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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/07/2025, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 336/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott.ssa MA TO Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
dott.ssa EL IN Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 336/2024, promossa
da
anche quale titolare della ditta individuale AL HS (C.F. Parte_1
), C.F._1
elettivamente domiciliata in MILANO, VIA CERVA, 1, presso lo studio degli avvocati NICOLA
AV ed RI LI, che la rappresentano e difendono giusta delega allegata telematicamente alla comparsa di nuovo difensore del 16.05.2025,
APPELLANTE
contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 pagina 1 di 10 APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: cessione di azienda.
CONCLUSIONI
Per anche quale titolare della ditta individuale AL HS: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, Sezione Imprese, ogni contraria istanza, deduzione ed
eccezione disattesa: - accogliere tutte le eccezioni, quali error in procedendo, relative alle reiterate
richieste istruttorie non valutate adeguatamente nel giudizio di primo grado in tema di CTU e di prova
per testi;
- accertare e dichiarare, conseguentemente, che nessun inadempimento è imputabile alla
ditta appellante per i motivi esposti in narrativa in tema di pagamenti non valutati e soppesati
adeguatamente nel giudizio di primo grado e anche per la concomitante vigenza, all'epoca dei fatti,
della normativa emergenziale del periodo Covid 19; - per l'effetto riformare e o annullare la sentenza
pronunciata dal Tribunale di Lodi del luglio 2023, depositata il 16/08/2023 che ha definito il giudizio
n. R. G. 1300/2021, respingendo la domanda originariamente proposta in tema di risoluzione del
contratto di cessione di azienda concluso tra e - si chiede Controparte_2 Controparte_1
espressamente che ai sensi e per gli effetti dell'art 356, 2° c. c.p.c. che sia disposta l'ammissione delle
prove già richieste in primo grado essendo state reiterate in tutti gli scritti difensivi trattandosi di
prove vecchie non disposte;
- riformare integralmente la sentenza predetta, respingendo la domanda
originariamente proposta;
- con la condanna alla rifusione di spese e competenze professionali di
entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19.04.2021, la agiva in giudizio davanti al CP_1
Tribunale di Lodi nei confronti di anche quale titolare della ditta individuale Parte_1
LI HS, chiedendo, stante il grave inadempimento, di risolvere il contratto di cessione di azienda,
pagina 2 di 10 nonché, in via cautelare, di disporre il sequestro conservativo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 671
c.p.c.. A fondamento delle sue domande anche cautelari, parte attrice asseriva: 1) di avere ceduto, con scrittura privata autenticata n. 55300/20963, rep. Notaio di Codogno, sottoscritta in data Per_1
10.09.2018, a anche quale titolare della ditta individuale LI HS, l'azienda Parte_1
costituita dall'esercizio di attività di bar, ristorante e pizzeria svolta in Casalpusterlengo alla Via
Trento; 2) che il all'atto della sottoscrizione della predetta scrittura, le aveva versato la Parte_1
somma di €. 15.000,00, mediante assegno bancario n. 15432623-700, tratto sul Banco BMP,
impegnandosi a corrispondere il residuo importo di €. 105.000,00 attraverso 30 rate di €. 3.500,00
ciascuna, a mezzo di effetti cambiari, a partire dal mese di ottobre 2018 fino a settembre 2022; 3) che,
dopo qualche mese dalla conclusione dell'accordo, controparte era venuta meno alla regolarità dei pagamenti, risultando insolute le rate di febbraio, marzo, maggio, luglio e novembre 2020 e gennaio
2021, oggetto di cambiali tutte protestate, per un totale di €. 21.000,00; 4) che sussisteva il suo diritto a ottenere la risoluzione del negozio con diritto alla restituzione e al reintegro nel possesso dell'azienda stessa, nonché, in via cautelare, di ottenere il sequestro conservativo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 671 c.p.c..
, anche quale titolare della ditta individuale LI HS, si costituiva in Parte_2
giudizio chiedendo il rigetto delle domande svolte.
Il tribunale di Lodi, rigettata la domanda cautelare, con sentenza n. 753/2023, depositata il 16.08.2023,
ha dichiarato la risoluzione del contratto di cessione concluso tra le parti, con condanna alla restituzione dell'azienda, e ha accertato il diritto di a trattenere a titolo di equo compenso CP_1
per utilizzo dell'azienda il complessivo importo di € 43.000,00, con condanna di Controparte_3
al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Contro tale sentenza, , anche quale titolare della ditta individuale LI HS, Parte_2
ha proposto appello, chiedendone la riforma in quanto la pronuncia era fondata su una motivazione solo pagina 3 di 10 apparente e insufficiente, con violazione delle norme procedurali, contestando la mancata ammissione delle istanze istruttorie proposte nel giudizio di primo grado.
nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata CP_1
contumace.
Il Consigliere Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione della causa davanti al Collegio l'udienza del 11.10.2025, poi anticipata a quella dell'11.06.2025, previa concessione di termini a ritroso per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto di cessione a fronte di un residuo debito di € 43.000,00, ritenendo non provata la sussistenza di un patto occulto fra le parti in forza del quale il prezzo di vendita concordato non era di €
120.000,00, ma di € 220.000,00.
Secondo l'appellante la decisione adottata dal tribunale non sarebbe condivisibile, atteso che la somma pagata era ben superiore a € 74.500,00, avendo versato alla società cedente oltre il 70% del prezzo pattuito nel contratto di cessione stipulato davanti al notaio, essendole stato, comunque, impedito di dimostrare che parte appellata aveva chiesto il pagamento di ulteriori € 100.000,00 da versarsi in nero.
A parere dell'appellante, dunque, non sarebbe configurabile alcun inadempimento tenuto conto della concomitante situazione emergenziale per COVID-19, con conseguente impossibilità di adempiere alla propria obbligazione per il tempo relativo a tale emergenza, non essendogli imputabile tale ritardo.
L'appellante ritiene, infine, che sarebbe errata la decisione di non istruire la causa attraverso pagina 4 di 10 l'ammissione della CTU volta a provare la mancanza delle certificazioni amministrative a fare data dal momento della cessione.
L'appello è infondato.
La Corte ritiene, innanzitutto, del tutto condivisibile quanto affermato dal tribunale laddove ha accolto la domanda di risoluzione del contratto di cessione del ramo d'azienda stipulato tra le parti, non ritenendo provato quanto eccepito da parte appellante in ordine al pagamento della maggior parte delle rate pattuite, fatta eccezione di quelle rientranti nel periodo di emergenza pandemica, come ribadito anche in sede di appello.
Il Collegio rileva, come correttamente già ritenuto dal tribunale, che, alla luce dei principi in materia dell'onere della prova, tenuto conto della peculiarità della natura giuridica e dei criteri di imputazione delle cambiali, grava in capo al debitore la dimostrazione del fatto estintivo dell'adempimento. In
particolare, nel caso di cambiali, che si configurano come titoli autonomi e astratti, privi cioè
dell'indicazione della causa per la quale sono stati emessi (cfr. Cass. 2816/2006), l'astrattezza implica che, per ritenere assolto l'onere probatorio da parte del debitore, è necessario rinvenire l'esatta rispondenza tra le singole cambiali e le scadenze e gli importi indicati nel titolo (cfr. Cass.
26275/2017).
Nel caso di specie, a fronte di quanto allegato dalla in ordine al titolo costituito dal CP_1
contratto di cessione di ramo d'azienda e in ordine al fatto di avere ricevuto dal debitore tutte le cambiali in sede di stipula, lamentando l'inadempimento da parte dell'odierna appellante del saldo delle mensilità successive al dicembre 2019 (nello specifico, prima dell'introduzione del giudizio, delle rate aventi scadenza a febbraio, marzo, maggio, luglio e novembre 2020 e gennaio 2021, nonché, in corso di causa, delle rate aventi scadenza a marzo, maggio, luglio, settembre e novembre 2021), il debitore si è limitato a produrre copia di diciassette cambiali, assumendone la riconducibilità al contratto e l'avvenuto saldo tra l'ottobre 2018 e l'ottobre 2020, per un importo complessivo di €
pagina 5 di 10 59.500,00, da sommarsi ai € 15.000,00 versati al momento della stipula della scrittura privata di cessione di ramo d'azienda, asserendo che la somma complessivamente corrisposta, pari a € 74.500,00,
avrebbe dovuto essere valutata rispetto all'importo totale di € 220.000,00 richiesto nel patto occulto.
Alla luce dei principi di cui sopra, la Corte rileva che, nel caso di specie, per quanto attiene in particolare all'imputabilità dei pagamenti allegati dall'appellante al rapporto contrattuale per cui è
causa, non è stato oggetto di specifica impugnazione quanto evidenziato dal giudice di primo grado, il quale, alla luce della documentazione in atti, ha rilevato che fra le cambiali prodotte dall'odierna appellante nel giudizio di primo grado (doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte appellante) solo la cambiale recante scadenza il 30.12.2019 è riconducibile al contratto di cessione di ramo d'azienda, la quale, pur non rientrando tra quelle contestate, risulta, comunque, protestata (atto n. 77703 del
2.01.2020 del Notaio dott. . Per_2
Si rileva, poi, come già evidenziato dal tribunale, per quanto concerne le altre cambiali con scadenza al
30.11.2019 e al 30.01.2020, che esse non possono essere imputate al pagamento del debito per cui è
causa, presentando esse scadenze differenti da quelle contrattualmente pattuite e non essendo stati forniti elementi di prova idonei a ricondurre tali titoli di pagamento astratti al rapporto contrattuale per cui è causa. Pertanto, tali cambiali, anch'esse oggetto di protesto (protesti rep. n. 77496 del 4.12.2019 e n. 78013 del 3.02.2020, Notaio dott. , non possono essere prese in considerazione ai fini della Per_2
presente decisione.
Analoghe considerazioni valgono, inoltre, anche con riferimento alle cambiali prodotte dall'odierna appellante e riportanti come scadenza la data del 30.11.2018, del 30.01.2019, del 30.03.2019, del
30.05.2019, del 30.08.2019 e del 30.10.2020 (doc. 6 del fascicolo di primo grado di parte appellante),
trattandosi, anche in questo caso, di titoli aventi scadenze diverse da quelle previste contrattualmente e ulteriori rispetto a quelli consegnati al venditore al momento della stipula del contratto.
pagina 6 di 10 Non rilevano, infine, nemmeno le cambiali prodotte da parte appellante recanti scadenza 30.10.2018,
30.12.2018, 28.02.2019, 30.04.2019, 30.06.2019, 30.07.2019, 30.10.2019 e 30.09.2020, riconducibili al contratto per cui è causa, presentando esse sul retro del documento l'apposizione del timbro della società creditrice e la firma del suo legale rappresentante, nonché, a eccezione di quelle del 30.07.2019
e del 30.10.2019, la contabile di avvenuto addebito sulla (doc. 8 del fascicolo di Controparte_4
primo grado di parte appellante), in quanto il loro pagamento non è stato contestato da parte appellata.
Allo stesso modo anche la cambiale con scadenza il 30.10.2021 risulta riconducibile al contratto in essere, senza che l'odierna appellata ne abbia assunto il mancato pagamento.
Alla luce di ciò, è, dunque, evidente che nessuna delle cambiali prodotte da parte appellante sia idonea a provare l'effettivo pagamento delle rate contestate, rappresentate esclusivamente da quelle di febbraio, marzo, maggio, luglio e novembre 2020, nonché quelle di gennaio, marzo, maggio, luglio,
settembre e novembre 2021.
A fronte della mancata prova del pagamento delle rate contestate, la Corte ritiene che non assuma alcuna rilevanza l'asserita conclusione di un patto occulto tra le parti volto al pagamento di ulteriori €
100.000,00 rispetto al prezzo indicato nella scrittura privata, oggetto di specifica contestazione da parte della creditrice e non dimostrato dal debitore. È condivisibile sul punto la decisione del giudice di primo grado di non procedere all'ammissione delle istanze istruttorie volte a provare tale ulteriore pagamento, trattandosi di una circostanza pacificamente introdotta nel giudizio di prime cure tardivamente, ossia solo con la terza memoria istruttoria, oltre il termine di cristallizzazione del thema
decidendum, rappresentato dalla prima memoria istruttoria, e, dunque, non vagliabile ai fini della decisione.
Alla luce di tale motivazione, la Corte ritiene, in difetto di prova contraria, provato l'inadempimento di
, anche quale titolare della ditta individuale LI HS, non avendo Parte_2
dimostrato l'avvenuto pagamento delle undici rate contestate da di cui sei prima CP_1
pagina 7 di 10 dell'introduzione del giudizio di primo grado (quella scadente nel febbraio 2020, quella scadente nel marzo 2020, oggetto di protesto n. 78589 del 3.04.2020, quella scadente nel maggio 2020, oggetto di protesto n. 79256 del 4.06.2020, quella del luglio 2020, oggetto di protesto n. 79479, e quelle del novembre 2020 e del gennaio 2021) e cinque nelle more del giudizio (scadenti, rispettivamente, nel marzo 2021, nel maggio 2021, nel luglio 2021, nel settembre 2021 e nel novembre 2021, oggetto di protesto n. 83659 del 2.12.2021, ex docc. 6 e 7 del fascicolo di primo grado di parte appellata), aventi un importo complessivo di € 38.500,00, essendosi limitato ad allegare copia di altri effetti cambiari,
assumendone tardivamente la riconducibilità al contratto in base ad un patto occulto tra le parti, non provata.
Tale inadempimento, peraltro, non può ritenersi giustificato dalla contestazione svolta da parte appellante della mancata consegna delle certificazioni energetiche e delle autorizzazioni amministrative, essendo del tutto condivisibile quanto già rilevato dal giudice di prime cure, trattandosi di una eccezione del tutto generica, non essendo stato chiarito quali specifiche certificazioni non sarebbero state consegnate e quali ripercussioni concrete tale inadempimento avrebbe generato sull'acquirente. Nessuna rilevanza assume sul punto la richiesta di espletamento di una CTU, essendo essa, così come formulata, del tutto esplorativa e, dunque, inammissibile.
In ordine alla valutazione della gravità di tale inadempimento, necessaria per poter pronunciare la risoluzione domandata, la Corte ritiene corretto quanto affermato dal tribunale, in ordine al fatto che,
l'entità dell'inadempimento, nei termini previsti dal contratto, oltre che dalla legge, ex art. 1525 c.c.,
deve essere ritenuta grave e giustifica la risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente,
atteso che le sei fatture insolute prima dell'introduzione del giudizio, di complessivo importo di €
21.000,00, anche senza tenere conto di quelle maturate nel corso del giudizio, tutte insieme considerate superavano 1/8 del prezzo pattuito (€ 120.000,00) - pari ad € 15.000,00. Il Collegio osserva, peraltro,
pagina 8 di 10 che è circostanza pacifica che tali rate non sono mai state pagate nemmeno successivamente,
maturando, nel frattempo, ulteriori insoluti.
Il Collegio ritiene non dirimente il richiamo alla normativa emergenziale per COVID-19. Si osserva,
infatti, che, sebbene le norme citate debbano interpretarsi nel senso di una maggior tolleranza nel caso in cui l'inesatto o ritardato adempimento coincida con le più rigorose misure di contenimento adottate nel corso della pandemia, tale tolleranza non può comunque protrarsi indefinitamente, con la conseguenza che al cessare delle restrizioni il debitore avrebbe dovuto adempiere puntualmente alle obbligazioni assunte. Si osserva, infatti, che, nel caso di specie, l'odierno appellante, oltre a non fornire la prova dell'esatto adempimento, non ha nemmeno dimostrato che l'inadempimento sia stato conseguenza dei provvedimenti restrittivi, essendosi limitato ad allegare genericamente di aver chiesto gli aiuti economici accordati dallo Stato, persistendo nella morosità ben oltre il periodo emergenziale,
senza una puntuale giustificazione in tal senso.
Nessuna somma deve essere liquidata a titolo di spese di lite per il presente giudizio nei confronti dell'appellata stante la sua contumacia. CP_1
In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, deve essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- nulla per le spese di lite fra le parti;
pagina 9 di 10 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
anche quale titolare della ditta LI H.S., del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13 comma 1 quater, DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 11.06.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
EL IN MA TO
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott.ssa MA TO Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
dott.ssa EL IN Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 336/2024, promossa
da
anche quale titolare della ditta individuale AL HS (C.F. Parte_1
), C.F._1
elettivamente domiciliata in MILANO, VIA CERVA, 1, presso lo studio degli avvocati NICOLA
AV ed RI LI, che la rappresentano e difendono giusta delega allegata telematicamente alla comparsa di nuovo difensore del 16.05.2025,
APPELLANTE
contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 pagina 1 di 10 APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: cessione di azienda.
CONCLUSIONI
Per anche quale titolare della ditta individuale AL HS: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, Sezione Imprese, ogni contraria istanza, deduzione ed
eccezione disattesa: - accogliere tutte le eccezioni, quali error in procedendo, relative alle reiterate
richieste istruttorie non valutate adeguatamente nel giudizio di primo grado in tema di CTU e di prova
per testi;
- accertare e dichiarare, conseguentemente, che nessun inadempimento è imputabile alla
ditta appellante per i motivi esposti in narrativa in tema di pagamenti non valutati e soppesati
adeguatamente nel giudizio di primo grado e anche per la concomitante vigenza, all'epoca dei fatti,
della normativa emergenziale del periodo Covid 19; - per l'effetto riformare e o annullare la sentenza
pronunciata dal Tribunale di Lodi del luglio 2023, depositata il 16/08/2023 che ha definito il giudizio
n. R. G. 1300/2021, respingendo la domanda originariamente proposta in tema di risoluzione del
contratto di cessione di azienda concluso tra e - si chiede Controparte_2 Controparte_1
espressamente che ai sensi e per gli effetti dell'art 356, 2° c. c.p.c. che sia disposta l'ammissione delle
prove già richieste in primo grado essendo state reiterate in tutti gli scritti difensivi trattandosi di
prove vecchie non disposte;
- riformare integralmente la sentenza predetta, respingendo la domanda
originariamente proposta;
- con la condanna alla rifusione di spese e competenze professionali di
entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19.04.2021, la agiva in giudizio davanti al CP_1
Tribunale di Lodi nei confronti di anche quale titolare della ditta individuale Parte_1
LI HS, chiedendo, stante il grave inadempimento, di risolvere il contratto di cessione di azienda,
pagina 2 di 10 nonché, in via cautelare, di disporre il sequestro conservativo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 671
c.p.c.. A fondamento delle sue domande anche cautelari, parte attrice asseriva: 1) di avere ceduto, con scrittura privata autenticata n. 55300/20963, rep. Notaio di Codogno, sottoscritta in data Per_1
10.09.2018, a anche quale titolare della ditta individuale LI HS, l'azienda Parte_1
costituita dall'esercizio di attività di bar, ristorante e pizzeria svolta in Casalpusterlengo alla Via
Trento; 2) che il all'atto della sottoscrizione della predetta scrittura, le aveva versato la Parte_1
somma di €. 15.000,00, mediante assegno bancario n. 15432623-700, tratto sul Banco BMP,
impegnandosi a corrispondere il residuo importo di €. 105.000,00 attraverso 30 rate di €. 3.500,00
ciascuna, a mezzo di effetti cambiari, a partire dal mese di ottobre 2018 fino a settembre 2022; 3) che,
dopo qualche mese dalla conclusione dell'accordo, controparte era venuta meno alla regolarità dei pagamenti, risultando insolute le rate di febbraio, marzo, maggio, luglio e novembre 2020 e gennaio
2021, oggetto di cambiali tutte protestate, per un totale di €. 21.000,00; 4) che sussisteva il suo diritto a ottenere la risoluzione del negozio con diritto alla restituzione e al reintegro nel possesso dell'azienda stessa, nonché, in via cautelare, di ottenere il sequestro conservativo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 671 c.p.c..
, anche quale titolare della ditta individuale LI HS, si costituiva in Parte_2
giudizio chiedendo il rigetto delle domande svolte.
Il tribunale di Lodi, rigettata la domanda cautelare, con sentenza n. 753/2023, depositata il 16.08.2023,
ha dichiarato la risoluzione del contratto di cessione concluso tra le parti, con condanna alla restituzione dell'azienda, e ha accertato il diritto di a trattenere a titolo di equo compenso CP_1
per utilizzo dell'azienda il complessivo importo di € 43.000,00, con condanna di Controparte_3
al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Contro tale sentenza, , anche quale titolare della ditta individuale LI HS, Parte_2
ha proposto appello, chiedendone la riforma in quanto la pronuncia era fondata su una motivazione solo pagina 3 di 10 apparente e insufficiente, con violazione delle norme procedurali, contestando la mancata ammissione delle istanze istruttorie proposte nel giudizio di primo grado.
nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata CP_1
contumace.
Il Consigliere Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione della causa davanti al Collegio l'udienza del 11.10.2025, poi anticipata a quella dell'11.06.2025, previa concessione di termini a ritroso per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto di cessione a fronte di un residuo debito di € 43.000,00, ritenendo non provata la sussistenza di un patto occulto fra le parti in forza del quale il prezzo di vendita concordato non era di €
120.000,00, ma di € 220.000,00.
Secondo l'appellante la decisione adottata dal tribunale non sarebbe condivisibile, atteso che la somma pagata era ben superiore a € 74.500,00, avendo versato alla società cedente oltre il 70% del prezzo pattuito nel contratto di cessione stipulato davanti al notaio, essendole stato, comunque, impedito di dimostrare che parte appellata aveva chiesto il pagamento di ulteriori € 100.000,00 da versarsi in nero.
A parere dell'appellante, dunque, non sarebbe configurabile alcun inadempimento tenuto conto della concomitante situazione emergenziale per COVID-19, con conseguente impossibilità di adempiere alla propria obbligazione per il tempo relativo a tale emergenza, non essendogli imputabile tale ritardo.
L'appellante ritiene, infine, che sarebbe errata la decisione di non istruire la causa attraverso pagina 4 di 10 l'ammissione della CTU volta a provare la mancanza delle certificazioni amministrative a fare data dal momento della cessione.
L'appello è infondato.
La Corte ritiene, innanzitutto, del tutto condivisibile quanto affermato dal tribunale laddove ha accolto la domanda di risoluzione del contratto di cessione del ramo d'azienda stipulato tra le parti, non ritenendo provato quanto eccepito da parte appellante in ordine al pagamento della maggior parte delle rate pattuite, fatta eccezione di quelle rientranti nel periodo di emergenza pandemica, come ribadito anche in sede di appello.
Il Collegio rileva, come correttamente già ritenuto dal tribunale, che, alla luce dei principi in materia dell'onere della prova, tenuto conto della peculiarità della natura giuridica e dei criteri di imputazione delle cambiali, grava in capo al debitore la dimostrazione del fatto estintivo dell'adempimento. In
particolare, nel caso di cambiali, che si configurano come titoli autonomi e astratti, privi cioè
dell'indicazione della causa per la quale sono stati emessi (cfr. Cass. 2816/2006), l'astrattezza implica che, per ritenere assolto l'onere probatorio da parte del debitore, è necessario rinvenire l'esatta rispondenza tra le singole cambiali e le scadenze e gli importi indicati nel titolo (cfr. Cass.
26275/2017).
Nel caso di specie, a fronte di quanto allegato dalla in ordine al titolo costituito dal CP_1
contratto di cessione di ramo d'azienda e in ordine al fatto di avere ricevuto dal debitore tutte le cambiali in sede di stipula, lamentando l'inadempimento da parte dell'odierna appellante del saldo delle mensilità successive al dicembre 2019 (nello specifico, prima dell'introduzione del giudizio, delle rate aventi scadenza a febbraio, marzo, maggio, luglio e novembre 2020 e gennaio 2021, nonché, in corso di causa, delle rate aventi scadenza a marzo, maggio, luglio, settembre e novembre 2021), il debitore si è limitato a produrre copia di diciassette cambiali, assumendone la riconducibilità al contratto e l'avvenuto saldo tra l'ottobre 2018 e l'ottobre 2020, per un importo complessivo di €
pagina 5 di 10 59.500,00, da sommarsi ai € 15.000,00 versati al momento della stipula della scrittura privata di cessione di ramo d'azienda, asserendo che la somma complessivamente corrisposta, pari a € 74.500,00,
avrebbe dovuto essere valutata rispetto all'importo totale di € 220.000,00 richiesto nel patto occulto.
Alla luce dei principi di cui sopra, la Corte rileva che, nel caso di specie, per quanto attiene in particolare all'imputabilità dei pagamenti allegati dall'appellante al rapporto contrattuale per cui è
causa, non è stato oggetto di specifica impugnazione quanto evidenziato dal giudice di primo grado, il quale, alla luce della documentazione in atti, ha rilevato che fra le cambiali prodotte dall'odierna appellante nel giudizio di primo grado (doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte appellante) solo la cambiale recante scadenza il 30.12.2019 è riconducibile al contratto di cessione di ramo d'azienda, la quale, pur non rientrando tra quelle contestate, risulta, comunque, protestata (atto n. 77703 del
2.01.2020 del Notaio dott. . Per_2
Si rileva, poi, come già evidenziato dal tribunale, per quanto concerne le altre cambiali con scadenza al
30.11.2019 e al 30.01.2020, che esse non possono essere imputate al pagamento del debito per cui è
causa, presentando esse scadenze differenti da quelle contrattualmente pattuite e non essendo stati forniti elementi di prova idonei a ricondurre tali titoli di pagamento astratti al rapporto contrattuale per cui è causa. Pertanto, tali cambiali, anch'esse oggetto di protesto (protesti rep. n. 77496 del 4.12.2019 e n. 78013 del 3.02.2020, Notaio dott. , non possono essere prese in considerazione ai fini della Per_2
presente decisione.
Analoghe considerazioni valgono, inoltre, anche con riferimento alle cambiali prodotte dall'odierna appellante e riportanti come scadenza la data del 30.11.2018, del 30.01.2019, del 30.03.2019, del
30.05.2019, del 30.08.2019 e del 30.10.2020 (doc. 6 del fascicolo di primo grado di parte appellante),
trattandosi, anche in questo caso, di titoli aventi scadenze diverse da quelle previste contrattualmente e ulteriori rispetto a quelli consegnati al venditore al momento della stipula del contratto.
pagina 6 di 10 Non rilevano, infine, nemmeno le cambiali prodotte da parte appellante recanti scadenza 30.10.2018,
30.12.2018, 28.02.2019, 30.04.2019, 30.06.2019, 30.07.2019, 30.10.2019 e 30.09.2020, riconducibili al contratto per cui è causa, presentando esse sul retro del documento l'apposizione del timbro della società creditrice e la firma del suo legale rappresentante, nonché, a eccezione di quelle del 30.07.2019
e del 30.10.2019, la contabile di avvenuto addebito sulla (doc. 8 del fascicolo di Controparte_4
primo grado di parte appellante), in quanto il loro pagamento non è stato contestato da parte appellata.
Allo stesso modo anche la cambiale con scadenza il 30.10.2021 risulta riconducibile al contratto in essere, senza che l'odierna appellata ne abbia assunto il mancato pagamento.
Alla luce di ciò, è, dunque, evidente che nessuna delle cambiali prodotte da parte appellante sia idonea a provare l'effettivo pagamento delle rate contestate, rappresentate esclusivamente da quelle di febbraio, marzo, maggio, luglio e novembre 2020, nonché quelle di gennaio, marzo, maggio, luglio,
settembre e novembre 2021.
A fronte della mancata prova del pagamento delle rate contestate, la Corte ritiene che non assuma alcuna rilevanza l'asserita conclusione di un patto occulto tra le parti volto al pagamento di ulteriori €
100.000,00 rispetto al prezzo indicato nella scrittura privata, oggetto di specifica contestazione da parte della creditrice e non dimostrato dal debitore. È condivisibile sul punto la decisione del giudice di primo grado di non procedere all'ammissione delle istanze istruttorie volte a provare tale ulteriore pagamento, trattandosi di una circostanza pacificamente introdotta nel giudizio di prime cure tardivamente, ossia solo con la terza memoria istruttoria, oltre il termine di cristallizzazione del thema
decidendum, rappresentato dalla prima memoria istruttoria, e, dunque, non vagliabile ai fini della decisione.
Alla luce di tale motivazione, la Corte ritiene, in difetto di prova contraria, provato l'inadempimento di
, anche quale titolare della ditta individuale LI HS, non avendo Parte_2
dimostrato l'avvenuto pagamento delle undici rate contestate da di cui sei prima CP_1
pagina 7 di 10 dell'introduzione del giudizio di primo grado (quella scadente nel febbraio 2020, quella scadente nel marzo 2020, oggetto di protesto n. 78589 del 3.04.2020, quella scadente nel maggio 2020, oggetto di protesto n. 79256 del 4.06.2020, quella del luglio 2020, oggetto di protesto n. 79479, e quelle del novembre 2020 e del gennaio 2021) e cinque nelle more del giudizio (scadenti, rispettivamente, nel marzo 2021, nel maggio 2021, nel luglio 2021, nel settembre 2021 e nel novembre 2021, oggetto di protesto n. 83659 del 2.12.2021, ex docc. 6 e 7 del fascicolo di primo grado di parte appellata), aventi un importo complessivo di € 38.500,00, essendosi limitato ad allegare copia di altri effetti cambiari,
assumendone tardivamente la riconducibilità al contratto in base ad un patto occulto tra le parti, non provata.
Tale inadempimento, peraltro, non può ritenersi giustificato dalla contestazione svolta da parte appellante della mancata consegna delle certificazioni energetiche e delle autorizzazioni amministrative, essendo del tutto condivisibile quanto già rilevato dal giudice di prime cure, trattandosi di una eccezione del tutto generica, non essendo stato chiarito quali specifiche certificazioni non sarebbero state consegnate e quali ripercussioni concrete tale inadempimento avrebbe generato sull'acquirente. Nessuna rilevanza assume sul punto la richiesta di espletamento di una CTU, essendo essa, così come formulata, del tutto esplorativa e, dunque, inammissibile.
In ordine alla valutazione della gravità di tale inadempimento, necessaria per poter pronunciare la risoluzione domandata, la Corte ritiene corretto quanto affermato dal tribunale, in ordine al fatto che,
l'entità dell'inadempimento, nei termini previsti dal contratto, oltre che dalla legge, ex art. 1525 c.c.,
deve essere ritenuta grave e giustifica la risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente,
atteso che le sei fatture insolute prima dell'introduzione del giudizio, di complessivo importo di €
21.000,00, anche senza tenere conto di quelle maturate nel corso del giudizio, tutte insieme considerate superavano 1/8 del prezzo pattuito (€ 120.000,00) - pari ad € 15.000,00. Il Collegio osserva, peraltro,
pagina 8 di 10 che è circostanza pacifica che tali rate non sono mai state pagate nemmeno successivamente,
maturando, nel frattempo, ulteriori insoluti.
Il Collegio ritiene non dirimente il richiamo alla normativa emergenziale per COVID-19. Si osserva,
infatti, che, sebbene le norme citate debbano interpretarsi nel senso di una maggior tolleranza nel caso in cui l'inesatto o ritardato adempimento coincida con le più rigorose misure di contenimento adottate nel corso della pandemia, tale tolleranza non può comunque protrarsi indefinitamente, con la conseguenza che al cessare delle restrizioni il debitore avrebbe dovuto adempiere puntualmente alle obbligazioni assunte. Si osserva, infatti, che, nel caso di specie, l'odierno appellante, oltre a non fornire la prova dell'esatto adempimento, non ha nemmeno dimostrato che l'inadempimento sia stato conseguenza dei provvedimenti restrittivi, essendosi limitato ad allegare genericamente di aver chiesto gli aiuti economici accordati dallo Stato, persistendo nella morosità ben oltre il periodo emergenziale,
senza una puntuale giustificazione in tal senso.
Nessuna somma deve essere liquidata a titolo di spese di lite per il presente giudizio nei confronti dell'appellata stante la sua contumacia. CP_1
In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, deve essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- nulla per le spese di lite fra le parti;
pagina 9 di 10 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
anche quale titolare della ditta LI H.S., del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13 comma 1 quater, DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 11.06.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
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