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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 02/12/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1245/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Pensione anticipata di vecchiaia” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Franca Lucibello e Gabriella Cioffi giusta procura in atti ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marina Marinelli, in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Persona_1
Notaio in Roma, Rep./Racc, nn° 80974/21569
Resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 16/09/2021 , contestava Parte_1
comunicazione del 21/10/2019 in merito al rigetto dell'accesso anticipato CP_1 alla pensione di vecchiaia, negata a seguito del mancato riconoscimento del requisito sanitario;
pertanto adiva il presente tribunale, in veste di giudice del lavoro, al fine di sentire: 1) “Dichiarare la ricorrente invalida nella misura dell'80% con diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi del D.L. n. 503/92 a far data dalla presentazione della domanda in sede amministrativa o da quella riconosciuta tramite C.T.U.;”; 2) “Condannare, per l'effetto, l' in CP_1 persona del Presidente p.t., a riconoscere la sig.ra Parte_2
nella misura dell'80% con diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi del D.L. n.
503/92 a partire dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa o da quella riconosciuta tramite C.T.U.”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta CTU medico-legale (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 In primo luogo risultano soddisfatti i requisiti non sanitari per l'accesso alla pensione anticipata;
per quel che riguarda, specificatamente, il requisito contributivo, in assenza di contestazioni specifiche e in presenza di report dell' che riporta il soddisfacimento degli stessi ( allegato alla comparsa di CP_1 costituzione), si ritiene lo stesso provato e non oggetto di contestazione.
In relazione al requisito sanitario, oggetto di indagine del CTU, lo stesso riferisce, con l'elaborato depositato in data 20/03/2023, che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “Cardiopatia ipertensiva in III classe NYHA
Ipoacusia neurosensoriale di grado medio Sindrome ansioso depressiva reattiva cronica Spondilodiscoartrosi e gonartrosi Sindrome del tunnel carpale bilaterale”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico è “tale da superare la soglia
Pag. 2 di 3 dell'80 %”, confermando pertanto il soddisfacimento del requisito sanitario, a decorrere dal gennaio 2020.
Orbene, la domanda merita accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in Per_2
quanto traggono origine da una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite, stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti la provvidenza richiesta.
Le spese relative alla CTU espletata vanno poste invece a carico dell' (in CP_1 quanto parte sostanzialmente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è invalida Parte_1
all'80% con decorrenza dal gennaio 2020, con conseguente obbligo in capo all di corrispondere, in favore della ricorrente, la pensione anticipata di CP_1 vecchiaia ai sensi del D.lgs. 503/92 (e successive modifiche ed integrazioni) dal gennaio 2020, ovvero dalla prima finestra utile di uscita, compresi i ratei già maturati e scaduti (oltre interessi ed accessori di legge su detti ratei);
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3) Pone in via definitiva carico dell' le spese di CTU, spese che liquida in CP_1
complessivi € 270,00 per onorario, oltre accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 02/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1245/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Pensione anticipata di vecchiaia” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Franca Lucibello e Gabriella Cioffi giusta procura in atti ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marina Marinelli, in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Persona_1
Notaio in Roma, Rep./Racc, nn° 80974/21569
Resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 16/09/2021 , contestava Parte_1
comunicazione del 21/10/2019 in merito al rigetto dell'accesso anticipato CP_1 alla pensione di vecchiaia, negata a seguito del mancato riconoscimento del requisito sanitario;
pertanto adiva il presente tribunale, in veste di giudice del lavoro, al fine di sentire: 1) “Dichiarare la ricorrente invalida nella misura dell'80% con diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi del D.L. n. 503/92 a far data dalla presentazione della domanda in sede amministrativa o da quella riconosciuta tramite C.T.U.;”; 2) “Condannare, per l'effetto, l' in CP_1 persona del Presidente p.t., a riconoscere la sig.ra Parte_2
nella misura dell'80% con diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi del D.L. n.
503/92 a partire dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa o da quella riconosciuta tramite C.T.U.”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta CTU medico-legale (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 In primo luogo risultano soddisfatti i requisiti non sanitari per l'accesso alla pensione anticipata;
per quel che riguarda, specificatamente, il requisito contributivo, in assenza di contestazioni specifiche e in presenza di report dell' che riporta il soddisfacimento degli stessi ( allegato alla comparsa di CP_1 costituzione), si ritiene lo stesso provato e non oggetto di contestazione.
In relazione al requisito sanitario, oggetto di indagine del CTU, lo stesso riferisce, con l'elaborato depositato in data 20/03/2023, che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “Cardiopatia ipertensiva in III classe NYHA
Ipoacusia neurosensoriale di grado medio Sindrome ansioso depressiva reattiva cronica Spondilodiscoartrosi e gonartrosi Sindrome del tunnel carpale bilaterale”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico è “tale da superare la soglia
Pag. 2 di 3 dell'80 %”, confermando pertanto il soddisfacimento del requisito sanitario, a decorrere dal gennaio 2020.
Orbene, la domanda merita accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in Per_2
quanto traggono origine da una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite, stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti la provvidenza richiesta.
Le spese relative alla CTU espletata vanno poste invece a carico dell' (in CP_1 quanto parte sostanzialmente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è invalida Parte_1
all'80% con decorrenza dal gennaio 2020, con conseguente obbligo in capo all di corrispondere, in favore della ricorrente, la pensione anticipata di CP_1 vecchiaia ai sensi del D.lgs. 503/92 (e successive modifiche ed integrazioni) dal gennaio 2020, ovvero dalla prima finestra utile di uscita, compresi i ratei già maturati e scaduti (oltre interessi ed accessori di legge su detti ratei);
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3) Pone in via definitiva carico dell' le spese di CTU, spese che liquida in CP_1
complessivi € 270,00 per onorario, oltre accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 02/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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