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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/09/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 147/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
Dott. Francesca Altrui Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.147/2023
Tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Ciampelli ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio sito in Città di Castello-Loc. Trestina (PG), Viale Parini n.23/A, come da procura in calce all'atto di appello Appellante
e
Appellata contumace Controparte_1 avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.1218/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“In Via principale: accertare e dichiarare, in riforma della sentenza n.1218/2022 pronunciata dal
Tribunale di Perugia, Giudice Dr.ssa Arianna De Martino in data 29/8/2022, pubblicata il 7/9/2022, nella causa n.6157/2016 R.G., notificata il giorno 7/9/2022 a mezzo PEC, la responsabilità della
in persona del legale rappresentante pro-tempore, per Controparte_2 inadempimento contrattuale o subordinatamente ex art.2043 cc e per l'effetto condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento Controparte_2 di tutti i danni sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale subiti da , da Parte_1 determinarsi se del caso anche in via equitativa, tenendo conto dei parametri tabellari da applicarsi in relazione agli elementi concreti della fattispecie, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 14/6/2015 al saldo, eventualmente previa remissione della causa in istruttoria ai fini dell'espletamento della CTU medico legale.
Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre R.F.15% e CAP 4%, come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Con delibera del 15/3/2023 l'Ordine degli Avvocati di Perugia aveva deliberato l'ammissione in via anticipata e provvisoria dell'istante al patrocinio a spese dello Stato. Pt_1
Con ordinanza del 10/1/2024 il Giudice istruttore aveva assegnato alle parti i termini per le memorie conclusionali e aveva rigettato le istanze istruttorie di parte appellante. Con ordinanza del 20/11/2024 il Giudice istruttore, stante il carico di procedimenti già assunti in decisione, aveva nuovamente assegnato alle parti i termini per le memorie conclusionali;
da ultimo, all'udienza del 7/5/2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, premetteva di aver convenuto in giudizio Parte_1
l' (di seguito breviter al fine di sentire accertare e Controparte_2 CP_3 dichiarare la sua responsabilità per inadempimento contrattuale ovvero, in via subordinata, al fine di sentirla condannare ex art.2043 cc al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da esso patiti, da determinarsi in via equitativa secondo i parametri tabellari adottati dal Tribunale di
Milano; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il predetto a fondamento delle proprie domande, esponeva che: il giorno 14/6/2015 si era recato Pt_1 al pronto soccorso (di seguito breviter P.S.) dell'ospedale di Città di Castello, lamentando fortissimo mal di testa e la presenza di sangue nelle feci;
dopo la prima visita, nel corso della quale manifestava sudorazione a mani e piedi e forte senso di agitazione, egli era stato fatto accomodare su una sedia priva dei braccioli laterali;
dopo aver accusato un malore, era caduto a terra procurandosi fratture alla colonna vertebrale;
posto l'obbligo di custodia che caratterizza il rapporto fra il paziente e la struttura ospedaliera egli, in qualità di paziente, avrebbe dovuto essere collocato in sicurezza, in barella ovvero su sedia con protezioni laterali;
tali presidi di sicurezza ne avrebbero inibito la caduta.
Il dava poi atto che l n I grado si era tempestivamente costituita e aveva preliminarmente Pt_1 CP_3 eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria contestando poi, nel merito, ogni responsabilità, allegando l'assenza del nesso di causalità in quanto il paziente, di anni 33 ed accompagnato dalla madre, aveva riferito al P.S., al momento del triage, solo di assumere terapia anticoagulante orale e di aver riscontrato tracce di sangue nelle feci, sintomi che non configuravano alcun rischio di caduta, nonché l'assenza di documentazione dalla quale risultava che il paziente avrebbe riferito di avere mal di testa e sudorazione profusa;
precisava poi che il in attesa dei risultati degli esami ematochimici, aveva rifiutato l'uso della carrozzina perché Pt_1 in grado di camminare per poi essere colto da una crisi epilettica e cadere quando era già seduto su una sedia;
aggiungeva, infine, che solo dopo i soccorsi era emerso che il predetto era seguito dal Pt_1 per tossicodipendenza e che da circa cinque giorni aveva sospeso il metadone e assunto quella CP_4 stessa mattina buprenorfina e naxolone, situazione che poteva spiegare l'improvvisa crisi che aveva causato la caduta. L'appellante dava quindi atto che la veva concluso in quella sede chiedendo CP_3 il rigetto della sua domanda risarcitoria in quanto infondata sia nell'an sia nel quantum, con vittoria delle spese processuali.
Il Tribunale di Perugia con l'impugnata sentenza – rilevata l'improcedibilità della domanda per il mancato espletamento del tentativo di mediazione, assegnato il termine per esperire lo stesso (poi rivelatosi infruttuoso), escussi i testi di parte convenuta e respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa – così statuiva:
“Rigetta la domanda;
Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro
3.972,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.”.
Orbene, il censurava la sentenza di I grado per non aver ritenuto sussistente la condotta colposa Pt_1 del personale medico e sanitario di turno, osservando, con il primo motivo di appello, che la ricostruzione fattuale operata dal Giudice di prime cure non era corrispondente a quanto realmente accaduto il giorno 14/6/2015, non avendo debitamente considerato il fatto che egli aveva fatto accesso al P.S. a causa della presenza di sangue nelle feci, lamentando un fortissimo mal di testa, e che in sede di triage gli era stato assegnato un codice giallo;
aggiungeva poi che – dopo la prima visita medica nel corso della quale, a suo dire, aveva riferito un forte mal di testa, sudore alle mani e ai piedi, oltre a confermare la presenza di sangue nelle feci – esso esponente era stato condotto nella comune sala d'attesa, lontano dalla sorveglianza del personale infermieristico, contravvenendosi quindi a quanto previsto per i casi di codice giallo in P.S.. Con il secondo motivo di gravame l'odierno appellante rilevava come proprio a causa del fatto che non era stato ricoverato in astanteria e collocato in sicurezza su di una sedia a rotelle ovvero su di una barella ma era stato fatto accomodare nella sala d'attesa su di una sedia priva di braccioli, dopo essere stato colpito da un malore era caduto rovinosamente a terra. Puntualizzava inoltre che l'infermiera gli aveva offerto la carrozzella CP_5 non tanto per l'attesa ma per il trasferimento dall'ambulatorio del Dott. dove era stato Per_1 sottoposto alla prima visita, alla sala d'attesa e che la responsabilità dei sanitari era proprio consistita nel non averlo fatto accomodare su di un presidio, barella con sbarre di contenimento o altro, idoneo ad impedire la caduta.
Con il terzo e il quarto motivo di appello, il evidenziava che il Tribunale aveva erroneamente Pt_1 ritenuto che non vi fosse alcun elemento idoneo a far ritenere al personale medico e sanitario che vi era necessità di collocarlo, durante l'attesa, in una barella munita di sponde ovvero su una carrozzina;
osservava, al contrario, che i sanitari avrebbero dovuto predisporre e attuare un controllo e una vigilanza adeguata, essendo prevedibile una sua perdita di conoscenza già al momento del triage.
Precisava, infatti, che sia il Dott. sia l'infermiera erano a conoscenza del suo stato di Per_1 CP_5 dipendenza, essendo seguito dal , che il medico era anche a conoscenza del suo complessivo CP_4 quadro clinico e che, se l'infermiera non avesse riscontrato elementi di preoccupazione nelle sue condizioni, non gli avrebbe di certo offerto una carrozzella per il tragitto ambulatorio-sala d'attesa.
Infine, con l'ultimo motivo di appello, l'odierno appellante reiterava la richiesta di CTU, risultando a suo dire la stessa necessaria per l'accertamento del danno e delle sue conseguenze sotto il profilo risarcitorio e concludeva, pertanto, come sopra.
L' seppur regolarmente citata in appello, non si è costituita, rimanendo quindi contumace. CP_3
La Corte ritiene che l'appello sia infondato.
Va premesso che ove il paziente agisca deducendo danni dovuti a responsabilità medica o della struttura nella quale aveva ricevuto le prestazioni contestate, cede a suo carico l'onere di provare i danni asseritamente riportati ed il nesso causale fra la condotta, ritenuta illegittima, del medico o della struttura e tali danni;
resta invece a carico di questi ultimi l'onere di dimostrare di aver agito correttamente e quindi di aver adempiuto correttamente a tutti gli obblighi esistenti a loro carico. In ordine a tali principi la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata: sul punto si veda, tra le altre,
e con riferimento a fatti verificatisi, come nella specie, in epoca antecedente all'entrata in vigore della nuova normativa di cui alla c.d. legge n.24/2017, Cass. civ., ord. n.5922/2024, secondo cui “In particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali – tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica – questa Corte ha da tempo chiarito che è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato (Cass. 07/12/2017,
n.29315; Cass. 15/02/2018, n. 3704; Cass. 20/08/2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (ex aliis, tra le più recenti, Cass. 29/03/2022, n.10050;
Cass.27/02/2023, n. 5808).” Cont Ciò posto, ritiene la Corte che dalla documentazione depositata in atti dalla emerga l'adempimento, sia da parte dei sanitari che del personale infermieristico del Pronto Soccorso, alle obbligazioni poste a loro carico nei confronti del In punto di fatto è pacifica la dinamica del Pt_1 fatto dannoso: in data 14/6/2015 quest'ultimo, accompagnato dalla madre, aveva fatto accesso al P.S. del nosocomio di Città di Castello ed era stato sottoposto a triage, ottenendo il codice giallo;
aveva poi ricevuto la prima visita e, in attesa del risultato di alcuni esami ematochimici, era stato fatto accomodare, insieme alla madre, nelle sedie (senza braccioli) della sala d'attesa; mentre era seduto, lo stesso aveva perso l'equilibrio per un malore cadendo rovinosamente a terra e procurandosi gravi lesioni. Solo dopo essere stato soccorso a seguito della caduta, come dedotto in I grado dalla difesa dell' era emerso che il predetto aveva assunto, quella stessa mattina, buprenorfina e che CP_3 Pt_1 cinque giorni prima aveva autonomamente sospeso l'assunzione di metadone, circostanze che però non aveva riferito durante il triage né nella prima visita.
Ed in effetti, dall'esame della scheda di accesso al P.S. (cfr. doc. n.
2-comparsa di costituzione e risposta I grado) risulta che: in sede di triage l'appellante aveva riferito, quali problematiche di salute, solo la presenza di sangue nelle feci ed aveva solo dichiarato di assumere terapia anticoagulante orale;
accettato con codice giallo, alla prima visita, in stato di agitazione e ansia, aveva riferito di avere recentemente assunto “farmaci non precisati” confermando la presenza da circa due anni di tracce di sangue nelle feci;
l'esame obiettivo dei diversi organi ed apparati risultava negativo;
nell'attesa dei risultati ematochimici effettuati, l'appellante – rimasto in compagnia della madre – veniva colto da una crisi epilettica per poi cadere a terra;
soccorso dai sanitari, dopo essere stato trattato con valium
1 fiala, era emerso che era seguito dal che soffriva di sindrome ansiosa e che da cinque giorni CP_4 aveva sospeso di propria iniziativa il metadone e che nella mattinata aveva assunto buprenorfina e naxolone;
dopo essere stato trattenuto in osservazione breve per i necessari accertamenti clinico- strumentali, il era stato poi dimesso con diagnosi di “episodio critico convulsivo di verosimile Pt_1 natura iatrogena (verosimile astinenza da oppiacei)…”. Deve poi osservarsi che tali risultanze documentali – e, quindi, il tenore delle dichiarazioni del paziente e la successione degli eventi – sono state confermate sia dall'infermiera sia dal Dott. che aveva effettuato la visita sul CP_5 Per_1 Pt_1 prima della caduta, escussi come testi in I grado (cfr. verbale d'udienza del 16/5/2019).
Ebbene, come si è visto fino al momento della caduta il non aveva fornito ai medici o agli Pt_1 infermieri alcuna informazione tale per cui essi avrebbero potuto prevedere la sua caduta e avrebbero quindi dovuto adottare particolari cautele volte ad evitare tale rischio, né, peraltro, il ha mai Pt_1 dimostrato, di aver reso dichiarazioni ulteriori oltre quelle risultanti dal triage e dalla successiva visita medica, prima della caduta, laddove le pretese ulteriori dichiarazioni secondo cui egli aveva anche un forte mal di testa e sudorazione sono rimaste mere allegazioni, non risultando da alcun documento agli atti. Deve pertanto escludersi qualsivoglia profilo di responsabilità avendo l' con la CP_3 documentazione depositata, provato che il personale sanitario non aveva agito con colpa: non era infatti emerso, prima della crisi che aveva causato la caduta dell'appellante, alcun elemento idoneo a suggerire ai medici e agli operatori sanitari che il aveva la necessità di essere collocato in una Pt_1 barella munita di sponde o in una carrozzina, che era controindicata una normale seggiola senza braccioli e che, di lì a poco, avrebbe perso i sensi. A conferma di ciò anche il fatto che, come sopra evidenziato, l'evento convulsivo e la conseguente caduta era stato in seguito ricondotto, seppure in forma dubitativa, all'astinenza da oppiacei come conseguenza dell'auto-soppressione del metadone e dell'auto-introduzione di buprenorfina, circostanze emerse solo nell'anamnesi successiva alla caduta.
La Corte ritiene poi che non possa affermarsi alcuna responsabilità del Pronto soccorso nemmeno per il fatto che, dopo la prima visita, il aveva raggiunto la sala d'attesa senza sedersi su una sedia a Pt_1 rotelle: al riguardo difetta in primo luogo il requisito della colpa perché l'infermiera – CP_5 verosimilmente in ragione del fatto che il aveva fatto accesso al P.S. con un bastone e che quindi Pt_1 era claudicante - gli aveva proposto l'uso di una carrozzella: il però, e tale circostanza è pacifica, Pt_1
l'aveva rifiutata perché comunque in grado di camminare, né, ovviamente, al suo rifiuto l'infermiera avrebbe potuto costringerlo a sedersi su una carrozzella. In secondo luogo in relazione a tale, dedotto, profilo di responsabilità difetta anche il requisito del nesso eziologico tra l'asserita colpa dell'infermiera e la caduta dato che non si era trattato di una caduta determinata dall'aver camminato autonomamente verso la sala d'attesa poiché l'appellante era caduto allorché era seduto, non mentre percorreva il tragitto dall'ambulatorio del P.S. alla sala d'attesa ove era stato indirizzato, risultando quindi irrilevante che l'odierno appellante deambulasse o meno con l'aiuto di un bastone, dal momento che il malore era sopraggiunto mentre era in posizione seduta.
Per tutto quanto sin qui esposto la chiesta CTU medico-legale, come già condivisibilmente disposto dal primo Giudice, non è stata ammessa in quanto superflua. L'appello proposto da va Parte_1 dunque rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata;
quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, stanti la soccombenza del e la contumacia dell' tali spese Pt_1 CP_3 rimangono a carico del primo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.147/2023 R.G., così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- Le spese processuali del presente grado di giudizio resteranno suo carico;
- Dà atto della sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater, del d.p.r. n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 17/7/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
Dott. Francesca Altrui Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.147/2023
Tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Ciampelli ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio sito in Città di Castello-Loc. Trestina (PG), Viale Parini n.23/A, come da procura in calce all'atto di appello Appellante
e
Appellata contumace Controparte_1 avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.1218/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“In Via principale: accertare e dichiarare, in riforma della sentenza n.1218/2022 pronunciata dal
Tribunale di Perugia, Giudice Dr.ssa Arianna De Martino in data 29/8/2022, pubblicata il 7/9/2022, nella causa n.6157/2016 R.G., notificata il giorno 7/9/2022 a mezzo PEC, la responsabilità della
in persona del legale rappresentante pro-tempore, per Controparte_2 inadempimento contrattuale o subordinatamente ex art.2043 cc e per l'effetto condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento Controparte_2 di tutti i danni sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale subiti da , da Parte_1 determinarsi se del caso anche in via equitativa, tenendo conto dei parametri tabellari da applicarsi in relazione agli elementi concreti della fattispecie, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 14/6/2015 al saldo, eventualmente previa remissione della causa in istruttoria ai fini dell'espletamento della CTU medico legale.
Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre R.F.15% e CAP 4%, come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Con delibera del 15/3/2023 l'Ordine degli Avvocati di Perugia aveva deliberato l'ammissione in via anticipata e provvisoria dell'istante al patrocinio a spese dello Stato. Pt_1
Con ordinanza del 10/1/2024 il Giudice istruttore aveva assegnato alle parti i termini per le memorie conclusionali e aveva rigettato le istanze istruttorie di parte appellante. Con ordinanza del 20/11/2024 il Giudice istruttore, stante il carico di procedimenti già assunti in decisione, aveva nuovamente assegnato alle parti i termini per le memorie conclusionali;
da ultimo, all'udienza del 7/5/2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, premetteva di aver convenuto in giudizio Parte_1
l' (di seguito breviter al fine di sentire accertare e Controparte_2 CP_3 dichiarare la sua responsabilità per inadempimento contrattuale ovvero, in via subordinata, al fine di sentirla condannare ex art.2043 cc al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da esso patiti, da determinarsi in via equitativa secondo i parametri tabellari adottati dal Tribunale di
Milano; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il predetto a fondamento delle proprie domande, esponeva che: il giorno 14/6/2015 si era recato Pt_1 al pronto soccorso (di seguito breviter P.S.) dell'ospedale di Città di Castello, lamentando fortissimo mal di testa e la presenza di sangue nelle feci;
dopo la prima visita, nel corso della quale manifestava sudorazione a mani e piedi e forte senso di agitazione, egli era stato fatto accomodare su una sedia priva dei braccioli laterali;
dopo aver accusato un malore, era caduto a terra procurandosi fratture alla colonna vertebrale;
posto l'obbligo di custodia che caratterizza il rapporto fra il paziente e la struttura ospedaliera egli, in qualità di paziente, avrebbe dovuto essere collocato in sicurezza, in barella ovvero su sedia con protezioni laterali;
tali presidi di sicurezza ne avrebbero inibito la caduta.
Il dava poi atto che l n I grado si era tempestivamente costituita e aveva preliminarmente Pt_1 CP_3 eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria contestando poi, nel merito, ogni responsabilità, allegando l'assenza del nesso di causalità in quanto il paziente, di anni 33 ed accompagnato dalla madre, aveva riferito al P.S., al momento del triage, solo di assumere terapia anticoagulante orale e di aver riscontrato tracce di sangue nelle feci, sintomi che non configuravano alcun rischio di caduta, nonché l'assenza di documentazione dalla quale risultava che il paziente avrebbe riferito di avere mal di testa e sudorazione profusa;
precisava poi che il in attesa dei risultati degli esami ematochimici, aveva rifiutato l'uso della carrozzina perché Pt_1 in grado di camminare per poi essere colto da una crisi epilettica e cadere quando era già seduto su una sedia;
aggiungeva, infine, che solo dopo i soccorsi era emerso che il predetto era seguito dal Pt_1 per tossicodipendenza e che da circa cinque giorni aveva sospeso il metadone e assunto quella CP_4 stessa mattina buprenorfina e naxolone, situazione che poteva spiegare l'improvvisa crisi che aveva causato la caduta. L'appellante dava quindi atto che la veva concluso in quella sede chiedendo CP_3 il rigetto della sua domanda risarcitoria in quanto infondata sia nell'an sia nel quantum, con vittoria delle spese processuali.
Il Tribunale di Perugia con l'impugnata sentenza – rilevata l'improcedibilità della domanda per il mancato espletamento del tentativo di mediazione, assegnato il termine per esperire lo stesso (poi rivelatosi infruttuoso), escussi i testi di parte convenuta e respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa – così statuiva:
“Rigetta la domanda;
Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro
3.972,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.”.
Orbene, il censurava la sentenza di I grado per non aver ritenuto sussistente la condotta colposa Pt_1 del personale medico e sanitario di turno, osservando, con il primo motivo di appello, che la ricostruzione fattuale operata dal Giudice di prime cure non era corrispondente a quanto realmente accaduto il giorno 14/6/2015, non avendo debitamente considerato il fatto che egli aveva fatto accesso al P.S. a causa della presenza di sangue nelle feci, lamentando un fortissimo mal di testa, e che in sede di triage gli era stato assegnato un codice giallo;
aggiungeva poi che – dopo la prima visita medica nel corso della quale, a suo dire, aveva riferito un forte mal di testa, sudore alle mani e ai piedi, oltre a confermare la presenza di sangue nelle feci – esso esponente era stato condotto nella comune sala d'attesa, lontano dalla sorveglianza del personale infermieristico, contravvenendosi quindi a quanto previsto per i casi di codice giallo in P.S.. Con il secondo motivo di gravame l'odierno appellante rilevava come proprio a causa del fatto che non era stato ricoverato in astanteria e collocato in sicurezza su di una sedia a rotelle ovvero su di una barella ma era stato fatto accomodare nella sala d'attesa su di una sedia priva di braccioli, dopo essere stato colpito da un malore era caduto rovinosamente a terra. Puntualizzava inoltre che l'infermiera gli aveva offerto la carrozzella CP_5 non tanto per l'attesa ma per il trasferimento dall'ambulatorio del Dott. dove era stato Per_1 sottoposto alla prima visita, alla sala d'attesa e che la responsabilità dei sanitari era proprio consistita nel non averlo fatto accomodare su di un presidio, barella con sbarre di contenimento o altro, idoneo ad impedire la caduta.
Con il terzo e il quarto motivo di appello, il evidenziava che il Tribunale aveva erroneamente Pt_1 ritenuto che non vi fosse alcun elemento idoneo a far ritenere al personale medico e sanitario che vi era necessità di collocarlo, durante l'attesa, in una barella munita di sponde ovvero su una carrozzina;
osservava, al contrario, che i sanitari avrebbero dovuto predisporre e attuare un controllo e una vigilanza adeguata, essendo prevedibile una sua perdita di conoscenza già al momento del triage.
Precisava, infatti, che sia il Dott. sia l'infermiera erano a conoscenza del suo stato di Per_1 CP_5 dipendenza, essendo seguito dal , che il medico era anche a conoscenza del suo complessivo CP_4 quadro clinico e che, se l'infermiera non avesse riscontrato elementi di preoccupazione nelle sue condizioni, non gli avrebbe di certo offerto una carrozzella per il tragitto ambulatorio-sala d'attesa.
Infine, con l'ultimo motivo di appello, l'odierno appellante reiterava la richiesta di CTU, risultando a suo dire la stessa necessaria per l'accertamento del danno e delle sue conseguenze sotto il profilo risarcitorio e concludeva, pertanto, come sopra.
L' seppur regolarmente citata in appello, non si è costituita, rimanendo quindi contumace. CP_3
La Corte ritiene che l'appello sia infondato.
Va premesso che ove il paziente agisca deducendo danni dovuti a responsabilità medica o della struttura nella quale aveva ricevuto le prestazioni contestate, cede a suo carico l'onere di provare i danni asseritamente riportati ed il nesso causale fra la condotta, ritenuta illegittima, del medico o della struttura e tali danni;
resta invece a carico di questi ultimi l'onere di dimostrare di aver agito correttamente e quindi di aver adempiuto correttamente a tutti gli obblighi esistenti a loro carico. In ordine a tali principi la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata: sul punto si veda, tra le altre,
e con riferimento a fatti verificatisi, come nella specie, in epoca antecedente all'entrata in vigore della nuova normativa di cui alla c.d. legge n.24/2017, Cass. civ., ord. n.5922/2024, secondo cui “In particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali – tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica – questa Corte ha da tempo chiarito che è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato (Cass. 07/12/2017,
n.29315; Cass. 15/02/2018, n. 3704; Cass. 20/08/2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (ex aliis, tra le più recenti, Cass. 29/03/2022, n.10050;
Cass.27/02/2023, n. 5808).” Cont Ciò posto, ritiene la Corte che dalla documentazione depositata in atti dalla emerga l'adempimento, sia da parte dei sanitari che del personale infermieristico del Pronto Soccorso, alle obbligazioni poste a loro carico nei confronti del In punto di fatto è pacifica la dinamica del Pt_1 fatto dannoso: in data 14/6/2015 quest'ultimo, accompagnato dalla madre, aveva fatto accesso al P.S. del nosocomio di Città di Castello ed era stato sottoposto a triage, ottenendo il codice giallo;
aveva poi ricevuto la prima visita e, in attesa del risultato di alcuni esami ematochimici, era stato fatto accomodare, insieme alla madre, nelle sedie (senza braccioli) della sala d'attesa; mentre era seduto, lo stesso aveva perso l'equilibrio per un malore cadendo rovinosamente a terra e procurandosi gravi lesioni. Solo dopo essere stato soccorso a seguito della caduta, come dedotto in I grado dalla difesa dell' era emerso che il predetto aveva assunto, quella stessa mattina, buprenorfina e che CP_3 Pt_1 cinque giorni prima aveva autonomamente sospeso l'assunzione di metadone, circostanze che però non aveva riferito durante il triage né nella prima visita.
Ed in effetti, dall'esame della scheda di accesso al P.S. (cfr. doc. n.
2-comparsa di costituzione e risposta I grado) risulta che: in sede di triage l'appellante aveva riferito, quali problematiche di salute, solo la presenza di sangue nelle feci ed aveva solo dichiarato di assumere terapia anticoagulante orale;
accettato con codice giallo, alla prima visita, in stato di agitazione e ansia, aveva riferito di avere recentemente assunto “farmaci non precisati” confermando la presenza da circa due anni di tracce di sangue nelle feci;
l'esame obiettivo dei diversi organi ed apparati risultava negativo;
nell'attesa dei risultati ematochimici effettuati, l'appellante – rimasto in compagnia della madre – veniva colto da una crisi epilettica per poi cadere a terra;
soccorso dai sanitari, dopo essere stato trattato con valium
1 fiala, era emerso che era seguito dal che soffriva di sindrome ansiosa e che da cinque giorni CP_4 aveva sospeso di propria iniziativa il metadone e che nella mattinata aveva assunto buprenorfina e naxolone;
dopo essere stato trattenuto in osservazione breve per i necessari accertamenti clinico- strumentali, il era stato poi dimesso con diagnosi di “episodio critico convulsivo di verosimile Pt_1 natura iatrogena (verosimile astinenza da oppiacei)…”. Deve poi osservarsi che tali risultanze documentali – e, quindi, il tenore delle dichiarazioni del paziente e la successione degli eventi – sono state confermate sia dall'infermiera sia dal Dott. che aveva effettuato la visita sul CP_5 Per_1 Pt_1 prima della caduta, escussi come testi in I grado (cfr. verbale d'udienza del 16/5/2019).
Ebbene, come si è visto fino al momento della caduta il non aveva fornito ai medici o agli Pt_1 infermieri alcuna informazione tale per cui essi avrebbero potuto prevedere la sua caduta e avrebbero quindi dovuto adottare particolari cautele volte ad evitare tale rischio, né, peraltro, il ha mai Pt_1 dimostrato, di aver reso dichiarazioni ulteriori oltre quelle risultanti dal triage e dalla successiva visita medica, prima della caduta, laddove le pretese ulteriori dichiarazioni secondo cui egli aveva anche un forte mal di testa e sudorazione sono rimaste mere allegazioni, non risultando da alcun documento agli atti. Deve pertanto escludersi qualsivoglia profilo di responsabilità avendo l' con la CP_3 documentazione depositata, provato che il personale sanitario non aveva agito con colpa: non era infatti emerso, prima della crisi che aveva causato la caduta dell'appellante, alcun elemento idoneo a suggerire ai medici e agli operatori sanitari che il aveva la necessità di essere collocato in una Pt_1 barella munita di sponde o in una carrozzina, che era controindicata una normale seggiola senza braccioli e che, di lì a poco, avrebbe perso i sensi. A conferma di ciò anche il fatto che, come sopra evidenziato, l'evento convulsivo e la conseguente caduta era stato in seguito ricondotto, seppure in forma dubitativa, all'astinenza da oppiacei come conseguenza dell'auto-soppressione del metadone e dell'auto-introduzione di buprenorfina, circostanze emerse solo nell'anamnesi successiva alla caduta.
La Corte ritiene poi che non possa affermarsi alcuna responsabilità del Pronto soccorso nemmeno per il fatto che, dopo la prima visita, il aveva raggiunto la sala d'attesa senza sedersi su una sedia a Pt_1 rotelle: al riguardo difetta in primo luogo il requisito della colpa perché l'infermiera – CP_5 verosimilmente in ragione del fatto che il aveva fatto accesso al P.S. con un bastone e che quindi Pt_1 era claudicante - gli aveva proposto l'uso di una carrozzella: il però, e tale circostanza è pacifica, Pt_1
l'aveva rifiutata perché comunque in grado di camminare, né, ovviamente, al suo rifiuto l'infermiera avrebbe potuto costringerlo a sedersi su una carrozzella. In secondo luogo in relazione a tale, dedotto, profilo di responsabilità difetta anche il requisito del nesso eziologico tra l'asserita colpa dell'infermiera e la caduta dato che non si era trattato di una caduta determinata dall'aver camminato autonomamente verso la sala d'attesa poiché l'appellante era caduto allorché era seduto, non mentre percorreva il tragitto dall'ambulatorio del P.S. alla sala d'attesa ove era stato indirizzato, risultando quindi irrilevante che l'odierno appellante deambulasse o meno con l'aiuto di un bastone, dal momento che il malore era sopraggiunto mentre era in posizione seduta.
Per tutto quanto sin qui esposto la chiesta CTU medico-legale, come già condivisibilmente disposto dal primo Giudice, non è stata ammessa in quanto superflua. L'appello proposto da va Parte_1 dunque rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata;
quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, stanti la soccombenza del e la contumacia dell' tali spese Pt_1 CP_3 rimangono a carico del primo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.147/2023 R.G., così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- Le spese processuali del presente grado di giudizio resteranno suo carico;
- Dà atto della sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater, del d.p.r. n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 17/7/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini