolo 1137 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1138Articolo 1147
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26 febbraio 2014
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