Articolo 3 della Legge 7 luglio 1970, n. 600
Articolo 2Articolo 4
Versione
2 settembre 1970
Art. 3.
La lettera f) dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1962, n. 1336 , e' sostituita dalla seguente:
"f) dai soprintendenti ai monumenti e dai soprintendenti alle gallerie per le province di cui all'articolo 2".
Entrata in vigore il 2 settembre 1970