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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 08/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1478/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1478/2024 promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato a Napoli, Via
Porzio, CDN, presso lo studio dell'Avv. Anna Battaglia (C.F. ) del Foro di C.F._2
Napoli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, con dichiarazione di voler ricevere comunicazioni alla PEC: numero di fax 081.21.42.101 Email_1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._3
PO IC (FE) alla Via Filippo Turati n. 14, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Teresa
Ridolfi (C.F. ) del Foro di Ferrara e dall'Avv. Chiara Malaguti (C.F.: C.F._4
) del Foro di Bologna, come da procura speciale in atti, ed elettivamente C.F._5
domiciliata presso lo studio del primo difensore sito in Cento (FE) alla Via Santa Liberata 9/1, con dichiarazione ai sensi dell'art. 176 co. II c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di legge al numero di fax 051-6856098 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: domanda di modifica della regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI: all'udienza dell'11 dicembre 2024 le parti, raggiunto un accordo sulle modalità di visita e frequentazione fra padre e figlia, hanno precisato come da rispettivi scritti introduttivi. Il P.M., intervenuto nella procedura, non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex articolo 337 quinquies cod. civ. depositato in data 16 luglio 2024, Parte_1
domandava la modifica del decreto di regolamentazione delle condizioni di affidamento della
[...]
prole n. 1476/2020 emesso dall'adito Tribunale, in accoglimento della domanda congiunta delle parti, in data 6 aprile 20201, nel senso di modificare la regolamentazione degli incontri fra padre e figlia
(stabilendo un incontro ogni tre settimane così da contemperare le proprie esigenze lavorative di turnista con gli impegni di studio della minore) e ridurre il contributo al mantenimento a proprio carico tenendo conto delle spese di viaggio (andata e ritorno) necessarie per incontrare la figlia e trascorrere con lei il tempo condiviso, nonché delle spese da sostenere per il pernottamento a Ferrara. Le modifiche venivano domandate in ragione della mutata situazione personale e lavorativa del ricorrente, che deduceva di essersi trasferito, successivamente agli accordi del 2020, sempre nella qualità di operaio turnista, presso la con sede in Contrada Saletti in Atessa (CH) e di aver fissato domicilio in Cerratina di CP_2
LA (PE), unitamente alla nuova compagna con la quale contraeva matrimonio l'11 settembre 2022
e dalla quale aveva una seconda figlia. Evidenziava il ricorrente che gli accordi sulla gestione e sul mantenimento della figlia erano stati, quindi, assunti in forza di una situazione di fatto Per_1
completamente diversa rispetto a quella attuale.
Si costituiva in giudizio domandando una differente regolamentazione delle modalità di Controparte_1
incontro fra padre e figlia, più rispettosa dei tempi di studio e delle esigenze ricreative della minore, con spese di viaggio interamente a carico del padre, ed opponendosi fermamente alla richiesta di riduzione del contributo paterno al mantenimento della figlia. 1 Con il quale era stato disposto l'affidamento condiviso della figlia a entrambi i genitori con stabile collocazione e Per_1
residenza presso la madre, facoltà per il padre di tenere con sé la figlia in caso di turno lavorativo coincidente con la mattina, due pomeriggi dall'uscita di scuola fino alla ore 21.00; di turno lavorativo coincidente con il pomeriggio, dal sabato mattina fino alla domenica sera, nonché in occasione delle vacanze estive, nel mese di agosto due settimane, consecutive o non consecutive, in periodi da concordare con la madre entro il 31/05 di ogni anno, delle vacanze natalizie e pasquali, l'alternanza dei genitori della festività natalizie e pasquali;
a decorrere dal mese di febbraio 2020, entro il giorno 5 di ogni mese, l'obbligo per il padre di versare alla madre l'importo di € 300,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 6 Precisava che all'indomani del trasferimento in altra regione del padre, avendo accusato un Per_1
profondo disagio, era stata supportata psicologicamente da una professionista che aveva suggerito ai genitori nuovi tempi e modalità di regolamentazione degli incontri cui la resistente aveva spontaneamente aderito onerandosi anche di viaggi e spese, proprio per cercare di agevolare il rapporto della minore con il padre;
che oggi è doverosamente più centrata sui propri bisogni e, a differenza del passato, Per_1
vive con difficoltà il fatto di doversi allontanare dal suo centro di interessi per recarsi dal padre;
che il ricorrente vede assai poco la figlia così onerando la madre dell'intero carico gestionale della minore.
Concludeva per la modifica degli incontri e la conferma dei provvedimenti economici.
Intercorso lo scambio delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza dell'11 dicembre 2024 le parti venivano personalmente sentite dal giudice delegato trovando un accordo limitato alla sola nuova regolamentazione degli incontri fra padre e figlia e, per il resto, insistendo nelle rispettive domande.
All'esito dell'udienza la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe trascritte.
***
Come già precisato le parti hanno condiviso l'opportunità che, a fronte della nuova situazione abitativa e lavorativa del ricorrente e della distanza che lo separa dalla figlia, gli incontri fra loro possano avvenire, nel rispetto del diritto di visita ma anche delle nuove esigenze scolastiche e ricreative della minore, si rechi solo una volta al mese in Abruzzo dal padre (dal venerdì dopo la scuola fino alla Per_1
domenica sera quando rientrerà a Ferrara, accompagnata a metà strada dalla madre, sia all'andata che al ritorno, indicativamente fino a Pesaro) e che il mese successivo sia invece il padre a venire a Ferrara a farle visita e a stare con lei.
Poiché il rapporto padre e figlia è di fatto limitato a causa della distanza geografica che li separa, è altresì opportuno che durante i periodi di sospensione scolastica (vacanze estive, festività, ponti) possa Per_1
frequentare quanto più possibile il padre, recuperando un po' di tempo insieme;
perciò durante le vacanze estive, la minore potrà trascorrere fino a cinque settimane, anche non consecutive, col padre, in periodi da concordare con la madre in anticipo entro il 31.05 di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, la minore starà con un genitore per metà delle vacanze comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno, previo accordo fra i genitori, di anno in anno, entro la metà del mese di novembre;
in difetto di accordo entro detta data, la scelta dei giorni spetterà negli anni pari al padre e negli anni dispari alla madre;
durante le vacanze pasquali, la minore starà con un genitore per metà delle vacanze comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo, previo accordo fra i genitori, di anno in anno, entro la metà del mese di febbraio.
pagina 3 di 6 Passando alle richieste economiche, giova ricordare che l'art. 337 quinquies c.c. riconosce ai genitori il diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti, fra l'altro, la misura e la modalità del contributo e ciò subordinatamente al verificarsi di circostanze nuove tali da modificare l'assetto delle relazioni e delle condizioni personali ed economiche delle parti sulla scorta del quale furono adottati quei provvedimenti.
Nel caso di specie si osserva che, recependo gli accordi delle parti, il decreto di cui oggi il ricorrente chiede la modifica poneva a carico del predetto l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia che al tempo aveva sette anni, con l'importo mensile di euro 300,00 (rivalutato all'attualità in Per_1
euro 346,59), oltre al 50% delle spese straordinarie;
tale importo teneva conto (essendone stata fatta espressa menzione nel ricorso congiunto) sia degli originari tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore (quindi anche presso il padre che al tempo viveva ancora in quel di Ferrara), sia della situazione lavorativa del che, allora come oggi, risultava in CIG (cfr. pag. 4 del ricorso, allegato Pt_1
quale doc. 2 al ricorso introduttivo: “ … la sig.ra presta la propria attività lavorativa come CP_1
impiegata alle dipendenze di Emmetek S.r.l. (doc. 3); … il sig. presta la propria attività come Pt_1
operaio turnista alle dipendenze di ed è attualmente collocato in cassa Controparte_3 integrazione (doc. 4)”).
Dalla documentazione prodotta in atti e dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza risulta che: il ricorrente, trasferitosi a vivere in Abruzzo, ad oggi è dipendente della con una retribuzione CP_2
mensile di circa 1600 euro al mese, decurtata negli ultimi mesi per effetto della CIG a circa 900,00 euro al mese. Si è sposato ed ha avuto dalla moglie una seconda figlia. Egli, inoltre, è titolare di impresa individuale denominata “Pure Life di ”, dedicata al commercio on line di purificatori Parte_1
d'acqua, ricarica bombole ed attività non specializzata di lavori edili, oltre alla riparazione di elettrodomestici ed articoli per la casa. Trattasi a suo dire di attività da poco avviata per la quale non è stata prodotta alcuna documentazione. La resistente svolge dal 03/09/2024 attività di impiegata full time a tempo determinato sino al 31/12/2024 presso la Sirtec S.r.l. con sede legale in Terre Del Reno (FE) e percepisce una retribuzione di circa 1600,00 euro al mese;
vive insieme alla figlia ed all'attuale compagno nell'immobile che questi hanno acquistato nel marzo del 2023 contraendo un mutuo con rata mensile di 695,00 euro (350,00 pro quota parte;
cfr. doc.ti 12 e 13 di parte resistente).
Orbene, sulla scorta delle predette circostanze, effettuata una nuova valutazione comparativa alla luce del principio per cui i genitori concorrono in misura proporzionale al proprio reddito, basata sui criteri di cui all'art. 337 ter c.c. e perciò tenuto conto: a) che è cresciuta e insieme a lei anche le sue Per_1
esigenze (per giurisprudenza costante di legittimità “In tema di assegno di mantenimento del figlio,
l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha
pagina 4 di 6 bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1, c.c. – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass., n. 13664/2022)” (cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 11724/2023); b) dei nuovi tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore come sopra rideterminati rispetto alla originaria regolamentazione e perciò del maggior carico di gestione ed accudimento che grava sulla madre durante l'anno; c) delle situazioni lavorative reddituali e personali delle parti;
delle spese di viaggio che verranno sostenute a metà fra le parti quando sarà a recarsi in Abruzzo dal padre e Per_1
per intero sul padre quando sarà questi a recarsi a Ferrara in visita alla figlia;
d) che l'AUU è percepito per intero dalla madre in misura pari a circa 120,00 euro al mese;
tutto ciò valutato, si ritiene equo ridurre proporzionalmente il contributo mensile a carico del padre a
200,00 euro mensili con rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT e compartecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie come indicate nel Protocollo in uso presso questo Tribunale2.
Il nuovo importo del mantenimento, così come sopra determinato, decorrerà dalla data della presente pronuncia.
***
2 Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico. Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica. Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese. Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
pagina 5 di 6 L'esito complessivo del giudizio, tenuto anche conto del parziale accordo delle parti sulle nuove modalità di visita, giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica del decreto n. 1476/2020 emesso in data
6 aprile 2020 (nel procedimento iscritto al n. 642/2020 R.G. Vol G.); visti gli artt. 316, 337 bis e seguenti c.c. e 737 e seguenti c.p.c.
1) Dispone che il padre possa tenere con sé la figlia con le modalità di cui in narrativa.
2) Dispone, a far data dalla presente pronuncia, detratto quanto corrisposto nello stesso periodo per lo stesso titolo, la riduzione del contributo a carico di per il Pt_1 Parte_1
mantenimento della figlia ad euro 200,00 al mese, con rivalutazione annuale Istat per Per_1
legge e contribuzione al 50% alle spese straordinarie.
3) Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti.
4) Compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 19 dicembre 2024.
Il Presidente dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore dott.ssa Costanza Perri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1478/2024 promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato a Napoli, Via
Porzio, CDN, presso lo studio dell'Avv. Anna Battaglia (C.F. ) del Foro di C.F._2
Napoli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, con dichiarazione di voler ricevere comunicazioni alla PEC: numero di fax 081.21.42.101 Email_1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._3
PO IC (FE) alla Via Filippo Turati n. 14, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Teresa
Ridolfi (C.F. ) del Foro di Ferrara e dall'Avv. Chiara Malaguti (C.F.: C.F._4
) del Foro di Bologna, come da procura speciale in atti, ed elettivamente C.F._5
domiciliata presso lo studio del primo difensore sito in Cento (FE) alla Via Santa Liberata 9/1, con dichiarazione ai sensi dell'art. 176 co. II c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di legge al numero di fax 051-6856098 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: domanda di modifica della regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI: all'udienza dell'11 dicembre 2024 le parti, raggiunto un accordo sulle modalità di visita e frequentazione fra padre e figlia, hanno precisato come da rispettivi scritti introduttivi. Il P.M., intervenuto nella procedura, non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex articolo 337 quinquies cod. civ. depositato in data 16 luglio 2024, Parte_1
domandava la modifica del decreto di regolamentazione delle condizioni di affidamento della
[...]
prole n. 1476/2020 emesso dall'adito Tribunale, in accoglimento della domanda congiunta delle parti, in data 6 aprile 20201, nel senso di modificare la regolamentazione degli incontri fra padre e figlia
(stabilendo un incontro ogni tre settimane così da contemperare le proprie esigenze lavorative di turnista con gli impegni di studio della minore) e ridurre il contributo al mantenimento a proprio carico tenendo conto delle spese di viaggio (andata e ritorno) necessarie per incontrare la figlia e trascorrere con lei il tempo condiviso, nonché delle spese da sostenere per il pernottamento a Ferrara. Le modifiche venivano domandate in ragione della mutata situazione personale e lavorativa del ricorrente, che deduceva di essersi trasferito, successivamente agli accordi del 2020, sempre nella qualità di operaio turnista, presso la con sede in Contrada Saletti in Atessa (CH) e di aver fissato domicilio in Cerratina di CP_2
LA (PE), unitamente alla nuova compagna con la quale contraeva matrimonio l'11 settembre 2022
e dalla quale aveva una seconda figlia. Evidenziava il ricorrente che gli accordi sulla gestione e sul mantenimento della figlia erano stati, quindi, assunti in forza di una situazione di fatto Per_1
completamente diversa rispetto a quella attuale.
Si costituiva in giudizio domandando una differente regolamentazione delle modalità di Controparte_1
incontro fra padre e figlia, più rispettosa dei tempi di studio e delle esigenze ricreative della minore, con spese di viaggio interamente a carico del padre, ed opponendosi fermamente alla richiesta di riduzione del contributo paterno al mantenimento della figlia. 1 Con il quale era stato disposto l'affidamento condiviso della figlia a entrambi i genitori con stabile collocazione e Per_1
residenza presso la madre, facoltà per il padre di tenere con sé la figlia in caso di turno lavorativo coincidente con la mattina, due pomeriggi dall'uscita di scuola fino alla ore 21.00; di turno lavorativo coincidente con il pomeriggio, dal sabato mattina fino alla domenica sera, nonché in occasione delle vacanze estive, nel mese di agosto due settimane, consecutive o non consecutive, in periodi da concordare con la madre entro il 31/05 di ogni anno, delle vacanze natalizie e pasquali, l'alternanza dei genitori della festività natalizie e pasquali;
a decorrere dal mese di febbraio 2020, entro il giorno 5 di ogni mese, l'obbligo per il padre di versare alla madre l'importo di € 300,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 6 Precisava che all'indomani del trasferimento in altra regione del padre, avendo accusato un Per_1
profondo disagio, era stata supportata psicologicamente da una professionista che aveva suggerito ai genitori nuovi tempi e modalità di regolamentazione degli incontri cui la resistente aveva spontaneamente aderito onerandosi anche di viaggi e spese, proprio per cercare di agevolare il rapporto della minore con il padre;
che oggi è doverosamente più centrata sui propri bisogni e, a differenza del passato, Per_1
vive con difficoltà il fatto di doversi allontanare dal suo centro di interessi per recarsi dal padre;
che il ricorrente vede assai poco la figlia così onerando la madre dell'intero carico gestionale della minore.
Concludeva per la modifica degli incontri e la conferma dei provvedimenti economici.
Intercorso lo scambio delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza dell'11 dicembre 2024 le parti venivano personalmente sentite dal giudice delegato trovando un accordo limitato alla sola nuova regolamentazione degli incontri fra padre e figlia e, per il resto, insistendo nelle rispettive domande.
All'esito dell'udienza la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe trascritte.
***
Come già precisato le parti hanno condiviso l'opportunità che, a fronte della nuova situazione abitativa e lavorativa del ricorrente e della distanza che lo separa dalla figlia, gli incontri fra loro possano avvenire, nel rispetto del diritto di visita ma anche delle nuove esigenze scolastiche e ricreative della minore, si rechi solo una volta al mese in Abruzzo dal padre (dal venerdì dopo la scuola fino alla Per_1
domenica sera quando rientrerà a Ferrara, accompagnata a metà strada dalla madre, sia all'andata che al ritorno, indicativamente fino a Pesaro) e che il mese successivo sia invece il padre a venire a Ferrara a farle visita e a stare con lei.
Poiché il rapporto padre e figlia è di fatto limitato a causa della distanza geografica che li separa, è altresì opportuno che durante i periodi di sospensione scolastica (vacanze estive, festività, ponti) possa Per_1
frequentare quanto più possibile il padre, recuperando un po' di tempo insieme;
perciò durante le vacanze estive, la minore potrà trascorrere fino a cinque settimane, anche non consecutive, col padre, in periodi da concordare con la madre in anticipo entro il 31.05 di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, la minore starà con un genitore per metà delle vacanze comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno, previo accordo fra i genitori, di anno in anno, entro la metà del mese di novembre;
in difetto di accordo entro detta data, la scelta dei giorni spetterà negli anni pari al padre e negli anni dispari alla madre;
durante le vacanze pasquali, la minore starà con un genitore per metà delle vacanze comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo, previo accordo fra i genitori, di anno in anno, entro la metà del mese di febbraio.
pagina 3 di 6 Passando alle richieste economiche, giova ricordare che l'art. 337 quinquies c.c. riconosce ai genitori il diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti, fra l'altro, la misura e la modalità del contributo e ciò subordinatamente al verificarsi di circostanze nuove tali da modificare l'assetto delle relazioni e delle condizioni personali ed economiche delle parti sulla scorta del quale furono adottati quei provvedimenti.
Nel caso di specie si osserva che, recependo gli accordi delle parti, il decreto di cui oggi il ricorrente chiede la modifica poneva a carico del predetto l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia che al tempo aveva sette anni, con l'importo mensile di euro 300,00 (rivalutato all'attualità in Per_1
euro 346,59), oltre al 50% delle spese straordinarie;
tale importo teneva conto (essendone stata fatta espressa menzione nel ricorso congiunto) sia degli originari tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore (quindi anche presso il padre che al tempo viveva ancora in quel di Ferrara), sia della situazione lavorativa del che, allora come oggi, risultava in CIG (cfr. pag. 4 del ricorso, allegato Pt_1
quale doc. 2 al ricorso introduttivo: “ … la sig.ra presta la propria attività lavorativa come CP_1
impiegata alle dipendenze di Emmetek S.r.l. (doc. 3); … il sig. presta la propria attività come Pt_1
operaio turnista alle dipendenze di ed è attualmente collocato in cassa Controparte_3 integrazione (doc. 4)”).
Dalla documentazione prodotta in atti e dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza risulta che: il ricorrente, trasferitosi a vivere in Abruzzo, ad oggi è dipendente della con una retribuzione CP_2
mensile di circa 1600 euro al mese, decurtata negli ultimi mesi per effetto della CIG a circa 900,00 euro al mese. Si è sposato ed ha avuto dalla moglie una seconda figlia. Egli, inoltre, è titolare di impresa individuale denominata “Pure Life di ”, dedicata al commercio on line di purificatori Parte_1
d'acqua, ricarica bombole ed attività non specializzata di lavori edili, oltre alla riparazione di elettrodomestici ed articoli per la casa. Trattasi a suo dire di attività da poco avviata per la quale non è stata prodotta alcuna documentazione. La resistente svolge dal 03/09/2024 attività di impiegata full time a tempo determinato sino al 31/12/2024 presso la Sirtec S.r.l. con sede legale in Terre Del Reno (FE) e percepisce una retribuzione di circa 1600,00 euro al mese;
vive insieme alla figlia ed all'attuale compagno nell'immobile che questi hanno acquistato nel marzo del 2023 contraendo un mutuo con rata mensile di 695,00 euro (350,00 pro quota parte;
cfr. doc.ti 12 e 13 di parte resistente).
Orbene, sulla scorta delle predette circostanze, effettuata una nuova valutazione comparativa alla luce del principio per cui i genitori concorrono in misura proporzionale al proprio reddito, basata sui criteri di cui all'art. 337 ter c.c. e perciò tenuto conto: a) che è cresciuta e insieme a lei anche le sue Per_1
esigenze (per giurisprudenza costante di legittimità “In tema di assegno di mantenimento del figlio,
l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha
pagina 4 di 6 bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1, c.c. – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass., n. 13664/2022)” (cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 11724/2023); b) dei nuovi tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore come sopra rideterminati rispetto alla originaria regolamentazione e perciò del maggior carico di gestione ed accudimento che grava sulla madre durante l'anno; c) delle situazioni lavorative reddituali e personali delle parti;
delle spese di viaggio che verranno sostenute a metà fra le parti quando sarà a recarsi in Abruzzo dal padre e Per_1
per intero sul padre quando sarà questi a recarsi a Ferrara in visita alla figlia;
d) che l'AUU è percepito per intero dalla madre in misura pari a circa 120,00 euro al mese;
tutto ciò valutato, si ritiene equo ridurre proporzionalmente il contributo mensile a carico del padre a
200,00 euro mensili con rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT e compartecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie come indicate nel Protocollo in uso presso questo Tribunale2.
Il nuovo importo del mantenimento, così come sopra determinato, decorrerà dalla data della presente pronuncia.
***
2 Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico. Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica. Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese. Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
pagina 5 di 6 L'esito complessivo del giudizio, tenuto anche conto del parziale accordo delle parti sulle nuove modalità di visita, giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica del decreto n. 1476/2020 emesso in data
6 aprile 2020 (nel procedimento iscritto al n. 642/2020 R.G. Vol G.); visti gli artt. 316, 337 bis e seguenti c.c. e 737 e seguenti c.p.c.
1) Dispone che il padre possa tenere con sé la figlia con le modalità di cui in narrativa.
2) Dispone, a far data dalla presente pronuncia, detratto quanto corrisposto nello stesso periodo per lo stesso titolo, la riduzione del contributo a carico di per il Pt_1 Parte_1
mantenimento della figlia ad euro 200,00 al mese, con rivalutazione annuale Istat per Per_1
legge e contribuzione al 50% alle spese straordinarie.
3) Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti.
4) Compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 19 dicembre 2024.
Il Presidente dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore dott.ssa Costanza Perri
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