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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/06/2025, n. 2581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2581 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 05/06/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 12642/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:45 sono presenti l'avv. CAMMALLERI RAIMONDO per parte ricorrente nessuno è presente per la parte resistente
L'avv. Cammalleri conclude riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 14:42 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott. Giovanni
Lentini, nella causa iscritta al n° 12642/2024 R.G.L. promossa
DA
CF Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CAMMALLERI RAIMONDO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Indirizzo Telematico, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
CP_1
-convenuto contumace -
oggetto: opposizione ATP ex art. 445bis 6° comma C.p.c. conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 05/06/2025
D I S P O S I T I V O
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite, giusta dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. in atti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU giusta CP_1
dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti;
- pone i compensi del procuratore della parte ricorrente a carico dello
Stato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che: - con ricorso depositato in data 04/09/2024 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine ottenere l'attribuzione dell'assegno mensile d'assistenza e dei benefici di cui all'art. 3 comma 3° della L. 104/1992;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- effettuata nuova consulenza tecnica, la CTU incaricata concludeva anch'essa per l'insussistenza dei requisiti sanitari necessariio per l'attribuzione delle prestazioni richieste;
La causa è stata decisa all'udienza odierna.
Nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario necessario.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
In relazione all'esito della causa appare equa la compensazione delle spese di lite in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. in atti. Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica di CP_1
entrambe le fasi del giudizio, già liquidate con separato decreto.
I compensi del procuratore della parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, sono posti a carico dello Stato e liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo,05/06/2025
Il Giudice Onorario Giovanni Lentini
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 05/06/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 12642/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:45 sono presenti l'avv. CAMMALLERI RAIMONDO per parte ricorrente nessuno è presente per la parte resistente
L'avv. Cammalleri conclude riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 14:42 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott. Giovanni
Lentini, nella causa iscritta al n° 12642/2024 R.G.L. promossa
DA
CF Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CAMMALLERI RAIMONDO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Indirizzo Telematico, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
CP_1
-convenuto contumace -
oggetto: opposizione ATP ex art. 445bis 6° comma C.p.c. conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 05/06/2025
D I S P O S I T I V O
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite, giusta dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. in atti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU giusta CP_1
dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti;
- pone i compensi del procuratore della parte ricorrente a carico dello
Stato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che: - con ricorso depositato in data 04/09/2024 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine ottenere l'attribuzione dell'assegno mensile d'assistenza e dei benefici di cui all'art. 3 comma 3° della L. 104/1992;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- effettuata nuova consulenza tecnica, la CTU incaricata concludeva anch'essa per l'insussistenza dei requisiti sanitari necessariio per l'attribuzione delle prestazioni richieste;
La causa è stata decisa all'udienza odierna.
Nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario necessario.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
In relazione all'esito della causa appare equa la compensazione delle spese di lite in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. in atti. Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica di CP_1
entrambe le fasi del giudizio, già liquidate con separato decreto.
I compensi del procuratore della parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, sono posti a carico dello Stato e liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo,05/06/2025
Il Giudice Onorario Giovanni Lentini