Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/04/2025, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2652 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, alla quale è riunita la causa R.G. 2661/2022, posta in decisione all'udienza del giorno 9.12.2024 e vertente TRA (P.IVA ), con l'avvocato Parte_1 P.IVA_1
Michele Roma PARTE APPELLANTE E (C.F. e P.IVA Controparte_1
), con l'avvocato Michele Roma P.IVA_2
PARTE APPELLANTE E (P.IVA: ), con Controparte_2 P.IVA_3
l'avvocato Sante Daniele Carucci
PARTE APPELLATA Appellante in via incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4660/2022 del Tribunale di Roma. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Con atto di citazione ritualmente notificato alla
[...] Contr (d'ora in poi breviter ed alla Controparte_1
(d'ora in poi breviter ) la Parte_1 _1 Controparte_2
(d'ora in poi breviter formulava le seguenti
[...] CP_2
1
- per aver messo a gara un progetto assolutamente scalibrato rispetto al reale stato dei luoghi e caratterizzato da rilevanti errori ed omissioni;
- per aver reiteratamente ed illegittimamente dovuto sospendere i lavori ponendo a carico dell'Appaltatore gli ingenti oneri maturati nel corso dei periodi di sospensione;
- per aver causato, con il proprio comportamento inadempiente ed omissivo, l'allungamento del tempo contrattuale ed il conseguente grave fenomeno della eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione a carico dell'Appaltatore, ben oltre un decimo del valore del prezzo originariamente pattuito, in un rapporto negoziale già caratterizzato da carenze ed improprietà; - per aver reiteratamente e scientemente violato il primario obbligo di cooperazione ed, in particolare, per non aver adottato (o per aver adottato in ritardo) alcun provvedimento inteso a far fronte al gravoso problema della sopravvenienza;
b) comunque, accertare e dichiarare:
- che la Stazione Appaltante ha erratamente omesso di pronunciarsi favorevolmente in ordine alle riserve iscritte nel Registro di Contabilità;
- che la Stazione Appaltante ha erratamente attivato e concluso il procedimento di “accordo bonario”;
- che tutte le riserve avanzate sono fondate in fatto e in diritto;
c) per l'effetto condannare le Società convenute al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'Appaltatrice negli importi esposti con perizia giurata di parte, e segnatamente: d) condannare le convenute al risarcimento del danno derivante dalla dichiarata risoluzione del contatto per l'ammontare complessivo di € 5.882.564,68 (oltre il recupero del ribasso d'asta sui lavori eseguiti fino alla data dell'eventuale risoluzione contrattuale ed oltre il lucro cessante calcolato sull'importo dei lavori non eseguiti alla data della risoluzione contrattuale) o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
e) condannare, in subordine, le convenute alla corresponsione della somma di € 9.688.740,26 derivante dal mancato accoglimento delle legittime e fondate riserve ed al
2 relativo risarcimenti dei danni, o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo. Omissis…” Si costituiva la che, con comparsa di risposta, Parte_1 in via preliminare, chiedeva dichiararsi la nullità della domanda perché carente dei requisiti richiesti dall'art. 163 n°4 c.p.c. relativamente alla specificazione dei ruoli di essa convenuta, presi in esame ai fini della invocata responsabilità; in via gradata chiedeva rigettarsi le richieste risarcitorie della in quanto CP_2 sfornite dei presupposti di fatto e di diritto anche alla luce dalla natura esimente e di forza maggiore degli accadimenti posti a carico della Stazione Appaltante;
in via ulteriormente gradata chiedeva accertarsi che la era comunque inadempiente CP_2 alle obbligazioni contrattuali ed a quelle in tema di correttezza e di buona fede contrattuale instando acchè fosse determinato il diritto al risarcimento dei danni, da liquidarsi in corso di causa;
in via ancor più subordinata chiedeva che, nella denegata ipotesi di condanna di essa convenuta al risarcimento dei danni in favore della dovesse essere riconosciuto il concorso di colpa di CP_2 quest'ultima ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Si costituiva altresì la che, Controparte_1 con comparsa di risposta, in via preliminare, chiedeva dichiararsi la nullità della domanda per omessa compiuta delineazione dell'oggetto del contendere;
nel merito, in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale, chiedeva accertarsi che il contratto di appalto si era risolto per fatto e colpa dell'appaltatore, alla luce delle violazioni inerenti la ritardata acquisizione e la consegna della polizza cauzionale e, comunque, per violazione dei principi di correttezza e di buona fede che regolano il rapporto contrattuale;
in subordine chiedeva che le avverse richieste fossero respinte perché sfornite dei presupposti di fatto e di diritto anche alla luce della natura esimente e di forza maggiore degli accadimenti posti a carico della Stazione Appaltante;
in via di ulteriore subordine chiedeva, in ogni caso, accertarsi che la era inadempiente alle obbligazioni CP_2 contrattuali determinando il diritto di essa convenuta al risarcimento dei danni, in misura da quantificarsi in corso di causa, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. Espletata la C.T.U. (ammessa al fine di accertare l'ascrivibilità alle parti processuali della interruzione del rapporto nonché la esistenza e l'ammontare delle voci creditorie rivendicate dalla società attrice) la causa, all'udienza del
3 23/11/2021, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, ad opera dei procuratori delle parti, veniva trattenuta in decisione».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «Respinge la domanda di risoluzione contrattuale proposta dalla e, in via riconvenzionale, dalla Controparte_2 [...]
Controparte_1
Accoglie la domanda sub b) di cui alle conclusioni dell'atto di citazione e, per l'effetto, condanna la e la Parte_1 [...]
in solido fra loro, a pagare, a titolo di Controparte_1 risarcimento-danni, alla società attrice la somma complessiva pari ad € 3.546.865,53 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dalla data di deposito dell'elaborato peritale definitivo sino a quella di effettivo soddisfo. Condanna la e la Parte_1 Controparte_1
in solido fra loro, a rifondere in favore della società attrice
[...]
e, per essa, nei confronti del procuratore distrattario, le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo pari ad € 46.988,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge. Pone le spese di C.T.U. –come liquidate in atti- in via definitiva a carico solidale delle società convenute».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Istanza su elaborato peritale
«In via istruttoria giova evidenziare che le società convenute hanno richiesto in sede di scritti defensionali conclusivi convocarsi l'ausiliario di giustizia onde consentire allo stesso di fornire chiarimenti su taluni punti controversi dell'elaborato peritale redatto.
Mette conto osservare che il nominato esperto ha replicato analiticamente alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte alla bozza di relazione peritale sicché l'istanza formulata appare ultronea. In aggiunta non può essere dato ingresso a richieste non formulate in forma espressa in sede di precisazione delle conclusioni».
Struttura del contratto di appalto e cronologia degli eventi
«Nel merito ritiene il Collegio che la domanda attorea, validamente formulata, debba trovare accoglimento per quanto di ragione;
ed invero, prima di esaminare il contenuto dei quesiti peritali, appare opportuno fornire alcuni cenni in ordine alla struttura delle pattuizioni fra le parti ed alla cronologia degli eventi che hanno caratterizzato l'appalto.
Occorre prendere atto del rilievo che il nominato esperto (con elaborato tratto sulla scorta di retti criteri tecnici ed immune da vizi logici) ha condivisibilmente prospettato quanto segue:
4 - in ordine al contratto di appalto stipulato ed all'andamento dello stesso:
- si verte in ambito di appalto di lavori per la realizzazione di rettifiche di tracciato che interessano il rifacimento della rete ferroviaria (corpo stradale, armamento, opere di regimazione idraulica, trazione elettrica TE, modifiche ed adeguamenti degli impianti di sicurezza e telecomunicazioni) per una estensione complessiva di 3,750 Km fra le stazioni di Montalto Rose
e Torano, in prossimità del Posto Movimento Acri- Bisignano-Luzzi
(provincia di Cosenza) e la realizzazione delle opere sostitutive del passaggio a livello alla pk 50 + 056 della linea ferroviaria Sibari-Cosenza, ubicato nel
Comune di Montalto Uffugo (Cs);
- trattasi di appalto tradizionale, sulla scorta della progettazione esecutiva posta a base di gara bandita il 28/02/2015 ai sensi della _1
Parte III del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. a seguito del quale è risultata aggiudicataria la di MO (Ba), con il ribasso Controparte_2 offerto del 14,5115% per l'importo complessivo netto di € 14.881.487,71, di cui € 11.896.031,34 per lavori a corpo, € 1.925.777,86 per lavori a misura ed
€ 1.059.678,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- il contratto di appalto (detto anche Convenzione) è il n°4/2016
Rubrica Atti Privati stipulati da in nome e per conto di Parte_1 [...]
del 14/04/2016 per l'importo di € 14.881.487,71 e il tempo di CP_4 esecuzione concordato è di 525 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
- sono stati pattuiti anche termini parziali di 300 gg per il completamento della rettifica di tracciato 1 e di 405 gg per il rinnovo cavalca- ferrovia e relativa viabilità in sostituzione del preesistente passaggio a livello alla progressiva pk 50 + 056;
- la consegna dei lavori è avvenuta con verbale del 12/07/2016 che ha fissato così il termine utile per il completamento di tutti i lavori al 19/12/2017, verbale di consegna lavori firmato senza riserva alcuna;
- oggetto dell'appalto è il rifacimento della sede ferroviaria per una estensione complessiva di circa 3,75 Km fra le stazioni di Montalto-Rose e
Torano, in prossimità del Posto Movimento Acri-Bisignano-Luzzi (Cs) e la realizzazione delle opere sostitutive del passaggio a livello alla pk 50+056, ubicato nel Comune di Montalto Uffugo (Cs) della linea ferroviaria Sibari-
Cosenza (linea ferroviaria importante e strategica in quanto, tramite apposita bretella di collegamento con rappresenta l'anello di congiunzione CP_5 fra la linea ferroviaria ionica e quella tirrenica del Nord Calabria in provincia di Cosenza);
- gli effettivi interventi previsti in progetto sono suddivisi in quattro varianti di tracciato della preesistente linea ferroviaria, praticamente la rettifica di quattro curve preesistenti per consentire una velocità di tracciato di 150 Km/h, il ripristino della geometria teorica del binario esistente nei tratti di rettilineo che rimangono invariati, la soppressione del Posto di Movimento
Acri-Bisignano-Luzzi con trasformazione dello stesso in piena linea e la soppressione del passaggio a livello PL alla progressiva Km 50+056 (cfr. le rettifiche di tracciato analiticamente indicate a pag. 9 dell'elaborato peritale);
- l'avanzamento economico dell'appalto ha palesato il seguente timing:
5 - alla data del 19/12/2017 (termine finale contrattuale) pagamento pari ad € 4.241.763,68 (riferimento 5° SAL) corrispondente al 28,5% circa dell'importo dell'appalto;
- alla data del 31/05/2018 (data di richiesta atto di citazione) pagamento pari ad € 5.299.286,78 (riferimento 20° SAL) corrispondente al 35,6% circa dell'importo dell'appalto;
- alla data del 31/01/2019 (ultimo SAL prodotto dall'Impresa negli allegati alla seconda memoria istruttoria) pagamento pari ad € 7.677.151,73 (riferimento 28° SAL) corrispondente al 51,6% circa dell'importo dell'appalto (secondo la tabella riepilogativa indicata alle pagg. 14 e 15 della relazione); 1) in ordine all'anomalo andamento dell'appalto (quesito n°1):
- le problematiche che hanno condizionato in concreto il corso dell'appalto sono state le seguenti: a) impedimenti derivanti dal rinvenimento di numerosi sotto-servizi non censiti nel progetto esecutivo a base di gara di appalto;
b) impedimenti alla attuazione della bonifica da ordigni bellici B.O.B. come prevista in PE (progetto esecutivo) nelle aree interessate da diffuse infestazioni ferromagnetiche;
c) indisponibilità della viabilità di accesso al cantiere prevista in PE;
d) impedimenti derivanti dal rinvenimento di diffusi reperti archeologici in aree non bene indagate in fase di progetto definitivo (PD) e di progetto esecutivo (PE);
- le predette interferenze si sono ripercosse a cascata anche sulla esecuzione delle altre opere non direttamente interessate per normale osmosi lavorativa come l'apporto di materiale di scavo che il progetto prevedeva di attingere proprio dalle aree impedite per la realizzazione di rilevati e simili
(effetto complessivo recepito dalla Committente con la concessione di due proroghe che hanno protratto nel tempo l'esecuzione di tutti i lavori in appalto);
- i lavori sono iniziati il 12/07/2016 e sono tuttora in corso ma, nell'ambito della loro esecuzione, sono sopraggiunte difficoltà, peraltro rientranti nella normalità di lavori analoghi, che hanno dato luogo all'anomalo andamento delle opere ed alle conseguenti rimostranze della Impresa con cinque riserve iscritte sul Registro di Contabilità;
- come si evince dalla tabella riepilogativa a pag. 15 i lavori, come da contratto del 14/04/2016 e da verbale di consegna lavori del 12/07/2016, avrebbero dovuto avere termine il 19/12/2017 (525 gg. dalla consegna) mentre invece alla stessa data il 15° SAL riporta una produzione di soli € 4.241.763,68 pari al 28,5% dell'importo contrattuale di € 14.881.487,71 (nemmeno un terzo) ed un importo riserve di € 6.977.235,88;
- sarebbe stato auspicabile risolvere questo tipo di situazione, anche prima della scadenza contrattuale, con un Accordo Bonario ai sensi dell'art. 240 D. Lgs. n° 163/2006 che avesse ristorato l'Impresa dei maggiori costi sostenuti e con la redazione di apposita perizia di variante tecnica e suppletiva PVTS che avesse regolarizzato i maggiori e nuovi lavori necessari per completare l'appalto;
- diversamente, pur a seguito di sollecitazione del RUP, l'Impresa non si è seduta al tavolo delle trattative ritenendo probabilmente tardiva la iniziativa conciliativa;
6 - in ogni caso condivide il Collegio le valutazioni del nominato esperto con riferimento al rilievo che non sussistessero gli estremi della risoluzione del contratto da ambedue le parti in causa vertendosi in ambito di difficoltà rientranti nei canoni ordinari e tenuto conto della circostanza che le opere non erano mai state fermate e che proseguivano tuttora;
- le predette violazioni, pressochè integralmente a carico delle società convenute, pur esistenti, non concretano inadempimenti di non scarsa importanza sì da vulnerare in forma irrimediabile il sinallagma contrattuale;
2) in ordine alle cause di ritardo con indicazione se le stesse fossero sorrette da idonea motivazione (quesito n°2):
- non ci sono stati ritardi nell'avvio dei lavori;
- le opere si sono protratte oltre il termine contrattuale del 19/12/2017 per le seguenti causali:
a) impedimenti derivanti dal rinvenimento di numerosi sotto-servizi non censiti nel progetto esecutivo a base della gara di appalto;
b) impedimenti alla attuazione della bonifica da ordigni bellici B.O.B. come prevista in PE nelle aree interessate da diffuse infestazioni ferromagnetiche;
c) indisponibilità della viabilità di accesso al cantiere prevista in PE;
d) impedimenti derivanti dal rinvenimento di diffusi reperti archeologici in aree non bene indagate in fase di Progetto Definitivo(PD) e di
Progetto Esecutivo(PE);
- tutti i superiori impedimenti, pur rientranti nella ordinarietà di lavori analoghi, derivano da difetti predispositivi del Progetto Esecutivo (PE) dell'Amministrazione Appaltante, come provato dall'integrazione del Progetto Esecutivo tramesso da con ordine di servizio n°72 del _1
19/10/2017 (due mesi prima della scadenza contrattuale) e dalle proroghe già Cont concesse da i ben 725 giorni in aggiunta ai 525 gg. previsti in contratto per l'esecuzione di tutti i lavori;
- in ogni caso tutti gli illustrati impedimenti non integrano le ragioni di una domanda di risoluzione contrattuale da ambedue le parti in causa (in primis perché si verte in ipotesi di criticità ordinarie e poi perché facilmente risolvibili in sede extra-giudiziaria senza interrompere la costruzione dell'opera ferroviaria); 3) in ordine all'ammontare complessivo dei corrispettivi che l'appaltatrice, sulla base del contratto e degli atti aggiuntivi stipulati dalle parti, avrebbe avuto diritto di percepire per le opere eseguite, tenuto conto delle circostanze esposte nelle riserve iscritte dall'appaltatrice con riguardo a pretese di natura non risarcitoria (quesito n°3):
- l'Impresa ha iscritto due riserve di natura non risarcitoria, la prima delle quali (la n°2) per maggiori oneri di trasporto materiali per indisponibilità viabilità prevista e la seconda (la n° 3) per oneri sostenuti per la risoluzione degli impedimenti indicati nella riserva n°1;
- la prima riserva risulta non accoglibile perché non tempestivamente iscritta e, nel merito, perché concretante una sorta di duplicazione di maggiori oneri già richiesti al punto C) della riserva n°1;
- la seconda riserva non è accoglibile in quanto parzialmente non tempestiva e, nel merito, perché carente di documentazione esplicativa nonché perché duplicazione di richiesta già formulata;
7 - in forza delle superiori considerazioni non compete alcun importo aggiuntivo a titolo di riserve c.d. contabili rispetto al corrispettivo concordato;
4) in ordine all'ammontare complessivo dei corrispettivi effettivamente ricevuti dalla Impresa appaltatrice (quesito n°4):
- dalla documentazione in atti risulta che alla data del 31/01/2019 sono stati emessi n°28 SAL per l'importo complessivo di € 7.677.151,73 e, tenuto conto delle trattenute di legge per infortuni 0,5% applicate sui certificati di pagamento per complessivi € 38.385,75, l'ammontare dei corrispettivi effettivamente percepiti dall'appaltatore per lavori eseguiti alla data del 31/01/2019 ammonta ad € 7.638.765,98; 5) in ordine alla consistenza complessiva dei corrispettivi che, sulla base del contratto e degli atti aggiuntivi stipulati dalle parti, l'appaltatrice avrebbe avuto diritto di percepire per le opere non ancora eseguite al momento della interruzione del rapporto (quesito n°5):
- l'appaltatore non ha mai interrotto la prestazione e, pertanto, nessun importo può essere valutato;
- 6) in ordine alla sussistenza ed all'ammontare dei danni derivati a carico dell'appaltatrice a seguito di comportamenti inadempienti eventualmente addebitabili alla controparte con particolare riguardo alle voci di danno indicate dalla parte attrice ed al contenuto delle “riserve risarcitorie” dalla stessa formulate (quesito n°6):
- Riserva n°1: anomalo andamento dell'appalto:
- la riserva, iscritta ritualmente, ha ad oggetto diversi impedimenti per chiaro difetto predispositivo del Progetto Esecutivo PE, posto a base di gara;
a) impedimenti derivanti dal rinvenimento di numerosi sotto-servizi non censiti nel Progetto Esecutivo a base di gara di appalto;
b) impedimenti alla attuazione della bonifica da ordigni bellici B.O.B. come prevista in PE nelle aree interessate da diffuse infestazioni ferromagnetiche;
c) indisponibilità della viabilità di accesso al cantiere prevista in PE;
d) impedimenti derivanti dal rinvenimento di diffusi reperti archeologici in aree non bene indagate in fase di Progetto Definitivo PD e di
Progetto Esecutivo PE;
- l'amministrazione appaltante, prima di bandire la gara, avrebbe dovuto verificare con il necessario approfondimento l'effettivo stato delle aree superficiali ed interrate interessate dal Progetto Esecutivo che, ai sensi dell'art. 93 5° comma del D.Lgs. n° 163/2006…..” è redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo…Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti (progetto preliminare e progetto definitivo) e degli eventuali studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi plano- altimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo”;
- in pratica il censimento dettagliato dell'andamento plano-altimetrico delle reti di servizio effettivamente esistenti nell'area interessata dei lavori Cont avrebbe dovuto essere fatto prima di bandire la gara avendo la stessa affermato che “la Direzione dei Lavori, con l'ausilio della appaltatrice, ha
8 eseguito sondaggi, interpellato i residenti della zona, ha preso informazioni da tecnici del Comune di Montalto, ormai in pensione e, in effetti, per alcuni sotto-servizi unici detentori della conoscenza di quanto presente nel sottosuolo, ha interpellato tecnici delle aziende GA, LE ed EL eseguendo dei saggi campione”;
- idem con riferimento alle infestazioni ferromagnetiche delle aree prossime alla linea ferroviaria (quasi tutte dovute alla presenza di materiali ferrosi provenienti da precedenti lavorazioni ferroviarie anche come rifiuti sparsi sul territorio circostante), per la indisponibilità delle strade di accesso e per la presenza così diffusa di reperti archeologici che opportuni sondaggi, verifiche e saggi campione avrebbe potuto indicare per tempo;
- Il nominato esperto ritiene di minor rilevanza il punto c) rispetto agli altri considerando che la successione di sospensioni parziali e di proroghe concesse sia assolutamente determinante nel palesare l'evidente andamento anomalo dell'appalto;
- dati rilevanti ai fini della stima di congruità delle voci richieste sono:
- inizio dei lavori: 12/07/2016;
- importo contrattuale: € 14.881.487,71;
- giorni previsti per la ultimazione dei lavori: 525 gg.;
- data prevista ultimazione lavori: 19/12/2017;
- data inizio periodo oneroso: 31/10/2016 2° SAL;
- data fine periodo oneroso: 31/12/2018 27° SAL (atteso che al 28°
SAL sono state confermate le riserve al 27° SAL senza aggiornamento);
- giorni onerosi: 791 gg.;
- importo eseguito al 31/12/2018: € 7.400.561,29 come da 27° SAL;
- produzione media giornaliera effettiva del periodo oneroso: (€
7.400.561,29 27° SAL- € 369.358,97 1° SAL): 791 gg.= €/g 8.889,00;
- percentuale di sottoproduzione media del periodo oneroso 1-
(8.889,00. 28.345,69= 68,64%;
- l'ausiliario di giustizia, in relazione alle molteplici voci rivendicate, riconosce il minor importo complessivo pari ad € 3.546.865,53, di cui € 997.026,85 per improduttivo vincolo di spese generali, di cui € 465.752,28 per maggiori oneri di sicurezza, di cui € 997.026,85 per improduttivo vincolo di attrezzature e mezzi d'opera, di cui € 1.075.226,84 per improduttivo vincolo della manodopera e di cui € 11.832,71 per interessi da ritardata formazione dell'utile;
- Riserva n° 2: maggiori oneri per cauzione definitiva:
- la voce non risulta riconoscibile perché non tempestivamente iscritta e perché l'appaltatrice ha chiesto il riconoscimento degli interessi maturati per il vincolo dell'importo messo a garanzia;
- gli oneri sono ricompresi nelle spese generali laddove all'art. 32 comma 4° lettera b) del Regolamento approvato con D.P.R. n°207/2010 è stabilito che “per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, si intendono…b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative”;
- riserva n° 5: protrazione dei termini contrattuali:
- la riserva è stata iscritta per la prima volta al 15° SAL per lavori a tutto il 19/12/2017 (termine contrattuale) e poi confermata nei SAL successivi fino al 28° SAL per lavori a tutto il 31/01/2019 (ultimo SAL agli atti di causa);
9 - la riserva non è mai stata quantificata dall'appaltatrice perché rinviata alla ultimazione dei lavori;
- per l'effetto legittimamente non ne è stato determinato l'ammontare». Esito TU «In definitiva il C.T.U., dopo aver descritto il concreto andamento dell'appalto, ha opinato quanto segue:
- non ci sono stati ritardi nell'avvio dei lavori;
- i motivi che hanno determinato la protrazione dei lavori non giustificano la risoluzione del contratto da porsi a carico di ciascuna delle parti contrattuali;
- in assenza di atti aggiuntivi stipulati dalle parti con il 28° SAL per lavori a tutto il 31/10/2019 l'appaltatrice ha consuntivato un importo di lavori eseguiti pari ad € 7.677.151,73;
- le pretese di natura non risarcitoria non risultano meritevoli di accoglimento;
- i corrispettivi ricevuti dall'appaltatrice sino al 28° SAL per lavori a tutto il 31/01/2019 sono pari ad € 7.638.765,98;
- l'appaltatrice non ha mai interrotto la prestazione;
- i pregiudizi patrimoniali derivanti a carico della appaltatrice a seguito della condotta inadempiente di controparte (cd. riserve di natura risarcitoria) ammontano ad € 3.546.865,53». Decisione
«In forza dei superiori rilievi la e la Parte_1 Controparte_1 sono tenute in via solidale a corrispondere l'importo sopra
[...] indicato a titolo di sorte capitale (in quanto qualificate entrambe committenti dell'opera ai sensi dell'art. 3 della Convenzione n°4/2016 e per aver la prima redatto una progettazione esecutiva gravemente carente, sì da causare, con onere a carico della stessa, la integrazione della progettazione esecutiva nonché la concessione di proroghe da parte della seconda nell'ordine di 725 giorni in aggiunta ai 525 previsti in contratto); il predetto importo, vertendosi in ambito di credito di valore, deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali a decorrere dalla data di deposito dell'elaborato peritale definitivo (atteso che il credito è da ritenersi certo, liquido ed esigibile con la predetta decorrenza) sino a quella di effettivo soddisfo».
Spese
«Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate a carico solidale delle società convenute come da dispositivo, con pronuncia accessoria ex art. 93 c.p.c.
Per le medesime ragioni le spese di C.T.U.- liquidate come in atti- devono essere poste a carico solidale delle parti convenute».
§ 3. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, per i motivi sopra esposti ed illustrati, riformare la sentenza, di cui alle premesse, e per l'effetto:
10 a) Preliminarmente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 283 e 351 c.p.c., ed a seguito di apposita istanza, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Roma, di cui alle premesse;
b) Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la erroneità di essa sentenza, quanto al difetto di legittimazione passiva di e comunque alla totale infondatezza della _1 domanda dell'Appaltatore, per essere, , completamente _1 Contr estranea all'inadempimento (in solido con affermato nella decisione, con la relativa condanna al risarcimento dei danni nei confronti di per l'effetto, riformare ogni statuizione al CP_2 riguardo, respingendo tutte le richieste dell'Appaltatore nei confronti di;
_1
c) In subordine, accertare e dichiarare che le pretese avanzate dall'Appaltatore verso sono infondate, _1 ordinando, di conseguenza, la restituzione da a , CP_2 _1 di quanto eventualmente pagato da quest'ultima in esecuzione della predetta sentenza, oltre oneri accessori, come per legge;
b) In ulteriore subordine, accertare e dichiarare il diverso minor importo eventualmente dovuto da , in ragione del _1 presente appello e nei termini che fossero accertati in corso di giudizio;
anche in questo caso, ordinando la restituzione da a , di quanto eventualmente pagato da CP_2 _1 quest'ultima in esecuzione della predetta sentenza, oltre oneri accessori, come per legge;
c) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. Ai sensi dell'art. 346 cpc, s'intendono reiterate le domande e le eccezioni non accolte in primo grado”. Ha proposto appello ed ha Controparte_1 così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, per i motivi sopra esposti ed illustrati, riformare la sentenza, di cui alle premesse, e per l'effetto: a) Preliminarmente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 283
e 351 c.p.c., ed a seguito di apposita istanza: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Roma, di cui alle premesse;
b) Nel merito, accertare e dichiarare che le pretese Contr avanzate dall'Appaltatore nei confronti di sono infondate, Contr ordinando, per l'effetto, la restituzione da a di CP_2
11 quanto eventualmente pagato da quest'ultima in esecuzione della predetta sentenza, oltre oneri accessori, come per legge;
a) In subordine, accertare e dichiarare il diverso minor Contr importo eventualmente dovuto a in ragione del presente appello e nei termini che fossero accertati in corso di giudizio;
Contr anche in questo caso, ordinando la restituzione da a CP_2 di quanto pagato da quest'ultima in esecuzione della predetta sentenza, oltre oneri accessori, come per legge;
b) Ai sensi dell'art. 346 cpc, si ripropongono le domande e le eccezioni non accolte in primo grado. c) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”. ha resistito al gravame ed ha proposto Controparte_2 appello incidentale. Queste le sue conclusioni: A) “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare l'appello spiegato dalle convenute e per tutte le ragioni di fatto e CP_4 Parte_1 diritto esposte in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. n.4620/2022 RG 62639/2018 Rep. 5654/22 del 24/03/22; B) Condannare entrambe le convenute in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio in favore del procuratore che si dichiara distrattario”; In via incidentale ed in parziale riforma della sentenza di primo grado: D) Accertare e dichiarare fondate le ragioni poste a fondamento dell'appello incidentale e quindi accogliere le conclusioni di primo grado che qui si ripropongono
A- accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione contrattuale per grave e reiterato inadempimento della Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti degli artt.1453, 1458 e 1467 e/o 1664 del Codice Civile, e segnatamente per accertare e dichiarare il grave inadempimento e la conseguente responsabilità delle Società convenute: - per aver messo a gara un progetto assolutamente scalibrato rispetto al reale stato dei luoghi e caratterizzato da rilevanti errori ed omissioni;
- per aver reiteratamente ed illegittimamente dovuto sospendere i lavori ponendo a carico dell'Appaltatore gli ingenti oneri maturati nel corso dei periodi di sospensione;
- per aver causato, con il proprio comportamento inadempiente ed omissivo l'allungamento del tempo contrattuale ed il conseguente grave fenomeno dell'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione a
12 carico dell'Appaltatore -ben oltre un decimo del valore del prezzo originariamente pattuito- in un rapporto negoziale già caratterizzato da carenze ed improprietà; - per aver reiteratamente e scientemente violato il primario obbligo di cooperazione ed -in particolare- per non aver adottato (o adottato in ritardo) alcun provvedimento inteso a far fronte al gravoso problema della sopravvenienza e per tutte le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto;
e per l'effetto B) condannare le Società convenute al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'Appaltatrice negli importi esposti con perizia giurata di parte, dal di del dovuto e sino al soddisfo, e segnatamente per l'ammontare complessivo di € 5.882.564,68 (oltre il recupero del ribasso d'asta sui lavori eseguiti fino alla data dell'eventuale risoluzione contrattuale ed oltre il lucro cessante calcolato sull'importo dei lavori non eseguiti alla data della risoluzione contrattuale) o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito dell'espletanda TU, il tutto oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo e come dettagliatamente indicato in narrativa : C) In via subordinata ed in caso di mancato accoglimento della domanda di risoluzione, accertare e dichiarare:
- che la Stazione Appaltante ha erratamente omesso di pronunciarsi favorevolmente in ordine alle riserve iscritte nel Registro di Contabilità;
- che la Stazione Appaltante ha erratamente attivato e concluso il procedimento di “accordo bonario”;
- che tutte le riserve avanzate sono fondate in fatto ed in diritto;
D) per l'effetto condannare, in subordine, le convenute alla corresponsione della somma di € 9.688.740,26 derivante dal mancato accoglimento delle legittime e fondate riserve ed al relativo risarcimento dei danni, o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito dell'espletanda ed attualizzata TU, il tutto oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo. E) Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano distrattari.
13 D)Con vittoria di spese e competenze di causa di doppio grado di giudizio in favore del procuratore che si dichiara distrattario”. L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 9.12.2024 e successivamente deciso allo spirare dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
§ 4. — L'appello proposto da contiene i Parte_1 seguenti motivi:
1. Gli errori 'macroscopici' che riguardano la posizione di : violazione di legge;
illogicità della _1 sentenza e vizio motivazionale La parte appellante censura la sentenza di primo grado laddove ritiene che il Giudice abbia “travisato la posizione contrattuale di e l'assenza della qualità di 'parte' del _1 contratto”. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, che ha qualificato come committente dell'opera insieme a Parte_1 Contr l'appellante sostiene invece che “la Commitenza appartiene Contr a che è stata solo coadiuvata da ”, la quale dunque _1 Contr non condividerebbe con la posizione di titolare del rapporto di appalto. Da ciò deriverebbe l'erronea affermazione da parte del Giudice di primo grado della responsabilità solidale delle due società verso l'appaltatrice. Inoltre, la parte appellante ritiene che la somma di
€3.000.000,00 a titolo di risarcimento sia stata addebitata a _1 dal Tribunale senza che la parte attrice in primo grado abbia
“fornito alcuna prova della asserita negligenza, che avrebbe definito la condotta di essa Società”, posto che l'impresa attrice non ha considerato che “le difficoltà riscontrate ricadessero comunque nell'ambito delle proprie obbligazioni, o nella forza maggiore”.
2. Illogicità e vizio di motivazione sui profili di inadempimento nell'esecuzione dei lavori L'appellante censura la parte della sentenza di primo grado in cui il Giudice, dopo aver condiviso le conclusioni del TU per cui non sussisterebbero “gli estremi della risoluzione del contratto da ambedue le parti”, accerta poi “la responsabilità della Stazione Appaltante, al punto di riconoscere la riserva n. 1, nell'ammontare determinato dal Perito”. La parte appellante ravvisa, infatti, una contraddittorietà in tale percorso logico, “poiché non si comprende come gli stessi fatti sarebbero 'irrilevanti' ai fini delle domande di risoluzione del
14 contratto e 'rilevanti' se si guarda all'attribuzione del diritto alla riserva n. 1 dell'Appaltatore”.
3. Assenza sotto vari profili di responsabilità della
Stazione Appaltante e Direzione Lavori rispetto al protrarsi dei lavori – illegittimità del riconoscimento della riserva c.d. n.1 L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice trae le conclusioni all'esito dell'analisi della perizia del TU. In primo luogo, la parte afferma che se gli impedimenti sopravvenuti rientrano “nella ordinarietà di lavori analoghi”, come affermato dal Tribunale, “essi non giustificano la richiesta risarcitoria dell'Appaltatore”, posto che rientrava negli obblighi dell'impresa appaltatrice “verificare la validità tecnica del progetto del committente e compiere i necessari accertamenti geologici sul terreno interessato”. Inoltre, sostiene l'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe accolto le risultanze della TU, ponendole alla base dell'inadempimento dell'Appaltante, senza poi verificare che la parte attrice avesse dato adeguata prova dell'asserito inadempimento.
4. L'inidoneità della TU ad avallare le richieste dell'Appaltatore La parte appellante rileva poi diversi profili di inidoneità della TU, censurando il fatto che il Giudice abbia “'applicato' la TU senza alcun 'filtro', dando così luogo ad una decisione 'gravemente' ingiusta e non accettabile”. In particolare, l'appellante rileva che il TU abbia risposto solo parzialmente ai primi due quesiti posti dal giudice e non abbia approfondito diversi puntuali riferimenti contenuti nella relazione di osservazioni del CTP della parte stessa. A ciò si aggiunge, secondo l'appellante, che il TU ha attribuito la responsabilità per la parte di opere inadempiute alla Direzione Lavori/Committenza senza verificare quali siano state le cause dell'inadempimento, passaggio a cui non ha sopperito neanche il Giudice successivamente.
La parte appellante, infine, rinviene lo stesso recepimento
“senza filtri” da parte del Tribunale anche in relazione al calcolo delle varie voci monetarie.
§ 5. — L'appello proposto da Controparte_1 contiene i medesimi motivi proposti da con Parte_1
l'ulteriore contestazione relativa al secondo motivo:
15 In relazione, nello specifico, alla riserva n. 1 formulata dall'appaltatrice e alle conclusioni tratte in merito dal TU, la parte appellante afferma che tali conclusioni, caratterizzate da
“astrattezza”, “ignorano, ingiustificatamente, molteplici circostanze ed argomenti, puntualmente riportate nelle Contr osservazioni critiche del CTP di parte da cui non può prescindersi nell'esame dei quesiti posti”. Nel calcolare gli oneri il TU avrebbe applicato “semplici operazioni matematiche” utilizzando “un criterio del tutto discrezionale e senza nessun riferimento alle attuali normative vigenti in materia”. Il tutto, secondo l'appellante, senza verificare le cause dei ritardi nello svolgimento dei lavori né l'imputabilità di tali ritardi alla Committenza. A tal proposito, la parte appellante richiama “i dati di fatto e gli elementi di diritto in alcun modo considerati dalla TU”, che invece ritiene debbano essere valutati dal Giudicante ai fini dell'analisi dell'andamento dei lavori e dei danni subiti dall'appaltatore.
§ 6. — La parte appellata ha tempestivamente proposto appello incidentale, contenente i seguenti motivi: La parte appellata censura a sua volta la sentenza del Tribunale nella parte in cui il Giudice respinge la domanda di risoluzione contrattuale proposta dalla parte, che era attrice in primo grado. Sebbene il TU abbia rilevato che non vi siano motivi idonei a giustificare la risoluzione del contratto per entrambe le parti, l'appellata ritiene che le circostanze del caso rendano invece ammissibile la domanda di risoluzione. Nello specifico, la CP_2 afferma che il progetto esecutivo posto a base della gara
[...] di appalto era “sostanzialmente errato, non eseguibile, né concretamente realizzabile”, oltre a non essere stato “neppure sottoposto a verifica e validazione da parte della stazione appaltante”. Sostiene inoltre l'appellata che l'eventuale accoglimento della domanda di risoluzione, “avrebbe poi l'effetto di ampliare lo spettro risarcitorio di cui alle conclusioni di primo grado”, in particolare per quanto contenuto nelle riserve n. 2 e 3 qui richiamate, ritenute rispettivamente non tempestiva e parzialmente tempestiva dal TU in primo grado.
Contr
§ 7. — Gli appelli principali di e _1
16 Il primo motivo proposto da entrambe le appellanti principali, riguardante la legittimazione passiva delle due società rispetto alle domande formulate dalla va respinto. CP_2
È ben vero che ha stipulato la Convenzione con _1 Contr l'appaltatrice quale mandataria di e che, nell'ambito dell'esecuzione del rapporto, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione, ha svolto la funzione di Direzione del Lavori Contr coadiuvando nella gestione tecnico-amministrativa dell'appalto e nel controllo dell'osservanza delle prescrizioni contrattuali. Tuttavia non è contestato che abbia _1 curato la parte progettuale, e, in particolare, che abbia redatto il progetto esecutivo. Nella sentenza impugnata non è affrontato direttamente il Contr profilo della legittimazione di e essendosi il _1
Tribunale limitato ad affermare, nell'ultima parte della motivazione, che entrambe le società: “sono tenute in via solidale a corrispondere l'importo sopra indicato a titolo di sorte capitale ( in quanto qualificate entrambe committenti dell'opera ai sensi dell'art. 3 della Convenzione n°4/2016 e per aver la prima redatto una progettazione esecutiva gravemente carente, sì da causare , con onere a carico della stessa, la integrazione della progettazione esecutiva nonché la concessione di proroghe da parte della seconda nell'ordine di 725 giorni in aggiunta ai 525 previsti in contratto)”. Premesso, dunque, che l'art. 3 della Convenzione non prevede affatto che le due società siano entrambe committenti (al comma 2.bis è prescritto che entrambe le società rispondano quali Committenti per i danni provocati a terzi) e rilevato che, dunque, Contr
è solo mandataria di è evidente che la suddetta _1 mandataria non è legittimata passiva rispetto alla domanda di risoluzione per inadempimento della committente formulata dalla
Tuttavia il giudice di primo grado ha condannato CP_2 entrambe le società convenute, evidentemente ritenendo legittimata , in relazione all'altra domanda proposta _1 dalla ossia la domanda risarcitoria, sul rilievo che CP_2
aveva redatto il progetto esecutivo rivelatosi carente, _1
e, come tale, causa di proroga del termine dei lavori con conseguenti danni per l'appaltatrice. Il Tribunale non si è invece dilungato sulla carenza di legittimazione di rispetto _1 alla domanda di risoluzione del contratto proposta dalla CP_2 avendo respinto nel merito la domanda. Precisato, dunque, che la legittimazione passiva di riguarda solo la domanda risarcitoria, neppure può _1
17 ritenersi fondata la contestazione circa l'assenza, nell'atto di citazione di di alcuna specificazione sul diverso titolo di CP_2 responsabilità, di natura extracontrattuale, contestato ad per i danni lamentati dall'appaltatrice. Invero, la _1 contestazione mossa da risulta chiaramente formulata in CP_2 fatto, essendo specificamente riferita alle carenze della progettazione esecutiva, curata appunto da , e alle _1 conseguenze derivate in termini di proroga dei tempi contrattuali e di rallentamento della produttività dell'appaltatrice. Spetta poi al giudice qualificare il tipo di responsabilità attribuita alla parte, sulla base dei fatti allegati dall'attrice. Per il resto, il Tribunale risulta essersi attenuto al principio secondo il quale: Nell'ambito di un'obbligazione il principio, previsto dall'art. 1294 c.c., secondo cui i condebitori sono tenuti in solido, ove dalla legge non risulti altrimenti, non è escluso per il fatto che i titoli della responsabilità facenti capo ai coobligati siano diversi, l'uno di natura contrattuale e l'altro di natura extracontrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in una causa promossa da una società cooperativa nei confronti dei propri amministratori per inosservanza dei doveri inerenti alla carica - aveva riconosciuto, nella determinazione del danno, il concorso della responsabilità degli amministratori per fatto illecito con quella contrattuale di terzi in relazione ad un contratto di appalto). Cass. n. 18939 del 10/09/2007.
La sentenza del Tribunale, pertanto, non va riformato quanto alla legittimazione di , stante la condanna di _1 quest'ultima al risarcimento dei danni derivanti dall'aver redatto una progettazione carente. Va altresì respinta la contestazione circa la pretesa contraddittorietà della sentenza, “poiché non si comprende come gli stessi fatti sarebbero 'irrilevanti' ai fini delle domande di risoluzione del contratto e 'rilevanti' se si guarda all'attribuzione del diritto alla riserva n. 1 dell'Appaltatore”. Invero il primo giudice ha respinto la domanda di risoluzione del contratto di appalto sul rilievo che le carenze progettuali contestate dall'appaltatrice non presentavano un carattere di gravità tale da giustificare la risoluzione del rapporto, e, tuttavia, le suddette carenze, in quanto produttive di danni per l'appaltatrice, davano luogo al diritto di quest'ultima al risarcimento dei danni.
18 In altri termini, il tribunale non ha fatto altro che applicare la regola prevista dall'art. 1455 c.c. secondo la quale il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza;
tuttavia è sempre salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento, seppure non di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto. Sul punto pertanto la sentenza è conforme al dettato degli art. 1453 e 1455 c.c., nonché ai principi enunciati dalla S.C., che, sul punto, ha ritenuto: Il rigetto della domanda di risoluzione contrattuale determinato dalla scarsa importanza dell'inadempimento non comporta necessariamente il rigetto della contestuale domanda di risarcimento, giacché anche un inadempimento inidoneo ai fini risolutori può aver cagionato un danno risarcibile. Cass. n. 12466 del 16/06/2016; La domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale non deve essere necessariamente correlata alla richiesta di risoluzione del contratto, perché l'art. 1453 c.c., facendo salvo "in ogni caso" il risarcimento del danno, ha voluto evidenziare l'autonomia dell'azione risarcitoria rispetto a quella di risoluzione. Cass. n. 11348 del 12/06/2020. Quanto al merito della domanda risarcitoria, va precisato che la riserva accolta, la n. 1, ha ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni da anomalo andamento dell'appalto per le carenze del progetto esecutivo in relazione ai seguenti aspetti: a) impedimenti derivanti dal rinvenimento di numerosi sotto-servizi non censiti nel Progetto Esecutivo a base di gara di appalto;
b) impedimenti alla attuazione della bonifica da ordigni bellici B.O.B. come prevista in PE nelle aree interessate da diffuse infestazioni ferromagnetiche;
c) indisponibilità della viabilità di accesso al cantiere prevista in PE;
d) impedimenti derivanti dal rinvenimento di diffusi reperti archeologici in aree non bene indagate in fase di Progetto Definitivo PD e di Progetto Esecutivo PE.
Il TU ha ritenuto intempestiva la riserva in relazione al profilo sub c) mentre per il resto, alle pagg. 22 e ss., ha rilevato:
“ L'Amministrazione Appaltante, prima di bandire la gara, avrebbe dovuto verificare con il necessario approfondimento l'effettivo stato delle aree superficiali ed interrate interessate dal Progetto Esecutivo che, ai sensi dell'art. 93 comma 5 del D. Lgs. 163/2006, … redatto in
19 conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. … Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti (progetto preliminare e progetto definitivo) e degli eventuali studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. In pratica il censimento dettagliato dell'andamento planoaltimetrico delle reti di servizio effettivamente esistenti nell'area interessata dai lavori, andava fatto prima di bandire la gara Contr e non dopo, come la stessa mmette a pag. 9 della sua comparsa di costituzione e risposta del 19.12.2018 dove afferma che la Direzione Lavori, con l'ausilio dell'appaltatrice, ha eseguito sondaggi, interpellato i residenti della zona, ha preso informazioni da tecnici del Comune di Montalto, ormai in pensione e, in effetti, per alcuni sottoservizi unici detentori della conoscenza di quanto presente nel sottosuolo, interpellato tecnici delle aziende GA, LE ed EL eseguendo dei saggi campione. Lo stesso dicasi per le infestazioni ferromagnetiche delle aree prossime alla linea ferroviaria (quasi tutte dovute alla presenza di materiali ferrosi provenienti da precedenti lavorazioni ferroviarie anche come rifiuti sparsi sul territorio circostante), per l'indisponibilità delle strade di accesso e per la presenza così diffusa di reperti archeologici che opportuni sondaggi, verifiche e saggi campione avrebbero potuto benissimo indicare per tempo”.
Le parti appellanti hanno contestato la motivazione, nella parte in cui il Tribunale ha accolto le conclusioni del TU sulla fondatezza della riserva in relazione ai tre profili menzionati, richiamando il principio secondo il quale rientra tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, ed hanno, pertanto, sostenuto la tesi secondo la quale l'appaltatrice, in quanto inadempiente al suddetto obbligo di controllo, non può ora chiedere il risarcimento del danno derivante dalle carenze del progetto esecutivo sotto i menzionati profili. Il motivo va disatteso.
20 Osserva infatti il Collegio che la giurisprudenza della S.C. richiamata dalle appellanti, -a parte il caso in cui l'appaltatrice aveva espressamente garantito la conoscenza della conformazione geologica, evidentemente estraneo al nostro giudizio, - afferma, sì, il principio secondo il quale rientra tra gli obblighi dell'appaltatore il controllo della validità del progetto redatto dall'appaltante, ma sempre nell'ambito di ricerche condotte con strumenti, conoscenze e procedure normali avuto riguardo la specifica natura e alle peculiarità dell'attività esercitata. In tal senso si è espressa la S.C. in casi riguardanti la cd. sorpresa geologica in Cass. n. 3932 del 18/02/2008, Cass. n. 5144 del 26/02/2020, Cass. n. 27830 del 28/10/2024. Ed allora, considerata l'importante precisazione contenuta nelle suddette pronunce, deve ritenersi che le appellanti, nel proporre l'impugnazione, avrebbero dovuto spiegare e dimostrare come l'appaltatrice, usando le normali conoscenze e strumentazioni, avrebbe potuto rilevare interferenze da sottoservizi, infestazioni ferromagnetiche e presenza di reperti archeologici, che invece , nel redigere la _1 progettazione, e, in particolare, il progetto esecutivo, non aveva rilevato. Non solo il motivo risulta in proposito del tutto generico, essendosi le appellanti limitate a riportare i precedenti della S.C. sopra richiamati, ma non risulta neppure contestata la parte di TU nella quale, a proposito dei sottoservizi, spiega la difficoltà incontrata dalla stessa progettista nell'individuare le suddette interferenze. Uguale rilievo può muoversi in relazione alle infestazioni ferromagnetiche che hanno impedito la rilevazione degli ordigni bellici, e alla presenza di reperti archeologici. In proposito il TU, pag. 22 e ss. ha rilevato che:
“L'Amministrazione Appaltante, prima di bandire la gara, avrebbe dovuto verificare con il necessario approfondimento l'effettivo stato delle aree superficiali ed interrate interessate dal Progetto Esecutivo che, ai sensi dell'art. 93 comma 5 del D. Lgs. 163/2006, … redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. … Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti (progetto preliminare e progetto definitivo) e degli eventuali studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di
21 misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. In pratica il censimento dettagliato dell'andamento planoaltimetrico delle reti di servizio effettivamente esistenti nell'area interessata dai lavori, andava fatto prima di bandire la Contr gara e non dopo, come la stessa ammette a pag. 9 della sua comparsa di costituzione e risposta del 19.12.2018 dove afferma che la Direzione Lavori, con l'ausilio dell'appaltatrice, ha eseguito sondaggi, interpellato i residenti della zona, ha preso informazioni da tecnici del Comune di Montalto, ormai in pensione e, in effetti, per alcuni sottoservizi unici detentori della conoscenza di quanto presente nel sottosuolo, interpellato tecnici delle aziende GA, LE ed EL eseguendo dei saggi campione. Lo stesso dicasi per le infestazioni ferromagnetiche delle aree prossime alla linea ferroviaria (quasi tutte dovute alla presenza di materiali ferrosi provenienti da precedenti lavorazioni ferroviarie anche come rifiuti sparsi sul territorio circostante), per l'indisponibilità delle strade di accesso e per la presenza così diffusa di reperti archeologici che opportuni sondaggi, verifiche e saggi campione avrebbero potuto benissimo indicare per tempo”. Contr Contesta che il TU ha del tutto pretermesso le richieste di proroga richieste dalla e concesse dalla CP_2
Committente, e ha omesso completamente di precisare come i verbali di sospensione parziale dei lavori, disposti a seguito dei vari rinvenimenti, si riferiscano a delle progressive chilometriche ben precise e ben limitate del cantiere e non già alle intere WBS, che, sebbene siano state correttamente indicate dal TU, non sono affatto interessate nella loro totalità dalle sospensioni. Ciò è di fondamentale importanza per evidenziare che concretamente ad eccezione evidentemente di quelle strettamente ostate e/o ad esse collegate. In sostanza, tutte le sospensioni parziali hanno interessato aree limitate e marginali delle opere da eseguire. Per cui se anche, in proseguire le opere nelle altre aree libere. Tanto è che durante i periodi attività relative a WBS oggetto delle varianti di tracciato dove erano in atto le sospensioni parziali dei lavori, e ciò dimostra che non tutte le attività erano interdette. La Committenza verificate le motivazioni e la congruità delle richieste concede la proroga n. 3 di 224 gg.n.c. del termine utile finale fissando la nuova scadenza al 25.07.2019. Ma, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, il TU ha puntualmente risposto alle suddette contestazioni del CTP ed ha in proposito osservato: “il CTP RFI/ITF ribadisce le sue precedenti Note elencando proroghe, sospensioni parziali (distinguendo tra sospensioni parziali legittime ed illegittime)
22 nonché determinando gli oneri derivanti dalle sole sospensioni parziali illegittime con l'applicazione del metodo di calcolo indicato all'art. 29 delle CGC Condizioni Generali di Contratto (vedi pag. 13) per improduttivo vincolo spese generali (pag. 14), improduttivo vincolo di attrezzature e mezzi d'opera (pag. 15), improduttivo vincolo delle maestranze (pag. 17), mancato utile (pag. 18), improduttivo vincolo di oneri della sicurezza (pag. 19), per complessivi € 495.270,98. A parte ogni considerazione sul nuovo totale complessivo che probabilmente in sede di Accordo
avrebbe potuto anche determinare una possibile Pt_2 trattativa, il sottoscritto TU invita il collega CTP a rileggere le riserve dell'Impresa e la Relazione preliminare di TU del 31.03.2020 : l'Impresa alla Riserva n. 1 ha chiesto gli oneri derivanti dall'anomalo andamento dei lavori di contratto, non altro. Lavori che dovevano essere completati il 19.12.2017 e che invece al 28° SAL a tutto il 31.01.2019 erano sviluppati solo per il 51,6% a più di un anno dal termine di ultimazione finale previsto in contratto e ciò per effetto delle proroghe, delle sospensioni e delle riprese che si sono succedute nel tempo come da elenco di pagine 8 – 17, tutti provvedimenti sottoscritti dallo stesso Ing Per_1
(CTP) nella qualità di Direttore dei Lavori. Effetto complessivo che ha protratto nel tempo l'esecuzione di tutti i lavori in appalto non solo di una parte come può essere la frazione sospesa con il singolo Verbale di sospensione parziale (vedi pagina 16 secondo comma). Lo stesso effetto complessivo recepito dalla Committente con la concessione delle proroghe. Si tratta quindi di un'altra fattispecie che non può essere trattata come singola sospensione parziale illegittima ai sensi dell'art. 29 delle CGC perché riguarda tutto il lavoro nel suo complesso a seguito dello stravolgimento dettato dagli impedimenti di pagina 23, tutti indipendenti dalla volontà dell'Impresa”. (Pagg. 38 ess. TU). Dette osservazioni non sono state affatto censurate dalle odierne appellanti, di talché l'impugnazione, riguardando la parte di motivazione in cui il Tribunale ha accolto la tesi dell'ausiliare nel suo complesso, e quindi anche in relazione alla risposta alle osservazioni critiche mosse dai CTP, avrebbe dovuto affrontare specificamente le controdeduzioni del TU, nella parte in cui ha affermato che l'anomalo andamento dell'appalto in termini di ridotta produttività derivante dagli impedimenti non risolti in sede di progettazione esecutiva, risulta dimostrato dalla stessa concessione, da parte della Appaltante, dalle proroghe del termine finale di esecuzione delle opere appaltate.
23 Deve infatti ricordarsi la cronologia degli eventi rilevata dall'ausiliare alle pagg. 12 e ss.: “Con OdS n. 116 del 03.04.2018 la DL prorogava il termine di ultimazione lavori di circa un anno, dal 19.12.2017 al 15.12.2018. Con verbale in data 30.07.2018 la DL disponeva la ripresa dei lavori del rilevato RI03A oggetto della suddetta quinta sospensione parziale dei lavori. Con lettera del 05.12.2018 l'Impresa, tenuto conto di tutte le problematiche che avevano condizionato gran parte dei lavori, alcune ancora irrisolte, formulava nuova istanza di proroga;
istanza parzialmente accolta dalla DL con successivo OdS n. 202 del 25.01.2019 che protraeva il termine di ultimazione lavori al
14.12.2019 (praticamente di un altro anno). Alla data del
15.01.2020 come si evince a pag. 12 della allegata Relazione/Nota Contr tecnica del CTP in corso di istruttoria la richiesta di proroga n. 3 del termine utile finale da parte del Committente, con la quale l'Appaltatore richiede 230 gg n.c. ulteriori. Alla stessa data del Contr 15.01.2020 (vedi pag. 11 Nota tecnica CTP risultano ancora sospese le opere nei tratti ricadenti tra le progressive pk 2+649 e pk 2+810 ed alla progressiva pk 2+850 (ritrovamento antica fornace), restando anche in corso di redazione la necessaria Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva PVTS per la regolarizzazione dei maggiori e differenti lavori che si sono appalesati nel corso dei lavori in appalto”. Nulla, in sostanza, rispondono le odierne appellanti al rilievo del TU circa il fatto che, a fronte di un termine di ultimazione dei lavori previsto per la data del 19.12.2017, detto termine era stato prorogato fino al 14.12.2019, ed al 15.1.2020 era da esaminare una ulteriore richiesta di proroga del termine ed era in corso la redazione di una Perizia di Varianteritenuta dall'ausiliare necessaria al fine della regolarizzazione dei maggiori e differenti lavori che si sono appalesati nel corso dei lavori in appalto. In conclusione, le contestazioni delle appellanti sull'accoglimento della riserva n. 1, seppure nei limiti indicati dall'ausiliare e fatti propri dal Tribunale, non è idonea, per genericità, a contrastare l'iter argomentativo del TU, quale risulta dalla risposta alle osservazioni critiche del CTP delle parti convenute. Sul quantum, le appellanti richiamano il principio affermato dalla S. C. secondo il quale in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato la prova del danno e la riconducibilità al fatto del debitore, e lamentano che nel caso in questione si registra una carenza di prova in merito agli effettivi costi sopportati
24 dall'appaltatrice, tanto che lo stesso TU basa i propri calcoli su congetture astratte e considerazioni di esperienza che non hanno alcun addentellato nella specificità del caso concreto. Rileva il Collegio che anche nelle contestazioni relative al quantum manca un riferimento preciso allo sviluppo argomentativo del TU, recepito dal Tribunale nella motivazione impugnata. Invero l'ausiliare, lungi dall'aver quantificato i danni di cui alla riserva n. 1 sulla base di calcoli astratti, e ritenute legittime le considerazioni di esperienza al fine di quantificare i danni che non possono essere provati nel loro preciso ammontare, ha così motivato: Pag. 25 e ss.: Improduttivo vincolo di spese generali
“Come noto la normativa pone una correlazione tra le spese generali (intese come il costo delle infrastrutture organizzative indispensabili per l'impostazione e lo svolgimento dell'attività imprenditoriale nel suo complesso), l'entità complessiva delle opere costituenti l'appalto ed il tempo di esecuzione dei lavori. L'art. 32 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 indica la percentuale delle spese generali in un intervallo compreso tra il 13% ed il 17% a secondo della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori. La domanda dell'Impresa è stata quantificata nella misura del 15% mentre il sottoscritto TU, in considerazione delle caratteristiche dello specifico lavoro non particolarmente difficile e complicato, propende per il valore minimo 13%...€ 997.026,85”; Pag. 26: improduttivo vincolo di oneri per la sicurezza:
“Analogamente alle spese generali, in caso di prolungamento del cantiere, l'Appaltatore sostiene inevitabilmente maggiori oneri della sicurezza per la parte di essi funzione del tempo che PSC e l'esperienza del sottoscritto TU indicano nel 40 – 45 % = 42,5% circa…€ 465.752,28”; Pag. 26 e ss. improduttivo vincolo di attrezzature e mezzi d'opera “Ai fini della presente valutazione, tenuto conto di quanto sopra, il sottoscritto TU ritiene di applicare una riduzione di 2/3 alla percentuale contemplata nella tabella 6 del D.M. 11.12.1978 (26% richiesta dall'Impresa) configurando applicabile all'appalto in oggetto una percentuale attrezzature e mezzi d'opera del 8,67% = 26% :
3. Importo giornaliero attrezzature e mezzi d'opera € 964.079,53 : 525 g = €/g 1.836,34 Giorni onerosi 791 gg Percentuale di sottoproduzione 68,64% Attrezzature e mezzi d'opera improduttivi €/g 1.836,34 x 0,6864 x 791 gg = € 997.026,85”;
25 Pag. 27 e ss: improduttivo vincolo di manodopera: “Per gli stessi motivi di cui al punto precedente il sottoscritto TU ritiene di applicare una riduzione del 55 – 60% alla percentuale contemplata nella tabella 6 del D.M. 11.12.1978 (abbattimento chiaramente inferiore a quello delle attrezzature e mezzi d'opera) configurando applicabile all'appalto in oggetto una percentuale di manodopera del 9,35% circa = 22% x 0,425. Importo contrattuale al netto di utili, spese generali ed oneri della sicurezza 13.821.809,20 : 1,13 : 1,10 = € 11.119.717,80 Incidenza manodopera 9,35% Importo manodopera € 11.119.717,80 x
0,0935 = € 1.039.693,61 Importo giornaliero manodopera €
1.039.693,61 : 525 g = €/g 1.980,37 Giorni onerosi 791 gg Percentuale di sottoproduzione 68,64% Manodopera improduttiva €/g 1.980,37 x 0,6864 x 791 gg = € 1.075.226,84”;
-improduttivo vincolo di struttura tecnica di cantiere “Ai sensi dell'art. 32 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, questa voce rientra nelle spese generali di commessa già valutate al precedente punto 1); pertanto il sottoscritto TU ritiene non accoglibile questa parte di richiesta”.
-mancato utile “L'Appaltatrice non ha prodotto alcuna documentazione atta a comprovare la perdita di occasioni di lavoro (perdita di chances) a giustificazione e prova dell'onere richiesto. Il sottoscritto TU calcola soltanto gli interessi per la ritardata formazione dell'utile sulla parte di lavori eseguiti dopo il termine contrattuale. € 7.400.561,29 27° SAL - € 4.241.763,68 15° SAL = € 3.158.797,61 Al netto dell'utile del 10% € 3.158.797,61 : 1,10 = € 2.871.634,19 Utile ritardato € 2.871.634,19 x 10% = € 287.163,42 Periodo di ritardo 19.12.2017
- 31.12.2018 = 377 gg Baricentro medio 188 gg Interesse di mora 8,00% ai sensi del D. Lgs. 231/2002 come modificato dal successivo D. Lgs 192/2012 (vedi sito – Tabella tassi di Pt_3 mora). Interessi di mora € 287.163,42 : 365 g x 188 g x 0,08 = € 11.832,71” (TU pag. 28);
-improduttivo vincolo di spese fisse di cantiere “Ai sensi dell'art. 32 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, questa voce rientra nelle spese generali di commessa già valutate al precedente punto 1); pertanto il sottoscritto TU ritiene non accoglibile questa parte di richiesta”;
-improduttivo vincolo di polizze fidejussorie “Ai sensi dell'art. 32 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, questa voce rientra nelle spese generali di commessa già valutate al precedente punto 1); pertanto il sottoscritto TU ritiene non accoglibile questa parte di richiesta”.
26 -esecuzione dei lavori in epoca differita “L'Appaltatore non quantifica questa parte di richiesta relativa al presunto danno derivante dall'incremento dei costi in relazione alla dilazione dei tempi di esecuzione, danno che potrà quantificarsi solo ad intervenuta ultimazione dei lavori”. (TU pag. 29). A fronte delle suddette valutazioni, rispetto alle quali le appellanti hanno contestato il vizio di motivazione della sentenza, si osserva:
- va considerato, da un lato, che le appellanti non hanno in sostanza contestato la perdita di produttività registrata dl TU quale conseguenza degli impedimenti causati dalle carenze riscontrate nel progetto esecutivo,
- va inoltre rilevato che lo stesso ausiliare ha proceduto ad opportuni abbattimenti nella quantificazione dei danni secondo i criteri legali espressamente indicati per ognuna delle voci di danno;
- va altresì rilevato che l'esecuzione dell'appalto non si è interrotta nonostante l'avvio del presente giudizio, di talché risulta attendibile la valutazione sulla presenza di manodopera nonché di attrezzature e mezzi d'opera, nella misura indicata dall'ausiliare;
- va infinerilevato che l'improduttivo vincolo di spese generali, l'improduttivo vincolo di oneri per la sicurezza ed il mancato utile non possono essere liquidati se non ricorrendo a criteri legali, espressamente indicati dall'ausiliare; pertanto, deve ritenersi che la liquidazione del danno in relazione alle voci ammesse dal TU vada confermata.
*** L'appello incidentale della con il quale si censura CP_2 la parte di motivazione riguardante il rigetto della domanda di risoluzione del contratto ed il conseguente mancato accoglimento delle riserve non risarcitorie, deve ritenersi non idoneo, per genericità, a contrastare l'iter argomentativo del TU c fatto proprio in sentenza dal Tribunale. Il giudice di primo grado, dopo aver riportato le osservazioni del TU sul punto in questione, aveva ritenuto:
“condivide il Collegio le valutazioni del nominato esperto con riferimento al rilievo che non sussistessero gli estremi della risoluzione del contratto da ambedue le parti in causa vertendosi in ambito di difficoltà rientranti nei canoni ordinari e tenuto conto della circostanza che le opere non erano mai state fermate e che proseguivano tuttora” (sentenza, pag. 6).
27 In proposito, il TU aveva osservato: “Alla data del 31.05.2018, come da riferimento atto di citazione, il 20° SAL mensile riporta una produzione di € 5.299.286,78 pari al 35,6% dell'importo contrattuale (poco più di un terzo) ed un importo riserve di € 9.688.740,73. Alla data del 31.01.2019, come da riferimento 28° SAL (ultimo SAL allegato dall'Impresa alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. del 07.03.2019) i lavori contabilizzati erano pari ad € 7.677.151,73 quasi il 51,6% dell'importo di appalto (circa la metà dei lavori in 30 mesi invece della totalità prevista dal contratto in 17 mesi) ed un importo riserve di € 12.555.962,31. Normalmente questo tipo di situazione viene risolta, anche prima della scadenza del termine contrattuale, con un Accordo Bonario ai sensi dell'art. 240 del D. Lgs. 163/2006 che rinfranchi l'Impresa dai maggiori costi effettivamente sostenuti e con la redazione di apposita Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva PVTS 1 che regolarizzi i maggiori e nuovi lavori necessari per completare l'appalto. Nella fattispecie invece il sottoscritto TU riscontra una Impresa che non si siede nemmeno al tavolo delle trattative, forse ritenendo che il RUP abbia attivato tardivamente la procedura di componimento bonario (vedi pag. 10 atto di citazione del 25.09.2018) quando invece la normativa gliene riconosce espressa facoltà (leggi attentamente il comma 4 dell'art. 240 D. Lgs. 163/2006) e d'altro canto, un RUP che avanza unilateralmente una proposta francamente inaccettabile da parte di qualsiasi impresa ed una PVTS che ritarda oltre misura. In assenza di questi provvedimenti la situazione poteva solo peggiorare come in effetti avvenuto con la vertenza in atto. In ogni caso il sottoscritto TU non ritiene comunque esistenti gli estremi della risoluzione del contratto da ambedue le parti in causa, in quanto trattasi di difficoltà rientranti nella Contr norma di lavori analoghi, come ammesso dalla stessa pag. 3 della sua comparsa di costituzione e risposta del 19.12.2018, visto peraltro che i lavori non si sono mai fermati e proseguono tuttora” (TU pag. 16 e 17). Nella risposta alle osservazioni critiche del CTP di parte attrice sul punto in questione, il TU ha osservato: “Nella premessa di pag. 2 il CTP … pur condividendo buona CP_2 parte delle valutazioni rese in ordine alle cause e, seppur parzialmente, i principi adottati nella valutazione degli effetti … critica le considerazioni del sottoscritto TU in ordine alla questione della risoluzione contrattuale ritenendole
28 apoditticamente valutazioni giuridiche che non gli competono. Il TU ribadisce che le considerazioni di cui alle pagine 16 penultimo comma – 17 terzo comma – 19 terzo comma della sua Relazione preliminare, necessarie per la risposta allo specifico Quesito n. 2, non sono valutazioni giuridiche, bensì afferiscono il suo convincimento tecnico amministrativo sulla questione, basato sui fatti esposti negli atti del fascicolo come la prestazione mai interrotta (altrimenti l' si sarebbe esposta CP_2 Contr all'incameramento della cauzione da parte di , le caratteristiche degli impedimenti, la possibilità di accedere all'Accordo Bonario non colta dall' , l'integrazione del CP_2
Progetto Esecutivo del 19.10.2017, la ritardata redazione di una Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva PVTS da parte di , _1 eccetera” (TU pag. 36). A fronte di tali rilievi, l'appellante in via incidentale, senza neppure menzionare dette considerazioni al fine di dimostrarne l'erroneità, si è limitata a riportare giurisprudenza arbitrale e a richiamare una determina dell' in cui si afferma il principio CP_6 secondo il quale la predisposizione di un progetto non realmente esecutivo costituisce di per sé inadempimento grave. La contestazione è, all'evidenza generica, e non tiene conto del rilievo secondo il quale le caratteristiche degli impedimenti, ricorrenti in casi analoghi, la possibilità di percorrere soluzioni extra giudiziali offerta dal Codice degli appalti, la mai interrotta esecuzione dell'appalto, deponevano univocamente nel senso della conservazione del contratto.
§ 8. — Le spese del grado, avuto riguardo al rigetto degli appelli principali ed al rigetto dell'appello incidentale con conseguente soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da nei confronti di Parte_4
e sull'appello incidentale da quest'ultima Controparte_2 proposto contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
1. — rigetta gli appelli principali;
2. — rigetta l'appello incidentale;
3. — compensa integralmente le spese del presente giudizio di appello.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012,
29 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle parti appellanti principali e della parte appellante in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
- Ordina trasmettersi il fascicolo al Ruolo Generale per la variazione del Codice Oggetto in: Appalto sopra soglia comunitaria.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2025. Il presidente estensore
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