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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 05/11/2024, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 274/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 274/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
, Controparte_1 [...]
Controparte_2
, ,
[...] Controparte_3
RESISTENTI
Oggi 05/11/2024, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi:
Per parte ricorrente, l'avv. LIBERATORE FABIO per parte resistente, nessuno compare. L'avv. Liberatore si riporta al ricorso nonché alle note conclusive e precisa le conclusioni come da ricorso chiedendone l'accoglimento. Richiama come precedente conforme in materia Trib. Monza n. 351/2023, che produce in cartaceo.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni di parte ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 429
c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 274/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 274/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Fabio Liberatore Parte_1 C.F._1
e Gabriele Silvestri
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_4
), P.IVA_1 Controparte_5
(C.F. ), in
[...] P.IVA_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., con il patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. della dott.ssa
CP_6
Controparte_3
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 5/11/2024, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. adiva l'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Parte_1
Lavoro per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“- Previa disapplicazione degli atti presupporti, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale di tutto il servizio effettivamente prestato prima del passaggio nel ruolo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e l'assegnazione delle differenze retributive maturate e non corrisposte per l'omessa attribuzione della progressione economica in base all'effettiva anzianità di servizio, previa disapplicazione degli artt. 569 e 570 del D. Lgs. n.
297/1994 e di ogni norma contrattuale incompatibile con il diritto all'equiparazione giuridica tra servizi di ruolo e non di ruolo, nonché annullamento/rettifica/disapplicazione del decreto di inquadramento economico n. 3745 del 31/08/2018 dell' di Controparte_3
Capistrello (AQ), con conseguente diritto all'integrale riconoscimento dei periodi di servizio pre- ruolo (sia di ruolo che non di ruolo) effettivamente svolti e alle differenze retributive dovute da irregolare od omessa retribuzione e/o al risarcimento del danno in ragione degli incrementi retributivi non percepiti in applicazione, ratione temporis, dei rispettivi CCNL di comparto succedutisi, nonché con l'applicazione dei “gradoni” previsti dalla dichiarata anzianità, onde effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente computando integralmente i periodi di servizio pre-ruolo, corrispondendole le differenze retributive maturate, fino al soddisfo, senza soluzione di continuità dalla data di ricostruzione della carriera e attribuendole la corretta classe stipendiale e
l'aumento stipendiale, all'esito del computo per intero degli anni di servizio prestati, fino alla maturazione delle successive fasce stipendiali;
e, per l'effetto:
- CONDANNARE le amministrazioni resistenti a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive dalla stessa maturate all'esito della valutazione integrale del servizio pre-ruolo, da considerarsi alla stregua di quello di ruolo, applicando i gradoni previsti e vigenti ratione temporis in ragione dei CCNL di comparto via via succedutisi, con l'espresso riconoscimento a titolo di risarcimento del danno ovvero per mancata e/o irregolare contribuzione degli incrementi retributivi da progressione economica per gli effetti dell'integrale computo del servizio pre-ruolo, dopo il passaggio nel ruolo di Assistente amm.vo, anche ai fini contributivi e previdenziali nonché ai fini della 13esima mensilità e del TFR, nella misura quantificabile in corso di causa, anche mediante nomina di CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo saldo;
- ACCERTARE E DICHIARARE, previa disapplicazione del Decreto di ricostruzione di carriera n.
3745 del 31/8/2018 dell' di , regolarmente registrato Controparte_3 CP_3 presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'intero servizio di ruolo prestato nel precedente profilo professionale di Assistente amm.vo nel nuovo ruolo di Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi, ovvero alla valutazione dei predetti periodi di servizio a tutti i fini con tutte le conseguenze di legge;
- CONDANNARE l'Amministrazione scolastica resistente ad effettuare il ricalcolo delle classi stipendiali esitate all'integrale riconoscimento dell'intero servizio di ruolo senza soluzione di continuità del servizio svolto nei due diversi nei due profili professionali (Assistente amm.vo e
DS), nonché al pagamento delle differente retributive, a titolo di risarcimento del danno ovvero per mancata e/o irregolare contribuzione da progressione economica, maturate dalla data del passaggio nel ruolo di DS ad oggi, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo saldo e a corrispondere l'incremento retributivo dovuto per l'inserimento della stessa nella fascia di anzianità di attuale spettanza;
- ADOTTARE, in ogni caso, tutti i provvedimenti necessari alla rimozione del pregiudizio subito dalla ricorrente ed illustrato in narrativa ivi compreso l'emanazione di un nuovo decreto di ricostruzione di carriera che tenga conto del riconoscimento integrale di tutto il servizio effettivamente prestato pria del passaggio nel ruolo di Direttore dei Servizi Generale e Amministrativo.
- CONDANNARE le parti resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari, oltre ad accessori come da legge in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”.
Esponeva la ricorrente, in servizio al momento della proposizione del ricorso presso l'Istituto
Superiore “A. Serpieri” di Avezzano con il profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi (DS), che, a seguito di procedura concorsuale per mobilità professionale, con provenienza dal profilo professionale di Assistente Amministrativo, veniva assunta a tempo indeterminato con inquadramento nell'Area D del personale ATA, profilo professionale DS, con decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2017; che, prima di tale immissione in ruolo aveva prestato servizi nella inferiore qualifica di Assistente Amministrativo per complessivi, sia non di ruolo, per anni 7, mesi 4, giorni 23 (dal 4.4.2000 al 31.8.2000, dall'1.9.2000 al 31.8.2001, dal
10.9.2001 al 5.10.2001, dal 6.10.2001 al 14.3.2002, dal 15.3.2002 al 7.7.2002, dall'8.7.2002 al
14.3.2002, dal 15.3.2002 al 7.7.2002, dall'8.7.2002 al 31.8.2002, dall'1.9.2002 al 20.9.2002, dal
21.9.2002 al 31.8.2003, dall'1.9.2003 al 31.8.2004, dall'1.9.2004 al 31.8.2005, dall'1.9.2005 al
31.8.2006, dall'1.6.2006 al 7.9.2006, dall'8.9.2006 all'8.9.2006, dal 9.9.2006 al 27.9.2006, dal
28.9.2006 al 28.9.2006, dal 29.9.2006 al 29.9.2006, dal 30.9.2006 al 30.9.2006, dall'1.10.2006 al
22.10.2006, dal 23.10.2006 al 23.10.2006, dal 24.10.2006 al 28.11.2006, dal 29.11.2006 al
29.11.2006, dal 30.11.2006 al 10.12.2006, dall'11.12.2006 all'11.12.2006, dal 12.12.2006 al
26.12.2006, dal 27.12.2006 al 29.12.2006, dal 30.12.2006 all'11.6.2007, dal 12.6.2007 al 12.6.2007, dal 13.6.2007 all'1.7.2007, dal 2.7.2007 al 21.7.2007, dal 22.7.2007 all'27.8.2007, dal 28.8.2007 al
31.8.2007), sia di ruolo, per anni 10, mesi 0, giorni 0 (dall'1.9.2007 al 31.8.2017); che, con atto dell' di n. 67 del 9.1.2018, veniva confermata in ruolo Controparte_3 CP_3
a tempo indeterminato;
che, con decreto n. 3745 del 31.8.2018, l' Controparte_7 disponeva l'inquadramento giuridico-economico della , con effetto dalla data del passaggio di Pt_1
decorrenza economica (1.9.2017), senza il riconoscimento dell'anzianità effettiva spettante alla predetta data;
che, infatti, con il predetto decreto, ai fini della progressione in carriera, veniva riconosciuta alla ricorrente un'anzianità pre-ruolo di anni 14, mesi 2, giorni 10, anziché anni 17, mesi 4, giorni 23, valutabili ex art. 4, comma 13, D.P.R. n. 399/1988; che la richiedeva, quindi, il Pt_1
riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati anteriormente all'1.9.2017, data di decorrenza giuridica del profilo professionale conseguito, in quanto più favorevole rispetto all'inquadramento disposto dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 6,
D.P.R. n. 345/1983 con il c.d. “maturato economico”, ovvero il riconoscimento dell'integrale anzianità maturata nel precedente profilo professionale di Assistente Amministrativo fino al
31.8.2017, pari ad anni 17, mesi 4, giorni 23, con il conseguente inquadramento all'1.9.2017 (giorno del passaggio di ruolo) nella fascia stipendiale di anni 15 e non di anni 9 come disposto dal decreto n. 3745 cit.
Tanto premesso la deduceva l'illegittima applicazione della c.d. “temporizzazione”, ai fini Pt_1 della ricostruzione di carriera, all'anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza
(Collaboratore Scolastico), potendo tale istituto essere applicato provvisoriamente nella sola fase iniziale di passaggio da una qualifica all'altra, quale trasposizione temporanea del valore economico in godimento nelle fasce retributive conseguite nel nuovo profilo, e dovendo, invece, al momento della conferma in ruolo, procedersi ad una ricostruzione integrale dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza, fermo restando il diritto al trattamento più favorevole. Con specifico riferimento alla valutazione dei servizi prestati in forza di contratti a tempo determinato (quindi ancor prima dell'immissione nel ruolo di Collaboratore Scolastico), la ricorrente deduceva poi l'illegittima applicazione della decurtazione prevista dall'art. 569, D.Lgs. n. 297/1994, chiedendo la disapplicazione di tale norma in quanto contraria al principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Si costituiva l'Amministrazione scolastica, contestando integralmente la fondatezza delle pretese attoree ed eccependo la prescrizione dei crediti fatti valere dalla ricorrente ai sensi degli artt. 2947 e
2948 c.c.
La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente acquisita al processo.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di quanto segue.
L'art. 4, rubricato “Inquadramento economico – Passaggi di qualifica funzionale”, del D.P.R. n.
399/1988, così dispone: “Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”. L'art. 6 del D.P.R. n. 345/1983, d'altra parte, ha stabilito che “Nei casi di passaggio a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori, al personale interessato, ivi compreso quello nominato nel nuovo ruolo successivamente al 1° febbraio 1981, è attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o il nuovo livello, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella qualifica o livello di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
Per il personale proveniente dal ruolo degli accudienti di convitto, con anzianità di effettivo servizio di ruolo non inferiore ad un anno, si fa riferimento allo stipendio iniziale conseguibile nel corrispondente livello al maturare di detta anzianità.
Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra due aumenti biennali dell'ultima classe, il personale interessato è inquadrato nella classe o aumento biennale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detto stipendio. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica.
I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti norme”.
Sull'interpretazione delle predette due disposizioni si è pronunciata la Corte dei Conti, Sezione
Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, dirimendo un contrasto tra la Ragioneria territoriale e un Istituto circa le modalità da CP_2
osservare per la ricostruzione della carriera del personale ATA (C.Conti, deliberazione n.
SCCLEG/4/2019/SUC, Ad. Gen. 15.7.2019, depositata il 25.7.2019).
Nel caso esaminato dalla Corte dei Conti, in particolare, la Ragioneria territoriale, sosteneva l'applicabilità del criterio della temporizzazione di cui all'art. 6, D.P.R. n. 345/1983, mentre l'Istituto scolastico, nei propri decreti di ricostruzione della carriera, si era basato sul criterio della valutazione integrale dell'anzianità maturata nei servizi pregressi, previsto dall'art. 4, comma 13, D.P.R. n.
399/1988.
La citata pronuncia del Giudice contabile ha preliminarmente richiamato la giurisprudenza delle
Sezioni Unite che, sia pur con riferimento alla diversa fattispecie dei riconoscimento dei servizi di ruolo pregressi nel caso di passaggio di ruolo del personale docente dal ruolo della scuola materna a quello della scuola secondaria, ha affermato il principio secondo cui l'anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza deve essere riconosciuta in misura integrale e non nei limiti della temporizzazione (Cass., SS.UU. 6.5.2016, n. 9144, richiamata anche da Cass., SS.UU. 20.7.2022, n.
22726), così fornendo un'interpretazione estensiva della normativa lì applicabile (in quella fattispecie l'art. 83, D.P.R. n. 417/1974, alla luce dell'art. 57, legge n. 312/1980) nel senso che, in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici.
La richiamata deliberazione n. SCCLEG/4/2019/SUC ha quindi aderito all'interpretazione prospettata dall'Istituto scolastico, ritenendo doversi riconoscere anche ai dipendenti ATA il diritto all'integrale riconoscimento del periodo pre-ruolo.
Ha precisato, in particolare, il richiamato pronunciamento della Corte dei Conti: “In questa prospettiva, alla luce del chiaro disposto dell'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983 e dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, nonché degli orientamenti dianzi richiamati che il Collegio condivide, si deve riconoscere che l'istituto della temporizzazione e quello della valutazione del servizio pre-ruolo sono alternativi.
In sostanza, si tratta di due criteri che, per le loro distinte caratteristiche e per le diverse finalità che perseguono, non possono che essere utilizzati in momenti separati.
Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale.
Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo.
Da ciò deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva” (C.Conti, deliberazione SCCLEG/4/2019/SUC cit.).
La disposizione di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 399/1988 è, d'altra parte, richiamata anche dall'art. 66, comma 6, del CCNL Comparto Scuola del 4.8.1995, a mente del quale “Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399”.
La norma contrattualcollettiva da ultimo citata è espressamente richiamata dall'art. 142, lett. f), punto
8, del CCNL 24.7.2003, il quale indica espressamente l'art. 66, comma 6, CCNL 4.8.1995 tra le norme che “continuano a trovare applicazione nel comparto scuola”. Sotto altro profilo, quello della valorizzazione integrale dei servizi pre-ruolo prestati dal personale
ATA in forza di contratti a tempo determinato, va condiviso l'orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto doversi disapplicare il meccanismo di decurtazione previsto dall'art. 569, D.Lgs. n. 297/1993, in quanto suscettibile di creare disparità di trattamento tra personale di ruolo e personale non di ruolo, prive di giustificate ragioni oggettive e, quindi, in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE (Cass., Sez. Lav.
28.11.2019, n. 31150).
L'art. 569, D.Lgs. n. 297/1994, in particolare, così dispone:
“
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva
è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
Il successivo art. 570 D.Lgs. cit. aggiunge che “Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
E' stato osservato dalla citata giurisprudenza che la normativa appena richiamata, in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale ATA, differisce sensibilmente da quella che lo stesso D.Lgs. n. 297/1994 dedica al personale docente (art. 485 e 489), perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo ai soli fini giuridici per il personale docente, un terzo ai fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello “effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito” (Cass. n. 31150/2019 cit.). Al personale ATA, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, legge n. 124/1999, che, intervenendo sul testo dell'art. 489 (non invece su quello dell'art. 570) del Testo Unico, ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento “se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
L'abbattimento, d'altra parte, opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e, pertanto, risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio (ossia i primi tre anni di servizio).
Tale previsione poteva ritenersi ragionevole nell'ambito di un sistema di reclutamento, esaminato anche da Cass. n. 22552/2016, che, per il personale ATA della IV qualifica funzionale, prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo.
In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'Amministrazione scolastica.
Nei fatti, tuttavia, come testimoniato dalla giurisprudenza comunitaria ed interna sull'illegittima reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico, le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente prevista dal legislatore e ciò ha comportato che il personale
“stabilizzato”, sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore ai 3 anni previsti dall'art. 569, D.Lgs. n. 297/1994 (per i quali il riconoscimento opera in misura integrale), anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento secondo il previsto criterio della temporizzazione, della cui conformità al diritto dell'Unione si discute.
Tanto premesso, giova ora richiamare gli ormai acquisiti principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, anche di recente ribaditi (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-
29/18, BR Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C
- 677/16, Montero Mateos):
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa Persona_1
C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi art. 153, n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”
(Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi). Va, altresì, aggiunto che l'applicabilità di tale clausola non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado punto 43; Corte di Per_2
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, causa C-466/17, con la Per_3
quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485, D.Lgs. 297/1994, che “ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia, infatti, dopo aver richiamato i principi affermati nei precedenti poc'anzi citati, è poi pervenuta alle predette conclusioni sul rilievo che “gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una “ragione oggettiva”, ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una rete di necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tal fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 62)”. Per_4
La medesima sentenza della CGUE ha, inoltre, precisato che l'esclusione di una parte di anzianità di servizio maturata dai docenti con contratto di lavoro a tempo determinato può essere legittima quando miri a “rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita da docenti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare, nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti… fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio”.
In altri termini, la disparità di trattamento tra docenti assunti con contratto a tempo determinato e docenti assunti con contratto a tempo indeterminato può trovare oggettiva giustificazione – la cui sussistenza va valutata in concreto, caso per caso – nella circostanza che la professionalità dei docenti si assume essere qualificata in modo particolarmente incisivo dalla continuità dell'esercizio di un particolare insegnamento, tale da attribuire all'insegnante una “qualità” professionale, in termini di esperienza didattica e bagaglio conoscitivo, oggettivamente diversa rispetto a quella acquisita dall'insegnante assunto a tempo determinato, adibito alla copertura di supplenze frammentarie e discontinue.
Di contro, rimane fermo, pur a seguito della citata sentenza Motter, il principio secondo cui i lavoratori a tempo determinato non possono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione oggettiva, sia meno favorevole di quello riservato a lavoratori a tempo indeterminato comparabili, non potendo, in particolare, ravvisarsi, di per sé, ragione oggettiva della disparità nella previsione di quest'ultima da parte di una norma generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, nella natura non di ruolo del rapporto di impiego, nella natura pubblica del datore di lavoro, nella novità di ciascun contratto a termine rispetto al precedente, nelle modalità di reclutamento.
Va, poi, evidenziato che la citata sentenza della CGUE ha esaminato la questione della ricostruzione della carriera del personale docente ai sensi dell'art. 485, D.Lgs. n. 297/1994, per il quale opera la fictio iuris di cui all'art. 11, comma 4, legge n. 124/1999 (trasfuso nell'art. 489, T.U.), esclusa invece per il personale ATA, rispetto al quale viene quindi comunque preso in considerazione il solo periodo di servizio (non di ruolo) effettivamente prestato. Ne discende che, nel caso del personale ATA è in radice esclusa ogni possibilità “discriminazione alla rovescia” (che potrebbe invece in astratto configurarsi, per i docenti, nel caso di cumulo del regime di cui all'art. 489 D.Lgs. n. 297/1994 e di disapplicazione del criterio della temporizzazione).
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'Amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, non può farsi leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata Per_3 su “elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi” e che
“possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato ...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.
Nel caso di specie è pacifico, non essendo stato neppure specificamente contestato dall'Amministrazione resistente, che la ricorrente, nel periodo pre-ruolo, ha svolto le stesse mansioni poi assegnate nel successivo rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La conferma della piena comparabilità tra le mansioni svolte nel corso dei contratti a termine e quelle svolte dopo l'immissione in ruolo è confermata dalla stessa disciplina legislativa di cui all'art. 569
D.Lgs. n. 297/1994, nella parte in cui opera una valorizzazione integrale del periodo di servizio pre- ruolo per quanto attiene ai primi tre anni dello stesso.
Neppure potrebbero invocarsi legittime finalità di politica sociale idonee – secondo quanto precisato dalla richiamata sentenza Motter – a giustificare la disparità del trattamento rispetto al personale a tempo indeterminato: tali finalità di politica sociale potevano semmai ritenersi esistenti in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, ma sono ineludibilmente venute meno nel momento in cui, come nei fatti avvenuto, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore.
Alla luce delle predette considerazioni deve riconoscersi alla , ai fini della progressione Pt_1
stipendiale ed, in generale, a tutti i fini giuridici ed economici connessi alla ricostruzione della carriera, la valutazione integrale dell'effettivo servizio prestato - anteriormente all'immissione nel ruolo di DS (avvenuta con decorrenza giuridica dall'1.9.2017) - sia nel diverso ruolo di Assistente
Amministrativo dall'1.9.2007 al 31.8.2017, sia in forza dei pregressi plurimi rapporti di lavoro a termine con qualifica di Collaboratore Scolastico (dal 4.4.2000 al 31.8.2000, dall'1.9.2000 al
31.8.2001, dal 10.9.2001 al 5.10.2001, dal 6.10.2001 al 14.3.2002, dal 15.3.2002 al 7.7.2002, dall'8.7.2002 al 14.3.2002, dal 15.3.2002 al 7.7.2002, dall'8.7.2002 al 31.8.2002, dall'1.9.2002 al
20.9.2002, dal 21.9.2002 al 31.8.2003, dall'1.9.2003 al 31.8.2004, dall'1.9.2004 al 31.8.2005, dall'1.9.2005 al 31.8.2006, dall'1.6.2006 al 7.9.2006, dall'8.9.2006 all'8.9.2006, dal 9.9.2006 al
27.9.2006, dal 28.9.2006 al 28.9.2006, dal 29.9.2006 al 29.9.2006, dal 30.9.2006 al 30.9.2006, dall'1.10.2006 al 22.10.2006, dal 23.10.2006 al 23.10.2006, dal 24.10.2006 al 28.11.2006, dal
29.11.2006 al 29.11.2006, dal 30.11.2006 al 10.12.2006, dall'11.12.2006 all'11.12.2006, dal
12.12.2006 al 26.12.2006, dal 27.12.2006 al 29.12.2006, dal 30.12.2006 all'11.6.2007, dal 12.6.2007 al 12.6.2007, dal 13.6.2007 all'1.7.2007, dal 2.7.2007 al 21.7.2007, dal 22.7.2007 all'27.8.2007, dal
28.8.2007 al 31.8.2007), anche disapplicando la norma interna (artt. 569 e 570, D.Lgs. n. 297/1994) in forza della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, atteso il suo effetto diretto nel diritto interno.
La ricorrente ha, inoltre, domandato le differenze retributive dovute al mancato riconoscimento degli scatti stipendiali connessi al mancato pieno riconoscimento dell'anzianità maturata prima dell'immissione nell'attuale ruolo di DS (quindi sia del servizio prestato nel ruolo di Assistente
Amministrativo, sia del servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato).
La domanda è fondata nei limiti di quanto segue. Va osservato che l'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono
“norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela” (Cass. 23.11.2016, n. 23869, che richiama sul punto Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, R.D., punto 32).
Con specifico riguardo alla diversa progressione stipendiale dei docenti assunti a tempo determinato, rispetto ai docenti di ruolo, è ormai assunto pacifico che “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (ex pluribus: Cass. 11.10.2017,
n. 23907; Cass. 30.8.2017, n. 20572; Cass. 7.11.2016, n. 22558).
Infatti, l'art. 53, legge n. 312/1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69 comma 1, e 71, D.Lgs. n. 165/2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermare la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione (Cass. civ., sez. lav., 7.11.2016, n. 22558).
Di contro, per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola assunto a tempo determinato le parti collettive hanno previsto che il trattamento economico dovesse essere commisurato a quello iniziale stabilito per il personale a tempo indeterminato di pari qualifica (v. art. 47 del CCNL 4.8.1995 per il quadriennio normativo 1994/1997 ed il biennio economico 1994/1995).
La retribuzione spettante ai dipendenti di ruolo è stata, invece, rapportata alla anzianità di servizio, secondo un sistema di sviluppo professionale incentrato sulla differenziazione del trattamento economico per posizioni stipendiali, che si conseguono in forza del regolare svolgimento, nel tempo, delle funzioni e della partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento (art. 27 del CCNL
4.8.1995; art. 16 CCNL 26.5.1999; art. 77 CCNL 24.7.2003; art. 79 CCNL 29.11.2007), cui concorrono senza dubbio anche i lavoratori assunti a termine. Spettano, pertanto, alla ricorrente le differenze retributive derivanti dall'anzianità di servizio e dalla conseguente progressione stipendiale riconosciute, salva tuttavia la prescrizione maturata, eccepita dall'Amministrazione scolastica costituita.
Va precisato che di per sé l'anzianità di servizio del lavoratore subordinato configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione e, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, da valutare in riferimento all'azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti (Cass., Sez. Lav. 12.5.2004, n. 9060).
L'effettiva anzianità di servizio può allora essere accertata ai fini del computo di tutta una serie di istituti retributivi, quali l'indennità di fine rapporto, la maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di scatti di anzianità, con l'unica riserva che il quantum della somma dovuta al lavoratore è sottoposto al limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto
(Cass., Sez. Lav., 16.10.2007, n. 21609; Cass., Sez. Lav., 12.6.2007, n. 13718).
Va, pertanto, accolta l'eccezione di prescrizione con riferimento alla domanda della ricorrente volta ad ottenere la condanna al pagamento delle differenze retributive conseguenti alla corretta ricostruzione della carriera nei termini poc'anzi illustrati, limitatamente ai crediti retributivi maturati anteriormente al quinquennio precedente l'instaurazione del presente giudizio.
Deve, infatti, applicarsi la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., perché le reclamate differenze retributive sono il risultato della ricostruzione della carriera operata al momento dall'immissione in ruolo;
quindi, si deve fare applicazione dell'orientamento costante della Corte di
Cassazione, secondo il quale la prescrizione breve prevista per i crediti periodici dall'art. 2948, n. 4,
c.c., riguarda non solo il credito per la retribuzione ordinaria ma, in considerazione dell'evidente accessorietà rispetto a esso, anche ogni altro credito di lavoro, avente origine e titolo nel rapporto di lavoro, mentre ne restano escluse soltanto le erogazioni originate da cause autonome rispetto allo stesso rapporto, ovvero da responsabilità del datore di lavoro (cfr., per tutte, Cass. n. 1574/2010, Cass.
n. 21377/2004, Cass. n. 1018/2001).
Il termine prescrizionale inizia a decorrere in costanza del rapporto di lavoro dotato, come nella specie, di stabilità. Non sono stati allegati atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notifica del ricorso (avvenuta in data 2.5.2023).
Possono, quindi, riconoscersi al ricorrente le sole differenze retributive conseguenti alla corretta ricostruzione della sua carriera, spettanti a partire dal 2.5.2018, oltre soli interessi legali, operando in materia di differenze retributive nel pubblico impiego il divieto del cumulo di interessi e rivalutazione ai sensi degli artt. 16, legge n. 412/1991 e 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Attesa la parziale reciproca soccombenza le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale, sia ai fini Parte_1 giuridici, sia ai fini economici, dell'effettivo servizio pre-ruolo (in forza di contratti a tempo determinato) e nel pregresso ruolo di Assistente Amministrativo, prestato dall'anno scolastico
2000/2001 sino all'immissione nel ruolo di DS (Direttore dei Servizi Generali
Amministrativi), con conseguente attribuzione della corretta classe stipendiale;
- condanna le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido, al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive spettanti in base alla corretta Parte_1
ricostruzione della carriera, salva la prescrizione quinquennale per i crediti maturati anteriormente al 2.5.2018, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di maturazione di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso in Avezzano, il 5 novembre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 274/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
, Controparte_1 [...]
Controparte_2
, ,
[...] Controparte_3
RESISTENTI
Oggi 05/11/2024, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi:
Per parte ricorrente, l'avv. LIBERATORE FABIO per parte resistente, nessuno compare. L'avv. Liberatore si riporta al ricorso nonché alle note conclusive e precisa le conclusioni come da ricorso chiedendone l'accoglimento. Richiama come precedente conforme in materia Trib. Monza n. 351/2023, che produce in cartaceo.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni di parte ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 429
c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 274/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 274/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Fabio Liberatore Parte_1 C.F._1
e Gabriele Silvestri
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_4
), P.IVA_1 Controparte_5
(C.F. ), in
[...] P.IVA_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., con il patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. della dott.ssa
CP_6
Controparte_3
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 5/11/2024, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. adiva l'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Parte_1
Lavoro per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“- Previa disapplicazione degli atti presupporti, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale di tutto il servizio effettivamente prestato prima del passaggio nel ruolo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e l'assegnazione delle differenze retributive maturate e non corrisposte per l'omessa attribuzione della progressione economica in base all'effettiva anzianità di servizio, previa disapplicazione degli artt. 569 e 570 del D. Lgs. n.
297/1994 e di ogni norma contrattuale incompatibile con il diritto all'equiparazione giuridica tra servizi di ruolo e non di ruolo, nonché annullamento/rettifica/disapplicazione del decreto di inquadramento economico n. 3745 del 31/08/2018 dell' di Controparte_3
Capistrello (AQ), con conseguente diritto all'integrale riconoscimento dei periodi di servizio pre- ruolo (sia di ruolo che non di ruolo) effettivamente svolti e alle differenze retributive dovute da irregolare od omessa retribuzione e/o al risarcimento del danno in ragione degli incrementi retributivi non percepiti in applicazione, ratione temporis, dei rispettivi CCNL di comparto succedutisi, nonché con l'applicazione dei “gradoni” previsti dalla dichiarata anzianità, onde effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente computando integralmente i periodi di servizio pre-ruolo, corrispondendole le differenze retributive maturate, fino al soddisfo, senza soluzione di continuità dalla data di ricostruzione della carriera e attribuendole la corretta classe stipendiale e
l'aumento stipendiale, all'esito del computo per intero degli anni di servizio prestati, fino alla maturazione delle successive fasce stipendiali;
e, per l'effetto:
- CONDANNARE le amministrazioni resistenti a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive dalla stessa maturate all'esito della valutazione integrale del servizio pre-ruolo, da considerarsi alla stregua di quello di ruolo, applicando i gradoni previsti e vigenti ratione temporis in ragione dei CCNL di comparto via via succedutisi, con l'espresso riconoscimento a titolo di risarcimento del danno ovvero per mancata e/o irregolare contribuzione degli incrementi retributivi da progressione economica per gli effetti dell'integrale computo del servizio pre-ruolo, dopo il passaggio nel ruolo di Assistente amm.vo, anche ai fini contributivi e previdenziali nonché ai fini della 13esima mensilità e del TFR, nella misura quantificabile in corso di causa, anche mediante nomina di CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo saldo;
- ACCERTARE E DICHIARARE, previa disapplicazione del Decreto di ricostruzione di carriera n.
3745 del 31/8/2018 dell' di , regolarmente registrato Controparte_3 CP_3 presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'intero servizio di ruolo prestato nel precedente profilo professionale di Assistente amm.vo nel nuovo ruolo di Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi, ovvero alla valutazione dei predetti periodi di servizio a tutti i fini con tutte le conseguenze di legge;
- CONDANNARE l'Amministrazione scolastica resistente ad effettuare il ricalcolo delle classi stipendiali esitate all'integrale riconoscimento dell'intero servizio di ruolo senza soluzione di continuità del servizio svolto nei due diversi nei due profili professionali (Assistente amm.vo e
DS), nonché al pagamento delle differente retributive, a titolo di risarcimento del danno ovvero per mancata e/o irregolare contribuzione da progressione economica, maturate dalla data del passaggio nel ruolo di DS ad oggi, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo saldo e a corrispondere l'incremento retributivo dovuto per l'inserimento della stessa nella fascia di anzianità di attuale spettanza;
- ADOTTARE, in ogni caso, tutti i provvedimenti necessari alla rimozione del pregiudizio subito dalla ricorrente ed illustrato in narrativa ivi compreso l'emanazione di un nuovo decreto di ricostruzione di carriera che tenga conto del riconoscimento integrale di tutto il servizio effettivamente prestato pria del passaggio nel ruolo di Direttore dei Servizi Generale e Amministrativo.
- CONDANNARE le parti resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari, oltre ad accessori come da legge in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”.
Esponeva la ricorrente, in servizio al momento della proposizione del ricorso presso l'Istituto
Superiore “A. Serpieri” di Avezzano con il profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi (DS), che, a seguito di procedura concorsuale per mobilità professionale, con provenienza dal profilo professionale di Assistente Amministrativo, veniva assunta a tempo indeterminato con inquadramento nell'Area D del personale ATA, profilo professionale DS, con decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2017; che, prima di tale immissione in ruolo aveva prestato servizi nella inferiore qualifica di Assistente Amministrativo per complessivi, sia non di ruolo, per anni 7, mesi 4, giorni 23 (dal 4.4.2000 al 31.8.2000, dall'1.9.2000 al 31.8.2001, dal
10.9.2001 al 5.10.2001, dal 6.10.2001 al 14.3.2002, dal 15.3.2002 al 7.7.2002, dall'8.7.2002 al
14.3.2002, dal 15.3.2002 al 7.7.2002, dall'8.7.2002 al 31.8.2002, dall'1.9.2002 al 20.9.2002, dal
21.9.2002 al 31.8.2003, dall'1.9.2003 al 31.8.2004, dall'1.9.2004 al 31.8.2005, dall'1.9.2005 al
31.8.2006, dall'1.6.2006 al 7.9.2006, dall'8.9.2006 all'8.9.2006, dal 9.9.2006 al 27.9.2006, dal
28.9.2006 al 28.9.2006, dal 29.9.2006 al 29.9.2006, dal 30.9.2006 al 30.9.2006, dall'1.10.2006 al
22.10.2006, dal 23.10.2006 al 23.10.2006, dal 24.10.2006 al 28.11.2006, dal 29.11.2006 al
29.11.2006, dal 30.11.2006 al 10.12.2006, dall'11.12.2006 all'11.12.2006, dal 12.12.2006 al
26.12.2006, dal 27.12.2006 al 29.12.2006, dal 30.12.2006 all'11.6.2007, dal 12.6.2007 al 12.6.2007, dal 13.6.2007 all'1.7.2007, dal 2.7.2007 al 21.7.2007, dal 22.7.2007 all'27.8.2007, dal 28.8.2007 al
31.8.2007), sia di ruolo, per anni 10, mesi 0, giorni 0 (dall'1.9.2007 al 31.8.2017); che, con atto dell' di n. 67 del 9.1.2018, veniva confermata in ruolo Controparte_3 CP_3
a tempo indeterminato;
che, con decreto n. 3745 del 31.8.2018, l' Controparte_7 disponeva l'inquadramento giuridico-economico della , con effetto dalla data del passaggio di Pt_1
decorrenza economica (1.9.2017), senza il riconoscimento dell'anzianità effettiva spettante alla predetta data;
che, infatti, con il predetto decreto, ai fini della progressione in carriera, veniva riconosciuta alla ricorrente un'anzianità pre-ruolo di anni 14, mesi 2, giorni 10, anziché anni 17, mesi 4, giorni 23, valutabili ex art. 4, comma 13, D.P.R. n. 399/1988; che la richiedeva, quindi, il Pt_1
riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati anteriormente all'1.9.2017, data di decorrenza giuridica del profilo professionale conseguito, in quanto più favorevole rispetto all'inquadramento disposto dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 6,
D.P.R. n. 345/1983 con il c.d. “maturato economico”, ovvero il riconoscimento dell'integrale anzianità maturata nel precedente profilo professionale di Assistente Amministrativo fino al
31.8.2017, pari ad anni 17, mesi 4, giorni 23, con il conseguente inquadramento all'1.9.2017 (giorno del passaggio di ruolo) nella fascia stipendiale di anni 15 e non di anni 9 come disposto dal decreto n. 3745 cit.
Tanto premesso la deduceva l'illegittima applicazione della c.d. “temporizzazione”, ai fini Pt_1 della ricostruzione di carriera, all'anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza
(Collaboratore Scolastico), potendo tale istituto essere applicato provvisoriamente nella sola fase iniziale di passaggio da una qualifica all'altra, quale trasposizione temporanea del valore economico in godimento nelle fasce retributive conseguite nel nuovo profilo, e dovendo, invece, al momento della conferma in ruolo, procedersi ad una ricostruzione integrale dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza, fermo restando il diritto al trattamento più favorevole. Con specifico riferimento alla valutazione dei servizi prestati in forza di contratti a tempo determinato (quindi ancor prima dell'immissione nel ruolo di Collaboratore Scolastico), la ricorrente deduceva poi l'illegittima applicazione della decurtazione prevista dall'art. 569, D.Lgs. n. 297/1994, chiedendo la disapplicazione di tale norma in quanto contraria al principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Si costituiva l'Amministrazione scolastica, contestando integralmente la fondatezza delle pretese attoree ed eccependo la prescrizione dei crediti fatti valere dalla ricorrente ai sensi degli artt. 2947 e
2948 c.c.
La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente acquisita al processo.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di quanto segue.
L'art. 4, rubricato “Inquadramento economico – Passaggi di qualifica funzionale”, del D.P.R. n.
399/1988, così dispone: “Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”. L'art. 6 del D.P.R. n. 345/1983, d'altra parte, ha stabilito che “Nei casi di passaggio a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori, al personale interessato, ivi compreso quello nominato nel nuovo ruolo successivamente al 1° febbraio 1981, è attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o il nuovo livello, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella qualifica o livello di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
Per il personale proveniente dal ruolo degli accudienti di convitto, con anzianità di effettivo servizio di ruolo non inferiore ad un anno, si fa riferimento allo stipendio iniziale conseguibile nel corrispondente livello al maturare di detta anzianità.
Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra due aumenti biennali dell'ultima classe, il personale interessato è inquadrato nella classe o aumento biennale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detto stipendio. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica.
I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti norme”.
Sull'interpretazione delle predette due disposizioni si è pronunciata la Corte dei Conti, Sezione
Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, dirimendo un contrasto tra la Ragioneria territoriale e un Istituto circa le modalità da CP_2
osservare per la ricostruzione della carriera del personale ATA (C.Conti, deliberazione n.
SCCLEG/4/2019/SUC, Ad. Gen. 15.7.2019, depositata il 25.7.2019).
Nel caso esaminato dalla Corte dei Conti, in particolare, la Ragioneria territoriale, sosteneva l'applicabilità del criterio della temporizzazione di cui all'art. 6, D.P.R. n. 345/1983, mentre l'Istituto scolastico, nei propri decreti di ricostruzione della carriera, si era basato sul criterio della valutazione integrale dell'anzianità maturata nei servizi pregressi, previsto dall'art. 4, comma 13, D.P.R. n.
399/1988.
La citata pronuncia del Giudice contabile ha preliminarmente richiamato la giurisprudenza delle
Sezioni Unite che, sia pur con riferimento alla diversa fattispecie dei riconoscimento dei servizi di ruolo pregressi nel caso di passaggio di ruolo del personale docente dal ruolo della scuola materna a quello della scuola secondaria, ha affermato il principio secondo cui l'anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza deve essere riconosciuta in misura integrale e non nei limiti della temporizzazione (Cass., SS.UU. 6.5.2016, n. 9144, richiamata anche da Cass., SS.UU. 20.7.2022, n.
22726), così fornendo un'interpretazione estensiva della normativa lì applicabile (in quella fattispecie l'art. 83, D.P.R. n. 417/1974, alla luce dell'art. 57, legge n. 312/1980) nel senso che, in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici.
La richiamata deliberazione n. SCCLEG/4/2019/SUC ha quindi aderito all'interpretazione prospettata dall'Istituto scolastico, ritenendo doversi riconoscere anche ai dipendenti ATA il diritto all'integrale riconoscimento del periodo pre-ruolo.
Ha precisato, in particolare, il richiamato pronunciamento della Corte dei Conti: “In questa prospettiva, alla luce del chiaro disposto dell'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983 e dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, nonché degli orientamenti dianzi richiamati che il Collegio condivide, si deve riconoscere che l'istituto della temporizzazione e quello della valutazione del servizio pre-ruolo sono alternativi.
In sostanza, si tratta di due criteri che, per le loro distinte caratteristiche e per le diverse finalità che perseguono, non possono che essere utilizzati in momenti separati.
Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale.
Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo.
Da ciò deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva” (C.Conti, deliberazione SCCLEG/4/2019/SUC cit.).
La disposizione di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 399/1988 è, d'altra parte, richiamata anche dall'art. 66, comma 6, del CCNL Comparto Scuola del 4.8.1995, a mente del quale “Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399”.
La norma contrattualcollettiva da ultimo citata è espressamente richiamata dall'art. 142, lett. f), punto
8, del CCNL 24.7.2003, il quale indica espressamente l'art. 66, comma 6, CCNL 4.8.1995 tra le norme che “continuano a trovare applicazione nel comparto scuola”. Sotto altro profilo, quello della valorizzazione integrale dei servizi pre-ruolo prestati dal personale
ATA in forza di contratti a tempo determinato, va condiviso l'orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto doversi disapplicare il meccanismo di decurtazione previsto dall'art. 569, D.Lgs. n. 297/1993, in quanto suscettibile di creare disparità di trattamento tra personale di ruolo e personale non di ruolo, prive di giustificate ragioni oggettive e, quindi, in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE (Cass., Sez. Lav.
28.11.2019, n. 31150).
L'art. 569, D.Lgs. n. 297/1994, in particolare, così dispone:
“
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva
è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
Il successivo art. 570 D.Lgs. cit. aggiunge che “Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
E' stato osservato dalla citata giurisprudenza che la normativa appena richiamata, in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale ATA, differisce sensibilmente da quella che lo stesso D.Lgs. n. 297/1994 dedica al personale docente (art. 485 e 489), perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo ai soli fini giuridici per il personale docente, un terzo ai fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello “effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito” (Cass. n. 31150/2019 cit.). Al personale ATA, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, legge n. 124/1999, che, intervenendo sul testo dell'art. 489 (non invece su quello dell'art. 570) del Testo Unico, ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento “se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
L'abbattimento, d'altra parte, opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e, pertanto, risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio (ossia i primi tre anni di servizio).
Tale previsione poteva ritenersi ragionevole nell'ambito di un sistema di reclutamento, esaminato anche da Cass. n. 22552/2016, che, per il personale ATA della IV qualifica funzionale, prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo.
In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'Amministrazione scolastica.
Nei fatti, tuttavia, come testimoniato dalla giurisprudenza comunitaria ed interna sull'illegittima reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico, le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente prevista dal legislatore e ciò ha comportato che il personale
“stabilizzato”, sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore ai 3 anni previsti dall'art. 569, D.Lgs. n. 297/1994 (per i quali il riconoscimento opera in misura integrale), anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento secondo il previsto criterio della temporizzazione, della cui conformità al diritto dell'Unione si discute.
Tanto premesso, giova ora richiamare gli ormai acquisiti principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, anche di recente ribaditi (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-
29/18, BR Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C
- 677/16, Montero Mateos):
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa Persona_1
C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi art. 153, n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”
(Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi). Va, altresì, aggiunto che l'applicabilità di tale clausola non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado punto 43; Corte di Per_2
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, causa C-466/17, con la Per_3
quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485, D.Lgs. 297/1994, che “ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia, infatti, dopo aver richiamato i principi affermati nei precedenti poc'anzi citati, è poi pervenuta alle predette conclusioni sul rilievo che “gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una “ragione oggettiva”, ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una rete di necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tal fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 62)”. Per_4
La medesima sentenza della CGUE ha, inoltre, precisato che l'esclusione di una parte di anzianità di servizio maturata dai docenti con contratto di lavoro a tempo determinato può essere legittima quando miri a “rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita da docenti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare, nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti… fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio”.
In altri termini, la disparità di trattamento tra docenti assunti con contratto a tempo determinato e docenti assunti con contratto a tempo indeterminato può trovare oggettiva giustificazione – la cui sussistenza va valutata in concreto, caso per caso – nella circostanza che la professionalità dei docenti si assume essere qualificata in modo particolarmente incisivo dalla continuità dell'esercizio di un particolare insegnamento, tale da attribuire all'insegnante una “qualità” professionale, in termini di esperienza didattica e bagaglio conoscitivo, oggettivamente diversa rispetto a quella acquisita dall'insegnante assunto a tempo determinato, adibito alla copertura di supplenze frammentarie e discontinue.
Di contro, rimane fermo, pur a seguito della citata sentenza Motter, il principio secondo cui i lavoratori a tempo determinato non possono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione oggettiva, sia meno favorevole di quello riservato a lavoratori a tempo indeterminato comparabili, non potendo, in particolare, ravvisarsi, di per sé, ragione oggettiva della disparità nella previsione di quest'ultima da parte di una norma generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, nella natura non di ruolo del rapporto di impiego, nella natura pubblica del datore di lavoro, nella novità di ciascun contratto a termine rispetto al precedente, nelle modalità di reclutamento.
Va, poi, evidenziato che la citata sentenza della CGUE ha esaminato la questione della ricostruzione della carriera del personale docente ai sensi dell'art. 485, D.Lgs. n. 297/1994, per il quale opera la fictio iuris di cui all'art. 11, comma 4, legge n. 124/1999 (trasfuso nell'art. 489, T.U.), esclusa invece per il personale ATA, rispetto al quale viene quindi comunque preso in considerazione il solo periodo di servizio (non di ruolo) effettivamente prestato. Ne discende che, nel caso del personale ATA è in radice esclusa ogni possibilità “discriminazione alla rovescia” (che potrebbe invece in astratto configurarsi, per i docenti, nel caso di cumulo del regime di cui all'art. 489 D.Lgs. n. 297/1994 e di disapplicazione del criterio della temporizzazione).
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'Amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, non può farsi leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata Per_3 su “elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi” e che
“possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato ...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.
Nel caso di specie è pacifico, non essendo stato neppure specificamente contestato dall'Amministrazione resistente, che la ricorrente, nel periodo pre-ruolo, ha svolto le stesse mansioni poi assegnate nel successivo rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La conferma della piena comparabilità tra le mansioni svolte nel corso dei contratti a termine e quelle svolte dopo l'immissione in ruolo è confermata dalla stessa disciplina legislativa di cui all'art. 569
D.Lgs. n. 297/1994, nella parte in cui opera una valorizzazione integrale del periodo di servizio pre- ruolo per quanto attiene ai primi tre anni dello stesso.
Neppure potrebbero invocarsi legittime finalità di politica sociale idonee – secondo quanto precisato dalla richiamata sentenza Motter – a giustificare la disparità del trattamento rispetto al personale a tempo indeterminato: tali finalità di politica sociale potevano semmai ritenersi esistenti in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, ma sono ineludibilmente venute meno nel momento in cui, come nei fatti avvenuto, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore.
Alla luce delle predette considerazioni deve riconoscersi alla , ai fini della progressione Pt_1
stipendiale ed, in generale, a tutti i fini giuridici ed economici connessi alla ricostruzione della carriera, la valutazione integrale dell'effettivo servizio prestato - anteriormente all'immissione nel ruolo di DS (avvenuta con decorrenza giuridica dall'1.9.2017) - sia nel diverso ruolo di Assistente
Amministrativo dall'1.9.2007 al 31.8.2017, sia in forza dei pregressi plurimi rapporti di lavoro a termine con qualifica di Collaboratore Scolastico (dal 4.4.2000 al 31.8.2000, dall'1.9.2000 al
31.8.2001, dal 10.9.2001 al 5.10.2001, dal 6.10.2001 al 14.3.2002, dal 15.3.2002 al 7.7.2002, dall'8.7.2002 al 14.3.2002, dal 15.3.2002 al 7.7.2002, dall'8.7.2002 al 31.8.2002, dall'1.9.2002 al
20.9.2002, dal 21.9.2002 al 31.8.2003, dall'1.9.2003 al 31.8.2004, dall'1.9.2004 al 31.8.2005, dall'1.9.2005 al 31.8.2006, dall'1.6.2006 al 7.9.2006, dall'8.9.2006 all'8.9.2006, dal 9.9.2006 al
27.9.2006, dal 28.9.2006 al 28.9.2006, dal 29.9.2006 al 29.9.2006, dal 30.9.2006 al 30.9.2006, dall'1.10.2006 al 22.10.2006, dal 23.10.2006 al 23.10.2006, dal 24.10.2006 al 28.11.2006, dal
29.11.2006 al 29.11.2006, dal 30.11.2006 al 10.12.2006, dall'11.12.2006 all'11.12.2006, dal
12.12.2006 al 26.12.2006, dal 27.12.2006 al 29.12.2006, dal 30.12.2006 all'11.6.2007, dal 12.6.2007 al 12.6.2007, dal 13.6.2007 all'1.7.2007, dal 2.7.2007 al 21.7.2007, dal 22.7.2007 all'27.8.2007, dal
28.8.2007 al 31.8.2007), anche disapplicando la norma interna (artt. 569 e 570, D.Lgs. n. 297/1994) in forza della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, atteso il suo effetto diretto nel diritto interno.
La ricorrente ha, inoltre, domandato le differenze retributive dovute al mancato riconoscimento degli scatti stipendiali connessi al mancato pieno riconoscimento dell'anzianità maturata prima dell'immissione nell'attuale ruolo di DS (quindi sia del servizio prestato nel ruolo di Assistente
Amministrativo, sia del servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato).
La domanda è fondata nei limiti di quanto segue. Va osservato che l'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono
“norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela” (Cass. 23.11.2016, n. 23869, che richiama sul punto Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, R.D., punto 32).
Con specifico riguardo alla diversa progressione stipendiale dei docenti assunti a tempo determinato, rispetto ai docenti di ruolo, è ormai assunto pacifico che “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (ex pluribus: Cass. 11.10.2017,
n. 23907; Cass. 30.8.2017, n. 20572; Cass. 7.11.2016, n. 22558).
Infatti, l'art. 53, legge n. 312/1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69 comma 1, e 71, D.Lgs. n. 165/2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermare la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione (Cass. civ., sez. lav., 7.11.2016, n. 22558).
Di contro, per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola assunto a tempo determinato le parti collettive hanno previsto che il trattamento economico dovesse essere commisurato a quello iniziale stabilito per il personale a tempo indeterminato di pari qualifica (v. art. 47 del CCNL 4.8.1995 per il quadriennio normativo 1994/1997 ed il biennio economico 1994/1995).
La retribuzione spettante ai dipendenti di ruolo è stata, invece, rapportata alla anzianità di servizio, secondo un sistema di sviluppo professionale incentrato sulla differenziazione del trattamento economico per posizioni stipendiali, che si conseguono in forza del regolare svolgimento, nel tempo, delle funzioni e della partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento (art. 27 del CCNL
4.8.1995; art. 16 CCNL 26.5.1999; art. 77 CCNL 24.7.2003; art. 79 CCNL 29.11.2007), cui concorrono senza dubbio anche i lavoratori assunti a termine. Spettano, pertanto, alla ricorrente le differenze retributive derivanti dall'anzianità di servizio e dalla conseguente progressione stipendiale riconosciute, salva tuttavia la prescrizione maturata, eccepita dall'Amministrazione scolastica costituita.
Va precisato che di per sé l'anzianità di servizio del lavoratore subordinato configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione e, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, da valutare in riferimento all'azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti (Cass., Sez. Lav. 12.5.2004, n. 9060).
L'effettiva anzianità di servizio può allora essere accertata ai fini del computo di tutta una serie di istituti retributivi, quali l'indennità di fine rapporto, la maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di scatti di anzianità, con l'unica riserva che il quantum della somma dovuta al lavoratore è sottoposto al limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto
(Cass., Sez. Lav., 16.10.2007, n. 21609; Cass., Sez. Lav., 12.6.2007, n. 13718).
Va, pertanto, accolta l'eccezione di prescrizione con riferimento alla domanda della ricorrente volta ad ottenere la condanna al pagamento delle differenze retributive conseguenti alla corretta ricostruzione della carriera nei termini poc'anzi illustrati, limitatamente ai crediti retributivi maturati anteriormente al quinquennio precedente l'instaurazione del presente giudizio.
Deve, infatti, applicarsi la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., perché le reclamate differenze retributive sono il risultato della ricostruzione della carriera operata al momento dall'immissione in ruolo;
quindi, si deve fare applicazione dell'orientamento costante della Corte di
Cassazione, secondo il quale la prescrizione breve prevista per i crediti periodici dall'art. 2948, n. 4,
c.c., riguarda non solo il credito per la retribuzione ordinaria ma, in considerazione dell'evidente accessorietà rispetto a esso, anche ogni altro credito di lavoro, avente origine e titolo nel rapporto di lavoro, mentre ne restano escluse soltanto le erogazioni originate da cause autonome rispetto allo stesso rapporto, ovvero da responsabilità del datore di lavoro (cfr., per tutte, Cass. n. 1574/2010, Cass.
n. 21377/2004, Cass. n. 1018/2001).
Il termine prescrizionale inizia a decorrere in costanza del rapporto di lavoro dotato, come nella specie, di stabilità. Non sono stati allegati atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notifica del ricorso (avvenuta in data 2.5.2023).
Possono, quindi, riconoscersi al ricorrente le sole differenze retributive conseguenti alla corretta ricostruzione della sua carriera, spettanti a partire dal 2.5.2018, oltre soli interessi legali, operando in materia di differenze retributive nel pubblico impiego il divieto del cumulo di interessi e rivalutazione ai sensi degli artt. 16, legge n. 412/1991 e 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Attesa la parziale reciproca soccombenza le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale, sia ai fini Parte_1 giuridici, sia ai fini economici, dell'effettivo servizio pre-ruolo (in forza di contratti a tempo determinato) e nel pregresso ruolo di Assistente Amministrativo, prestato dall'anno scolastico
2000/2001 sino all'immissione nel ruolo di DS (Direttore dei Servizi Generali
Amministrativi), con conseguente attribuzione della corretta classe stipendiale;
- condanna le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido, al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive spettanti in base alla corretta Parte_1
ricostruzione della carriera, salva la prescrizione quinquennale per i crediti maturati anteriormente al 2.5.2018, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di maturazione di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso in Avezzano, il 5 novembre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia