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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/12/2025, n. 17888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17888 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa SA TO, dato atto che l'udienza del 12 dicembre 2025, fissata per la decisione della lite ex art. 281-duodecies c.p.c., si è tenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.; atteso che entrambe le difese hanno depositato le rispettive note di trattazione scritta, rassegnando le conclusioni e chiedendo la decisione della lite, visti gli artt. 281-terdecies c.p.c., 281-sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 32749 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente tra
, in qualità di figlio ed erede del Sig. , elettivamente Parte_1 Persona_1 domiciliato in Sant'Ambrogio sul Garigliano alla via Foresta Esterna n. 3, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Messore, che la rappresenta e difende per procura in calce al presente ricorso introduttivo ricorrente e
Controparte_1 resistente contumace nonché in persona del Presidente pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici si domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 interveniente in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici si domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 interveniente
Motivi della Decisione 1. Fatti controversi.
1.1. Con l'atto introduttivo della lite il sig. , assumendo di agire in qualità di Parte_1 figlio ed erede del padre sig. , ha citato in giudizio la Repubblica Persona_1 CP_1 tedesca, chiedendo di:
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« 1) Accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale di Germania, quale ente succeduto al Terzo Reich, per i crimini ed i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno del Caporale in conseguenza dei trattamenti disumani derivanti dalla Persona_1 prigionia nel campo di concentramento indicato in premessa;
2) Per l'effetto, condannare la resistente al risarcimento dei danni non patrimoniali nei confronti dell'odierno ricorrente
, nella misura, come quantificata al punto sub B del presente ricorso, o nella Parte_1 diversa misura che sarà accertata in corso di causa, oltre al risarcimento del danno permanente conseguito al periodo di prigionia, da liquidarsi anche facendo ricorso a criteri equitativi, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
». Il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore. A sostegno della domanda, la parte attrice ha dedotto che:
- il padre, il sig. , soldato di leva classe 1923, veniva chiamato alle armi in Persona_1 data 13 gennaio 1943 ed assegnato al 51° Reggimento Fanteria;
successivamente, il 18 marzo
1943 veniva trasferito al 25° Reggimento Fanteria Mobilitato, quindi inviato in Balcania (ex Jugoslavia) in territorio in stato di guerra, ove combatteva con il grado di Caporale fino all'08 settembre 1943, allorquando veniva firmato l'armistizio di;
Per_2
- a seguito della firma dell'armistizio, le truppe tedesche subentravano al Comando Italiano;
il 13 settembre 1943 il sig. veniva ferito con arma da fuoco e poi catturato dalle Persona_1 truppe del Terzo Reich, insieme agli altri commilitoni, quindi deportato al campo di prigionia Stammlager XVII B, ubicato in Gneixendorf, nei pressi della città di Krems in territorio Austriaco;
- da quel momento il sig. non avrebbe avuto più un nome;
gli sarebbe stata Persona_1 tolta la divisa e consegnata una piastrina in metallo con un cordoncino da tenere sempre al collo, sul quale inciso il numero di matricola di riferimento;
- durante l'intero periodo di internamento, il sig. sarebbe stato sottoposto Persona_1 ad un duro trattamento con finalità punitive in quanto considerato “traditore” dai tedeschi e privato dello status di prigioniero di guerra e, quindi, delle garanzie previste dalla convenzione internazionale di Ginevra del 1929;
- il medesimo inoltre sarebbe stato esposto a continue vessazioni, violenze, coartazioni e privazioni di ogni genere (come da estratto “L'Odissea degli Internati Militari Italiani della Provincia di Frosinone nell'inferno del Terzo Reich” dove, a pagina 139 del volume, lo stesso diretto interessato avrebbe descritto così il suo periodo di internamento);
- la prigionia perdurava fino al 15 aprile 1945, allorquando il sig. veniva Persona_1 liberato dai soldati americani, e trattenuto fino al 21 agosto 1945, giorno in cui avrebbe potuto finalmente far ritorno dalla sua famiglia. La parte attrice ha precisato di avere interesse a veder risarcire, iure hereditatis, il danno non patrimoniale sofferto dal proprio dante causa, per le sofferenze fisiche, psichiche e morali subite durante il periodo di internamento, da liquidare secondo le Tabelle Milanesi, che prevedono una misura forfetaria di € 99,00 per ogni giorno di prigionia aumentabile fino ad € 149,00 in base alle peculiarità del caso concreto;
il tutto, per il complessivo importo di € 85.378,00 oltre gli interessi per il mancato pagamento dal compimento del fatto illecito a far data dal 15.04.1945, data della avvenuta liberazione.
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Il sig. ha inoltre richiesto il risarcimento del danno permanente, da liquidarsi Parte_1 anche in base a criteri equitativi, inerente al periodo post prigionia.
1.2. La unitamente al Controparte_2 Controparte_3
, è tempestivamente intervenuta in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande. In
[...] particolare, ha eccepito:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di tutti i soggetti diversi dal CP_3
, in quanto a suo dire unico soggetto da evocare in giudizio, quale Controparte_3 titolare del Fondo istituito con l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, e pertanto successore ex lege (a titolo particolare) della Federale Tedesca, nel debito risarcitorio CP_1 maturato nei confronti delle vittime del Terzo Reich;
- l'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale civile di Roma;
- la verifica dei requisiti per l'esperimento del rito semplificato di cognizione per il presente giudizio;
- l'eccezione di decadenza dell'azione con conseguente declaratoria d'inammissibilità della domanda in quanto depositata oltre la proroga concessa dall'art. 43 del d.l. 36/2022;
- sempre in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947 comma 3 c.c., l'estinzione per sopravvenuta prescrizione del credito risarcitorio vantato in giudizio, in quanto derivante dai fatti-reato soggetti a prescrizione più lunga collegata al massimo della pena edittale per loro prevista (art. 157, comma 1, n. 2, c.p. nella formulazione vigente ratione temporis), decorsa dalla data di cessazione della condotta illecita;
sotto tale profilo, l'Avvocatura ha dedotto che il diritto azionato avrebbe potuto esser fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovasse applicazione il principio, di diritto internazionale consuetudinario, di imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, e vertendosi di reati perpetrati in data antecedente all'emersione della norma consuetudinaria;
- la prescrizione del credito da risarcimento del danno non patrimoniale per sopravvenuta estinzione del reato per morte del reo, ex art. 2947, comma 3, c.c.;
- il difetto di prova della qualità di erede e la mancata dimostrazione dell'accettazione dell'eredità.
Nel merito, ha eccepito il rigetto delle domande di risarcimento del danno non patrimoniale, per la mancata allegazione e prova del danno (sia nell'an che nel quantum debeatur) asseritamente sofferto dal dante causa della parte attrice;
in subordine, ha sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno ed ha affermato che, in sede di liquidazione del danno dalla somma spettante a titolo di risarcimento, dovesse essere dedotto quanto già percepito a titolo indennitario/risarcitorio in conseguenza dei medesimi fatti di causa, ed in forza della L. n. 96/1955, del d.P.R. n. 2043/1963, della L. n. 791/1980, della Ln. 94/1994. In conclusione, ha chiesto: «Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, previa verifica di sussistenza della propria (dubbia) competenza territoriale, nonché della effettiva ricorrenza di tutti i presupposti ex lege previsti per celebrare il c.d. rito semplificato, in ogni caso: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo a Controparte_3
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data
[...] antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
b) in ogni caso, dichiarare le domande
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formulate dall'odierna controparte improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi dei de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
d) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ.. Spese vinte.» La Repubblica Federale Tedesca, alla quale l'atto di citazione è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale per via diplomatica, tramite l'Ufficio del Cerimoniale, ha scelto la contumacia. Nella dichiarazione di restituzione degli atti notificati, la Repubblica
Federale di Germania ha precisato che «il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18/04/1961. Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di Germania poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii). Anche per tale motivo non possono essere notificati.» La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2025 ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, co.3, c.p.c.
2. questioni pregiudiziali.
2.1. In punto di giurisdizione, è opportuno richiamare sinteticamente i principali snodi storici e giurisprudenziali in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla Germania nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime. Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la Corte di cassazione a S.U., con sentenza 11 marzo 2004, n. 5044 non ha riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile italiana;
l'immunità dello
Stato estero, espressiva del principio “par in parem non habet iurisdictionem” che declina la regola dell'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati
l'immunità dinanzi alle proprie Corti interne. In sostanza la Corte ha ritenuto che il principio d'immunità giurisdizionale non sia invocabile
– oltre che nel caso di atti iure gestionis, posti in essere dallo Stato straniero quale soggetto di diritto privato – nell'ipotesi di delicta imperii, ossia di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens). Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno emesso sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento
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dei danni in favore delle vittime delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti dovessero essere qualificati crimini di guerra e contro l'umanità. La Repubblica Germania, censurando tali sentenze per quanto ritenute lesive del CP_1 principio dell'immunità degli Stati, si è rivolta alla Corte Internazionale di Giustizia;
quest'ultima, con la sentenza del 3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v. Italy: Greece intervening, in adesione alle tesi dello Stato tedesco ha affermato che i giudici italiani fossero carenti di giurisdizione rispetto a qualsiasi azione risarcitoria eventualmente proposta nei confronti della per danni derivati da acta imperii;
ha intimato quindi all'Italia di CP_1 adottare le misure necessarie affinché le decisioni prese dai suoi tribunali in violazione del principio di immunità cessassero di produrre effetti. Per ottemperare alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, L'Italia ha emanato la legge n. 5 del 2013, ove, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione. Dopo un iniziale adeguamento delle Sezioni Unite alla statuizione della CIG (Cass. n. 4284 del 21/02/2013; Cass. n. 1136 del 21/01/2014), è però intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2014, ove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione, della norma in questione nonché dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui prevede l'obbligo per il giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost;
ma la stessa Costituzione impone di verificare se attraverso tale meccanismo di adattamento automatico risultino avere ingresso norme, quale appunto quella formata dall'interpretazione datane dalla CIG, che entrino in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e, assieme, la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.). Per questo, nei rapporti con gli Stati stranieri, il diritto alla tutela giudiziale può essere limitato fino al punto in cui vi sia un interesse pubblico riconoscibile come preminente, ciò che non potrebbe mai dirsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, bensì integrano crimini contro l'umanità, come la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che a essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando i predetti
contro
-limiti. Pertanto, con la pronuncia interpretativa di rigetto sopra richiamata, la Corte Costituzionale ha affermato che, per la parte che concerne i delicta imperii, quella norma di diritto internazionale non è entrata nell'ordinamento, non operando il rinvio ex art. 10 Cost. Con la
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medesima sentenza n. 238, conseguentemente, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della legge di adattamento speciale (art. 3, legge n. 5/2013) e della legge di esecuzione dello Statuto dell'ONU (art. 1 della legge n. 848/1957), per la parte in cui tali disposizioni imponevano, con vincolo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale dell'Aja, di declinare la giurisdizione nazionale in presenza di atti di uno Stato straniero costitutivi di crimini di guerra o contro l'umanità, lesivi dei diritti inviolabili della persona (per la riaffermazione di tali principi quanto al giudizio di esecuzione, si veda da ultimo anche Corte Costituzionale n. 159/2023). La successiva giurisprudenza di legittimità, in attuazione di quanto affermato dalla Consulta, ha perciò riconosciuto la prevalenza del principio del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (Cass., sez. un., 28/10/2015, n. 21946; Cass., sez. un., 29/07/2016, n. 15812; Cass., sez. un., 13/01/2017, n. 762; Cass., sez. un.,28/09/2020 n. 20442).
2.2. La premessa che precede rende ragione del potere del tribunale di Roma di iuris-dicere nei riguardi della Repubblica Federale Tedesca, per i fatti che Le sono contestati in giudizio;
come enunciato, meglio di chi scrive, dalla Corte regolatrice in procedimento analogo, «l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. Sez. Un., 28/09/2020, n. 20442; conf. da ultimo Cass. Sez. Un., 11/06/2024, n.16136: «il principio del rispetto dei diritti inviolabili prevale sulla regola dell'immunità degli Stati esteri a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens. Siffatte violazioni determinano la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una prerogativa dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale», sempre riferita a causa analoga a quella ora in decisione). Nel caso di specie, giacché vengono in esame condotte che certamente configurano crimini di guerra e contro l'umanità, avendo la parte attrice dedotto che il sig. (padre) Persona_1
è stato deportato presso il campo di concentramento Stammlager XVII B, nei pressi della città di Krems, in territorio Austriaco, per essere sottoposto a lavori forzati in condizioni psico-fisiche
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disumane e degradanti, si deve affermare la giurisdizione del tribunale adito ed il potere-dovere di pronunciare sulla domanda di risarcimento danni.
2.3. Va quindi disaminata la questione di legittimazione passiva sollevata dall'Avvocatura dello Stato. Essa è infondata. L'eccezione trae motivo dalla norma veicolata dall'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79), con la quale il legislatore italiano, al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 19611 e per superare l'impasse generatasi, all'esito della sentenza della CIG, nei rapporti con la Repubblica Federale Tedesca, ha realizzato una particolare ipotesi di «meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria», come affermato dalla Corte costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023.
Il citato art. 43 del d.l. 36/2022, rubricato «Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945» prevede testualmente (nelle parti d'interesse): «1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la reso esecutivo con Controparte_1 decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al , alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_4 presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle CP_4 spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della per il CP_1
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risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94. c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente». In sede di verifica della compatibilità della norma con la Costituzione, ai fini della sua applicazione in seno ad una procedura di esecuzione forzata, la Corte costituzionale (sentenza n. 159 del 21/07/2023) ha chiarito: «.. l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della è sostituito un CP_1 diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della Controparte_1
Ciò è tanto più vero se si considera che la procedura esecutiva delle sentenze
[...] definitive, o comunque provvisoriamente esecutive, di condanna al risarcimento dei danni, pronunciate nei confronti della Repubblica federale di Germania, soffrirebbe comunque la limitazione dell'immunità ristretta degli Stati, come sopra già affermato (al punto 3.2.), talché non sarebbe facile per il creditore procedente rinvenire beni privi di destinazione pubblicistica, e quindi pignorabili, oppure somme di danaro su conti correnti bancari o postali, di rappresentanze diplomatiche e consolari della privi della rituale dichiarazione che il CP_1 conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni di quello Stato. 17.- Il decreto interministeriale del 28 giugno 2023 - che ha introdotto una normativa subprimaria autorizzata direttamente dalla legge (l'art. 43) - ha poi ulteriormente chiarito la portata della tutela approntata dal Fondo “ristori”. Infatti, in particolare, il comma 2 dell'art. 2 del decreto interministeriale prevede che è «a carico de , nel rispetto della normativa vigente CP_4
e secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di
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benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94». L'accesso al Fondo “ristori” è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. [..] Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (l con la sola detrazione di somme già ricevute e CP_1 riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe più CP_1 proponibile una nuova». Se, dunque, l'art. 43, d.l. n. 36/2003, realizza una espromissione ex lege, con la sostituzione della persona del debitore in sede esecutiva, tale per cui il credito risarcitorio maturato nei confronti della Repubblica Federale tedesca viene sostituito da un credito di natura parimenti risarcitoria, esercitabile nei confronti del MEF e mediante accesso al , è evidente che il CP_4 giudizio di cognizione si debba svolgere anche (e prioritariamente) nei confronti del legittimo contraddittore della parte dedotta danneggiata, quindi di colui che sia indicato danneggiante e perciò (originario) debitore, ossia la Repubblica Federale tedesca, non potendosi altrimenti configurare, neppure in astratto, alcuna sostituzione mediante estromissione nell'obbligazione altrui.. Inoltre, valorizzandosi l'inciso «In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile», contenuto all'art. 43, comma 3, d.l. n. 36/2022, deve concludersi che la pronuncia demandata al giudice della cognizione possa (se non debba) essere di condanna, ché altrimenti, se si trattasse di sentenza di mero accertamento, essa sarebbe ipso iure sprovvista di efficacia esecutiva fino al passaggio in giudicato (v. ex plurimis Cass. Sez. 3, 15/11/2013, n. 25743) sì da risultare del tutto ingiustificata e giuridicamente inutile la clausola di eccezione sopra riportata. D'altronde, è stato affermato dalla Corte di legittimità (Cass. sez. 3, 19/03/2025, n. 7371) che anche il può essere evocato in giudizio e può intervenire Controparte_3 motu proprio nel giudizio intentato in vista del successivo accesso al , in quanto soggetto CP_4 giuridico destinato a subire gli effetti della condanna emessa a carico della ma la CP_1 possibilità che sia instaurato un litisconsorzio per l'appunto facoltativo ex latere debitoris non elide la legittimazione della Repubblica Federale tedesca a contraddire sulla domanda (v. anche Cass., sez. 3, ord. 21/08/2025, n. 23669).
2.4. L'eccezione di incompetenza per territorio ex art. 25 c.p.c., sollevata dall'Avvocatura dello Stato in termini incompleti ed oltretutto dubitativi (“residua qualche dubbio in ordine alla effettiva competenza .. territoriale del tribunale civile di Roma”; così a pagina 8 della comparsa di costituzione in giudizio) deve aversi per non proposta, stante l'inequivoco tenore testuale dell'art. 38 c.p.c. («L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente»).
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2.5. Anche la questione inerente all'utilizzo (asseritamente improprio) del rito semplificato di cognizione, sollevata dall'Avvocatura, va disattesa in quanto l'art. 281-decies, ai commi 1-2, c.p.c. recita testualmente: «Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato. Nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma.” In presenza dei requisiti previsti dalla legge, l'uso del rito semplificato non osta all'esercizio del potere decisionale rimesso al giudicante.
2.6. L'eccezione d'inammissibilità della domanda per decadenza dai termini di legge - sempre sollevata dall'Avvocatura - va respinta in quanto, a seguito dell'adozione in data 30 aprile 2022 del più volte citato d.l. 36/2022 (conv. con emendamenti in L. 79/2022 in data 29 giugno 2022), con legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del c.d. decreto Milleproroghe, è stato esteso l'originario termine di decadenza per la proposizione di nuove domande giudiziali contro la fino a giugno 2023. Con il Decreto-Legge 29 Controparte_1 settembre 2023, n. 132, convertito in legge 27 novembre 2023 n. 170, il termine per proporre nuove domande è stato esteso al 31.12.2023. La parte attrice ha incardinato il presente giudizio in data 27 giugno 2023; ragion per cui non risulta maturata alcuna decadenza nei confronti della domanda formulata in ricorso.
2.7. Anche l'eccezione di prescrizione risulta infondata, ad avviso del Tribunale. Il diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, reca la regola della imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: si può far riferimento, tra le altre, alla Convenzione ONU del 1968, alla Convenzione Europea del 1974 (il cui art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: “il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”). Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e della necessità di repressione delle loro violazioni, in qualunque tempo commesse, configuranti regole cogenti di diritto internazionale. In tal senso merita citare la chiarissima motivazione della sentenza Cassazione penale sez. VI
- 30/06/2022, n. 29951, pronunciata in materia di estradizione per il delitto di tortura consumato in Argentina, negli anni '70, in danno di un detenuto oppositore del regime, ove si legge: «l'esigenza di rendere "effettiva" la repressione di tali atroci delitti ha portato già in epoca risalente la comunità internazionale a stabilire che non sono soggetti a prescrizione i crimini contro l'umanità al fine di non ostacolare l'azione penale e l'esecuzione delle pene: tale regola è
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stata codificata nelle Convenzioni sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità, adottate dalle Nazioni Unite il 26 novembre 1968 e dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1974. È significativo che nel dibattito per l'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite del 1968 molte delegazioni si erano espresse per la "riaffermazione" di un principio già esistente nel diritto internazionale generale. La stessa Convenzione dà atto che "che in nessuna delle dichiarazioni solenni, atti e convenzioni volte a perseguire e a reprimere i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità sono stati previsti limiti di tempo" e che con essa si sia voluto affermare in diritto internazionale "il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, e di assicurarne l'applicazione universale". Tale atto delle Nazioni Unite rappresenta quindi il punto d'arrivo di un lento, ma costante processo internazionalistico (il cui inizio è fatto addirittura risalire al Manuale adottato dall'Istituto di diritto internazionale il 9 settembre 1880 nella sessione di Oxford, cosiddetto Manuale di Oxford) teso a reprimere in modo sempre più efficace le violazioni delle leggi e degli usi della guerra ed in tale quadro il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità assume oggettivamente carattere di "jus cogens", in quanto posto a tutela di interessi generali della società internazionale (così, la sentenza del Tribunale militare di Roma nei confronti di SS AR e del 22 luglio 1997). Nei Persona_3 lavori preparatori per la Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sulla protezione delle persone dalle sparizioni forzate si è dato atto che i crimini contro l'umanità non sono soggetti ad alcuna forma di prescrizione (Report, 4/2004/59, p. 43-46). Un rilievo particolare va dato allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, sottoscritto e ratificato anche dall'Italia e dall'Argentina, che ha ribadito, codificandola, l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (art. 29), coerentemente all'impegno primario assunto dagli Stati parte di perseguirli e di cooperare efficacemente per la loro repressione. Si è autorevolmente osservato come lo Statuto abbia rispecchiato e chiarito norme consuetudinarie esistenti, cristallizzandole, e comunque rappresenti l'opinio iuris di un grande numero di Stati (così, Tribunale penale per l'ex Jugoslavia, sentenza, caso , 10 novembre 1998, p. 227). Nello stesso senso sono da segnalare le Per_4 leggi istitutive delle Camere/ Straordinarie per i crimini dei Khmer rossi, del Tribunale per Timor Est e della Corte Suprema penale irachena, competenti per giudicare crimini contro l'umanità. Va segnalato altresì che moltissimi Stati prevedono nei loro ordinamenti l'imprescrittibilità dei reati contro l'umanità o le loro autorità giudiziarie hanno ritenuto la loro imprescrittibilità imposta dallo jus cogens (Argentina, Cile, Stati Uniti d'America), mentre nessuno Stato che ha introdotto una legge sui crimini contro l'umanità ne ha previsto lo sbarramento della punizione derivante dalla prescrizione (Nazioni Unite, Report della International Law C:ommission, 71nna sessione, 20 agosto 2019, A/74/10). La eliminazione della prescrizione per i crimini contro l'umanità è misura inoltre indicata dagli organismi più autorevoli in materia (cfr. da ultimo il Rapporto del 2017 del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite nei confronti dell'Italia in tema di tortura;
Rapporto 2007-2008 del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, v. I, pag. 56). Sul piano internazionale sono da richiamare le significative pronunce delle istanze giudiziarie sovranazionali: la sentenza del 1998 nel caso del Tribunale penale per l'ex Jugoslavia Per_4
(p. 157) e quelle della Corte interamericana per i diritti umani sin dal 2001, con le quali è stata sostenuta la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità quale norma dello jus cogens alla
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quale gli Stati sono tenuti inderogabilmente a conformarsi. La Corte EDU ha più volte affermato la "inammissibilità" persino di una misura nazionale che stabilisca la prescrizione dei crimini contro l'umanità (Corte EDU, 29/03/2011, caso c. Italia, p.p. 99, 108), indicando ai giudici Per_5 nazionali la strada, in assenza di disposizioni nazionali, di adeguarsi al diritto internazionale (in tema di crimini di guerra, Corte EDU, 17/05/2010, cas c. Lettonia, p. 208). Proprio con Per_6 riferimento all'Italia, la Corte EDU di recente ha stigmatizzato la giurisprudenza nazionale che aveva opposto alla regola dell'imprescrittibilità di tali reati il principio costituzionale di legalità (Corte EDU, 7/04/2015, Cestaro c. Italia, p. 225)». Ancora, giova citare la pronuncia della Corte europea diritti dell'uomo Sez. Grande Chambre
- 17/05/2010, n. 36376, secondo cui «in assenza di espliciti termini di prescrizione in materia di crimini di guerra nella normativa internazionale del '44 e nel suo silenzio successivo al riguardo, non può ritenersi in alcun modo prescritta l'azione penale interna. Pertanto la questione se in un qualche momento antecedente all'azione penale nei confronti del ricorrente tale azione fosse caduta in prescrizione ai sensi del diritto internazionale non può che trovare risposta negativa» (nello stesso senso, Corte europea diritti dell'uomo sez. II - 23/03/2010, n. 36586).
Tanto detto quanto alla prescrittibilità dello stesso fatto reato configurante un crimine contro l'umanità, a maggior ragione deve ritenersi predicabile l'imprescrittibilità del credito per risarcimento del danno eventualmente conseguito a tale crimine, in ossequio alla regola cogente di diritto internazionale (consuetudinario e quindi pattizio) sopra enunciata, non essendo oltretutto mutuabile, nel settore civile della responsabilità aquiliana (anche se da fatto- reato), il principio di prevalenza della lex mitior, valido (con i limiti sopra indicati) nel settore penale («qualora, ai fini dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, si deve applicare il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, in forza del principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole»; in tali termini Cass. Sez. 3, 06/12/2024, n. 31378).
2.8. Qualche ulteriore notazione va spesa per meglio definire l'ambito del tema controverso e l'oggetto della presente decisione. La parte attrice, vantandosi erede del sig. (indicato padre nel ricorso Persona_1 introduttivo), ha svolto iure successionis domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente sofferti dal proprio genitore e dante causa nel corso della prigionia, nonché dei danni permanenti residuati al trattamento disumano e degradante sofferto durante l'internamento. Tali asserzioni sono state ulteriormente precisate nelle note conclusionali assumendo, come base di calcolo, l'importo giornaliero di € 128,07 indicato nelle più recenti Tabelle in uso al Tribunale di Roma (tabella D, di liquidazione del danno non patrimoniale da inabilità temporanea assoluta al 100%), da moltiplicare per i giorni di internamento (608 giorni) così da vantar diritto a percepire l'importo di € 77.866,56 (€ 128,07 x 608), oltre gli interessi per il mancato pagamento dal compimento del fatto illecito a far data dal 21.08.1945, data della avvenuta liberazione.
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Inoltre, il sig. ha affermato che alcuna somma sarebbe stata mai percepita né Parte_1 dal dante causa in vita, né tantomeno dall'esponente erede, per il titolo di cui al presente giudizio. Per quanto riguarda il danno permanente conseguente al periodo di prigionia, la parte attrice ne ha chiesto liquidazione nella somma di € 50.000,00, o nella diversa equitativamente stimata dal tribunale.
3. merito della lite.
3.1. Nel merito, le contestazioni dell'Avvocatura dello Stato hanno investito, in primo luogo, la prova della qualità di erede del sig. , sia sotto il profilo della prova (in tesi Parte_1 assente) della delazione ereditaria che della prova (parimenti in tesi assente) dell'accettazione dell'eredità devoluta dal soggetto indicato dante causa dell'attore.
In tema, occorre ricordare - con Cass. Sez. 2, 18/04/2024, n. 10519 - che «colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.». Quanto all'accettazione dell'eredità, la Corte di nomofilachia enuncia, con argomenti che questo tribunale condivide: «la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede» (così Cass. Sez. 2, 08/01/2025, n. 390). Ciò premesso in diritto, in fatto è dimostrato che l'odierna parte attrice sia erede del sig.
grazie alla documentazione esibita in atti. Persona_1
All'uopo il ricorrente ha depositato il certificato di nascita dei genitori e Persona_1
(v. all.
3-4 ricorso introduttivo), il certificato di matrimonio contratto da Controparte_5
con (v. all. 5 ricorso), l'estratto dell'atto di nascita del ricorrente Persona_1 Controparte_5
(Cassino, 25 ottobre 1964) con indicata la paternità e la maternità, dal quale risulta che l'odierno ricorrente è figlio del Sig. e della Sig.ra (v. all. 6 ricorso), Persona_1 Controparte_5 nonché i certificati di morte della Sig.ra e del Sig. (v. all. 7-8 Controparte_5 Persona_1 ricorso). Ragion per cui, è documentato che l'odierna parte attrice sia discendente in linea retta (figlio) del sig. ; dimostrato il rapporto di parentela, e sussistendo un titolo legale di Persona_1 acquisto dell'eredità (art. 566 c.c.), è così provata la qualità di erede ab intestato in capo all'odierna parte attrice.
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È il caso di aggiungere che, ove mai necessario, la domanda avanzata nel presente giudizio, volta alla reintegrazione del patrimonio ereditario, è equipollente ad una accettazione tacita. 3.2 È inoltre raggiunta la prova del danno non patrimoniale sofferto dal genitore dell'odierna parte attrice, a causa dei crimini di guerra consumati, dalle forze del Terzo Reich, nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. Dalla documentazione in atti “L'Odissea degli Internati Militari Italiani della Provincia di Frosinone nell'inferno del Terzo Reich” ciò emerge con vemenza, dove a pagina 139 del volume,
descrive così il periodo di internamento: “fui costretto ai lavori forzati vicino Persona_1 alla stazione ferroviaria di Reclinklausen che veniva utilizzata come scalo per il trasporto di materiale bellico all'interno di carri di bestiame. Ricordo che io ed altri 150 prigionieri messi in fila indiana dovevamo caricare blocchetti di cemento a passamano a ritmi sostenuti e senza sosta;
il freddo era intenso per cui capitava che qualche blocchetto mi cadeva dalle mani. La sera quando ci sedevamo per mangiare, le guardie Tedesche non mi facevano consegnare il rancio perché a loro dire non avevo lavorato;
non solo restavo digiuno ma dovevo subire anche maltrattamenti sulle mani con i mestoli della mensa…” Alla luce della restante, cospicua documentazione in atti (vedansi in particolare: il foglio matricolare all. 9 al ricorso;
l'attestazione di cattura da parte delle forze armate tedesche, all. 16, ivi;
il curriculum militare all. 11 ivi;
i distintivi riconosciuti per meriti militari, all. 13, 14, 15, ivi;
le croci al merito di guerra e per l'internamento in all. 17 e 18), è dimostrato che il CP_1 genitore della parte attrice abbia subìto i crimini di guerra descritti nel ricorso introduttivo, durante il periodo di internamento sofferto dal 13 settembre 1939 al giorno 8 maggio 1945, per complessivi 604 giorni (v. foglio matricolare e caratteristico all. 9 al ricorso). Per incidens, va osservato che non sussiste giurisdizione del giudice nazionale per il periodo in cui l'ascendente dell'odierno attore rimaneva in custodia delle Forze Alleate, dopo la liberazione dal Campo di prigionia. Quanto ai fatti illeciti ascritti alle forze del Terzo Reich (an debeatur), va premesso che, di recente, è stata approvata la legge 3 gennaio 2025, n. 6, di “Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”. A termini dell'art. 1:
«1. La Repubblica riconosce il 20 settembre di ciascun anno, giorno nel quale nel 194 CP_6 modificò la condizione dei prigionieri di guerra italiani catturati dopo l'armistizio dell'8 settembre in quella di internati militari, quale «Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale», al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. La Giornata ha anche lo scopo di onorare la memoria di tutti i militari italiani uccisi a causa del rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana, dopo l'armistizio». D'altronde, è noto che fu proprio per determinazione del governo nazista che i militari italiani catturati dalle forze tedesche vennero definiti Italienische Militärinternierte – IMI proprio per
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sottrarli alle garanzie che, altrimenti, avrebbero dovuto essere loro assicurate in qualità di prigionieri di guerra. In particolare, è di comune dominio nonché attestato da fonti storiche di libero accesso che, nel settembre 1943, lo stesso dispose che i "prigionieri di guerra italiani" dovessero essere CP_6 denominati "internati militari italiani", sì da vietare addirittura la terminologia considerata dalla Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra, da ultimo aggiornata a Ginevra il 27 luglio 1929. Secondo tale Convenzione, i prigionieri di guerra dovevano considerarsi «in potere della Potenza nemica e non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati»; avrebbero dovuto «essere trattati sempre con umanità ed essere protetti specialmente dagli atti di violenza, dagli insulti e dalla pubblica curiosità», con severa proibizione di «misure di rappresaglia» (art. 2); i medesimi prigionieri avrebbero avuto diritto a conservare i propri effetti personali per tutta la durata della prigionia (art. 6), avrebbero dovuto essere preferibilmente internati presso una località o una città, con divieto di allontanamento, e solo per ragioni di sicurezza o di igiene avrebbero potuto essere ristretti in campi d'internamento (art. 8); i prigionieri di guerra non avrebbero potuto essere collocati in zone di guerra o utilizzati come scudo per le forze della potenza nemica (art. 9), avrebbero avuto diritto ad una razione di vitto «equivalente, per qualità e quantità, a quella delle truppe dei depositi», avrebbero dovuto essere forniti dei «mezzi per prepararsi da se stessi i generi supplementari dei quali disponessero», avrebbero avuto diritto a ricevere «acqua potabile in misura sufficiente», con l'autorizzazione all'uso del tabacco e con tassativo divieto di «provvedimenti disciplinari collettivi che incidano sul vitto» (art. 11). Ancora, la Convenzione di Ginevra prevedeva una serie di accorgimenti finalizzati alla tutela della dignità umana e dei diritti inviolabili delle persone dei prigionieri, ivi incluso l'obbligo di non imporre un lavoro giornaliero avente durata superiore (compreso il tragitto di andata e ritorno) a quella ammessa per gli operai civili della zona, adibiti allo stesso lavoro;
inoltre, a ogni prigioniero avrebbe dovuto essere concesso un riposo di 24 ore consecutive ogni settimana, possibilmente la domenica (art. 30), con tassativo divieto di adibire i prigionieri a lavori insalubri e pericolosi (art. 32), e con la previsione di un salario da corrispondere al termine delle ostilità, e da fissarsi mediante accordi tra belligeranti. Orbene lo stesso legislatore italiano ha riconosciuto, con atto normativo di cui alla legge n.
6/2025, che le condizioni cui soggette gli IMI in fossero ben lontane da quelle che CP_1 avrebbero dovuto essere osservate dallo Stato belligerante, in ossequio alla Convenzione di Ginevra del 1929. Ciò posto, non può dubitarsi che i fatti storici allegati dalla parte attrice, sì come accreditati dalle fonti storiche e dallo stesso legislatore italiano, nella norma di diritto positivo sopra richiamata, che fa assurgere a fatto notorio le condizioni di vita imposte agli Internati Militari Italiani dalle forze del Terzo Reich, configurino delicta imperii imputabili al governo nazista e quindi alle forze del Terzo Reich: la reclusione e riduzione in schiavitù, la violazione della regola dell'habeas corpus e la deprivazione continua dei mezzi di sussistenza e delle condizioni igieniche minime ed indispensabili a preservare lo stesso senso di umana dignità, costituiscono crimine di guerra e contro l'umanità. Le norme di riferimento sono codificate nelle quattro
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Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Si tratta di principi di diritto naturale e comune a tutte le nazioni civili e che pertanto sono pacificamente applicabili a prescindere dalla data di consumazione del crimine, in virtù dell'art. 10 Cost. e anche alla luce dell'art. 7, comma 2, CEDU (secondo cui il principio “Nulla poena sine lege”, “non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”).
Il danno non patrimoniale sofferto dal dante causa dell'odierna parte attrice consiste dunque nell'immensa e inimmaginabile sofferenza fisica e psichica, nonché nel pretium doloris patiti per effetto della deportazione e delle privazioni e vessazioni cui veniva sottoposto, dalla data dell'arresto fino alla liberazione;
consiste altresì nel patimento sofferto per essere testimone, oltreché vittima, delle massime espressioni di sistematico sprezzo per l'umana dignità che la Storia abbia mai conosciuto, laddove la sofferenza veniva acuita dal fondato e costante timore della possibile ed imminente perdita della vita. Il correlativo credito risarcitorio può essere liquidato facendo ricorso alla liquidazione equitativa pura ex artt. 1226 e 2056 c.c.; tuttavia, al fine di individuare un criterio di liquidazione che sia il più possibile oggettivo (anche per evitare disparità di trattamento in relazione a fattispecie analoghe) e che tenga conto al contempo della particolarità del caso concreto e della durata della deportazione, si stima equo prendere a termine di riferimento gli importi previsti dalle tabelle del Tribunale di Roma (anno 2025) per la liquidazione del danno alla persona, che prevendono di riconoscere, per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta al 100%, l'importo di € 130,25. Pertanto, considerata la durata complessiva del periodo trascorso tra l'arresto illegale (13 settembre 1943) e la liberazione da parte delle Forze Alleate (8 maggio 1945), perdurato per 604 giorni, si stima equo liquidare l'importo di € 78.671,00 (€ 130,25 x 604) già al valore attuale, a compensazione di tutti i crediti maturati dall'ascendente della parte attrice, e pervenuti iure successionis al patrimonio di quest'ultima. Non è invece liquidabile il danno permanente asseritamente sofferto dal dante causa della parte attrice a cagione della pregressa prigionia, in quanto carente di qualsiasi dimostrazione a riprova. In conclusione, può essere liquidata alla parte attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito dal genitore , la complessiva somma di € 78.671,00, oltre Persona_1 interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, che si ritengono
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dovuti - nonostante l'inesigibilità del credito fino al passaggio in giudicato della presente pronuncia - per la natura fruttifera del denaro (art. 1499 c.c.).
3.3 Quanto all'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, non è stata esibita al tribunale alcuna documentazione che consenta di procedere all'eventuale diffalco e deduzione delle somme già eventualmente percepite a indennizzo degli stessi fatti illeciti che giustificano la presente condanna. Nondimeno, vale ricordare che, ai sensi dell'art. 43, d.l. n. 36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio potrà subire, ove il caso, in sede di accesso al Fondo, il diffalco delle somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi, ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94, sì come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno 2023 (art. 3).
4. Si provvede quindi come a seguire;
le spese seguono la soccombenza.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda formulata dal sig. , nella qualità Parte_1 di erede di , e per l'effetto condanna la Repubblica Federale Tedesca al Persona_1 pagamento, in favore di , per le ragioni e i titoli indicati in narrativa, della somma Parte_1 di € 78.671,00, oltre interessi legali, dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna la Repubblica Federale Tedesca, in solido con la Controparte_2
e con il alla rifusione delle spese del grado, che
[...] Controparte_3 liquida in € 535,00 per esborsi, € 10.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Giovanni Messore, dichiaratosi antistatario. Roma, 21 dicembre 2025
Il Giudice
SA TO
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, ove si prevede che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della
o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel Controparte_1 periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945».
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa SA TO, dato atto che l'udienza del 12 dicembre 2025, fissata per la decisione della lite ex art. 281-duodecies c.p.c., si è tenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.; atteso che entrambe le difese hanno depositato le rispettive note di trattazione scritta, rassegnando le conclusioni e chiedendo la decisione della lite, visti gli artt. 281-terdecies c.p.c., 281-sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 32749 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente tra
, in qualità di figlio ed erede del Sig. , elettivamente Parte_1 Persona_1 domiciliato in Sant'Ambrogio sul Garigliano alla via Foresta Esterna n. 3, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Messore, che la rappresenta e difende per procura in calce al presente ricorso introduttivo ricorrente e
Controparte_1 resistente contumace nonché in persona del Presidente pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici si domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 interveniente in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici si domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 interveniente
Motivi della Decisione 1. Fatti controversi.
1.1. Con l'atto introduttivo della lite il sig. , assumendo di agire in qualità di Parte_1 figlio ed erede del padre sig. , ha citato in giudizio la Repubblica Persona_1 CP_1 tedesca, chiedendo di:
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« 1) Accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale di Germania, quale ente succeduto al Terzo Reich, per i crimini ed i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno del Caporale in conseguenza dei trattamenti disumani derivanti dalla Persona_1 prigionia nel campo di concentramento indicato in premessa;
2) Per l'effetto, condannare la resistente al risarcimento dei danni non patrimoniali nei confronti dell'odierno ricorrente
, nella misura, come quantificata al punto sub B del presente ricorso, o nella Parte_1 diversa misura che sarà accertata in corso di causa, oltre al risarcimento del danno permanente conseguito al periodo di prigionia, da liquidarsi anche facendo ricorso a criteri equitativi, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
». Il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore. A sostegno della domanda, la parte attrice ha dedotto che:
- il padre, il sig. , soldato di leva classe 1923, veniva chiamato alle armi in Persona_1 data 13 gennaio 1943 ed assegnato al 51° Reggimento Fanteria;
successivamente, il 18 marzo
1943 veniva trasferito al 25° Reggimento Fanteria Mobilitato, quindi inviato in Balcania (ex Jugoslavia) in territorio in stato di guerra, ove combatteva con il grado di Caporale fino all'08 settembre 1943, allorquando veniva firmato l'armistizio di;
Per_2
- a seguito della firma dell'armistizio, le truppe tedesche subentravano al Comando Italiano;
il 13 settembre 1943 il sig. veniva ferito con arma da fuoco e poi catturato dalle Persona_1 truppe del Terzo Reich, insieme agli altri commilitoni, quindi deportato al campo di prigionia Stammlager XVII B, ubicato in Gneixendorf, nei pressi della città di Krems in territorio Austriaco;
- da quel momento il sig. non avrebbe avuto più un nome;
gli sarebbe stata Persona_1 tolta la divisa e consegnata una piastrina in metallo con un cordoncino da tenere sempre al collo, sul quale inciso il numero di matricola di riferimento;
- durante l'intero periodo di internamento, il sig. sarebbe stato sottoposto Persona_1 ad un duro trattamento con finalità punitive in quanto considerato “traditore” dai tedeschi e privato dello status di prigioniero di guerra e, quindi, delle garanzie previste dalla convenzione internazionale di Ginevra del 1929;
- il medesimo inoltre sarebbe stato esposto a continue vessazioni, violenze, coartazioni e privazioni di ogni genere (come da estratto “L'Odissea degli Internati Militari Italiani della Provincia di Frosinone nell'inferno del Terzo Reich” dove, a pagina 139 del volume, lo stesso diretto interessato avrebbe descritto così il suo periodo di internamento);
- la prigionia perdurava fino al 15 aprile 1945, allorquando il sig. veniva Persona_1 liberato dai soldati americani, e trattenuto fino al 21 agosto 1945, giorno in cui avrebbe potuto finalmente far ritorno dalla sua famiglia. La parte attrice ha precisato di avere interesse a veder risarcire, iure hereditatis, il danno non patrimoniale sofferto dal proprio dante causa, per le sofferenze fisiche, psichiche e morali subite durante il periodo di internamento, da liquidare secondo le Tabelle Milanesi, che prevedono una misura forfetaria di € 99,00 per ogni giorno di prigionia aumentabile fino ad € 149,00 in base alle peculiarità del caso concreto;
il tutto, per il complessivo importo di € 85.378,00 oltre gli interessi per il mancato pagamento dal compimento del fatto illecito a far data dal 15.04.1945, data della avvenuta liberazione.
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Il sig. ha inoltre richiesto il risarcimento del danno permanente, da liquidarsi Parte_1 anche in base a criteri equitativi, inerente al periodo post prigionia.
1.2. La unitamente al Controparte_2 Controparte_3
, è tempestivamente intervenuta in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande. In
[...] particolare, ha eccepito:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di tutti i soggetti diversi dal CP_3
, in quanto a suo dire unico soggetto da evocare in giudizio, quale Controparte_3 titolare del Fondo istituito con l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, e pertanto successore ex lege (a titolo particolare) della Federale Tedesca, nel debito risarcitorio CP_1 maturato nei confronti delle vittime del Terzo Reich;
- l'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale civile di Roma;
- la verifica dei requisiti per l'esperimento del rito semplificato di cognizione per il presente giudizio;
- l'eccezione di decadenza dell'azione con conseguente declaratoria d'inammissibilità della domanda in quanto depositata oltre la proroga concessa dall'art. 43 del d.l. 36/2022;
- sempre in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947 comma 3 c.c., l'estinzione per sopravvenuta prescrizione del credito risarcitorio vantato in giudizio, in quanto derivante dai fatti-reato soggetti a prescrizione più lunga collegata al massimo della pena edittale per loro prevista (art. 157, comma 1, n. 2, c.p. nella formulazione vigente ratione temporis), decorsa dalla data di cessazione della condotta illecita;
sotto tale profilo, l'Avvocatura ha dedotto che il diritto azionato avrebbe potuto esser fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovasse applicazione il principio, di diritto internazionale consuetudinario, di imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, e vertendosi di reati perpetrati in data antecedente all'emersione della norma consuetudinaria;
- la prescrizione del credito da risarcimento del danno non patrimoniale per sopravvenuta estinzione del reato per morte del reo, ex art. 2947, comma 3, c.c.;
- il difetto di prova della qualità di erede e la mancata dimostrazione dell'accettazione dell'eredità.
Nel merito, ha eccepito il rigetto delle domande di risarcimento del danno non patrimoniale, per la mancata allegazione e prova del danno (sia nell'an che nel quantum debeatur) asseritamente sofferto dal dante causa della parte attrice;
in subordine, ha sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno ed ha affermato che, in sede di liquidazione del danno dalla somma spettante a titolo di risarcimento, dovesse essere dedotto quanto già percepito a titolo indennitario/risarcitorio in conseguenza dei medesimi fatti di causa, ed in forza della L. n. 96/1955, del d.P.R. n. 2043/1963, della L. n. 791/1980, della Ln. 94/1994. In conclusione, ha chiesto: «Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, previa verifica di sussistenza della propria (dubbia) competenza territoriale, nonché della effettiva ricorrenza di tutti i presupposti ex lege previsti per celebrare il c.d. rito semplificato, in ogni caso: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo a Controparte_3
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data
[...] antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
b) in ogni caso, dichiarare le domande
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formulate dall'odierna controparte improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi dei de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
d) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ.. Spese vinte.» La Repubblica Federale Tedesca, alla quale l'atto di citazione è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale per via diplomatica, tramite l'Ufficio del Cerimoniale, ha scelto la contumacia. Nella dichiarazione di restituzione degli atti notificati, la Repubblica
Federale di Germania ha precisato che «il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18/04/1961. Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di Germania poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii). Anche per tale motivo non possono essere notificati.» La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2025 ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, co.3, c.p.c.
2. questioni pregiudiziali.
2.1. In punto di giurisdizione, è opportuno richiamare sinteticamente i principali snodi storici e giurisprudenziali in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla Germania nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime. Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la Corte di cassazione a S.U., con sentenza 11 marzo 2004, n. 5044 non ha riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile italiana;
l'immunità dello
Stato estero, espressiva del principio “par in parem non habet iurisdictionem” che declina la regola dell'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati
l'immunità dinanzi alle proprie Corti interne. In sostanza la Corte ha ritenuto che il principio d'immunità giurisdizionale non sia invocabile
– oltre che nel caso di atti iure gestionis, posti in essere dallo Stato straniero quale soggetto di diritto privato – nell'ipotesi di delicta imperii, ossia di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens). Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno emesso sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento
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dei danni in favore delle vittime delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti dovessero essere qualificati crimini di guerra e contro l'umanità. La Repubblica Germania, censurando tali sentenze per quanto ritenute lesive del CP_1 principio dell'immunità degli Stati, si è rivolta alla Corte Internazionale di Giustizia;
quest'ultima, con la sentenza del 3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v. Italy: Greece intervening, in adesione alle tesi dello Stato tedesco ha affermato che i giudici italiani fossero carenti di giurisdizione rispetto a qualsiasi azione risarcitoria eventualmente proposta nei confronti della per danni derivati da acta imperii;
ha intimato quindi all'Italia di CP_1 adottare le misure necessarie affinché le decisioni prese dai suoi tribunali in violazione del principio di immunità cessassero di produrre effetti. Per ottemperare alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, L'Italia ha emanato la legge n. 5 del 2013, ove, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione. Dopo un iniziale adeguamento delle Sezioni Unite alla statuizione della CIG (Cass. n. 4284 del 21/02/2013; Cass. n. 1136 del 21/01/2014), è però intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2014, ove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione, della norma in questione nonché dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui prevede l'obbligo per il giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost;
ma la stessa Costituzione impone di verificare se attraverso tale meccanismo di adattamento automatico risultino avere ingresso norme, quale appunto quella formata dall'interpretazione datane dalla CIG, che entrino in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e, assieme, la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.). Per questo, nei rapporti con gli Stati stranieri, il diritto alla tutela giudiziale può essere limitato fino al punto in cui vi sia un interesse pubblico riconoscibile come preminente, ciò che non potrebbe mai dirsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, bensì integrano crimini contro l'umanità, come la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che a essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando i predetti
contro
-limiti. Pertanto, con la pronuncia interpretativa di rigetto sopra richiamata, la Corte Costituzionale ha affermato che, per la parte che concerne i delicta imperii, quella norma di diritto internazionale non è entrata nell'ordinamento, non operando il rinvio ex art. 10 Cost. Con la
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medesima sentenza n. 238, conseguentemente, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della legge di adattamento speciale (art. 3, legge n. 5/2013) e della legge di esecuzione dello Statuto dell'ONU (art. 1 della legge n. 848/1957), per la parte in cui tali disposizioni imponevano, con vincolo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale dell'Aja, di declinare la giurisdizione nazionale in presenza di atti di uno Stato straniero costitutivi di crimini di guerra o contro l'umanità, lesivi dei diritti inviolabili della persona (per la riaffermazione di tali principi quanto al giudizio di esecuzione, si veda da ultimo anche Corte Costituzionale n. 159/2023). La successiva giurisprudenza di legittimità, in attuazione di quanto affermato dalla Consulta, ha perciò riconosciuto la prevalenza del principio del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (Cass., sez. un., 28/10/2015, n. 21946; Cass., sez. un., 29/07/2016, n. 15812; Cass., sez. un., 13/01/2017, n. 762; Cass., sez. un.,28/09/2020 n. 20442).
2.2. La premessa che precede rende ragione del potere del tribunale di Roma di iuris-dicere nei riguardi della Repubblica Federale Tedesca, per i fatti che Le sono contestati in giudizio;
come enunciato, meglio di chi scrive, dalla Corte regolatrice in procedimento analogo, «l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. Sez. Un., 28/09/2020, n. 20442; conf. da ultimo Cass. Sez. Un., 11/06/2024, n.16136: «il principio del rispetto dei diritti inviolabili prevale sulla regola dell'immunità degli Stati esteri a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens. Siffatte violazioni determinano la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una prerogativa dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale», sempre riferita a causa analoga a quella ora in decisione). Nel caso di specie, giacché vengono in esame condotte che certamente configurano crimini di guerra e contro l'umanità, avendo la parte attrice dedotto che il sig. (padre) Persona_1
è stato deportato presso il campo di concentramento Stammlager XVII B, nei pressi della città di Krems, in territorio Austriaco, per essere sottoposto a lavori forzati in condizioni psico-fisiche
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disumane e degradanti, si deve affermare la giurisdizione del tribunale adito ed il potere-dovere di pronunciare sulla domanda di risarcimento danni.
2.3. Va quindi disaminata la questione di legittimazione passiva sollevata dall'Avvocatura dello Stato. Essa è infondata. L'eccezione trae motivo dalla norma veicolata dall'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79), con la quale il legislatore italiano, al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 19611 e per superare l'impasse generatasi, all'esito della sentenza della CIG, nei rapporti con la Repubblica Federale Tedesca, ha realizzato una particolare ipotesi di «meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria», come affermato dalla Corte costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023.
Il citato art. 43 del d.l. 36/2022, rubricato «Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945» prevede testualmente (nelle parti d'interesse): «1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la reso esecutivo con Controparte_1 decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al , alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_4 presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle CP_4 spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della per il CP_1
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risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94. c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente». In sede di verifica della compatibilità della norma con la Costituzione, ai fini della sua applicazione in seno ad una procedura di esecuzione forzata, la Corte costituzionale (sentenza n. 159 del 21/07/2023) ha chiarito: «.. l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della è sostituito un CP_1 diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della Controparte_1
Ciò è tanto più vero se si considera che la procedura esecutiva delle sentenze
[...] definitive, o comunque provvisoriamente esecutive, di condanna al risarcimento dei danni, pronunciate nei confronti della Repubblica federale di Germania, soffrirebbe comunque la limitazione dell'immunità ristretta degli Stati, come sopra già affermato (al punto 3.2.), talché non sarebbe facile per il creditore procedente rinvenire beni privi di destinazione pubblicistica, e quindi pignorabili, oppure somme di danaro su conti correnti bancari o postali, di rappresentanze diplomatiche e consolari della privi della rituale dichiarazione che il CP_1 conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni di quello Stato. 17.- Il decreto interministeriale del 28 giugno 2023 - che ha introdotto una normativa subprimaria autorizzata direttamente dalla legge (l'art. 43) - ha poi ulteriormente chiarito la portata della tutela approntata dal Fondo “ristori”. Infatti, in particolare, il comma 2 dell'art. 2 del decreto interministeriale prevede che è «a carico de , nel rispetto della normativa vigente CP_4
e secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di
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benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94». L'accesso al Fondo “ristori” è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. [..] Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (l con la sola detrazione di somme già ricevute e CP_1 riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe più CP_1 proponibile una nuova». Se, dunque, l'art. 43, d.l. n. 36/2003, realizza una espromissione ex lege, con la sostituzione della persona del debitore in sede esecutiva, tale per cui il credito risarcitorio maturato nei confronti della Repubblica Federale tedesca viene sostituito da un credito di natura parimenti risarcitoria, esercitabile nei confronti del MEF e mediante accesso al , è evidente che il CP_4 giudizio di cognizione si debba svolgere anche (e prioritariamente) nei confronti del legittimo contraddittore della parte dedotta danneggiata, quindi di colui che sia indicato danneggiante e perciò (originario) debitore, ossia la Repubblica Federale tedesca, non potendosi altrimenti configurare, neppure in astratto, alcuna sostituzione mediante estromissione nell'obbligazione altrui.. Inoltre, valorizzandosi l'inciso «In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile», contenuto all'art. 43, comma 3, d.l. n. 36/2022, deve concludersi che la pronuncia demandata al giudice della cognizione possa (se non debba) essere di condanna, ché altrimenti, se si trattasse di sentenza di mero accertamento, essa sarebbe ipso iure sprovvista di efficacia esecutiva fino al passaggio in giudicato (v. ex plurimis Cass. Sez. 3, 15/11/2013, n. 25743) sì da risultare del tutto ingiustificata e giuridicamente inutile la clausola di eccezione sopra riportata. D'altronde, è stato affermato dalla Corte di legittimità (Cass. sez. 3, 19/03/2025, n. 7371) che anche il può essere evocato in giudizio e può intervenire Controparte_3 motu proprio nel giudizio intentato in vista del successivo accesso al , in quanto soggetto CP_4 giuridico destinato a subire gli effetti della condanna emessa a carico della ma la CP_1 possibilità che sia instaurato un litisconsorzio per l'appunto facoltativo ex latere debitoris non elide la legittimazione della Repubblica Federale tedesca a contraddire sulla domanda (v. anche Cass., sez. 3, ord. 21/08/2025, n. 23669).
2.4. L'eccezione di incompetenza per territorio ex art. 25 c.p.c., sollevata dall'Avvocatura dello Stato in termini incompleti ed oltretutto dubitativi (“residua qualche dubbio in ordine alla effettiva competenza .. territoriale del tribunale civile di Roma”; così a pagina 8 della comparsa di costituzione in giudizio) deve aversi per non proposta, stante l'inequivoco tenore testuale dell'art. 38 c.p.c. («L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente»).
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2.5. Anche la questione inerente all'utilizzo (asseritamente improprio) del rito semplificato di cognizione, sollevata dall'Avvocatura, va disattesa in quanto l'art. 281-decies, ai commi 1-2, c.p.c. recita testualmente: «Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato. Nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma.” In presenza dei requisiti previsti dalla legge, l'uso del rito semplificato non osta all'esercizio del potere decisionale rimesso al giudicante.
2.6. L'eccezione d'inammissibilità della domanda per decadenza dai termini di legge - sempre sollevata dall'Avvocatura - va respinta in quanto, a seguito dell'adozione in data 30 aprile 2022 del più volte citato d.l. 36/2022 (conv. con emendamenti in L. 79/2022 in data 29 giugno 2022), con legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del c.d. decreto Milleproroghe, è stato esteso l'originario termine di decadenza per la proposizione di nuove domande giudiziali contro la fino a giugno 2023. Con il Decreto-Legge 29 Controparte_1 settembre 2023, n. 132, convertito in legge 27 novembre 2023 n. 170, il termine per proporre nuove domande è stato esteso al 31.12.2023. La parte attrice ha incardinato il presente giudizio in data 27 giugno 2023; ragion per cui non risulta maturata alcuna decadenza nei confronti della domanda formulata in ricorso.
2.7. Anche l'eccezione di prescrizione risulta infondata, ad avviso del Tribunale. Il diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, reca la regola della imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: si può far riferimento, tra le altre, alla Convenzione ONU del 1968, alla Convenzione Europea del 1974 (il cui art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: “il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”). Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e della necessità di repressione delle loro violazioni, in qualunque tempo commesse, configuranti regole cogenti di diritto internazionale. In tal senso merita citare la chiarissima motivazione della sentenza Cassazione penale sez. VI
- 30/06/2022, n. 29951, pronunciata in materia di estradizione per il delitto di tortura consumato in Argentina, negli anni '70, in danno di un detenuto oppositore del regime, ove si legge: «l'esigenza di rendere "effettiva" la repressione di tali atroci delitti ha portato già in epoca risalente la comunità internazionale a stabilire che non sono soggetti a prescrizione i crimini contro l'umanità al fine di non ostacolare l'azione penale e l'esecuzione delle pene: tale regola è
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stata codificata nelle Convenzioni sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità, adottate dalle Nazioni Unite il 26 novembre 1968 e dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1974. È significativo che nel dibattito per l'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite del 1968 molte delegazioni si erano espresse per la "riaffermazione" di un principio già esistente nel diritto internazionale generale. La stessa Convenzione dà atto che "che in nessuna delle dichiarazioni solenni, atti e convenzioni volte a perseguire e a reprimere i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità sono stati previsti limiti di tempo" e che con essa si sia voluto affermare in diritto internazionale "il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, e di assicurarne l'applicazione universale". Tale atto delle Nazioni Unite rappresenta quindi il punto d'arrivo di un lento, ma costante processo internazionalistico (il cui inizio è fatto addirittura risalire al Manuale adottato dall'Istituto di diritto internazionale il 9 settembre 1880 nella sessione di Oxford, cosiddetto Manuale di Oxford) teso a reprimere in modo sempre più efficace le violazioni delle leggi e degli usi della guerra ed in tale quadro il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità assume oggettivamente carattere di "jus cogens", in quanto posto a tutela di interessi generali della società internazionale (così, la sentenza del Tribunale militare di Roma nei confronti di SS AR e del 22 luglio 1997). Nei Persona_3 lavori preparatori per la Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sulla protezione delle persone dalle sparizioni forzate si è dato atto che i crimini contro l'umanità non sono soggetti ad alcuna forma di prescrizione (Report, 4/2004/59, p. 43-46). Un rilievo particolare va dato allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, sottoscritto e ratificato anche dall'Italia e dall'Argentina, che ha ribadito, codificandola, l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (art. 29), coerentemente all'impegno primario assunto dagli Stati parte di perseguirli e di cooperare efficacemente per la loro repressione. Si è autorevolmente osservato come lo Statuto abbia rispecchiato e chiarito norme consuetudinarie esistenti, cristallizzandole, e comunque rappresenti l'opinio iuris di un grande numero di Stati (così, Tribunale penale per l'ex Jugoslavia, sentenza, caso , 10 novembre 1998, p. 227). Nello stesso senso sono da segnalare le Per_4 leggi istitutive delle Camere/ Straordinarie per i crimini dei Khmer rossi, del Tribunale per Timor Est e della Corte Suprema penale irachena, competenti per giudicare crimini contro l'umanità. Va segnalato altresì che moltissimi Stati prevedono nei loro ordinamenti l'imprescrittibilità dei reati contro l'umanità o le loro autorità giudiziarie hanno ritenuto la loro imprescrittibilità imposta dallo jus cogens (Argentina, Cile, Stati Uniti d'America), mentre nessuno Stato che ha introdotto una legge sui crimini contro l'umanità ne ha previsto lo sbarramento della punizione derivante dalla prescrizione (Nazioni Unite, Report della International Law C:ommission, 71nna sessione, 20 agosto 2019, A/74/10). La eliminazione della prescrizione per i crimini contro l'umanità è misura inoltre indicata dagli organismi più autorevoli in materia (cfr. da ultimo il Rapporto del 2017 del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite nei confronti dell'Italia in tema di tortura;
Rapporto 2007-2008 del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, v. I, pag. 56). Sul piano internazionale sono da richiamare le significative pronunce delle istanze giudiziarie sovranazionali: la sentenza del 1998 nel caso del Tribunale penale per l'ex Jugoslavia Per_4
(p. 157) e quelle della Corte interamericana per i diritti umani sin dal 2001, con le quali è stata sostenuta la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità quale norma dello jus cogens alla
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quale gli Stati sono tenuti inderogabilmente a conformarsi. La Corte EDU ha più volte affermato la "inammissibilità" persino di una misura nazionale che stabilisca la prescrizione dei crimini contro l'umanità (Corte EDU, 29/03/2011, caso c. Italia, p.p. 99, 108), indicando ai giudici Per_5 nazionali la strada, in assenza di disposizioni nazionali, di adeguarsi al diritto internazionale (in tema di crimini di guerra, Corte EDU, 17/05/2010, cas c. Lettonia, p. 208). Proprio con Per_6 riferimento all'Italia, la Corte EDU di recente ha stigmatizzato la giurisprudenza nazionale che aveva opposto alla regola dell'imprescrittibilità di tali reati il principio costituzionale di legalità (Corte EDU, 7/04/2015, Cestaro c. Italia, p. 225)». Ancora, giova citare la pronuncia della Corte europea diritti dell'uomo Sez. Grande Chambre
- 17/05/2010, n. 36376, secondo cui «in assenza di espliciti termini di prescrizione in materia di crimini di guerra nella normativa internazionale del '44 e nel suo silenzio successivo al riguardo, non può ritenersi in alcun modo prescritta l'azione penale interna. Pertanto la questione se in un qualche momento antecedente all'azione penale nei confronti del ricorrente tale azione fosse caduta in prescrizione ai sensi del diritto internazionale non può che trovare risposta negativa» (nello stesso senso, Corte europea diritti dell'uomo sez. II - 23/03/2010, n. 36586).
Tanto detto quanto alla prescrittibilità dello stesso fatto reato configurante un crimine contro l'umanità, a maggior ragione deve ritenersi predicabile l'imprescrittibilità del credito per risarcimento del danno eventualmente conseguito a tale crimine, in ossequio alla regola cogente di diritto internazionale (consuetudinario e quindi pattizio) sopra enunciata, non essendo oltretutto mutuabile, nel settore civile della responsabilità aquiliana (anche se da fatto- reato), il principio di prevalenza della lex mitior, valido (con i limiti sopra indicati) nel settore penale («qualora, ai fini dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, si deve applicare il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, in forza del principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole»; in tali termini Cass. Sez. 3, 06/12/2024, n. 31378).
2.8. Qualche ulteriore notazione va spesa per meglio definire l'ambito del tema controverso e l'oggetto della presente decisione. La parte attrice, vantandosi erede del sig. (indicato padre nel ricorso Persona_1 introduttivo), ha svolto iure successionis domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente sofferti dal proprio genitore e dante causa nel corso della prigionia, nonché dei danni permanenti residuati al trattamento disumano e degradante sofferto durante l'internamento. Tali asserzioni sono state ulteriormente precisate nelle note conclusionali assumendo, come base di calcolo, l'importo giornaliero di € 128,07 indicato nelle più recenti Tabelle in uso al Tribunale di Roma (tabella D, di liquidazione del danno non patrimoniale da inabilità temporanea assoluta al 100%), da moltiplicare per i giorni di internamento (608 giorni) così da vantar diritto a percepire l'importo di € 77.866,56 (€ 128,07 x 608), oltre gli interessi per il mancato pagamento dal compimento del fatto illecito a far data dal 21.08.1945, data della avvenuta liberazione.
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Inoltre, il sig. ha affermato che alcuna somma sarebbe stata mai percepita né Parte_1 dal dante causa in vita, né tantomeno dall'esponente erede, per il titolo di cui al presente giudizio. Per quanto riguarda il danno permanente conseguente al periodo di prigionia, la parte attrice ne ha chiesto liquidazione nella somma di € 50.000,00, o nella diversa equitativamente stimata dal tribunale.
3. merito della lite.
3.1. Nel merito, le contestazioni dell'Avvocatura dello Stato hanno investito, in primo luogo, la prova della qualità di erede del sig. , sia sotto il profilo della prova (in tesi Parte_1 assente) della delazione ereditaria che della prova (parimenti in tesi assente) dell'accettazione dell'eredità devoluta dal soggetto indicato dante causa dell'attore.
In tema, occorre ricordare - con Cass. Sez. 2, 18/04/2024, n. 10519 - che «colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.». Quanto all'accettazione dell'eredità, la Corte di nomofilachia enuncia, con argomenti che questo tribunale condivide: «la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede» (così Cass. Sez. 2, 08/01/2025, n. 390). Ciò premesso in diritto, in fatto è dimostrato che l'odierna parte attrice sia erede del sig.
grazie alla documentazione esibita in atti. Persona_1
All'uopo il ricorrente ha depositato il certificato di nascita dei genitori e Persona_1
(v. all.
3-4 ricorso introduttivo), il certificato di matrimonio contratto da Controparte_5
con (v. all. 5 ricorso), l'estratto dell'atto di nascita del ricorrente Persona_1 Controparte_5
(Cassino, 25 ottobre 1964) con indicata la paternità e la maternità, dal quale risulta che l'odierno ricorrente è figlio del Sig. e della Sig.ra (v. all. 6 ricorso), Persona_1 Controparte_5 nonché i certificati di morte della Sig.ra e del Sig. (v. all. 7-8 Controparte_5 Persona_1 ricorso). Ragion per cui, è documentato che l'odierna parte attrice sia discendente in linea retta (figlio) del sig. ; dimostrato il rapporto di parentela, e sussistendo un titolo legale di Persona_1 acquisto dell'eredità (art. 566 c.c.), è così provata la qualità di erede ab intestato in capo all'odierna parte attrice.
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È il caso di aggiungere che, ove mai necessario, la domanda avanzata nel presente giudizio, volta alla reintegrazione del patrimonio ereditario, è equipollente ad una accettazione tacita. 3.2 È inoltre raggiunta la prova del danno non patrimoniale sofferto dal genitore dell'odierna parte attrice, a causa dei crimini di guerra consumati, dalle forze del Terzo Reich, nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. Dalla documentazione in atti “L'Odissea degli Internati Militari Italiani della Provincia di Frosinone nell'inferno del Terzo Reich” ciò emerge con vemenza, dove a pagina 139 del volume,
descrive così il periodo di internamento: “fui costretto ai lavori forzati vicino Persona_1 alla stazione ferroviaria di Reclinklausen che veniva utilizzata come scalo per il trasporto di materiale bellico all'interno di carri di bestiame. Ricordo che io ed altri 150 prigionieri messi in fila indiana dovevamo caricare blocchetti di cemento a passamano a ritmi sostenuti e senza sosta;
il freddo era intenso per cui capitava che qualche blocchetto mi cadeva dalle mani. La sera quando ci sedevamo per mangiare, le guardie Tedesche non mi facevano consegnare il rancio perché a loro dire non avevo lavorato;
non solo restavo digiuno ma dovevo subire anche maltrattamenti sulle mani con i mestoli della mensa…” Alla luce della restante, cospicua documentazione in atti (vedansi in particolare: il foglio matricolare all. 9 al ricorso;
l'attestazione di cattura da parte delle forze armate tedesche, all. 16, ivi;
il curriculum militare all. 11 ivi;
i distintivi riconosciuti per meriti militari, all. 13, 14, 15, ivi;
le croci al merito di guerra e per l'internamento in all. 17 e 18), è dimostrato che il CP_1 genitore della parte attrice abbia subìto i crimini di guerra descritti nel ricorso introduttivo, durante il periodo di internamento sofferto dal 13 settembre 1939 al giorno 8 maggio 1945, per complessivi 604 giorni (v. foglio matricolare e caratteristico all. 9 al ricorso). Per incidens, va osservato che non sussiste giurisdizione del giudice nazionale per il periodo in cui l'ascendente dell'odierno attore rimaneva in custodia delle Forze Alleate, dopo la liberazione dal Campo di prigionia. Quanto ai fatti illeciti ascritti alle forze del Terzo Reich (an debeatur), va premesso che, di recente, è stata approvata la legge 3 gennaio 2025, n. 6, di “Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”. A termini dell'art. 1:
«1. La Repubblica riconosce il 20 settembre di ciascun anno, giorno nel quale nel 194 CP_6 modificò la condizione dei prigionieri di guerra italiani catturati dopo l'armistizio dell'8 settembre in quella di internati militari, quale «Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale», al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. La Giornata ha anche lo scopo di onorare la memoria di tutti i militari italiani uccisi a causa del rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana, dopo l'armistizio». D'altronde, è noto che fu proprio per determinazione del governo nazista che i militari italiani catturati dalle forze tedesche vennero definiti Italienische Militärinternierte – IMI proprio per
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sottrarli alle garanzie che, altrimenti, avrebbero dovuto essere loro assicurate in qualità di prigionieri di guerra. In particolare, è di comune dominio nonché attestato da fonti storiche di libero accesso che, nel settembre 1943, lo stesso dispose che i "prigionieri di guerra italiani" dovessero essere CP_6 denominati "internati militari italiani", sì da vietare addirittura la terminologia considerata dalla Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra, da ultimo aggiornata a Ginevra il 27 luglio 1929. Secondo tale Convenzione, i prigionieri di guerra dovevano considerarsi «in potere della Potenza nemica e non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati»; avrebbero dovuto «essere trattati sempre con umanità ed essere protetti specialmente dagli atti di violenza, dagli insulti e dalla pubblica curiosità», con severa proibizione di «misure di rappresaglia» (art. 2); i medesimi prigionieri avrebbero avuto diritto a conservare i propri effetti personali per tutta la durata della prigionia (art. 6), avrebbero dovuto essere preferibilmente internati presso una località o una città, con divieto di allontanamento, e solo per ragioni di sicurezza o di igiene avrebbero potuto essere ristretti in campi d'internamento (art. 8); i prigionieri di guerra non avrebbero potuto essere collocati in zone di guerra o utilizzati come scudo per le forze della potenza nemica (art. 9), avrebbero avuto diritto ad una razione di vitto «equivalente, per qualità e quantità, a quella delle truppe dei depositi», avrebbero dovuto essere forniti dei «mezzi per prepararsi da se stessi i generi supplementari dei quali disponessero», avrebbero avuto diritto a ricevere «acqua potabile in misura sufficiente», con l'autorizzazione all'uso del tabacco e con tassativo divieto di «provvedimenti disciplinari collettivi che incidano sul vitto» (art. 11). Ancora, la Convenzione di Ginevra prevedeva una serie di accorgimenti finalizzati alla tutela della dignità umana e dei diritti inviolabili delle persone dei prigionieri, ivi incluso l'obbligo di non imporre un lavoro giornaliero avente durata superiore (compreso il tragitto di andata e ritorno) a quella ammessa per gli operai civili della zona, adibiti allo stesso lavoro;
inoltre, a ogni prigioniero avrebbe dovuto essere concesso un riposo di 24 ore consecutive ogni settimana, possibilmente la domenica (art. 30), con tassativo divieto di adibire i prigionieri a lavori insalubri e pericolosi (art. 32), e con la previsione di un salario da corrispondere al termine delle ostilità, e da fissarsi mediante accordi tra belligeranti. Orbene lo stesso legislatore italiano ha riconosciuto, con atto normativo di cui alla legge n.
6/2025, che le condizioni cui soggette gli IMI in fossero ben lontane da quelle che CP_1 avrebbero dovuto essere osservate dallo Stato belligerante, in ossequio alla Convenzione di Ginevra del 1929. Ciò posto, non può dubitarsi che i fatti storici allegati dalla parte attrice, sì come accreditati dalle fonti storiche e dallo stesso legislatore italiano, nella norma di diritto positivo sopra richiamata, che fa assurgere a fatto notorio le condizioni di vita imposte agli Internati Militari Italiani dalle forze del Terzo Reich, configurino delicta imperii imputabili al governo nazista e quindi alle forze del Terzo Reich: la reclusione e riduzione in schiavitù, la violazione della regola dell'habeas corpus e la deprivazione continua dei mezzi di sussistenza e delle condizioni igieniche minime ed indispensabili a preservare lo stesso senso di umana dignità, costituiscono crimine di guerra e contro l'umanità. Le norme di riferimento sono codificate nelle quattro
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Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Si tratta di principi di diritto naturale e comune a tutte le nazioni civili e che pertanto sono pacificamente applicabili a prescindere dalla data di consumazione del crimine, in virtù dell'art. 10 Cost. e anche alla luce dell'art. 7, comma 2, CEDU (secondo cui il principio “Nulla poena sine lege”, “non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”).
Il danno non patrimoniale sofferto dal dante causa dell'odierna parte attrice consiste dunque nell'immensa e inimmaginabile sofferenza fisica e psichica, nonché nel pretium doloris patiti per effetto della deportazione e delle privazioni e vessazioni cui veniva sottoposto, dalla data dell'arresto fino alla liberazione;
consiste altresì nel patimento sofferto per essere testimone, oltreché vittima, delle massime espressioni di sistematico sprezzo per l'umana dignità che la Storia abbia mai conosciuto, laddove la sofferenza veniva acuita dal fondato e costante timore della possibile ed imminente perdita della vita. Il correlativo credito risarcitorio può essere liquidato facendo ricorso alla liquidazione equitativa pura ex artt. 1226 e 2056 c.c.; tuttavia, al fine di individuare un criterio di liquidazione che sia il più possibile oggettivo (anche per evitare disparità di trattamento in relazione a fattispecie analoghe) e che tenga conto al contempo della particolarità del caso concreto e della durata della deportazione, si stima equo prendere a termine di riferimento gli importi previsti dalle tabelle del Tribunale di Roma (anno 2025) per la liquidazione del danno alla persona, che prevendono di riconoscere, per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta al 100%, l'importo di € 130,25. Pertanto, considerata la durata complessiva del periodo trascorso tra l'arresto illegale (13 settembre 1943) e la liberazione da parte delle Forze Alleate (8 maggio 1945), perdurato per 604 giorni, si stima equo liquidare l'importo di € 78.671,00 (€ 130,25 x 604) già al valore attuale, a compensazione di tutti i crediti maturati dall'ascendente della parte attrice, e pervenuti iure successionis al patrimonio di quest'ultima. Non è invece liquidabile il danno permanente asseritamente sofferto dal dante causa della parte attrice a cagione della pregressa prigionia, in quanto carente di qualsiasi dimostrazione a riprova. In conclusione, può essere liquidata alla parte attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito dal genitore , la complessiva somma di € 78.671,00, oltre Persona_1 interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, che si ritengono
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dovuti - nonostante l'inesigibilità del credito fino al passaggio in giudicato della presente pronuncia - per la natura fruttifera del denaro (art. 1499 c.c.).
3.3 Quanto all'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, non è stata esibita al tribunale alcuna documentazione che consenta di procedere all'eventuale diffalco e deduzione delle somme già eventualmente percepite a indennizzo degli stessi fatti illeciti che giustificano la presente condanna. Nondimeno, vale ricordare che, ai sensi dell'art. 43, d.l. n. 36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio potrà subire, ove il caso, in sede di accesso al Fondo, il diffalco delle somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi, ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94, sì come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno 2023 (art. 3).
4. Si provvede quindi come a seguire;
le spese seguono la soccombenza.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda formulata dal sig. , nella qualità Parte_1 di erede di , e per l'effetto condanna la Repubblica Federale Tedesca al Persona_1 pagamento, in favore di , per le ragioni e i titoli indicati in narrativa, della somma Parte_1 di € 78.671,00, oltre interessi legali, dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna la Repubblica Federale Tedesca, in solido con la Controparte_2
e con il alla rifusione delle spese del grado, che
[...] Controparte_3 liquida in € 535,00 per esborsi, € 10.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Giovanni Messore, dichiaratosi antistatario. Roma, 21 dicembre 2025
Il Giudice
SA TO
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, ove si prevede che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della
o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel Controparte_1 periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945».