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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/05/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza del 5 maggio 2025, sì come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11030/2022
TRA
elettivamente domiciliato in Catania, via Umberto, n. 306, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Giuseppa Cannizzaro, che la rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
Sede Controparte_1
di Catania, in persona del Dirigente Generale, – Direttore regionale p.t. per la IC , - rappresentato e difeso, per procura generale alle liti 19.01.2023 per Notaio Persona_1
di Palermo, n. 2536 di Repertorio, Raccolta n. 1915, registrata in Palermo il 26 gennaio
2023 n. 2748/1T, dall'avv. Sebastiano Maugeri ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio avvocatura della sede di Catania, sita in via Cifali 76/A. CP_1
Resistente
Oggetto: malattia professionale.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il giorno 14 novembre 2022, ha adito il Parte_1
Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, e, premesso di svolgere da quaranta
1 anni – e, in particolare, dal 1974 al 2017 – l'attività lavorativa di muratore, intonacatore- stuccatore-plasticista nel settore dell'edilizia, ha esposto di avere lavorato per otto ore al giorno, rimanendo esposto ad assordante rumorosità ambientale determinata dall'utilizzo di impastatrici a motore, pompe a spruzzo, martelli pneumatici, betoniere, escavatori, motopale e dell'intonacatrice Mixer Plus Classic o Plus Top con relativa pompa a spruzzo, la cui potenza acustica supera gli 80db. Il ricorrente ha inoltre aggiunto che le mansioni disimpiegate lo avevano costretto ad utilizzare il martello pneumatico ad aria compressa e che il rumore ortolesivo cui era stato esposto era di tipo stazionario, discontinuo e impulsivo.
Tanto premesso, l'istante ha addotto che in conseguenza delle sopradescritte attività aveva sviluppato un'«ipoacusia neurosensoriale bilaterale» direttamente correlata all'attività lavorativa svolta.
L'istante ha addotto di aver quindi proposto all' in data 29.9.2020 domanda di CP_1
riconoscimento di malattia professionale, rigettata il successivo 28.1.2021
La parte ricorrente, ottenuto provvedimento di diniego anche in sede di opposizione ai sensi dell'art. 104 d.P.R. 1124/1965, ha proposto la domanda oggetto del presente giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni «Ritenere e dichiarare l'origine lavorativa e, dunque,
l'esistenza della malattia professionale lamentata, nella misura percentuale non inferiore al 20% o a quell'altra che risulterà di giustizia;
- Per l'effetto, condannare l' a corrispondere all'odierno ricorrente il beneficio CP_1 assicurativo come per legge o quell'altra prestazione di giustizia, sussistendone i requisiti tutti, in ragione della menomazione percentuale pari almeno al 20%;
- In ogni caso, dichiarata l'origine lavorativa e la sussistenza della malattia professionale lamentata, in qualsivoglia misura percentuale, condannare l' a corrispondere CP_1 all'odierno ricorrente il beneficio assicurativo risultante dall'integrazione tra quello come dianzi riconosciuto all'esito del presente giudizio e quello già riconosciuto dall' CP_1
(pari al 9%), riconoscendo all'assicurato un grado di menomazione complessivo del 26%;
- Vittoria di spese e compensi del giudizio».
Si è costituito l' contestando l'esistenza del nesso causale tra l'occasione di lavoro e la CP_1
malattia lamentata dal ricorrente, per non aver il ricorrente fornito una prova tale da fare ritenere esistente nella fattispecie un'esposizione a rischio specifico, emergendo, dalle indagini fonometriche fornite dall'ultimo datore di lavoro “Coledil cooperativa lavori edili Soc. Coop.” una tipologia di rischio con insufficiente esposizione a rumore < 80 dBA.
L'ente previdenziale ha quindi concluso per il rigetto della domanda.
2 Ammessa ed espletata la prova per testi, è stata disposta CTU medico legale e, richiesta un'integrazione al CTU, la causa è stata rinviata all'udienza del 5 maggio 2025. Sostituita
l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisito il fascicolo della fase monitoria, prodotto da parte opponente, acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate dalla parte costituita, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'origine professionale della ipoacusia lamentata dalla ricorrente in conseguenza dello svolgimento dell'attività lavorativa di muratore, intonacatore, stuccatore e plasticista esercitata nel settore dell'edilizia.
3. Sono stati escussi i testi, e entrambi Testimone_1 Testimone_2
dipendenti della Soc. Coop. Coledil, alle dipendenze della quale il ricorrente ha prestato l'attività lavorativa di muratore, intonacatore, stuccatore e plasticista dal 9.7.2015 al
15.6.2017, colleghi del ricorrente – anche alle dipendenze di altre imprese sempre nel settore dell'edilizia – rispettivamente dal 2008 al 2017 e dal 2013 al 2017
I testi hanno confermato gran parte delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dedotte in ricorso da parte istante.
In particolare, i dati conoscitivi dell'espletata istruttoria orale hanno rivelato come il ricorrente «lavorava all'interno di cantieri ove erano presenti impastatrici a motore
(modello G-405), pompe a spruzzo (modello G-9), utilizzati per applicare intonaci di vario tipo, materiali a base di argilla, malta per armatura e colle per cappotti.» (v. deposizione testi e ), senza DPI in prossimità di «escavatori, betoniere e motopale» Tes_1 Tes_2
(v. deposizione testi e ), senza usare il martello pneumatico, ma vicino ad Tes_1 Tes_2
un macchinario « dotato di quattro motori che si azionano contemporaneamente che fanno particolare rumore», cui si aggiungeva «il rumore del martelletto utilizzato dall'idraulico
e l'elettricista che deve fare gli scassi per far passare i tubi che fa altro rumore» (v. verbale udienza del 28.6.2023).
Quanto alla durata della prestazione lavorativa, entrambi i testi hanno confermato che il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì a settimana dalle 7:00 alle 16:00 e talvolta anche il sabato.
4. Così accertate le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del ricorrente, va osservato in punto di diritto che in materia di malattia professionale il d.P.R. 30 giugno
1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le CP_1
3 patologie contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicate all'art. 3, tabelle allegate 4, d.P.R. n. 1124/1965.
La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che «l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro». In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977
n. 93).
L'art. 13, comma 2, d.lgs. 38/2000 ha poi previsto che «In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate
a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3,
l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione CP_1
di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto
e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri
4 previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione».
Per quanto poi concerne le ipotesi di malattia professionale non tabellata, quale quella oggetto del caso di specie, consolidato è il principio per cui la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cass. 10818/2013; Cass. n. 23415/2011; Cass. n. 21021/2007; Cass. n.
14308/2006).
5. Ora, al fine di valutare la sussistenza dell'eziologia professionale della malattia lamentata dal ricorrente, è stata disposta ed espletata consulenza medico legale.
5.1. Il consulente tecnico d'ufficio, dott. , specialista in medicina legale Persona_2
e medicina del lavoro, a seguito di visita e di esame degli atti, con argomentazioni analitiche e prive di contraddizioni, ha accertato che il ricorrente è affetto da « Ipoacusia neurosensoriale bilaterale», ossia da un deficit della funzione uditiva più accentuato sulle alte frequenze con grafico a mo' di 'curva in discesa'.
L'ausiliare ha esaminato la storia lavorativa del ricorrente, prendendo in esame, oltre alle dichiarazioni dei testi, l'estratto contributivo in atti e, quindi, tenendo in considerazione sia i plurimi periodi in cui il ricorrente è stato messo in cassa integrazione o si è trovato in stato di disoccupazione, sia l'ultimo periodo lavorativo continuativo documentato alle dipendenze della società cooperativa CO (Cooperativa Lavori Edili) e intercorrente tra il 09/07/2015 e il 15/06/2017, e ha osservato, rispondendo altresì alle contestazioni della parte ricorrente tramite l'integrazione della relazione di CTU richiesta dal Tribunale e depositata il 15.7.2024, che l'attività lavorativa del ricorrente era connotata da «evidente polivalenza mansionale del ricorrente, descritto come: muratore, intonacatore e stuccatore, tutte mansioni specifiche differenti per tipologia di lavoro» (v. pag. 7 relazione integrativa depositata il 15.7.2024) e che «l'esposizione a rumore era - nel peggiore dei casi - compresa tra 80 e 85 dB(A)» (v. relazione CTU il 3.4.2024, pag. 7).
Con precipuo riferimento all'utilizzo della l'intonacatrice «Mixer Plus Classic o Plus Top» con relativa pompa a spruzzo (rispettivamente modello G- 405 e modello G-9), l'ausiliare ha evidenziato che «di tale macchina non viene fatto cenno nella valutazione del rischio rumore condotta dall'azienda ma sono regolarmente citate nelle testimonianze rese dai colleghi di lavoro del periziato, che hanno affermato anche che il lavoratore operava in prossimità di escavatori, betoniere e motopale, del martelletto utilizzato dall'idraulico e
5 l'elettricista per gli scassi necessari al passaggio dei tubi e che, all'interno del cantiere, lo stesso operava senza DPI (dispositivi di protezione personale) “poiché mai forniti dal datore di lavoro”», aggiungendo che «Anche se gli strumenti e i macchinari indicati sviluppano una elevata rumorosità nelle immediate vicinanze (ad esempio nel manuale operativo dell'intonacatrice si legge di un livello indicativo di 92 dB), risulta arduo, anche nelle condizioni testé descritte, valutare la reale esposizione a rumore in assenza di indagini fonometriche eseguite sul campo e nelle condizioni operative del lavoro effettivamente svolto e tenuto conto della distanza dell'operatore dai singole macchinari, di eventuali ostacoli o tramezzi etc.». Il CTU nella relazione integrativa depositata il
15.7.2024 ha poi precisato, in risposta alle osservazioni della parte ricorrente, con valutazione condivisa dal Tribunale che «rilievi fonometrici alla data attuale – cioè in tempi successivi all'epoca della lontana e presunta esposizione - non apporterebbe alcun esito valido in quanto le caratteristiche di ogni cantiere edile (come in precedenza detto più volte) sono peculiari e sostanzialmente irripetibili. I risultati così ottenuti difficilmente potrebbero essere ritenuti espressivi, o anche compatibili, di quelli determinati dalle esposizioni pregresse».
5.2. L'ausiliare quanto agli effetti dell'esposizione a rumore subìti dal ricorrente ha evidenziato che «L'osservazione prolungata degli effetti del rumore industriale fino ad oggi compiuta negli ambienti di lavoro in tutto il mondo ha consentito di accertare che
l'esposizione a livelli sonori inferiori a 85 dB, per otto ore al giorno e per tutta la vita lavorativa, non produce danno all'udito della maggior parte dei lavoratori esposti, a meno di soggetti particolari definiti “ipersuscettibili”.
Al tempo stesso dati sperimentali noti da tempo dimostrano che la prolungata esposizione
a rumore di più elevata intensità, superiore cioè a 85 dB(A) di livello individuale di esposizione giornaliero (Lex) - quale quella appunto che può realizzarsi negli ambienti di lavoro di tipo industriale - può produrre una diminuzione delle capacità uditive con
l'insorgenza della cosiddetta “ipoacusia da rumore”. Dette lesioni uditive sono irreversibili e, nella maggior parte dei casi, si stabilizzano una volta terminata
l'esposizione a rumore» (v. relazione CTU il 3.4.2024, pag. 8).
5.3. Il CTU ha ampiamente ed esaustivamente esaminato il tracciato audiometrico del ricorrente, evidenziando che «nel caso in esame, trattasi di ipoacusia bilaterale percettiva
(neuro-sensoriale), di grado medio- grave, più marcata alle alte frequenze come risulta con evidenza negli esami audiometrici prodotti da parte ricorrente e acquisiti in atti» e che «Detti referti attestano la sussistenza di un deficit uditivo, pur bilaterale e simmetrico,
6 con una curva non caratteristica dell'ipoacusia da rumore, che depone per una condizione determinata da altra etiopatogenesi e, verosimilmente, riconducibile alla presbiacusia, cioè della classica 'para-fisiologica' riduzione dell'udito che si manifesta nella popolazione generale con l'avanzare dell'età, in modo variabile a seconda dei vari soggetti per le caratteristiche individuali ed eredo-costituzionali».
Il CTU ha, quindi, attentamente osservato che «i due tracciati relativi alle condizioni uditive del ricorrente mostrano, con alcune lievi differenze legate al tempo intercorso e alla differente realizzazione tecnica, una palese curva in discesa con una sostanziale stabilità del deficit rilevato».
L'ausiliare ha aggiunto che «Per quanto sinora argomentato, tale reperto non appare correlato all'intensità e al tempo dell'esposizione a rumore a carico del periziato né alle caratteristiche proprie dell'ipoacusia da rumore, mentre può senz'altro considerarsi compatibile, per l'età del ricorrente e l'entità del danno uditivo, con la condizione patologica della presbiacusia o, nondimeno, come dovuto ad altre malattie intercorrenti.
Non essendo tale patologia corrispondente a quanto riportato nelle tabelle di legge, non può essere invocata la presunzione legale d'origine professionale della stessa. Le previsioni tabellari, altresì, richiedono che l'assicurato sia stato addetto alle lavorazioni che hanno potuto produrre la tecnopatia in modo continuativo e duraturo e per un periodo di tempo sufficientemente prolungato per causare la patologia, presupposti che non si sono verificati nel caso de quo».
5.4. Quanto alla non riconducibilità della patologia del ricorrente alle malattie tabellate, condivide il Tribunale la valutazione del CTU in ordine all'estraneità della patologia uditiva da cui è affetto il ricorrente da quella di cui alla lett. g) della «Nuova tabella delle malattie professionali dell'industria di cui all'art. 3 del DPR 1124/1965 e s.m.i. (all. n 4 al DPR 1124/65)», riferendosi detta lettera a lavorazioni di frantumazione industriale che avvengono, ad esempio, nei cementifici o in altri complessi della stessa natura, diversi e non omogenei rispetto al settore edile in cui ha operato il ricorrente.
5.5. In definitiva, sulla scorta delle superiori considerazioni e sulla base dell'analitico, documentato e approfondito esame del CTU, non sussiste nel caso a mano «non può ritenersi avere eziologia occupazionale e, quindi, non trattasi di malattia professionale in quanto il deficit uditivo diagnosticato integra le caratteristiche tipiche della
“presbiacusia” o, in alternativa, di altre patologie comuni diffuse nella popolazione generale di natura non tecnopatica» (v. conclusioni della relazione di CTU).
7 5.6 Le conclusioni del CTU non sono state neppure scalfite dalle osservazioni di parte ricorrente, come visto tutte confutate in seno all'integrazione di CTU depositata il
15.7.2024 ed esaminata congiuntamente alla relazione di consulenza tecnica.
L'ausiliare ha, infatti, esaustivamente risposto a tutte le osservazioni della parte ricorrente con motivazione ineccepibile e priva di vizi logici, che di seguito si riporta anche al fine di evidenziare la compiutezza e la completezza dell'esame delle patologie riportate dalla ricorrente e delle ragioni in forza delle quali l'ausiliare ha escluso l'esistenza dell'eziologia professionale.
5.7. Ora, la diagnosi e le conclusioni del C.T.U. si basano sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta e assai approfondita indagine medico – legale, coerente con le risultanze documentali in atti e altresì coerente con le risultanze della prova testimoniale espletata.
In particolare, la relazione di consulenza tecnica appare motivata in maniera eccellente, risulta dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame clinico e obiettivo e non risulta suscettibile di censure, in quanto esauriente e priva di vizi logici.
Pertanto non ritiene il Tribunale di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né di avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass. n.
5277/2006; Cass n. 23413 /2011).
6. Da tanto discende l'inevitabile rigetto della domanda attorea.
7. Le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili, avendo parte ricorrente reso la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Alla luce di tale dichiarazione, le spese di CTU devono essere poste a carico dell' CP_1
nella misura liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso in Catania, il 6 maggio 2025.
La giudice
Federica Porcelli
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