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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 29/05/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere Avv. SALVATORE GUZZI Giudice Ausiliare
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.574 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. - appello avverso la sentenza n.1063/2014 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il giorno 8.11.2014 e pubblicata il giorno 11.11.2014, e vertente tra
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in qualità di eredi di , rappresentati e difesi da loro stessi ex C.F._2 Persona_1 art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliati presso il loro studio legale, sito in Potenza alla Via del
Popolo n. 2; APPELLATI – ATTORI IN RIASSUNZIONE ex art.392 c.p.c.
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario D'Ecclesiis CP_1 C.F._3 presso il cui studio legale, in Potenza alla Via Torraca n. 28, elettivamente domicilia;
APPELLANTE – CONVENUTO IN RIASSUNZIONE ex art.392 c.p.c.
trattenuta in decisione il 2.7.2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 30.6.2024 e l'1.7.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 23.10.2003 il sig. conveniva in giudizio dinanzi CP_1 al Tribunale di Potenza il germano deducendo che quest'ultimo gli aveva promesso Persona_1
in vendita, con scrittura privata del 28.10.1999, la quota di proprietà di un immobile sito in
Baragiano con terreno accessorio posto sulla scarpata ad esso attigua. Precisava di aver concordato a titolo di corrispettivo due diversi importi, rispettivamente pari a £ 24.000.000 ed a £ 20.000.000, a seconda che fosse stato concesso oppure no un finanziamento pubblico per l'esecuzione delle opere di rifinitura all'interno del bene. Aggiungeva che era stato pattuito il versamento di un primo acconto di £ 2.000.000 all'atto della sottoscrizione della scrittura e di un secondo acconto, del medesimo importo, al momento della realizzazione della struttura e della copertura ed era stata individuata nella fine di ottobre 2001 la data di corresponsione del saldo finale. Infine, esponeva che era stato tra i contraenti convenuto con apposita clausola che, in caso di ripensamenti o di impossibilità di rispettare gli impegni negoziali assunti, le parti potessero recedere dal contratto con restituzione, ad opera della parte inadempiente, di un importo corrispondente al doppio degli acconti versati.
Successivamente il sig. , acquisita consapevolezza che le opere di rifinitura interna CP_1 dell'immobile non erano state finanziate, con raccomandata a/r del 13.10.2001 aveva invitato il convenuto a comparire dinanzi al Notaio per la stipula dell'atto di trasferimento della proprietà, ma il germano, in risposta a tale invito, con missiva del 24.10.2001 aveva dichiarato di volersi avvalere della clausola di ripensamento e di voler restituire gli acconti ricevuti, senza poi provvedere a tanto.
Su tali basi il sig. chiedeva al Tribunale adito di emettere sentenza idonea a produrre gli CP_1
effetti del contratto non concluso, vale a dire il trasferimento in suo favore della proprietà dei beni immobili richiamati nella scrittura privata del 28.10.1999, con versamento del residuo prezzo pari ad € 8.262,31 (corrispondenti a vecchie £ 16.000.000) che l'attore offriva banco iudicis, ovvero con le modalità stabilite dal giudice;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 6.12.2003 si costituiva in giudizio il sig. il quale contestava la fondatezza della domanda attorea eccependo il Persona_1 legittimo esercizio della facoltà di ripensamento e rendendosi disponibile a restituire l'acconto ricevuto, il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Peraltro, il sig. con distinto atto di citazione notificato al fratello aveva Persona_1 CP_1
promosso, sempre dinanzi al Tribunale di Potenza, il giudizio iscritto al n.3409/2003 R.G. al fine di ottenere il risarcimento dei danni sofferti a causa dell'esecuzione, ad opera del , di lavori CP_1
di ristrutturazione del fabbricato che avevano trasformato da abitazione a locale deposito la destinazione dell'unità immobiliare in uso allo stesso , danni stimati in € 12.267,48, Persona_1
pari alla somma necessaria a rendere nuovamente fruibile e abitabile la predetta unità immobiliare, ovvero nell'importo maggiore o minore determinato in corso di causa.
Nel giudizio iscritto al n.3409/2003 R.G. si costituiva il sig. che contestava la CP_1 fondatezza della domanda avversa, chiedendone il rigetto, ed insisteva per la condanna dell'attore al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con provvedimento reso all'udienza del 14.10.2005 il giudice disponeva la riunione dei due processi.
Esaurita la fase istruttoria, che contemplava assunzione di prove testimoniali ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Potenza con sentenza n. 1063/14, emessa l'8.11.2014 e pag. 2 pubblicata l'11.11.14, qualificata la clausola contrattuale “di ripensamento” come caparra penitenziale collegata al diritto di recesso ex art. 1373 c.c, ne accertava il legittimo esercizio da parte di , con conseguente scioglimento del vincolo contrattuale derivato dalla Persona_1 scrittura privata del 28.10.1999, facendo carico allo stesso , ai sensi dell'art.1386 c.c. Persona_1 di restituire al fratello l'importo di € 4.131,66 (pari a £. 8.000.000) oltre interessi dal 26.10.01 al soddisfo, e condannava al pagamento della somma di € 23.055,62, oltre interessi legali CP_1 dal 29.4.14 sino al soddisfo, per l'esecuzione dei lavori necessari a rendere nuovamente fruibile e abitabile la unità immobiliare in uso a , nonché al pagamento delle spese di lite, ivi Persona_1
comprese quelle di CTU liquidate con separato decreto.
Con atto di citazione notificato in data 31.3.2015, successivamente rinnovato il 2.4.2015, il sig.
proponeva appello avverso la suindicata sentenza contestando la qualificazione in CP_1
termini di caparra penitenziale della clausola di ripensamento contenuta nella scrittura privata del
28.10.1999 e sostenendo che il diritto di recesso non potesse essere azionato in quanto il contratto aveva avuto inizio di esecuzione stante il versamento dell'acconto sul prezzo pattuito;
inoltre, contestava la fondatezza della pretesa risarcitoria azionata nei suoi confronti dal sig. Persona_1
ed accolta dal primo giudice. Pertanto, conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza il sig.
affinché, in riforma della sentenza impugnata, fosse accolta la propria domanda Persona_1 formulata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e fosse rigettata la pretesa risarcitoria avanzata da , con vittoria di spese riferite al doppio grado di giudizio. Persona_1
Si costituiva in giudizio il sig. il quale resisteva al gravame rilevandone Persona_1
l'infondatezza e sollecitando la conferma della sentenza resa dal Tribunale di Potenza.
Con sentenza n.628/2017 pronunciata il 31.10.2017 e pubblicata il 23.11.2017 la Corte di Appello di Potenza dichiarava, in via preliminare, l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da e CP_1
in calce alla scrittura privata del 28.10.1999 e, qualificato il contratto come Persona_1 compravendita di beni immobili, accoglieva l'appello e riteneva improduttivo di effetti l'esercizio del diritto di recesso da parte di in quanto incompatibile con i contratti ad effetti Persona_1
reali, condannando lo stesso al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Persona_1
Avverso la suindicata sentenza il sig. proponeva ricorso per cassazione assumendo Persona_1
l'erroneità della interpretazione operata dalla Corte territoriale in ordine alla clausola di ripensamento contenuta nella scrittura privata del 28.10.1999.
Con ordinanza n.24868/2023 pronunciata il 21.10.2022 e pubblicata il 21.8.2023 la Corte di
Cassazione accoglieva il ricorso e, cassata la sentenza n.628/2017 pronunciata il 31.10.2017 dalla
Corte di Appello di Potenza, rinviava la causa dinanzi alla medesima Corte territoriale in diversa composizione, a cui demandava anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
pag. 3 Con atto di citazione in riassunzione ex art.392 c.p.c. notificato in data 30.11.2023 i sigg.
e , in qualità di eredi di deceduto nelle Parte_1 Parte_2 Persona_1
more del giudizio, chiedevano che, applicati i principi enunciati dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n.24868/2023 pronunciata il 21.8.2023, fosse rigettato l'appello proposto da CP_1
e fosse confermata la sentenza del Tribunale di Potenza n.1063/2014.
[...]
Con comparsa depositata il 7.4.2024 si costituiva nel giudizio riassunto il sig. il quale, CP_1
opponendosi alle difese ed alle richieste articolate dalla controparte, invocava la conferma delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 628/2017, pronunciata il
31.10.2017 e pubblicata il 23.11.2017.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 21.6.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 2.7.2024 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le rispettive conclusioni con note scritte depositate il 30.6.2024
e l'1.7.2024, con provvedimento emesso il 2.7.2024 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Preme, innanzitutto, delimitare il thema decidendum in considerazione della pronuncia dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.24868/2023, emessa il 21.10.2022 e pubblicata il
21.8.2023, con la quale la sentenza n. 628/2017 della Corte di Appello di Potenza, emessa il
31.10.2017 e pubblicata il 23.11.2017, è stata cassata e gli atti sono stati rimessi alla Corte territoriale medesima per la celebrazione di un nuovo giudizio di appello.
E' opportuno a tal fine rimarcare, in punto di diritto, che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di primo o secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio in senso proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta per ragioni di rito alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (ovviamente nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass.civ.sez.I, 28 gennaio 2005 n.1824; Cass.civ. sez.I, 23 settembre 2002
n.13833; Cass. 11 gennaio 2002 n.317; Cass. 10 maggio 2001 n.6502; Cass. 18 giugno 1994
n.5901). Ne consegue che nel giudizio di rinvio, reso necessario dalla cassazione della sentenza di merito, le parti non possano prendere nuove conclusioni, diverse da quelle adottate nel precedente giudizio di merito, restando irrilevante che la controparte non ne abbia rilevato l'inammissibilità.
pag. 4 Che nel giudizio di rinvio si riproponga lo stesso oggetto della precedente fase di merito è confermato dalla disposizione in base alla quale le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano in quella fase (art.394 co.2 c.p.c.). Il divieto di proporre domande nuove, analogamente a quello sancito dall'art.345 c.p.c. per il giudizio di appello, di cui l'art.394 co.3 c.p.c. costituisce a ben vedere applicazione, risponde a un principio di ordine pubblico, che induce, indipendentemente dall'accettazione del contraddittorio, alla rilevazione di ufficio della inammissibilità della domanda nuova (Cass.civ. 18 novembre 1972 n.3425; Cass.civ.sez.I 19 gennaio 1999 n.465). Tali principi sono stati costantemente sostenuti dalla Corte di Cassazione che anche in più recenti pronunce ha affermato che la riassunzione della causa - a seguito di cassazione con rinvio della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. In tale ottica, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (cfr. Cass.civ.sez.lav., 15 dicembre 2008 n.29320; Cass. civ.sez. I, 21 febbraio
2007 n.4096; Cass.civ.sez.I, 14 giugno 2006 n.13719).
Peraltro, qualora la sentenza di appello contenga una pluralità di statuizioni, l'eventuale ricorso per cassazione può giovare solo alla parte che abbia esercitato il diritto di impugnazione, per rimuovere quelle ad essa sfavorevoli, mentre le altre, se non censurate dalla controparte con ricorso incidentale, restano coperte dal giudicato (cfr. Cass.civ.sez. III, 30 marzo 2001 n. 4739).
Né va trascurato che la sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio non solo in ordine al principio di diritto affermato, ma anche ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto affermato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio di intangibilità (cfr. Cass.civ.sez.lav., 23 luglio 2010 n.17353; Cass.civ., 15 dicembre
2009 n. 26241; Cass.civ., 4 giugno 2003 n. 8889; Cass.civ.sez.lav., 16 agosto 2001 n.11144).
pag. 5 In osservanza degli illustrati principi, questa Corte è tenuta al vaglio dei motivi di appello articolati da con l'atto di citazione notificato in data 31.3.2015, successivamente rinnovato, CP_1
nonché allo scrutinio delle eccezioni e difese formulate da con la comparsa Persona_1
depositata il 24.4.2015.
Ulteriori nuovi motivi di impugnazione o nuove eccezioni ovvero nuove difese o argomentazioni spese a supporto degli originari motivi ed eccezioni formulate nell'atto di citazione in riassunzione ex art.392 c.p.c. e nella comparsa di costituzione nel presente giudizio di rinvio devono riconoscersi inammissibili e, quindi, non possono rientrare nei confini del thema decidendum.
***
La Corte di Cassazione nell'ordinanza n.24868/2023, emessa il 21.10.2022 e pubblicata il
21.8.2023, ha ritenuto che i cinque motivi di ricorso per cassazione articolati da a Persona_1 fondamento dell'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 628/2017 della Corte di Appello di
Potenza, emessa il 31.10.2017 e pubblicata il 23.11.2017, potessero essere scrutinati congiuntamente in quanto tutti accomunati dalla questione relativa all'interpretazione della clausola di “ripensamento” contenuta nella scrittura privata del 28.10.1999 tra e . Persona_1 CP_1
La Corte di Cassazione nel percorso motivazionale elaborato dalla Corte territoriale a supporto della decisione impugnata ha ravvisato la violazione delle regole ermeneutiche come applicate in sede di qualificazione giuridica del negozio consacrato nella predetta scrittura privata del 28.10.1999. Ha sostenuto la Suprema Corte che la Corte territoriale abbia proceduto all'interpretazione del contratto prescindendo dalla clausola di “ripensamento”, i cui contenuti sono stati considerati sostanzialmente estranei all'assetto di interessi posto in essere dalle parti: “Il giudice di merito ha infatti qualificato giuridicamente il contratto muovendo dal suo tenore letterale per concludere che lo stesso era un contratto direttamente traslativo della proprietà: di conseguenza, la clausola di ripensamento – quasi come fosse avulsa dal contratto – è stata considerata nulla perché non compatibile con i contratti ad effetti reali, in ordine ai quali non è configurabile un recesso ma semmai un ritrasferimento dei beni oggetto del patto”.
Tale operazione interpretativa è stata riconosciuta errata in quanto “la “decontestualizzazione” della clausola di ripensamento, frutto dell'autonomia delle parti, contrasta sia con l'impiego del criterio prioritario dell'interpretazione letterale, sia con il principio di conservazione della clausola, sia con il senso che ad essa avevano attribuito gli stessi contraenti e dunque con il comportamento delle parti”.
Pertanto, la Corte di Cassazione, cassata la decisione della Corte di Appello di Potenza, ha rinviato la causa alla medesima Corte territoriale con l'obbligo di “riconsiderare il significato della clausola di ripensamento apposta dalle parti nell'economia dell'intero regolamento contrattuale e la sua
pag. 6 rispondenza agli interessi dei contraenti”.
In sostanza, è stato imposto alla Corte territoriale di procedere alla qualificazione giuridica del contratto consacrato nella predetta scrittura privata del 28.10.1999 tenendo conto dell'impatto della clausola di ripensamento sul programma negoziale.
*
Ad avviso di questa Corte, la qualificazione giuridica del negozio di cui alla scrittura privata del
28.10.1999 in termini di contratto preliminare di compravendita in favore di della quota CP_1 di proprietà vantata da sull'immobile sito in Baragiano, al Corso Garibaldi n.7 (in Persona_1
catasto al foglio 27, p.lla n.111), incluso il terreno accessorio posto sulla scarpata attigua al fabbricato, non ha mai costituito oggetto di controversia tra le parti.
L'attore in primo grado, , nella citazione introduttiva del giudizio allegando in premessa CP_1 che “con racc/ta a.r. del 13-17.10.2001 invitava il venditore a comparire innanzi al Persona_1 notaio per la stipula dell'atto di trasferimento della proprietà” e formulando in sede di conclusioni la domanda di emissione di “sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso e, pertanto, sia trasferita in capo al deducente i beni di cui alla richiamata scrittura CP_1
privata e, dunque, la proprietà del terrano adibito a stalla e soprano ad esso sovrastante adibito a cucina in catasto al fl. 27, part.111, ubicato in Baragiano, c. Garibaldi, 7”, ha inequivocabilmente presupposto che con la scrittura privata del 28.10.1999 le parti avessero concluso esclusivamente un contratto preliminare di compravendita di quota di proprietà immobiliare, giacché diversamente - ove cioè l'attore avesse inteso qualificare il negozio in termini di contratto definitivo di compravendita -, da un lato, la convocazione del “venditore” dinanzi al notaio non sarebbe dovuta essere giustificata dalla necessità di stipulare un “atto di trasferimento della proprietà”, ma soltanto dal proposito di conseguire la mera riproduzione in atto pubblico della scrittura privata in funzione della trascrizione e non già del trasferimento della proprietà, già perfezionatosi, in ipotesi, con la scrittura privata stessa;
dall'altro lato, la domanda non avrebbe dovuto avere ad oggetto una pronuncia costitutiva fondata su un contratto con effetti meramente obbligatori quale il preliminare, ma avrebbe dovuto volgere verso una sentenza di accertamento di avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, vale a dire verso una pronuncia dichiarativa fondata su un negozio con efficacia reale, immediatamente traslativo della proprietà, perfezionatosi, in ipotesi, con la scrittura privata del
28.10.1999.
Dal canto suo, il convenuto, , nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo Persona_1
grado non ha contestato la natura giuridica del negozio stipulato il 28.10.1999 in termini di contratto preliminare di compravendita di quota di proprietà immobiliare, ma si è limitato a sostenere che per effetto dell'esercizio, da parte sua, della facoltà di ripensamento, come pattuita pag. 7 nella scrittura privata, il rapporto obbligatorio si fosse sciolto.
È ben vero che il Tribunale di Potenza nella sentenza n.1063/2014, emessa il giorno 8.11.2014 e fatta oggetto di appello, non abbia provveduto in via espressa ad una preliminare qualificazione giuridica del negozio consacrato nella scrittura privata del 28.10.1999. È altrettanto vero, tuttavia, che nel provvedimento decisorio impugnato il primo giudice non abbia neppure argomentato contro la qualificazione giuridica assegnata al contratto dall'attore (e non contestata dal convenuto) ed abbia, seppure in forma indiretta, condiviso detta qualificazione giuridica, giacché nella parte motiva della sentenza ha espressamente considerato che la convocazione del “venditore” dinanzi al notaio con raccomandata a/r del 13.10.2001 contemplasse una “richiesta di adempimento del suddetto contratto” di cui alla scrittura privata del 28.10.1999 (tanto valendo a significare che anche nell'ottica del Tribunale di Potenza la convocazione in discorso fosse funzionale alla stipulazione dell'atto di trasferimento della proprietà in adempimento degli obblighi assunti con la predetta scrittura privata e, quindi, che anche nel convincimento del Tribunale di Potenza con detta scrittura privata fosse stato perfezionato soltanto un contratto preliminare di compravendita di quota di proprietà immobiliare) e nella parte motiva ed in quella dispositiva della stessa sentenza ha
“rigettato” - senza operare nessuna ulteriore specificazione - la domanda proposta da , la CP_1
quale, come già rimarcato, era volta ad ottenere una pronuncia costitutiva fondata su un contratto con effetti meramente obbligatori quale il preliminare.
Ma vi è di più.
Con l'atto di appello proposto avverso la sentenza n.1063/2014, emessa il giorno 8.11.2014 dal
Tribunale di Potenza, il sig. non ha articolato nessuno specifico motivo di impugnazione CP_1
riguardante la esatta qualificazione giuridica del negozio stipulato con la scrittura privata del
28.10.1999 come implicitamente operata dal primo giudice.
A dire il vero, nell'incentrare il gravame sulle censure mosse all'interpretazione della clausola di ripensamento resa dal giudice, l'appellante ha in più occasioni lasciato inequivocabilmente intendere di essere stato sempre convinto che tra le parti fosse stato perfezionato soltanto un contratto preliminare di compravendita. In tal senso depone, tra l'altro, la circostanza che nello svolgersi delle difese relative alla interpretazione della clausola di ripensamento l'appellante abbia costantemente utilizzato, in riferimento alla scrittura privata del 28.10.1999, le espressioni
“compromesso di vendita di bene immobile” (v. pag.8 dell'appello), “contratto preliminare” e
“stipula del preliminare” (v. pag.9 dell'atto di appello) ed abbia ripetutamente evocato l'invito a comparire dinanzi al notaio, rivolto al , ai fini della “stipula del rogito” e del Persona_1
“pagamento del saldo”, così implicitamente riconoscendo che l'effetto traslativo della proprietà necessitasse di un successivo contratto da perfezionarsi con atto pubblico.
pag. 8 Né può trascurarsi che lo stesso appellante sia anche caduto in evidente ed insanabile contraddizione con riguardo alla indicazione della natura giuridica del negozio concluso con la scrittura privata del 28.10.1999.
Alla pagina 11 dell'atto di impugnazione è dato leggere: “La corretta ricostruzione della vicenda deve partire dalla scrittura privata intercorsa tra le parti, con la quale le parti, obbligandosi vicendevolmente al successivo rogito, all'esito dell'esecuzione dei lavori, di cui alla scrittura privata medesima (non a caso redatta dal direttore dei lavori, Ing. nel di lui studio Persona_2
professionale), stipulavano un contratto definitivo con efficacia reale immediatamente traslativo della proprietà dell'immobile de quo, non prevedendo alcuna ulteriore e successiva manifestazione del consenso”. L'esposta argomentazione difensiva – oltre a contemplare una insuperabile contraddizione interna (infatti, se con la scrittura privata del 28.10.1999 le parti stipulavano un contratto definitivo con efficacia reale immediatamente traslativo della proprietà dell'immobile de quo, non prevedendo alcuna ulteriore e successiva manifestazione del consenso, non è dato comprendere il motivo per il quale, come dedotto dall'appellante, le stesse parti nella medesima scrittura privata si fossero obbligate vicendevolmente al successivo rogito di cui non è stato chiarito l'oggetto) – è palesemente contrastante con la prospettazione dei fatti operata nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado (prospettazione a tenore della quale l'invito a comparire dinanzi al notaio rivolto da a era finalizzato alla “stipula dell'atto di CP_1 Persona_1 trasferimento della proprietà”) nonché con l'oggetto della domanda azionata dinanzi al primo giudice (domanda che, si ribadisce, era volta ad ottenere la emissione di “sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso e, pertanto, sia trasferita in capo al deducente i beni CP_1
di cui alla richiamata scrittura privata e, dunque, la proprietà del terrano adibito a stalla e soprano ad esso sovrastante adibito a cucina in catasto al fl. 27, part.111, ubicato in Baragiano, c.
Garibaldi, 7”).
Ma, ove anche si ipotizzasse che nell'atto di impugnazione il sig. avesse voluto CP_1
modificare il tiro preferendo attribuire alla scrittura privata del 28.10.1999 la valenza giuridica di un contratto definitivo con efficacia reale immediatamente traslativo della proprietà dell'immobile de quo (v. pag.11 dell'appello), urterebbe inesorabilmente con questa nuova prospettazione il successivo sviluppo dell'impianto difensivo nel quale l'appellante ha inequivocabilmente ricondotto nell'ambito operativo dell'art.2932 c.c. la vicenda e la pretesa azionata: “Ed infatti, l'odierno appellante ha adempiuto completamente alle proprie obbligazioni, versando gli acconti stabiliti nel
PRELIMINARE ed invitando controparte alla stipula del rogito nei termini previsti dalla scrittura privata, offrendo il saldo di £. 16.000.000, da versarsi innanzi al rogante, ed ha chiesto ritualmente al primo giudice, in presenza dell'inadempimento dell'altra parte contrattuale,
pag. 9 consistito nel rifiuto a procedere all'atto pubblico, adducendo il proprio “ripensamento”, una sentenza ex art.2932 c.c. che producesse gli stessi effetti del contratto non concluso. Pacifico
l'adempimento, mai contestato da controparte, è noto che l'offerta di cui all'art.2932, comma 2,
c.c. non deve avvenire nelle forme e nei modi di cui agli artt. 1208, 1209 e 1214 c.c., ben potendo, come nella concreta fattispecie, essere costituita da una seria manifestazione di volontà ad adempiere la propria obbligazione, la quale ricorre, ancorché in forma implicita (il che non è nel caso di specie, essendo assolutamente esplicita) nell'invito rivolto alla controparte di comparire innanzi al notaio per la stipula del DEFINITIVO” (v. pag.12 dell'appello; il carattere maiuscolo, le sottolineature ed il grassetto valgono a rimarcare i punti qualificanti delle difese, ma non figurano nel testo originario tratto dall'atto di impugnazione).
E, infine, nelle conclusioni rassegnate nell'atto di appello, il sig. ha chiesto CP_1
espressamente che, in riforma della sentenza n.1063/2014 emessa il giorno 8.11.2014 dal Tribunale di Potenza ed in accoglimento della domanda avanzata in primo grado, sia pronunciata “sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso e, pertanto, sia trasferita in capo al deducente
i beni di cui alla scrittura privata del 28.10.1999 e, dunque, la proprietà del terrano CP_1
adibito a stalla e soprano ad esso sovrastante adibito a cucina in catasto al fl. 27, part.111, ubicato in Baragiano, c. Garibaldi, 7, nel comparto 9 B pdr, incluso il terreno accessorio posto sulla scarpata attigua al fabbricato, con versamento del residuo prezzo di € 8.263,31 (pari a £.
16.000.000)”. In altre parole, l'appellante ha formulato in via espressa conclusioni che si palesano coerenti esclusivamente con una qualificazione giuridica della scrittura privata del 28.10.1999 in termini di contratto preliminare di compravendita di quota di proprietà immobiliare.
*
Le esposte argomentazioni valgono a supportare la tesi che fra le parti e nel convincimento del giudice di prime cure, quale emerge dalla sentenza impugnata, non sia stata mai messa in discussione la qualificazione giuridica della scrittura privata del 28.10.1999 in termini di contratto preliminare di compravendita di quota di proprietà immobiliare.
E, non avendo l'appellante articolato uno specifico motivo di impugnazione riguardante la esatta qualificazione giuridica del negozio stipulato tra le parti con la scrittura privata del 28.10.1999 e, di conseguenza, del rapporto derivato dal negozio, per la Corte di Appello non vi è spazio per una pronuncia sul punto. Costituisce, infatti, insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità che il giudicato debba ritenersi formato anche sulle questioni di qualificazione dei rapporti qualora le parti abbiano accettato sul punto la decisione del primo giudice, omettendone l'impugnazione, e svolto le rispettive difese proprio sul presupposto di quella qualificazione. In tal caso, non può ritenersi che il giudice di secondo grado, pur trattandosi di qualificazione giuridica, debba o possa pag. 10 riesaminare ex officio la questione. Essendo, infatti, i suoi poteri correlati ai motivi di impugnazione, secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, lo stesso può dare alla domanda un fondamento giuridico diverso da quello esposto dalla parte, ma solo se ed in quanto sia stato, direttamente o indirettamente, investito del tema della qualificazione e non già quando tale questione, risolta dal giudice di primo grado, non sia stata censurata in sede di impugnazione o non debba essere necessariamente riesaminata ai fini della decisione di una censura espressamente proposta (cfr. Cass.civ.sez.lav., 1 dicembre 2010 n.24339; Cass.civ.sez.III, 12 luglio 2005 n.14573).
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Ad ogni modo, per dare seguito alla pronuncia della Corte di Cassazione di cui all'ordinanza n.24868/2023, emessa il 21.10.2022 e pubblicata il 21.8.2023, con la quale è stato comunque imposto alla Corte territoriale di procedere alla qualificazione giuridica del contratto consacrato nella predetta scrittura privata del 28.10.1999 tenendo conto dell'impatto della clausola di ripensamento sul programma negoziale, appare ragionevole opinare che proprio la considerazione dei contenuti della predetta clausola valga a definire gli effettivi termini dell'accordo negoziale ed a confermare la natura giuridica di contratto preliminare di compravendita dell'accordo negoziale medesimo.
Ed invero, già la circostanza che nella scrittura privata la determinazione del prezzo della vendita dei diritti di sull'immobile non fosse avvenuta in via definitiva, ma fosse stata Persona_1
prevista al riguardo una alternativa di prezzo a seconda della eventuale successiva emissione del decreto del Sindaco, avente ad oggetto il finanziamento per la realizzazione delle rifiniture interne dell'immobile, o della mancata emissione di detto provvedimento sindacale, vale a riscontrare come nella volontà delle parti il puntuale e definitivo assetto degli interessi dovesse conseguire soltanto al verificarsi di un fatto successivo alla sottoscrizione della scrittura privata del 28.10.1999, cioè al finanziamento o meno dei menzionati lavori da parte del Sindaco, di tal ché solo con la sopravvenuta acquisita certezza in ordine all'erogazione o al rigetto del finanziamento i termini finali della compravendita sarebbero potuti divenire certi e non più controvertibili. Pertanto, con la predetta scrittura privata i contraenti hanno voluto dare vita ad una struttura negoziale autonoma destinata a realizzare un assetto di interessi prodromico a quello che sarebbe stato compiutamente attuato con il contratto definitivo, da perfezionarsi una volta raggiunta la certezza in ordine al finanziamento o meno, da parte del Sindaco, dei lavori di rifinitura interna dell'immobile. È noto, infatti, che il ricorso al preliminare di vendita consenta alle parti di sfruttare l'intervallo temporale intercorrente tra il preliminare e il definitivo per mettere a punto gli adempimenti prodromici e funzionali alla vendita.
In tale ottica si coglie il senso della discussa clausola di ripensamento, destinata evidentemente ad pag. 11 operare anche nell'intervallo di tempo compreso tra la sottoscrizione della scrittura privata del
28.10.1999 e l'acquisizione della certezza in ordine all'erogazione o meno del finanziamento da parte del Sindaco, onde consentire di sciogliersi dal vincolo obbligatorio a quello tra i contraenti che non avesse voluto attendere oltre la decisione del Sindaco in merito al finanziamento dei lavori di realizzazione delle rifiniture interne dell'immobile ovvero avesse valutato di non essere più in condizioni di osservare nelle more gli obblighi contrattuali.
In sostanza, la valutazione combinata dei sopra esposti contenuti della scrittura privata del
28.10.1999 autorizza a ricondurre il negozio consacrato nella scrittura privata medesima nell'ambito operativo del contratto preliminare di compravendita.
In tal senso milita anche il comportamento complessivo delle parti mantenuto successivamente alla conclusione dell'accordo del 28.10.1999 e, segnatamente, il comportamento serbato dal CP_1 il quale, come ammesso anche nell'atto di impugnazione, con racc/ta a.r. del 13-17.10.2001 ha invitato il promittente venditore, , a comparire innanzi al notaio “per la stipula Persona_1 dell'atto di trasferimento della proprietà e per il versamento del saldo di £. 16.000.000”, in altre parole, per la stipula del contratto definitivo. Tanto rivela come nel convincimento dei contraenti fosse pacificamente acquisito che con la scrittura privata del 28.10.1999 fosse stato stipulato un contratto preliminare di compravendita.
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Accertato definitivamente che con la scrittura privata del 28.10.1999 le parti hanno voluto stipulare un contratto preliminare di compravendita di quota di proprietà immobiliare, si impone lo scrutinio dei singoli motivi di impugnazione articolati dal sig. . CP_1
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1.0 Con un primo motivo di impugnazione l'appellante ha contestato la qualificazione giuridica attribuita dal Tribunale di Potenza alla clausola di “ripensamento” contenuta nella scrittura privata del 28.10.1999 e, in ogni caso, ha eccepito che il non potesse più validamente Persona_1
esercitare il diritto di recesso avendo avuto il contratto un principio di esecuzione.
In particolare, l'appellante ha sostenuto che l'espressione “Nel caso di ripensamenti o di impossibilità a rispettare quanto su indicato”, con la quale esordisce la clausola in discorso contenuta nella scrittura privata del 28.10.1999, non possa indurre a riconoscere – come invece opinato dal primo giudice – nella clausola stessa gli estremi di una “caparra penitenziale” esprimente in maniera inequivoca la volontà delle parti di attribuire a ciascuno dei contraenti il diritto di recesso. Ciò in quanto la previsione nel corpo di un contratto della facoltà di recesso ex art.1373 c.c., siccome derogativa al principio generale per il quale il contratto ha forza di legge tra le parti, deve essere formulata in termini inequivoci, tali da non lasciare nessun dubbio circa la pag. 12 volontà dei contraenti di inserirla nel negozio da essi perfezionato.
Ad avviso dell'appellante, nel caso di specie la clausola in parola non sarebbe stata redatta nelle forme indicate e, di conseguenza, la stessa dovrebbe essere qualificata come “mera clausola di stile” (non avendo i contraenti dettagliato nella scrittura privata del 28.10.1999 quali ipotesi potessero integrare, “in un compromesso di vendita di bene immobile”, l'impossibilità di rispettare quanto su indicato) ovvero, specie con riguardo al “ripensamento”, come “condizione meramente potestativa” in forza della quale la conclusione del contratto sarebbe stata rimessa all'arbitrio di una delle parti, la quale avvalendosi del ripensamento senza addurre nessuna giustificazione avrebbe potuto determinare lo scioglimento del rapporto “a contratto già in gran parte eseguito” (v. pag. 8 dell'atto di impugnazione).
L'appellante ha altresì lamentato che il Tribunale di Potenza abbia comunque trascurato, da un lato, di valutare se il recesso potesse essere ancora validamente esercitato all'epoca in cui il sig.
[...]
si era avvalso della relativa facoltà pattuita nella scrittura privata del 28.10.1999, atteso che Per_1
a tale epoca il contratto aveva avuto pacificamente esecuzione, e, dall'altro, di riscontrare la mancata fissazione di un termine entro il quale la facoltà di recesso unilaterale potesse essere esercitata, giacché il diritto di recesso ex art.1373 c.c. non può essere svincolato da un termine determinato o determinabile, in assenza del quale l'efficacia del contratto resterebbe indefinitamente subordinata all'arbitrio della parte titolare del diritto con conseguente irrealizzabilità delle finalità perseguite con il contratto stesso.
In ultimo, l'appellante ha rimarcato che il Tribunale di Potenza ha omesso di valutare anche la ritualità del recesso come operato dal . Invero, mentre l'invito a comparire dinanzi al Persona_1 notaio “per la stipula dell'atto di trasferimento della proprietà e per il versamento del saldo di £.
16.000.000” era stato inoltrato dal presso il luogo di residenza di , la CP_1 Persona_1
comunicazione di avvalersi della clausola di ripensamento era stata dal inviata allo Persona_1
studio del procuratore di , senza che costui avesse mai eletto domicilio presso detto CP_1
studio, con conseguente inefficacia della comunicazione stessa la quale, attesa la sua natura recettizia, sarebbe dovuta comunque essere indirizzata direttamente al destinatario.
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1.1 La qualificazione in termini di caparra penitenziale attribuita dal Tribunale di Potenza alla clausola di “ripensamento” contenuta nella scrittura privata del 28.10.1999 non è adeguatamente contrastata e messa in crisi dalle argomentazioni spese al riguardo dall'appellante.
La clausola è così formulata: “Nel caso di ripensamenti o di impossibilità a rispettare quanto su indicato i fratelli si impegnano reciprocamente a corrispondere a chi viene meno una somma pari
CP_ al doppio degli acconti pari a £.
8.000.0000. Per si tratterebbe di aggiungere ai quattro altri
pag. 13 quattro mentre per oltre che restituire gli acconti di £.
4.000.000 dovrebbe aggiungerne Per_1 altri 4.000.000”.
Rimarcato che per la stipulazione di una caparra penitenziale non occorre l'utilizzo di formule sacramentali, essendo sufficiente la pattuizione del recesso unilaterale alla quale sia collegata la dazione di una somma di denaro come corrispettivo dell'esercizio della facoltà di recesso ex art.1386 c.c., non può seriamente dubitarsi che con le espressioni sopra riportate i contraenti abbiano voluto riconoscere a ciascuno di essi il diritto di recedere dal contratto preliminare di compravendita, diritto da esercitarsi sia nel caso di sopravvenuta impossibilità – per qualsiasi ragione – di adempiere agli impegni assunti con la stipulazione del negozio, sia nel caso di mera successiva modifica dell'originaria volontà di addivenire alla conclusione del contratto definitivo di compravendita, in conseguenza di una diversa valutazione ponderata dei propri interessi. Ed invero, la caparra penitenziale ha la funzione di costituire il corrispettivo del diritto di recesso dal contratto che la parte si è convenzionalmente riservato, diritto svincolato dall'altrui inadempimento.
È significativo il rilievo che i contraenti, nel determinare la misura del corrispettivo, abbiano fedelmente osservato il criterio previsto dalla disposizione dettata dall'art. 1386 co.2 c.c.
Non vi è spazio, quindi, per configurare nella specie una “mera clausola di stile” ovvero una
“condizione meramente potestativa”. Del resto, sul punto il giudice di prime cure ha negato in sentenza che la clausola in discorso potesse essere ricondotta nell'una o nell'altra delle menzionate categorie giuridiche richiamando e facendo proprie le argomentazioni all'uopo spese dalla giurisprudenza di legittimità nelle sentenze n.17859/2003, n.9504/2010 e n.13839/2013, argomentazioni che nell'atto di impugnazione l'appellante non ha inteso in alcun modo contrastare e delle quali neppure è stata evidenziata l'eventuale inapplicabilità al caso di specie o la sostanziale irrilevanza e non pertinenza.
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1.2 Maggiore valenza va, invece, riconosciuta alla doglianza incentrata sul rilievo che il Tribunale di Potenza ha trascurato di valutare se il recesso potesse essere ancora validamente esercitato all'epoca in cui il sig. si era avvalso della relativa facoltà pattuita nella scrittura Persona_1
privata del 28.10.1999, atteso che a tale epoca il contratto aveva avuto pacificamente un principio di esecuzione.
A ben vedere, infatti, la norma dell'art.1386 c.c., disciplinante l'istituto della caparra penitenziale, va comunque applicata in combinato disposto con l'art.1373 c.c., che contempla la facoltà di recesso unilaterale dal contratto precisando le condizioni perchè possa essere efficacemente esercitata. L'art.1373 co.1 c.c. stabilisce espressamente che la facoltà di recedere dal contratto “può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione”.
pag. 14 Orbene, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, il principio in forza del quale il diritto della parte di recedere dal contratto, anche se collegato alla prestazione di una caparra penitenziale, non si sottrae alla regola generale, stabilita dall'art. 1373 c.c., comma 1, secondo cui il recesso non può essere esercitato quando, dopo la conclusione del contratto, questo abbia avuto un principio di esecuzione, quando cioè l'effetto reale del contratto si è in tutto o in parte realizzato o la prestazione obbligatoria è stata in tutto o in parte adempiuta, trova applicazione anche in ordine al contratto preliminare, dal quale conseguono effetti anticipatori delle prestazioni corrispettive delle parti, come il versamento di un acconto sul prezzo e la consegna della cosa successivamente alla stipulazione del contratto preliminare e anteriormente alla stipulazione del contratto definitivo
(Cass.Sez. 2, Ordinanza n.21198 del 5/7/2022; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6582 del 15/12/1984; Sez.
2, Sentenza n. 5641 del 28/10/1982; Sez. 2, Sentenza n. 6318 del 04/12/1980; Sez. 2, Sentenza n.
6507 del 13/12/1979).
E' stato precisato, sempre dalla giurisprudenza di legittimità, che l'art.1373 c.c. non prescinde, in virtù sia del suo testo letterale, sia della sua "ratio" (ravvisabile nell'incompatibilità concettuale tra proposito di sciogliere unilateralmente il rapporto e consenso precedentemente manifestato a darvi attuazione, sia pure parziale), da una connotazione volontaristica del "principio di esecuzione", nel senso che questo, per poter precludere il recesso, deve essere stato posto in essere dallo stesso recedente o, se posto in essere da altro contraente, non deve aver trovato opposizione e rifiuto da parte del primo (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10300 del 01/12/1994).
Ed è stato anche rimarcato che il 'principio di esecuzione' del contratto, che a norma dell'art. 1373 co.1 c.c. impedisce l'esercizio del recesso, non si identifica con quello che le parti convengono di attuare ed attuano contemporaneamente alla stipulazione del contratto stesso – come, ove si tratti di preliminare di vendita in cui sia prevista con apposita clausola la facoltà di recedere, avviene in caso di versamento di un acconto sul prezzo pattuito o di consegna del bene contestualmente alla conclusione del preliminare e in adempimento di altra sua clausola - poiche, altrimenti, la clausola sul recesso verrebbe ad essere privata di ogni efficacia (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6318 del
04/12/1980). In altre parole, “nel contratto preliminare, all'obbligazione (principale) di prestare il consenso alla stipulazione del contratto definitivo possono accompagnarsi obbligazioni
(particolari) di vario genere, a carico sia del promittente, sia del promissario, il cui adempimento, se contemporaneo alla conclusione del negozio, non impedisce l'esercizio del recesso contemplato da apposita clausola, mentre, se previsto ed eseguito in tempo successivo alla stipula, integra il
"principio di esecuzione" del contratto ostativo, ai sensi dell'art. 1373, primo comma, cod. civ., all'esercizio del recesso, senza che rilevi in contrario che l'altro contraente non sia, a sua volta, adempiente, essendo sufficiente che l'esecuzione sia stata iniziata da uno dei contraenti, ed in
pag. 15 particolare da quello che, avendo già in parte adempiuto alle proprie obbligazioni, ha giusto motivo di opporsi al recesso dell'altro contraente” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5641 del 28/10/1982).
In applicazione degli illustrati principi, deve inferirsi che, ove nel corpo di un contratto preliminare di compravendita immobiliare sia stata pattuita una caparra penitenziale quale corrispettivo del diritto di recedere dal contratto, convenzionalmente stabilito dalle parti, il “principio di esecuzione” del contratto, che l'art. 1373 co.1 c.c. considera ostativo all'esercizio della facoltà di recesso attribuita ai contraenti, deve ravvisarsi nella consegna - in data posteriore alla stipulazione del preliminare e prima della stipulazione del contratto definitivo - della cosa promessa in vendita ovvero nel pagamento – sempre in data posteriore alla stipulazione del preliminare e prima della stipulazione del contratto definitivo – di un acconto sul prezzo, vale a dire quando la prestazione obbligatoria sia stata in tutto o in parte adempiuta dopo la conclusione del preliminare.
Nel caso di specie, emerge pacificamente dall'incarto processuale che, all'atto della sottoscrizione della scrittura privata del 28.10.1999, il promissario acquirente, , abbia corrisposto al CP_1
promittente venditore, , la somma di £.
2.000.000 e che altra somma di pari importo Persona_1
sia stata dal corrisposta in data 3.5.2000 al , a titolo di acconto sul prezzo CP_1 Persona_1
della compravendita, in seguito alla realizzazione delle strutture e della copertura, come concordato nella scrittura privata.
Tanto vale a significare che, avendo avuto il contratto preliminare di compravendita un principio di esecuzione attraverso il versamento in data 3.5.2000, ad opera del promissario acquirente, della somma di £.
2.000.000 a titolo di acconto sul prezzo della compravendita, somma che il promittente venditore non aveva rifiutato di ricevere e, anzi, aveva incassato, il sig. , promittente Persona_1
venditore, alla data del 26.10.2001 (a cui risale la ricezione, da parte del , della missiva CP_1
con cui il dichiarava di avvalersi della clausola di ripensamento pattuita in contratto) Persona_1 non potesse più esercitare il diritto di recesso, atteso il disposto dell'art. 1373 co.1 c.c.
Ne consegue che il motivo di impugnazione sia fondato quanto alla censura mossa avverso il convincimento del Tribunale di Potenza che il promittente venditore, , alla richiesta Persona_1
di adempimento del contratto preliminare di compravendita formulata dal promissario acquirente con la raccomandata a/r del 13.10.2001 avesse prontamente e validamente opposto l'esercizio del diritto di recesso come pattuito, offrendo la ripetizione di tutto quanto dovuto. Tale convincimento, infatti, è errato giacché, come sopra rimarcato, la facoltà di recedere dal contratto preliminare di compravendita è stata esercitata dal allorquando il contratto stesso aveva già avuto Persona_1
un principio di esecuzione attraverso il versamento in data 3.5.2000, ad opera del promissario acquirente, , della somma di £.
2.000.000 a titolo di acconto sul prezzo della CP_1
compravendita, di talché quella facoltà alla data del 13.10.2001 non poteva più essere esercitata,
pag. 16 giusta il disposto dell'art.1373 co.1 c.c.
Pertanto, in accoglimento sul punto del motivo di impugnazione, la sentenza n.1063/2014 emessa dal Tribunale di Potenza il giorno 8.11.2014 e pubblicata il giorno 11.11.2014 deve essere senz'altro riformata quanto al capo della decisione contemplante il rigetto della domanda ex art.2932 c.c. avanzata in primo grado da . Per l'effetto, precisato che tra le parti CP_1
costituiscono circostanze pacificamente acquisite, da un lato, la stipulazione con scrittura privata del
28.10.1999 di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto i diritti di comproprietà vantati da sull'immobile sito in Baragiano, al Corso Garibaldi n.7 (in catasto al Persona_1
foglio 27, p.lla n.111), incluso il terreno accessorio posto sulla scarpata attigua al fabbricato, e, dall'altro, l'avvenuto versamento, ad opera del promissario acquirente, , della somma CP_1
complessiva di £.
4.000.000 in acconto sul prezzo complessivo della compravendita, prezzo da individuarsi in £. 20.000.000 atteso che le opere di rifinitura interna dell'immobile non sono state più finanziate dal Sindaco, preso atto altresì dell'ingiustificato rifiuto del promittente venditore di convenire dinanzi al notaio per la stipulazione del contratto definitivo di compravendita come da invito rivolto dal promissario acquirente con raccomandata a/r del 13.10.2001, ricevuta da
[...]
il 17.10.2001, nonché dell'offerta del pagamento residuo del prezzo della compravendita, Per_1
offerta operata banco iudicis dal promissario acquirente dinanzi al giudice di prime cure (al riguardo, va osservato, comunque, che in tema di contratto preliminare di compravendita, l'offerta della prestazione, richiesta dal secondo comma dell'articolo 2932 c.c., può ritenersi implicita nella domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, considerato che la verificazione degli effetti traslativi della sentenza di accoglimento sostitutiva del non concluso contratto definitivo deve essere necessariamente condizionata dal giudice all'adempimento della controprestazione: v. Cass. Sez. 2, Sentenza n.16881 del 31/07/2007), va pronunciata sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto definitivo di compravendita non concluso. Quindi, va disposto il trasferimento in capo a dei diritti di comproprietà già vantati in vita da CP_1 [...]
sull'immobile sito in Baragiano, al Corso Garibaldi n.7 (in catasto al foglio 27, p.lla Per_1
n.111), incluso il terreno accessorio posto sulla scarpata attigua al fabbricato, ponendosi a carico di il pagamento del residuo prezzo pari ad € 8.263,31 (corrispondente a £. 16.000.000), CP_1
con la precisazione che il pagamento della indicata somma vale come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla presente pronuncia.
*
2.0 Con un secondo motivo di impugnazione l'appellante ha contestato la decisione del Tribunale di
Potenza di accogliere la domanda proposta da ed avente ad oggetto la condanna di Persona_1
al pagamento di una somma di denaro pari alla spesa necessaria per il ripristino CP_1
pag. 17 dell'immobile attesa la trasformazione dello stesso ed il mutamento di destinazione posti in essere illegittimamente dal senza avere preventivamente acquisito il consenso di CP_1 [...]
. Per_1
Ha sostenuto l'appellante che in primo grado non sia stata offerta la prova certa delle effettive condizioni dell'immobile prima dell'intervento di demolizione del vecchio fabbricato e di successiva ricostruzione, intervento fatto eseguire dallo stesso , con la conseguenza che, CP_1
in difetto della anzidetta prova, non possa considerarsi attendibile la quantificazione della spesa per il ripristino dello stato originario dei luoghi come operata nella sentenza impugnata.
*
2.1 Anche l'esposto motivo di impugnazione si palesa fondato.
Nella sentenza appellata il Tribunale di Potenza, ai fini della esatta ricostruzione dell'effettivo stato dell'immobile prima dell'intervento edilizio eseguito su iniziativa del sig. , ha CP_1 valorizzato la testimonianza della sig.ra (“la quale ha fornito un'esaustiva Testimone_1 descrizione del precedente stato di fatto, non smentita dalle altre prove orali come documentali”: pag.7 della sentenza) e gli esiti della disposta C.t.u.
Per converso, il primo giudice ha sottolineato che il testimone ing. direttore dei lavori, Persona_2 ha dichiarato “di non ricordare bene lo stato di fatto preesistente” (v. pag.8 della sentenza).
Orbene, nel corso della prova per testimoni assunta all'udienza del 4.11.2009 la sig.ra Tes_1
non ha offerto nessuna “esaustiva descrizione del precedente stato di fatto”
[...] dell'immobile. Ha dichiarato la testimone: “…l'immobile per cui è causa, prima del sisma del
23.11.80, era costituito da un vano, con cucina e bagno e camino. È vero che da un pianerottolo si accedeva attraverso due porte: una che andava sopra al secondo piano, con l'altra si accedeva al locale in questione”.
Null'altro la testimone ha riferito in merito alle condizioni dell'immobile.
Si tratta, all'evidenza, di una descrizione assolutamente insufficiente ed inidonea a consentire una puntuale ricostruzione dell'effettivo stato dell'immobile prima dell'intervento edilizio eseguito su iniziativa del sig. . CP_1
Come emerge dalla relazione peritale, il C.t.u. – il quale ha effettuato il sopralluogo il 19.12.2013 allorquando lo stato originario dell'immobile era già stato irreversibilmente modificato – non ha potuto avere esperienza diretta delle pregresse condizioni dello stabile e, di conseguenza, non ha potuto effettuare nessun accertamento concreto di siffatte pregresse condizioni, limitandosi soltanto a verificare lo stato di avanzamento dei lavori ed a visionare gli elaborati grafici relativi all'edificio come si presentava prima della demolizione, senza ovviamente nulla poter certificare quanto all'effettiva corrispondenza tra la realtà dei luoghi prima dell'intervento edilizio e la pag. 18 rappresentazione grafica dei medesimi luoghi sugli elaborati visionati.
Ne consegue che, in difetto di un puntuale accertamento della fedele riproduzione dello stato originario dei luoghi sui menzionati elaborati grafici ed in difetto di ulteriori più pregnanti elementi di valutazione adeguati a far emergere la consistenza effettiva e le condizioni di efficienza originarie di vani ed ambienti del fabbricato, non sia possibile determinare con assoluta certezza non solo l'esatta distribuzione di locali ed ambienti nell'originaria struttura dell'edificio, ma anche lo stato di conservazione e/o di degrado in cui tali locali ed ambienti versavano immediatamente prima dell'intervento edilizio eseguito su iniziativa del sig. nonché l'esistenza o CP_1
l'insussistenza di efficienti impianti idraulico, elettrico, fognario e di riscaldamento in dotazione dell'immobile sempre prima dell'intervento edilizio in discorso.
Pertanto, deve escludersi del tutto l'attendibilità della stima operata dal C.t.u. in riferimento ai lavori necessari a rendere abitativa l'unità immobiliare in uso al sig. , giacchè Persona_1 all'evidenza i lavori considerati dall'ausiliare (ed ammontanti a complessivi € 23.055,62) si sostanziano in quelli richiesti per dotare l'unità immobiliare in discorso di impianti e di opere di finitura e coibentazione della cui effettiva esistenza prima dell'intervento edilizio non vi è nessuna rassicurante prova. A ben vedere, non v'è neppure riscontro che prima dell'intervento edilizio l'unità immobiliare in uso al sig. fosse munita del certificato di abitabilità o, Persona_1
comunque, fosse in concreto abitabile.
Del resto, la domanda come avanzata in primo grado dal sig. (intesa ad ottenere la Persona_1 condanna di “al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 12.267,48 CP_1 necessaria per rendere fruibile ed abitabile il vano di proprietà di esso ”) già in Persona_1
astratto non avrebbe meritato di essere accolta. Ed invero, premesso che l'esecuzione di lavori di demolizione e/o ristrutturazione in un qualsiasi immobile in proprietà comune richiede il consenso espresso da parte di tutti i comproprietari in difetto del quale quell'esecuzione integra gli estremi di una condotta illecita, la accertata responsabilità extracontrattuale in capo al per avere CP_1
proceduto, in assenza del consenso del comproprietario , alla radicale trasformazione Persona_1 dell'originaria consistenza del fabbricato in proprietà comune, con demolizione del vecchio edificio e costruzione di uno nuovo in luogo del primo, avrebbe potuto comportare esclusivamente la condanna del al ripristino dello stato originario dei luoghi (di cui, come detto, non è CP_1 stata fornita sufficiente ed idonea prova), non certo all'esecuzione ex novo di lavori funzionali a
“rendere fruibile ed abitabile il vano” di pertinenza di , con indebita locupletazione a Persona_1
vantaggio dello stesso tale da superare la finalità risarcitoria che è propria Persona_1 dell'azione ex art.2043 c.c. e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore del bene danneggiato.
pag. 19 Quanto argomentato vale a privare di ogni rassicurante attendibilità la stima operata dal C.t.u. in ordine alla spesa da sostenere per ricondurre all'originario stato l'unità immobiliare di pertinenza del sig. e, di conseguenza, vale a minare alla radice la fondatezza della motivazione Persona_1
resa dal Tribunale di Potenza a supporto della pronuncia di condanna fatta oggetto di impugnazione.
In conclusione, la sentenza n.1063/2014 emessa dal Tribunale di Potenza il giorno 8.11.2014 e pubblicata il giorno 11.11.2014 deve essere riformata anche quanto al capo della decisione contemplante la condanna di al pagamento della somma di € 23.055,62, oltre interessi CP_1
legali dal 29.4.2014 al soddisfo. Pertanto, la domanda avanzata in primo grado dal sig.
[...]
ed intesa ad ottenere la condanna di “al pagamento, in favore dell'attore, della Per_1 CP_1 somma di € 12.267,48 necessaria per rendere fruibile ed abitabile il vano di proprietà di esso
, o di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa” va Persona_1
integralmente rigettata.
*
3.0 In conclusione, l'appello proposto da è fondato e va integralmente accolto. CP_1
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso l'accoglimento dell'appello proposto da , la stessa va operata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio. In altri CP_1
termini, l'onere delle spese deve essere attribuito e ripartito senza che abbia rilevanza la circostanza che la parte risultata in ultimo vittoriosa sia stata soccombente in una fase o in un grado precedente del giudizio, vale a dire nel giudizio di primo grado ed in quello di legittimità definito con la ordinanza della Corte di Cassazione n.24868/2023 pronunciata il 21.10.2022 e pubblicata il
21.8.2023.
Ne consegue che, avuto riguardo all'accertata fondatezza della domanda proposta in primo grado da ed all'accertata infondatezza della domanda avanzata da , le spese CP_1 Persona_1
processuali relative al giudizio di primo grado definito con sentenza n.1063/2014 emessa dal
Tribunale di Potenza il giorno 8.11.2014 e pubblicata il giorno 11.11.2014, quelle relative al secondo grado definito con la sentenza n.628/17 emessa dalla Corte di Appello di Potenza il
31.10.2017 e pubblicata il 23.11.2017, quelle relative al giudizio di legittimità definito con la ordinanza della Corte di Cassazione n.24868/2023 pronunciata il 21.10.2022 e pubblicata il
21.8.2023 e quelle relative al presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. vanno poste a carico esclusivo dei sigg. e , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
deceduto nelle more del giudizio, parte soccombente. In tema di condanna alle spese processuali, infatti, il principio della soccombenza va inteso nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito pag. 20 unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (cfr. Cass.civ.sez.III, 11 gennaio
2008 n.406; Cass. 9 marzo 2004 n.4778; Cass. 6 giugno 2003 n.9060).
Pertanto, va disposta la condanna in solido dei sigg. e al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese processuali relative agli indicati giudizi nella misura liquidata in dispositivo.
A tale proposito, ritiene la Corte, in aderenza al principio stabilito da Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez. 6-2, 11 febbraio 2016
n.2748, che i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
In tale ottica, le prestazioni professionali rese dal difensore di nel giudizio di primo CP_1
grado (definito con sentenza n.1063/2014 emessa dal Tribunale di Potenza il giorno 8.11.2014 e pubblicata il giorno 11.11.2014) e nel giudizio di secondo grado (definito con la sentenza n.628/17 emessa dalla Corte di Appello di Potenza il 31.10.2017 e pubblicata il 23.11.2017), entrambi esauritisi in epoca successiva alla data di entrata in vigore del D.M. 10.3.2014 n.55, vanno liquidate secondo le tariffe professionali approvate con detto decreto in riferimento al valore della causa
(valore indeterminabile basso;
scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00).
Per converso, le spese riferite alle attività esplicate dal difensore di nell'ambito del CP_1
giudizio di legittimità (definito con la ordinanza della Corte di Cassazione n.24868/2023 pronunciata il 21.10.2022 e pubblicata il 21.8.2023) e nell'ambito del presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. - giudizi entrambi esauritisi in data successiva all'entrata in vigore del D.M.
13.8.2022 n.147 - vanno liquidate nel rispetto dei nuovi parametri introdotti da quest'ultimo decreto ministeriale, in riferimento al valore della causa (valore indeterminabile basso;
scaglione da €
26.000,01 a € 52.000,00).
Infine, a carico esclusivo di e , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
deceduto nelle more del giudizio, vanno definitivamente poste le spese occorse per Per_1
l'espletamento in primo grado della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dal Tribunale di
Potenza con separato decreto, con diritto riconosciuto in capo al di rivalersi nei CP_1
confronti della controparte nei limiti delle somme eventualmente da lui già corrisposte al c.t.u. a titolo di anticipo e/o di saldo dei compensi a quest'ultimo spettanti.
P.Q.M.
pag. 21 La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.1063/2014 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il giorno 8.11.2014 e pubblicata il giorno 11.11.2014, proposto da con atto di citazione CP_1
notificato il 31.3.2015, successivamente rinnovato il 2.4.2015, nei confronti di , Persona_1
tenuto conto della pronuncia della ordinanza n.24868/2023, emessa dalla Corte di Cassazione il
21.10.2022 e pubblicata il 21.8.2023, con la quale la sentenza n.628/2017 emessa dalla Corte di
Appello di Potenza il 31.10.2017 e pubblicata il 23.11.2017 è stata cassata e gli atti sono stati rimessi alla Corte territoriale per la celebrazione di un nuovo giudizio di appello, precisato che il giudizio è stato riassunto da e , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
deceduto nelle more del giudizio, con atto di citazione notificato in data 30.11.2023 e che il Per_1
sig. si è costituito nel giudizio di rinvio con comparsa depositata in cancelleria il CP_1
7.4.2024, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto da con atto di citazione notificato il 31.3.2015, CP_1 successivamente rinnovato il 2.4.2015, e per l'effetto, in riforma della sentenza n.1063/2014 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il giorno 8.11.2014 e pubblicata il giorno
11.11.2014:
1) accoglie la domanda proposta da con atto di citazione notificato in data CP_1
23.10.2003 e dispone il trasferimento in capo a dei diritti di comproprietà già CP_1 vantati in vita da sull'immobile sito in Baragiano, al Corso Garibaldi n.7 (in Persona_1
catasto al foglio 27, p.lla n.111), incluso il terreno accessorio posto sulla scarpata attigua al fabbricato, ponendo a carico di il pagamento del residuo prezzo pari ad € CP_1
8.263,31 (corrispondente a £. 16.000.000), pagamento da valere come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla presente pronuncia;
2) rigetta la domanda avanzata in primo grado dal sig. ed intesa ad ottenere Persona_1 la condanna di “al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 12.267,48 CP_1
necessaria per rendere fruibile ed abitabile il vano di proprietà di esso , o di Persona_1 quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa”;
3) condanna in solido e , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
deceduto nelle more del giudizio, al pagamento, in favore di , Persona_1 CP_1
delle spese processuali relative al giudizio di primo grado che liquida nell'importo complessivo di euro 7.409,00, di cui euro 155,00 per spese vive ed euro 7.254,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP nei limiti e sulle voci come per legge;
4) pone definitivamente a carico esclusivo di e , in Parte_1 Parte_2
pag. 22 qualità di eredi di deceduto nelle more del giudizio, le spese occorse per Persona_1
l'espletamento in primo grado della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dal
Tribunale di Potenza con separato decreto, con diritto riconosciuto in capo al sig. CP_1
di rivalersi nei confronti della controparte nei limiti delle somme eventualmente da lui già corrisposte al c.t.u. a titolo di anticipo e/o di saldo dei compensi a quest'ultimo spettanti;
*
- Condanna in solido e , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
, al pagamento, in favore di , delle spese processuali relative al giudizio di Per_1 CP_1
impugnazione definito con la sentenza n.628/2017 emessa dalla Corte di Appello di Potenza il
31.10.2017 e pubblicata il 23.11.2017, spese che liquida nella misura complessiva di euro 9.870,50, di cui euro 355,50 per spese vive ed euro 9.515,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP nei limiti e sulle voci come per legge;
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- Condanna in solido e , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
, al pagamento, in favore di , delle spese processuali relative al giudizio di Per_1 CP_1
legittimità definito con la ordinanza n.24868/2023, emessa dalla Corte di Cassazione il 21.10.2022
e pubblicata il 21.8.2023, spese che liquida nella misura complessiva di euro 5.513,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
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- Condanna in solido e , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
, al pagamento, in favore di , delle spese processuali relative al presente giudizio Per_1 CP_1
di rinvio, spese che liquida nella misura complessiva di euro 9.991,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2025 svoltasi mediante collegamento da remoto.
Il Presidente estensore
(Dott. Michele Videtta)
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