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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/05/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2037/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2037/2024 R.G. promossa da:
(CF: ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Manini e dall'Avv. Giovanni Trapani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Milano, Via Oltrocchi n. 11, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
(CF: ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione giudiziale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473- bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Conclusioni per Parte_1
Nel merito:
1) dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
2) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio con addebito alla parte resistente per tutti i motivi indicati in atto;
3) Condannare il Signor a corrispondere alla Signora a titolo Controparte_1 Parte_1 di mantenimento personale del coniuge l'importo mensile di € 200,00 da versarsi anticipatamente entro
e non oltre il giorno 5 di ogni mese, importo questo da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
4) affidare i figli e , entrambi nati a Monza il 21/12/2017, in via esclusiva Persona_1 Persona_2 alla madre signora Parte_1
pagina 1 di 9 5) stabilire che la casa coniugale, ubicata in LL AM, Via F.lli Rosselli n. 62, condotta in affitto dalla Signora sia assegnata con ogni arredo e corredo alla stessa, che ivi Parte_1 vivrà unitamente ai figli e;
Persona_1 Persona_2
6) disporre che il padre incontri e previo accordo con la madre in sede Controparte_1 Per_1 Per_2 protetta e alla presenza della madre;
7) porre a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di € 600,00 ovvero quella diversa somma che sarà ritenuta congrua dopo aver esaminato le dichiarazioni fiscali di controparte. Detto importo andrà versato alla madre entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata a mezzo bonifico bancario a data fissa, adeguato secondo gli indici ISTAT costo-vita annualmente a far tempo dalla sua prima corresponsione e versato sino all'indipendenza economica della figlia;
8) porre a carico del padre il 50% delle spese di mantenimento straordinario della figlia, come individuate e secondo i criteri previsti dal documento denominato “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” sottoscritto dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli avvocati di Monza il
07/05/2018; con vittoria di compensi professionali oltre accessori di legge.
In subordine, qualora l'Ill.mo Giudice relatore non dovesse ritenere la causa matura per la decisione la ricorrente insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nel ricorso introduttivo e precisamente:
In via istruttoria:
1) ammettersi prova per interpello e testi sui fatti di cui in narrativa se contestati;
Si indica a teste il Signor residente in [...], il Signor , il Signor Testimone_1 CP_2
, anch'essi residenti in [...]e gli insegnanti presso Istituto Primario Lincoln in Tes_2
LL AM.
2) ordinare a controparte il deposito della documentazione fiscale attestante il proprio reddito.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 20.03.2024 , dopo avere premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio civile con in LL AM il giorno 30.01.2012 (trascritto Controparte_1 presso gli atti dello Stato civile del Comune di LL AM, anno 2012, n. 10, Parte I) e che dall'unione sono nati figli e entrambi il 21.12.2017, chiedeva pronunciarsi la separazione Per_1 Per_2 personale dei coniugi con addebito al marito e, una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c.
1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), lo scioglimento del matrimonio.
La ricorrente, più nello specifico, chiedeva la separazione giudiziale con addebito, l'affidamento esclusivo dei figli minori con collocamento presso la madre, l'assegnazione a sé della casa coniugale, la regolamentazione delle visite con il padre, la determinazione in € 600,00 del contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie nonché che fosse previsto un contributo al proprio mantenimento a carico del marito determinato in € 200,00.
All'udienza del 10.09.2024 nessuno compariva per parte resistente e il giudice delegato tenuto conto del mancato perfezionamento della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, fissava nuova udienza per il 04.02.2025 e assegnava termine alla ricorrente per la notifica del ricorso e del verbale di udienza al resistente e ordinava all' ex art. 213 c.p.c. la produzione dell'estratto conto contributivo CP_3 del resistente.
All'udienza del 04.02.2025 nessuno compariva per parte resistente e il giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del verbale di udienza, dichiarava la contumacia di CP_1
pagina 2 di 9 e assegnava nuovo termine all' per il deposito della documentazione ai sensi dell'art. 213 CP_1 CP_3
c.p.c. nonché alla ricorrente per la produzione in giudizio della documentazione reddituale e fissava udienza per il 13.05.2025 disponendone la trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
Con decreto del 14.05.2025 il giudice delegato ritenuta la causa matura per la decisione, trasmetteva la causa al collegio per la decisione.
II. Tanto premesso in fatto, la domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio in LL AM il giorno 30.01.2012 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di LL AM, anno 2012, n. 10, Parte I).
Dalla loro unione sono nati i figli e entrambi in data 21.12.2017 Per_1 Per_2
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi e da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dalla ricorrente nell'atto introduttivo, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. è infatti stato condannato alla pena di due anni di reclusione per il Controparte_1 delitto di maltrattamenti in famiglia commesso ai danni della moglie con sentenza del Tribunale di Monza del 12.04.2021, divenuta irrevocabile (v. produzione documentale della ricorrente del 31.01.2025).
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
III. Quanto alla domanda di di addebito della separazione al marito, giova Parte_1 rammentare come affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
La Suprema Corte, al riguardo, ha avuto costantemente modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” e che “pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito” (Cass. civ. sez. I, sent. n. 13431 del 23.05.2008). Ove, tuttavia, in costanza di matrimonio un coniuge abbia tenuto nei confronti dell'altro condotte violente, sia di tipo fisico che verbale, tale violazione dei doveri derivanti dal matrimonio è talmente grave da fondare di per sé non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. L'accertamento di tali violazioni, pertanto, esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia pagina 3 di 9 vittima delle violenze, trattandosi di atti che in ragione della estrema gravità sono comparabili solo con comportamento omogenei (da ultimo cfr. Cass. civ. 31351/2022).
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha riferito che il coniuge già al momento della scoperta della gravidanza si è reso protagonista di episodi di violenze sia fisiche che psicologiche nei confronti della ricorrente.
In particolare, ha rappresentato che, scoperta la gravidanza, il resistente prima Parte_1 avrebbe chiesto alla moglie di abortire e poi, stante il rifiuto della stessa, avrebbe lasciato la casa familiare facendo visita sporadicamente alla moglie, occasioni in cui l'avrebbe aggredita sia verbalmente che fisicamente.
Dagli atti di causa è emerso, quanto alle allegazioni della ricorrente, che in data 11.09.2017 la ricorrente ha sporto denuncia nei confronti del marito dinanzi ai Carabinieri di LL AM (cfr.doc. 5 ricorrente), denuncia cui è seguita l'apertura di un procedimento penale a carico di Controparte_4 per il delitto di cui all'art. 572 c.p., 61 nr. 11 quinquies c.p. per cui il Tribunale di Monza, in data
21.04.2021, ha pronunciato sentenza di condanna alla pena di due anni di reclusione, divenuta irrevocabile.
La ricorrente ha altresì rappresentato che il resistente ha continuato a frequentare sporadicamente la casa familiare sino a dicembre 2022, per poi interrompere ogni rapporto con la moglie e i figli.
L'accertamento delle condotte violente tenute dal marito nei confronti del coniuge contenuto nella sentenza penale di condanna irrevocabile sopra richiamata, pienamente utilizzabile nel presente procedimento come prova atipica, esime il Tribunale dal dovere di verificare se in precedenza l'unione coniugale fosse già in crisi, dal momento che la gravità delle condotte serbate dal marito nei confronti della moglie giustifica di per sé l'addebito al primo della separazione.
Alla luce di tutto quanto emerso, la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla ricorrente deve essere accolta.
IV. Deve, a questo punto, essere decisa la domanda di affidamento di e ai genitori. Per_1 Per_2
Al riguardo, è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità.
Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella
Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
La ricorrente a sostegno della domanda di affidamento esclusivo dei minori a sé ha riferito che il resistente si sarebbe allontanato dalla casa coniugale poco prima della nascita di ed e che da Per_1 Per_2 quel momento vi avrebbe fatto ritorno sporadicamente;
l'ultimo incontro con il resistente risalirebbe al mese di dicembre 2022 e da quel momento lo stesso avrebbe interrotto ogni contatto con la ricorrente e i figli minori e non avrebbe contribuito alle esigenze di e Per_1 Per_2
pagina 4 di 9 All'udienza del 10.09.2024 la ricorrente ha tale riguardo ha riferito di aver preso contatti con la suocera che non sarebbe a conoscenza dell'attuale residenza del figlio. Ha altresì riferito che il marito dovrebbe trovarsi all'estero presso amici e di essersi recata dichiara in Comune per avviare la procedura di dichiarazione di irreperibilità del coniuge.
Nel corso del giudizio sono stati incaricati i servizi sociali competenti per territorio al fine di verificare la condizione abitativa e scolastica dei minori, di accertare l'esistenza di rapporti dei minori con il padre, nonché in caso positivo, di regolamentarli.
Nella relazione depositata in data 10.12.2024, i Servizi Sociali di LL AM hanno rappresentato di aver provato a contattare senza tuttavia riuscire a comunicare con lui, mentre la Controparte_1 ricorrente si è da subito mostrata collaborante con il servizio, al quale ha dichiarato di avere iniziato a svolgere lavori di pulizia presso abitazioni private e di avere autonomamente avviato un percorso presso il consultorio di LL AM a sostegno proprio e dei minori.
I minori frequentano la classe seconda della scuola primaria Lincoln di LL AM e frequentano altresì attività extrascolastiche, in particolare piscina e, per quanto riguarda calcio. L'assistente Per_1 sociale ha preso contatti con la scuola dei minori e in particolar modo con alcune delle insegnanti dei bambini e con l'insegnante di sostegno della classe, le quali hanno riportato che i bambini sono tra i più bravi della classe e appaiono ben curati e sono sempre provvisti del materiale scolastico. Le insegnanti hanno descritto la madre come una persona attenta e presente. In classe i bambini non parlano di argomenti che riguardano il padre ma delle attività che svolgono con la madre. Le insegnanti hanno riferito che già al colloquio delle scuole materne il padre non era presente in casa. L'assistente sociale ha svolto altresì un accesso domiciliare presso l'abitazione ove vivono la madre con i minori, che si compone di un piccolo ingresso, un angolo cottura con sala da pranzo, una camera da letto con spazio per i bambini e un bagno. La casa era in ordine e quando i bambini sono rientrati da scuola si sono da subito mostrati disponibili al dialogo.
I servizi sociali hanno quindi concluso la relazione evidenziando che “La signora si è Parte_1 mostrata da subito collaborante con il servizio scrivente. Alla luce di quanto sopra riportato e dati gli esiti positivi riscontrati in sede di colloqui presso il Servizio Sociale, dai colloqui con le insegnanti della scuola per i minori e dalla visita domiciliare effettuata, ad oggi, non si rilevano particolari criticità in merito al nucleo per il quale si è relazionato”.
Ritiene il Tribunale che, tenuto conto degli elementi acquisiti in giudizio, non possa formularsi una valutazione prognostica favorevole circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità in capo al padre, e tanto alla luce sia della irreperibilità dello stesso – che non ha se non sporadicamente avuto contatti con i figli né ha contribuito alle loro esigenze morali e materiali – sia della sentenza penale di condanna alla pena di due anni di reclusione per il reato di cui all'art. 572 c.p., 61 nr. 11 quinquies c.p., pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Monza in data 21.04.2021.
Deve al contrario essere formulata una valutazione prognostica favorevole circa l'esercizio della genitorialità in capo alla madre che, nonostante l'irreperibilità del marito, si è interamente fatta carico delle esigenze morali e materiali dei figli minori garantendone il positivo inserimento sociale e scolastico.
Deve di conseguenza essere disposto l'affido esclusivo di e alla madre cui va rimessa in via Per_1 Per_2 esclusiva la facoltà di assumere le decisioni più importanti per i figli, ivi incluse quelle in materia di istruzione, salute, residenza ed educazione nonché la facoltà di chiedere il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli.
pagina 5 di 9 Deve essere confermato l'attuale collocamento di e presso la madre, in continuità alla Per_1 Per_2 situazione attualmente in essere da tempo. Le visite con il padre potranno essere regolate da parte dei
Servizi Sociali del luogo di residenza dei minori solo ove il padre si rendesse reperibile e mostrasse serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con i figli, compatibilmente con le esigenze e i bisogni degli stessi.
V. La casa coniugale deve essere assegnata con tutti gli arredi e i corredi in essa esistenti a
[...] perché la occupi unitamente ai figli minori e Parte_1 Per_1 Per_2
VI. Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento dei minori, è noto come ai sensi dell'art. 337 ter
c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014).
svolge la professione di collaboratrice domestica, percependo una retribuzione Parte_1 oraria di circa € 8,00 lordi (cfr. doc. 7 ricorrente) e nell'anno di imposta 2023 (730 anno 2024) ha esposto un reddito complessivo annuo di € 7.225,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità,
a circa € 601,41 netti mensili.
La stessa ha documentato oneri abitativi annuali per € 4.620,00 pari ad € 1.155,00 quadrimestrali oltre utenze e spese condominiali.
La ricorrente non ha documentato l'esistenza di ulteriori oneri fissi e ha rappresentato di percepire €
380,00 mensili a titolo di assegno unico per i figli a carico.
In merito al resistente, dall'estratto contributivo prodotto in giudizio in data 10.02.2025, risulta che CP_3 ha svolto attività lavorativa per conto della dall'anno 2014 al mese di Controparte_5 settembre dell'anno 2022; dal 22.02.2024 al 30.11.2024 all'interno della Casa circondariale di Monza alle dipendenze del Ministero della Giustizia, percependo un'entrata complessiva pari ad € 10.031,00.
Nulla è noto circa l'attuale situazione lavorativa ed abitativa del resistente. Pur nell'incertezza circa la condizione reddituale del resistente va ribadito, in uno con la giurisprudenza consolidata dalla quale non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, come anche l'eventuale stato di disoccupazione del genitore non giustifica di per sé un suo esonero dal contribuire al mantenimento del figlio minore ove l'altro genitore non sia in grado di provvedere interamente al sostentamento della prole
(in tal senso cfr. nella giurisprudenza di legittimità Cass. civ. sez. I, sent. n. 28870 del 27.12.2011; nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Roma sez. I, 07.07.2017 secondo il quale “la peculiarità dell'obbligazione gravante in capo ai genitori relativa al mantenimento dei figli — per il solo fatto di averli concepiti — impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore, a pagina 6 di 9 prescindere dal fatto che questi abbia un'occupazione, in quanto è rilevante esclusivamente la capacità lavorativa generica dello stesso. Pertanto, anche in presenza di genitore dotato di capacità lavorativa generica, anche se disoccupato, il giudice può prevedere un assegno mensile di mantenimento di almeno euro 150”).
Nel caso di specie il resistente si presume pienamente dotato di capacità lavorativa generica tenuto conto della sua età e delle sue pregresse esperienze lavorative.
Nella determinazione del contributo al mantenimento indiretto a carico del padre dovrà tenersi conto della capacità lavorativa del padre, del fatto che e al momento sono accuditi dalla sola madre Per_1 Per_2
– che sostiene ogni spesa relativa ai figli – del fatto che la madre percepisce interamente l'assegno unico per e e della sua piena capacità lavorativa. Per_1 Per_2
Alla luce di tali elementi, pare equo e congruo determinare come in dispositivo l'importo dell'assegno di mantenimento a carico di , oltre al 50% delle spese straordinarie ivi indicate. Controparte_1
VII. Quanto alla domanda di di percepire un contributo per il proprio Parte_1 mantenimento, osserva il Tribunale che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I, sent.
n. 12196 del 16.05.2017).
Tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, del recente stato detentivo del resistente e della piena capacità lavorativa della ricorrente, non sussiste tra le parti quella disparità reddituale che sola giustifica il riconoscimento a un coniuge di un assegno di mantenimento a carico dell'altro.
La domanda della ricorrente deve di conseguenza essere rigettata.
VIII.
Considerato che
con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l.
898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso.
IX. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 con ricorso depositato in data 20.03.2024, così provvede:
[...]
I. Dichiara la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 celebrato matrimonio civile in LL AM il giorno 30.01.2012 (trascritto presso gli atti dello
Stato civile del Comune di LL AM, anno 2012, n. 10, Parte I);
II. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di LL AM, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
III. Accoglie la domanda di addebito della separazione a formulata da Controparte_1 [...]
Parte_1
pagina 7 di 9 IV. Affida i figli minore e in via esclusiva alla madre con collocamento anche ai fini Per_1 Per_2 anagrafici presso la stessa;
alla madre sarà rimessa in via esclusiva la facoltà di assumere le decisioni più importanti per i figli, ivi incluse quelle in materia di salute, istruzione, educazione e l'ottenimento di documenti validi per l'espatrio per sé e per il minore;
V. Dispone che visite con il padre potranno essere regolate da parte dei Servizi Sociali di LL
AM solo a fronte della volontà del padre stesso di riprendere in modo continuativo i rapporti con i figli e solo previa valutazione della rispondenza delle frequentazioni all'interesse dei minori;
VI. Incarica i Servizi Sociali di LL AM di proseguire l'attività di monitoraggio del nucleo familiare, di predisporre i necessari percorsi di sostegno per e e di segnalare eventuali Per_1 Per_2 situazioni di pregiudizio per i minori a questa Autorità Giudiziaria;
VII. Assegna la casa coniugale con tutti gli arredi in essa esistenti a affinché la Parte_1 occupi con i figli minori;
VIII. Pone a carico di l'importo di € 400,00 (€ 200,00 a figlio), da versarsi a Controparte_1 [...] in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento dei figli e con decorrenza dal mese di maggio 2025. Sono Per_1 Per_2 comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da maggio 2026 e con riferimento al mese di maggio 2025. Pone altresì a carico di il 50% delle spese Controparte_1 mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e pagina 8 di 9 materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo.
IX. Rigetta la domanda di di assegno di mantenimento per sé; Parte_1
X. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
XI. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 22 maggio 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Laura Gaggiotti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2037/2024 R.G. promossa da:
(CF: ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Manini e dall'Avv. Giovanni Trapani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Milano, Via Oltrocchi n. 11, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
(CF: ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione giudiziale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473- bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Conclusioni per Parte_1
Nel merito:
1) dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
2) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio con addebito alla parte resistente per tutti i motivi indicati in atto;
3) Condannare il Signor a corrispondere alla Signora a titolo Controparte_1 Parte_1 di mantenimento personale del coniuge l'importo mensile di € 200,00 da versarsi anticipatamente entro
e non oltre il giorno 5 di ogni mese, importo questo da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
4) affidare i figli e , entrambi nati a Monza il 21/12/2017, in via esclusiva Persona_1 Persona_2 alla madre signora Parte_1
pagina 1 di 9 5) stabilire che la casa coniugale, ubicata in LL AM, Via F.lli Rosselli n. 62, condotta in affitto dalla Signora sia assegnata con ogni arredo e corredo alla stessa, che ivi Parte_1 vivrà unitamente ai figli e;
Persona_1 Persona_2
6) disporre che il padre incontri e previo accordo con la madre in sede Controparte_1 Per_1 Per_2 protetta e alla presenza della madre;
7) porre a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di € 600,00 ovvero quella diversa somma che sarà ritenuta congrua dopo aver esaminato le dichiarazioni fiscali di controparte. Detto importo andrà versato alla madre entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata a mezzo bonifico bancario a data fissa, adeguato secondo gli indici ISTAT costo-vita annualmente a far tempo dalla sua prima corresponsione e versato sino all'indipendenza economica della figlia;
8) porre a carico del padre il 50% delle spese di mantenimento straordinario della figlia, come individuate e secondo i criteri previsti dal documento denominato “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” sottoscritto dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli avvocati di Monza il
07/05/2018; con vittoria di compensi professionali oltre accessori di legge.
In subordine, qualora l'Ill.mo Giudice relatore non dovesse ritenere la causa matura per la decisione la ricorrente insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nel ricorso introduttivo e precisamente:
In via istruttoria:
1) ammettersi prova per interpello e testi sui fatti di cui in narrativa se contestati;
Si indica a teste il Signor residente in [...], il Signor , il Signor Testimone_1 CP_2
, anch'essi residenti in [...]e gli insegnanti presso Istituto Primario Lincoln in Tes_2
LL AM.
2) ordinare a controparte il deposito della documentazione fiscale attestante il proprio reddito.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 20.03.2024 , dopo avere premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio civile con in LL AM il giorno 30.01.2012 (trascritto Controparte_1 presso gli atti dello Stato civile del Comune di LL AM, anno 2012, n. 10, Parte I) e che dall'unione sono nati figli e entrambi il 21.12.2017, chiedeva pronunciarsi la separazione Per_1 Per_2 personale dei coniugi con addebito al marito e, una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c.
1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), lo scioglimento del matrimonio.
La ricorrente, più nello specifico, chiedeva la separazione giudiziale con addebito, l'affidamento esclusivo dei figli minori con collocamento presso la madre, l'assegnazione a sé della casa coniugale, la regolamentazione delle visite con il padre, la determinazione in € 600,00 del contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie nonché che fosse previsto un contributo al proprio mantenimento a carico del marito determinato in € 200,00.
All'udienza del 10.09.2024 nessuno compariva per parte resistente e il giudice delegato tenuto conto del mancato perfezionamento della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, fissava nuova udienza per il 04.02.2025 e assegnava termine alla ricorrente per la notifica del ricorso e del verbale di udienza al resistente e ordinava all' ex art. 213 c.p.c. la produzione dell'estratto conto contributivo CP_3 del resistente.
All'udienza del 04.02.2025 nessuno compariva per parte resistente e il giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del verbale di udienza, dichiarava la contumacia di CP_1
pagina 2 di 9 e assegnava nuovo termine all' per il deposito della documentazione ai sensi dell'art. 213 CP_1 CP_3
c.p.c. nonché alla ricorrente per la produzione in giudizio della documentazione reddituale e fissava udienza per il 13.05.2025 disponendone la trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
Con decreto del 14.05.2025 il giudice delegato ritenuta la causa matura per la decisione, trasmetteva la causa al collegio per la decisione.
II. Tanto premesso in fatto, la domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio in LL AM il giorno 30.01.2012 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di LL AM, anno 2012, n. 10, Parte I).
Dalla loro unione sono nati i figli e entrambi in data 21.12.2017 Per_1 Per_2
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi e da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dalla ricorrente nell'atto introduttivo, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. è infatti stato condannato alla pena di due anni di reclusione per il Controparte_1 delitto di maltrattamenti in famiglia commesso ai danni della moglie con sentenza del Tribunale di Monza del 12.04.2021, divenuta irrevocabile (v. produzione documentale della ricorrente del 31.01.2025).
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
III. Quanto alla domanda di di addebito della separazione al marito, giova Parte_1 rammentare come affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
La Suprema Corte, al riguardo, ha avuto costantemente modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” e che “pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito” (Cass. civ. sez. I, sent. n. 13431 del 23.05.2008). Ove, tuttavia, in costanza di matrimonio un coniuge abbia tenuto nei confronti dell'altro condotte violente, sia di tipo fisico che verbale, tale violazione dei doveri derivanti dal matrimonio è talmente grave da fondare di per sé non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. L'accertamento di tali violazioni, pertanto, esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia pagina 3 di 9 vittima delle violenze, trattandosi di atti che in ragione della estrema gravità sono comparabili solo con comportamento omogenei (da ultimo cfr. Cass. civ. 31351/2022).
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha riferito che il coniuge già al momento della scoperta della gravidanza si è reso protagonista di episodi di violenze sia fisiche che psicologiche nei confronti della ricorrente.
In particolare, ha rappresentato che, scoperta la gravidanza, il resistente prima Parte_1 avrebbe chiesto alla moglie di abortire e poi, stante il rifiuto della stessa, avrebbe lasciato la casa familiare facendo visita sporadicamente alla moglie, occasioni in cui l'avrebbe aggredita sia verbalmente che fisicamente.
Dagli atti di causa è emerso, quanto alle allegazioni della ricorrente, che in data 11.09.2017 la ricorrente ha sporto denuncia nei confronti del marito dinanzi ai Carabinieri di LL AM (cfr.doc. 5 ricorrente), denuncia cui è seguita l'apertura di un procedimento penale a carico di Controparte_4 per il delitto di cui all'art. 572 c.p., 61 nr. 11 quinquies c.p. per cui il Tribunale di Monza, in data
21.04.2021, ha pronunciato sentenza di condanna alla pena di due anni di reclusione, divenuta irrevocabile.
La ricorrente ha altresì rappresentato che il resistente ha continuato a frequentare sporadicamente la casa familiare sino a dicembre 2022, per poi interrompere ogni rapporto con la moglie e i figli.
L'accertamento delle condotte violente tenute dal marito nei confronti del coniuge contenuto nella sentenza penale di condanna irrevocabile sopra richiamata, pienamente utilizzabile nel presente procedimento come prova atipica, esime il Tribunale dal dovere di verificare se in precedenza l'unione coniugale fosse già in crisi, dal momento che la gravità delle condotte serbate dal marito nei confronti della moglie giustifica di per sé l'addebito al primo della separazione.
Alla luce di tutto quanto emerso, la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla ricorrente deve essere accolta.
IV. Deve, a questo punto, essere decisa la domanda di affidamento di e ai genitori. Per_1 Per_2
Al riguardo, è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità.
Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella
Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
La ricorrente a sostegno della domanda di affidamento esclusivo dei minori a sé ha riferito che il resistente si sarebbe allontanato dalla casa coniugale poco prima della nascita di ed e che da Per_1 Per_2 quel momento vi avrebbe fatto ritorno sporadicamente;
l'ultimo incontro con il resistente risalirebbe al mese di dicembre 2022 e da quel momento lo stesso avrebbe interrotto ogni contatto con la ricorrente e i figli minori e non avrebbe contribuito alle esigenze di e Per_1 Per_2
pagina 4 di 9 All'udienza del 10.09.2024 la ricorrente ha tale riguardo ha riferito di aver preso contatti con la suocera che non sarebbe a conoscenza dell'attuale residenza del figlio. Ha altresì riferito che il marito dovrebbe trovarsi all'estero presso amici e di essersi recata dichiara in Comune per avviare la procedura di dichiarazione di irreperibilità del coniuge.
Nel corso del giudizio sono stati incaricati i servizi sociali competenti per territorio al fine di verificare la condizione abitativa e scolastica dei minori, di accertare l'esistenza di rapporti dei minori con il padre, nonché in caso positivo, di regolamentarli.
Nella relazione depositata in data 10.12.2024, i Servizi Sociali di LL AM hanno rappresentato di aver provato a contattare senza tuttavia riuscire a comunicare con lui, mentre la Controparte_1 ricorrente si è da subito mostrata collaborante con il servizio, al quale ha dichiarato di avere iniziato a svolgere lavori di pulizia presso abitazioni private e di avere autonomamente avviato un percorso presso il consultorio di LL AM a sostegno proprio e dei minori.
I minori frequentano la classe seconda della scuola primaria Lincoln di LL AM e frequentano altresì attività extrascolastiche, in particolare piscina e, per quanto riguarda calcio. L'assistente Per_1 sociale ha preso contatti con la scuola dei minori e in particolar modo con alcune delle insegnanti dei bambini e con l'insegnante di sostegno della classe, le quali hanno riportato che i bambini sono tra i più bravi della classe e appaiono ben curati e sono sempre provvisti del materiale scolastico. Le insegnanti hanno descritto la madre come una persona attenta e presente. In classe i bambini non parlano di argomenti che riguardano il padre ma delle attività che svolgono con la madre. Le insegnanti hanno riferito che già al colloquio delle scuole materne il padre non era presente in casa. L'assistente sociale ha svolto altresì un accesso domiciliare presso l'abitazione ove vivono la madre con i minori, che si compone di un piccolo ingresso, un angolo cottura con sala da pranzo, una camera da letto con spazio per i bambini e un bagno. La casa era in ordine e quando i bambini sono rientrati da scuola si sono da subito mostrati disponibili al dialogo.
I servizi sociali hanno quindi concluso la relazione evidenziando che “La signora si è Parte_1 mostrata da subito collaborante con il servizio scrivente. Alla luce di quanto sopra riportato e dati gli esiti positivi riscontrati in sede di colloqui presso il Servizio Sociale, dai colloqui con le insegnanti della scuola per i minori e dalla visita domiciliare effettuata, ad oggi, non si rilevano particolari criticità in merito al nucleo per il quale si è relazionato”.
Ritiene il Tribunale che, tenuto conto degli elementi acquisiti in giudizio, non possa formularsi una valutazione prognostica favorevole circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità in capo al padre, e tanto alla luce sia della irreperibilità dello stesso – che non ha se non sporadicamente avuto contatti con i figli né ha contribuito alle loro esigenze morali e materiali – sia della sentenza penale di condanna alla pena di due anni di reclusione per il reato di cui all'art. 572 c.p., 61 nr. 11 quinquies c.p., pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Monza in data 21.04.2021.
Deve al contrario essere formulata una valutazione prognostica favorevole circa l'esercizio della genitorialità in capo alla madre che, nonostante l'irreperibilità del marito, si è interamente fatta carico delle esigenze morali e materiali dei figli minori garantendone il positivo inserimento sociale e scolastico.
Deve di conseguenza essere disposto l'affido esclusivo di e alla madre cui va rimessa in via Per_1 Per_2 esclusiva la facoltà di assumere le decisioni più importanti per i figli, ivi incluse quelle in materia di istruzione, salute, residenza ed educazione nonché la facoltà di chiedere il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli.
pagina 5 di 9 Deve essere confermato l'attuale collocamento di e presso la madre, in continuità alla Per_1 Per_2 situazione attualmente in essere da tempo. Le visite con il padre potranno essere regolate da parte dei
Servizi Sociali del luogo di residenza dei minori solo ove il padre si rendesse reperibile e mostrasse serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con i figli, compatibilmente con le esigenze e i bisogni degli stessi.
V. La casa coniugale deve essere assegnata con tutti gli arredi e i corredi in essa esistenti a
[...] perché la occupi unitamente ai figli minori e Parte_1 Per_1 Per_2
VI. Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento dei minori, è noto come ai sensi dell'art. 337 ter
c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014).
svolge la professione di collaboratrice domestica, percependo una retribuzione Parte_1 oraria di circa € 8,00 lordi (cfr. doc. 7 ricorrente) e nell'anno di imposta 2023 (730 anno 2024) ha esposto un reddito complessivo annuo di € 7.225,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità,
a circa € 601,41 netti mensili.
La stessa ha documentato oneri abitativi annuali per € 4.620,00 pari ad € 1.155,00 quadrimestrali oltre utenze e spese condominiali.
La ricorrente non ha documentato l'esistenza di ulteriori oneri fissi e ha rappresentato di percepire €
380,00 mensili a titolo di assegno unico per i figli a carico.
In merito al resistente, dall'estratto contributivo prodotto in giudizio in data 10.02.2025, risulta che CP_3 ha svolto attività lavorativa per conto della dall'anno 2014 al mese di Controparte_5 settembre dell'anno 2022; dal 22.02.2024 al 30.11.2024 all'interno della Casa circondariale di Monza alle dipendenze del Ministero della Giustizia, percependo un'entrata complessiva pari ad € 10.031,00.
Nulla è noto circa l'attuale situazione lavorativa ed abitativa del resistente. Pur nell'incertezza circa la condizione reddituale del resistente va ribadito, in uno con la giurisprudenza consolidata dalla quale non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, come anche l'eventuale stato di disoccupazione del genitore non giustifica di per sé un suo esonero dal contribuire al mantenimento del figlio minore ove l'altro genitore non sia in grado di provvedere interamente al sostentamento della prole
(in tal senso cfr. nella giurisprudenza di legittimità Cass. civ. sez. I, sent. n. 28870 del 27.12.2011; nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Roma sez. I, 07.07.2017 secondo il quale “la peculiarità dell'obbligazione gravante in capo ai genitori relativa al mantenimento dei figli — per il solo fatto di averli concepiti — impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore, a pagina 6 di 9 prescindere dal fatto che questi abbia un'occupazione, in quanto è rilevante esclusivamente la capacità lavorativa generica dello stesso. Pertanto, anche in presenza di genitore dotato di capacità lavorativa generica, anche se disoccupato, il giudice può prevedere un assegno mensile di mantenimento di almeno euro 150”).
Nel caso di specie il resistente si presume pienamente dotato di capacità lavorativa generica tenuto conto della sua età e delle sue pregresse esperienze lavorative.
Nella determinazione del contributo al mantenimento indiretto a carico del padre dovrà tenersi conto della capacità lavorativa del padre, del fatto che e al momento sono accuditi dalla sola madre Per_1 Per_2
– che sostiene ogni spesa relativa ai figli – del fatto che la madre percepisce interamente l'assegno unico per e e della sua piena capacità lavorativa. Per_1 Per_2
Alla luce di tali elementi, pare equo e congruo determinare come in dispositivo l'importo dell'assegno di mantenimento a carico di , oltre al 50% delle spese straordinarie ivi indicate. Controparte_1
VII. Quanto alla domanda di di percepire un contributo per il proprio Parte_1 mantenimento, osserva il Tribunale che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I, sent.
n. 12196 del 16.05.2017).
Tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, del recente stato detentivo del resistente e della piena capacità lavorativa della ricorrente, non sussiste tra le parti quella disparità reddituale che sola giustifica il riconoscimento a un coniuge di un assegno di mantenimento a carico dell'altro.
La domanda della ricorrente deve di conseguenza essere rigettata.
VIII.
Considerato che
con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l.
898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso.
IX. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 con ricorso depositato in data 20.03.2024, così provvede:
[...]
I. Dichiara la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 celebrato matrimonio civile in LL AM il giorno 30.01.2012 (trascritto presso gli atti dello
Stato civile del Comune di LL AM, anno 2012, n. 10, Parte I);
II. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di LL AM, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
III. Accoglie la domanda di addebito della separazione a formulata da Controparte_1 [...]
Parte_1
pagina 7 di 9 IV. Affida i figli minore e in via esclusiva alla madre con collocamento anche ai fini Per_1 Per_2 anagrafici presso la stessa;
alla madre sarà rimessa in via esclusiva la facoltà di assumere le decisioni più importanti per i figli, ivi incluse quelle in materia di salute, istruzione, educazione e l'ottenimento di documenti validi per l'espatrio per sé e per il minore;
V. Dispone che visite con il padre potranno essere regolate da parte dei Servizi Sociali di LL
AM solo a fronte della volontà del padre stesso di riprendere in modo continuativo i rapporti con i figli e solo previa valutazione della rispondenza delle frequentazioni all'interesse dei minori;
VI. Incarica i Servizi Sociali di LL AM di proseguire l'attività di monitoraggio del nucleo familiare, di predisporre i necessari percorsi di sostegno per e e di segnalare eventuali Per_1 Per_2 situazioni di pregiudizio per i minori a questa Autorità Giudiziaria;
VII. Assegna la casa coniugale con tutti gli arredi in essa esistenti a affinché la Parte_1 occupi con i figli minori;
VIII. Pone a carico di l'importo di € 400,00 (€ 200,00 a figlio), da versarsi a Controparte_1 [...] in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento dei figli e con decorrenza dal mese di maggio 2025. Sono Per_1 Per_2 comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da maggio 2026 e con riferimento al mese di maggio 2025. Pone altresì a carico di il 50% delle spese Controparte_1 mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e pagina 8 di 9 materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo.
IX. Rigetta la domanda di di assegno di mantenimento per sé; Parte_1
X. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
XI. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 22 maggio 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Laura Gaggiotti
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