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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/06/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 445 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 445 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. MANDOLESI ANDREA ( ) e dell'Avv. CodiceFiscale_2
ANDREANI LINDA (C.F. ) C.F._3
e nata a [...] il [...] (C.F. con il patrocinio Parte_2 C.F._4 dell'Avv. MANDOLESI ANDREA ( ) e dell'Avv. ANDREANI LINDA CodiceFiscale_2
(C.F. ) C.F._3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 10/03/2025 con il quale e hanno Parte_1 Parte_2
proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
15.09.2012, a Bellaria – Igea Marina (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 4.05.2010 e
11.03.2014, i figli e Per_1 Per_2 - viste le note di trattazione scritta depositate in data 5.06.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I ricorrenti vivranno separati stabilendo altrove la propria residenza, con l'impegno reciproco di mantenere atteggiamenti corretti e di collaborazione, l'uno nei confronti dell'altra, nell'interesse dei figli minori.
2) Le parti dichiarano di avere, prima d'ora e di comune accordo, regolato ogni aspetto e rapporto di natura economica, comunque connessi alla loro unione e alla presente separazione e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro, a nessun titolo.
3) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a qualsivoglia richiesta di alimenti e/o mantenimento reciproco.
4) I sigg.ri e provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario dei figli minori, Pt_1 Pt_2 concordando gli stessi che le eventuali somme erogate a titolo di “assegni familiari”, ora assegno unico, verranno percepite interamente dalla madre.
5) I sigg.ri e divideranno tutte le spese sostenute nell'interesse dei figli nella misura Pt_1 Pt_2
del 50% ciascuno, secondo il protocollo di Bologna, e come di seguito meglio specificato:
5.1) spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori. scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggio ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno e pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse in autonomia e senza la presenza dei genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5.2) spese straordinarie obbligatorie, quindi non subordinate al previo consenso dell'altro coniuge. libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontecniche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il servizio sanitario nazionale in difetto di accordi sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
6) I figli minori resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi, i quali eserciteranno di comune accordo le decisioni di interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturale e aspirazioni, mentre concordano di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. I figli minori resteranno prevalentemente collocati presso l'abitazione materna.
7) Il signor potrà, previo accordo con la madre, continuare a vedere i figli in qualsiasi Parte_1
momento ed a semplice richiesta, previa comunicazione via cellulare e compatibilmente con gli impegni della madre.
Allo stesso modo, la madre potrà richiedere al padre, con sufficiente anticipo, di coadiuvarla nella gestione dei figli qualora intervenissero impegni personali.
Inoltre, le parti osserveranno, salvo accordi diversi tra gli stessi, il seguente calendario di massima:
- il lunedì, martedì e mercoledì i figli minori staranno con la madre;
- il giovedì, venerdì e sabato staranno con il padre;
- la domenica alternata.
I coniugi convengono inoltre che nelle giornate “importanti” per i figli (solo a titolo esemplificativo, compleanni, anniversari, recite, eventi sportivi) potranno partecipare congiuntamente a tali eventi.
Durante le ferie estive dei coniugi di le parti avranno il diritto di affidamento dei figli Parte_3
per un periodo minimo di 7 giorni consecutivi fino ad un massimo di 2 settimane da concordare e comunicare via cellulare e e-mail con un anticipo di almeno 3 settimane.
Per le festività e i ponti (Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, Ponti) i figli minori seguiranno un regime annuale alternato e potranno trascorrere periodi continuativi con i genitori, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi. In particolare, per le vacanze natalizie i minori resteranno alternativamente con un genitore dal 23 mattina fino al 28 dicembre mattina e con l'altro dal 29 dicembre mattina al 3 gennaio, mentre trascorreranno l'intero periodo di Pasqua e i ponti, un anno con la madre e l'altro con il padre. Durante le festività, così come nel restante periodo dell'anno, i genitori potranno apportare modifiche al reciproco calendario di frequentazione dei minori tenuto conto delle rispettive disponibilità ed esigenze, previo tempestivo accordo tra gli stessi.
8) I coniugi prestano fin d'ora il loro consenso al fine del rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello dei figli minori, impegnandosi reciprocamente a comunicarsi eventuali variazioni di domicilio e residenza.
9) Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellaria-Igea Marina (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 18 Parte I Anno 2012 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 445 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. MANDOLESI ANDREA ( ) e dell'Avv. CodiceFiscale_2
ANDREANI LINDA (C.F. ) C.F._3
e nata a [...] il [...] (C.F. con il patrocinio Parte_2 C.F._4 dell'Avv. MANDOLESI ANDREA ( ) e dell'Avv. ANDREANI LINDA CodiceFiscale_2
(C.F. ) C.F._3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 10/03/2025 con il quale e hanno Parte_1 Parte_2
proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
15.09.2012, a Bellaria – Igea Marina (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 4.05.2010 e
11.03.2014, i figli e Per_1 Per_2 - viste le note di trattazione scritta depositate in data 5.06.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I ricorrenti vivranno separati stabilendo altrove la propria residenza, con l'impegno reciproco di mantenere atteggiamenti corretti e di collaborazione, l'uno nei confronti dell'altra, nell'interesse dei figli minori.
2) Le parti dichiarano di avere, prima d'ora e di comune accordo, regolato ogni aspetto e rapporto di natura economica, comunque connessi alla loro unione e alla presente separazione e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro, a nessun titolo.
3) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a qualsivoglia richiesta di alimenti e/o mantenimento reciproco.
4) I sigg.ri e provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario dei figli minori, Pt_1 Pt_2 concordando gli stessi che le eventuali somme erogate a titolo di “assegni familiari”, ora assegno unico, verranno percepite interamente dalla madre.
5) I sigg.ri e divideranno tutte le spese sostenute nell'interesse dei figli nella misura Pt_1 Pt_2
del 50% ciascuno, secondo il protocollo di Bologna, e come di seguito meglio specificato:
5.1) spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori. scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggio ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno e pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse in autonomia e senza la presenza dei genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5.2) spese straordinarie obbligatorie, quindi non subordinate al previo consenso dell'altro coniuge. libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontecniche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il servizio sanitario nazionale in difetto di accordi sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
6) I figli minori resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi, i quali eserciteranno di comune accordo le decisioni di interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturale e aspirazioni, mentre concordano di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. I figli minori resteranno prevalentemente collocati presso l'abitazione materna.
7) Il signor potrà, previo accordo con la madre, continuare a vedere i figli in qualsiasi Parte_1
momento ed a semplice richiesta, previa comunicazione via cellulare e compatibilmente con gli impegni della madre.
Allo stesso modo, la madre potrà richiedere al padre, con sufficiente anticipo, di coadiuvarla nella gestione dei figli qualora intervenissero impegni personali.
Inoltre, le parti osserveranno, salvo accordi diversi tra gli stessi, il seguente calendario di massima:
- il lunedì, martedì e mercoledì i figli minori staranno con la madre;
- il giovedì, venerdì e sabato staranno con il padre;
- la domenica alternata.
I coniugi convengono inoltre che nelle giornate “importanti” per i figli (solo a titolo esemplificativo, compleanni, anniversari, recite, eventi sportivi) potranno partecipare congiuntamente a tali eventi.
Durante le ferie estive dei coniugi di le parti avranno il diritto di affidamento dei figli Parte_3
per un periodo minimo di 7 giorni consecutivi fino ad un massimo di 2 settimane da concordare e comunicare via cellulare e e-mail con un anticipo di almeno 3 settimane.
Per le festività e i ponti (Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, Ponti) i figli minori seguiranno un regime annuale alternato e potranno trascorrere periodi continuativi con i genitori, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi. In particolare, per le vacanze natalizie i minori resteranno alternativamente con un genitore dal 23 mattina fino al 28 dicembre mattina e con l'altro dal 29 dicembre mattina al 3 gennaio, mentre trascorreranno l'intero periodo di Pasqua e i ponti, un anno con la madre e l'altro con il padre. Durante le festività, così come nel restante periodo dell'anno, i genitori potranno apportare modifiche al reciproco calendario di frequentazione dei minori tenuto conto delle rispettive disponibilità ed esigenze, previo tempestivo accordo tra gli stessi.
8) I coniugi prestano fin d'ora il loro consenso al fine del rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello dei figli minori, impegnandosi reciprocamente a comunicarsi eventuali variazioni di domicilio e residenza.
9) Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellaria-Igea Marina (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 18 Parte I Anno 2012 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi