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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/05/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 2417/2022
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, E Parte_4 Parte_5 Parte_6
rappresentate e difese dagli Avv.ti DE GIORGI CINZIA e CARACUTA
FERNANDO;
ricorrente contro rappresentata e difesa dall'Avv.to Avv.ti GALASSI Controparte_1
VALERIA resistente
OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c e contestuale istanza cautelare, ritualmente notificato, le odierne ricorrenti convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la società
, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:" In via cautelare - 1. Controparte_1
Previa dichiarazione di illegittimità del provvedimento di CIGD a zero ore emesso in data 29.06.2022, con decorrenza 01.07.2022 nei confronti di tutte le ricorrenti, adottare ogni atto utile a garantire l'effettivo diritto delle ricorrenti medesime ad una immediata ripresa del servizio lavorativo in virtù di regolare e corretta turnazione con gli altri dipendenti della . Nel merito:
2. Accertare e dichiarare Controparte_1
l'illegittimità del comportamento tenuto dalla società , consistito Controparte_1
nella mancata corretta rotazione dell'applicazione della cassa integrazione con gli altri dipendenti ed il conseguente diritto delle odierne ricorrenti al risarcimento del danno sofferto per essere state sospese in CIG a zero ore senza adeguata rotazione per tutti i periodi indicati nel presente atto, così come risulta dalla consulenza tecnica elaborata dal Dott. , che si deposita e notifica unitamente al presente Per_1
ricorso.
3. Per l'effetto condannare , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno, in favore delle odierne ricorrenti, quantificato nell'importo risultante dalla differenza fra quanto il lavoratore avrebbe percepito a titolo di retribuzione e quanto, invece, ottenuto a titolo di trattamento di integrazione salariale, così analiticamente indicato: € 59.949,78 in favore di , € 41.062,97 in favore di , € Parte_1 Parte_2
40.807,93 in favore di , € 55.236,56 in favore di , € Parte_3 Parte_4
34.313,81 in favore di ed € 58.835,94 in favore di Parte_5 Parte_6
ovvero di quell'altra somma, minore o maggiore, che dovesse ritenersi di giustizia. 4.
Accertare e dichiarare che il comportamento di è in aperta Controparte_1
violazione dell'art. 2103 c.c. e che lo stesso ha cagionato alle odierne ricorrenti un danno da demansionamento per prolungata inattività.
5. Per l'effetto condannare
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di Controparte_1
una somma a titolo risarcitorio da liquidarsi, per ciascuna ricorrente, in via equitativa, in un importo pari al 50% di quanto calcolato, per ciascuna di loro, al punto 3) delle presenti conclusioni, pari ad € 29.974,89 in favore di , € 20.531,48 in Parte_1
favore di , € 20.403,96 , € 27.618,28 in Parte_2 Parte_3
favore di , € 17.156,90 ed € 29.417,97 in favore di Parte_4 Parte_5
, ovvero di quell'altra somma, minore o maggiore, che dovesse Parte_6
ritenersi di giustizia."
In particolare, le deducenti tutte dipendenti a tempo indeterminato di CP_1
allegavano che a decorrere dall'anno 2015, per effetto della riforma " Del Rio" - Legge
n. 56/2014- era stata interessata da una grave crisi aziendale per asserite CP_1
carenze di risorse finanziarie da parte dell'ente-socio, tant'è che alla fine del 2015 veniva avviata una procedura di mobilità successivamente revocata;
che con verbale di accordo sottoscritto in data 22/12/2016 da Prefetto di Brindisi, CP_2 Provincia di Brindisi, e OO.SS, veniva formalizzata la procedura Controparte_1
per la concessione, in favore della , della CIG in Deroga a zero ore Controparte_1
per un anno ovvero dal 29/12/2016 al 28/12/2017, previa presentazione di un piano di rilancio aziendale condiviso dalla stessa azienda e dalle OO.SS.; che con verbale di accordo del 28/02/2017 sottoscritto dalla , dalla Provincia di Brindisi Controparte_1
e dalle organizzazioni sindacali in rappresentanza dei lavoratori, venivano recepite e descritte le modalità e i termini del Piano industriale e del Piano di gestione della CIG
(verbale del 28.02.2017 e verbale del 29.05.2017; delibera n. 8 del 10.03.2017 e delibera del 28.04.2017); che il Piano industriale di rilancio dell'azienda era finalizzato al superamento della fase di "criticità", nonchè volto "a regime (e cioè dall'1/01/2018)
- a consentire l'obiettivo di tutte le unità in servizio le quali - nel corso del 2017- godranno della CIG in deroga come da verbale del 22/12/2016"; che in base a tali accordi era previsto l'impiego di tutta la forza lavoro occupata e nel Piano di gestione della Cig la previsione dell'utilizzo di tutti i dipendenti nel rispetto del criterio della c.d
"rotazione equa"; che tale regime di CIG in Deroga anzichè durare soltanto 12 mesi come nella previsione iniziale, di fatto è stato PROROGATO e RINNOVATO per circa
5 anni in virtù di specifici accordi siglati presso la Controparte_3
per le crisi aziendali (proroga CIGD 2017; proroga CIGD 2018; proroga CIGD 2019, fis covid- CIGD 2020; CIGD 2021; gestione CIGD 2022); che pertanto le odierne ricorrenti, a differenza di altri colleghi, venivano poste sin da subito in regime di CIGD
a zero ore con decorrenza 29.12.2016 permanendovi ininterrottamente, con esclusione di brevi periodi di tempo.
Con memoria ritualmente depositata la società convenuta resisteva alle avverse domande invocate dalle ricorrenti, alla luce delle argomentazioni diffusamente spiegate nell'atto difensivo.
Con ordinanza del 12/09/2022 il Giudice rigettava la domanda cautelare ritenendo, sostanzialmente, che le lavoratrici non avrebbero potuto ottenere la condanna del datore di lavoro all'immediata riammissione in servizio ma soltanto una tutela risarcitoria, ove fosse stata accertata l'illegittimità della loro collocazione in cig, come tale differibile alla fase di merito.
Tentata più volte invano la conciliazione tra le parti, istruita la causa con l'ascolto dei testi indotti, all'odierna udienza all'esito della discussione orale la stessa veniva decisa come da dispositivo.
****
Il ricorso è in parte fondato e deve esser accolto per quanto di ragione.
Nella specie, dalla documentazione in atti emerge come la società resistente, al fine di evitare le riduzioni di personale, nel 2016 avesse chiesto la concessione della CIG in deroga a zero ore per tutti i dipendenti all'epoca in forza (verbale di accordo del 22.12.2016) per il periodo dal 29.12.2016 al 28.12.2017 (cfr. verbali di accordo per la “gestione della CIGD” - precisamente del 28.02.2017, del 06.03.2017 e del 29.05.2017), prorogata fino al 28.12.2019.
Dalla lettura del verbale del 28.2.2017 si evince che resistente, la Provincia di Brindisi e le organizzazioni sindacali si impegnavano ad adottare il piano di gestione della cigd funzionale alla piena attuazione del progetto di rilancio prevedendo l'immissione di 120 dipendenti in cigd nella misura dell' 88% dell'orario contrattualizzato di lavoro nel rispetto del principio di rotazione equa per settore lavorativo;
nel successivo accordo del 29 maggio 2017 le medesime parti concordavano il piano di gestione secondo il precipuo programma operativo che prevedeva la suddivisione dell'attività della in 8 servizi (servizio di CP_1
manutenzione ordinaria straordinaria del piano viabile verde della rete stradale provinciale, servizio di manutenzione ordinaria immobili di pertinenza della provincia di Brindisi, servizio di supporto tecnico amministrativo delle attività propedeutiche di gestione delle entrate provinciali di natura tributaria ed extra tributaria, servizio di pulizia e immobili servizio di supporto tecnico operativo per la gestione condominiale , servizio di Controparte_4
assistenza tecnico amministrativa mercato del lavoro e formazione professionale, servizio di supporto amministrativo uffici vari, servizio di verifica impianti termici provinciali nonché interventi per incidenti) individuando il numero di dipendenti addetti a tale servizio e il numero di lavoratori impiegabili nei limiti delle ore utilizzabili.
Nella delibera provinciale del 10.3.2017 si precisava che tali servizi potevano essere oggetto di affidamento diretto sulla base di convenzioni di servizio, in ogni caso dovevano prevedere l'impiego di tutti i dipendenti della società nel rispetto del criterio di rotazione equa. Successivamente, la società, sempre al fine di evitare i licenziamenti collettivi, considerato il perdurante periodo di crisi, ha fatto ricorso al FIS e al FIS OV (per il periodo dal
16/03/2020 al 19/07/2020, poi dal 20/07/2020 - secondo l'accordo con le OO.SS. del
28/7/2020 - al 17/01/2021 poi prorogato) solo per le unità risultanti in esubero (dapprima 37
e poi 28 unità suddivise per servizio) prevedendo la rotazione del personale medesimo nei casi di funzioni fungibili nelle mansioni non specializzate.
Infine la resistente ha chiesto la CIGD per il periodo dal 27/12/2021 al 25/12/2022 (come da
Verbale di accordo del 30/11/2021 sottoscritto presso il comitato ), al fine di evitare CP_3
l'avvio delle procedure per la riduzione di personale e consentire l'attuazione del piano di rilancio aziendale ed assicurare la tutela occupazionale prevista dal richiamato comma 286, art.1, L.178/2020, con individuazione del personale da porre in Cigd.
Tanto premesso, le odierne ricorrenti, tutte impiegate amministrative inquadrate nel 5, 4 e 3 livello ccnl per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati, provenienti dai Centri per l'impiego, sono state collocate in CIGD per lunghissimi periodi, con brevi periodi di attività, diversamente da quanto accaduto ad altro personale di che ha continuato a svolgere attività lavorativa, eccetto che per brevi periodi di CP_1
sospensione.
Segnatamente:
: Parte_1
1. DAL 29/12/2016 AL 19/03/2017 CIGD A ZERO ORE
- dal 20 al 30 marzo 2017 rotazione a 15 ore settimanali
2. DAL 01/05/2017 AL 07/11/2018 CIGD A ZERO ORE
- dal 08 novembre al 7 dicembre 2018 rotazione a 25 ore settimanali
- dal 09 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018 rotazione a 34 ore settimanali, per avviso interno su censimento stradale.
- dal 1 gennaio al 10 aprile 2019 full time per censimento strade provinciali
3. DAL 11/04/2019 AL 28/12/2019 CIGD A ZERO ORE
4. DAL 16/03/2020 AL 31/01/2021CIGD A ZERO ORE
- dal 01 febbraio al 19 luglio 2021 lavoro presso i centri per l'impiego a 36 ore settimanali.
- dal 09 al 24 agosto 2021 proroga lavoro presso centri per l'impiego
5. DAL 20/07/2021 AL 08/08/2021 CIGD A ZERO ORE - dal 9 agosto 2021 al 24 agosto 2021 ha lavorato per proroga della convenzione per 36 ore settimanali.
6. 25/08/2021 AL 19/01/2022 CIGD A ZERO ORE
- Parte_3
1. DAL 29/12/2016 AL 19/03/2017 CIGD A ZERO ORE
- dal marzo 2017 al 30 giugno 2017 ha svolto attività lavorativa con orario ridotto
2. DAL 01/05/2017 AL 30/04/2018 CIGD A ZERO ORE
- dal 1 settembre 2017 al 30 settembre 2017 ha svolto attività lavorativa per 36 ore settimanali.
- dal 1 maggio 2018 al 30 giugno 2018 attività lavorativa con orario ridotto.
3. DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 CIGD A ZERO ORE
- dal 1 al 31 gennaio 2019 ha lavorato per 36 ore settimanali.
4. DAL 01/02/2019 AL 28/12/2019 CIGD A ZERO ORE
5. DAL 16/03/2020 AL 19/07/2020 CIGD A Pt_7
- dal 20 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 ha lavorato presso il centro per l'impiego di
Francavilla Fontana a 36 ore settimanali.
- dal 1 gennaio 2021 al 19 luglio 2021 ha continuato a lavorare a 36 ore settimanali.
6. DAL 20/07/2021 AL 08.08.2021 CIGD A ZERO ORE
- dal 9 agosto 2021 al 24 agosto 2021 ha lavorato per proroga della convenzione per 36 ore settimanali.
7. DAL 25.08.2021 AL 19.01.2022 CIGD A ZERO ORE
- Parte_2
1. DAL 29/12/2016 AL 19/03/2017CIGD A ZERO ORE
- dal 20 marzo al 30 aprile 2017 rotazione a 15 ore con Assegnazione ai Servizi finanziari della Provincia di Brindisi
- dal 11 maggio al 11 settembre 2017 rotazione a 15 ore con Assegnazione ai Servizi finanziari della Provincia di Brindisi
2. DAL 11/09/2017 AL 07/11/2018 CIGD A ZERO ORE
- dal 9 novembre al 7 dicembre 2018 attività di censimento Strade provinciali a 25 ore
- dal 08 al 31 dicembre 2018 attività di censimento Strade provinciali a 34 ore
- dal 18 febbraio 2019 mobilità per ricollocazione con assegnazione al Servizio Entrate
Provinciali fino 16 marzo 2020. 3. DAL 16/03/2020 AL 31/01/2021CIGD A ORE Pt_7
dal 1febbraio 2021 al 19 luglio 2021 mobilità CPI a 36 ore settimanali
4. DAL 20/07/2021 AL 08.08.2021 CIGD A ZERO ORE
- dal 9 agosto 2021 al 24 agosto 2021 ha lavorato per proroga della convenzione per 36 ore settimanali.
5. DAL 25.08.2021 AL 19.01.2022 CIGD A ZERO ORE
- : Parte_4
1. DAL 29/12/2016 AL 19/03/2017CIGD A ZERO ORE
- rotazione dal 20 marzo al 30 aprile 2017
2. DAL 01/05/2017 AL 30/04/2018 CIGD A ZERO ORE
- rotazione 2 maggio 2018 al 30 giugno 2018
3. DAL 01/02/2019 AL 28/12/2019CIGD A ZERO ORE
4. DAL 15/03/2020 AL 19/07/2020 CIGD A ORE Pt_7
- ripresa servizio per convenzione ARPAL 20 luglio 2020 al 19 luglio 2021
5. DAL 20/07/2021 AL 08.08.2021 CIGD A ZERO ORE
- dal 9 agosto 2021 al 24 agosto 2021 ha lavorato per proroga della convenzione per
36 ore settimanali.
5. DAL 25.08.2021 AL 19.01.2022 CIGD A ZERO ORE
- : Parte_5
1. DAL 29/12/2016 AL 19/03/2017 CIGD A ZERO ORE
- dal 20 marzo al 21 maggio 2017 rotazione a 15 ore presso settore patrimonio Cittadella
- dal 22 maggio 2017 al 10 luglio 2017 sottoscrizione accordo sindacale per demansionamento V livello
2. DAL 04/09/2017 AL 07/11/2018 CIGD A ZERO ORE
- nell'anno 2019 ha svolto attività lavorativa
3. DAL 16/03/2020 AL 31/01/2021CIGD A ZERO ORE
4. DAL 20/07/2021 AL 08/08/2021CIGD A ORE Pt_7
-dal 09 agosto al 24 agosto 2021 ripresa servizio per proroga
5. DAL 25/08/2021 AL 19/01/2022CIGD A ZERO ORE
- Lucrezia: Pt_6
1. DAL 29/12/2016 AL 19/03/2017CIGD A ZERO ORE
- dal 20 marzo al 30 aprile 2017 rotazione a 20 ore settimanali presso CPI 2. DAL 01/05/2017 AL 30/04/2018CIGD A ZERO ORE
- dal 1 maggio al 30 giugno 2018 rotazione a 20 ore settimanali presso CPI
3. DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 CIGD A ZERO ORE
4. DAL 01/02/2019 AL 28/12/2019 CIGD A ZERO ORE
5. DAL 16/03/2020 AL 19/07/2020 CIGD A ZERO ORE
- dal 20 luglio al 31 dicembre 2020 convenzione presso CPI
6. DAL 20/07/2021 AL 08/08/2021 CIG A ZERO ORE
- dal 09.08.21 al 24.8.21 proroga convenzione presso CPI
DAL 25.08.2021 AL 19.01.2022 CIG A ZERO ORE.
Pertanto, le stesse lamentavano l'illegittimità e la discriminatorietà della scelta operata dal datore di lavoro in quanto le sospensioni erano avvenute in deroga e in violazione degli accordi e del principio di equa rotazione dei dipendenti.
Viceversa, la resistente a sostegno della legittimità del comportamento datoriale, riteneva corretta ed equa la rotazione operata all'interno dei singoli settori lavorativi di appartenenza e non trasversalmente tra diversi settori;
ciò in ossequio alla espressa volontà delle parti e di cui agli accordi siglati ma anche del principio del rispetto della competenza e della professionalità di ciascun dipendente.
Orbene, l'istruttoria orale espletata unitamente ai documenti acquisiti hanno confermato che mentre le ricorrenti venivano sospese dal servizio per lunghi periodi, altri lavoratori aventi medesimo inquadramento venivano ricollocati in servizio, usufruendo della rotazione e in taluni casi espletando anche attività di straordinario.
Ciò detto, al fine di valutare la correttezza della condotta datoriale occorre valutare la legittimità di tali accordi sindacali, con cui le parti avevano concordato il principio della eventuale rotazione esclusivamente in funzione della esperienza maturata nei settori di appartenenza, con rotazione del personale medesimo nei casi di funzioni fungibili nelle mansioni non specializzate (“rispetto del principio di rotazione equa per settore lavorativo di appartenenza”;… “si darà luogo a rotazione del personale medesimo nei casi di funzioni fungibili nelle mansioni non specializzate.”).
Orbene, la genericità degli accordi, sotto il profilo in esame, è palese. Cass. 2216/2016 chiarisce: che < di loro rotazione in CIGS a non meglio specificate esigenze tecniche od organizzative, atteso che in tal modo l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali resterebbe abbandonata all'iniziativa e al mero potere discrezionale dell'imprenditore, con pregiudizio dell'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente delle sospensioni>>; che < quest'ottica menzionare, ad esempio, l'ufficio o il reparto di appartenenza e le qualifiche dei lavoratori da sospendere sia del tutto insufficiente, poiché serve a identificare, appunto, i lavoratori da collocare in CIGS, ma non anche il criterio che presiede a tale selezione>>.
In seconda battuta poi, come affermato dalla giurisprudenza di merito, (Corte di Appello di
Torino sent. n. 773/2013 ) in ipotesi di sospensione di tutti i lavoratori e previsione di eventuale futura rotazione degli stessi, deve ritenersi che nel fissare il principio secondo cui devono essere esplicitate le “modalità della rotazione”, l'art. 1, 7° comma, della L. 223/1991 non impone che, all'inizio del periodo di cassa integrazione, ciascun lavoratore sia messo in grado di sapere quando e in quali giorni sarà richiamato in servizio oppure sospeso dal lavoro, ma vuole soltanto assicurare che il sacrificio imposto alle maestranze sia distribuito in modo proporzionato ed equilibrato sui lavoratori coinvolti;
è quindi irrilevante che la decisione di quando (cioè in quali giorni) richiamare in servizio un lavoratore sia rimasta nella discrezionalità imprenditoriale, a condizione che la quantità delle giornate lavorative disponibili sia distribuita in maniera equilibrata tra tutti i dipendenti.”
Nella specie, gli accordi fanno riferimento a esigenze tecnico - organizzative connesse al piano di riorganizzazione con necessità collocamento in cigd di tutti i “120 dipendenti nella misura dell' 88% dell'orario contrattualizzato di lavoro nel rispetto del principio di rotazione equa per settore lavorativo” ma senza alcuna indicazione delle ragioni produttive e di risanamento in base alle quali individuare perché alcuni lavoratori appartenenti a un determinato settore andavano sospesi per un maggior numero di ore rispetto ad altri e senza indicazione di criteri equi e paritari da cui desumere una diversa modalità di sospensione dell'attività lavorativa.
Dunque, il datore di lavoro ha adottato un criterio totalmente discrezionale, non concordato, non desumibile dal generico richiamo alle esigenze tecnico-produttive e dall'appartenenza a un determinato settore, assolutamente inidoneo ai fini della determinazione di un'equa rotazione.
In tal modo la resistente ha autonomamente individuato i lavoratori da sospendere senza aver dovuto rispettare predeterminati criteri che stabilissero le priorità tra i vari parametri considerati (anzianità, carichi, esigenze produttive), le modalità applicative dei criteri medesimi, la platea dei soggetti interessati in riferimento alle qualifiche possedute e alle concrete mansioni esercitate in funzione degli obiettivi aziendali di risanamento e riorganizzazione. E tanto è stato possibile proprio in conseguenza della palese genericità delle esigenze di cui agli accordi predetti, in violazione del diritto dei lavoratori a una gestione trasparente delle scelte datoriali in merito al personale da porre in CIG.
Nella specie a ben vedere non è neppure allegato un prospetto da cui desumere la suddivisione del personale con indicazione dei nomi dei dipendenti adibiti ai vari servizi indicati (non essendo sufficiente in tal senso il doc. 2 e 3 del fascicolo telematico della convenuta), né sono state spiegate le ragioni per cui alcuni settori sarebbero stati meno interessati dalla crisi e perchè alcuni settori sarebbero stati in grado di garantire una maggiore produttività, se di fatto la sospensione riguardava tutti i lavoratori.
Tale contraddittorietà non è stata sufficientemente colmata.
Per tali ragioni la domanda sotto tale aspetto deve esser accolta.
Va, pertanto dichiarata l'illegittimità degli accordi di gestione della Cigd riguardante tutti i dipendenti della decorrente dal 29.12.2016 e prorogata fino al 28.12.2019 alla CP_1
stregua delle ragioni sin qui esposte, da cui consegue l'illegittimità anche della disposta proroga, affetta dalla medesima genericità dell'atto prorogato e dei successivi atti di sospensione.
Altrettanto illegittima appare il successivo accordo di gestione FIS per il periodo dal 2.3.2020
(riguardante solo parte dei lavoratori in esubero e successivo FIS OV fino a dicembre
2021 inerente solo 24 unità in esubero), atteso che in entrambe gli accordi le modalità di rotazione sono definite secondo i generici indicatori sopra specificati né viene precisato per quale ragione solo una parte dei lavoratori appartenenti ai vari settori è ritenuta in esubero.
Stessa sorte affligge il verbale di CIGD 2022, con scadenza 1.7.2022, nel quale era prevista la rotazione solo per alcuni settori, senza nulla prevedere per il profilo cui appartenevano le ricorrenti.
Sul punto prive di fondamento appaiono le difese della resistente secondo cui l'individuazione dei lavoratori da sospendere secondo il servizio di appartenenza non consentiva la medesima rotazione in favore delle ricorrenti, atteso che se la sospensione riguardava tutto il personale e la crisi riguardava l'intera azienda i criteri dovevano esser equi per tutto il personale e l'individuazione del personale da sospendere doveva avvenire con criteri equi, al fine di garantire una ripresa dalla crisi.
Sul risarcimento del danno. Com'è noto, è stato chiarito che l'illegittimità degli accordi di cui sopra comporta un vero e proprio obbligo risarcitorio per il datore di lavoro: “[...] La violazione del diritto del lavoratore a rientrare in servizio, dopo un periodo di cassa integrazione, in base a prefissati criteri di rotazione costituisce un illecito contrattuale del datore di lavoro, da cui consegue il diritto del prestatore al risarcimento del danno [...]” (cfr. Cass., n. 13926/2001).
In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalla società, va osservato che essa ha natura decennale, come confermato dalla Suprema Corte (Cass. 2659/2020) in quanto “secondo consolidato indirizzo di questa Corte, meritevole di continuità, la richiesta del lavoratore di risarcimento danni per illegittima sospensione a seguito di collocamento in Cigs ha ad oggetto un credito da inadempimento contrattuale, soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, né rileva in senso contrario il fatto che il lavoratore abbia fatto riferimento alle retribuzioni perdute, dovendosi avere riguardo alla natura del credito azionato e non alla qualificazione che ne abbia dato la parte (13 dicembre 2010 n. 25139; 4 dicembre 2015 n.
24738; Cass. 11 maggio 2017, n. 11601)”.
Accertata l'illegittimità degli accordi, rilevato che nessun periodo risulta prescritto, osservato che nel corso del periodo in esame le ricorrenti hanno comunque (seppur limitatamente) espletato attività lavorativa;
accertato altresì che risulta comunque provato che nel corso del tempo sono stati indetti vari interpelli per l'affidamento servizi che avrebbero consentito alle ricorrenti di riprendere l'attività lavorativa, il Tribunale ritiene equo ristorare il danno in via equitativa riconoscendo in favore delle ricorrenti l'importo di euro 17984,93 Suma S., euro
12.312,00 per 12.242,93 per 16.570,56 per Parte_8 Parte_9 Pt_10
10.294,14 per Per_2
In punto di spese, il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione nella misura di un terzo delle spese di lite;
la rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo,
P.Q.M.
Accoglie in parte il ricorso e dichiara illegittimi i provvedimenti in ragione dei quali le ricorrenti sono state sospese dal servizio per il periodo di cui in narrativa per l'effetto condanna la resistente al pagamento del risarcimento del danno in favore delle ricorrenti così liquidato: euro 17984,93 in favore di Suma S., euro 12.312,00 in favore di per Parte_8
12.242,93 in favore di 16.570,56 in favore di 10.294,14 in
[...] Parte_9 Pt_10 favore di;
Per_2
rigetta per il resto il ricorso;
condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente del 70% delle spese di lite, che liquida in € 4000,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi.
Compensa la residua parte di spese di lite.
Brindisi 21.5.25
Il Giudice
Gabriella Puzzovio
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 2417/2022
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, E Parte_4 Parte_5 Parte_6
rappresentate e difese dagli Avv.ti DE GIORGI CINZIA e CARACUTA
FERNANDO;
ricorrente contro rappresentata e difesa dall'Avv.to Avv.ti GALASSI Controparte_1
VALERIA resistente
OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c e contestuale istanza cautelare, ritualmente notificato, le odierne ricorrenti convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la società
, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:" In via cautelare - 1. Controparte_1
Previa dichiarazione di illegittimità del provvedimento di CIGD a zero ore emesso in data 29.06.2022, con decorrenza 01.07.2022 nei confronti di tutte le ricorrenti, adottare ogni atto utile a garantire l'effettivo diritto delle ricorrenti medesime ad una immediata ripresa del servizio lavorativo in virtù di regolare e corretta turnazione con gli altri dipendenti della . Nel merito:
2. Accertare e dichiarare Controparte_1
l'illegittimità del comportamento tenuto dalla società , consistito Controparte_1
nella mancata corretta rotazione dell'applicazione della cassa integrazione con gli altri dipendenti ed il conseguente diritto delle odierne ricorrenti al risarcimento del danno sofferto per essere state sospese in CIG a zero ore senza adeguata rotazione per tutti i periodi indicati nel presente atto, così come risulta dalla consulenza tecnica elaborata dal Dott. , che si deposita e notifica unitamente al presente Per_1
ricorso.
3. Per l'effetto condannare , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno, in favore delle odierne ricorrenti, quantificato nell'importo risultante dalla differenza fra quanto il lavoratore avrebbe percepito a titolo di retribuzione e quanto, invece, ottenuto a titolo di trattamento di integrazione salariale, così analiticamente indicato: € 59.949,78 in favore di , € 41.062,97 in favore di , € Parte_1 Parte_2
40.807,93 in favore di , € 55.236,56 in favore di , € Parte_3 Parte_4
34.313,81 in favore di ed € 58.835,94 in favore di Parte_5 Parte_6
ovvero di quell'altra somma, minore o maggiore, che dovesse ritenersi di giustizia. 4.
Accertare e dichiarare che il comportamento di è in aperta Controparte_1
violazione dell'art. 2103 c.c. e che lo stesso ha cagionato alle odierne ricorrenti un danno da demansionamento per prolungata inattività.
5. Per l'effetto condannare
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di Controparte_1
una somma a titolo risarcitorio da liquidarsi, per ciascuna ricorrente, in via equitativa, in un importo pari al 50% di quanto calcolato, per ciascuna di loro, al punto 3) delle presenti conclusioni, pari ad € 29.974,89 in favore di , € 20.531,48 in Parte_1
favore di , € 20.403,96 , € 27.618,28 in Parte_2 Parte_3
favore di , € 17.156,90 ed € 29.417,97 in favore di Parte_4 Parte_5
, ovvero di quell'altra somma, minore o maggiore, che dovesse Parte_6
ritenersi di giustizia."
In particolare, le deducenti tutte dipendenti a tempo indeterminato di CP_1
allegavano che a decorrere dall'anno 2015, per effetto della riforma " Del Rio" - Legge
n. 56/2014- era stata interessata da una grave crisi aziendale per asserite CP_1
carenze di risorse finanziarie da parte dell'ente-socio, tant'è che alla fine del 2015 veniva avviata una procedura di mobilità successivamente revocata;
che con verbale di accordo sottoscritto in data 22/12/2016 da Prefetto di Brindisi, CP_2 Provincia di Brindisi, e OO.SS, veniva formalizzata la procedura Controparte_1
per la concessione, in favore della , della CIG in Deroga a zero ore Controparte_1
per un anno ovvero dal 29/12/2016 al 28/12/2017, previa presentazione di un piano di rilancio aziendale condiviso dalla stessa azienda e dalle OO.SS.; che con verbale di accordo del 28/02/2017 sottoscritto dalla , dalla Provincia di Brindisi Controparte_1
e dalle organizzazioni sindacali in rappresentanza dei lavoratori, venivano recepite e descritte le modalità e i termini del Piano industriale e del Piano di gestione della CIG
(verbale del 28.02.2017 e verbale del 29.05.2017; delibera n. 8 del 10.03.2017 e delibera del 28.04.2017); che il Piano industriale di rilancio dell'azienda era finalizzato al superamento della fase di "criticità", nonchè volto "a regime (e cioè dall'1/01/2018)
- a consentire l'obiettivo di tutte le unità in servizio le quali - nel corso del 2017- godranno della CIG in deroga come da verbale del 22/12/2016"; che in base a tali accordi era previsto l'impiego di tutta la forza lavoro occupata e nel Piano di gestione della Cig la previsione dell'utilizzo di tutti i dipendenti nel rispetto del criterio della c.d
"rotazione equa"; che tale regime di CIG in Deroga anzichè durare soltanto 12 mesi come nella previsione iniziale, di fatto è stato PROROGATO e RINNOVATO per circa
5 anni in virtù di specifici accordi siglati presso la Controparte_3
per le crisi aziendali (proroga CIGD 2017; proroga CIGD 2018; proroga CIGD 2019, fis covid- CIGD 2020; CIGD 2021; gestione CIGD 2022); che pertanto le odierne ricorrenti, a differenza di altri colleghi, venivano poste sin da subito in regime di CIGD
a zero ore con decorrenza 29.12.2016 permanendovi ininterrottamente, con esclusione di brevi periodi di tempo.
Con memoria ritualmente depositata la società convenuta resisteva alle avverse domande invocate dalle ricorrenti, alla luce delle argomentazioni diffusamente spiegate nell'atto difensivo.
Con ordinanza del 12/09/2022 il Giudice rigettava la domanda cautelare ritenendo, sostanzialmente, che le lavoratrici non avrebbero potuto ottenere la condanna del datore di lavoro all'immediata riammissione in servizio ma soltanto una tutela risarcitoria, ove fosse stata accertata l'illegittimità della loro collocazione in cig, come tale differibile alla fase di merito.
Tentata più volte invano la conciliazione tra le parti, istruita la causa con l'ascolto dei testi indotti, all'odierna udienza all'esito della discussione orale la stessa veniva decisa come da dispositivo.
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Il ricorso è in parte fondato e deve esser accolto per quanto di ragione.
Nella specie, dalla documentazione in atti emerge come la società resistente, al fine di evitare le riduzioni di personale, nel 2016 avesse chiesto la concessione della CIG in deroga a zero ore per tutti i dipendenti all'epoca in forza (verbale di accordo del 22.12.2016) per il periodo dal 29.12.2016 al 28.12.2017 (cfr. verbali di accordo per la “gestione della CIGD” - precisamente del 28.02.2017, del 06.03.2017 e del 29.05.2017), prorogata fino al 28.12.2019.
Dalla lettura del verbale del 28.2.2017 si evince che resistente, la Provincia di Brindisi e le organizzazioni sindacali si impegnavano ad adottare il piano di gestione della cigd funzionale alla piena attuazione del progetto di rilancio prevedendo l'immissione di 120 dipendenti in cigd nella misura dell' 88% dell'orario contrattualizzato di lavoro nel rispetto del principio di rotazione equa per settore lavorativo;
nel successivo accordo del 29 maggio 2017 le medesime parti concordavano il piano di gestione secondo il precipuo programma operativo che prevedeva la suddivisione dell'attività della in 8 servizi (servizio di CP_1
manutenzione ordinaria straordinaria del piano viabile verde della rete stradale provinciale, servizio di manutenzione ordinaria immobili di pertinenza della provincia di Brindisi, servizio di supporto tecnico amministrativo delle attività propedeutiche di gestione delle entrate provinciali di natura tributaria ed extra tributaria, servizio di pulizia e immobili servizio di supporto tecnico operativo per la gestione condominiale , servizio di Controparte_4
assistenza tecnico amministrativa mercato del lavoro e formazione professionale, servizio di supporto amministrativo uffici vari, servizio di verifica impianti termici provinciali nonché interventi per incidenti) individuando il numero di dipendenti addetti a tale servizio e il numero di lavoratori impiegabili nei limiti delle ore utilizzabili.
Nella delibera provinciale del 10.3.2017 si precisava che tali servizi potevano essere oggetto di affidamento diretto sulla base di convenzioni di servizio, in ogni caso dovevano prevedere l'impiego di tutti i dipendenti della società nel rispetto del criterio di rotazione equa. Successivamente, la società, sempre al fine di evitare i licenziamenti collettivi, considerato il perdurante periodo di crisi, ha fatto ricorso al FIS e al FIS OV (per il periodo dal
16/03/2020 al 19/07/2020, poi dal 20/07/2020 - secondo l'accordo con le OO.SS. del
28/7/2020 - al 17/01/2021 poi prorogato) solo per le unità risultanti in esubero (dapprima 37
e poi 28 unità suddivise per servizio) prevedendo la rotazione del personale medesimo nei casi di funzioni fungibili nelle mansioni non specializzate.
Infine la resistente ha chiesto la CIGD per il periodo dal 27/12/2021 al 25/12/2022 (come da
Verbale di accordo del 30/11/2021 sottoscritto presso il comitato ), al fine di evitare CP_3
l'avvio delle procedure per la riduzione di personale e consentire l'attuazione del piano di rilancio aziendale ed assicurare la tutela occupazionale prevista dal richiamato comma 286, art.1, L.178/2020, con individuazione del personale da porre in Cigd.
Tanto premesso, le odierne ricorrenti, tutte impiegate amministrative inquadrate nel 5, 4 e 3 livello ccnl per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati, provenienti dai Centri per l'impiego, sono state collocate in CIGD per lunghissimi periodi, con brevi periodi di attività, diversamente da quanto accaduto ad altro personale di che ha continuato a svolgere attività lavorativa, eccetto che per brevi periodi di CP_1
sospensione.
Segnatamente:
: Parte_1
1. DAL 29/12/2016 AL 19/03/2017 CIGD A ZERO ORE
- dal 20 al 30 marzo 2017 rotazione a 15 ore settimanali
2. DAL 01/05/2017 AL 07/11/2018 CIGD A ZERO ORE
- dal 08 novembre al 7 dicembre 2018 rotazione a 25 ore settimanali
- dal 09 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018 rotazione a 34 ore settimanali, per avviso interno su censimento stradale.
- dal 1 gennaio al 10 aprile 2019 full time per censimento strade provinciali
3. DAL 11/04/2019 AL 28/12/2019 CIGD A ZERO ORE
4. DAL 16/03/2020 AL 31/01/2021CIGD A ZERO ORE
- dal 01 febbraio al 19 luglio 2021 lavoro presso i centri per l'impiego a 36 ore settimanali.
- dal 09 al 24 agosto 2021 proroga lavoro presso centri per l'impiego
5. DAL 20/07/2021 AL 08/08/2021 CIGD A ZERO ORE - dal 9 agosto 2021 al 24 agosto 2021 ha lavorato per proroga della convenzione per 36 ore settimanali.
6. 25/08/2021 AL 19/01/2022 CIGD A ZERO ORE
- Parte_3
1. DAL 29/12/2016 AL 19/03/2017 CIGD A ZERO ORE
- dal marzo 2017 al 30 giugno 2017 ha svolto attività lavorativa con orario ridotto
2. DAL 01/05/2017 AL 30/04/2018 CIGD A ZERO ORE
- dal 1 settembre 2017 al 30 settembre 2017 ha svolto attività lavorativa per 36 ore settimanali.
- dal 1 maggio 2018 al 30 giugno 2018 attività lavorativa con orario ridotto.
3. DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 CIGD A ZERO ORE
- dal 1 al 31 gennaio 2019 ha lavorato per 36 ore settimanali.
4. DAL 01/02/2019 AL 28/12/2019 CIGD A ZERO ORE
5. DAL 16/03/2020 AL 19/07/2020 CIGD A Pt_7
- dal 20 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 ha lavorato presso il centro per l'impiego di
Francavilla Fontana a 36 ore settimanali.
- dal 1 gennaio 2021 al 19 luglio 2021 ha continuato a lavorare a 36 ore settimanali.
6. DAL 20/07/2021 AL 08.08.2021 CIGD A ZERO ORE
- dal 9 agosto 2021 al 24 agosto 2021 ha lavorato per proroga della convenzione per 36 ore settimanali.
7. DAL 25.08.2021 AL 19.01.2022 CIGD A ZERO ORE
- Parte_2
1. DAL 29/12/2016 AL 19/03/2017CIGD A ZERO ORE
- dal 20 marzo al 30 aprile 2017 rotazione a 15 ore con Assegnazione ai Servizi finanziari della Provincia di Brindisi
- dal 11 maggio al 11 settembre 2017 rotazione a 15 ore con Assegnazione ai Servizi finanziari della Provincia di Brindisi
2. DAL 11/09/2017 AL 07/11/2018 CIGD A ZERO ORE
- dal 9 novembre al 7 dicembre 2018 attività di censimento Strade provinciali a 25 ore
- dal 08 al 31 dicembre 2018 attività di censimento Strade provinciali a 34 ore
- dal 18 febbraio 2019 mobilità per ricollocazione con assegnazione al Servizio Entrate
Provinciali fino 16 marzo 2020. 3. DAL 16/03/2020 AL 31/01/2021CIGD A ORE Pt_7
dal 1febbraio 2021 al 19 luglio 2021 mobilità CPI a 36 ore settimanali
4. DAL 20/07/2021 AL 08.08.2021 CIGD A ZERO ORE
- dal 9 agosto 2021 al 24 agosto 2021 ha lavorato per proroga della convenzione per 36 ore settimanali.
5. DAL 25.08.2021 AL 19.01.2022 CIGD A ZERO ORE
- : Parte_4
1. DAL 29/12/2016 AL 19/03/2017CIGD A ZERO ORE
- rotazione dal 20 marzo al 30 aprile 2017
2. DAL 01/05/2017 AL 30/04/2018 CIGD A ZERO ORE
- rotazione 2 maggio 2018 al 30 giugno 2018
3. DAL 01/02/2019 AL 28/12/2019CIGD A ZERO ORE
4. DAL 15/03/2020 AL 19/07/2020 CIGD A ORE Pt_7
- ripresa servizio per convenzione ARPAL 20 luglio 2020 al 19 luglio 2021
5. DAL 20/07/2021 AL 08.08.2021 CIGD A ZERO ORE
- dal 9 agosto 2021 al 24 agosto 2021 ha lavorato per proroga della convenzione per
36 ore settimanali.
5. DAL 25.08.2021 AL 19.01.2022 CIGD A ZERO ORE
- : Parte_5
1. DAL 29/12/2016 AL 19/03/2017 CIGD A ZERO ORE
- dal 20 marzo al 21 maggio 2017 rotazione a 15 ore presso settore patrimonio Cittadella
- dal 22 maggio 2017 al 10 luglio 2017 sottoscrizione accordo sindacale per demansionamento V livello
2. DAL 04/09/2017 AL 07/11/2018 CIGD A ZERO ORE
- nell'anno 2019 ha svolto attività lavorativa
3. DAL 16/03/2020 AL 31/01/2021CIGD A ZERO ORE
4. DAL 20/07/2021 AL 08/08/2021CIGD A ORE Pt_7
-dal 09 agosto al 24 agosto 2021 ripresa servizio per proroga
5. DAL 25/08/2021 AL 19/01/2022CIGD A ZERO ORE
- Lucrezia: Pt_6
1. DAL 29/12/2016 AL 19/03/2017CIGD A ZERO ORE
- dal 20 marzo al 30 aprile 2017 rotazione a 20 ore settimanali presso CPI 2. DAL 01/05/2017 AL 30/04/2018CIGD A ZERO ORE
- dal 1 maggio al 30 giugno 2018 rotazione a 20 ore settimanali presso CPI
3. DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 CIGD A ZERO ORE
4. DAL 01/02/2019 AL 28/12/2019 CIGD A ZERO ORE
5. DAL 16/03/2020 AL 19/07/2020 CIGD A ZERO ORE
- dal 20 luglio al 31 dicembre 2020 convenzione presso CPI
6. DAL 20/07/2021 AL 08/08/2021 CIG A ZERO ORE
- dal 09.08.21 al 24.8.21 proroga convenzione presso CPI
DAL 25.08.2021 AL 19.01.2022 CIG A ZERO ORE.
Pertanto, le stesse lamentavano l'illegittimità e la discriminatorietà della scelta operata dal datore di lavoro in quanto le sospensioni erano avvenute in deroga e in violazione degli accordi e del principio di equa rotazione dei dipendenti.
Viceversa, la resistente a sostegno della legittimità del comportamento datoriale, riteneva corretta ed equa la rotazione operata all'interno dei singoli settori lavorativi di appartenenza e non trasversalmente tra diversi settori;
ciò in ossequio alla espressa volontà delle parti e di cui agli accordi siglati ma anche del principio del rispetto della competenza e della professionalità di ciascun dipendente.
Orbene, l'istruttoria orale espletata unitamente ai documenti acquisiti hanno confermato che mentre le ricorrenti venivano sospese dal servizio per lunghi periodi, altri lavoratori aventi medesimo inquadramento venivano ricollocati in servizio, usufruendo della rotazione e in taluni casi espletando anche attività di straordinario.
Ciò detto, al fine di valutare la correttezza della condotta datoriale occorre valutare la legittimità di tali accordi sindacali, con cui le parti avevano concordato il principio della eventuale rotazione esclusivamente in funzione della esperienza maturata nei settori di appartenenza, con rotazione del personale medesimo nei casi di funzioni fungibili nelle mansioni non specializzate (“rispetto del principio di rotazione equa per settore lavorativo di appartenenza”;… “si darà luogo a rotazione del personale medesimo nei casi di funzioni fungibili nelle mansioni non specializzate.”).
Orbene, la genericità degli accordi, sotto il profilo in esame, è palese. Cass. 2216/2016 chiarisce: che < di loro rotazione in CIGS a non meglio specificate esigenze tecniche od organizzative, atteso che in tal modo l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali resterebbe abbandonata all'iniziativa e al mero potere discrezionale dell'imprenditore, con pregiudizio dell'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente delle sospensioni>>; che < quest'ottica menzionare, ad esempio, l'ufficio o il reparto di appartenenza e le qualifiche dei lavoratori da sospendere sia del tutto insufficiente, poiché serve a identificare, appunto, i lavoratori da collocare in CIGS, ma non anche il criterio che presiede a tale selezione>>.
In seconda battuta poi, come affermato dalla giurisprudenza di merito, (Corte di Appello di
Torino sent. n. 773/2013 ) in ipotesi di sospensione di tutti i lavoratori e previsione di eventuale futura rotazione degli stessi, deve ritenersi che nel fissare il principio secondo cui devono essere esplicitate le “modalità della rotazione”, l'art. 1, 7° comma, della L. 223/1991 non impone che, all'inizio del periodo di cassa integrazione, ciascun lavoratore sia messo in grado di sapere quando e in quali giorni sarà richiamato in servizio oppure sospeso dal lavoro, ma vuole soltanto assicurare che il sacrificio imposto alle maestranze sia distribuito in modo proporzionato ed equilibrato sui lavoratori coinvolti;
è quindi irrilevante che la decisione di quando (cioè in quali giorni) richiamare in servizio un lavoratore sia rimasta nella discrezionalità imprenditoriale, a condizione che la quantità delle giornate lavorative disponibili sia distribuita in maniera equilibrata tra tutti i dipendenti.”
Nella specie, gli accordi fanno riferimento a esigenze tecnico - organizzative connesse al piano di riorganizzazione con necessità collocamento in cigd di tutti i “120 dipendenti nella misura dell' 88% dell'orario contrattualizzato di lavoro nel rispetto del principio di rotazione equa per settore lavorativo” ma senza alcuna indicazione delle ragioni produttive e di risanamento in base alle quali individuare perché alcuni lavoratori appartenenti a un determinato settore andavano sospesi per un maggior numero di ore rispetto ad altri e senza indicazione di criteri equi e paritari da cui desumere una diversa modalità di sospensione dell'attività lavorativa.
Dunque, il datore di lavoro ha adottato un criterio totalmente discrezionale, non concordato, non desumibile dal generico richiamo alle esigenze tecnico-produttive e dall'appartenenza a un determinato settore, assolutamente inidoneo ai fini della determinazione di un'equa rotazione.
In tal modo la resistente ha autonomamente individuato i lavoratori da sospendere senza aver dovuto rispettare predeterminati criteri che stabilissero le priorità tra i vari parametri considerati (anzianità, carichi, esigenze produttive), le modalità applicative dei criteri medesimi, la platea dei soggetti interessati in riferimento alle qualifiche possedute e alle concrete mansioni esercitate in funzione degli obiettivi aziendali di risanamento e riorganizzazione. E tanto è stato possibile proprio in conseguenza della palese genericità delle esigenze di cui agli accordi predetti, in violazione del diritto dei lavoratori a una gestione trasparente delle scelte datoriali in merito al personale da porre in CIG.
Nella specie a ben vedere non è neppure allegato un prospetto da cui desumere la suddivisione del personale con indicazione dei nomi dei dipendenti adibiti ai vari servizi indicati (non essendo sufficiente in tal senso il doc. 2 e 3 del fascicolo telematico della convenuta), né sono state spiegate le ragioni per cui alcuni settori sarebbero stati meno interessati dalla crisi e perchè alcuni settori sarebbero stati in grado di garantire una maggiore produttività, se di fatto la sospensione riguardava tutti i lavoratori.
Tale contraddittorietà non è stata sufficientemente colmata.
Per tali ragioni la domanda sotto tale aspetto deve esser accolta.
Va, pertanto dichiarata l'illegittimità degli accordi di gestione della Cigd riguardante tutti i dipendenti della decorrente dal 29.12.2016 e prorogata fino al 28.12.2019 alla CP_1
stregua delle ragioni sin qui esposte, da cui consegue l'illegittimità anche della disposta proroga, affetta dalla medesima genericità dell'atto prorogato e dei successivi atti di sospensione.
Altrettanto illegittima appare il successivo accordo di gestione FIS per il periodo dal 2.3.2020
(riguardante solo parte dei lavoratori in esubero e successivo FIS OV fino a dicembre
2021 inerente solo 24 unità in esubero), atteso che in entrambe gli accordi le modalità di rotazione sono definite secondo i generici indicatori sopra specificati né viene precisato per quale ragione solo una parte dei lavoratori appartenenti ai vari settori è ritenuta in esubero.
Stessa sorte affligge il verbale di CIGD 2022, con scadenza 1.7.2022, nel quale era prevista la rotazione solo per alcuni settori, senza nulla prevedere per il profilo cui appartenevano le ricorrenti.
Sul punto prive di fondamento appaiono le difese della resistente secondo cui l'individuazione dei lavoratori da sospendere secondo il servizio di appartenenza non consentiva la medesima rotazione in favore delle ricorrenti, atteso che se la sospensione riguardava tutto il personale e la crisi riguardava l'intera azienda i criteri dovevano esser equi per tutto il personale e l'individuazione del personale da sospendere doveva avvenire con criteri equi, al fine di garantire una ripresa dalla crisi.
Sul risarcimento del danno. Com'è noto, è stato chiarito che l'illegittimità degli accordi di cui sopra comporta un vero e proprio obbligo risarcitorio per il datore di lavoro: “[...] La violazione del diritto del lavoratore a rientrare in servizio, dopo un periodo di cassa integrazione, in base a prefissati criteri di rotazione costituisce un illecito contrattuale del datore di lavoro, da cui consegue il diritto del prestatore al risarcimento del danno [...]” (cfr. Cass., n. 13926/2001).
In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalla società, va osservato che essa ha natura decennale, come confermato dalla Suprema Corte (Cass. 2659/2020) in quanto “secondo consolidato indirizzo di questa Corte, meritevole di continuità, la richiesta del lavoratore di risarcimento danni per illegittima sospensione a seguito di collocamento in Cigs ha ad oggetto un credito da inadempimento contrattuale, soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, né rileva in senso contrario il fatto che il lavoratore abbia fatto riferimento alle retribuzioni perdute, dovendosi avere riguardo alla natura del credito azionato e non alla qualificazione che ne abbia dato la parte (13 dicembre 2010 n. 25139; 4 dicembre 2015 n.
24738; Cass. 11 maggio 2017, n. 11601)”.
Accertata l'illegittimità degli accordi, rilevato che nessun periodo risulta prescritto, osservato che nel corso del periodo in esame le ricorrenti hanno comunque (seppur limitatamente) espletato attività lavorativa;
accertato altresì che risulta comunque provato che nel corso del tempo sono stati indetti vari interpelli per l'affidamento servizi che avrebbero consentito alle ricorrenti di riprendere l'attività lavorativa, il Tribunale ritiene equo ristorare il danno in via equitativa riconoscendo in favore delle ricorrenti l'importo di euro 17984,93 Suma S., euro
12.312,00 per 12.242,93 per 16.570,56 per Parte_8 Parte_9 Pt_10
10.294,14 per Per_2
In punto di spese, il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione nella misura di un terzo delle spese di lite;
la rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo,
P.Q.M.
Accoglie in parte il ricorso e dichiara illegittimi i provvedimenti in ragione dei quali le ricorrenti sono state sospese dal servizio per il periodo di cui in narrativa per l'effetto condanna la resistente al pagamento del risarcimento del danno in favore delle ricorrenti così liquidato: euro 17984,93 in favore di Suma S., euro 12.312,00 in favore di per Parte_8
12.242,93 in favore di 16.570,56 in favore di 10.294,14 in
[...] Parte_9 Pt_10 favore di;
Per_2
rigetta per il resto il ricorso;
condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente del 70% delle spese di lite, che liquida in € 4000,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi.
Compensa la residua parte di spese di lite.
Brindisi 21.5.25
Il Giudice
Gabriella Puzzovio