Trib. Roma, sentenza 21/12/2025, n. 17888
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Sentenza 21 dicembre 2025

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  • Accolto
    Responsabilità per crimini di guerra e contro l'umanità

    Il Tribunale ha affermato la giurisdizione italiana e la responsabilità della Germania per crimini di guerra e contro l'umanità, basandosi sulla documentazione storica e sulla normativa internazionale, escludendo l'immunità statale per tali atti.

  • Accolto
    Danno non patrimoniale subito dal dante causa

    Il Tribunale ha ritenuto provato il danno non patrimoniale subito dal padre del ricorrente, quantificandolo in € 78.671,00, basandosi sulla documentazione storica e sulle tabelle del Tribunale di Roma per la liquidazione del danno alla persona.

  • Rigettato
    Danno permanente post-prigionia

    Il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno permanente per carenza di prova.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, dal giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, in merito a una causa di responsabilità extracontrattuale. La parte attrice, in qualità di erede di un militare italiano, ha chiesto il riconoscimento della responsabilità della Repubblica Federale di Germania per i crimini commessi durante la Seconda Guerra Mondiale, richiedendo un risarcimento per danni non patrimoniali e permanenti subiti dal proprio dante causa durante la prigionia in un campo di concentramento. La controparte, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, l'incompetenza territoriale, la decadenza dell'azione e la prescrizione del credito risarcitorio.

Il giudice ha accolto la domanda dell'attore, affermando la giurisdizione del tribunale italiano sulla base della violazione di norme internazionali di ius cogens, che escludono l'immunità statale per crimini contro l'umanità. Ha ritenuto provata la qualità di erede e il danno subito dal dante causa, liquidando il risarcimento in € 78.671,00, oltre interessi legali. La sentenza ha inoltre respinto le eccezioni di prescrizione e compensatio lucri cum damno, evidenziando l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e la necessità di garantire giustizia alle vittime. Le spese legali sono state poste a carico della Repubblica Federale Tedesca.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 21/12/2025, n. 17888
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 17888
    Data del deposito : 21 dicembre 2025

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