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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/01/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18558/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione SESTA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18558/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIONE Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA DEI MEDICI, N. 15 20123 MILANO presso il difensore avv. LIONE ANTONIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOIOLI GIORGIO e CP_1 C.F._2 dell'avv. POLTRONIERI MASSIMO CLAUDIO ( ) CORSO PORTA C.F._3
VITTORIA, 18 20122 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA TURATI N. 8 20121 MILANO presso il difensore avv. MOIOLI GIORGIO
n.r.: ; n.i.p.: ), contumace Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
CONVENUTI (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. SCROFANI CP_3 C.F._4
MARIA, elettivamente domiciliato in VIA FILISTO 187 SIRACUSA, presso il difensore avv.
SCROFANI MARIA
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni eventuale contraria istanza ed eccezione avanzata, anche in via istruttoria e incidentale, così statuire: in via principale: - accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del Sig. , in proprio e/o quale legale rappresentante della CP_1 Controparte_2
(n.r.: ; n.i.p.: ), con sede in Breslavia (Polonia), Ul. Marsz. P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_2
, al contratto stipulato con il Sig. e al conseguente obbligo di corrispondere la somma di €
[...] Pt_1 500.000,00 e, per l'effetto, anche ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c., condannare l'odierna parte convenuta alla corresponsione della cifra di € 500.000,00, oltre interessi e oltre al risarcimento dei danni nella misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; in via subordinata: - accertare e dichiarare l'invalidità del contratto di mandato stipulato tra le odierne parti in causa, per i motivi esposti, anche ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c., e, per l'effetto, condannare il Sig. , in proprio e/o in qualità di legale rappresentante della società CP_1 odierna convenuta, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma complessiva pari ad €
500.000,00, oltre interessi, o alla somma maggiore e minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.; in via ulteriormente subordinata: - accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del Sig. , in proprio e/o CP_1 quale legale rappresentante della società convenuta e, per l'effetto, condannare l'odierna parte convenuta al risarcimento del danno nella misura di € 500.000,00, oltre interessi, o alla somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa ai pagina 1 di 12 sensi dell'art. 1226 c.c.; in via ulteriormente subordinata: - accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale, anche ai sensi degli artt. 2043 e ss. c.c., del Sig. , in proprio e/o in qualità CP_1 di legale rappresentante della società odierna convenuta e, per l'effetto, condannare l'odierna parte convenuta al pagamento a titolo di risarcimento del danno della somma complessiva pari ad € 500.000,00, oltre interessi, o alla somma maggiore e minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 2056 c.c.; in via ulteriormente subordinata: - accertare e dichiarare l'obbligo, anche ai sensi degli artt. 2033 e ss. c.c., del Sig. CP_1
, in proprio e/o in qualità di legale rappresentante della società odierna convenuta, a restituire la
[...] somma di € 50.000,00, oltre interessi e, per l'effetto, condannare l'odierna parte convenuta al pagamento della suddetta somma o di quella minore o maggiore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia.
Per CP_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo ogni accertamento - istruttorio e di merito - utile ed opportuno, nonché ogni declaratoria necessaria, così giudicare: In via preliminare: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Signor
per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, in assenza di altro convenuto, - dichiarare CP_1
l'estinzione del presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge.
Per CP_3
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione proposta reietta, così giudicare: in via principale, nel merito: accertato e dichiarato il diritto della Sig.ra alla restituzione CP_3 dell'importo di € 50.000,00, versato alla società in adempimento dell'obbligo Controparte_2 assuntosi nei confronti del Sig. con scrittura datata 13.11.2021, condannare la Parte_1
(n.r.: 520664068; n.i.p.: 9512531082), con sede in Breslavia (Polonia), Ul. Marsz. Controparte_2
n. 74 e/o il Sig. , anche in solido tra loro, alla restituzione del predetto Parte_2 CP_1 importo di € 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Controversia in materia di contratto avente ad oggetto la compravendita di uno strumento finanziario a fronte di profitti elevati non corrisposti. Parte attrice esercita, nei confronti di e di Parte_1 CP_1 Controparte_2
(rimasta, quest'ultima, contumace), in via principale azione di responsabilità contrattuale;
in via subordinata, l'azione di annullamento del contratto per dolo;
in via ulteriormente subordinata, l'accertamento della responsabilità aquiliana, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno o, in mancanza dei relativi presupposti, la ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 cc. Parte convenuta si costituisce (tardivamente), deducendo il difetto di legittimazione CP_1 passiva sostanziale nel presente giudizio.
La vicenda di cui è causa trae origine dalla conclusione di un contratto qualificato dalle parti come “mandato di advisory” con il quale in data 31.8.2021 incarica Parte_1 CP_1
, nella qualità di legale rappresentante della a sottoscrivere delle
[...] Controparte_2 operazioni di investimento per suo conto e, nello specifico, a partecipare a un “programma SBLC” funzionale al rilascio di “SLBC”. Nello specifico le parti pattuiscono che: 1) l'investimento iniziale sarebbe stato pari a USD 350.000,00 corrispondenti a € 280.000,00 per il conseguimento di un profitto lordo per Pt_1 pari a € 6.000.000,00 (il cui pagamento sarebbe avvenuto “entro 90 giorni da quando la società pagina 2 di 12 avrebbe dimostrato di avere i fondi necessari per il programma”); 2) sarebbe stato CP_1 remunerato per l'incarico ricevuto nella misura del 10% del profitto conseguito (doc. 2 citazione). Di seguito le parti rideterminano l'investimento iniziale in € 50.000,00 per un profitto lordo pari a € 500.000,00 da erogare a parte attrice entro i successivi quattro mesi come si evince dal contenuto della mail inviata da parte convenuta (doc. 3 citazione). La provvista di € 50.000,00, oggetto dell'investimento, è stata messa a disposizione in concreto da in esecuzione di un contratto di mutuo gratuito stipulato con (doc. 13 CP_3 Pt_1 memoria parte attrice). CP_4
Seguendo le istruzioni fornite da , in data 16.11.2021, trasferisce a mezzo di CP_1 Pt_1 bonifico bancario, eseguito in concreto da la somma di € 50.000,00 su un conto CP_3 corrente riferibile alla società TR TI FZE, per la quale aveva dichiarato di CP_1 operare (doc. 6 citazione pagg. 10, 11). A partire da marzo 2022 parte attrice chiede a parte convenuta aggiornamenti circa la tempistica di erogazione del profitto senza ottenere alcun riscontro positivo come si evince dalle conversazioni via whatsapp (doc. 6 citazione pagg. 3-10). Parte attrice allega altresì che, nel mese di luglio 2022, ha preso contatti con la società TR TI FZE dalla quale apprende che la medesima era all'oscuro dell'operazione di investimento effettuata, non avendo mai rivestito alcun ruolo in detta società. CP_1
Nel tentativo di recuperare almeno l'investimento iniziale, chiede a la Pt_1 CP_1 restituzione dell'importo di € 50.000,00 senza tuttavia ricevere un riscontro positivo da quest'ultimo (doc. 6 citazione pagg. 10, 11). Segue la presentazione da parte della stessa di denuncia querela per il reato di truffa ex art. 640 c.p. alle autorità competenti, cui è seguito l'emissione da parte del tribunale di Milano del decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 552 cpp per il reato di truffa aggravato dalla rilevante entità del danno ex artt. 640 e 61 n. 7 cp e per il quale è prevista udienza predibattimentale in data 8.01.2025 (doc. 14 memoria). Interviene nel presente giudizio la quale domanda la restituzione di € 50.000,00 a CP_3
in proprio e quale legale rappresentante della CP_1 Controparte_2
Si costituisce in data 7.01.2025 in proprio (e non quale legale rappresentante della CP_1
), il quale eccepisce il difetto di legittimazione passiva sostanziale, in quanto Controparte_2 lo stesso sarebbe stato citato in proprio e non nella sua qualità di legale rappresentante della : pertanto, egli chiede che sia dichiarata l'insussistenza della propria Controparte_2 legittimazione passiva sostanziale e, altresì, l'estinzione del presente giudizio. In data 9.01.2025 viene fissata la prima udienza di comparizione ex art. 183 cpc con la quale le parti insistono per le domande ed eccezioni riportate nei propri atti. All'udienza del 15.1.2025 la causa è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. Nel merito, si osserva quanto segue. Parte attrice domanda a questo tribunale, in via principale, l'accertamento della responsabilità contrattuale ex art. 1218 cc di parte convenuta, anche ai fini della risoluzione ex art. 1453 cc, non avendo corrisposto quest'ultima l'utile lordo derivante dall'operazione di investimento pari a € 500.000,00. In secondo luogo parte attrice chiede che sia accertata e dichiarata l'invalidità del contratto concluso sotto il profilo dell'annullabilità per dolo ex art. 1439 cc con conseguente condanna al risarcimento dei danni.
pagina 3 di 12 In terzo luogo parte attrice chiede, in via ulteriormente subordinata, l'accertamento della responsabilità aquiliana ex art. 2043 cc di parte convenuta e condannare la stessa al risarcimento del danno. In ogni caso parte attrice domanda il risarcimento dei danni per Euro 500.000,00 e, in via residuale, la restituzione ai sensi dell'art. 2033 cc a titolo di indebito oggettivo dell'importo corrisposto e pari a Euro 50.000,00. Parte convenuta eccepisce, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva sostanziale di
, in quanto il contratto di “mandato di advisory” sarebbe stato stipulato dal Parte_3 medesimo non in proprio bensì nella sua qualità di legale rappresentante di Controparte_2
Ne consegue che parte attrice avrebbe dovuto citare in giudizio esclusivamente CP_2
e non anche in proprio.
[...] CP_1
L'eccezione non è fondata. Parte attrice ha regolarmente citato in giudizio parte convenuta, ossia la Controparte_2
Il mandato di advisory è stato concluso da con , quest'ultimo Parte_1 Parte_3 nella qualità di rappresentante legale della come si ricava dalla Controparte_2 documentazione prodotta in giudizio (doc. 2 citazione). Nelle premesse del contratto è precisato, infatti, che: “il Sig. , consulente esperto in Parte_3 materia finanziaria, nella qualità di titolare e amministratore della soc. con Controparte_2 sede a Varsavia, Kraj Polska, woj. Ui. , nr. 5, Polska”. CP_5 Persona_1
Dopo le premesse si precisa, inoltre, che “il sig. conferisce alla il Parte_1 CP_2 mandato di advisory secondo i termini e le condizioni di seguito descritte”. La circostanza che si qualifichi nel contratto, al contempo, come legale rappresentante e CP_1 come consulente finanziario deputato in concreto a realizzare l'operazione di investimento di evidenzia peraltro una certa ambiguità della figura del all'interno dello stesso Pt_1 CP_1 contratto. Anche in calce, nello spazio riservato alla sottoscrizione, è indicato in qualità CP_1 di consulente e non come rappresentante legale. Ciò spiegherebbe la scelta processuale di citare a comparire davanti a questo tribunale CP_1
nella sua duplice veste ossia in proprio (ossia quale consulente finanziario) e in qualità di
[...] legale rappresentante della Controparte_2
Quindi, è innegabile che la potesse essere citata (e sia stata regolarmente CP_2 CP_2 citata) in giudizio. Pertanto il contraddittorio deve ritenersi correttamente integrato. Quanto al fatto che anche avesse motivo per essere citato, cfr. infra. CP_1
Nel merito, con riguardo all'ordine di esame delle singole domande, si ritiene che occorre, in via preliminare, esaminare la questione pregiudiziale relativa all'invalidità del contratto in quanto tale accertamento – inerendo il profilo genetico del rapporto contrattuale - costituisce un prius logico-giuridico rispetto al successivo accertamento della responsabilità contrattuale ex art. 1218 cc. Tale accertamento ha come presupposto, infatti, un contratto validamente concluso. Parte attrice sostiene che il contratto concluso e qualificato come “mandato di advisory” sia annullabile per dolo ai sensi degli artt. 1427 e 1439 cc. in ragione dei raggiri posti in essere da parte convenuta e che hanno viziato il procedimento di formazione della volontà di parte attrice nella conclusione del contratto. Quanto all'annullabilità per dolo ex artt. 1427 e 1439 cc si osserva quanto segue. Il dolo, quale vizio del consenso, si concretizza in raggiri posti in essere da una parte al fine di pagina 4 di 12 alterare la rappresentazione della realtà dell'altra, inducendola in errore, e quindi carpirne il consenso alla stipula di un contratto. I raggiri devono avere ad oggetto gli elementi essenziali del contratto ossia devono incidere sull'an della prestazione del consenso. Il dolo può dirsi sussistente in presenza delle seguenti condizioni: 1) condotta commissiva o omissiva materializzata da raggiri (manovre e artifizi); 2) animus decipiendi del deceptor ossia la specifica intenzione di ingannare del deceptor;
3) deceptus deve essere caduto in errore;
4) nesso di causalità tra la condotta fraudolenta e la decisione del deceptus di stipulare il contratto. (Cass. Civ. n. 17988/2024: “Ed invero il dolo, quale vizio del consenso, inteso in senso oggettivo, in contrapposizione al dolo in senso soggettivo, si concretizza nei raggiri perpetrati ai fini di alterare la volontà negoziale della vittima, inducendola così in errore. In questa dimensione il dolo è sinonimo di inganno e causa di annullamento del contratto quando i raggiri adoperati abbiano ad oggetto circostanze essenziali del negozio, nel senso di determinanti per la prestazione del consenso del raggirato. Pertanto, il dolus causam dans, ossia tale che senza di esso l'altra parte non avrebbe contrattato (sull'an), si distingue dal dolus incidens, ossia che influisce sulle sole condizioni della contrattazione (sul quomodo), ma non è determinante del consenso, il quale non può dar luogo ad invalidità del contratto, ma solo alla riparazione dei danni. Ne discende che, ai fini dell'annullamento del contratto, il raggiro posto a fondamento del dolo, per un verso, deve ingenerare nella parte che lo subisce una rappresentazione alterata della realtà e, per altro verso, deve provocare un errore influente sull'an della prestazione del consenso”. Sicché affinché vi sia dolo devono sussistere le seguenti condizioni: a. che vi sia una condotta, commissiva od omissiva, materializzata da raggiri, ossia da un complesso di manovre e artifizi;
b. che tale condotta sia riconducibile ad un animus decipiendi del deceptor, ossia che vi sia una specifica intenzione di ingannare;
c. che in conseguenza il deceptus sia caduto in errore;
d. che vi sia un nesso di causalità sia tra i raggiri e l'errore sia tra la condotta fraudolenta e la decisione del deceptus di stipulare il contratto”). Con riguardo alla vicenda in esame si ritiene che la tesi di parte attrice secondo cui , in CP_1 qualità di legale rappresentante della e in proprio, avrebbe tenuto una Controparte_2 condotta dolosa funzionale a carpire il consenso della parte alla conclusione del Pt_1 contratto è fondata.
, nella veste di legale rappresentante di detta società, ha posto in essere una condotta CP_1 dolosa, concretizzatisi in artifizi e raggiri, al fine di conseguire il consenso di al Pt_1 trasferimento della somma di € 50.000,00. L'individuazione delle circostanze in concreto che possano integrare gli artifizi e i raggiri è rimessa al giudice (Cass. 20231/2022: “Ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze - la cui prova è a carico del "deceptor" - dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto "ictu oculi" dell'inganno perpetrato nei suoi confronti. (Fattispecie relativa al comportamento decettivo del promotore finanziario che, approfittando della residenza all'estero del titolare del conto e della delega da questi rilasciata alla madre,
pagina 5 di 12 rappresentava falsamente ad entrambi la correttezza delle operazioni e la pre-autorizzazione ricevuta, facendo quindi sottoscrivere alla delegata una serie di moduli di disinvestimento o bonifico impilati, così da distrarre il patrimonio dell'investitore)”. Con riguardo al caso di specie, molteplici sono gli indizi da cui desumere la sussistenza degli stessi. In primo luogo è fatto assimilabile al notorio che un investimento di € 50.000,00 non possa generare nell'arco di tre mesi un guadagno pari al 1000%. Ciò tanto più a fronte di non meglio precisati investimenti nel mercato finanziario, accennati (più che disciplinati) nel contratto in esame tramite il richiamo a concetti finanziari impiegati in termini più evocativi che indicativi di una precisa prestazione. Si veda, per esempio, la clausola che contiene l'indicazione dell'oggetto dell'incarico nel senso di “partecipare al programma sblc gestito dalla Piattaforma stessa, in cui viene emessa una SBLC direttamente al loro comprovato monetizzatore”. Impregiudicato il senso formale del periodo, è indicativo il fatto che i contratti che, nella prassi, fanno uso di siffatti termini, per solito (oltre a essere costituiti da documenti molto più lunghi) pongono in premessa una sorta di vocabolario tecnico, al fine di chiarire il significato di termini tecnici o tecnicizzati, che già nella clausola suddetta abbondano. Nulla di tutto questo, ma non solo: i concetti di “programma sblc”, di “Piattaforma” e di SBLC (acronimo, forse, per standard bill letter of credit) compaiono nel contratto per la prima volta (tranne SBLC) nella suddetta clausola. Già da tali espressioni linguistiche e acronimi presenti nel contratto non meglio precisati e definiti sembra desumersi un'assenza di trasparenza contrattuale, prodromica a creare una falsa o artificiosa rappresentazione della realtà e, quindi, ad alterare una corretta formazione del consenso dell'investitore al momento della conclusione del contratto. Il tentativo di parte convenuta di carpire la fiducia dell'investitore si desume anche dal tenore di ulteriori clausole, tra cui la seguente che è sempre inerente all'oggetto dell'incarico: “il programma SBLC gestito ha dimostrato di essere il metodo più sicuro e senza alcun rischio da parte dell'investitore. Scegliendo come in questo caso di investire l'importo di 350 usd che in euro saranno circa 280 k, il programma porta un utile lordo di 12 milioni di euro, che saranno divisi al 50% con la piattaforma”. Al di là del fatto che si tratta di un metodo di guadagno riferito in termini impersonali: (“il programma SBLC gestito ha dimostrato di essere il metodo più sicuro e senza alcun rischio da parte dell'investitore”), comunque i guadagni che ne deriverebbero appaiono assolutamente abnormi: se davvero fossero tali verrebbe in rilievo una possibilità di investimento la cui risonanza travalicherebbe il settore specialistico degli investimenti finanziari. Analoghi profili di ambiguità si riscontrano nella terza clausola (“l'investitore, attraverso la andrà a percepire 6 milioni lordi, i costi per l'erogazione che sarà fatta Controparte_2 da un non superano il 5% quindi il netto ricavato sarà pari a 5.700.000,00”) in cui CP_6 ricorre ancora una volta un concetto in alcun modo spiegato: quello di “ . CP_6
Infine la quarta clausola contrattuale, in ordine ai “tempi”, appare a sua volta del tutto oscura (“i tempi saranno di 90 giorni dal momento che la potrà dimostrare di avere i fondi CP_2 necessari per il programma”). Si riporta, per una migliore visione d'insieme, il documento contrattuale:
pagina 6 di 12 pagina 7 di 12 In conclusione, elementi quali la prospettazione di un guadagno del tutto sproporzionato in termini assoluti e relativi, l'ausilio di un linguaggio pseudotecnico, l'impiego di clausole volutamente oscure, lascia sottintendere né più né meno l'uso di artifici e raggiri, e che il consenso della parte sia stato carpito con dolo, per opera di un soggetto (i.e. ) che Pt_1 CP_1 ha inteso spacciarsi per esperto in ambito finanziario. Impregiudicata la mancanza di diligenza dell'odierno attore (che però è circostanza che non priva di efficacia i vizi del consenso, bensì incidendo al più sul piano della quantificazione del risarcimento del danno ex art. 1338 c.c.), si deve non di meno ritenere che questi abbia creduto a tale prospettazione, come dimostrano le sue continue interlocuzioni con;
il quale, a CP_1 propria volta, ha manifestato continui pretesti ovvero financo sdegnati rifiuti per evitare di corrispondere a alcunché (cfr. doc. 6 citazione): rifiuti del tutti gratuiti (derivanti per es. Pt_1 dal fatto che si fosse rivolto a un avvocato), che valgono, ex post, a corroborare una Pt_1 condotta truffaldina sussistente già a monte.
pagina 8 di 12 Difficile pertanto non vedere un dolo contrattuale, caratterizzabile per il fatto che è stato CP_1 né più né meno imbonito dal presunto know how di e dalla prospettiva di facili, Pt_1 mirabolanti guadagni parimenti prospettati dal primo. Vi sono stati quindi artifici (l'uso di linguaggio pseudotecnico) senz'altro idonei a determinare un vizio del consenso (in altri termini, acconsente perché invogliato dalla prospettiva di Pt_1 guadagno come scritto nero su bianco da ), desumibile anche da una email inviata da CP_1 parte convenuta, nella quale si ribadisce la “possibilità certa [?] di ottenere 10 volte il capitale nel tempo previsto di 4 mesi” (vedi doc. 3 citazione). Ciò conduce a ritenere che alla conclusione di tale contratto non si sarebbe pervenuti in assenza della condotta decettiva di parte convenuta (il c.d. dolus causam dans).
In ogni caso si profila una responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 cc di anche CP_1 nella propria qualità personale di consulente (e non in quella di legale rappresentante) o, comunque, per essere la persona che ha interloquito nei fatti con l'odierno attore (c.d. responsabilità del terzo nella trattativa precontrattuale). Già il fatto che nel contratto di mandato di advisory lo stesso si autoqualifichi come consulente
“esperto” è circostanza idonea a indurre in affidamento un investitore, nel senso di attribuire al primo una competenza superiore e una maggiore affidabilità. In secondo luogo, nelle conversazioni via whatsapp lo stesso sollecita ripetutamente il CP_1 pagamento della somma di € 50.000,00 alla parte dimostrando quindi un ruolo attivo, Pt_1 in prima persona, nel perfezionamento dell'operazione (e parimenti si può affermare anche quando, a fronte della prospettazione di attivare le vie legali da parte di prospetta Pt_1 CP_1 ulteriori lungaggini, palesando così ancora una volta l'esistenza di un interesse proprio dietro detta condotta: doc. 6 citazione pagg. 10, 11). Inoltre, risulta essere l'artefice materiale del contratto stipulato inter partes: contratto che, CP_1 come si è visto, già per il suo contenuto appare impregnato di carica decettiva. Pertanto ha assunto un ruolo attivo nella formazione del consenso prestato dall'odierno CP_1 attore, e risulta del resto avere seguito l'affare costantemente in prima persona, sia prima che dopo la stipula. Ciò consente di desumere una personale responsabilità dello stesso, sia come autore degli elementi materiali integranti i raggiri, sia come soggetto che ha determinato in capo all'odierno attore un affidamento che, alla luce dei fatti, era infondato fin dall'origine. Legittimo quindi ritenere che lo stesso debba rispondere dei danni provocati a in forza Pt_1 della propria condotta decettiva nella fase della formazione del contratto, benché quest'ultimo sia stato poi concluso con Controparte_2
Tale duplicità della veste di (legale rappresentante della e consulente CP_1 Controparte_2 finanziario) conduce a ipotizzare, infatti, che nel caso concreto, abbia avuto un ruolo CP_2 meramente strumentale rispetto a un'operazione alla quale aveva aveva un interesse CP_1 esclusivamente personale. Quanto detto sembra trovare conferma anche nella circostanza che nella causale del bonifico della somma di € 50.000,00 fosse necessario indicare il nome del consulente ossia “ ” Pt_4 senza alcun riferimento al contratto o all'operazione di investimento conclusa (cfr. doc. 6 citazione), né tantomeno alla CP_2
Peraltro occorre osservare che tutti gli elementi di fatto addotti da parte attrice nel proprio atto di citazione non sono stati specificamente contestati da nella propria comparsa di CP_1 costituzione e risposta, essendosi il medesimo limitato a chiedere l'accertamento pagina 9 di 12 dell'insussistenza della legittimazione passiva sostanziale. Ne consegue che, in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 cpc, detti fatti devono ritenersi provati (Cass. Ord. 26908/2020: “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata”). Pertanto il contratto di mandato di advisory deve essere annullato per dolo ai sensi dell'art. 1439 c.c., comma secondo (se pure il contratto intercorre con e i raggiri sono usati da CP_2 un terzo, i.e. l'odierno convenuto , quest'ultimo era proprio il legale rappresentate della CP_1 medesima . CP_2
Anche la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice deve essere accolta. Il suddetto risarcimento del danno, avendo come presupposto una condotta intervenuta al momento della formazione del contratto, è correlato a una forma di responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 cc e deve essere riconosciuto nei limiti del c.d. interesse negativo. In ordine alle voci risarcibili si osserva quanto segue. In particolare, quanto al danno emergente non vi è dubbio che vi sia stata una perdita economica per Pt_1
Seppure è vero che formalmente il pagamento della somma di € 50.000,00 è stato effettuato da terzo rispetto al contratto di mandato di advisory, lo stesso deve essere imputato CP_3 giuridicamente a questi aveva previamente concluso un contratto di mutuo con Pt_1 [...]
in forza del quale ha disposto della relativa somma, tramite ordine alla stessa di CP_3 effettuare il bonifico a favore di una (terza) società, i.e. TR consulting fze. Viene quindi in rilievo una somma di denaro di cui è stata riconosciuta la giuridica disponibilità in capo a nel momento in cui la ha dato esecuzione al bonifico richiesto (doc. 13 Pt_1 CP_3 memoria attorea). Al riguardo, si rammenta che in data 29.11.2023 (ossia dopo il rifiuto di di restituire CP_1 anche la somma di € 50.000,00) aveva presentato un ricorso a questo tribunale per Pt_1 ottenere un sequestro conservativo della somma di € 50.000,00 su un conto corrente riferibile a
. Tale ricorso è stato rigettato sulla base del rilievo che il pagamento era stato effettuato CP_1 materialmente da un terzo, ossia e tenuto conto altresì che non era stata prodotta alcuna CP_3 documentazione che consentisse di imputare tale disposizione di pagamento a (in Pt_1 breve, pertanto: alcun pagamento risultava essere stato posto in essere da né per conto Pt_1 dello stesso). Il contratto di mutuo è stato prodotto nel presente giudizio solo con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. (quindi in data 28.11.2024), ma il provvedimento di rigetto del sequestro è del 29.11.2023 era anteriore e, pertanto, non era materialmente possibile tenerne conto.
pagina 10 di 12 Ciò premesso, ai fini della sussistenza o meno di tale voce di danno non assume rilievo il fatto che il versamento di € 50.000,00 sia stato effettuato tramite bonifico da parte attrice in favore di una società terza rispetto al contratto concluso, ossia la TR TI FZE. Anzitutto, detta società è stata indicata al pagamento dallo stesso , come da allegazione (non CP_1 contestata). Tale circostanza preclude un'azione di ripetizione (non fosse altro perché la TR non è stata convenuta in giudizio), ma realizza quella perdita patrimoniale che è stata determinata dalla condotta scorretta di parte . CP_1
È quindi innegabile l'esistenza di una perdita patrimoniale subita da questi si è privato Pt_1 di una somma (che si era già obbligato a restituire) a cui aveva diritto in forza degli accordi con già solo l'accensione del relativo contratto di mutuo e l'assunzione dell'obbligo CP_3 di restituzione legittimano la pretesa risarcitoria di che non si sarebbe esposto Pt_1 finanziariamente se non fosse stato ingannato. Non viene in rilievo invece, si ribadisce, una pretesa di natura restitutoria nei confronti degli odierni convenuti, atteso che non risulta che questi siano stati gli effettivi beneficiari della somma medesima: la TR consulting non è infatti parte del presente giudizio. Ciò, si ribadisce, non elide il fatto che l'odierno attore abbia assunto una valida obbligazione (nei confronti della mutuante che costituisce per lui un danno, determinato dal dolo CP_3 contrattuale dei convenuti. Il depauperamento del patrimonio di sotto tale profilo corrisponde alla somma di € Pt_1
50.000,00. Su tale somma, in quanto liquida fin dall'origine, sono dovuti gli interessi legali a far tempo dalla dazione fino all'effettivo rimborso. Quanto al lucro cessante, va premesso che certamente non può riconoscersi all'odierno attore un guadagno, quale quello promesso in contratto, nel momento in cui si riconosce l'invalidità dello stesso (non viene quindi in rilievo un affidamento che possa dirsi legittimo) e tenuto conto che l'illecito ha natura precontrattuale. Tuttavia parte attrice non ha allegato e/o documentato (neanche astrattamente) alcuna alternativa possibilità di guadagno perduta a causa dell'investimento effettuato, né ha allegato condotte di investimento abituali, in assoluto e, in genere, tali da consentirgli un pur minimo guadagno. Per il vero, alla luce di quanto esposto, neppure pare verosimile che avrebbe opportunamente investito altrimenti eventuale liquidità a sua disposizione (della quale peraltro appare essere stato privo, posto che l'ha avuto tramite un finanziamento a opera della . CP_3
Si ritiene quindi che il lucro cessante, in termini di opportunità di guadagno perduta, non possa essere riconosciuto e che pertanto il danno vada riconosciuto nei limiti della perdita subita e corrispondente a € 50.000,00, oltre interessi dalla data del 31.8.2021 (data del contratto) fino all'8.5.2023 ex art. 1284 c. I c.c. e, di seguito, ex art. 1284 c. IV c.c. Tali danni sono da porre a carico di e della società da lui rappresentata, Parte_3 [...]
CP_2
In ordine alla domanda di restituzione della somma di € 50.000,00 proposta dalla terza intervenuta si osserva che la stessa vanta un preciso titolo contrattuale in ordine alla CP_3 restituzione della stessa (ma solo) nei confronti dell'odierno attore;
il contratto legittima la stessa a ottenere la restituzione della somma nei confronti di L'intervenuto bonifico nei Pt_1 confronti di TR, a parte la circostanza (già evidenziata) che quest'ultima (solo soggetto tenuto, in tesi, a una ripetizione) non è parte del giudizio, risulta causalmente giustificato come atto di adempimento nei confronti dello stesso i.e. il mutuatario, che ha così disposto Pt_1 della somma per il tramite della stessa (TR, in altri termini, integra un soggetto CP_3
pagina 11 di 12 legittimato a ricevere il materiale pagamento ex art. 1188 c.c., ma il creditore resta . Pt_1
Consegue quindi che le pretese di quest'ultima possono essere avanzate solo nei confronti dell'odierno attore: peraltro solo dopo la scadenza del termine previsto nel contratto di mutuo, ossia il 31 dicembre 2025. Le domande di devono quindi essere respinte nei confronti CP_3 degli odierni convenuti. Le spese a favore dell'odierno attore si liquidano in € 6700,00 per onorari, oltre il 15% per spese generali c.p.a. e i.v.a. ed € 1.241,00 per esborsi a carico delle parti convenute in solido tra di loro. Circa la domanda di la soccombenza della stessa nei confronti degli odierni CP_3 convenuti deve essere considerata unitamente alla circostanza che la sua costituzione e quella di parte convenuta sono state contemporanee (avvenute il 7.1.2025). quindi non ha CP_1 CP_1 sostanzialmente preso in considerazione le domande della stessa, nei fatti non ponendo in essere una specifica attività difensiva rivolta a tale fine. Ciò giustifica una liquidazione nel minimo, pari a € 3808,00, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta DISPONE l'annullamento del contratto di advisory concluso da e Controparte_2 Parte_1 oggetto di causa CONDANNA
e in solido tra di loro al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2 Parte_1 di € 50.000,00 oltre interessi legali dalla data del 31.8.2021 fino all'8.5.2023 ex art. 1284 c. I c.c. e, di seguito, ex art. 1284 c. IV c.c., nonché di € 6.700,00 per onorari, oltre il 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a., € 1.241,00 per spese vive RESPINGE nel merito la domanda di restituzione presentata da nei confronti di CP_3 CP_1
CONDANNA al pagamento di € 3.808,00 oltre spese generali 15% c.p.a e i.v.a. nei confronti di CP_3
CP_1
RESPINGE Ogni ulteriore domanda Milano, 15 gennaio 2025 Il Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione SESTA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18558/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIONE Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA DEI MEDICI, N. 15 20123 MILANO presso il difensore avv. LIONE ANTONIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOIOLI GIORGIO e CP_1 C.F._2 dell'avv. POLTRONIERI MASSIMO CLAUDIO ( ) CORSO PORTA C.F._3
VITTORIA, 18 20122 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA TURATI N. 8 20121 MILANO presso il difensore avv. MOIOLI GIORGIO
n.r.: ; n.i.p.: ), contumace Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
CONVENUTI (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. SCROFANI CP_3 C.F._4
MARIA, elettivamente domiciliato in VIA FILISTO 187 SIRACUSA, presso il difensore avv.
SCROFANI MARIA
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni eventuale contraria istanza ed eccezione avanzata, anche in via istruttoria e incidentale, così statuire: in via principale: - accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del Sig. , in proprio e/o quale legale rappresentante della CP_1 Controparte_2
(n.r.: ; n.i.p.: ), con sede in Breslavia (Polonia), Ul. Marsz. P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_2
, al contratto stipulato con il Sig. e al conseguente obbligo di corrispondere la somma di €
[...] Pt_1 500.000,00 e, per l'effetto, anche ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c., condannare l'odierna parte convenuta alla corresponsione della cifra di € 500.000,00, oltre interessi e oltre al risarcimento dei danni nella misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; in via subordinata: - accertare e dichiarare l'invalidità del contratto di mandato stipulato tra le odierne parti in causa, per i motivi esposti, anche ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c., e, per l'effetto, condannare il Sig. , in proprio e/o in qualità di legale rappresentante della società CP_1 odierna convenuta, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma complessiva pari ad €
500.000,00, oltre interessi, o alla somma maggiore e minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.; in via ulteriormente subordinata: - accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del Sig. , in proprio e/o CP_1 quale legale rappresentante della società convenuta e, per l'effetto, condannare l'odierna parte convenuta al risarcimento del danno nella misura di € 500.000,00, oltre interessi, o alla somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa ai pagina 1 di 12 sensi dell'art. 1226 c.c.; in via ulteriormente subordinata: - accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale, anche ai sensi degli artt. 2043 e ss. c.c., del Sig. , in proprio e/o in qualità CP_1 di legale rappresentante della società odierna convenuta e, per l'effetto, condannare l'odierna parte convenuta al pagamento a titolo di risarcimento del danno della somma complessiva pari ad € 500.000,00, oltre interessi, o alla somma maggiore e minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 2056 c.c.; in via ulteriormente subordinata: - accertare e dichiarare l'obbligo, anche ai sensi degli artt. 2033 e ss. c.c., del Sig. CP_1
, in proprio e/o in qualità di legale rappresentante della società odierna convenuta, a restituire la
[...] somma di € 50.000,00, oltre interessi e, per l'effetto, condannare l'odierna parte convenuta al pagamento della suddetta somma o di quella minore o maggiore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia.
Per CP_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo ogni accertamento - istruttorio e di merito - utile ed opportuno, nonché ogni declaratoria necessaria, così giudicare: In via preliminare: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Signor
per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, in assenza di altro convenuto, - dichiarare CP_1
l'estinzione del presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge.
Per CP_3
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione proposta reietta, così giudicare: in via principale, nel merito: accertato e dichiarato il diritto della Sig.ra alla restituzione CP_3 dell'importo di € 50.000,00, versato alla società in adempimento dell'obbligo Controparte_2 assuntosi nei confronti del Sig. con scrittura datata 13.11.2021, condannare la Parte_1
(n.r.: 520664068; n.i.p.: 9512531082), con sede in Breslavia (Polonia), Ul. Marsz. Controparte_2
n. 74 e/o il Sig. , anche in solido tra loro, alla restituzione del predetto Parte_2 CP_1 importo di € 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Controversia in materia di contratto avente ad oggetto la compravendita di uno strumento finanziario a fronte di profitti elevati non corrisposti. Parte attrice esercita, nei confronti di e di Parte_1 CP_1 Controparte_2
(rimasta, quest'ultima, contumace), in via principale azione di responsabilità contrattuale;
in via subordinata, l'azione di annullamento del contratto per dolo;
in via ulteriormente subordinata, l'accertamento della responsabilità aquiliana, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno o, in mancanza dei relativi presupposti, la ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 cc. Parte convenuta si costituisce (tardivamente), deducendo il difetto di legittimazione CP_1 passiva sostanziale nel presente giudizio.
La vicenda di cui è causa trae origine dalla conclusione di un contratto qualificato dalle parti come “mandato di advisory” con il quale in data 31.8.2021 incarica Parte_1 CP_1
, nella qualità di legale rappresentante della a sottoscrivere delle
[...] Controparte_2 operazioni di investimento per suo conto e, nello specifico, a partecipare a un “programma SBLC” funzionale al rilascio di “SLBC”. Nello specifico le parti pattuiscono che: 1) l'investimento iniziale sarebbe stato pari a USD 350.000,00 corrispondenti a € 280.000,00 per il conseguimento di un profitto lordo per Pt_1 pari a € 6.000.000,00 (il cui pagamento sarebbe avvenuto “entro 90 giorni da quando la società pagina 2 di 12 avrebbe dimostrato di avere i fondi necessari per il programma”); 2) sarebbe stato CP_1 remunerato per l'incarico ricevuto nella misura del 10% del profitto conseguito (doc. 2 citazione). Di seguito le parti rideterminano l'investimento iniziale in € 50.000,00 per un profitto lordo pari a € 500.000,00 da erogare a parte attrice entro i successivi quattro mesi come si evince dal contenuto della mail inviata da parte convenuta (doc. 3 citazione). La provvista di € 50.000,00, oggetto dell'investimento, è stata messa a disposizione in concreto da in esecuzione di un contratto di mutuo gratuito stipulato con (doc. 13 CP_3 Pt_1 memoria parte attrice). CP_4
Seguendo le istruzioni fornite da , in data 16.11.2021, trasferisce a mezzo di CP_1 Pt_1 bonifico bancario, eseguito in concreto da la somma di € 50.000,00 su un conto CP_3 corrente riferibile alla società TR TI FZE, per la quale aveva dichiarato di CP_1 operare (doc. 6 citazione pagg. 10, 11). A partire da marzo 2022 parte attrice chiede a parte convenuta aggiornamenti circa la tempistica di erogazione del profitto senza ottenere alcun riscontro positivo come si evince dalle conversazioni via whatsapp (doc. 6 citazione pagg. 3-10). Parte attrice allega altresì che, nel mese di luglio 2022, ha preso contatti con la società TR TI FZE dalla quale apprende che la medesima era all'oscuro dell'operazione di investimento effettuata, non avendo mai rivestito alcun ruolo in detta società. CP_1
Nel tentativo di recuperare almeno l'investimento iniziale, chiede a la Pt_1 CP_1 restituzione dell'importo di € 50.000,00 senza tuttavia ricevere un riscontro positivo da quest'ultimo (doc. 6 citazione pagg. 10, 11). Segue la presentazione da parte della stessa di denuncia querela per il reato di truffa ex art. 640 c.p. alle autorità competenti, cui è seguito l'emissione da parte del tribunale di Milano del decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 552 cpp per il reato di truffa aggravato dalla rilevante entità del danno ex artt. 640 e 61 n. 7 cp e per il quale è prevista udienza predibattimentale in data 8.01.2025 (doc. 14 memoria). Interviene nel presente giudizio la quale domanda la restituzione di € 50.000,00 a CP_3
in proprio e quale legale rappresentante della CP_1 Controparte_2
Si costituisce in data 7.01.2025 in proprio (e non quale legale rappresentante della CP_1
), il quale eccepisce il difetto di legittimazione passiva sostanziale, in quanto Controparte_2 lo stesso sarebbe stato citato in proprio e non nella sua qualità di legale rappresentante della : pertanto, egli chiede che sia dichiarata l'insussistenza della propria Controparte_2 legittimazione passiva sostanziale e, altresì, l'estinzione del presente giudizio. In data 9.01.2025 viene fissata la prima udienza di comparizione ex art. 183 cpc con la quale le parti insistono per le domande ed eccezioni riportate nei propri atti. All'udienza del 15.1.2025 la causa è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. Nel merito, si osserva quanto segue. Parte attrice domanda a questo tribunale, in via principale, l'accertamento della responsabilità contrattuale ex art. 1218 cc di parte convenuta, anche ai fini della risoluzione ex art. 1453 cc, non avendo corrisposto quest'ultima l'utile lordo derivante dall'operazione di investimento pari a € 500.000,00. In secondo luogo parte attrice chiede che sia accertata e dichiarata l'invalidità del contratto concluso sotto il profilo dell'annullabilità per dolo ex art. 1439 cc con conseguente condanna al risarcimento dei danni.
pagina 3 di 12 In terzo luogo parte attrice chiede, in via ulteriormente subordinata, l'accertamento della responsabilità aquiliana ex art. 2043 cc di parte convenuta e condannare la stessa al risarcimento del danno. In ogni caso parte attrice domanda il risarcimento dei danni per Euro 500.000,00 e, in via residuale, la restituzione ai sensi dell'art. 2033 cc a titolo di indebito oggettivo dell'importo corrisposto e pari a Euro 50.000,00. Parte convenuta eccepisce, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva sostanziale di
, in quanto il contratto di “mandato di advisory” sarebbe stato stipulato dal Parte_3 medesimo non in proprio bensì nella sua qualità di legale rappresentante di Controparte_2
Ne consegue che parte attrice avrebbe dovuto citare in giudizio esclusivamente CP_2
e non anche in proprio.
[...] CP_1
L'eccezione non è fondata. Parte attrice ha regolarmente citato in giudizio parte convenuta, ossia la Controparte_2
Il mandato di advisory è stato concluso da con , quest'ultimo Parte_1 Parte_3 nella qualità di rappresentante legale della come si ricava dalla Controparte_2 documentazione prodotta in giudizio (doc. 2 citazione). Nelle premesse del contratto è precisato, infatti, che: “il Sig. , consulente esperto in Parte_3 materia finanziaria, nella qualità di titolare e amministratore della soc. con Controparte_2 sede a Varsavia, Kraj Polska, woj. Ui. , nr. 5, Polska”. CP_5 Persona_1
Dopo le premesse si precisa, inoltre, che “il sig. conferisce alla il Parte_1 CP_2 mandato di advisory secondo i termini e le condizioni di seguito descritte”. La circostanza che si qualifichi nel contratto, al contempo, come legale rappresentante e CP_1 come consulente finanziario deputato in concreto a realizzare l'operazione di investimento di evidenzia peraltro una certa ambiguità della figura del all'interno dello stesso Pt_1 CP_1 contratto. Anche in calce, nello spazio riservato alla sottoscrizione, è indicato in qualità CP_1 di consulente e non come rappresentante legale. Ciò spiegherebbe la scelta processuale di citare a comparire davanti a questo tribunale CP_1
nella sua duplice veste ossia in proprio (ossia quale consulente finanziario) e in qualità di
[...] legale rappresentante della Controparte_2
Quindi, è innegabile che la potesse essere citata (e sia stata regolarmente CP_2 CP_2 citata) in giudizio. Pertanto il contraddittorio deve ritenersi correttamente integrato. Quanto al fatto che anche avesse motivo per essere citato, cfr. infra. CP_1
Nel merito, con riguardo all'ordine di esame delle singole domande, si ritiene che occorre, in via preliminare, esaminare la questione pregiudiziale relativa all'invalidità del contratto in quanto tale accertamento – inerendo il profilo genetico del rapporto contrattuale - costituisce un prius logico-giuridico rispetto al successivo accertamento della responsabilità contrattuale ex art. 1218 cc. Tale accertamento ha come presupposto, infatti, un contratto validamente concluso. Parte attrice sostiene che il contratto concluso e qualificato come “mandato di advisory” sia annullabile per dolo ai sensi degli artt. 1427 e 1439 cc. in ragione dei raggiri posti in essere da parte convenuta e che hanno viziato il procedimento di formazione della volontà di parte attrice nella conclusione del contratto. Quanto all'annullabilità per dolo ex artt. 1427 e 1439 cc si osserva quanto segue. Il dolo, quale vizio del consenso, si concretizza in raggiri posti in essere da una parte al fine di pagina 4 di 12 alterare la rappresentazione della realtà dell'altra, inducendola in errore, e quindi carpirne il consenso alla stipula di un contratto. I raggiri devono avere ad oggetto gli elementi essenziali del contratto ossia devono incidere sull'an della prestazione del consenso. Il dolo può dirsi sussistente in presenza delle seguenti condizioni: 1) condotta commissiva o omissiva materializzata da raggiri (manovre e artifizi); 2) animus decipiendi del deceptor ossia la specifica intenzione di ingannare del deceptor;
3) deceptus deve essere caduto in errore;
4) nesso di causalità tra la condotta fraudolenta e la decisione del deceptus di stipulare il contratto. (Cass. Civ. n. 17988/2024: “Ed invero il dolo, quale vizio del consenso, inteso in senso oggettivo, in contrapposizione al dolo in senso soggettivo, si concretizza nei raggiri perpetrati ai fini di alterare la volontà negoziale della vittima, inducendola così in errore. In questa dimensione il dolo è sinonimo di inganno e causa di annullamento del contratto quando i raggiri adoperati abbiano ad oggetto circostanze essenziali del negozio, nel senso di determinanti per la prestazione del consenso del raggirato. Pertanto, il dolus causam dans, ossia tale che senza di esso l'altra parte non avrebbe contrattato (sull'an), si distingue dal dolus incidens, ossia che influisce sulle sole condizioni della contrattazione (sul quomodo), ma non è determinante del consenso, il quale non può dar luogo ad invalidità del contratto, ma solo alla riparazione dei danni. Ne discende che, ai fini dell'annullamento del contratto, il raggiro posto a fondamento del dolo, per un verso, deve ingenerare nella parte che lo subisce una rappresentazione alterata della realtà e, per altro verso, deve provocare un errore influente sull'an della prestazione del consenso”. Sicché affinché vi sia dolo devono sussistere le seguenti condizioni: a. che vi sia una condotta, commissiva od omissiva, materializzata da raggiri, ossia da un complesso di manovre e artifizi;
b. che tale condotta sia riconducibile ad un animus decipiendi del deceptor, ossia che vi sia una specifica intenzione di ingannare;
c. che in conseguenza il deceptus sia caduto in errore;
d. che vi sia un nesso di causalità sia tra i raggiri e l'errore sia tra la condotta fraudolenta e la decisione del deceptus di stipulare il contratto”). Con riguardo alla vicenda in esame si ritiene che la tesi di parte attrice secondo cui , in CP_1 qualità di legale rappresentante della e in proprio, avrebbe tenuto una Controparte_2 condotta dolosa funzionale a carpire il consenso della parte alla conclusione del Pt_1 contratto è fondata.
, nella veste di legale rappresentante di detta società, ha posto in essere una condotta CP_1 dolosa, concretizzatisi in artifizi e raggiri, al fine di conseguire il consenso di al Pt_1 trasferimento della somma di € 50.000,00. L'individuazione delle circostanze in concreto che possano integrare gli artifizi e i raggiri è rimessa al giudice (Cass. 20231/2022: “Ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze - la cui prova è a carico del "deceptor" - dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto "ictu oculi" dell'inganno perpetrato nei suoi confronti. (Fattispecie relativa al comportamento decettivo del promotore finanziario che, approfittando della residenza all'estero del titolare del conto e della delega da questi rilasciata alla madre,
pagina 5 di 12 rappresentava falsamente ad entrambi la correttezza delle operazioni e la pre-autorizzazione ricevuta, facendo quindi sottoscrivere alla delegata una serie di moduli di disinvestimento o bonifico impilati, così da distrarre il patrimonio dell'investitore)”. Con riguardo al caso di specie, molteplici sono gli indizi da cui desumere la sussistenza degli stessi. In primo luogo è fatto assimilabile al notorio che un investimento di € 50.000,00 non possa generare nell'arco di tre mesi un guadagno pari al 1000%. Ciò tanto più a fronte di non meglio precisati investimenti nel mercato finanziario, accennati (più che disciplinati) nel contratto in esame tramite il richiamo a concetti finanziari impiegati in termini più evocativi che indicativi di una precisa prestazione. Si veda, per esempio, la clausola che contiene l'indicazione dell'oggetto dell'incarico nel senso di “partecipare al programma sblc gestito dalla Piattaforma stessa, in cui viene emessa una SBLC direttamente al loro comprovato monetizzatore”. Impregiudicato il senso formale del periodo, è indicativo il fatto che i contratti che, nella prassi, fanno uso di siffatti termini, per solito (oltre a essere costituiti da documenti molto più lunghi) pongono in premessa una sorta di vocabolario tecnico, al fine di chiarire il significato di termini tecnici o tecnicizzati, che già nella clausola suddetta abbondano. Nulla di tutto questo, ma non solo: i concetti di “programma sblc”, di “Piattaforma” e di SBLC (acronimo, forse, per standard bill letter of credit) compaiono nel contratto per la prima volta (tranne SBLC) nella suddetta clausola. Già da tali espressioni linguistiche e acronimi presenti nel contratto non meglio precisati e definiti sembra desumersi un'assenza di trasparenza contrattuale, prodromica a creare una falsa o artificiosa rappresentazione della realtà e, quindi, ad alterare una corretta formazione del consenso dell'investitore al momento della conclusione del contratto. Il tentativo di parte convenuta di carpire la fiducia dell'investitore si desume anche dal tenore di ulteriori clausole, tra cui la seguente che è sempre inerente all'oggetto dell'incarico: “il programma SBLC gestito ha dimostrato di essere il metodo più sicuro e senza alcun rischio da parte dell'investitore. Scegliendo come in questo caso di investire l'importo di 350 usd che in euro saranno circa 280 k, il programma porta un utile lordo di 12 milioni di euro, che saranno divisi al 50% con la piattaforma”. Al di là del fatto che si tratta di un metodo di guadagno riferito in termini impersonali: (“il programma SBLC gestito ha dimostrato di essere il metodo più sicuro e senza alcun rischio da parte dell'investitore”), comunque i guadagni che ne deriverebbero appaiono assolutamente abnormi: se davvero fossero tali verrebbe in rilievo una possibilità di investimento la cui risonanza travalicherebbe il settore specialistico degli investimenti finanziari. Analoghi profili di ambiguità si riscontrano nella terza clausola (“l'investitore, attraverso la andrà a percepire 6 milioni lordi, i costi per l'erogazione che sarà fatta Controparte_2 da un non superano il 5% quindi il netto ricavato sarà pari a 5.700.000,00”) in cui CP_6 ricorre ancora una volta un concetto in alcun modo spiegato: quello di “ . CP_6
Infine la quarta clausola contrattuale, in ordine ai “tempi”, appare a sua volta del tutto oscura (“i tempi saranno di 90 giorni dal momento che la potrà dimostrare di avere i fondi CP_2 necessari per il programma”). Si riporta, per una migliore visione d'insieme, il documento contrattuale:
pagina 6 di 12 pagina 7 di 12 In conclusione, elementi quali la prospettazione di un guadagno del tutto sproporzionato in termini assoluti e relativi, l'ausilio di un linguaggio pseudotecnico, l'impiego di clausole volutamente oscure, lascia sottintendere né più né meno l'uso di artifici e raggiri, e che il consenso della parte sia stato carpito con dolo, per opera di un soggetto (i.e. ) che Pt_1 CP_1 ha inteso spacciarsi per esperto in ambito finanziario. Impregiudicata la mancanza di diligenza dell'odierno attore (che però è circostanza che non priva di efficacia i vizi del consenso, bensì incidendo al più sul piano della quantificazione del risarcimento del danno ex art. 1338 c.c.), si deve non di meno ritenere che questi abbia creduto a tale prospettazione, come dimostrano le sue continue interlocuzioni con;
il quale, a CP_1 propria volta, ha manifestato continui pretesti ovvero financo sdegnati rifiuti per evitare di corrispondere a alcunché (cfr. doc. 6 citazione): rifiuti del tutti gratuiti (derivanti per es. Pt_1 dal fatto che si fosse rivolto a un avvocato), che valgono, ex post, a corroborare una Pt_1 condotta truffaldina sussistente già a monte.
pagina 8 di 12 Difficile pertanto non vedere un dolo contrattuale, caratterizzabile per il fatto che è stato CP_1 né più né meno imbonito dal presunto know how di e dalla prospettiva di facili, Pt_1 mirabolanti guadagni parimenti prospettati dal primo. Vi sono stati quindi artifici (l'uso di linguaggio pseudotecnico) senz'altro idonei a determinare un vizio del consenso (in altri termini, acconsente perché invogliato dalla prospettiva di Pt_1 guadagno come scritto nero su bianco da ), desumibile anche da una email inviata da CP_1 parte convenuta, nella quale si ribadisce la “possibilità certa [?] di ottenere 10 volte il capitale nel tempo previsto di 4 mesi” (vedi doc. 3 citazione). Ciò conduce a ritenere che alla conclusione di tale contratto non si sarebbe pervenuti in assenza della condotta decettiva di parte convenuta (il c.d. dolus causam dans).
In ogni caso si profila una responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 cc di anche CP_1 nella propria qualità personale di consulente (e non in quella di legale rappresentante) o, comunque, per essere la persona che ha interloquito nei fatti con l'odierno attore (c.d. responsabilità del terzo nella trattativa precontrattuale). Già il fatto che nel contratto di mandato di advisory lo stesso si autoqualifichi come consulente
“esperto” è circostanza idonea a indurre in affidamento un investitore, nel senso di attribuire al primo una competenza superiore e una maggiore affidabilità. In secondo luogo, nelle conversazioni via whatsapp lo stesso sollecita ripetutamente il CP_1 pagamento della somma di € 50.000,00 alla parte dimostrando quindi un ruolo attivo, Pt_1 in prima persona, nel perfezionamento dell'operazione (e parimenti si può affermare anche quando, a fronte della prospettazione di attivare le vie legali da parte di prospetta Pt_1 CP_1 ulteriori lungaggini, palesando così ancora una volta l'esistenza di un interesse proprio dietro detta condotta: doc. 6 citazione pagg. 10, 11). Inoltre, risulta essere l'artefice materiale del contratto stipulato inter partes: contratto che, CP_1 come si è visto, già per il suo contenuto appare impregnato di carica decettiva. Pertanto ha assunto un ruolo attivo nella formazione del consenso prestato dall'odierno CP_1 attore, e risulta del resto avere seguito l'affare costantemente in prima persona, sia prima che dopo la stipula. Ciò consente di desumere una personale responsabilità dello stesso, sia come autore degli elementi materiali integranti i raggiri, sia come soggetto che ha determinato in capo all'odierno attore un affidamento che, alla luce dei fatti, era infondato fin dall'origine. Legittimo quindi ritenere che lo stesso debba rispondere dei danni provocati a in forza Pt_1 della propria condotta decettiva nella fase della formazione del contratto, benché quest'ultimo sia stato poi concluso con Controparte_2
Tale duplicità della veste di (legale rappresentante della e consulente CP_1 Controparte_2 finanziario) conduce a ipotizzare, infatti, che nel caso concreto, abbia avuto un ruolo CP_2 meramente strumentale rispetto a un'operazione alla quale aveva aveva un interesse CP_1 esclusivamente personale. Quanto detto sembra trovare conferma anche nella circostanza che nella causale del bonifico della somma di € 50.000,00 fosse necessario indicare il nome del consulente ossia “ ” Pt_4 senza alcun riferimento al contratto o all'operazione di investimento conclusa (cfr. doc. 6 citazione), né tantomeno alla CP_2
Peraltro occorre osservare che tutti gli elementi di fatto addotti da parte attrice nel proprio atto di citazione non sono stati specificamente contestati da nella propria comparsa di CP_1 costituzione e risposta, essendosi il medesimo limitato a chiedere l'accertamento pagina 9 di 12 dell'insussistenza della legittimazione passiva sostanziale. Ne consegue che, in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 cpc, detti fatti devono ritenersi provati (Cass. Ord. 26908/2020: “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata”). Pertanto il contratto di mandato di advisory deve essere annullato per dolo ai sensi dell'art. 1439 c.c., comma secondo (se pure il contratto intercorre con e i raggiri sono usati da CP_2 un terzo, i.e. l'odierno convenuto , quest'ultimo era proprio il legale rappresentate della CP_1 medesima . CP_2
Anche la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice deve essere accolta. Il suddetto risarcimento del danno, avendo come presupposto una condotta intervenuta al momento della formazione del contratto, è correlato a una forma di responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 cc e deve essere riconosciuto nei limiti del c.d. interesse negativo. In ordine alle voci risarcibili si osserva quanto segue. In particolare, quanto al danno emergente non vi è dubbio che vi sia stata una perdita economica per Pt_1
Seppure è vero che formalmente il pagamento della somma di € 50.000,00 è stato effettuato da terzo rispetto al contratto di mandato di advisory, lo stesso deve essere imputato CP_3 giuridicamente a questi aveva previamente concluso un contratto di mutuo con Pt_1 [...]
in forza del quale ha disposto della relativa somma, tramite ordine alla stessa di CP_3 effettuare il bonifico a favore di una (terza) società, i.e. TR consulting fze. Viene quindi in rilievo una somma di denaro di cui è stata riconosciuta la giuridica disponibilità in capo a nel momento in cui la ha dato esecuzione al bonifico richiesto (doc. 13 Pt_1 CP_3 memoria attorea). Al riguardo, si rammenta che in data 29.11.2023 (ossia dopo il rifiuto di di restituire CP_1 anche la somma di € 50.000,00) aveva presentato un ricorso a questo tribunale per Pt_1 ottenere un sequestro conservativo della somma di € 50.000,00 su un conto corrente riferibile a
. Tale ricorso è stato rigettato sulla base del rilievo che il pagamento era stato effettuato CP_1 materialmente da un terzo, ossia e tenuto conto altresì che non era stata prodotta alcuna CP_3 documentazione che consentisse di imputare tale disposizione di pagamento a (in Pt_1 breve, pertanto: alcun pagamento risultava essere stato posto in essere da né per conto Pt_1 dello stesso). Il contratto di mutuo è stato prodotto nel presente giudizio solo con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. (quindi in data 28.11.2024), ma il provvedimento di rigetto del sequestro è del 29.11.2023 era anteriore e, pertanto, non era materialmente possibile tenerne conto.
pagina 10 di 12 Ciò premesso, ai fini della sussistenza o meno di tale voce di danno non assume rilievo il fatto che il versamento di € 50.000,00 sia stato effettuato tramite bonifico da parte attrice in favore di una società terza rispetto al contratto concluso, ossia la TR TI FZE. Anzitutto, detta società è stata indicata al pagamento dallo stesso , come da allegazione (non CP_1 contestata). Tale circostanza preclude un'azione di ripetizione (non fosse altro perché la TR non è stata convenuta in giudizio), ma realizza quella perdita patrimoniale che è stata determinata dalla condotta scorretta di parte . CP_1
È quindi innegabile l'esistenza di una perdita patrimoniale subita da questi si è privato Pt_1 di una somma (che si era già obbligato a restituire) a cui aveva diritto in forza degli accordi con già solo l'accensione del relativo contratto di mutuo e l'assunzione dell'obbligo CP_3 di restituzione legittimano la pretesa risarcitoria di che non si sarebbe esposto Pt_1 finanziariamente se non fosse stato ingannato. Non viene in rilievo invece, si ribadisce, una pretesa di natura restitutoria nei confronti degli odierni convenuti, atteso che non risulta che questi siano stati gli effettivi beneficiari della somma medesima: la TR consulting non è infatti parte del presente giudizio. Ciò, si ribadisce, non elide il fatto che l'odierno attore abbia assunto una valida obbligazione (nei confronti della mutuante che costituisce per lui un danno, determinato dal dolo CP_3 contrattuale dei convenuti. Il depauperamento del patrimonio di sotto tale profilo corrisponde alla somma di € Pt_1
50.000,00. Su tale somma, in quanto liquida fin dall'origine, sono dovuti gli interessi legali a far tempo dalla dazione fino all'effettivo rimborso. Quanto al lucro cessante, va premesso che certamente non può riconoscersi all'odierno attore un guadagno, quale quello promesso in contratto, nel momento in cui si riconosce l'invalidità dello stesso (non viene quindi in rilievo un affidamento che possa dirsi legittimo) e tenuto conto che l'illecito ha natura precontrattuale. Tuttavia parte attrice non ha allegato e/o documentato (neanche astrattamente) alcuna alternativa possibilità di guadagno perduta a causa dell'investimento effettuato, né ha allegato condotte di investimento abituali, in assoluto e, in genere, tali da consentirgli un pur minimo guadagno. Per il vero, alla luce di quanto esposto, neppure pare verosimile che avrebbe opportunamente investito altrimenti eventuale liquidità a sua disposizione (della quale peraltro appare essere stato privo, posto che l'ha avuto tramite un finanziamento a opera della . CP_3
Si ritiene quindi che il lucro cessante, in termini di opportunità di guadagno perduta, non possa essere riconosciuto e che pertanto il danno vada riconosciuto nei limiti della perdita subita e corrispondente a € 50.000,00, oltre interessi dalla data del 31.8.2021 (data del contratto) fino all'8.5.2023 ex art. 1284 c. I c.c. e, di seguito, ex art. 1284 c. IV c.c. Tali danni sono da porre a carico di e della società da lui rappresentata, Parte_3 [...]
CP_2
In ordine alla domanda di restituzione della somma di € 50.000,00 proposta dalla terza intervenuta si osserva che la stessa vanta un preciso titolo contrattuale in ordine alla CP_3 restituzione della stessa (ma solo) nei confronti dell'odierno attore;
il contratto legittima la stessa a ottenere la restituzione della somma nei confronti di L'intervenuto bonifico nei Pt_1 confronti di TR, a parte la circostanza (già evidenziata) che quest'ultima (solo soggetto tenuto, in tesi, a una ripetizione) non è parte del giudizio, risulta causalmente giustificato come atto di adempimento nei confronti dello stesso i.e. il mutuatario, che ha così disposto Pt_1 della somma per il tramite della stessa (TR, in altri termini, integra un soggetto CP_3
pagina 11 di 12 legittimato a ricevere il materiale pagamento ex art. 1188 c.c., ma il creditore resta . Pt_1
Consegue quindi che le pretese di quest'ultima possono essere avanzate solo nei confronti dell'odierno attore: peraltro solo dopo la scadenza del termine previsto nel contratto di mutuo, ossia il 31 dicembre 2025. Le domande di devono quindi essere respinte nei confronti CP_3 degli odierni convenuti. Le spese a favore dell'odierno attore si liquidano in € 6700,00 per onorari, oltre il 15% per spese generali c.p.a. e i.v.a. ed € 1.241,00 per esborsi a carico delle parti convenute in solido tra di loro. Circa la domanda di la soccombenza della stessa nei confronti degli odierni CP_3 convenuti deve essere considerata unitamente alla circostanza che la sua costituzione e quella di parte convenuta sono state contemporanee (avvenute il 7.1.2025). quindi non ha CP_1 CP_1 sostanzialmente preso in considerazione le domande della stessa, nei fatti non ponendo in essere una specifica attività difensiva rivolta a tale fine. Ciò giustifica una liquidazione nel minimo, pari a € 3808,00, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta DISPONE l'annullamento del contratto di advisory concluso da e Controparte_2 Parte_1 oggetto di causa CONDANNA
e in solido tra di loro al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2 Parte_1 di € 50.000,00 oltre interessi legali dalla data del 31.8.2021 fino all'8.5.2023 ex art. 1284 c. I c.c. e, di seguito, ex art. 1284 c. IV c.c., nonché di € 6.700,00 per onorari, oltre il 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a., € 1.241,00 per spese vive RESPINGE nel merito la domanda di restituzione presentata da nei confronti di CP_3 CP_1
CONDANNA al pagamento di € 3.808,00 oltre spese generali 15% c.p.a e i.v.a. nei confronti di CP_3
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RESPINGE Ogni ulteriore domanda Milano, 15 gennaio 2025 Il Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo
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