Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 16 , e' sostituito dai seguenti:
"Il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio 1975, e per gli esercizi successivi fino al 1980, il concorso nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito peschereccio d'impianto e di miglioramento sino al loro ammortamento e per la durata massima di anni cinque.
Il contributo sara' concesso nella misura di un punto in meno del tasso ufficiale di sconto ai pescatori singoli e nella misura di due punti in piu' del tasso ufficiale di sconto alle cooperative e loro consorzi di cui all' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , nonche' ai pescatori singoli che offrono in demolizione naviglio vetusto per un tonnellaggio non inferiore al 50 per cento di quello delle unita' da costruire.
Il contributo sara' corrisposto annualmente pro rata all'istituto finanziatore".
Le lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge 10 gennaio 1952, n. 16 , sono sostituite dalle seguenti:
"a) costruzione, in cantieri nazionali, di nuove unita' e di nuovi galleggianti per la pesca ed il trasporto del pescato di stazza lorda fino alle 10 tonnellate;
b) miglioramento delle unita' e dei galleggianti di cui alla precedente lettera a) mediante nuove installazioni per uso della pesca;".
Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 16 , e' sostituito dai seguenti:
"Il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio 1975, e per gli esercizi successivi fino al 1980, il concorso nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito peschereccio d'impianto e di miglioramento sino al loro ammortamento e per la durata massima di anni cinque.
Il contributo sara' concesso nella misura di un punto in meno del tasso ufficiale di sconto ai pescatori singoli e nella misura di due punti in piu' del tasso ufficiale di sconto alle cooperative e loro consorzi di cui all' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , nonche' ai pescatori singoli che offrono in demolizione naviglio vetusto per un tonnellaggio non inferiore al 50 per cento di quello delle unita' da costruire.
Il contributo sara' corrisposto annualmente pro rata all'istituto finanziatore".
Le lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge 10 gennaio 1952, n. 16 , sono sostituite dalle seguenti:
"a) costruzione, in cantieri nazionali, di nuove unita' e di nuovi galleggianti per la pesca ed il trasporto del pescato di stazza lorda fino alle 10 tonnellate;
b) miglioramento delle unita' e dei galleggianti di cui alla precedente lettera a) mediante nuove installazioni per uso della pesca;".