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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/04/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 23389/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MICHELE POSIO Giudice
CLAUDIA GHERI Giudice nel procedimento per separazione consensuale n. 23389/2024 V.G. promosso da
(c.f ), con l'avv. MARIKA DOLCI Parte_1 C.F._1
e
(c.f ), con l'avv. MARIKA DOLCI Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno.
2. La casa coniugale sita in Gambara (BS) via Mons. G. Barchi Traversa I, n. 46 continuerà ad essere abitata dal SI. ed al quale è comunque assegnata con gli accessori e le pertinenze. Controparte_1
3. La SI.ra si obbliga a trasferire a titolo gratuito al SI. la propria Parte_1 Controparte_1
quota di proprietà indivisa degli immobili, siti in Gambara (BS) via Mons. G. Barchi Traversa I, n. 46 così censiti: ➢ Sezione NCT, foglio 15, part. 598 sub 14 cat. A/2, classe 5, consistenza 6,5 vani, rendita euro
386,05 ➢ Sezione NCT, foglio 15, part.598 sub. 15, cat. C/6, classe 4, consistenza 22 mq, rendita euro
1 36,36 Le spese dell'atto notarile saranno a carico del SI. Detto trasferimento Controparte_1
immobiliare, per espresso riconoscimento di entrambi i coniugi, è strettamente funzionale alla risoluzione della “crisi familiare”.
4. Il SI. si accolla interamente la somma residua del mutuo ipotecario trentennale Controparte_1
contratto in data 16.06.2009, dell'importo originario di euro 115.000 (centoquindicimila virgola zero zero), obbligandosi al pagamento delle rate mensili residue, a decorrere dal mese di dicembre 2024 e nulla dovrà la SI.ra , nemmeno a titolo di rimborso. La SI.ra sarà quindi liberata da Parte_1 Parte_1
qualsiasi obbligo in relazione a detto mutuo.
5. A far data dal mese di dicembre 2024, il SI. si accollerà le spese ed imposte tutte Controparte_1
(ad es. IMU) relative all'immobile allo stesso assegnato, anche se intestate a e se riferite ad Parte_1
anni precedenti.
6. Con l'esatto e puntuale adempimento di quanto previsto ai punti precedenti, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolato tra loro ogni rapporto economico e di non aver alcunché a pretendere l'uno dall'altro.
7. Le spese e le competenze del presente procedimento sono compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 05/07/2019 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Pralboino (atto n. 3, parte II, serie A).
Con dichiarazione introdotta ex art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 15/04/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MICHELE POSIO Giudice
CLAUDIA GHERI Giudice nel procedimento per separazione consensuale n. 23389/2024 V.G. promosso da
(c.f ), con l'avv. MARIKA DOLCI Parte_1 C.F._1
e
(c.f ), con l'avv. MARIKA DOLCI Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno.
2. La casa coniugale sita in Gambara (BS) via Mons. G. Barchi Traversa I, n. 46 continuerà ad essere abitata dal SI. ed al quale è comunque assegnata con gli accessori e le pertinenze. Controparte_1
3. La SI.ra si obbliga a trasferire a titolo gratuito al SI. la propria Parte_1 Controparte_1
quota di proprietà indivisa degli immobili, siti in Gambara (BS) via Mons. G. Barchi Traversa I, n. 46 così censiti: ➢ Sezione NCT, foglio 15, part. 598 sub 14 cat. A/2, classe 5, consistenza 6,5 vani, rendita euro
386,05 ➢ Sezione NCT, foglio 15, part.598 sub. 15, cat. C/6, classe 4, consistenza 22 mq, rendita euro
1 36,36 Le spese dell'atto notarile saranno a carico del SI. Detto trasferimento Controparte_1
immobiliare, per espresso riconoscimento di entrambi i coniugi, è strettamente funzionale alla risoluzione della “crisi familiare”.
4. Il SI. si accolla interamente la somma residua del mutuo ipotecario trentennale Controparte_1
contratto in data 16.06.2009, dell'importo originario di euro 115.000 (centoquindicimila virgola zero zero), obbligandosi al pagamento delle rate mensili residue, a decorrere dal mese di dicembre 2024 e nulla dovrà la SI.ra , nemmeno a titolo di rimborso. La SI.ra sarà quindi liberata da Parte_1 Parte_1
qualsiasi obbligo in relazione a detto mutuo.
5. A far data dal mese di dicembre 2024, il SI. si accollerà le spese ed imposte tutte Controparte_1
(ad es. IMU) relative all'immobile allo stesso assegnato, anche se intestate a e se riferite ad Parte_1
anni precedenti.
6. Con l'esatto e puntuale adempimento di quanto previsto ai punti precedenti, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolato tra loro ogni rapporto economico e di non aver alcunché a pretendere l'uno dall'altro.
7. Le spese e le competenze del presente procedimento sono compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 05/07/2019 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Pralboino (atto n. 3, parte II, serie A).
Con dichiarazione introdotta ex art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 15/04/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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