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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 266/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3764/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lucca - Via Prov. Di Sottomonte 5 55060 Capannori LU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Prov. Di Sottomonte 5 55060 Capannori LU
Camera Di Commercio Caserta - Via Roma 75 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06220240013332022000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 3764/25 l'odierna ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.
062 2024 00133320 22 000 notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione avente ad oggetto Diritto annuale 2021 emesso da Camera di Commercio di Caserta per € 136,21 notificata il 4/09/2025.
La ricorrente deduce le seguenti circostanze:
• l'Art. 18, Legge n. 580/1993 stabilisce che il diritto annuale è dovuto dalle imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese. Non vi è alcuna previsione che trasferisca tale obbligo al legale rappresentante, attuale o precedente. Il legittimato passivo della richiesta deve essere sempre la persona giuridica, e quindi la società;
• In ogni caso, nell'anno 2021, e quindi l'anno in riferimento al quale viene preteso il tributo, la ricorrente non rivestiva più la carica di amministratrice della società: infatti, fin dal 9/11/2017,
l'amministratore e legale rappresentante della società era Nominativo_1, come da verbale di assemblea del 3/4/17;
• La ricorrente al momento della cancellazione della società non rivestiva neppure la carica di socia.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione, dando atto dell'intervenuto sgravio da parte dell'ente creditore dopo la notifica del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il resistente ha depositato provvedimento di sgravio del credito in oggetto effettuato dopo la notifica del ricorso (c.f.r. doc. 3 produzione resistente).
Ciò posto, giova osservare, come secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale a seguito dell'annullamento di un provvedimento impositivo per autotutela da parte dell'ente impositore, questo cessa immediatamente di avere efficacia ai fini dell'imposizione tributaria, anche se lo stesso sia stato impugnato dal contribuente e sia pendente il relativo giudizio, in quanto le questioni che non vengono implicitamente definite con l'annullamento rimangono in contestazione, quali il regime delle spese, hanno un'autonoma fonte regolatrice del tutto svincolata dall'atto non più esistente (così Cassazione civile, 24 gennaio 2013
n.1643).
Alla luce delle suesposte considerazioni, quindi, il giudizio deve dichiararsi estinto ex art 46 D.Lgs n. 546/92.
Circa il regime delle spese, tenuto conto dell'annullamento dell'atto svolto dall'ente creditore dopo la notifica del ricorso, considerato l'obbligo per il concessionario di dare esecuzione circa le somme iscritte a ruolo, questo giudicante stima doversi condannare il resistente ente creditore alle spese del presente procedimento in favore del ricorrente, compensando le spese tra le altre parti.
P.Q.M.
a) dichiara estinto il giudizio;
b) condanna Camera di Commercio di Caserta al pagamento delle spese del presente procedimento in favore del ricorrente liquidate in complessivi € 250,00 per onorari, oltre € 30,00 per spese ed accessori di legge con attribuzione in favore dell'Avv. Difensore_1, compensando le spese tra le altre parti. Così deciso in Caserta, il 16 Gennaio 2025
Il Giudice
(dott. Andrea Ferraiuolo)
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3764/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lucca - Via Prov. Di Sottomonte 5 55060 Capannori LU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Prov. Di Sottomonte 5 55060 Capannori LU
Camera Di Commercio Caserta - Via Roma 75 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06220240013332022000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 3764/25 l'odierna ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.
062 2024 00133320 22 000 notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione avente ad oggetto Diritto annuale 2021 emesso da Camera di Commercio di Caserta per € 136,21 notificata il 4/09/2025.
La ricorrente deduce le seguenti circostanze:
• l'Art. 18, Legge n. 580/1993 stabilisce che il diritto annuale è dovuto dalle imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese. Non vi è alcuna previsione che trasferisca tale obbligo al legale rappresentante, attuale o precedente. Il legittimato passivo della richiesta deve essere sempre la persona giuridica, e quindi la società;
• In ogni caso, nell'anno 2021, e quindi l'anno in riferimento al quale viene preteso il tributo, la ricorrente non rivestiva più la carica di amministratrice della società: infatti, fin dal 9/11/2017,
l'amministratore e legale rappresentante della società era Nominativo_1, come da verbale di assemblea del 3/4/17;
• La ricorrente al momento della cancellazione della società non rivestiva neppure la carica di socia.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione, dando atto dell'intervenuto sgravio da parte dell'ente creditore dopo la notifica del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il resistente ha depositato provvedimento di sgravio del credito in oggetto effettuato dopo la notifica del ricorso (c.f.r. doc. 3 produzione resistente).
Ciò posto, giova osservare, come secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale a seguito dell'annullamento di un provvedimento impositivo per autotutela da parte dell'ente impositore, questo cessa immediatamente di avere efficacia ai fini dell'imposizione tributaria, anche se lo stesso sia stato impugnato dal contribuente e sia pendente il relativo giudizio, in quanto le questioni che non vengono implicitamente definite con l'annullamento rimangono in contestazione, quali il regime delle spese, hanno un'autonoma fonte regolatrice del tutto svincolata dall'atto non più esistente (così Cassazione civile, 24 gennaio 2013
n.1643).
Alla luce delle suesposte considerazioni, quindi, il giudizio deve dichiararsi estinto ex art 46 D.Lgs n. 546/92.
Circa il regime delle spese, tenuto conto dell'annullamento dell'atto svolto dall'ente creditore dopo la notifica del ricorso, considerato l'obbligo per il concessionario di dare esecuzione circa le somme iscritte a ruolo, questo giudicante stima doversi condannare il resistente ente creditore alle spese del presente procedimento in favore del ricorrente, compensando le spese tra le altre parti.
P.Q.M.
a) dichiara estinto il giudizio;
b) condanna Camera di Commercio di Caserta al pagamento delle spese del presente procedimento in favore del ricorrente liquidate in complessivi € 250,00 per onorari, oltre € 30,00 per spese ed accessori di legge con attribuzione in favore dell'Avv. Difensore_1, compensando le spese tra le altre parti. Così deciso in Caserta, il 16 Gennaio 2025
Il Giudice
(dott. Andrea Ferraiuolo)