Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/06/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1713/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 21/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 14/4/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dalle Avvocate CARLA ALBERTA GUIDI e ANNA MARTINELLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima in Lucca (LU), via Burlamacchi n. 12, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i ricorrenti vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, con impegno di comunicarsi ogni eventuale successivo cambiamento di residenza;
2) la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori che congiuntamente esercitano la Per_1 responsabilità genitoriale;
3) le decisioni di maggior importanza per la figlia come, a titolo esemplificativo, quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e all'eventuale trasferimento di residenza, saranno assunte dai genitori di comune accordo nel rispetto dei principi di condivisione della responsabilità genitoriale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
4) la figlia minore è collocata prevalentemente con la madre con la quale continuerà a mantenere anche la residenza anagrafica;
1
Vacanze natalizie, verrà alternato, di anno in anno, il periodo dal 25 dicembre al 29 dicembre e quello dal 29 dicembre al giorno dell'Epifania; Vacanze pasquali, verrà alternato, di anno in anno, l'intero periodo;
Vacanze estive, stante la sospensione della frequentazione scolastica, potrà trascorrere con Per_1 ciascun genitore anche periodi di 15 giorni ciascuno.
Sono salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori tesi a far sì che abbia un significativo e Per_1 continuativo rapporto con entrambi i genitori;
6) il padre contribuirà al mantenimento della figlia, oltre che direttamente nei periodi di permanenza presso di sé, corrispondendo all'altro genitore la somma mensile di € 1.200,00 (milleduecento/00).
Il contributo mensile paterno al mantenimento della figlia dovrà risultare accreditato sul c/c intestato alla signora presso banco BPM SPA codice Iban [...] entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese. Esso è annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat a far data dal marzo
2026, prendendo a parametro di riferimento la variazione intervenuta l'anno precedente. I genitori si danno reciprocamente atto che in tale importo è già compreso il contributo per la sistemazione abitativa della figlia minore;
7) entrambi i genitori provvederanno altresì al pagamento, nella misura del 60% a carico del sig.
e del 40% a carico della sig.ra delle somme necessarie per spese straordinarie Parte_2 Pt_1 relative alla figlia da intendersi in via di principio quelle di cui al Protocollo adottato dal Per_1
Tribunale di Lucca in data 7.10.2020 e precisamente: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); tickets e spese farmaceutiche;
tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche didattiche;
spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
spese per progetti curriculari scolastici;
spese per tempo prolungato o dopo scuola;
spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); ripetizioni;
stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative
2 (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclo-motori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, RE (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).
I genitori si danno reciprocamente atto che le seguenti spese straordinarie sono già state concordate e specificamente approvate da entrambi e non necessitano di ulteriori consensi: corso lingua straniera, corso di atletica, corso strumento musicale;
8) in relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Nel caso in cui l'importo delle spese da sostenere sia già conosciuto da uno dei genitori (ad esempio i tickets per le visite mediche e gli esami diagnostici), lo stesso potrà richiedere almeno 7 giorni prima, il pagamento della quota parte all'altro genitore. Il genitore che percepirà in anticipo la quota parte dovrà fornire la documentazione dell'avvenuto pagamento il giorno stesso in cui si terrà la visita/esame programmato. Nel caso in cui sia comunicato un secondo preventivo alternativo all'altro genitore, il primo genitore resta libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare solo l'importo pro quota calcolato sulla base del preventivo da lui proposto.
Le spese straordinarie sono detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse;
9) eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato relativamente a spese scolastiche e/o sanitarie alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella medesima proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. L'assegno unico, anche provvisorio per la figlia, o contributi equivalenti, andranno tutti a beneficio della sig.ra Pt_1
I genitori concordano che usufruiranno delle detrazioni fiscali per i figli nella misura del 50% ciascuno;
10) niente a provvedere riguardo ai figli ed maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_3 autosufficienti. Riguardo al figlio si precisa che lo stesso non ha una autonoma sistemazione Per_3 abitativa e vive ancora nella casa familiare;
11) la sig.ra ha deciso di rinunciare a richiedere l'assegnazione della casa familiare di Pt_1 proprietà del marito sul presupposto e a condizione della realizzazione dell'accordo di separazione raggiunto. Il complesso immobiliare posto in Lucca, Loc. Maolina, Via del Loreto I 2062, di proprietà del sig. , già adibita a casa familiare, a regime resterà infatti nella Parte_2 disponibilità dello stesso, infatti già dal 20/03/2025 la sig.ra si trasferirà con la figlia;
Pt_1 Per_1
12) alla sig.ra restano attribuiti in proprietà esclusiva i beni mobili di cui all'inventario che si Pt_1 produce ( doc.6 ) e che attualmente si trovano nella casa familiare. Le parti concordano che la sig.ra potrà prelevarle dal 1 novembre 2025, salvo diversi accordi tra le parti;
Pt_1
13) le spese legali del presente procedimento saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuna;
14) i coniugi si impegnano a dare immediata attuazione agli accordi sopra elencati.
3 Le parti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione l'attribuzione alla sig.ra della proprietà Parte_1 esclusiva dell'immobile posto in Lucca, Piazza del Carmine nc.5.
In ragione di quanto sopra, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e dichiarano quanto segue:
Art.
1 - CONSENSO ED OGGETTO
Il sig. - , nato a [...] il [...] codice fiscale Parte_2
, cittadino Italiano, residente a [...], frazione di San Michele di CodiceFiscale_3
Moriano, via del Loreto I nc 2.062, cede e trasferisce alla sig.ra - , nata a [...]_1
(LU) il 09 ottobre 1969 codice fiscale , cittadino Italiano, residente a [...]
(LU), frazione di San Michele di Moriano, via del Loreto I nc 2.062, che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge la piena proprietà del seguente immobile: unità immobiliare per civile abitazione facente parte di un fabbricato condominiale di maggior mole posta in Comune di Lucca, centro storico (LU), Piazza del Carmine nc 5.
L'abitazione, posto al quarto ed ultimo piano del fabbricato condominiale è composta da un ampio vano abitabile sottotetto con servizio igienico e posto cottura, corredato da adiacenti vani sottotetto di minore altezza sui lati di levante e di ponente.
Costituisce pertinenza l'ultima rampa di scale di accesso in proprietà esclusiva.
Dette u.i.u. sono corredate inoltre dai diritti di comproprietà sulle parti ed impianti comuni di cui all'art. 1117 del C.C. e comunque su tutte le altre parti del fabbricato comune per Legge, uso e destinazione.
Il bene sopra descritto confina a nord area su Piazza del Carmine, a sud area su corte interna di proprietà a est area su proprietà e a ovest area su proprietà Pt_3 Per_4 Pt_3
Il tutto salvo se altri o più recenti confini.
Le unità immobiliari risultano censite presso all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Lucca
- Territorio Servizi Catastali, sezione Fabbricati nel Comune di Lucca nel foglio 130, dal mappale
372, subalterno 15, categoria A/3, classe 1, consistenza vani 3, superficie catastale di mq 60, superficie catastale escluse le aree scoperte mq 60 e rendita catastale di € 65,07.
Ai fini della continuità storica catastale si precisa che il subalterno 15 deriva dal frazionamento dell'originario subalterno 10 a seguito della variazione del 26.10.2020 Pratica n. LU0085716 in atti dal 27.10.2020, per frazionamento, al fine di effettuare trasferimento di diritti, e diversa distribuzione degli spazi interni (n. 51732.1/2020), dove dall'originaria u.i.u. (sub. 10) è stata scorporata una porzione di sottotetto non praticabile (sub. 16), per poi essere venduta (atto Notaio . Per_5
Art.
2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI
Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Il cedente, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art.19, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara che: - i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto con il prot.n.LU0085716 in data
27/10/2020; - che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che
4 non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro adempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del Fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
Art.
3 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) redatto in data 6/11/2020 dal Geom. che si allega al presente atto formandone parte CP_1 integrante.
La parte cessionaria dichiara, altresì, di essere edotta che il suddetto attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
Art.
4 - GARANZIE E PROVENIENZA
La parte cedente dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, che gli immobili in oggetto sono alla medesima pervenuti in forza dei seguenti titoli:
- l'acquisto dell'intera u.i.u.: per atto di compravendita ai rogiti del Notaio Dott. Persona_6
di Lucca in data 15.05.2019 repertorio 38.359, registrato a Lucca il 20.05.2019 al n. 3.372
[...] serie 1T ed ivi trascritto in data 20.05.2019 al n.
5.744 di reg. part.;
- la vendita di porzione di vano sottotetto non praticabile: per atto di compravendita ai rogiti del
Notaio Dott. di Lucca in data 12.10.2021 repertorio 18.018, registrato a Lucca il Persona_7
18.10.2021 al n.
7.544 serie 1T ed ivi trascritto in data 18.10.2021 al n. 13.493 di reg. part..
Art.
5 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che, in considerazione dei complessivi rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorrenti, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro.
Art.
6 - RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin da ora ampia liberatoria e quietanza, rinunziando, altresì, all'iscrizione di ipoteca legale.
Art.
7 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE
5 Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, la parte cedente dichiara ai sensi del DPR n.445/2000, consapevole delle conseguenze derivanti dalle dichiarazioni false e/o mendaci, ed ai sensi delle Leggi 47/85 e 724/94, dichiara quanto segue:
- che l'intero fabbricato condominiale, di cui l'u.i.u. ne fa parte, risulta di remota costruzione, antecedente al 1° settembre 1967 ed ante 31 ottobre 1942;
- che per opere di straordinaria manutenzione al vano scale condominiale è stata presentata in data
14.11.2001 al Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) rubricata al n. 2.806; Controparte_2
- che per opere di straordinaria manutenzione alla copertura condominiale è stata presentata in data
28.02.2008 al Comune di Lucca Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) rubricata al n. 441;
- che per la ristrutturazione dell'u.i.u. in oggetto in data 19.08.2020 è stato rilasciato dal Comune di
Lucca Permesso di Costruire n. 93, al quale ha fatto seguito deposito variante finale presentato in data 21.10.2020 al n. 135.830 di prot. gen.;
- che in data 04.11.2020 è stata presentata al Comune di Lucca attestazione di agibilità e fine lavori con prot. gen. n. 142.951;
- successivamente a tale data l'unità immobiliare non è stata oggetto d'interventi edilizi o di mutamenti di destinazione che avrebbero richiesto Permesso, Licenza, Concessione, Autorizzazione,
Comunicazione ai sensi dell'art. 26 della Legge 47/85, Denuncia di Inizio Attività, Attestazione di
Conformità o Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Il Sig. garantisce i beni oggetto di compravendita di sua Parte_2 esclusiva proprietà, liberi da pesi, oneri, censi, livelli, ipoteche, servitù attive (anche quelle non apparenti) e passive, da trascrizioni pregiudizievoli, imposte arretrate e passività di qualunque natura, oneri condominiali, da privilegi in genere e fiscali in particolare per imposte dirette e indirette, da sequestri, pignoramenti, liti pendenti, da prelazioni e pretese da terzi comunque avanzate e garantisce altresì la libertà del bene da limiti legali sulla proprietà e da ogni altro vincolo di natura reale e/od obbligatoria (fatta eccezione dei vincoli consortili, urbanistici, paesistici e di
P.R.G.C.), che ne possano diminuire il pregio e/o la disponibilità, con ampia garanzia e promessa di rilevazione pienissima per tutti i casi di evizione e molestie.
Il trasferimento è fatto ed accettato a corpo, così come visto e gradito, nello stato di fatto e di diritto in cui l'unità immobiliare si trova, con tutti gli annessi e connessi, con ogni loro dipendenza e pertinenza nonché con tutti i diritti, ed oneri attualmente esistenti, così come la parte venditrice, possiede in forza dei citati titoli di provenienza.
Con riguardo agli impianti relativi al fabbricato in oggetto e di cui all'art. 1 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 il Sig. Parte_2 dichiara, e la Sig.ra ne prende atto ed accetta, che gli impianti tecnologici (elettrico Parte_1
e termico) sono conformi alla data della loro realizzazione ed allegati all'attestazione di agibilità.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27.02.1985, n. 52:
- si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in catasto;
- la parte venditrice dichiara che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto attuale di quanto trasferito sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Art.
8 - DICHIARAZIONI FISCALI
Ai fini della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento
è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art.19 della legge 6 marzo 1987 n.74 e della sentenza della corte costituzionale n.154/1999, e che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci
6 rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Art.
9 - EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza delle SU della Corte di Cassazione n.21761 del
29/07/2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale di udienza, assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt.2643 e 2657 c.c..
Le parti nel chiedere la trascrizione dell'atto esonerano il conservatore da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Le parti convengono che la sig.ra venga immessa fin dalla sottoscrizione dell'accordo Parte_1 di separazione nel possesso esclusivo dell'immobile.
Il sig. si impegna a sostenere tutte le spese tecniche necessarie per il trasferimento di cui Parte_2 sopra.
Con la puntuale attuazione degli accordi di cui alla presente separazione, le parti non avranno più niente a pretendere l'una dell'altra a qualunque titolo e/o ragione.
Non esistono altri procedimenti o provvedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 27/1/1996, dal quale sono nati i tre figli (nato il Per_2
21/8/1997), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, (nato il [...]), anch'egli Per_3 maggiorenne ed economicamente autosufficienti, e (nata il [...]), ancora minorenne - Per_1 hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico
Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
All'udienza del 21/5/2025 le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso e dalla volontà manifestata dalle parti la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 27/1/1996, debitamente trascritto nel
[...]
7 Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 6, Parte 2, Serie
A, dell'Anno 1996, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PRENDE ATTO del trasferimento immobiliare già avvenuto con il verbale di udienza del
21/5/2025;
d) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 21/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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