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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/07/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4145/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4145/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARCHETTI Parte_1 C.F._1 MATTEO e dell'avv. BIAGINI FRANCESCO ( Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARCHETTI MATTEO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHETTI Controparte_1 C.F._3 MATTEO e dell'avv. BIAGINI FRANCESCO ( Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARCHETTI MATTEO
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 23.03.2025 la Sig.ra (nata a Controparte_1 AN EM (MO), il 26.02.1977) e il Sig. (nato a [...], il Parte_1 06.10.1982) proponevano ricorso congiunto per la separazione.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio civile in data 22.06.2013 presso il Comune di Crespellano (ora e tale atto è stato trascritto nei registri di stato civile di detto Comune al Parte_2 n. 10 parte 1.
Dalla loro unione nasceva (Bologna, in data 01.05.2014). Per_1
Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse del figlio avvalendosi del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc).
pagina 1 di 9 Il Giudice delegato fissava per il 12.06.2025, termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc) come da espressa richiesta delle parti che rinunciavano a comparire personalmente. Il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1. Residenze: I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, rimanendo la moglie, sig.ra nel domicilio coniugale posto in 40053 - Località Crespellano (BO) Via CP_1 Parte_2 Giuseppe Garibaldi 6, attualmente in comproprietà fra le parti (e oggetto di regolamentazione per il suo scioglimento, come da condizioni 8 e ss) mentre il marito, sig. con l'assenso della moglie, Pt_1 si trasferirà in altro appartamento, già individuato in locazione e posto nel medesimo condominio dell'attuale appartamento (doc.3).
2. Residenza e collocazione minore: Il comune figlio della coppia, continuerà a mantenere la Per_1 formale residenza con la madre nell'immobile precedentemente adibito a casa familiare/coniugale. Tuttavia nella fattispecie non sussisterà una forma di “collocamento c.d. prevalente” del figlio, viste le regole sul diritto di visita e frequentazione.
3. Diritto di visita e frequentazione: I genitori, considerato:
- che è legato tanto al padre quanto alla madre;
Per_1
- che le abitazioni dei due genitori, da separati, saranno all'interno dello stesso stabile:
- che peraltro è oramai entrato nell'adolescenza, per cui occorre sempre più tener conto Per_1 anche delle sue esigenze e della sua volontà di auto-determinarsi sul punto;
Quanto sopra premesso e considerato decidono concordemente di non fissare regole rispetto al diritto di visita e frequentazione, preferendo invece accordarsi di volta in volta e di giorno in giorno per la sua gestione, fermo restando il principio dell'equa ed essenzialmente paritetica suddivisione dei tempi di permanenza del figlio presso il padre e la madre. Anche relativamente a ferie e festività di rit, i ricorrenti, visti gli ottimi rapporti interpersonali (e come detto la favorevole logistica), preferiscono puntare sulla massima duttilità e sulla reciproca collaborazione.
4. Mantenimento diretto di Poiché il figlio verrà seguito dai genitori in misura Per_1 essenzialmente paritetica, i ricorrenti si faranno direttamente carico delle sue esigenze in ossequio ai principi sul c.d. mantenimento diretto. Non viene quindi previsto alcun contributo ordinario di mantenimento del figlio a carico dell'uno o dell'altra.
5. Assegno unico: Le parti prevedono invece che l'assegno unico venga incassato dalla solo la madre, avendo ella entrate lievemente inferiori a quelle del padre, con rinuncia di quest'ultimo a ogni rivendicazione sul punto, ora come in futuro e anche solo pro-quota.
6. Suddivisione spese straordinarie: Relativamente alle spese c.d. straordinarie da sostenersi per la crescita del figlio, i genitori prevedono espressamente che le medesime saranno sostenute al 50% tra essi, il tutto secondo le regole del Protocollo del Tribunale di Bologna, di seguito riportate (ed evidentemente da personalizzarsi data l'età del ragazzino). Dovranno quindi essere rimborsate senza preventivo accordo e solo a fronte di esibizione di documento giustificativo: a) le spese straordinarie corrispondenti a scelte già condivise e dotate della caratteristica della continuità a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo la separazione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo e non esaustivo le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
le spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte
pagina 2 di 9 concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
le spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport - incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo-; le spese ludico-ricreativo-culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività - incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature;
b) i campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate da esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario non offre tempestive alternative anche attraverso la rete famigliare di riferimento;
c) le spese necessarie per il conseguimento della patente d guida;
d) l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) le spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato e le uscite scolastiche senza pernottamento;
f) le visite specialistiche prescritte dal medico di base, i ticket sanitari e gli apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti oltre alle spese mediche aventi carattere d'urgenza. Tutte le ulteriori spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori. In particolare il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto anche in relazione all'entità della spesa. Salvo diversi accordi, il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto motivandolo adeguatamente.
7. Rimborso spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà a fronte di esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi dello Stato o di altro ente privato o pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori in base alla quota di ripartizione delle spese
8. Scioglimento comproprietà casa coniugale (senza ricorrere ad Auxilium): Con la sottoscrizione del presente atto il marito sig. si impegna a trasferire alla moglie sig.ra che a sua volta Pt_1 CP_1 si impegna a rilevare, la sua quota pari a 1⁄2 dell'immobile adibito a casa coniugale - famigliare sito in 40053 - Località Crespellano (BO) Via Giuseppe Garibaldi 6, con annesse pertinenze, Parte_2 beni distinti nel Catasto di suddetto
Comune come segue:
- Foglio 11, Mappale 383 sub.5 Cat. A/3 quanto all'abitazione;
- Foglio 11, Mappale 383 sub 23 Cat. C/6 quanto all'autorimessa;
- Oltre parti comuni.
Si precisa che tali beni sono stati acquistati dai coniugi con atto a Ministero Notaio Persona_2 del 13.02.2017, Rep.11663, Racc. 4258 cui si rimanda integralmente per la migliore identificazione dei cespiti che saranno oggetto di futuro trasferimento (doc.4). Il trasferimento immobiliare verrà portato a termine mediante il seguente iter: a- dopo il deposito del presente ricorso, senza richiedere quindi l'attivazione della procedura di auxilium, le parti si recheranno presso Notaio al fine di sottoscrivere compromesso, per ivi cristallizzare (2932 cc) e ancor meglio dettagliare (in particolare sotto il profilo urbanistico- catastale) i patti qui assunti;
b- il compromesso, una volta sottoscritto, verrà registrato all'Agenzia delle Entrate, anche ai fini della invocazione dei benefici fiscali di cui infra;
c- compromesso e registrazione all'A.E. verranno depositati nel fascicolo telematico di causa;
d- all'udienza presidenziale di separazione si depositeranno le condizioni aggiornate di separazione. In particolare verrà richiamato il compromesso nel frattempo sottoscritto, per cui il trasferimento immobiliare uscirà “dall'orbita” del Tribunale per esser invece gestito privatamente nella sola sede notarile (per far comprendere come si concretizzerà l'aggiornamento e la semplificazione delle condizioni dopo la firma del compromesso, si allega come doc.5 precedente del Tribunale adito, pagina 3 di 9 Presidente Giusberti: si veda in particolare punto 1.a del
PQM
); e- il definitivo rogito dovrà tenersi entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di separazione e presso il Notaio designato per il compromesso;
f- tutte le spese per addivenire alla cessione dei beni saranno come per legge a carico della moglie, parte cessionaria. Resta inteso che con la cessione dei beni la moglie acquisirà automaticamente anche arredo e mobilio, senza ulteriori conguagli.
9. Corrispettivo e accollo mutuo: La sig.ra verserà al marito, sig. a titolo di CP_1 Pt_1 corrispettivo per l'acquisto della quota di 1/2 dei beni immobili di cui sopra, €20.000 con le seguenti modalità:
- €15.000 il giorno del rogito;
- € 5.000 entro 8 anni dal rogito
Sempre a titolo di corrispettivo la sig.ra si impegna altresì ad accollarsi integralmente e in CP_1 forma c.d. “liberatoria” (o comunque a estinguere in via esclusiva e personalmente, anche con altro mutuo) il mutuo tuttora pendente contratto Emil Banca da entrambi i coniugi con atto a rogito del Notaio del 19.02.2017 Repertorio n.11664 – Raccolta n.4259 ed avente un residuo Persona_3 capitale pari ad €80.000 ca (doc.6). Costituisce quindi condizione essenziale e imprescindibile per addivenire alla stipula quella per cui la moglie dovrà liberare da ogni e qualsivoglia responsabilità il marito nei confronti dell'Istituto di Credito il giorno del rogito o immediatamente dopo di esso. 10. Benefici fiscali Le parti, in relazione al sopra descritto trasferimento di proprietà, richiedono sin d'ora i benefici e le esenzioni fiscali e tributarie di cui all'art.19 della legge n.74/1987, nel testo fissato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.154 del 29.04.1999, in quanto il patto è intrinsecamente collegato alla risoluzione della crisi coniugale. Benefici ovviamente da accordarsi in sede di stipula notarile, post emissione della sentenza di separazione.
11. Clausola economica finale: Le parti danno atto che non vi sono debiti comuni dei quali occorra decidere in ordine all'accollo o crediti e risparmi, sempre comuni, di cui occorra stabilire il riparto. Si dà atto che la moglie ha acquistato la propria auto a rate (doc.7) e continuerà a onorare in proprio il rientro sempre in proprio. Il presente accordo copre dunque tutto il dedotto ed il deducibile.
12. Autonomia economica coniugi: I coniugi, entrambi titolari di reddito da lavoro dipendente (doc.ti 8-13), a fronte del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tutte di cui sopra, rinunciano a domandare assegni di mantenimento in sede di separazione.
13. Spese legali: Le spese legali della procedura di separazione saranno compensate.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti il figlio della coppia, ancora minorenne, sia in termini del proprio mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di udienza.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse del minore l'affido condiviso con residenza anagrafica presso la casa familiare con la madre Località Crespellano (BO) Parte_2 pagina 4 di 9 Via Giuseppe Garibaldi 6) e frequentazione secondo le tempistiche e le modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate). È opportuno, in ragione dei tempi di frequentazione del minore con i genitori, il mantenimento diretto.
È opportuna altresì alla ripartizione, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, delle spese straordinarie secondo le modalità previste dal “Protocollo sulle spese straordinarie” in uso presso il Tribunale di Bologna.
Il Tribunale prende atto della volontà delle parti circa il percepimento esclusivo da parte della Sig.ra dell'Assegno Unico per i figli a carico. CP_1
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di concorso nel mantenimento.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione tra:
(nata a [...], il [...]) Controparte_1
e
(nato a [...], il [...]) Parte_1
Unitisi in matrimonio civile in data 22.06.2013 presso il Comune di Crespellano (ora e Parte_2 tale atto è stato trascritto nei registri di stato civile di detto Comune al n. 10 parte 1.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, rimanendo la moglie, sig.ra nel domicilio coniugale posto in 40053 - Località Crespellano (BO) Via CP_1 Parte_2 Giuseppe Garibaldi 6, attualmente in comproprietà fra le parti (e oggetto di regolamentazione per il suo scioglimento, come da condizioni 8 e ss) mentre il marito, sig. con l'assenso della moglie, si Pt_1 trasferirà in altro appartamento, già individuato in locazione e posto nel medesimo condominio dell'attuale appartamento;
dà atto e dispone che il comune figlio della coppia, continuerà a mantenere la formale Per_1 residenza con la madre nell'immobile precedentemente adibito a casa familiare/coniugale. Tuttavia nella fattispecie non sussisterà una forma di “collocamento c.d. prevalente” del figlio, viste le regole sul diritto di visita e frequentazione;
pagina 5 di 9 dà atto e dispone che i genitori, considerato:
- che è legato tanto al padre quanto alla madre;
Per_1
- che le abitazioni dei due genitori, da separati, saranno all'interno dello stesso stabile:
- che peraltro è oramai entrato nell'adolescenza, per cui occorre sempre più tener conto Per_1 anche delle sue esigenze e della sua volontà di auto-determinarsi sul punto;
Quanto sopra premesso e considerato decidono concordemente di non fissare regole rispetto al diritto di visita e frequentazione, preferendo invece accordarsi di volta in volta e di giorno in giorno per la sua gestione, fermo restando il principio dell'equa ed essenzialmente paritetica suddivisione dei tempi di permanenza del figlio presso il padre e la madre. Anche relativamente a ferie e festività di rito, i ricorrenti, visti gli ottimi rapporti interpersonali (e come detto la favorevole logistica), preferiscono puntare sulla massima duttilità e sulla reciproca collaborazione;
dà atto e dispone che, in ragione del fatto che il figlio verrà seguito dai genitori in misura essenzialmente paritetica, i ricorrenti si faranno direttamente carico delle sue esigenze in ossequio ai principi sul c.d. mantenimento diretto. Non viene quindi previsto alcun contributo ordinario di mantenimento del figlio a carico dell'uno o dell'altra; dà atto e dispone che l'assegno unico verrà incassato dalla solo la madre, avendo ella entrate lievemente inferiori a quelle del padre, con rinuncia di quest'ultimo a ogni rivendicazione sul punto, ora come in futuro e anche solo pro-quota; dà atto e dispone che, relativamente alle spese c.d. straordinarie da sostenersi per la crescita del figlio, i genitori prevedono espressamente che le medesime saranno sostenute al 50% tra essi, il tutto secondo le regole del Protocollo del Tribunale di Bologna, di seguito riportate (ed evidentemente da personalizzarsi data l'età del ragazzino). Dovranno quindi essere rimborsate senza preventivo accordo e solo a fronte di esibizione di documento giustificativo: a) le spese straordinarie corrispondenti a scelte già condivise e dotate della caratteristica della continuità a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo la separazione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo e non esaustivo le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
le spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
le spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport - incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo-; le spese ludico- ricreativo-culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività -incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature;
b) i campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate da esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario non offre tempestive alternative anche attraverso la rete famigliare di riferimento;
c) le spese necessarie per il conseguimento della patente d guida;
d) l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) le spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato e le uscite scolastiche senza pernottamento;
f) le visite specialistiche prescritte dal medico di base, i ticket sanitari e gli apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti oltre alle spese mediche aventi carattere d'urgenza. Tutte le ulteriori spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori. In particolare, il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto anche in relazione all'entità della spesa. Salvo diversi accordi, il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto motivandolo adeguatamente. Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, pagina 6 di 9 nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
dà atto e dispone che il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà a fronte di esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi dello Stato o di altro ente privato o pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori in base alla quota di ripartizione delle spese;
dà atto che con la sottoscrizione del presente atto il marito sig. si impegna a trasferire alla Pt_1 moglie sig.ra che a sua volta si impegna a rilevare, la sua quota pari a 1⁄2 dell'immobile CP_1 adibito a casa coniugale - famigliare sito in 40053 - Località Crespellano (BO) Via Parte_2 Giuseppe Garibaldi 6, con annesse pertinenze, beni distinti nel Catasto di suddetto
Comune come segue:
- Foglio 11, Mappale 383 sub.5 Cat. A/3 quanto all'abitazione;
- Foglio 11, Mappale 383 sub 23 Cat. C/6 quanto all'autorimessa; pagina 7 di 9 - Oltre parti comuni.
Si precisa che tali beni sono stati acquistati dai coniugi con atto a Ministero Notaio del Persona_2 13.02.2017, Rep.11663, Racc. 4258 cui si rimanda integralmente per la migliore identificazione dei cespiti che saranno oggetto di futuro trasferimento (doc.4). Il trasferimento immobiliare verrà portato a termine mediante il seguente iter: a- dopo il deposito del presente ricorso, senza richiedere quindi l'attivazione della procedura di auxilium, le parti si recheranno presso Notaio al fine di sottoscrivere compromesso, per ivi cristallizzare (2932 cc) e ancor meglio dettagliare (in particolare sotto il profilo urbanistico- catastale) i patti qui assunti;
b- il compromesso, una volta sottoscritto, verrà registrato all'Agenzia delle Entrate, anche ai fini della invocazione dei benefici fiscali di cui infra;
c- compromesso e registrazione all'A.E. verranno depositati nel fascicolo telematico di causa;
d- all'udienza presidenziale di separazione si depositeranno le condizioni aggiornate di separazione. In particolare verrà richiamato il compromesso nel frattempo sottoscritto, per cui il trasferimento immobiliare uscirà “dall'orbita” del Tribunale per esser invece gestito privatamente nella sola sede notarile (per far comprendere come si concretizzerà l'aggiornamento e la semplificazione delle condizioni dopo la firma del compromesso, si allega come doc.5 precedente del Tribunale adito, Presidente Giusberti: si veda in particolare punto 1.a del
PQM
); e- il definitivo rogito dovrà tenersi entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di separazione e presso il Notaio designato per il compromesso;
f- tutte le spese per addivenire alla cessione dei beni saranno come per legge a carico della moglie, parte cessionaria. Resta inteso che con la cessione dei beni la moglie acquisirà automaticamente anche arredo e mobilio, senza ulteriori conguagli.
dà atto che la sig.ra verserà al marito, sig. a titolo di corrispettivo per l'acquisto CP_1 Pt_1 della quota di 1/2 dei beni immobili di cui sopra, €20.000 con le seguenti modalità:
- €15.000 il giorno del rogito;
- € 5.000 entro 8 anni dal rogito
Sempre a titolo di corrispettivo la sig.ra si impegna altresì ad accollarsi integralmente e in CP_1 forma c.d. “liberatoria” (o comunque a estinguere in via esclusiva e personalmente, anche con altro mutuo) il mutuo tuttora pendente contratto Emil Banca da entrambi i coniugi con atto a rogito del Notaio del 19.02.2017 Repertorio n.11664 – Raccolta n.4259 ed avente un residuo Persona_3 capitale pari ad €80.000 ca (doc.6). Costituisce quindi condizione essenziale e imprescindibile per addivenire alla stipula quella per cui la moglie dovrà liberare da ogni e qualsivoglia responsabilità il marito nei confronti dell'Istituto di Credito il giorno del rogito o immediatamente dopo di esso. dà atto che le parti, in relazione al sopra descritto trasferimento di proprietà, richiedono sin d'ora i benefici e le esenzioni fiscali e tributarie di cui all'art.19 della legge n.74/1987, nel testo fissato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.154 del 29.04.1999, in quanto il patto è intrinsecamente collegato alla risoluzione della crisi coniugale. Benefici ovviamente da accordarsi in sede di stipula notarile, post emissione della sentenza di separazione. dà atto che le parti danno atto che non vi sono debiti comuni dei quali occorra decidere in ordine all'accollo o crediti e risparmi, sempre comuni, di cui occorra stabilire il riparto. Si dà atto che la moglie ha acquistato la propria auto a rate (doc.7) e continuerà a onorare in proprio il rientro sempre in proprio. Il presente accordo copre dunque tutto il dedotto ed il deducibile. dà atto che i coniugi, entrambi titolari di reddito da lavoro dipendente (doc.ti 8-13), a fronte del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tutte di cui sopra, rinunciano a domandare assegni di mantenimento in sede di separazione.
Spese del giudizio di separazione compensate tra le parti.
pagina 8 di 9
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 16.07.2025.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4145/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARCHETTI Parte_1 C.F._1 MATTEO e dell'avv. BIAGINI FRANCESCO ( Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARCHETTI MATTEO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHETTI Controparte_1 C.F._3 MATTEO e dell'avv. BIAGINI FRANCESCO ( Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARCHETTI MATTEO
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 23.03.2025 la Sig.ra (nata a Controparte_1 AN EM (MO), il 26.02.1977) e il Sig. (nato a [...], il Parte_1 06.10.1982) proponevano ricorso congiunto per la separazione.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio civile in data 22.06.2013 presso il Comune di Crespellano (ora e tale atto è stato trascritto nei registri di stato civile di detto Comune al Parte_2 n. 10 parte 1.
Dalla loro unione nasceva (Bologna, in data 01.05.2014). Per_1
Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse del figlio avvalendosi del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc).
pagina 1 di 9 Il Giudice delegato fissava per il 12.06.2025, termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc) come da espressa richiesta delle parti che rinunciavano a comparire personalmente. Il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1. Residenze: I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, rimanendo la moglie, sig.ra nel domicilio coniugale posto in 40053 - Località Crespellano (BO) Via CP_1 Parte_2 Giuseppe Garibaldi 6, attualmente in comproprietà fra le parti (e oggetto di regolamentazione per il suo scioglimento, come da condizioni 8 e ss) mentre il marito, sig. con l'assenso della moglie, Pt_1 si trasferirà in altro appartamento, già individuato in locazione e posto nel medesimo condominio dell'attuale appartamento (doc.3).
2. Residenza e collocazione minore: Il comune figlio della coppia, continuerà a mantenere la Per_1 formale residenza con la madre nell'immobile precedentemente adibito a casa familiare/coniugale. Tuttavia nella fattispecie non sussisterà una forma di “collocamento c.d. prevalente” del figlio, viste le regole sul diritto di visita e frequentazione.
3. Diritto di visita e frequentazione: I genitori, considerato:
- che è legato tanto al padre quanto alla madre;
Per_1
- che le abitazioni dei due genitori, da separati, saranno all'interno dello stesso stabile:
- che peraltro è oramai entrato nell'adolescenza, per cui occorre sempre più tener conto Per_1 anche delle sue esigenze e della sua volontà di auto-determinarsi sul punto;
Quanto sopra premesso e considerato decidono concordemente di non fissare regole rispetto al diritto di visita e frequentazione, preferendo invece accordarsi di volta in volta e di giorno in giorno per la sua gestione, fermo restando il principio dell'equa ed essenzialmente paritetica suddivisione dei tempi di permanenza del figlio presso il padre e la madre. Anche relativamente a ferie e festività di rit, i ricorrenti, visti gli ottimi rapporti interpersonali (e come detto la favorevole logistica), preferiscono puntare sulla massima duttilità e sulla reciproca collaborazione.
4. Mantenimento diretto di Poiché il figlio verrà seguito dai genitori in misura Per_1 essenzialmente paritetica, i ricorrenti si faranno direttamente carico delle sue esigenze in ossequio ai principi sul c.d. mantenimento diretto. Non viene quindi previsto alcun contributo ordinario di mantenimento del figlio a carico dell'uno o dell'altra.
5. Assegno unico: Le parti prevedono invece che l'assegno unico venga incassato dalla solo la madre, avendo ella entrate lievemente inferiori a quelle del padre, con rinuncia di quest'ultimo a ogni rivendicazione sul punto, ora come in futuro e anche solo pro-quota.
6. Suddivisione spese straordinarie: Relativamente alle spese c.d. straordinarie da sostenersi per la crescita del figlio, i genitori prevedono espressamente che le medesime saranno sostenute al 50% tra essi, il tutto secondo le regole del Protocollo del Tribunale di Bologna, di seguito riportate (ed evidentemente da personalizzarsi data l'età del ragazzino). Dovranno quindi essere rimborsate senza preventivo accordo e solo a fronte di esibizione di documento giustificativo: a) le spese straordinarie corrispondenti a scelte già condivise e dotate della caratteristica della continuità a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo la separazione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo e non esaustivo le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
le spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte
pagina 2 di 9 concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
le spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport - incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo-; le spese ludico-ricreativo-culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività - incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature;
b) i campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate da esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario non offre tempestive alternative anche attraverso la rete famigliare di riferimento;
c) le spese necessarie per il conseguimento della patente d guida;
d) l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) le spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato e le uscite scolastiche senza pernottamento;
f) le visite specialistiche prescritte dal medico di base, i ticket sanitari e gli apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti oltre alle spese mediche aventi carattere d'urgenza. Tutte le ulteriori spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori. In particolare il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto anche in relazione all'entità della spesa. Salvo diversi accordi, il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto motivandolo adeguatamente.
7. Rimborso spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà a fronte di esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi dello Stato o di altro ente privato o pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori in base alla quota di ripartizione delle spese
8. Scioglimento comproprietà casa coniugale (senza ricorrere ad Auxilium): Con la sottoscrizione del presente atto il marito sig. si impegna a trasferire alla moglie sig.ra che a sua volta Pt_1 CP_1 si impegna a rilevare, la sua quota pari a 1⁄2 dell'immobile adibito a casa coniugale - famigliare sito in 40053 - Località Crespellano (BO) Via Giuseppe Garibaldi 6, con annesse pertinenze, Parte_2 beni distinti nel Catasto di suddetto
Comune come segue:
- Foglio 11, Mappale 383 sub.5 Cat. A/3 quanto all'abitazione;
- Foglio 11, Mappale 383 sub 23 Cat. C/6 quanto all'autorimessa;
- Oltre parti comuni.
Si precisa che tali beni sono stati acquistati dai coniugi con atto a Ministero Notaio Persona_2 del 13.02.2017, Rep.11663, Racc. 4258 cui si rimanda integralmente per la migliore identificazione dei cespiti che saranno oggetto di futuro trasferimento (doc.4). Il trasferimento immobiliare verrà portato a termine mediante il seguente iter: a- dopo il deposito del presente ricorso, senza richiedere quindi l'attivazione della procedura di auxilium, le parti si recheranno presso Notaio al fine di sottoscrivere compromesso, per ivi cristallizzare (2932 cc) e ancor meglio dettagliare (in particolare sotto il profilo urbanistico- catastale) i patti qui assunti;
b- il compromesso, una volta sottoscritto, verrà registrato all'Agenzia delle Entrate, anche ai fini della invocazione dei benefici fiscali di cui infra;
c- compromesso e registrazione all'A.E. verranno depositati nel fascicolo telematico di causa;
d- all'udienza presidenziale di separazione si depositeranno le condizioni aggiornate di separazione. In particolare verrà richiamato il compromesso nel frattempo sottoscritto, per cui il trasferimento immobiliare uscirà “dall'orbita” del Tribunale per esser invece gestito privatamente nella sola sede notarile (per far comprendere come si concretizzerà l'aggiornamento e la semplificazione delle condizioni dopo la firma del compromesso, si allega come doc.5 precedente del Tribunale adito, pagina 3 di 9 Presidente Giusberti: si veda in particolare punto 1.a del
PQM
); e- il definitivo rogito dovrà tenersi entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di separazione e presso il Notaio designato per il compromesso;
f- tutte le spese per addivenire alla cessione dei beni saranno come per legge a carico della moglie, parte cessionaria. Resta inteso che con la cessione dei beni la moglie acquisirà automaticamente anche arredo e mobilio, senza ulteriori conguagli.
9. Corrispettivo e accollo mutuo: La sig.ra verserà al marito, sig. a titolo di CP_1 Pt_1 corrispettivo per l'acquisto della quota di 1/2 dei beni immobili di cui sopra, €20.000 con le seguenti modalità:
- €15.000 il giorno del rogito;
- € 5.000 entro 8 anni dal rogito
Sempre a titolo di corrispettivo la sig.ra si impegna altresì ad accollarsi integralmente e in CP_1 forma c.d. “liberatoria” (o comunque a estinguere in via esclusiva e personalmente, anche con altro mutuo) il mutuo tuttora pendente contratto Emil Banca da entrambi i coniugi con atto a rogito del Notaio del 19.02.2017 Repertorio n.11664 – Raccolta n.4259 ed avente un residuo Persona_3 capitale pari ad €80.000 ca (doc.6). Costituisce quindi condizione essenziale e imprescindibile per addivenire alla stipula quella per cui la moglie dovrà liberare da ogni e qualsivoglia responsabilità il marito nei confronti dell'Istituto di Credito il giorno del rogito o immediatamente dopo di esso. 10. Benefici fiscali Le parti, in relazione al sopra descritto trasferimento di proprietà, richiedono sin d'ora i benefici e le esenzioni fiscali e tributarie di cui all'art.19 della legge n.74/1987, nel testo fissato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.154 del 29.04.1999, in quanto il patto è intrinsecamente collegato alla risoluzione della crisi coniugale. Benefici ovviamente da accordarsi in sede di stipula notarile, post emissione della sentenza di separazione.
11. Clausola economica finale: Le parti danno atto che non vi sono debiti comuni dei quali occorra decidere in ordine all'accollo o crediti e risparmi, sempre comuni, di cui occorra stabilire il riparto. Si dà atto che la moglie ha acquistato la propria auto a rate (doc.7) e continuerà a onorare in proprio il rientro sempre in proprio. Il presente accordo copre dunque tutto il dedotto ed il deducibile.
12. Autonomia economica coniugi: I coniugi, entrambi titolari di reddito da lavoro dipendente (doc.ti 8-13), a fronte del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tutte di cui sopra, rinunciano a domandare assegni di mantenimento in sede di separazione.
13. Spese legali: Le spese legali della procedura di separazione saranno compensate.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti il figlio della coppia, ancora minorenne, sia in termini del proprio mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di udienza.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse del minore l'affido condiviso con residenza anagrafica presso la casa familiare con la madre Località Crespellano (BO) Parte_2 pagina 4 di 9 Via Giuseppe Garibaldi 6) e frequentazione secondo le tempistiche e le modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate). È opportuno, in ragione dei tempi di frequentazione del minore con i genitori, il mantenimento diretto.
È opportuna altresì alla ripartizione, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, delle spese straordinarie secondo le modalità previste dal “Protocollo sulle spese straordinarie” in uso presso il Tribunale di Bologna.
Il Tribunale prende atto della volontà delle parti circa il percepimento esclusivo da parte della Sig.ra dell'Assegno Unico per i figli a carico. CP_1
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di concorso nel mantenimento.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
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P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione tra:
(nata a [...], il [...]) Controparte_1
e
(nato a [...], il [...]) Parte_1
Unitisi in matrimonio civile in data 22.06.2013 presso il Comune di Crespellano (ora e Parte_2 tale atto è stato trascritto nei registri di stato civile di detto Comune al n. 10 parte 1.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, rimanendo la moglie, sig.ra nel domicilio coniugale posto in 40053 - Località Crespellano (BO) Via CP_1 Parte_2 Giuseppe Garibaldi 6, attualmente in comproprietà fra le parti (e oggetto di regolamentazione per il suo scioglimento, come da condizioni 8 e ss) mentre il marito, sig. con l'assenso della moglie, si Pt_1 trasferirà in altro appartamento, già individuato in locazione e posto nel medesimo condominio dell'attuale appartamento;
dà atto e dispone che il comune figlio della coppia, continuerà a mantenere la formale Per_1 residenza con la madre nell'immobile precedentemente adibito a casa familiare/coniugale. Tuttavia nella fattispecie non sussisterà una forma di “collocamento c.d. prevalente” del figlio, viste le regole sul diritto di visita e frequentazione;
pagina 5 di 9 dà atto e dispone che i genitori, considerato:
- che è legato tanto al padre quanto alla madre;
Per_1
- che le abitazioni dei due genitori, da separati, saranno all'interno dello stesso stabile:
- che peraltro è oramai entrato nell'adolescenza, per cui occorre sempre più tener conto Per_1 anche delle sue esigenze e della sua volontà di auto-determinarsi sul punto;
Quanto sopra premesso e considerato decidono concordemente di non fissare regole rispetto al diritto di visita e frequentazione, preferendo invece accordarsi di volta in volta e di giorno in giorno per la sua gestione, fermo restando il principio dell'equa ed essenzialmente paritetica suddivisione dei tempi di permanenza del figlio presso il padre e la madre. Anche relativamente a ferie e festività di rito, i ricorrenti, visti gli ottimi rapporti interpersonali (e come detto la favorevole logistica), preferiscono puntare sulla massima duttilità e sulla reciproca collaborazione;
dà atto e dispone che, in ragione del fatto che il figlio verrà seguito dai genitori in misura essenzialmente paritetica, i ricorrenti si faranno direttamente carico delle sue esigenze in ossequio ai principi sul c.d. mantenimento diretto. Non viene quindi previsto alcun contributo ordinario di mantenimento del figlio a carico dell'uno o dell'altra; dà atto e dispone che l'assegno unico verrà incassato dalla solo la madre, avendo ella entrate lievemente inferiori a quelle del padre, con rinuncia di quest'ultimo a ogni rivendicazione sul punto, ora come in futuro e anche solo pro-quota; dà atto e dispone che, relativamente alle spese c.d. straordinarie da sostenersi per la crescita del figlio, i genitori prevedono espressamente che le medesime saranno sostenute al 50% tra essi, il tutto secondo le regole del Protocollo del Tribunale di Bologna, di seguito riportate (ed evidentemente da personalizzarsi data l'età del ragazzino). Dovranno quindi essere rimborsate senza preventivo accordo e solo a fronte di esibizione di documento giustificativo: a) le spese straordinarie corrispondenti a scelte già condivise e dotate della caratteristica della continuità a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo la separazione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo e non esaustivo le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
le spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
le spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport - incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo-; le spese ludico- ricreativo-culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività -incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature;
b) i campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate da esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario non offre tempestive alternative anche attraverso la rete famigliare di riferimento;
c) le spese necessarie per il conseguimento della patente d guida;
d) l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) le spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato e le uscite scolastiche senza pernottamento;
f) le visite specialistiche prescritte dal medico di base, i ticket sanitari e gli apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti oltre alle spese mediche aventi carattere d'urgenza. Tutte le ulteriori spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori. In particolare, il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto anche in relazione all'entità della spesa. Salvo diversi accordi, il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto motivandolo adeguatamente. Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, pagina 6 di 9 nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
dà atto e dispone che il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà a fronte di esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi dello Stato o di altro ente privato o pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori in base alla quota di ripartizione delle spese;
dà atto che con la sottoscrizione del presente atto il marito sig. si impegna a trasferire alla Pt_1 moglie sig.ra che a sua volta si impegna a rilevare, la sua quota pari a 1⁄2 dell'immobile CP_1 adibito a casa coniugale - famigliare sito in 40053 - Località Crespellano (BO) Via Parte_2 Giuseppe Garibaldi 6, con annesse pertinenze, beni distinti nel Catasto di suddetto
Comune come segue:
- Foglio 11, Mappale 383 sub.5 Cat. A/3 quanto all'abitazione;
- Foglio 11, Mappale 383 sub 23 Cat. C/6 quanto all'autorimessa; pagina 7 di 9 - Oltre parti comuni.
Si precisa che tali beni sono stati acquistati dai coniugi con atto a Ministero Notaio del Persona_2 13.02.2017, Rep.11663, Racc. 4258 cui si rimanda integralmente per la migliore identificazione dei cespiti che saranno oggetto di futuro trasferimento (doc.4). Il trasferimento immobiliare verrà portato a termine mediante il seguente iter: a- dopo il deposito del presente ricorso, senza richiedere quindi l'attivazione della procedura di auxilium, le parti si recheranno presso Notaio al fine di sottoscrivere compromesso, per ivi cristallizzare (2932 cc) e ancor meglio dettagliare (in particolare sotto il profilo urbanistico- catastale) i patti qui assunti;
b- il compromesso, una volta sottoscritto, verrà registrato all'Agenzia delle Entrate, anche ai fini della invocazione dei benefici fiscali di cui infra;
c- compromesso e registrazione all'A.E. verranno depositati nel fascicolo telematico di causa;
d- all'udienza presidenziale di separazione si depositeranno le condizioni aggiornate di separazione. In particolare verrà richiamato il compromesso nel frattempo sottoscritto, per cui il trasferimento immobiliare uscirà “dall'orbita” del Tribunale per esser invece gestito privatamente nella sola sede notarile (per far comprendere come si concretizzerà l'aggiornamento e la semplificazione delle condizioni dopo la firma del compromesso, si allega come doc.5 precedente del Tribunale adito, Presidente Giusberti: si veda in particolare punto 1.a del
PQM
); e- il definitivo rogito dovrà tenersi entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di separazione e presso il Notaio designato per il compromesso;
f- tutte le spese per addivenire alla cessione dei beni saranno come per legge a carico della moglie, parte cessionaria. Resta inteso che con la cessione dei beni la moglie acquisirà automaticamente anche arredo e mobilio, senza ulteriori conguagli.
dà atto che la sig.ra verserà al marito, sig. a titolo di corrispettivo per l'acquisto CP_1 Pt_1 della quota di 1/2 dei beni immobili di cui sopra, €20.000 con le seguenti modalità:
- €15.000 il giorno del rogito;
- € 5.000 entro 8 anni dal rogito
Sempre a titolo di corrispettivo la sig.ra si impegna altresì ad accollarsi integralmente e in CP_1 forma c.d. “liberatoria” (o comunque a estinguere in via esclusiva e personalmente, anche con altro mutuo) il mutuo tuttora pendente contratto Emil Banca da entrambi i coniugi con atto a rogito del Notaio del 19.02.2017 Repertorio n.11664 – Raccolta n.4259 ed avente un residuo Persona_3 capitale pari ad €80.000 ca (doc.6). Costituisce quindi condizione essenziale e imprescindibile per addivenire alla stipula quella per cui la moglie dovrà liberare da ogni e qualsivoglia responsabilità il marito nei confronti dell'Istituto di Credito il giorno del rogito o immediatamente dopo di esso. dà atto che le parti, in relazione al sopra descritto trasferimento di proprietà, richiedono sin d'ora i benefici e le esenzioni fiscali e tributarie di cui all'art.19 della legge n.74/1987, nel testo fissato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.154 del 29.04.1999, in quanto il patto è intrinsecamente collegato alla risoluzione della crisi coniugale. Benefici ovviamente da accordarsi in sede di stipula notarile, post emissione della sentenza di separazione. dà atto che le parti danno atto che non vi sono debiti comuni dei quali occorra decidere in ordine all'accollo o crediti e risparmi, sempre comuni, di cui occorra stabilire il riparto. Si dà atto che la moglie ha acquistato la propria auto a rate (doc.7) e continuerà a onorare in proprio il rientro sempre in proprio. Il presente accordo copre dunque tutto il dedotto ed il deducibile. dà atto che i coniugi, entrambi titolari di reddito da lavoro dipendente (doc.ti 8-13), a fronte del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tutte di cui sopra, rinunciano a domandare assegni di mantenimento in sede di separazione.
Spese del giudizio di separazione compensate tra le parti.
pagina 8 di 9
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 16.07.2025.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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