Ordinanza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, ordinanza 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 15467/2024.
TRIBUNALE DI BOLOGNA
- Prima sezione civile -
Il Presidente di sezione,
sciolta la riserva assunta nel procedimento iscritto al n. 15467/2024 r.g.;
osservato che la società ricorrente Parte_1
ha chiesto che sia disposto un “accertamento
[...]
tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.c.”,
con la nomina di un c.t.u. e “con facoltà di nominare un ulteriore consulente strutturista”, per rispondere ai quesiti indicati a pagina 14 del ricorso e che sia ordinata, “se ritenuto necessario, la sospensione immediata dei lavori intrapresi da Rerum Capital S.p.A.,
[...]
e Controparte_1 Controparte_2
nelle more del presente procedimento e fino all'esito della CTU, al fine di prevenire danni alle strutture condominiali e di garantire la sicurezza dei residenti”;
1
[...]
e , Controparte_3 Controparte_2
nonché la società Rerum Capital s.p.a., chiedendo che sia dichiarata inammissibile o che sia rigettata la domanda di istruzione preventiva e di ordine di sospensione dei lavori proposta dalla società ricorrente, con il favore delle spese processuali;
osservato che si è costituito pure il
[...]
Marco Emilio Controparte_4
Lepido 197, chiedendo, in via pregiudiziale, che sia dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito, in via preliminare, che sia dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta dalla con la rifusione delle Parte_1
spese di lite;
letti gli atti, visti i documenti prodotti e sentiti i difensori delle parti;
rilevato, in primo luogo, che la società ricorrente ha inteso avvalersi di due differenti e distinti strumenti processuali, ossia l'accertamento tecnico preventivo, disciplinato dall'art. 696 c.p.c. e la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, regolata dall'art. 696 bis
c.p.c.;
2 osservato, quanto all'accertamento tecnico preventivo, che il procedimento di cui all'art. 696
c.p.c. rientra nell'ambito dei procedimenti di
“istruzione preventiva”, che, come è noto, sono accomunati da un inscindibile rapporto di strumentalità rispetto alla relativa causa di merito;
considerato pertanto che chi propone un ricorso ex
art. 696 c.p.c. deve indicare, con la necessaria e sufficiente precisione, l'azione di merito che intende esercitare;
osservato, nel caso di specie, che la società
anche a fronte delle eccezioni Parte_1
sollevate dai resistenti in merito alle misure di sicurezza effettivamente approntate nel cantiere e comunicate alle autorità amministrative competenti e alle relative autorizzazioni, e in ordine alla carenza di legittimazione attiva della ricorrente,
pacificamente non più proprietaria degli appartamenti, non ha indicato, con la necessaria e sufficiente precisione, l'azione di merito che intenderebbe esercitare contro ciascuno dei soggetti convenuti nel presente procedimento,
limitandosi genericamente a prospettare “il diritto di intraprendere un'azione risarcitoria nei
3 confronti dei responsabili, esigendo il rimborso integrale delle spese necessarie al ripristino e il risarcimento di ogni ulteriore danno subito,
compreso quello derivante dall'obbligo di garantire la sicurezza e la conformità delle unità già
vendute agli acquirenti” e non escludendo inoltre
“di richiedere la rimozione o la modifica immediata delle opere realizzate senza alcuna autorizzazione,
qualora esse risultino gravemente lesive dell'uso condominiale e pregiudizievoli per la stabilità dell'intera struttura condominiale” (pag. 13 del ricorso);
considerato inoltre che la generica deduzione della ricorrente circa una propria possibile responsabilità nei confronti degli acquirenti degli appartamenti, peraltro neppure specificamente individuati nel ricorso, in conseguenza dell'attività delle società resistenti non appare comunque fondata, in quanto, come rilevato dalle società e Controparte_1 [...]
a pagina 6 della memoria di Controparte_2
costituzione, non appare configurabile una responsabilità contrattuale del venditore verso l'acquirente, in conseguenza di autonome attività
poste in essere da terzi dopo la vendita;
4 osservato altresì che l'art. 696 c.p.c. prevede,
quanto al presupposto del periculum in mora, che vi sia l'”urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose”;
rilevato, nel caso di specie, che l'urgenza dedotta dalla ricorrente (e contestata dalle altre parti) è
ricollegata alla necessità “di prevenire danni alle strutture condominiali e di garantire la sicurezza dei residenti”, posto che “le opere di ristrutturazione commissionate da Rerum Capital
S.p.A., e Controparte_2 [...]
possono “causare danni Controparte_1
immediati e irreparabili agli impianti e alle strutture condominiali” (pag. 12 del ricorso), per scongiurare i quali la società ha chiesto anche che sia disposta l'immediata sospensione dei lavori
(pag. 15 del ricorso introduttivo);
ritenuto che l'urgenza dedotta dalla società
[...]
non sia propria dello strumento di Parte_1
natura cautelare prescelto (ossia dell'accertamento tecnico preventivo), che è diretto a far accertare le condizioni dei luoghi prima dell'instaurazione della causa, ma attenga piuttosto ad altri strumenti cautelari, quali la denuncia di danno
5 temuto ex art. 1172 c.c. o il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., con i quali sarebbe,
in ipotesi, possibile ottenere la sospensione dei lavori suscettibili di arrecare danni ad altri;
ritenuto dunque che la domanda proposta dalla ricorrente, quanto alla richiesta di accertamento tecnico preventivo, non possa trovare accoglimento;
osservato, quanto alla richiesta consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite,
che, a differenza della figura disciplinata dall'art. 696 c.p.c., quella regolata dall'art. 696
bis c.p.c. non integra uno strumento di natura cautelare, ma costituisce una forma di risoluzione alternativa della controversia, che non presuppone l'urgenza, ma richiede comunque la prova del fumus
boni iuris, in relazione alla pretesa creditoria del ricorrente, che quest'ultimo deve necessariamente indicare con la necessaria e sufficiente precisione nel ricorso;
considerato inoltre che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza, il ricorso ex
art. 696 bis c.p.c. è inammissibile, qualora la decisione della causa di merito implichi la soluzione di questioni giuridiche complesse o l'accertamento di fatti che esulino dall'ambito
6 delle indagini di natura tecnica, posto che il ricorso allo strumento in questione presuppone che la controversia tra le parti abbia come unico punto di dissenso, ciò che, in sede di giudizio di merito, costituirà oggetto di consulenza tecnica,
acquisita la quale appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando, con valutazione da compiersi in concreto ed ex ante, altre questioni controverse (cfr. al riguardo Trib.
Rimini ord. 13 luglio 2010, Trib. Bologna ord. 13 luglio 2011);
osservato, quanto alla pretesa creditoria della ricorrente, cui fa riferimento l'art. 696 bis, co.
1, c.p.c., che valgono le stesse considerazioni precedentemente svolte in relazione all'insufficiente indicazione dell'azione di merito, con riguardo alla domanda proposta ai sensi dell'art. 696 c.p.c.;
rilevato inoltre che le eccezioni e le questioni emergenti dal ricorso e quelle poste dai resistenti
(quali, fra le altre, le questioni relative alla legittimazione attiva della ricorrente, alla proprietà delle aree in cui sono eseguiti i lavori asseritamente produttivi dei danni, alle previsioni del regolamento condominiale, ritenuto inesistente
7 dalla ricorrente, richiamate dalla Rerum Capital
s.p.a., nonché all'applicazione dell'art. 63 disp.
att. c.c.) non potrebbero essere poste al c.t.u.,
il cui elaborato pertanto non potrebbe essere potenzialmente risolutivo del conflitto fra le parti, ma dovrebbero trovare soluzione, nel pieno contraddittorio fra le parti, in un'ordinaria causa di merito;
ritenuto dunque che lo strumento prescelto dalla ricorrente e previsto dall'art. 696 bis c.p.c. non sia utilizzabile nella fattispecie;
considerato che alla soccombenza della società
ricorrente consegue la condanna di quest'ultima alla rifusione in favore dei resistenti delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo,
tenuto conto della circostanza che si tratta di
“procedimento di istruzione preventiva” di valore indeterminabile e della limitata attività svolta,
esclusa la fase istruttoria;
ritenuto infine che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 96, ult. co., c.p.c. per l'accoglimento della richiesta formulata al riguardo dalle società resistenti
[...]
e Controparte_1 Controparte_2
P. Q. M.
8 a) rigetta la domanda proposta dalla Parte_1
con il ricorso depositato il 5 novembre
[...]
2024;
b) condanna la ricorrente alla rifusione in favore della Rerum Capital s.p.a. delle spese del procedimento, che liquida d'ufficio in euro
1.800,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge;
c) condanna la ricorrente alla rifusione in favore della e della Controparte_1 [...]
delle spese del procedimento, Controparte_2
che liquida in euro 2.126,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge;
d) condanna la ricorrente alla rifusione in favore del resistente delle spese del CP_4
procedimento, che liquida d'ufficio in euro
1.800,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge;
e) respinge l'istanza formulata dalle società
e Controparte_1 Controparte_2
ai sensi dell'art. 96, ult. co., c.p.c.
[...]
Si comunichi.
9 Bologna, 10 febbraio 2025.
Il Presidente di sezione
Dott. Stefano Giusberti
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