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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 9834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9834 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico LE NZ riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7215/2025 di Ruolo Generale
TRA
nato a [...] il 4/4/ 1961 ( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avvocati Luca Mariella e NO Mariella
-ricorrente -
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 Controparte_3 amministratore pt con il Rag. , rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Controparte_4
NO
- resistente - Oggetto: dichiarazione di inefficacia di sequestro conservativo su beni immobili e cancellazione trascrizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 9 febbraio 2025 ha adito il Parte_1
Tribunale esponendo che con sentenza n.4295/2017 del 3/03/2017 il Tribunale di Roma, a definizione del procedimento RGN 21267/2013 ed in accoglimento della domanda avanzata dal Parte_2
in persona dell'Amministratore p.t., ha condannato il Signor al
[...] Parte_1 risarcimento della somma di Euro 20.216,21 oltre interessi fino all'effettivo soddisfo e spese legali come da sentenza. Il aveva in corso di causa provveduto a richiedere e ad ottenere un Controparte_5 provvedimento di sequestro conservativo sulla quota di 1/6 dell'immobile sito in Via Appia Nuova 608 piano terzo, censito in catasto al foglio 908, p.lla 692, sub 43 di sua proprietà e il sequestro veniva eseguito in data 20/4/2015 a mezzo trascrizione presso l'Ufficio del Conservatore dei Registri Immobiliari di . Pt_2
All'esito della sentenza indicata le parti convenivano che, a fronte del puntuale adempimento da parte di delle statuizioni economiche ivi contenute, il Parte_1 Controparte_6 Con
- si sarebbe impegnato a cooperare con il medesimo per la liberazione dell'immobile sito in
[...]
pagina 1 di 3 Appia Nuova n.608, piano terzo, censito in catasto al foglio 908, p.lla 692, sub 43 dal pignoramento immobiliare. Esso ricorrente , con l'ultimo pagamento effettuato nel mese di giugno 2018 ha puntualmente provveduto ad adempiere a tutte le statuizioni economiche contenute e dipendenti dalla sentenza n.4295/2017 nei modi e termini convenuti con l'anzidetto condominio per cui con il ricorso chiede
“dichiarare l'inefficacia del predetto sequestro e, per l'effetto ordinare la cancellazione della trascrizione del sequestro eseguita presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di - Pt_2
Registro Generale 37554 – Registro Particolare n.27799 - data di presentazione il 20/ 04/2015 “
2. Si è costituito il rappresentando che le circostanze addotte Controparte_1
e documentate dal ricorrente non vengono contestate dal Condominio, che anzi le conferma senza riserva alcuna, avendo il integralmente estinto il proprio debito e non sussistendo pertanto Pt_1 alcuna ragione ostativa alla cancellazione del sequestro.
3. La domanda riguarda la sopravvenuta inefficacia del sequestro conservativo sopra indicato e la conseguente illegittimità della sua trascrizione con richiesta di ordine alla competente Agenzia del Territorio di cancellazione della formalità ritenuta illegittima. Preliminarmente si osserva che la domanda risulta correttamente introdotta, occorrendo, per il caso di specie, un accertamento nei modi e nelle forme della giurisdizione contenziosa, in modo tale che lo stesso sia suscettibile di passaggio in giudicato. Il codice civile non disciplina direttamente l'ipotesi di cancellazione della trascrizione di sequestro su di un bene, essendo prevista infatti solamente la fattispecie della cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c., tuttavia la domanda è fondata, ed il ricorso va accolto. Parte ricorrente ha documentato che il giudizio di merito si concludeva con la sentenza n. 7215/2017 con la quale il Tribunale condannava al risarcimento della somma di Euro 20.216,21 Parte_1 oltre interessi e spese legali e il nel costituirsi ha confermato che tale credito è stato CP_1 integralmente estinto mediante pagamento da parte del ricorrente della somma dovuta.
Al riguardo, come già sopra chiarito, deve applicarsi in via analogica la disciplina prevista dal codice civile per la cancellazione delle domande giudiziali, per cui ai sensi dell'art. 2668 c.c. la cancellazione della trascrizione delle domande deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti . Nella specie , la sentenza di merito non è stata impugnata e il diritto di credito su di essa fondato è stato estinto in virtù dell'adempimento dell'odierno ricorrente .
4 Tenuto conto dell'immediata adesione del Condominio all'istanza di cancellazione , le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la sopravvenuta inefficacia del sequestro conservativo oggetto di causa e, per l'effetto ordina la cancellazione della trascrizione del sequestro eseguita presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di - Registro Generale 37554 – Registro Particolare n.27799 ( data di presentazione Pt_2 il 20/ 04/2015 ), con esonero del conservatore dei registri immobiliari di da ogni responsabilità. Pt_2
- compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento Così deciso in Roma 1 luglio 2025 Il Giudice
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