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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/04/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.1919/ 2024 introdotta
D A
), rappresentato e difeso dall'avv. SCOTTO Parte_1 C.F._1
DI TELLA RAOUL;
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa FIORELLA PAGLIUCA;
-resistente-
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 7.6.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale al fine di: “1) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con la medesima progressione professionale riconosciuta dai C.C.N.L. comparto scuola al personale A.T.A assunto a tempo indeterminato, succedutisi ed applicabili al rapporto dedotto in giudizio;
2) accertare e dichiarare, quindi, il diritto di parte ricorrente alle differenze retributive, sia sulle retribuzioni ordinarie che su quelle aggiuntive maturate in virtù del riconosciuto adeguamento, da quantificarsi in separato giudizio;
3) condannare il resistente ad effettuare Controparte_1
1 nuovamente la Ricostruzione di Carriera in favore di parte ricorrente adeguando la giusta posizione giuridica ed economica secondo l'accertato diritto;
4) condannare il Controparte_1
resistente, al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre spese
[...] generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con attribuzione all'Avv. Raoul Scotto di Tella per dichiarato anticipo”.
A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di essere dipendente del
[...]
, in qualità di personale A.T.A., qualifica funzionale Assistente Controparte_1
Amministrativo, attualmente in servizio presso;
di essere stata immessa in ruolo in CP_2
data 01/09/2018 e di aver ottenuto il decreto di “Ricostruzione di carriera”, in data 13/01/2021, con la seguente anzianità di servizio, in cui è stato inserito anche l'anno di militare: “totale anzianità: anni
8 mesi 10 giorni 28 ai fini giuridici ed economici;
anni 1 mesi 11 giorni 14 ai soli fini economici”.
Egli lamentava, pertanto, che detto calcolo fosse errato, in quanto prima dell'immissione in ruolo egli aveva prestato servizio in favore del convenuto in forza di una pluralità di contratti di lavoro CP_1
subordinato a tempo determinato, sin dall'a.s. 2004-2005, accumulando, quindi, una anzianità preruolo superiore a quella riconosciuta dall'Amministrazione.
Egli deduceva, quindi, che tale errore di calcolo fosse stato determinato dall'applicazione degli artt.
526, 485, 569 e 570 del D Lgs 297/94, i quali determinavano una riduzione dell'anzianità di servizio in danno al personale a tempo determinato, pur svolgendo quest'ultimo le medesime mansioni di ruolo;
che, quindi, le richiamate disposizioni si poneva in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE che vieta ogni tipo di disparità di trattamento (anche retributiva) tra i dipendenti precari e di ruolo di una stessa Amministrazione che non sia giustificata da elementi oggettivi di distinzione attinenti alle mansioni espletate. Chiariva, inoltre che, durante il periodo di pre -ruolo, egli percepiva il trattamento economico corrispondente a quello iniziale, senza i relativi scatti legati all'anzianità nel frattempo maturata, con relativa progressione retributiva negli anni decorsi, così come il personale assunto a tempo indeterminato.
Infine, precisava che calcolando per intero tutti i periodi effettivamente lavorati, la giusta anzianità di servizio, giuridica ed economica, doveva essere di anni 10 mesi 10 giorni 12.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tardivamente il convenuto , il quale CP_1
eccepiva la prescrizione del diritto dedotto in giudizio nonché l'infondatezza del ricorso per mancanza di prova. Concludeva per il rigetto, con vittoria di spese.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
2 Com'è noto, l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro ed integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali l'indennità di fine rapporto, la retribuzione, il risarcimento del danno per omissione contributiva, gli scatti di anzianità.
Di conseguenza, l'anzianità di servizio è insuscettibile di un'autonoma prescrizione – distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano e, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione (cfr. Cass. 30 gennaio 2020, n. 2232, che riprende Cass. Sez. Un. 28 luglio 1986, n. 4812; Cass. 19 gennaio 1990,
n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71). Dunque, nel caso di specie, ciò che è soggetto al regime di prescrizione è il diritto a percepire le differenze retributive eventualmente maturate per effetto del computo di un maggior numero di anni di anzianità. Nel caso in esame, invero, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente preclude ogni valutazione in merito all'eccepita prescrizione, sicché detta eccezione deve ritenersi inammissibile.
Ciò posto, la parte ricorrente lamenta che le disposizioni disciplinanti il computo dell'anzianità di servizio per il personale amministrativo a tempo determinato nel settore scolastico si pongono, sotto plurimi aspetti, in evidente contrasto con i principi europei in materia di lavoro a tempo determinato e pertanto vanno disattese.
In particolare, le stesse determinerebbero in danno alla lavoratrice un trattamento giuridico ed economico meno favorevole rispetto al personale di ruolo.
Orbene, l'anzianità di servizio nel settore scolastico ha un ruolo fondamentale, in quanto rileva sia sull'aspetto economico del dipendente che, anche, ogniqualvolta sussista la necessità di una valutazione comparativa. Per tali motivi, - come rilevato da Cass. Sez. Lav., n. 31150/2019- il legislatore ha dettato, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera che costituisce un unicum rispetto ad altri settori dell'impiego pubblico e che si giustifica proprio in ragione della peculiarità del sistema scolastico.
Con riferimento al personale A.T.A., il T.U. scuola (d.lgs. 297/1994) prevede all'art. 569 che il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un
3 massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi.
L'abbattimento, dunque, opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, finendo così per penalizzare i precari di lunga data e non già quelli che ottengono l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
Nel tempo, però, la giurisprudenza ha affermato che il citato articolo, prevedendo espressamente un diverso criterio di calcolo dell'anzianità per il personale a tempo determinato, si pone in evidente contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, cui anche il nostro ordinamento deve aderire.
Quest'ultima clausola, in particolare, prevede il divieto di ogni tipo di disparità di trattamento (anche retributiva) tra dipendenti precari e di ruolo di una stessa Amministrazione, a meno che un differente trattamento non sia giustificato da elementi oggettivi di distinzione attinenti alle mansioni espletate.
Sul punto, si è già pronunciata la S.C. che con la pronuncia n. 22558 del 2016 ha affermato: “Nel settore scolastico, la clausola dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai Ccnl succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati Ccnl che, prescindono dall'anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
La Corte di Cassazione (Cass. ordinanza del 25 settembre 2017; Ordinanza n.8447 del 2018;
Ordinanza n.17941/2018), facendo proprio l'orientamento già consolidato in seno alla Corte Europea, ha altresì precisato che “le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto
44, e giurisprudenza ivi richiamata) e che non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevando la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengano alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo
Dans, cit. , punto 55; Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi)”. Successivamente, con la doppia sentenza del 28 novembre 2019 (n.
4 31149 e 31150), la Cassazione ha ribadito in maniera inequivocabile l'equivalenza tra servizio di ruolo e servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera e, in particolare, ha sancito che l'art. 569 del D.lgs. 297/1994, rivolto al personale ATA, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE e va pertanto disapplicato: “Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”.
Ciò posto, appare opportuno ulteriormente precisare che, nel nostro ordinamento, il personale ATA accede ai ruoli mediante concorsi provinciali per titoli, ai sensi dell'art. 554 del d.lgs. n. 297/1994, e che una deroga al principio di non discriminazione non può essere giustificata -come invece previsto per il personale docente- né dalla diversa esperienza acquisita dal personale assunto con concorso, né con la necessità di evitare il prodursi di una discriminazione alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti con concorso, a fronte di norme che equiparano le supplenze di almeno 180 giorni ad annualità intere.
Ciò chiarito, nel caso in esame appare pacifico, perché non specificamente contestato, che la parte ricorrente abbia svolto, anche con riferimento al periodo pre-ruolo, le medesime mansioni di coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato nello stesso profilo professionale e che alcuna potenziale diversità di mansioni è individuabile.
Ne consegue, pertanto, che questo GDL può esercitare il potere-dovere di disapplicare il diritto interno in favore di quello europeo, con conseguente riconoscimento per intero, in favore del ricorrente, del periodo pre- ruolo dalla stessa svolto, pari a anni 10 mesi 10 giorni 12.
Egli ha altresì diritto al pagamento delle differenze retributive eventualmente maturate e collegate alla maggiore anzianità spettante, accoglimento che, però, va pronunciato in misura parziale, dovendo escludersi quanto eventualmente spettante per l'anzianità dell'anno 2013.
Dunque, la domanda di condanna va disattesa solo per tale segmento, dovendo essere detratto quanto eventualmente non erogabile per effetto del blocco legislativo della progressione stipendiale dell'anno 2013: art. 1 co. 1 lett. b) D.P.R. 122/2013, “[…] b) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013”; art. 9 co. 23 D. L. 78/2010, conv. con mod. da L. 122/2010: “23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
Deve infine precisarsi che le differenze retributive, corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato e dovuti, devono essere corrisposti al lordo delle ritenute fiscali e
5 previdenziali. In forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 459/2000, trova applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui quanto riconosciuto a titolo di differenze retributive va accresciuto della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda o eccezione.
Le spese di lite sono compensate, stante l'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento per intero dell'anzianità per il servizio a tempo determinato svolto prima dell'immissione in ruolo, ai fini giuridici ed economici, per anni 10 mesi 10 giorni 12;
2) per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente ad una nuova ricostruzione della carriera professionale e dispone che il , in persona del Ministro p. t., espleti Controparte_1
ogni necessario incombente, altresì rideterminando la fascia stipendiale via via maturata nel tempo;
3) condanna il , in persona del al pagamento, in favore Controparte_1 CP_3
della parte ricorrente, delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento della maggiore anzianità, con decurtazione di quanto eventualmente non erogabile per effetto del blocco della progressione stipendiale dell'anno 2013, oltre interessi o rivalutazione monetaria;
4) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, 23.4.2025
Il Giudice Unico del Lavoro
Dr. Monica d'Agostino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.1919/ 2024 introdotta
D A
), rappresentato e difeso dall'avv. SCOTTO Parte_1 C.F._1
DI TELLA RAOUL;
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa FIORELLA PAGLIUCA;
-resistente-
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 7.6.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale al fine di: “1) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con la medesima progressione professionale riconosciuta dai C.C.N.L. comparto scuola al personale A.T.A assunto a tempo indeterminato, succedutisi ed applicabili al rapporto dedotto in giudizio;
2) accertare e dichiarare, quindi, il diritto di parte ricorrente alle differenze retributive, sia sulle retribuzioni ordinarie che su quelle aggiuntive maturate in virtù del riconosciuto adeguamento, da quantificarsi in separato giudizio;
3) condannare il resistente ad effettuare Controparte_1
1 nuovamente la Ricostruzione di Carriera in favore di parte ricorrente adeguando la giusta posizione giuridica ed economica secondo l'accertato diritto;
4) condannare il Controparte_1
resistente, al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre spese
[...] generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con attribuzione all'Avv. Raoul Scotto di Tella per dichiarato anticipo”.
A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di essere dipendente del
[...]
, in qualità di personale A.T.A., qualifica funzionale Assistente Controparte_1
Amministrativo, attualmente in servizio presso;
di essere stata immessa in ruolo in CP_2
data 01/09/2018 e di aver ottenuto il decreto di “Ricostruzione di carriera”, in data 13/01/2021, con la seguente anzianità di servizio, in cui è stato inserito anche l'anno di militare: “totale anzianità: anni
8 mesi 10 giorni 28 ai fini giuridici ed economici;
anni 1 mesi 11 giorni 14 ai soli fini economici”.
Egli lamentava, pertanto, che detto calcolo fosse errato, in quanto prima dell'immissione in ruolo egli aveva prestato servizio in favore del convenuto in forza di una pluralità di contratti di lavoro CP_1
subordinato a tempo determinato, sin dall'a.s. 2004-2005, accumulando, quindi, una anzianità preruolo superiore a quella riconosciuta dall'Amministrazione.
Egli deduceva, quindi, che tale errore di calcolo fosse stato determinato dall'applicazione degli artt.
526, 485, 569 e 570 del D Lgs 297/94, i quali determinavano una riduzione dell'anzianità di servizio in danno al personale a tempo determinato, pur svolgendo quest'ultimo le medesime mansioni di ruolo;
che, quindi, le richiamate disposizioni si poneva in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE che vieta ogni tipo di disparità di trattamento (anche retributiva) tra i dipendenti precari e di ruolo di una stessa Amministrazione che non sia giustificata da elementi oggettivi di distinzione attinenti alle mansioni espletate. Chiariva, inoltre che, durante il periodo di pre -ruolo, egli percepiva il trattamento economico corrispondente a quello iniziale, senza i relativi scatti legati all'anzianità nel frattempo maturata, con relativa progressione retributiva negli anni decorsi, così come il personale assunto a tempo indeterminato.
Infine, precisava che calcolando per intero tutti i periodi effettivamente lavorati, la giusta anzianità di servizio, giuridica ed economica, doveva essere di anni 10 mesi 10 giorni 12.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tardivamente il convenuto , il quale CP_1
eccepiva la prescrizione del diritto dedotto in giudizio nonché l'infondatezza del ricorso per mancanza di prova. Concludeva per il rigetto, con vittoria di spese.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
2 Com'è noto, l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro ed integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali l'indennità di fine rapporto, la retribuzione, il risarcimento del danno per omissione contributiva, gli scatti di anzianità.
Di conseguenza, l'anzianità di servizio è insuscettibile di un'autonoma prescrizione – distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano e, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione (cfr. Cass. 30 gennaio 2020, n. 2232, che riprende Cass. Sez. Un. 28 luglio 1986, n. 4812; Cass. 19 gennaio 1990,
n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71). Dunque, nel caso di specie, ciò che è soggetto al regime di prescrizione è il diritto a percepire le differenze retributive eventualmente maturate per effetto del computo di un maggior numero di anni di anzianità. Nel caso in esame, invero, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente preclude ogni valutazione in merito all'eccepita prescrizione, sicché detta eccezione deve ritenersi inammissibile.
Ciò posto, la parte ricorrente lamenta che le disposizioni disciplinanti il computo dell'anzianità di servizio per il personale amministrativo a tempo determinato nel settore scolastico si pongono, sotto plurimi aspetti, in evidente contrasto con i principi europei in materia di lavoro a tempo determinato e pertanto vanno disattese.
In particolare, le stesse determinerebbero in danno alla lavoratrice un trattamento giuridico ed economico meno favorevole rispetto al personale di ruolo.
Orbene, l'anzianità di servizio nel settore scolastico ha un ruolo fondamentale, in quanto rileva sia sull'aspetto economico del dipendente che, anche, ogniqualvolta sussista la necessità di una valutazione comparativa. Per tali motivi, - come rilevato da Cass. Sez. Lav., n. 31150/2019- il legislatore ha dettato, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera che costituisce un unicum rispetto ad altri settori dell'impiego pubblico e che si giustifica proprio in ragione della peculiarità del sistema scolastico.
Con riferimento al personale A.T.A., il T.U. scuola (d.lgs. 297/1994) prevede all'art. 569 che il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un
3 massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi.
L'abbattimento, dunque, opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, finendo così per penalizzare i precari di lunga data e non già quelli che ottengono l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
Nel tempo, però, la giurisprudenza ha affermato che il citato articolo, prevedendo espressamente un diverso criterio di calcolo dell'anzianità per il personale a tempo determinato, si pone in evidente contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, cui anche il nostro ordinamento deve aderire.
Quest'ultima clausola, in particolare, prevede il divieto di ogni tipo di disparità di trattamento (anche retributiva) tra dipendenti precari e di ruolo di una stessa Amministrazione, a meno che un differente trattamento non sia giustificato da elementi oggettivi di distinzione attinenti alle mansioni espletate.
Sul punto, si è già pronunciata la S.C. che con la pronuncia n. 22558 del 2016 ha affermato: “Nel settore scolastico, la clausola dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai Ccnl succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati Ccnl che, prescindono dall'anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
La Corte di Cassazione (Cass. ordinanza del 25 settembre 2017; Ordinanza n.8447 del 2018;
Ordinanza n.17941/2018), facendo proprio l'orientamento già consolidato in seno alla Corte Europea, ha altresì precisato che “le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto
44, e giurisprudenza ivi richiamata) e che non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevando la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengano alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo
Dans, cit. , punto 55; Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi)”. Successivamente, con la doppia sentenza del 28 novembre 2019 (n.
4 31149 e 31150), la Cassazione ha ribadito in maniera inequivocabile l'equivalenza tra servizio di ruolo e servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera e, in particolare, ha sancito che l'art. 569 del D.lgs. 297/1994, rivolto al personale ATA, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE e va pertanto disapplicato: “Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”.
Ciò posto, appare opportuno ulteriormente precisare che, nel nostro ordinamento, il personale ATA accede ai ruoli mediante concorsi provinciali per titoli, ai sensi dell'art. 554 del d.lgs. n. 297/1994, e che una deroga al principio di non discriminazione non può essere giustificata -come invece previsto per il personale docente- né dalla diversa esperienza acquisita dal personale assunto con concorso, né con la necessità di evitare il prodursi di una discriminazione alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti con concorso, a fronte di norme che equiparano le supplenze di almeno 180 giorni ad annualità intere.
Ciò chiarito, nel caso in esame appare pacifico, perché non specificamente contestato, che la parte ricorrente abbia svolto, anche con riferimento al periodo pre-ruolo, le medesime mansioni di coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato nello stesso profilo professionale e che alcuna potenziale diversità di mansioni è individuabile.
Ne consegue, pertanto, che questo GDL può esercitare il potere-dovere di disapplicare il diritto interno in favore di quello europeo, con conseguente riconoscimento per intero, in favore del ricorrente, del periodo pre- ruolo dalla stessa svolto, pari a anni 10 mesi 10 giorni 12.
Egli ha altresì diritto al pagamento delle differenze retributive eventualmente maturate e collegate alla maggiore anzianità spettante, accoglimento che, però, va pronunciato in misura parziale, dovendo escludersi quanto eventualmente spettante per l'anzianità dell'anno 2013.
Dunque, la domanda di condanna va disattesa solo per tale segmento, dovendo essere detratto quanto eventualmente non erogabile per effetto del blocco legislativo della progressione stipendiale dell'anno 2013: art. 1 co. 1 lett. b) D.P.R. 122/2013, “[…] b) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013”; art. 9 co. 23 D. L. 78/2010, conv. con mod. da L. 122/2010: “23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
Deve infine precisarsi che le differenze retributive, corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato e dovuti, devono essere corrisposti al lordo delle ritenute fiscali e
5 previdenziali. In forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 459/2000, trova applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui quanto riconosciuto a titolo di differenze retributive va accresciuto della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda o eccezione.
Le spese di lite sono compensate, stante l'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento per intero dell'anzianità per il servizio a tempo determinato svolto prima dell'immissione in ruolo, ai fini giuridici ed economici, per anni 10 mesi 10 giorni 12;
2) per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente ad una nuova ricostruzione della carriera professionale e dispone che il , in persona del Ministro p. t., espleti Controparte_1
ogni necessario incombente, altresì rideterminando la fascia stipendiale via via maturata nel tempo;
3) condanna il , in persona del al pagamento, in favore Controparte_1 CP_3
della parte ricorrente, delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento della maggiore anzianità, con decurtazione di quanto eventualmente non erogabile per effetto del blocco della progressione stipendiale dell'anno 2013, oltre interessi o rivalutazione monetaria;
4) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, 23.4.2025
Il Giudice Unico del Lavoro
Dr. Monica d'Agostino
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