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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1838/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato il
15.6.2023 a mezzo della posta elettronica certificata
DA
(C. F. ), quale titolare dell'impresa individuale Parte_1 C.F._1
, corrente a Buja (Udine), rappresentato e difeso, per procura unita mediante Parte_1
strumenti informatici all'atto di citazione, dagli avv. Alberto Bertossi e Federica Missio, entrambi del
Foro di Udine, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Missio a Udine;
attore
CONTRO
(C.F. ), con sede legale a Varmo (Udine), in persona Controparte_1 P.IVA_1
della legale rappresentante sig.ra rappresentata e difesa, per procura unita mediante Controparte_2
strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv. Luca Vecchioni e Davide La
Cognata del Foro di Trieste, domiciliatari;
convenuta pagina 1 di 12 in punto: contratto d'opera.
CONCLUSIONI
Per l'attore: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Udine, contrariis reiectis: nel merito: • Accertare e dichiarare che nulla deve a per nessuna ragione e titolo;
• in via Parte_1 Controparte_1
subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi l'autenticità della sottoscrizione nella scrittura d.d. 04.08.2020, accertare e dichiarare che l'importo delle lavorazioni eseguite dalla convenuta in favore dell'attore è in ogni caso pari ad € 11.480,00; • in ogni caso, spese, diritti ed onorari integralmente rifusi. In via istruttoria: i sottoscritti avvocati chiedono che l'Ill.mo Giudice ammetta prova per testi sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero che”:
1. lei ha lavorato alle dipendenze della ditta PI UR nel periodo compreso tra il gennaio 2018 e il giugno 2019? 2.
lei ha prestato lavoro sia presso gli stabilimenti di AN, di SO e di Fidenza, ove la Ditta
PI UR esercitava la sua attività? 3. nel doc. 6 di controparte, che le si rammostra, le ore di lavoro e le date nelle quali il signor ha prestato lavoro presso gli stabilimenti di Persona_1
AN, di SO e di Fidenza sono riportate in misura difforme rispetto alla reale presenza? 4. il signor , nel periodo tra il marzo 2018 e l'aprile 2019, ha lavorato per non più di due Persona_1
mesi complessivamente presso gli stabilimenti di SO e di Fidenza? Si indicano a CP_3
testi su tutti i capitoli di prova di cui sopra: - da SO, via del Cet 6; - Testimone_1 [...]
da Tricesimo, via Santo Patussi 1. Si chiede che l'l'ill.mo Giudice ordini a Tes_2 [...]
l'esibizione ex artt. 210 cpc delle buste paga e della documentazione comprovante gli CP_1
effettivi versamenti salariali al lavoratore da parte di nel periodo tra Persona_1 Controparte_1
il febbraio 2018 e l'aprile 2019. Si insiste sulle già svolte istanze di esibizione documentale ed in particolare “dei documenti attestanti il distacco del lavoratore (comunicazione UNILAV, informative al lavoratore distaccato sulle misure di prevenzione e protezione etc.)” nel periodo tra febbraio 2018 e aprile 2019.
Per la convenuta: voglia l'Intestato Ufficio, respingendo ogni contraria e/o diversa istanza, in via principale respingersi l'avversa pretesa di accertamento negativo, siccome infondata in fatto ed in pagina 2 di 12 diritto, e condannarsi il Sig. in virtù degli accordi raggiunti con la Parte_1 Controparte_1
a corrispondere alla convenuta l'importo di € 58.800,00 (pari al - non contestato - importo orario di €
35,00 moltiplicato per le ore lavorate dal Sig. a favore dell'attore) o la diversa maggior o CP_4
minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo. Con
integrale rifusione delle spese di lite (nonché delle spese di CTP e CTU) e condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., in misura da determinarsi in via equitativa. In via di subordine respingersi l'avversa pretesa di accertamento negativo, siccome infondata in fatto ed in diritto, e condannarsi il Sig. ai sensi dell'art. 2041 c.c., a corrispondere alla convenuta Parte_1
l'importo di € 58.800,00 (pari al - non contestato - importo orario di € 35,00 moltiplicato per le ore lavorate dal Sig. a favore dell'attore) o la diversa maggior o minor somma ritenuta di CP_4
giustizia, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284, IV comma, c.p.c., dal dì del dovuto al saldo. Con
integrale rifusione delle spese di lite e condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
In via istruttoria: senza inversione alcuna dell'onus probandi attoreo, si chiede disporsi prova per testi sulle seguenti circostanze contrassegnate dalle lettere a) usque f) ed interpello formale dell'attore sulle seguenti circostanze contrassegnate dalle lettere a) usque p), da intendersi in forma interrogativa e precedute da “Vero che”: a) nel febbraio 2018, il Sig. si impegnava a realizzare il Parte_1
rivestimento con pannelli prefabbricati in “mattoni faccia a vista” di una struttura per Ricezione
agrituristica a favore della società , presso il fabbricato di cui quest'ultima era CP_5
proprietaria, sito nel Comune di Fidenza (PR); b) tra le lavorazioni da eseguire, vi era anche il rivestimento delle murature esterne, di alcuni muri interni e delle colonne del portico;
c) i lavori presso il cantiere di Fidenza si protraevano dal febbraio 2018 al gennaio 2019; d) al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, il Sig. non disponeva di alcun dipendente, come risulta Pt_1
dal documento che si rammostra (doc. 2); e) a quel tempo, l'attore e la convenuta collaboravano in numerosi cantieri;
f) inoltre, il Sig. e la Signora legale Parte_1 Controparte_2
rappresentante di , erano soci di altra società operante nel settore CP_1 CP_1 CP_6
edile, corrente in Buja (UD), Via Santo Stefano 100, ove ha sede l'impresa individuale UR
pagina 3 di 12 come risulta dal documento che si rammostra (doc. 3); g) successivamente al cantiere di Pt_1
Fidenza, il Sig. acquisiva anche una commessa a Norwood, Inghilterra;
h) in relazione Parte_1
ad entrambi i superiori cantieri, il Sig. chiedeva a di fornirgli un operaio al Pt_1 Controparte_1
fine di tagliare e poi montare i mattoni che costituivano i pannelli (c.d. mattone faccia vista), come risulta dai documenti che si rammostrano (doc. 4); i) la società convenuta metteva temporaneamente a disposizione dell'attore uno dei suoi operai, Sig. dipendente di dal CP_4 Controparte_1
19.01.2009, al prezzo di € 35,00 l'ora; j) quest'ultimo prestava la propria attività a favore dell'impresa in maniera non continuativa, dal marzo 2018 ad aprile 2019, come risulta dai Parte_1
documenti che si rammostrano (doc.ti 6 e 7); k) un tanto avveniva in parte presso il capannone di
AN, Strada Oselin 42, Udine, che il Sig. aveva preso in affitto, in parte direttamente Pt_1
nel cantiere di Fidenza ed in parte presso lo stabilimento di SO, zona industriale, area di proprietà
della l) in particolare, ciò avveniva, nel mese di marzo 2018 per 76 ore, nel Controparte_7
mese di aprile 2018, per 152 ore, nel mese di maggio 2018 per 164 ore, nel mese di giugno 2018 per
128 ore, nel mese di luglio 2018 per 112 ore, nel mese di agosto 2018 per 56 ore, nel mese di settembre
2018 per 160 ore, nel mese di ottobre 2018 per 144 ore, nel mese di novembre 2019 per 72 ore, nel mese di dicembre 2018 per 104 ore, nel mese di gennaio 2019 per 136 ore, nel mese di febbraio 2019
per 28 ore, nel mese di marzo 2019 per 168 ore e nel mese di aprile 2019 per 80 ore, per un totale di
1680 ore, come risulta dal documento che si rammostra (doc. 6); m) detta attività, sul piano spaziale,
era così ripartita: 220 ore presso lo stabilimento di AN, 248 ore presso il cantiere di Fidenza e
1212 ore presso gli stabilimenti di SO, per complessive 1680 ore, come risulta dal documento che si rammostra (doc. 7); n) quanto al cantiere di Fidenza, il Sig. chiedeva l'aiuto anche: - di Pt_1
due artigiani, Signori e come risulta dai documenti che si rammostrano (doc. Persona_2 Per_3
8); dei dipendenti del suo ex socio, Sig. (titolare della Pietrantiche srl, con sede in Persona_4
via Lion 2, Palmanova), Signori e;
o) una volta concluso il Persona_5 Persona_6 Persona_7
cantiere di Fidenza, il Sig. sempre presso il capannone condotto dal Sig. continuava CP_4 Pt_1
in maniera discontinua a prestare la propria attività di taglio mattoni a favore dell'attore per altro pagina 4 di 12 cantiere appaltato da quest'ultimo sito a Norwood, Inghilterra sino all'aprile 2019, come risulta dai documenti che si rammostrano (doc.ti 6 e 7); p) il Sig. alla presenza del Rag. Parte_1 [...]
, sottoscriveva il mandato professionale a favore di quest'ultimo dimesso sub doc. 11. Si Per_8
indicano quali testimoni: - il Sig. Via Villa n. 49, Varmo (UD); - il Sig. Persona_1 [...]
, Via Cadorna n. 24, Rivignano Teor (UD). - il Sig. residente in [...] Persona_7
Pertoldo 39; - il Sig. residente in [...]; - il Sig. Persona_6 Per_3
domiciliato in Udine, Via Podgora 18/97; - il Sig. domiciliato in Udine, Via Podgora Persona_2
18/97.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto avanti a Parte_1
questo Tribunale esponendo che: ▪con comunicazione di posta elettronica Controparte_1
certificata di data 27.4.2023, a mezzo del proprio legale, aveva intimato il Controparte_1
pagamento dell'importo di € 58.800,00, oltre interessi ex art. 5 D.Lgs 231/2002, per asserite lavorazioni eseguite per l'attore; ▪la richiesta di pagamento era fondata su una scrittura privata di data
4.8.2020, che sarebbe stata da lui stesso sottoscritta, di una copia della quale era entrato in possesso soltanto a seguito di richiesta inoltrata al legale di ▪con la citata scrittura egli si Controparte_1
sarebbe riconosciuto debitore per l'importo di € 58.800,00 oltre IVA e si sarebbe impegnato a pagare detta somma entro il 15.4.2021, con espressa dispensa dell'onere della prova del rapporto fondamentale ex art 1988 cod. civ.; ▪non aveva mai sottoscritto il predetto documento e nulla doveva alla né in ragione dello stesso né per altro titolo;
la firma apposta doveva ritenersi Controparte_1
falsa, come il suo contenuto e, nel caso avesse inteso avvalersi della citata scrittura, Controparte_1
dichiarava di riservarsi la proposizione della querela di falso;
▪aveva intrattenuto un unico rapporto, nel
2018, con subappaltandole verbalmente una minima parte della commessa ricevuta Controparte_1
da un proprio cliente, Alba Del Borgo Società Agricola di Fidenza;
aveva Controparte_1
distaccato un proprio dipendente nel mese di marzo 2018, per lo svolgimento dell'attività di taglio dei pagina 5 di 12 mattoni e nel mese di maggio 2018, presso il cantiere di Fidenza, per il montaggio di “pannelli faccia a
vista”; le attività del dipendente della non furono mai rendicontate e, CP_1 CP_1
dall'ultimazione dei lavori, nell'ottobre 2018, non aveva mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento o fattura. Ciò premesso, l'attore ha concluso per l'accertamento dell'inesistenza di qualsiasi suo debito nei confronti di in subordine, per l'ipotesi in cui dovesse riconoscersi l'autenticità Controparte_1
della sottoscrizione nella scrittura del 4.8.2020, per l'accertamento che per le lavorazioni eseguite dalla convenuta in suo favore era dovuto un importo di € 11.480,00.
1.1. Si è costituita la convenuta che, contestata la ricostruzione dei fatti operata dall'attore e sottolineato che incombeva all'attore dimostrare la non genuinità della sottoscrizione, senza onere a suo carico di chiedere la verificazione, ha sostenuto che: ▪il sig. si era impegnato ad eseguire Pt_1
delle lavorazioni presso il cantiere del cliente , lavorazioni che si erano svolte tra il CP_5
febbraio 2018 e il gennaio 2019; all'epoca il sig. non disponeva di propri dipendenti da Pt_1
inviare presso il cantiere di Fidenza ed aveva ottenuto un altro appalto per un cantiere a Norwood, Gran
Bretagna; per far fronte alle lavorazioni da eseguire nei predetti cantieri il sig. aveva chiesto a Pt_1
di fornirgli un proprio dipendente, richiesta esaudita mettendo a disposizione il Sig. Controparte_1
che, in maniera non continuativa, aveva prestato la sua propria opera a favore del sig. CP_4
dal marzo 2018 all'aprile 2019; il sig. era stato impiegato in parte presso il capannone Pt_1 CP_4
di AN, Strada Oselin 42, Udine, che il sig. conduceva in locazione, in parte nel Pt_1
cantiere di Fidenza ed altresì presso lo stabilimento di SO della presso il Controparte_7
quale l'attore aveva spostato la sua attività; in particolare, ciò era avvenuto, nel mese di marzo 2018 per
76 ore, nel mese di aprile 2018, per 152 ore, nel mese di maggio 2018 per 164 ore, nel mese di giugno
2018 per 128 ore, nel mese di luglio 2018 per 112 ore, nel mese di agosto 2018 per 56 ore, nel mese di settembre 2018 per 160 ore, nel mese di ottobre 2018 per 144 ore, nel mese di novembre 2019 per 72
ore, nel mese di dicembre 2018 per 104 ore, nel mese di gennaio 2019 per 136 ore, nel mese di febbraio
2019 per 28 ore, nel mese di marzo 2019 per 168 ore e nel mese di aprile 2019 per 80 ore, per un totale di 1680 ore e complessivamente per 220 ore presso lo stabilimento di AN, 248 ore presso il pagina 6 di 12 cantiere di Fidenza e 1212 ore presso gli stabilimenti di SO, per un totale di 1680 ore;
▪il sig.
e la sig.ra legale rappresentante della convenuta, erano soci della che Pt_1 CP_1 Controparte_6
aveva la stessa sede dell'impresa individuale . La convenuta ha concluso per la Parte_1
reiezione della domanda di accertamento negativo e per la condanna del sig. a corrispondere Pt_1
alla convenuta l'importo di € 58.800,00 o la diversa maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo, richiedendo comunque in via istruttoria la verificazione dell'autenticità della sottoscrizione del sig. apposta alla dichiarazione Pt_1
ricognitiva del debito, a mezzo di consulenza grafologica.
1.2. Le parti hanno scambiato le memorie ex art. 171 ter c.p.c.. Nella prima udienza il giudice ha interrogato liberamente la legale rappresentante della convenuta ed ha autorizzato il deposito dell'originale della scrittura di data 4.8.2020 -del quale l'attore ha ribadito il disconoscimento-
unitamente alle scritture di comparazione, nonché ordinato l'esibizione dei prospetti retributivi rilasciati al sig. per i mesi compresi nel periodo febbraio 2018-aprile 2019, depositati CP_4
dalla convenuta.
1.3. Sono state assunte le prove testimoniali ammesse in accoglimento delle richieste delle parti ed
è stata espletata l'indagine tecnica sul documento;
autorizzato lo scambio di note conclusive, previa discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c., sulle conclusioni sopra riportate.
2. Le domande attoree sono infondate e non meritano accoglimento.
3. L'attore ha proposto domanda di accertamento negativo del credito di cui alla scrittura privata del 4.8.2020, recante una sottoscrizione a lui riferita, affermando la falsità della stessa;
con orientamento richiamato dallo stesso attore nella citazione, la Suprema Corte ha ritenuto che chi neghi l'autenticità della propria apparente sottoscrizione può assumere l'iniziativa del processo, ai fini di ottenere, con onere probatorio a suo carico, l'accertamento della non autenticità della sottoscrizione e svolgere altre domande che tale accertamento presuppongano, senza che possano trovare applicazione le norme di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c. (in questo senso, tra le altre, si veda Cass., sez. I civ.,
pagina 7 di 12 19.9.2022, n. 27632); L'istanza di verificazione comunque proposta in via istruttoria dalla convenuta non può modificare le posizioni processuali determinate dall'iniziativa attorea. Con la scrittura privata in questione il sig. quale titolare dell'impresa individuale , corrente a Buja Pt_1 Parte_1
(Udine), ha riconosciuto di essere debitore nei confronti di della somma Controparte_1
complessiva di € 58.800,00 oltre IVA di legge “a causa di lavori eseguiti per mio conto”,
impegnandosi al pagamento della somma dovuta “pari a € 58.000,00 oltre IVA di legge, entro il
15.04.2021”.
3.1. L'indagine tecnica espletata ha concluso “con certezza tecnica” che la sottoscrizione figurante in calce alla citata scrittura è stata apposta dal sig. Le conclusioni della consulente officiata Pt_1
non sono state minimamente poste in discussione dall'attore, che non ha nemmeno nominato un proprio consulente. L'autenticità della sottoscrizione ha trovato ulteriori elementi di riscontro nella stessa ammissione attorea dell'esistenza di un rapporto di subappalto verbalmente stipulato con la società convenuta e nelle dichiarazioni raccolte dai testimoni, che hanno confermato che il dipendente della società convenuta fu messo a disposizione del sig. tra il marzo 2018 e CP_4 Pt_1
l'aprile 2019 ed operò a favore dello stesso, per il taglio dei mattoni, la realizzazione, con i mattoni tagliati, di pannelli di rivestimento murario e la posa di questi ultimi nei capannoni di AN e
SO presso i quali il sig. operava, nonché nel cantiere di Fidenza, relativo all'appalto Pt_1
ottenuto dal sig. dalla proprietaria . Pt_1 CP_5
3.2. Secondo l'insegnamento del giudice di legittimità, anche la scrittura privata non riconosciuta può formare oggetto di querela di falso (Cass., SS.UU. Civ., 4.6.1986 n. 3734 e successive conformi);
infatti “Alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di disconoscerla,
così facendo carico alla controparte della verificazione, ma anche di proporre alternativamente la
querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento, poiché in difetto di
limitazioni di legge non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento più gravoso ma rivolto al
perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore
dell'atto con effetti erga omnes” (Cass., sez. VI-I, 23.7.2020, n. 15823; in senso conforme anche Cass.,
pagina 8 di 12 sez. I civ., 10.3.2021, n. 6711). L'attore, tuttavia, pur sembrando adombrare anche la falsità materiale del documento, a seguito dell'indagine tecnica che ha confermato la genuinità della sottoscrizione non ha proposto (con iniziativa che si era riservato, pag. 2 e 5 della citazione), la querela di falso, come pure avrebbe potuto fare sino alla precisazione delle conclusioni e nelle note conclusive ha tardivamente allegato, in relazione alla scrittura ricognitiva del 4.8.2020, che “il foglio di cui al citato
documento, secondo la prospettazione del sig. è stato compilato in maniera difforme a Pt_1
quanto concordato…”. Si osserva che, entro il verificarsi delle preclusioni assertive, l'attore mai fece cenno ad un mandato ad e al suo contenuto;
il tardivo e inammissibile riferimento ad un CP_8
riempimento contra pacta è stato operato in ragione della mancata proposizione della querela di falso,
iniziativa necessaria per far valere la falsità materiale del foglio sottoscritto in bianco riempito absque
pactis.
4. Essendosi accertata l'autenticità della sottoscrizione del sig. in calce alla Pt_1
scrittura del 4.8.2020, deve trovare applicazione l'art. 1988 c.c. e l'effetto processuale di inversione dell'onere della prova da tale norma previsto, effetto che, come chiarito dal giudice di legittimità,
essendosi il sig. riconosciuto debitore di una somma determinata, ricomprende anche il Pt_1
quantum, in quanto aspetto del “rapporto fondamentale” citato dall'art. 1988 c.c.. Tale rapporto non può essere identificato solamente con i soli fatti costitutivi della relazione contrattuale, bensì anche con le articolazioni concrete di quel rapporto fondamentale consistite da ciascun singolo rapporto obbligatorio, in quanto tale definito anche dal suo oggetto, che da quel fondamento discende, ossia dal rapporto credito-debito che sostanzia il diritto soggettivo fatto valere in giudizio (così Cass., sez. III
civ., 5.11.2024, n. 28448). Una volta determinatosi l'effetto dell'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1988 c.c., spettava al sig. quale autore della ricognizione, dimostrare l'inesistenza Pt_1
totale o parziale del debito già presuntivamente provato anche nella sua misura. A tale onere l'attore non ha assolto;
il quadro delle sue allegazioni in fatto è risultato infatti del tutto carente e generico e comunque non ha trovato circostanziata conferma documentale o testimoniale un diverso ammontare del debito rispetto a quello oggetto di riconoscimento, anzi risultando smentite dalle testimonianze pagina 9 di 12 raccolte le pur generiche allegazioni attoree in ordine alla minore durata ed entità dell'opera prestata presso l'attore dal sig. dipendente a tempo indeterminato ed orario pieno della convenuta, CP_9
assunto nel 2009, del quale la stessa ha prodotto i prospetti retributivi relativi al periodo gennaio 2018-
aprile 2019, in ottemperanza all'ordine di esibizione.
5. Ne consegue il rigetto delle domande di accertamento negativo svolte dall'attore e l'accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta;
l'attore deve pertanto essere condannato al pagamento in favore della società convenuta della somma di € 58.800,00, aumentata per gli interessi moratori, al tasso di cui all'art. 5 del D.L.vo 231/2002, dal 15.4.2021 (scadenza indicata nella scrittura del 4.8.2020) sino al saldo.
6. Le risultanze della disposta indagine tecnica impongono di porre a carico dell'attore il compenso, comprensivo di accessori, liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio, con decreto di questo giudice del 30.9.2024. Spetta alla convenuta la rifusione degli importi corrisposti all'ausiliario (come da fatture prodotte con le note conclusive).
6.1. Le spese di difesa legale e tecnica seguono la soccombenza;
il compenso dovuto al legale viene liquidate, come da nota spese, in misura corrispondente ai valori medi di cui ai parametri del D.M.
Giustizia n. 55/2014, pertinenti rispetto al valore della causa, per le quattro fasi processuali. Nella nota difensiva depositata prima della precisazione delle conclusioni, la convenuta, che in precedenza aveva chiesto il “risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”, pur mantenendo inalterato il tenore delle conclusioni, ha argomentato in ordine alla responsabilità aggravata ex art. 96 c. 3 c.p.c., sollecitando la condanna dell'attore al pagamento di un'ulteriore somma non inferiore alle spese di lite. Premesso, in relazione alla domanda risarcitoria di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c., che non è stato allegato e provato un danno ulteriore rispetto a quello ristorato dalla disposta rifusione delle spese di assistenza legale e tecnica, deve osservarsi che la Suprema Corte ha affermato che la condanna ex art. 96, comma
3, c.p.c. è volta a salvaguardare al contempo l'interesse pubblico a una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché quello della parte vittoriosa al rispetto dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art.
pagina 10 di 12 soddisfacimento dei diritti. La citata condanna non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede o della colpa grave Cass., SS.UU. Civ., 13.9.2018, n. 22405). L'infondatezza dell'affermazione della falsità della sottoscrizione dall'attore apposta alla scrittura di ricognizione del debito, operata a sostegno di una domanda di accertamento negativo volta ad evitare che la convenuta potesse ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, fornisce prova, nel caso di specie, della mala fede sottesa all'iniziativa processuale attorea. Ne consegue la condanna dell'attore al pagamento dell'ulteriore somma di € 3.000,00, così determinata equitativamente assumendo a parametro di riferimento l'importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio (per l'applicazione di tale criterio, si veda Cass., sez. III civ., 14.10.2016, n. 20732).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
a) rigetta le domande attoree;
b) in accoglimento della domanda della società convenuta, condanna l'attore a pagare alla stessa la somma di € 58.800,00, aumentata per gli interessi moratori, calcolati al tasso di cui all'art. 5
del D. L.vo n. 231/2002, dal 15.4.2021 sino al saldo;
c) pone definitivamente a carico dell'attore il compenso, comprensivo di accessori,
liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio con il decreto del giudice istruttore del 30.9.2024,
condannando l'attore a rifondere alla convenuta l'importo di € 647,66 dalla stessa corrisposto all'ausiliario;
d) condanna l'attore a rifondere alla società convenuta le spese processuali, che liquida in €
1.041,04 per spese non imponibili e in € 14.103,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo;
pagina 11 di 12 e) condanna l'attore al pagamento in favore della società convenuta, ai sensi dell'art. 96 c.
3 c.p.c., dell'ulteriore somma di € 3.000,00.
Udine, 3 gennaio 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
88 c.p.c., violati dall'abuso dell'iniziativa giudiziaria, foriero di inutili costi e di ritardi nel
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1838/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato il
15.6.2023 a mezzo della posta elettronica certificata
DA
(C. F. ), quale titolare dell'impresa individuale Parte_1 C.F._1
, corrente a Buja (Udine), rappresentato e difeso, per procura unita mediante Parte_1
strumenti informatici all'atto di citazione, dagli avv. Alberto Bertossi e Federica Missio, entrambi del
Foro di Udine, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Missio a Udine;
attore
CONTRO
(C.F. ), con sede legale a Varmo (Udine), in persona Controparte_1 P.IVA_1
della legale rappresentante sig.ra rappresentata e difesa, per procura unita mediante Controparte_2
strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv. Luca Vecchioni e Davide La
Cognata del Foro di Trieste, domiciliatari;
convenuta pagina 1 di 12 in punto: contratto d'opera.
CONCLUSIONI
Per l'attore: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Udine, contrariis reiectis: nel merito: • Accertare e dichiarare che nulla deve a per nessuna ragione e titolo;
• in via Parte_1 Controparte_1
subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi l'autenticità della sottoscrizione nella scrittura d.d. 04.08.2020, accertare e dichiarare che l'importo delle lavorazioni eseguite dalla convenuta in favore dell'attore è in ogni caso pari ad € 11.480,00; • in ogni caso, spese, diritti ed onorari integralmente rifusi. In via istruttoria: i sottoscritti avvocati chiedono che l'Ill.mo Giudice ammetta prova per testi sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero che”:
1. lei ha lavorato alle dipendenze della ditta PI UR nel periodo compreso tra il gennaio 2018 e il giugno 2019? 2.
lei ha prestato lavoro sia presso gli stabilimenti di AN, di SO e di Fidenza, ove la Ditta
PI UR esercitava la sua attività? 3. nel doc. 6 di controparte, che le si rammostra, le ore di lavoro e le date nelle quali il signor ha prestato lavoro presso gli stabilimenti di Persona_1
AN, di SO e di Fidenza sono riportate in misura difforme rispetto alla reale presenza? 4. il signor , nel periodo tra il marzo 2018 e l'aprile 2019, ha lavorato per non più di due Persona_1
mesi complessivamente presso gli stabilimenti di SO e di Fidenza? Si indicano a CP_3
testi su tutti i capitoli di prova di cui sopra: - da SO, via del Cet 6; - Testimone_1 [...]
da Tricesimo, via Santo Patussi 1. Si chiede che l'l'ill.mo Giudice ordini a Tes_2 [...]
l'esibizione ex artt. 210 cpc delle buste paga e della documentazione comprovante gli CP_1
effettivi versamenti salariali al lavoratore da parte di nel periodo tra Persona_1 Controparte_1
il febbraio 2018 e l'aprile 2019. Si insiste sulle già svolte istanze di esibizione documentale ed in particolare “dei documenti attestanti il distacco del lavoratore (comunicazione UNILAV, informative al lavoratore distaccato sulle misure di prevenzione e protezione etc.)” nel periodo tra febbraio 2018 e aprile 2019.
Per la convenuta: voglia l'Intestato Ufficio, respingendo ogni contraria e/o diversa istanza, in via principale respingersi l'avversa pretesa di accertamento negativo, siccome infondata in fatto ed in pagina 2 di 12 diritto, e condannarsi il Sig. in virtù degli accordi raggiunti con la Parte_1 Controparte_1
a corrispondere alla convenuta l'importo di € 58.800,00 (pari al - non contestato - importo orario di €
35,00 moltiplicato per le ore lavorate dal Sig. a favore dell'attore) o la diversa maggior o CP_4
minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo. Con
integrale rifusione delle spese di lite (nonché delle spese di CTP e CTU) e condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., in misura da determinarsi in via equitativa. In via di subordine respingersi l'avversa pretesa di accertamento negativo, siccome infondata in fatto ed in diritto, e condannarsi il Sig. ai sensi dell'art. 2041 c.c., a corrispondere alla convenuta Parte_1
l'importo di € 58.800,00 (pari al - non contestato - importo orario di € 35,00 moltiplicato per le ore lavorate dal Sig. a favore dell'attore) o la diversa maggior o minor somma ritenuta di CP_4
giustizia, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284, IV comma, c.p.c., dal dì del dovuto al saldo. Con
integrale rifusione delle spese di lite e condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
In via istruttoria: senza inversione alcuna dell'onus probandi attoreo, si chiede disporsi prova per testi sulle seguenti circostanze contrassegnate dalle lettere a) usque f) ed interpello formale dell'attore sulle seguenti circostanze contrassegnate dalle lettere a) usque p), da intendersi in forma interrogativa e precedute da “Vero che”: a) nel febbraio 2018, il Sig. si impegnava a realizzare il Parte_1
rivestimento con pannelli prefabbricati in “mattoni faccia a vista” di una struttura per Ricezione
agrituristica a favore della società , presso il fabbricato di cui quest'ultima era CP_5
proprietaria, sito nel Comune di Fidenza (PR); b) tra le lavorazioni da eseguire, vi era anche il rivestimento delle murature esterne, di alcuni muri interni e delle colonne del portico;
c) i lavori presso il cantiere di Fidenza si protraevano dal febbraio 2018 al gennaio 2019; d) al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, il Sig. non disponeva di alcun dipendente, come risulta Pt_1
dal documento che si rammostra (doc. 2); e) a quel tempo, l'attore e la convenuta collaboravano in numerosi cantieri;
f) inoltre, il Sig. e la Signora legale Parte_1 Controparte_2
rappresentante di , erano soci di altra società operante nel settore CP_1 CP_1 CP_6
edile, corrente in Buja (UD), Via Santo Stefano 100, ove ha sede l'impresa individuale UR
pagina 3 di 12 come risulta dal documento che si rammostra (doc. 3); g) successivamente al cantiere di Pt_1
Fidenza, il Sig. acquisiva anche una commessa a Norwood, Inghilterra;
h) in relazione Parte_1
ad entrambi i superiori cantieri, il Sig. chiedeva a di fornirgli un operaio al Pt_1 Controparte_1
fine di tagliare e poi montare i mattoni che costituivano i pannelli (c.d. mattone faccia vista), come risulta dai documenti che si rammostrano (doc. 4); i) la società convenuta metteva temporaneamente a disposizione dell'attore uno dei suoi operai, Sig. dipendente di dal CP_4 Controparte_1
19.01.2009, al prezzo di € 35,00 l'ora; j) quest'ultimo prestava la propria attività a favore dell'impresa in maniera non continuativa, dal marzo 2018 ad aprile 2019, come risulta dai Parte_1
documenti che si rammostrano (doc.ti 6 e 7); k) un tanto avveniva in parte presso il capannone di
AN, Strada Oselin 42, Udine, che il Sig. aveva preso in affitto, in parte direttamente Pt_1
nel cantiere di Fidenza ed in parte presso lo stabilimento di SO, zona industriale, area di proprietà
della l) in particolare, ciò avveniva, nel mese di marzo 2018 per 76 ore, nel Controparte_7
mese di aprile 2018, per 152 ore, nel mese di maggio 2018 per 164 ore, nel mese di giugno 2018 per
128 ore, nel mese di luglio 2018 per 112 ore, nel mese di agosto 2018 per 56 ore, nel mese di settembre
2018 per 160 ore, nel mese di ottobre 2018 per 144 ore, nel mese di novembre 2019 per 72 ore, nel mese di dicembre 2018 per 104 ore, nel mese di gennaio 2019 per 136 ore, nel mese di febbraio 2019
per 28 ore, nel mese di marzo 2019 per 168 ore e nel mese di aprile 2019 per 80 ore, per un totale di
1680 ore, come risulta dal documento che si rammostra (doc. 6); m) detta attività, sul piano spaziale,
era così ripartita: 220 ore presso lo stabilimento di AN, 248 ore presso il cantiere di Fidenza e
1212 ore presso gli stabilimenti di SO, per complessive 1680 ore, come risulta dal documento che si rammostra (doc. 7); n) quanto al cantiere di Fidenza, il Sig. chiedeva l'aiuto anche: - di Pt_1
due artigiani, Signori e come risulta dai documenti che si rammostrano (doc. Persona_2 Per_3
8); dei dipendenti del suo ex socio, Sig. (titolare della Pietrantiche srl, con sede in Persona_4
via Lion 2, Palmanova), Signori e;
o) una volta concluso il Persona_5 Persona_6 Persona_7
cantiere di Fidenza, il Sig. sempre presso il capannone condotto dal Sig. continuava CP_4 Pt_1
in maniera discontinua a prestare la propria attività di taglio mattoni a favore dell'attore per altro pagina 4 di 12 cantiere appaltato da quest'ultimo sito a Norwood, Inghilterra sino all'aprile 2019, come risulta dai documenti che si rammostrano (doc.ti 6 e 7); p) il Sig. alla presenza del Rag. Parte_1 [...]
, sottoscriveva il mandato professionale a favore di quest'ultimo dimesso sub doc. 11. Si Per_8
indicano quali testimoni: - il Sig. Via Villa n. 49, Varmo (UD); - il Sig. Persona_1 [...]
, Via Cadorna n. 24, Rivignano Teor (UD). - il Sig. residente in [...] Persona_7
Pertoldo 39; - il Sig. residente in [...]; - il Sig. Persona_6 Per_3
domiciliato in Udine, Via Podgora 18/97; - il Sig. domiciliato in Udine, Via Podgora Persona_2
18/97.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto avanti a Parte_1
questo Tribunale esponendo che: ▪con comunicazione di posta elettronica Controparte_1
certificata di data 27.4.2023, a mezzo del proprio legale, aveva intimato il Controparte_1
pagamento dell'importo di € 58.800,00, oltre interessi ex art. 5 D.Lgs 231/2002, per asserite lavorazioni eseguite per l'attore; ▪la richiesta di pagamento era fondata su una scrittura privata di data
4.8.2020, che sarebbe stata da lui stesso sottoscritta, di una copia della quale era entrato in possesso soltanto a seguito di richiesta inoltrata al legale di ▪con la citata scrittura egli si Controparte_1
sarebbe riconosciuto debitore per l'importo di € 58.800,00 oltre IVA e si sarebbe impegnato a pagare detta somma entro il 15.4.2021, con espressa dispensa dell'onere della prova del rapporto fondamentale ex art 1988 cod. civ.; ▪non aveva mai sottoscritto il predetto documento e nulla doveva alla né in ragione dello stesso né per altro titolo;
la firma apposta doveva ritenersi Controparte_1
falsa, come il suo contenuto e, nel caso avesse inteso avvalersi della citata scrittura, Controparte_1
dichiarava di riservarsi la proposizione della querela di falso;
▪aveva intrattenuto un unico rapporto, nel
2018, con subappaltandole verbalmente una minima parte della commessa ricevuta Controparte_1
da un proprio cliente, Alba Del Borgo Società Agricola di Fidenza;
aveva Controparte_1
distaccato un proprio dipendente nel mese di marzo 2018, per lo svolgimento dell'attività di taglio dei pagina 5 di 12 mattoni e nel mese di maggio 2018, presso il cantiere di Fidenza, per il montaggio di “pannelli faccia a
vista”; le attività del dipendente della non furono mai rendicontate e, CP_1 CP_1
dall'ultimazione dei lavori, nell'ottobre 2018, non aveva mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento o fattura. Ciò premesso, l'attore ha concluso per l'accertamento dell'inesistenza di qualsiasi suo debito nei confronti di in subordine, per l'ipotesi in cui dovesse riconoscersi l'autenticità Controparte_1
della sottoscrizione nella scrittura del 4.8.2020, per l'accertamento che per le lavorazioni eseguite dalla convenuta in suo favore era dovuto un importo di € 11.480,00.
1.1. Si è costituita la convenuta che, contestata la ricostruzione dei fatti operata dall'attore e sottolineato che incombeva all'attore dimostrare la non genuinità della sottoscrizione, senza onere a suo carico di chiedere la verificazione, ha sostenuto che: ▪il sig. si era impegnato ad eseguire Pt_1
delle lavorazioni presso il cantiere del cliente , lavorazioni che si erano svolte tra il CP_5
febbraio 2018 e il gennaio 2019; all'epoca il sig. non disponeva di propri dipendenti da Pt_1
inviare presso il cantiere di Fidenza ed aveva ottenuto un altro appalto per un cantiere a Norwood, Gran
Bretagna; per far fronte alle lavorazioni da eseguire nei predetti cantieri il sig. aveva chiesto a Pt_1
di fornirgli un proprio dipendente, richiesta esaudita mettendo a disposizione il Sig. Controparte_1
che, in maniera non continuativa, aveva prestato la sua propria opera a favore del sig. CP_4
dal marzo 2018 all'aprile 2019; il sig. era stato impiegato in parte presso il capannone Pt_1 CP_4
di AN, Strada Oselin 42, Udine, che il sig. conduceva in locazione, in parte nel Pt_1
cantiere di Fidenza ed altresì presso lo stabilimento di SO della presso il Controparte_7
quale l'attore aveva spostato la sua attività; in particolare, ciò era avvenuto, nel mese di marzo 2018 per
76 ore, nel mese di aprile 2018, per 152 ore, nel mese di maggio 2018 per 164 ore, nel mese di giugno
2018 per 128 ore, nel mese di luglio 2018 per 112 ore, nel mese di agosto 2018 per 56 ore, nel mese di settembre 2018 per 160 ore, nel mese di ottobre 2018 per 144 ore, nel mese di novembre 2019 per 72
ore, nel mese di dicembre 2018 per 104 ore, nel mese di gennaio 2019 per 136 ore, nel mese di febbraio
2019 per 28 ore, nel mese di marzo 2019 per 168 ore e nel mese di aprile 2019 per 80 ore, per un totale di 1680 ore e complessivamente per 220 ore presso lo stabilimento di AN, 248 ore presso il pagina 6 di 12 cantiere di Fidenza e 1212 ore presso gli stabilimenti di SO, per un totale di 1680 ore;
▪il sig.
e la sig.ra legale rappresentante della convenuta, erano soci della che Pt_1 CP_1 Controparte_6
aveva la stessa sede dell'impresa individuale . La convenuta ha concluso per la Parte_1
reiezione della domanda di accertamento negativo e per la condanna del sig. a corrispondere Pt_1
alla convenuta l'importo di € 58.800,00 o la diversa maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo, richiedendo comunque in via istruttoria la verificazione dell'autenticità della sottoscrizione del sig. apposta alla dichiarazione Pt_1
ricognitiva del debito, a mezzo di consulenza grafologica.
1.2. Le parti hanno scambiato le memorie ex art. 171 ter c.p.c.. Nella prima udienza il giudice ha interrogato liberamente la legale rappresentante della convenuta ed ha autorizzato il deposito dell'originale della scrittura di data 4.8.2020 -del quale l'attore ha ribadito il disconoscimento-
unitamente alle scritture di comparazione, nonché ordinato l'esibizione dei prospetti retributivi rilasciati al sig. per i mesi compresi nel periodo febbraio 2018-aprile 2019, depositati CP_4
dalla convenuta.
1.3. Sono state assunte le prove testimoniali ammesse in accoglimento delle richieste delle parti ed
è stata espletata l'indagine tecnica sul documento;
autorizzato lo scambio di note conclusive, previa discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c., sulle conclusioni sopra riportate.
2. Le domande attoree sono infondate e non meritano accoglimento.
3. L'attore ha proposto domanda di accertamento negativo del credito di cui alla scrittura privata del 4.8.2020, recante una sottoscrizione a lui riferita, affermando la falsità della stessa;
con orientamento richiamato dallo stesso attore nella citazione, la Suprema Corte ha ritenuto che chi neghi l'autenticità della propria apparente sottoscrizione può assumere l'iniziativa del processo, ai fini di ottenere, con onere probatorio a suo carico, l'accertamento della non autenticità della sottoscrizione e svolgere altre domande che tale accertamento presuppongano, senza che possano trovare applicazione le norme di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c. (in questo senso, tra le altre, si veda Cass., sez. I civ.,
pagina 7 di 12 19.9.2022, n. 27632); L'istanza di verificazione comunque proposta in via istruttoria dalla convenuta non può modificare le posizioni processuali determinate dall'iniziativa attorea. Con la scrittura privata in questione il sig. quale titolare dell'impresa individuale , corrente a Buja Pt_1 Parte_1
(Udine), ha riconosciuto di essere debitore nei confronti di della somma Controparte_1
complessiva di € 58.800,00 oltre IVA di legge “a causa di lavori eseguiti per mio conto”,
impegnandosi al pagamento della somma dovuta “pari a € 58.000,00 oltre IVA di legge, entro il
15.04.2021”.
3.1. L'indagine tecnica espletata ha concluso “con certezza tecnica” che la sottoscrizione figurante in calce alla citata scrittura è stata apposta dal sig. Le conclusioni della consulente officiata Pt_1
non sono state minimamente poste in discussione dall'attore, che non ha nemmeno nominato un proprio consulente. L'autenticità della sottoscrizione ha trovato ulteriori elementi di riscontro nella stessa ammissione attorea dell'esistenza di un rapporto di subappalto verbalmente stipulato con la società convenuta e nelle dichiarazioni raccolte dai testimoni, che hanno confermato che il dipendente della società convenuta fu messo a disposizione del sig. tra il marzo 2018 e CP_4 Pt_1
l'aprile 2019 ed operò a favore dello stesso, per il taglio dei mattoni, la realizzazione, con i mattoni tagliati, di pannelli di rivestimento murario e la posa di questi ultimi nei capannoni di AN e
SO presso i quali il sig. operava, nonché nel cantiere di Fidenza, relativo all'appalto Pt_1
ottenuto dal sig. dalla proprietaria . Pt_1 CP_5
3.2. Secondo l'insegnamento del giudice di legittimità, anche la scrittura privata non riconosciuta può formare oggetto di querela di falso (Cass., SS.UU. Civ., 4.6.1986 n. 3734 e successive conformi);
infatti “Alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di disconoscerla,
così facendo carico alla controparte della verificazione, ma anche di proporre alternativamente la
querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento, poiché in difetto di
limitazioni di legge non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento più gravoso ma rivolto al
perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore
dell'atto con effetti erga omnes” (Cass., sez. VI-I, 23.7.2020, n. 15823; in senso conforme anche Cass.,
pagina 8 di 12 sez. I civ., 10.3.2021, n. 6711). L'attore, tuttavia, pur sembrando adombrare anche la falsità materiale del documento, a seguito dell'indagine tecnica che ha confermato la genuinità della sottoscrizione non ha proposto (con iniziativa che si era riservato, pag. 2 e 5 della citazione), la querela di falso, come pure avrebbe potuto fare sino alla precisazione delle conclusioni e nelle note conclusive ha tardivamente allegato, in relazione alla scrittura ricognitiva del 4.8.2020, che “il foglio di cui al citato
documento, secondo la prospettazione del sig. è stato compilato in maniera difforme a Pt_1
quanto concordato…”. Si osserva che, entro il verificarsi delle preclusioni assertive, l'attore mai fece cenno ad un mandato ad e al suo contenuto;
il tardivo e inammissibile riferimento ad un CP_8
riempimento contra pacta è stato operato in ragione della mancata proposizione della querela di falso,
iniziativa necessaria per far valere la falsità materiale del foglio sottoscritto in bianco riempito absque
pactis.
4. Essendosi accertata l'autenticità della sottoscrizione del sig. in calce alla Pt_1
scrittura del 4.8.2020, deve trovare applicazione l'art. 1988 c.c. e l'effetto processuale di inversione dell'onere della prova da tale norma previsto, effetto che, come chiarito dal giudice di legittimità,
essendosi il sig. riconosciuto debitore di una somma determinata, ricomprende anche il Pt_1
quantum, in quanto aspetto del “rapporto fondamentale” citato dall'art. 1988 c.c.. Tale rapporto non può essere identificato solamente con i soli fatti costitutivi della relazione contrattuale, bensì anche con le articolazioni concrete di quel rapporto fondamentale consistite da ciascun singolo rapporto obbligatorio, in quanto tale definito anche dal suo oggetto, che da quel fondamento discende, ossia dal rapporto credito-debito che sostanzia il diritto soggettivo fatto valere in giudizio (così Cass., sez. III
civ., 5.11.2024, n. 28448). Una volta determinatosi l'effetto dell'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1988 c.c., spettava al sig. quale autore della ricognizione, dimostrare l'inesistenza Pt_1
totale o parziale del debito già presuntivamente provato anche nella sua misura. A tale onere l'attore non ha assolto;
il quadro delle sue allegazioni in fatto è risultato infatti del tutto carente e generico e comunque non ha trovato circostanziata conferma documentale o testimoniale un diverso ammontare del debito rispetto a quello oggetto di riconoscimento, anzi risultando smentite dalle testimonianze pagina 9 di 12 raccolte le pur generiche allegazioni attoree in ordine alla minore durata ed entità dell'opera prestata presso l'attore dal sig. dipendente a tempo indeterminato ed orario pieno della convenuta, CP_9
assunto nel 2009, del quale la stessa ha prodotto i prospetti retributivi relativi al periodo gennaio 2018-
aprile 2019, in ottemperanza all'ordine di esibizione.
5. Ne consegue il rigetto delle domande di accertamento negativo svolte dall'attore e l'accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta;
l'attore deve pertanto essere condannato al pagamento in favore della società convenuta della somma di € 58.800,00, aumentata per gli interessi moratori, al tasso di cui all'art. 5 del D.L.vo 231/2002, dal 15.4.2021 (scadenza indicata nella scrittura del 4.8.2020) sino al saldo.
6. Le risultanze della disposta indagine tecnica impongono di porre a carico dell'attore il compenso, comprensivo di accessori, liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio, con decreto di questo giudice del 30.9.2024. Spetta alla convenuta la rifusione degli importi corrisposti all'ausiliario (come da fatture prodotte con le note conclusive).
6.1. Le spese di difesa legale e tecnica seguono la soccombenza;
il compenso dovuto al legale viene liquidate, come da nota spese, in misura corrispondente ai valori medi di cui ai parametri del D.M.
Giustizia n. 55/2014, pertinenti rispetto al valore della causa, per le quattro fasi processuali. Nella nota difensiva depositata prima della precisazione delle conclusioni, la convenuta, che in precedenza aveva chiesto il “risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”, pur mantenendo inalterato il tenore delle conclusioni, ha argomentato in ordine alla responsabilità aggravata ex art. 96 c. 3 c.p.c., sollecitando la condanna dell'attore al pagamento di un'ulteriore somma non inferiore alle spese di lite. Premesso, in relazione alla domanda risarcitoria di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c., che non è stato allegato e provato un danno ulteriore rispetto a quello ristorato dalla disposta rifusione delle spese di assistenza legale e tecnica, deve osservarsi che la Suprema Corte ha affermato che la condanna ex art. 96, comma
3, c.p.c. è volta a salvaguardare al contempo l'interesse pubblico a una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché quello della parte vittoriosa al rispetto dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art.
pagina 10 di 12 soddisfacimento dei diritti. La citata condanna non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede o della colpa grave Cass., SS.UU. Civ., 13.9.2018, n. 22405). L'infondatezza dell'affermazione della falsità della sottoscrizione dall'attore apposta alla scrittura di ricognizione del debito, operata a sostegno di una domanda di accertamento negativo volta ad evitare che la convenuta potesse ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, fornisce prova, nel caso di specie, della mala fede sottesa all'iniziativa processuale attorea. Ne consegue la condanna dell'attore al pagamento dell'ulteriore somma di € 3.000,00, così determinata equitativamente assumendo a parametro di riferimento l'importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio (per l'applicazione di tale criterio, si veda Cass., sez. III civ., 14.10.2016, n. 20732).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
a) rigetta le domande attoree;
b) in accoglimento della domanda della società convenuta, condanna l'attore a pagare alla stessa la somma di € 58.800,00, aumentata per gli interessi moratori, calcolati al tasso di cui all'art. 5
del D. L.vo n. 231/2002, dal 15.4.2021 sino al saldo;
c) pone definitivamente a carico dell'attore il compenso, comprensivo di accessori,
liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio con il decreto del giudice istruttore del 30.9.2024,
condannando l'attore a rifondere alla convenuta l'importo di € 647,66 dalla stessa corrisposto all'ausiliario;
d) condanna l'attore a rifondere alla società convenuta le spese processuali, che liquida in €
1.041,04 per spese non imponibili e in € 14.103,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo;
pagina 11 di 12 e) condanna l'attore al pagamento in favore della società convenuta, ai sensi dell'art. 96 c.
3 c.p.c., dell'ulteriore somma di € 3.000,00.
Udine, 3 gennaio 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
88 c.p.c., violati dall'abuso dell'iniziativa giudiziaria, foriero di inutili costi e di ritardi nel