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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 26/03/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE
(art. 429 c.p.c.) ________________
definitiva nella causa iscritta al n. 46/2025 R.G. Lav. promossa da:
Parte_1
Avv. Silvia CAVERI
Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace
RILEVATO
- che con ricorso depositato in Cancelleria in data 4.2.2025, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta assumendo di essere creditrice nei Controparte_1 suoi confronti della somma di euro 8.912,89 lordi a titolo di retribuzione dei mesi di novembre e dicembre 2024, gennaio e febbraio 2025, tredicesima, ferie e permessi non goduti, indennità di funzione, nonché indennità sostitutiva del preavviso;
in particolare sosteneva di aver lavorato alle dipendenze della società dal 19.9.2024 fino al 4.2.2025, quando era stata costretta a dimettersi per giusta causa stante il mancato pagamento delle proprie retribuzioni;
- che, alla prima udienza di discussione, nessuno compariva per la convenuta, per cui il giudice, constatata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente e ritenuta la causa matura per la decisione, invitava parte costituita all'immediata discussione e, all'esito, pronunciava sentenza ex art. 429 comma 1 C.P.C, di cui veniva data immediata lettura;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
La sussistenza del credito della lavoratrice per le mensilità di novembre e dicembre 2023 e gennaio e febbraio 2024 è comprovata per tabulas, trattandosi di somma calcolata da un esperto del settore sulla base del contratto individuale e CCNL applicabile e non avendo il convenuto contumace fornito prova di aver estinto la propria obbligazione.
Ad analoghe conclusioni si perviene per quanto concerne l'indennità sostitutiva del preavviso, non avendo per oltre 3 mesi il resistente corrisposto la retribuzione alla lavoratrice.
1 pertanto, deve essere condannato al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_1 somma lorda di euro 8.912,89, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo -non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti-, in ossequio ai parametri ministeriali minimi per lo scaglione di riferimento (da euro
5.200,00 ad euro 26.000,00), con esclusione della fase istruttoria, ma con l'aumento di cui all'art. 4 c. 1 bis DM 55/2014, essendo il ricorso predisposto con utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del processo civile telematico.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) condanna al pagamento in favore della ricorrente , della Controparte_1 Parte_1 somma lorda di euro 8.912,89, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo effettivo;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Controparte_1 ricorrente che liquida in complessivi euro 2.741,70 per compensi, oltre Parte_1
15,00% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.
(Così deciso in Aosta, il 26/3/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE
(art. 429 c.p.c.) ________________
definitiva nella causa iscritta al n. 46/2025 R.G. Lav. promossa da:
Parte_1
Avv. Silvia CAVERI
Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace
RILEVATO
- che con ricorso depositato in Cancelleria in data 4.2.2025, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta assumendo di essere creditrice nei Controparte_1 suoi confronti della somma di euro 8.912,89 lordi a titolo di retribuzione dei mesi di novembre e dicembre 2024, gennaio e febbraio 2025, tredicesima, ferie e permessi non goduti, indennità di funzione, nonché indennità sostitutiva del preavviso;
in particolare sosteneva di aver lavorato alle dipendenze della società dal 19.9.2024 fino al 4.2.2025, quando era stata costretta a dimettersi per giusta causa stante il mancato pagamento delle proprie retribuzioni;
- che, alla prima udienza di discussione, nessuno compariva per la convenuta, per cui il giudice, constatata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente e ritenuta la causa matura per la decisione, invitava parte costituita all'immediata discussione e, all'esito, pronunciava sentenza ex art. 429 comma 1 C.P.C, di cui veniva data immediata lettura;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
La sussistenza del credito della lavoratrice per le mensilità di novembre e dicembre 2023 e gennaio e febbraio 2024 è comprovata per tabulas, trattandosi di somma calcolata da un esperto del settore sulla base del contratto individuale e CCNL applicabile e non avendo il convenuto contumace fornito prova di aver estinto la propria obbligazione.
Ad analoghe conclusioni si perviene per quanto concerne l'indennità sostitutiva del preavviso, non avendo per oltre 3 mesi il resistente corrisposto la retribuzione alla lavoratrice.
1 pertanto, deve essere condannato al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_1 somma lorda di euro 8.912,89, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo -non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti-, in ossequio ai parametri ministeriali minimi per lo scaglione di riferimento (da euro
5.200,00 ad euro 26.000,00), con esclusione della fase istruttoria, ma con l'aumento di cui all'art. 4 c. 1 bis DM 55/2014, essendo il ricorso predisposto con utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del processo civile telematico.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) condanna al pagamento in favore della ricorrente , della Controparte_1 Parte_1 somma lorda di euro 8.912,89, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo effettivo;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Controparte_1 ricorrente che liquida in complessivi euro 2.741,70 per compensi, oltre Parte_1
15,00% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.
(Così deciso in Aosta, il 26/3/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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