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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/05/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino IERIMONTI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1320/2025,
TRA
Avv. GRANDONI Riccarda in proprio;
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 maggio 2025 la causa è stata discussa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e trattenuta in decisione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24 febbraio 2025 l'Avv. GRADONI Riccarda si opponeva al decreto di liquidazione dei compensi professionali ex artt. 82, 83, 130 e 131 del D.P.R. 115/2002, emesso in data 12.2.2025, con cui il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile in composizione collegiale, a fronte dell'istanza di liquidazione depositata in data il 17.10.2024 per l'attività difensiva prestata in favore della Sig.ra nel procedimento civile iscritto al R.G. N. 2894/2024, aveva Parte_1 liquidato soltanto la somma di € 1.000,00 oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%,
IVA e CPA, come per legge. In particolare, l'opponente deduceva che il compenso liquidato non era congruo in ragione della complessità dell'attività professionale svolta, in considerazione dell'ingente quantità di corrispondenza e contatti che la ricorrente aveva intrattenuto con la controparte per arrivare ad un accordo consensuale di separazione. In ragione dell'attività espletata la ricorrente, premessa la decurtazione al 50% del proprio compenso, in ragione dell'ammissione al gratuito patrocinio della sua assistita, aveva depositato istanza di liquidazione per l'importo totale di
€ 3.486,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge. A fronte di tale istanza la ricorrente lamentava come, in ragione dell'applicazione del protocollo d'intesa sottoscritto, in data
8.6.2022, tra il Tribunale di Lecce e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, avente ad oggetto la liquidazione dei compensi professionali così come regolati dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., in relazione ai compensi dei difensori di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, la stessa fosse stata individuata al di sotto delle tariffe minime, senza fornire alcuna specifica motivazione, in spregio di quanto disposto dall'art. 4 del D.M. 55/2014. Pertanto, l'Avv. Gradoni concludeva chiedendo, in riforma del decreto impugnato, la liquidazione del suo compenso come da nota specifica depositata nel procedimento R.G. N. 2894/2024.
Il rimaneva contumace. Controparte_1
La causa, matura per la decisione, è stata discussa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
21 maggio 2025 e trattenuta in decisione.
******** L'opposizione è infondata e va rigettata, per i motivi di seguito esposti.
Il presente procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Lecce il 12.2.2025, con cui veniva liquidata alla ricorrente la somma di € 1.000,00 oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge, a titolo di compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nonostante la ricorrente, in data
17.10.2024, avesse depositato istanza di liquidazione per un importo pari a € 3.486,00 oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00% e accessori di legge.
La presente controversia, dunque, ruota intorno all'applicazione del protocollo di intesa sottoscritto in data 8.6.2022 dal Presidente del Tribunale di Lecce e dal Presidente del COA di Lecce, in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili di primo grado.
A tale proposito si deve osservare come la ricorrente, nei conteggi posti a base dell'istanza di liquidazione presentata nel giudizio di separazione consensuale iscritto al R.G.N. 2894/2024, abbia fatto riferimento allo scaglione che va da € 26.001,00 a € 52.000,00, mentre invece nel protocollo di intesa si fa riferimento allo scaglione che va da € 5.200,00 a € 26.000,00, alla luce del disposto dell'art. 5, co 6 D.M 55/2014 alla cui stregua […] le causa di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 […], così includendo la possibilità di prendere in considerazione anche lo scaglione che va da € 5.200,00 fino a € 26.000,00.
Dalla lettura del protocollo versato in atti, segnatamente a pagina 5, si dà atto inoltre, di come siano stabiliti i “criteri di liquidazione” dei compensi in tema di patrocinio a spese dello Stato, avuto
2 riguardo del principio secondo cui […] la disposizione di cui all'art. 82 del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minimi, tenuto però conto della riduzione ex art. 130 DPR. 115/2002, applicata ai suddetti valori minimi […] (ex multis Cassazione
n. 15006/2021).
Discende da ciò che, alla luce di quanto espresso, il protocollo in questione non prevede compensi inferiori ai minimi tabellari, e, peraltro, proprio alla luce della tabella B) ad esso allegata, si deve rilevare come la somma liquidata nel decreto opposto tenga anche conto della presenza di prole e, quindi, appaia adeguatamente coerente e perciò congrua rispetto all'attività prestata dalla ricorrente nel giudizio di separazione consensuale iscritto al R.G.N. 2894/2024.
Sotto altro profilo, infine, appare opportuno rilevare come il protocollo di intesa faccia salva la facoltà del Giudice di […] discostarsene qualora ravvisi elementi caratterizzanti, nel caso concreto, che rendono opportuna la liquidazione secondo criteri specifici […], ma, nel caso di specie, non emergano elementi di fatto che possano caratterizzare in modo così pregnante l'attività posta in essere dalla ricorrente nella procedura di separazione consensuale, da giustificare l'adozione di un diverso criterio di liquidazione.
Alla luce di queste considerazioni, dunque, l'opposizione proposta va rigettata, con la conferma del decreto di liquidazione del Tribunale di Lecce depositato in data 12.2.2025.
Per quanto concerne le spese legali, nulla è dovuto attesa la contumacia del opposto. CP_1
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) nulla è dovuto a titolo di spese.
Lecce, 23 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Pierandrea Fulgenzi Magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Lecce
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