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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 18/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Sigillo pronunzia la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2025/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALLAPICCOLA Parte_1 C.F._1 micili STRA 3 - BOLZANO presso il difensore avv. DALLAPICCOLA MATTEO,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOSER ANDREA, CP_1 C.F._2 iciliato URA B N. 13 – TRENTO, presso il difensore avv. MOSER ANDREA
RESISTENTE
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I) È emerso dagli atti di causa:
- che la sig.ra è proprietaria dell'unità immobiliare sita a Trento (TN), in Via Chini n. 49 che - Pt_1 con contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trento in data 11.03.2020 - veniva concesso in locazione ad uso abitativo al sig. per la durata di quattro anni al canone di CP_1 locazione annuo di € 7.200,00;
- che le parti, prevedevano contrattualmente la possibilità di rinnovo del contratto de quo per uguale periodo di quello iniziale, e così successivamente, salvo che non venisse comunicata, con raccomandata da riceversi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, la volontà di non rinnovare il contratto;
- che parte locatrice ha rinunciato alla facoltà di disdire il contratto alla prima scadenza;
pagina 1 di 5 - che la parte locatrice faceva salva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 3 della L. 431/98;
- che, verificatesi le condizioni, in data 29.08.2023, parte locatrice manifestava, ritualmente e legittimamente
(a mezzo lettera raccomandata r.r., ricevuta dal conduttore in data 01.09.2023), la volontà di risolvere il contratto di locazione ai sensi del citato art. 3, comma 1, lettera a) della L. 431/1998, in quanto intenzionata a destinare l'appartamento ad abitazione principale della propria figlia;
Persona_1
- che nonostante l'invito al rilascio dell'immobile il conduttore non ha rilasciato l'immobile; - che il sig. isulta peraltro moroso nel pagamento delle spese condominiali per circa € 3.426,00; CP_1
II) Falliti i tentativi di ottenere bonariamente e stragiudizialmente il rilascio dell'immobile e fallito anche il tentativo di risolvere la vertenza tra le parti attraverso il procedimento di mediazione, parte intimante si trovava costretta ad intraprendere l'odierna azione giudiziaria al fine di ottenere, giudizialmente, quanto richiesto. In particolare, parte locatrice intimante rassegnava al Tribunale di Trento adito le seguenti domande: “in via principale di merito: 1) accogliere il ricorso nonché le domande tutte formulate dalla signora Pt_1 dichiarando risolto, in data 31.03.2024, il contratto di locazione intercorso tra la locatrice ed il conduttore Pt_1 CP_1 registrato presso l'A.d.E. in data 11.03.2020 n. T2K20T002312000BB, avente ad oggetto l'immobile sito in Trento
(TN) in via Chini n. 49, identificato in Cat.A/2 — P.ed 4215 p.m. 8-2, stante l'avvenuta comunicazione di diniego di rinnovo alla prima scadenza ex art. 3 lett.a) L. 431/98 ritualmente inviata dal locatore in data 29.08.2023 e ricevuta dal conduttore in data 01.09.2023; 2) per l'effetto condannare il Sig. all'immediato rilascio dell'immobile di cui sopra in CP_1 favore della proprietaria libero da cose e persone;
3) emettersi in ogni caso, ai sensi dell'art. 30 L. 392 del 1978, Pt_1 ordinanza di rilascio del suddetto immobile fissando l'immediata esecuzione dell'ordinanza ovvero per l'esecuzione della stessa data più prossima, in considerazione delle già provate necessità della figlia della Sig.ra stante altresì il tempo già Pt_1 decorso dalla comunicazione al conduttore del diniego di rinnovo (agosto 2023 oltre un anno e mezzo); 4) rigettarsi ogni domanda ed opposizione formulata dal Sig. in quanto infondata in fatto ed in diritto, anche con riferimento alle spese CP_1 del giudizio, dovendo queste seguire il principio della soccombenza e tenendo in considerazione come la proprietaria sia stata costretta ad adire Codesto Tribunale in ragione della condotta tenuta dal Sig. (vedasi tra le altre: Trib.Napoli Nord CP_1 sent. n. 4448/2024; Trib. Torino sent. n. 5561/2021 dd. 22.12.2021; Trib. Santa Maria Capua Vetere sent. n.
1893/2024 dd. 02.05.2024, che si allegano); in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”;
III) Si costituiva nel procedimento sommario parte intimata la quale rassegnava le seguenti conclusioni: “In via principale: Pur non opponendosi alla convalida dell'intimazione di sfratto per finita locazione, si chiede che codesto spettabile Tribunale voglia concedere al signor per i motivi tutti espressi in narrativa, un termine utile per poter CP_1 almeno ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno la cui scadenza è prevista per il 01.05.2025 e comunque per reperire una nuova sistemazione abitativa per sé e per i suoi familiari. In ogni caso: Ci si oppone alla formulata domanda di condanna pagina 2 di 5 dell'intimato alla rifusione degli onorari di lite in favore dell'istante, in quanto domanda infondata in fatto ed in diritto nella procedura de quo”;
IV) Esaurita la fase sommaria con ordinanza di mutamento del rito, veniva istruito l'odierno procedimento con salvezza degli atti di cui al predetto procedimento sommario, e all'udienza del 07.02.2025 questo
Giudice - ritenuto il procedimento de quo maturo per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria- fissava l'udienza del 18.02.2025 per la lettura del dispositivo.
V) La domanda di inadempimento di parte ricorrente è fondata e pertanto la medesima deve essere accolta.
Il giudizio deve essere deciso sulla base della documentazione depositata da parte ricorrente che ha fornito, in questo senso, prova documentale del rapporto di locazione intercorso tra le parti mediante la produzione del relativo titolo negoziale e della manifestata esigenza di rientrare nel possesso del bene per motivi personali. Come noto, l'articolo 3 della legge 431/1998 stabilisce che il locatore possa negare il rinnovo del contratto di locazione alla scadenza dei primi quattro anni al fine di adibire l'immobile ad uso abitativo per i figli.
La legge non impone ulteriori doveri giustificativi a carico del recedente, se no – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - che il locatore provi che l'intenzione sia seria e realizzabile sotto un profilo tecnico e giuridico, indipendentemente dall'effettiva realizzazione (cfr. Cass. Civ. n. 977/2010).
Non è nei poteri del giudice accertare l'effettivo utilizzo del bene da parte del locatore dovendosi limitare ad una verifica della legittimità della richiesta.
È opinione di questo Giudice, quindi, che nel caso in esame l'esigenza di destinare l'immobile locato alle esigenze abitative della propria figlia sia legittima.
VI) Irrilevante è, a parere di questo Giudice, che parte ricorrente abbia formulato le proprie istanze mediante l'introduzione della procedura di licenza per finita locazione ai sensi dell'articolo 657 cpc in quanto ciò non inficia la validità della disdetta regolarmente inviata alla parte conduttrice.
La Cassazione sul punto ha avuto modo di affermare che affinché si possa intendere che ci sia stato un tacito rinnovo del contratto, non è sufficiente che dopo la disdetta il conduttore abbia continuato a detenere l'immobile pagando i canoni regolarmente incassati dal locatore, ma è necessario un comportamento positivo e idoneo a dimostrare una volontà della parte locatrice contraria rispetto a quella espressa con l'invio della disdetta (Cfr. Cass. Civ. n. 708/2021). L'introduzione di una procedura giudiziale di sfratto per finita locazione deve ritenersi dunque valida e legittima.
pagina 3 di 5 VII) Ritenuta pertanto valida la disdetta promossa dalla parte intimante, odierna ricorrente, deve pertanto dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione per intervenuta disdetta del contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 431/1998.
Era onere del convenuto dimostrare la infondatezza o la illegittimità della disdetta de qua. Onere a cui il conduttore non ha assolto.
VIII) Alla luce di quanto sopra argomentato le domande giudiziali proposte dalla parte ricorrente vanno integralmente accolte.
IX) Parte resistente deve essere, inoltre, condannata, come conseguenza di detta pronuncia al rilascio dell'immobile e al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio in virtù del principio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in persona del Giudice Unico, dott. Alessandro Sigillo, letti gli atti del procedimento epigrafato;
definitivamente pronunciando;
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa;
così provvede:
1) accoglie il ricorso e per gli effetti accoglie le domande formulate dalla parte ricorrente/intimante;
2) per gli effetti del superiore punto 1, dichiara risolto il contratto di locazione intercorso tra la locatrice sig.ra ed il conduttore sig. a far data dal 31.03.2024 e relativo all'immobile sito in Pt_1 CP_1
Trento (TN) in via Chini n. 49;
3) per gli effetti dei superiori punti 1) e 2) condanna il sig. al rilascio dell'immobile sopra CP_1 indicato, libero da cose e persone, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla lettura del presente dispositivo;
4) rigetta ogni domanda, eccezione ed opposizione formulata dal sig. in quanto infondata in CP_1 fatto ed in diritto;
5) vista la integrale soccombenza della parte resistente, condanna il convenuto sig. al CP_1 pagamento:
a) delle somme eventualmente dovute per la occupazione sine titulo dal 01.04.2024 alla data di effettivo rilascio dell'immobile parametrato al valore mensile del canone di locazione convenuto contrattualmente per i mesi di effettiva occupazione dell'immobile;
pagina 4 di 5 b) della somma di € 1.293,00 oltre rimborso delle anticipazioni ed oneri accessori come per legge ove dovuti per la fase sommaria;
c) della somma di € 1.293,00 oltre rimborso delle anticipazioni ed oneri accessori come per legge ove dovuti per la presente fase.
Giorni 20 per il deposito della motivazione della sentenza.
Trento, 18.02.2025
Il Giudice dr. Alessandro Sigillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Sigillo pronunzia la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2025/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALLAPICCOLA Parte_1 C.F._1 micili STRA 3 - BOLZANO presso il difensore avv. DALLAPICCOLA MATTEO,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOSER ANDREA, CP_1 C.F._2 iciliato URA B N. 13 – TRENTO, presso il difensore avv. MOSER ANDREA
RESISTENTE
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I) È emerso dagli atti di causa:
- che la sig.ra è proprietaria dell'unità immobiliare sita a Trento (TN), in Via Chini n. 49 che - Pt_1 con contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trento in data 11.03.2020 - veniva concesso in locazione ad uso abitativo al sig. per la durata di quattro anni al canone di CP_1 locazione annuo di € 7.200,00;
- che le parti, prevedevano contrattualmente la possibilità di rinnovo del contratto de quo per uguale periodo di quello iniziale, e così successivamente, salvo che non venisse comunicata, con raccomandata da riceversi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, la volontà di non rinnovare il contratto;
- che parte locatrice ha rinunciato alla facoltà di disdire il contratto alla prima scadenza;
pagina 1 di 5 - che la parte locatrice faceva salva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 3 della L. 431/98;
- che, verificatesi le condizioni, in data 29.08.2023, parte locatrice manifestava, ritualmente e legittimamente
(a mezzo lettera raccomandata r.r., ricevuta dal conduttore in data 01.09.2023), la volontà di risolvere il contratto di locazione ai sensi del citato art. 3, comma 1, lettera a) della L. 431/1998, in quanto intenzionata a destinare l'appartamento ad abitazione principale della propria figlia;
Persona_1
- che nonostante l'invito al rilascio dell'immobile il conduttore non ha rilasciato l'immobile; - che il sig. isulta peraltro moroso nel pagamento delle spese condominiali per circa € 3.426,00; CP_1
II) Falliti i tentativi di ottenere bonariamente e stragiudizialmente il rilascio dell'immobile e fallito anche il tentativo di risolvere la vertenza tra le parti attraverso il procedimento di mediazione, parte intimante si trovava costretta ad intraprendere l'odierna azione giudiziaria al fine di ottenere, giudizialmente, quanto richiesto. In particolare, parte locatrice intimante rassegnava al Tribunale di Trento adito le seguenti domande: “in via principale di merito: 1) accogliere il ricorso nonché le domande tutte formulate dalla signora Pt_1 dichiarando risolto, in data 31.03.2024, il contratto di locazione intercorso tra la locatrice ed il conduttore Pt_1 CP_1 registrato presso l'A.d.E. in data 11.03.2020 n. T2K20T002312000BB, avente ad oggetto l'immobile sito in Trento
(TN) in via Chini n. 49, identificato in Cat.A/2 — P.ed 4215 p.m. 8-2, stante l'avvenuta comunicazione di diniego di rinnovo alla prima scadenza ex art. 3 lett.a) L. 431/98 ritualmente inviata dal locatore in data 29.08.2023 e ricevuta dal conduttore in data 01.09.2023; 2) per l'effetto condannare il Sig. all'immediato rilascio dell'immobile di cui sopra in CP_1 favore della proprietaria libero da cose e persone;
3) emettersi in ogni caso, ai sensi dell'art. 30 L. 392 del 1978, Pt_1 ordinanza di rilascio del suddetto immobile fissando l'immediata esecuzione dell'ordinanza ovvero per l'esecuzione della stessa data più prossima, in considerazione delle già provate necessità della figlia della Sig.ra stante altresì il tempo già Pt_1 decorso dalla comunicazione al conduttore del diniego di rinnovo (agosto 2023 oltre un anno e mezzo); 4) rigettarsi ogni domanda ed opposizione formulata dal Sig. in quanto infondata in fatto ed in diritto, anche con riferimento alle spese CP_1 del giudizio, dovendo queste seguire il principio della soccombenza e tenendo in considerazione come la proprietaria sia stata costretta ad adire Codesto Tribunale in ragione della condotta tenuta dal Sig. (vedasi tra le altre: Trib.Napoli Nord CP_1 sent. n. 4448/2024; Trib. Torino sent. n. 5561/2021 dd. 22.12.2021; Trib. Santa Maria Capua Vetere sent. n.
1893/2024 dd. 02.05.2024, che si allegano); in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”;
III) Si costituiva nel procedimento sommario parte intimata la quale rassegnava le seguenti conclusioni: “In via principale: Pur non opponendosi alla convalida dell'intimazione di sfratto per finita locazione, si chiede che codesto spettabile Tribunale voglia concedere al signor per i motivi tutti espressi in narrativa, un termine utile per poter CP_1 almeno ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno la cui scadenza è prevista per il 01.05.2025 e comunque per reperire una nuova sistemazione abitativa per sé e per i suoi familiari. In ogni caso: Ci si oppone alla formulata domanda di condanna pagina 2 di 5 dell'intimato alla rifusione degli onorari di lite in favore dell'istante, in quanto domanda infondata in fatto ed in diritto nella procedura de quo”;
IV) Esaurita la fase sommaria con ordinanza di mutamento del rito, veniva istruito l'odierno procedimento con salvezza degli atti di cui al predetto procedimento sommario, e all'udienza del 07.02.2025 questo
Giudice - ritenuto il procedimento de quo maturo per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria- fissava l'udienza del 18.02.2025 per la lettura del dispositivo.
V) La domanda di inadempimento di parte ricorrente è fondata e pertanto la medesima deve essere accolta.
Il giudizio deve essere deciso sulla base della documentazione depositata da parte ricorrente che ha fornito, in questo senso, prova documentale del rapporto di locazione intercorso tra le parti mediante la produzione del relativo titolo negoziale e della manifestata esigenza di rientrare nel possesso del bene per motivi personali. Come noto, l'articolo 3 della legge 431/1998 stabilisce che il locatore possa negare il rinnovo del contratto di locazione alla scadenza dei primi quattro anni al fine di adibire l'immobile ad uso abitativo per i figli.
La legge non impone ulteriori doveri giustificativi a carico del recedente, se no – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - che il locatore provi che l'intenzione sia seria e realizzabile sotto un profilo tecnico e giuridico, indipendentemente dall'effettiva realizzazione (cfr. Cass. Civ. n. 977/2010).
Non è nei poteri del giudice accertare l'effettivo utilizzo del bene da parte del locatore dovendosi limitare ad una verifica della legittimità della richiesta.
È opinione di questo Giudice, quindi, che nel caso in esame l'esigenza di destinare l'immobile locato alle esigenze abitative della propria figlia sia legittima.
VI) Irrilevante è, a parere di questo Giudice, che parte ricorrente abbia formulato le proprie istanze mediante l'introduzione della procedura di licenza per finita locazione ai sensi dell'articolo 657 cpc in quanto ciò non inficia la validità della disdetta regolarmente inviata alla parte conduttrice.
La Cassazione sul punto ha avuto modo di affermare che affinché si possa intendere che ci sia stato un tacito rinnovo del contratto, non è sufficiente che dopo la disdetta il conduttore abbia continuato a detenere l'immobile pagando i canoni regolarmente incassati dal locatore, ma è necessario un comportamento positivo e idoneo a dimostrare una volontà della parte locatrice contraria rispetto a quella espressa con l'invio della disdetta (Cfr. Cass. Civ. n. 708/2021). L'introduzione di una procedura giudiziale di sfratto per finita locazione deve ritenersi dunque valida e legittima.
pagina 3 di 5 VII) Ritenuta pertanto valida la disdetta promossa dalla parte intimante, odierna ricorrente, deve pertanto dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione per intervenuta disdetta del contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 431/1998.
Era onere del convenuto dimostrare la infondatezza o la illegittimità della disdetta de qua. Onere a cui il conduttore non ha assolto.
VIII) Alla luce di quanto sopra argomentato le domande giudiziali proposte dalla parte ricorrente vanno integralmente accolte.
IX) Parte resistente deve essere, inoltre, condannata, come conseguenza di detta pronuncia al rilascio dell'immobile e al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio in virtù del principio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in persona del Giudice Unico, dott. Alessandro Sigillo, letti gli atti del procedimento epigrafato;
definitivamente pronunciando;
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa;
così provvede:
1) accoglie il ricorso e per gli effetti accoglie le domande formulate dalla parte ricorrente/intimante;
2) per gli effetti del superiore punto 1, dichiara risolto il contratto di locazione intercorso tra la locatrice sig.ra ed il conduttore sig. a far data dal 31.03.2024 e relativo all'immobile sito in Pt_1 CP_1
Trento (TN) in via Chini n. 49;
3) per gli effetti dei superiori punti 1) e 2) condanna il sig. al rilascio dell'immobile sopra CP_1 indicato, libero da cose e persone, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla lettura del presente dispositivo;
4) rigetta ogni domanda, eccezione ed opposizione formulata dal sig. in quanto infondata in CP_1 fatto ed in diritto;
5) vista la integrale soccombenza della parte resistente, condanna il convenuto sig. al CP_1 pagamento:
a) delle somme eventualmente dovute per la occupazione sine titulo dal 01.04.2024 alla data di effettivo rilascio dell'immobile parametrato al valore mensile del canone di locazione convenuto contrattualmente per i mesi di effettiva occupazione dell'immobile;
pagina 4 di 5 b) della somma di € 1.293,00 oltre rimborso delle anticipazioni ed oneri accessori come per legge ove dovuti per la fase sommaria;
c) della somma di € 1.293,00 oltre rimborso delle anticipazioni ed oneri accessori come per legge ove dovuti per la presente fase.
Giorni 20 per il deposito della motivazione della sentenza.
Trento, 18.02.2025
Il Giudice dr. Alessandro Sigillo
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