Articolo 7 della Legge 11 febbraio 1963, n. 477
Articolo 6Articolo 8
Versione
2 maggio 1963
Art. 7.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1950-51 sono stabiliti, come dal conte consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio 1950-51 (articolo 2)... L. 1.002.698.961.472,33

Somme rimaste da pagare sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 5) L. 1.043.408.327.543,84
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Residui passivi al 30 giugno 1951... L. 2.046.107.289.016,17


SITUAZIONE FINANZIARIA
Entrata in vigore il 2 maggio 1963