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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 16/06/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1213/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1213/2022 promossa da:
(C.F. ), assistito e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BURATTO ALESSANDRO e dall'avv. PEGORARO CARLO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), assistita e difesa dall'avv. MELONI Controparte_1 C.F._2
ELENA
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
NEL MERITO: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il
Decreto Ingiuntivo n. 22/2022 del 04/03/2022 – R.G. n. 499/2022, emesso dal Tribunale di
Mantova, per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
pagina 1 di 8 IN ISTRUTTORIA: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ordinare ex art.210 c.p.c., l'esibizione degli estratti del conto corrente della Sig.ra nel periodo antecedente al quale è Controparte_1 stato emesso l'assegno circolare a favore della Sig.ra nonché alla richiesta di Persona_1 disposizione del bonifico a favore dell'odierno ricorrente.”
Per parte convenuta opposta:
NEL MERITO Rigettarsi tutte le domande e le eccezioni formulate da parte opponente perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atto, e per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 499/2022 emesso dal Tribunale di Mantova in data
04.03.2022 e per l'effetto condannarsi al pagamento della somma Parte_1 di 11.260,90, (di cui € 11.000,00 a titolo di capitale ed € 260,90 per spese legali di costituzione in mora) – maggiorata dei successivi interessi maturandi dalla decadenza del beneficio del termine sino alla data di effettivo saldo, nonché alle spese, diritti ed onorari della presente procedura liquidati in complessivi € 685,50 (di cui € 540,00 per compenso professionale ed € 145,50 per anticipazioni), oltre rimborso spese generali al 15%, all'I.V.A., ed al C.P.A. se e in quanto dovuti, le spese di registrazione e le successive occorrende.
In via ulteriormente principale: valutare il comportamento di parte opponente ai fini della regolamentazione delle spese processuali, ai fini della condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria, nella misura di € 2.000,00 o nella misura minore o maggiore ritenuta equa dal giudicante rimanendo nello scaglione di riferimento. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto n. 225/2022 emesso da questo Tribunale in data 04/03/2022 nei suoi confronti, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_1
11.260,90, oltre ad interessi e spese, di cui € 11.000,00 dovuta, secondo quanto allegato in ricorso monitorio, a titolo di restituzione di mutuo concesso dalla ricorrente all'ingiunto, ed €
260,00 a titolo di “intervento legale”.
In particolare in sede monitoria aveva allegato: di aver concesso in prestito al Controparte_1 nell'anno 2016 € 4.000,00, somma utilizzata da quest'ultimo per l'acquisto di un Parte_1
pagina 2 di 8 camper e corrisposta a mezzo di assegno circolare consegnato alla venditrice, e, nell'anno
2019, la somma di € 7.000,00, a mezzo bonifico bancario, e utilizzata dal per Parte_1
l'acquisto di un immobile (prima casa); di aver richiesto più volte negli anni la restituzione di tali prestiti, senza esito, e di aver quindi inviato in data 10-18.01.22, atto di messa in mora, chiedendo l'immediato pagamento di quanto dovuto, con decadenza da qualunque ulteriore beneficio del termine ex art. 1186 c.c.
Il si opponeva al decreto ingiuntivo così ottenuto dalla contestando che in Parte_1 CP_1
sede monitoria nessuna prova era stata fornita in ordine ad un obbligo di restituzione degli importi sopra indicati;
nel merito allegava che fra le parti era intercorsa una lunga relazione sentimentale, interrottasi a seguito di una vicenda penale promossa su denuncia della ex moglie dell'attore, che aveva coinvolto, oltre a questi, anche il figlio della e che si era CP_1 conclusa in sede di indagini, accertata l'estraneità ai fatti denunciati sia del primo che del secondo, e per la quale la pretendeva dal il rimborso delle spese legali CP_1 Parte_1
sostenute per la difesa del figlio;
non contestava che l'assegno circolare di € 4.000,00 fosse stato effettuato dal conto della Sig.ra e di aver ricevuto un bonifico dalla stessa di € CP_1
7.000,00, allegando che però tali somme “erano state precedentemente versate, in parte, sul conto della ingiungente” da parte dello stesso mediante due versamenti di € Parte_1
4.000,00 ciascuno e mediante al consegna in contanti alla ell'importo di € 3.000,00. CP_1
Ciò premesso concludeva chiedendo la revoca e la declaratoria di nullità del decreto opposto , non sussistendo alcun obbligo di restituzione a suo carico delle somme ingiunte.
La convenuta, ritualmente costituita, ribadiva che gli importi corrisposti mediante assegno circolare e bonifico bancario erano oggetto di prestiti concessi dalla al compagno (con il CP_1
quale la relazione sentimentale si era protratta dal 2011 al 2020), per consentirgli di acquistare beni personali;
che la vicenda penale riferita dal e i problemi di questi con la ex Parte_1
moglie nulla aveva a che vedere con la richiesta di restituzione dei suddetti prestiti;
che l'allegazione dell'opponente di aver in precedenza fornito i fondi sia per l'emissione dell'assegno circolare che del bonifico bancario era destituita di ogni fondamento e in alcun modo provata ed anzi smentita dagli estratti conto che venivano prodotti dalla convenuta, a dimostrazione che gli accrediti e gli addebiti in conto erano stati effettuati dalla stessa.
pagina 3 di 8 Concludeva chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito la conferma del provvedimento impugnato o comunque condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre ad interessi e spese.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali e assunzione di prova testimoniale.
DIRITTO
Il mutuo, come noto, è un contratto con il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e quantità.
Come sostenuto da parte opponente la documentazione dimessa in sede monitoria
(documentazione bancaria attestante unicamente l'emissione di un assegno circolare con provvista proveniente dal conto corrente bancario della e bonifico eseguito CP_1 dall'ingiungente in favore del con causale “aiuto acquisto prima casa”) non Parte_1
costituiva documentazione idonea e sufficiente a dimostrare l'esistenza del titolo fatto valere
(mutuo), e in particolare, la sussistenza dell'obbligazione restitutoria a carico dell'ingiunto, non comprendendo alcun documento proveniente dal debitore, né altra prova scritta in ordine alla certezza ed esigibilità del suddetto credito, (né, deve aggiungersi, prova dell'ulteriore credito vantato di € 260,00, per “intervento legale”, non essendo stata prodotta alcuna fattura o altra documentazione attestante il pagamento di tale importo, per tale titolo).
Per tali ragioni deve quindi dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto, emesso in assenza dei presupposti dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c..
Come noto, introducendo il giudizio di opposizione un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, tale pronuncia non esaurisce l'oggetto della causa, essendo il giudice dell'opposizione investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (v. per tutte Corte Cass. n. 14486 del 28/05/2019).
pagina 4 di 8 All'esito del presente giudizio di merito la pretesa creditoria fatta valere da parte convenuta opposta, limitatamente all'importo di € 11.000,00, deve ritenersi fondata.
L'opponente ha infatti riconosciuto che l'assegno circolare di € 4.000,00 è stato dallo stesso utilizzato per l'acquisto di un camper (a lui intestato), così come di aver ricevuto il bonifico di
€ 7.000,00, importo utilizzato per l'acquisto di una casa, e quindi deve ritenersi circostanza pacifica la consegna da parte della convenuta, della somma complessiva di € 11.000,00; ha negato tuttavia che si trattasse di importi concessi a titolo di prestito dalla compagna, allegando di aver in precedenza fornito la provvista necessaria sia per l'emissione dell'assegno circolare che per l'esecuzione del bonifico, mediante versamenti in contanti sul conto della compagna e consegna a quest'ultima di un ulteriore importo in contanti di euro
3.000,00, circostanze per le quali non è stata offerta alcuna prova idonea (essendosi l'attore limitato a chiedere esibizione degli estratti conto del conto corrente intestato alla convenuta, produzione che la stessa aveva già effettuato con comparsa di costituzione, e dai quali si possono evincere unicamente i movimenti di prelievo e depositi, ma non certo l'identità di chi abbia effettivamente fornito la provvista per depositi di denaro in contante).
Il contratto di mutuo non richiede forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem;
nel caso non è contestato che fra le parti sussistesse, all'epoca, un rapporto sentimentale e di convivenza, circostanza che giustifica la conclusione di contratto di mutuo in forma orale, con conseguente ammissibilità, avuto riguardo alla natura del contratto ed alla qualità delle parti, della prova di tale stipulazione a mezzo di testimoni, nonostante il valore eccedente il limite previsto dall'art. 2721, comma 1, c.c.
La teste indotta dalla convenuta, amica di entrambe le parti, ha confermato di Tes_1
aver accompagnato la nel mese di settembre/ottobre 2020, in un bar di Porto Mantovano CP_1 in cui quest'ultima doveva incontrare il che durante l'incontro la aveva Parte_1 CP_1
chiesto la restituzione della somma di € 7.000,00, prestata per l'acquisto di una casa, anche eventualmente poco per volta, precisando: “Il in quell'occasione disse che gli Parte_1 avrebbe restituito la somma, e ha chiesto alla l'IBAN dicendo che glieli avrebbe versati CP_1
sul conto.”
pagina 5 di 8 Tali dichiarazioni confessorie del in ordine all'obbligo di restituire la somma di € Parte_1
7.000,00 ricevuta in prestito, smentiscono l'assunto difensivo secondo cui la somma corrispondente al bonifico, mediante il quale l'importo gli era stato trasferito dalla convenuta nel 2019, fosse stata in precedenza da lui versata a quest'ultima; la pacifica conferma di aver richiesto alla allora compagna nel 2016 l'emissione di un assegno circolare di € 4.000,00 per l'acquisto di un camper, assegno consegnato alla venditrice e, del pari la mancata dimostrazione di aver previamente fornito la provvista necessaria per l'emissione di detto assegno, costituiscono tutti elementi idonei e sufficienti a dimostrare l'esistenza dei contratti di mutuo dedotti in lite, per entrambi gli importi consegnati dalla convenuta.
Secondo quanto statuito anche dalla Suprema Corte infatti “La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta.” (v. Cass. Civ. n. 8829 del 29/03/2023), o comunque a fronte della mancata allegazione, e dimostrazione, da parte dell'accipiens, di
“alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta” (v. Cass. Civ.
n. 27372 del 08/10/2021).
E' del pari pacifico che le parti non abbiano pattuito anche un termine di restituzione degli importi mutuati, né il pagamento di interessi;
non risulta tuttavia necessario per la mutuataria richiedere al Giudice, ex art. 1817 c.c., la previa fissazione di un termine di restituzione, essendosi l'attore già reso inadempiente a seguito della richiesta di restituzione della somma mutuata e atto di messa in mora, avanzata dalla convenuta con comunicazione ricevuta in data
18.01.22 (v. doc. 5 fascicolo monitorio), poichè “In tema di mutuo senza indicazione del termine, sussiste il diritto del creditore di esigere immediatamente l'adempimento restitutorio da parte del mutuatario, laddove quest'ultimo sia divenuto insolvente, risultando invece superflua la preventiva fissazione giudiziale del termine per l'adempimento” (v. Corte Cass. n.
11437 del 08/04/2022), in quanto (come chiarito in motivazione della pronuncia citata) “il diritto del creditore di avvalersi della decadenza del debitore dal beneficio del termine e di esigere immediatamente la prestazione ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il pagina 6 di 8 conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, ma può essere virtualmente dedotto con la domanda o con il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto”, laddove “lo stesso rifiuto di adempimento opposto nel giudizio vale quale prova dell'incapacità ad adempiere” ex art. 1186 c.c.
Da quanto accertato consegue pertanto l'accoglimento della domanda avanzata dalla convenuta opposta di condanna dell'attore opponente alla restituzione dell'importo a questi mutuato, pari a complessivi € 11.000,00 (non dimostrata invece, neppure in questa sede, la sussistenza ed esigibilità dell'ulteriore importo richiesto in sede monitoria a titolo di risarcimento di spese sostenute per “intervento legale”, spese di cui non è stato provato l'esborso).
Su tale somma, trattandosi di debito di valuta, sono dovuti interessi legali, come richiesti, dalla “data di decadenza dal beneficio del termine”, ossia, dal 16° giorno successivo all'atto di costituzione in mora (3.02.2023) al saldo effettivo.
Mentre rimangono a carico della convenuta le spese della fase monitoria, sulla base della soccombenza sostanziale l'attore opponente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite della presente fase del giudizio, che vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, secondo i criteri di cui al DM 55/14 (valori medi della tabella di riferimento).
Non sussistono invece nel caso i presupposti per la richiesta condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
Dichiara la nullità, per le causali di cui in motivazione, del decreto ingiuntivo n. 499/2022 emesso dal Tribunale di Mantova in data 04.03.2022 nei confronti di parte opponente;
Dichiara tenuto e condanna l'attore opponente al pagamento, in favore della convenuta per le causali di cui in motivazione, della somma di € 11.000,00, oltre ad interessi legali dal
3.02.2023 al saldo effettivo.
pagina 7 di 8 Dichiara tenuto e condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta opposta, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Mantova, 14.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Venturini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1213/2022 promossa da:
(C.F. ), assistito e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BURATTO ALESSANDRO e dall'avv. PEGORARO CARLO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), assistita e difesa dall'avv. MELONI Controparte_1 C.F._2
ELENA
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
NEL MERITO: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il
Decreto Ingiuntivo n. 22/2022 del 04/03/2022 – R.G. n. 499/2022, emesso dal Tribunale di
Mantova, per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
pagina 1 di 8 IN ISTRUTTORIA: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ordinare ex art.210 c.p.c., l'esibizione degli estratti del conto corrente della Sig.ra nel periodo antecedente al quale è Controparte_1 stato emesso l'assegno circolare a favore della Sig.ra nonché alla richiesta di Persona_1 disposizione del bonifico a favore dell'odierno ricorrente.”
Per parte convenuta opposta:
NEL MERITO Rigettarsi tutte le domande e le eccezioni formulate da parte opponente perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atto, e per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 499/2022 emesso dal Tribunale di Mantova in data
04.03.2022 e per l'effetto condannarsi al pagamento della somma Parte_1 di 11.260,90, (di cui € 11.000,00 a titolo di capitale ed € 260,90 per spese legali di costituzione in mora) – maggiorata dei successivi interessi maturandi dalla decadenza del beneficio del termine sino alla data di effettivo saldo, nonché alle spese, diritti ed onorari della presente procedura liquidati in complessivi € 685,50 (di cui € 540,00 per compenso professionale ed € 145,50 per anticipazioni), oltre rimborso spese generali al 15%, all'I.V.A., ed al C.P.A. se e in quanto dovuti, le spese di registrazione e le successive occorrende.
In via ulteriormente principale: valutare il comportamento di parte opponente ai fini della regolamentazione delle spese processuali, ai fini della condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria, nella misura di € 2.000,00 o nella misura minore o maggiore ritenuta equa dal giudicante rimanendo nello scaglione di riferimento. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto n. 225/2022 emesso da questo Tribunale in data 04/03/2022 nei suoi confronti, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_1
11.260,90, oltre ad interessi e spese, di cui € 11.000,00 dovuta, secondo quanto allegato in ricorso monitorio, a titolo di restituzione di mutuo concesso dalla ricorrente all'ingiunto, ed €
260,00 a titolo di “intervento legale”.
In particolare in sede monitoria aveva allegato: di aver concesso in prestito al Controparte_1 nell'anno 2016 € 4.000,00, somma utilizzata da quest'ultimo per l'acquisto di un Parte_1
pagina 2 di 8 camper e corrisposta a mezzo di assegno circolare consegnato alla venditrice, e, nell'anno
2019, la somma di € 7.000,00, a mezzo bonifico bancario, e utilizzata dal per Parte_1
l'acquisto di un immobile (prima casa); di aver richiesto più volte negli anni la restituzione di tali prestiti, senza esito, e di aver quindi inviato in data 10-18.01.22, atto di messa in mora, chiedendo l'immediato pagamento di quanto dovuto, con decadenza da qualunque ulteriore beneficio del termine ex art. 1186 c.c.
Il si opponeva al decreto ingiuntivo così ottenuto dalla contestando che in Parte_1 CP_1
sede monitoria nessuna prova era stata fornita in ordine ad un obbligo di restituzione degli importi sopra indicati;
nel merito allegava che fra le parti era intercorsa una lunga relazione sentimentale, interrottasi a seguito di una vicenda penale promossa su denuncia della ex moglie dell'attore, che aveva coinvolto, oltre a questi, anche il figlio della e che si era CP_1 conclusa in sede di indagini, accertata l'estraneità ai fatti denunciati sia del primo che del secondo, e per la quale la pretendeva dal il rimborso delle spese legali CP_1 Parte_1
sostenute per la difesa del figlio;
non contestava che l'assegno circolare di € 4.000,00 fosse stato effettuato dal conto della Sig.ra e di aver ricevuto un bonifico dalla stessa di € CP_1
7.000,00, allegando che però tali somme “erano state precedentemente versate, in parte, sul conto della ingiungente” da parte dello stesso mediante due versamenti di € Parte_1
4.000,00 ciascuno e mediante al consegna in contanti alla ell'importo di € 3.000,00. CP_1
Ciò premesso concludeva chiedendo la revoca e la declaratoria di nullità del decreto opposto , non sussistendo alcun obbligo di restituzione a suo carico delle somme ingiunte.
La convenuta, ritualmente costituita, ribadiva che gli importi corrisposti mediante assegno circolare e bonifico bancario erano oggetto di prestiti concessi dalla al compagno (con il CP_1
quale la relazione sentimentale si era protratta dal 2011 al 2020), per consentirgli di acquistare beni personali;
che la vicenda penale riferita dal e i problemi di questi con la ex Parte_1
moglie nulla aveva a che vedere con la richiesta di restituzione dei suddetti prestiti;
che l'allegazione dell'opponente di aver in precedenza fornito i fondi sia per l'emissione dell'assegno circolare che del bonifico bancario era destituita di ogni fondamento e in alcun modo provata ed anzi smentita dagli estratti conto che venivano prodotti dalla convenuta, a dimostrazione che gli accrediti e gli addebiti in conto erano stati effettuati dalla stessa.
pagina 3 di 8 Concludeva chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito la conferma del provvedimento impugnato o comunque condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre ad interessi e spese.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali e assunzione di prova testimoniale.
DIRITTO
Il mutuo, come noto, è un contratto con il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e quantità.
Come sostenuto da parte opponente la documentazione dimessa in sede monitoria
(documentazione bancaria attestante unicamente l'emissione di un assegno circolare con provvista proveniente dal conto corrente bancario della e bonifico eseguito CP_1 dall'ingiungente in favore del con causale “aiuto acquisto prima casa”) non Parte_1
costituiva documentazione idonea e sufficiente a dimostrare l'esistenza del titolo fatto valere
(mutuo), e in particolare, la sussistenza dell'obbligazione restitutoria a carico dell'ingiunto, non comprendendo alcun documento proveniente dal debitore, né altra prova scritta in ordine alla certezza ed esigibilità del suddetto credito, (né, deve aggiungersi, prova dell'ulteriore credito vantato di € 260,00, per “intervento legale”, non essendo stata prodotta alcuna fattura o altra documentazione attestante il pagamento di tale importo, per tale titolo).
Per tali ragioni deve quindi dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto, emesso in assenza dei presupposti dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c..
Come noto, introducendo il giudizio di opposizione un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, tale pronuncia non esaurisce l'oggetto della causa, essendo il giudice dell'opposizione investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (v. per tutte Corte Cass. n. 14486 del 28/05/2019).
pagina 4 di 8 All'esito del presente giudizio di merito la pretesa creditoria fatta valere da parte convenuta opposta, limitatamente all'importo di € 11.000,00, deve ritenersi fondata.
L'opponente ha infatti riconosciuto che l'assegno circolare di € 4.000,00 è stato dallo stesso utilizzato per l'acquisto di un camper (a lui intestato), così come di aver ricevuto il bonifico di
€ 7.000,00, importo utilizzato per l'acquisto di una casa, e quindi deve ritenersi circostanza pacifica la consegna da parte della convenuta, della somma complessiva di € 11.000,00; ha negato tuttavia che si trattasse di importi concessi a titolo di prestito dalla compagna, allegando di aver in precedenza fornito la provvista necessaria sia per l'emissione dell'assegno circolare che per l'esecuzione del bonifico, mediante versamenti in contanti sul conto della compagna e consegna a quest'ultima di un ulteriore importo in contanti di euro
3.000,00, circostanze per le quali non è stata offerta alcuna prova idonea (essendosi l'attore limitato a chiedere esibizione degli estratti conto del conto corrente intestato alla convenuta, produzione che la stessa aveva già effettuato con comparsa di costituzione, e dai quali si possono evincere unicamente i movimenti di prelievo e depositi, ma non certo l'identità di chi abbia effettivamente fornito la provvista per depositi di denaro in contante).
Il contratto di mutuo non richiede forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem;
nel caso non è contestato che fra le parti sussistesse, all'epoca, un rapporto sentimentale e di convivenza, circostanza che giustifica la conclusione di contratto di mutuo in forma orale, con conseguente ammissibilità, avuto riguardo alla natura del contratto ed alla qualità delle parti, della prova di tale stipulazione a mezzo di testimoni, nonostante il valore eccedente il limite previsto dall'art. 2721, comma 1, c.c.
La teste indotta dalla convenuta, amica di entrambe le parti, ha confermato di Tes_1
aver accompagnato la nel mese di settembre/ottobre 2020, in un bar di Porto Mantovano CP_1 in cui quest'ultima doveva incontrare il che durante l'incontro la aveva Parte_1 CP_1
chiesto la restituzione della somma di € 7.000,00, prestata per l'acquisto di una casa, anche eventualmente poco per volta, precisando: “Il in quell'occasione disse che gli Parte_1 avrebbe restituito la somma, e ha chiesto alla l'IBAN dicendo che glieli avrebbe versati CP_1
sul conto.”
pagina 5 di 8 Tali dichiarazioni confessorie del in ordine all'obbligo di restituire la somma di € Parte_1
7.000,00 ricevuta in prestito, smentiscono l'assunto difensivo secondo cui la somma corrispondente al bonifico, mediante il quale l'importo gli era stato trasferito dalla convenuta nel 2019, fosse stata in precedenza da lui versata a quest'ultima; la pacifica conferma di aver richiesto alla allora compagna nel 2016 l'emissione di un assegno circolare di € 4.000,00 per l'acquisto di un camper, assegno consegnato alla venditrice e, del pari la mancata dimostrazione di aver previamente fornito la provvista necessaria per l'emissione di detto assegno, costituiscono tutti elementi idonei e sufficienti a dimostrare l'esistenza dei contratti di mutuo dedotti in lite, per entrambi gli importi consegnati dalla convenuta.
Secondo quanto statuito anche dalla Suprema Corte infatti “La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta.” (v. Cass. Civ. n. 8829 del 29/03/2023), o comunque a fronte della mancata allegazione, e dimostrazione, da parte dell'accipiens, di
“alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta” (v. Cass. Civ.
n. 27372 del 08/10/2021).
E' del pari pacifico che le parti non abbiano pattuito anche un termine di restituzione degli importi mutuati, né il pagamento di interessi;
non risulta tuttavia necessario per la mutuataria richiedere al Giudice, ex art. 1817 c.c., la previa fissazione di un termine di restituzione, essendosi l'attore già reso inadempiente a seguito della richiesta di restituzione della somma mutuata e atto di messa in mora, avanzata dalla convenuta con comunicazione ricevuta in data
18.01.22 (v. doc. 5 fascicolo monitorio), poichè “In tema di mutuo senza indicazione del termine, sussiste il diritto del creditore di esigere immediatamente l'adempimento restitutorio da parte del mutuatario, laddove quest'ultimo sia divenuto insolvente, risultando invece superflua la preventiva fissazione giudiziale del termine per l'adempimento” (v. Corte Cass. n.
11437 del 08/04/2022), in quanto (come chiarito in motivazione della pronuncia citata) “il diritto del creditore di avvalersi della decadenza del debitore dal beneficio del termine e di esigere immediatamente la prestazione ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il pagina 6 di 8 conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, ma può essere virtualmente dedotto con la domanda o con il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto”, laddove “lo stesso rifiuto di adempimento opposto nel giudizio vale quale prova dell'incapacità ad adempiere” ex art. 1186 c.c.
Da quanto accertato consegue pertanto l'accoglimento della domanda avanzata dalla convenuta opposta di condanna dell'attore opponente alla restituzione dell'importo a questi mutuato, pari a complessivi € 11.000,00 (non dimostrata invece, neppure in questa sede, la sussistenza ed esigibilità dell'ulteriore importo richiesto in sede monitoria a titolo di risarcimento di spese sostenute per “intervento legale”, spese di cui non è stato provato l'esborso).
Su tale somma, trattandosi di debito di valuta, sono dovuti interessi legali, come richiesti, dalla “data di decadenza dal beneficio del termine”, ossia, dal 16° giorno successivo all'atto di costituzione in mora (3.02.2023) al saldo effettivo.
Mentre rimangono a carico della convenuta le spese della fase monitoria, sulla base della soccombenza sostanziale l'attore opponente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite della presente fase del giudizio, che vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, secondo i criteri di cui al DM 55/14 (valori medi della tabella di riferimento).
Non sussistono invece nel caso i presupposti per la richiesta condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
Dichiara la nullità, per le causali di cui in motivazione, del decreto ingiuntivo n. 499/2022 emesso dal Tribunale di Mantova in data 04.03.2022 nei confronti di parte opponente;
Dichiara tenuto e condanna l'attore opponente al pagamento, in favore della convenuta per le causali di cui in motivazione, della somma di € 11.000,00, oltre ad interessi legali dal
3.02.2023 al saldo effettivo.
pagina 7 di 8 Dichiara tenuto e condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta opposta, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Mantova, 14.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Venturini
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