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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/04/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1028 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Badolato e Parte_1
, giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_1
e e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Gianfranco Esposito (PEC: E
e Email_2 ta procura generale alle liti in atti. Email_4
RESISTENTE Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 26/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione, aventi nn.: OI-001371825 e OI-001418902, notificate il 3.05.2023, a titolo di sanzione per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per gli anni 2016 e 2017. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli atti di accertamento prodromici, aventi rispettivamente numero: 2202.28/09/2018.0124212 e 2202.25/10/2018.0139256 e, che, in ogni caso l'Istituto CP_1 CP_1 denziale avesse agito oltre mine di 90 giorni dall'accertamento della violazione imputatagli. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via preliminare: - che venga disposta con ordinanza, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutività delle ordinanze ingiunzioni impugnate;
- Nel merito: In via principale: a) Accertare e dichiarare l'omessa e/o irregolare notifica dell'atto di accertamento prot. n. 2202. 28/09/2018.0124212 del 9.11.2018; CP_1 dell'atto di accertamento prot. 2202. 25/ 18. 0139256 del 9.11.2018; richiamati, CP_1 rispettivamente, nell'ordinanza i ione n. OI – 001371825; nell'ordinanza ingiunzione n. OI –
1 001418902; e, conseguentemente, dichiarare nulle le predette ordinanze, e, in ogni caso, non dovute le sanzioni irrogate;
In subordine: b) Accertare e dichiarare che le violazioni rilevate con l'atto di accertamento prot. n. 2202. 28/09/2018.0124212 del 9.11.2018; dell'atto di accertamento CP_1 prot. n. 2202. 2 2018.0139256 del 9.11.2018; sono state constatate oltre il termine CP_1 previsto rt. 14 della legge n. 689/1981, e, conseguentemente, ai sensi del medesimo art. 14, dichiarare l'estinzione delle sanzioni irrogate con le ordinanze ingiunzioni impugnate;
In ultimo: c) in virtù del nuovo quadro normativo in materia e del principio del favor rei, riformare le sanzioni irrogate con le ordinanze ingiunzioni impugnate, accertando che le violazioni ricorrenti nel caso di specie siano sanzionabili con il minimo edittale pari a una volta e mezza l'importo delle omesse ritenute. - Comunque: con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario, oltre iva e contributi, da distrarre, ex art. 93 cod.proc.civ. a favore dei procuratori richiedenti.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. La sanzione irrogata per il tramite dell'ordinanza ingiunzione deve, tuttavia, ritenersi nulla.
4. L'eccezione di decadenza dall'azione dell'Istituto previdenziale, dedotta da parte ricorrente può trovare accoglimento, poiché sebbene l' abbia documentato di aver notificato CP_1 validamente gli avvisi di accertamento sottesi all'ordinanza ingiunzione, il 29.11.2018 (l'atto di accertamento n. 2202.28/09/2018.0124212) e il 19.11.2018 (l'atto di accertamento n. CP_1
2202.25/10 8.0139256), la contestazione della violazione di parte resistente è CP_1 uta oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
4.1. Infatti, secondo quanto quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
5. Al fine di stabilire il momento da cui l'Ente previdenziale può avere contezza di un'eventuale trasgressione da parte del datore di lavoro nel versamento delle spettanze, occorre segnalare che trattandosi di contributi previdenziali, il termine ultimo per il versamento coincide con il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
2 5.1. Nel caso in esame: relativamente all'anno 2016, contestato con l'atto di accertamento suddetto, poi riportato dall'ordinanza ingiunzione impugnata, i novanta giorni sarebbero decorsi, al più, dal 16 febbraio 2017; e relativamente all'anno 2017, i novanta giorni sarebbero decorsi, al più tardi, il 16 febbraio 2018.
6. Considerato come gli atti di accertamento, sono stati notificati, rispettivamente, il 29.11.2018 e il 19.11.2018, l'azione dell'Ente previdenziale è da ritenersi tardiva, provocando la nullità delle ordinanze ingiunzione oggi impugnate.
7. Da ciò discende l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzione n. OI-001371825 e OI- 001418902, notificate il 3.05.2023;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 16/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Badolato e Parte_1
, giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_1
e e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Gianfranco Esposito (PEC: E
e Email_2 ta procura generale alle liti in atti. Email_4
RESISTENTE Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 26/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione, aventi nn.: OI-001371825 e OI-001418902, notificate il 3.05.2023, a titolo di sanzione per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per gli anni 2016 e 2017. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli atti di accertamento prodromici, aventi rispettivamente numero: 2202.28/09/2018.0124212 e 2202.25/10/2018.0139256 e, che, in ogni caso l'Istituto CP_1 CP_1 denziale avesse agito oltre mine di 90 giorni dall'accertamento della violazione imputatagli. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via preliminare: - che venga disposta con ordinanza, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutività delle ordinanze ingiunzioni impugnate;
- Nel merito: In via principale: a) Accertare e dichiarare l'omessa e/o irregolare notifica dell'atto di accertamento prot. n. 2202. 28/09/2018.0124212 del 9.11.2018; CP_1 dell'atto di accertamento prot. 2202. 25/ 18. 0139256 del 9.11.2018; richiamati, CP_1 rispettivamente, nell'ordinanza i ione n. OI – 001371825; nell'ordinanza ingiunzione n. OI –
1 001418902; e, conseguentemente, dichiarare nulle le predette ordinanze, e, in ogni caso, non dovute le sanzioni irrogate;
In subordine: b) Accertare e dichiarare che le violazioni rilevate con l'atto di accertamento prot. n. 2202. 28/09/2018.0124212 del 9.11.2018; dell'atto di accertamento CP_1 prot. n. 2202. 2 2018.0139256 del 9.11.2018; sono state constatate oltre il termine CP_1 previsto rt. 14 della legge n. 689/1981, e, conseguentemente, ai sensi del medesimo art. 14, dichiarare l'estinzione delle sanzioni irrogate con le ordinanze ingiunzioni impugnate;
In ultimo: c) in virtù del nuovo quadro normativo in materia e del principio del favor rei, riformare le sanzioni irrogate con le ordinanze ingiunzioni impugnate, accertando che le violazioni ricorrenti nel caso di specie siano sanzionabili con il minimo edittale pari a una volta e mezza l'importo delle omesse ritenute. - Comunque: con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario, oltre iva e contributi, da distrarre, ex art. 93 cod.proc.civ. a favore dei procuratori richiedenti.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. La sanzione irrogata per il tramite dell'ordinanza ingiunzione deve, tuttavia, ritenersi nulla.
4. L'eccezione di decadenza dall'azione dell'Istituto previdenziale, dedotta da parte ricorrente può trovare accoglimento, poiché sebbene l' abbia documentato di aver notificato CP_1 validamente gli avvisi di accertamento sottesi all'ordinanza ingiunzione, il 29.11.2018 (l'atto di accertamento n. 2202.28/09/2018.0124212) e il 19.11.2018 (l'atto di accertamento n. CP_1
2202.25/10 8.0139256), la contestazione della violazione di parte resistente è CP_1 uta oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
4.1. Infatti, secondo quanto quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
5. Al fine di stabilire il momento da cui l'Ente previdenziale può avere contezza di un'eventuale trasgressione da parte del datore di lavoro nel versamento delle spettanze, occorre segnalare che trattandosi di contributi previdenziali, il termine ultimo per il versamento coincide con il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
2 5.1. Nel caso in esame: relativamente all'anno 2016, contestato con l'atto di accertamento suddetto, poi riportato dall'ordinanza ingiunzione impugnata, i novanta giorni sarebbero decorsi, al più, dal 16 febbraio 2017; e relativamente all'anno 2017, i novanta giorni sarebbero decorsi, al più tardi, il 16 febbraio 2018.
6. Considerato come gli atti di accertamento, sono stati notificati, rispettivamente, il 29.11.2018 e il 19.11.2018, l'azione dell'Ente previdenziale è da ritenersi tardiva, provocando la nullità delle ordinanze ingiunzione oggi impugnate.
7. Da ciò discende l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzione n. OI-001371825 e OI- 001418902, notificate il 3.05.2023;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 16/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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