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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/11/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 11 NOVEMBRE 2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 2614 DELL'ANNO 2023
Il Giudice, preliminarmente, dà atto che con riferimento alla presente udienza è stata disposta la trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dalla scrivente, ambo le parti hanno depositato note di trattazione scritta della causa, ribadendo le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,
Il Giudice dott.ssa Elvira Terranova
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Elvira Terranova pronunzia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 2614 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 e vertente
TRA
Sig. , nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
e la Sig.ra , nata a [...], il [...], C.F._1 Parte_2
C.F. , entrambi residenti in [...]
Nazionale per Teramo n. 202, entrambi elettivamente domiciliati in (64021) Giulianova
(TE), alla Via Bompadre n. 8/A, presso e nello Studio dell'Avv. Costanzo D'Amelio del
Foro di Teramo, C.F. , P. I.V.A. , che li rappresenta e C.F._3 P.IVA_1 difende giusta procura in atti
OPPONENTE
E
(c.f. ), con sede in Alba Adriatica alla Controparte_1 P.IVA_2 via Lungomare Marconi n. 114, in persona del Curatore Dott. , con Controparte_2 studio in Teramo, Via G. Milli n. 30, (di seguito anche “ ”), rappresentato e CP_1 difeso (All. 1), giusta procura in calce al ricorso per ingiunzione R.G. 1664/2023, ai fini del presente procedimento dall'avv. Mario Franchi del foro di Teramo (c.f.
) C.F._4
OPPOSTA
Pag. 2 di 12
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione del 24.10.2023 i Sigg.ri e Parte_1 Pt_2 convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Teramo il
[...] Controparte_1
in relazione al decreto ingiuntivo n. 757/2023 del 31/08/2023 con
[...] richiesta di pagamento della somma di Euro 57.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
In via preliminare gli opponenti eccepivano la nullità della notifica del decreto, difettando la stessa, a loro dire, della prevista dichiarazione ex art. 137 comma 7 c.p.c.
Rilevavano pure la nullità della procura alle liti apposta in calce al ricorso per l'ingiunzione, in quanto carente della dovuta autorizzazione rilasciata dal Giudice Delegato per promuovere il giudizio.
Nel merito, ricordavano pure che l'importo di € 57.000,00 era da considerarsi quale corrispettivo residuo che gli opponenti, in qualità di acquirenti, avrebbero dovuto versare in favore della in bonis, quale venditrice, per una compravendita Controparte_1 stipulata tra le parti il 04/10/2011.
Deducevano quindi di aver contestato, già con missiva del 30/01/2016, regolarmente ricevuta dalla in bonis, l'inadempimento delle obbligazioni assunte Controparte_1 dalla predetta società a mezzo del contratto suindicato. In particolare, gli esponenti lamentavano diverse difformità tra le risultanze catastali e lo stato effettivo dei luoghi, nonché differenze urbanistiche e progettuali nello stabile condominiale rispetto ai progetti presenti presso il Comune di Giulianova (TE). Discrasie tali da giustificare la richiesta di risarcimento del danno, con espressa richiesta di riduzione del prezzo di vendita.
Ricordavano che le loro doglianze venivano reiterate con diffida, inviata alla controparte contrattuale a mezzo p.e.c. il 15/06/2016. Per questo successivamente, in data
16/12/2016, il sig. e la sig.ra da una parte, e la società Parte_1 Parte_2 in bonis, in persona del suo legale rappresentante, dall'altra, Controparte_1 sottoscrivevano a titolo di ristoro del danno una “scrittura privata transattiva”, con la quale
Pag. 3 di 12 veniva stabilita una compensazione parziale della somma per €. 50,000,00 rispetto a quella maggiore di €. 57.000,00 (cinquantasettemila/00) ancora dovuta alla società
[...]
La restante quota di €. 7.000,00 (€. Settemila/00) del prezzo di acquisto Controparte_1 sarebbe stata quindi versata dai Sigg. entro e non oltre il 31/12/2017. Parte_3
Assumevano, infine, di aver inviato il predetto accordo del 16/12/2016 al Curatore del in riscontro alla diffida di pagamento da quest'ultimo Controparte_1 resa agli opponenti, e per l'effetto ne respingevano la pretesa, perorando la revoca del decreto ingiuntivo ed, in subordine, la rideterminazione di quanto dovuto sulla base della scrittura prodotta.
In via subordinata, chiedevano di “accertare e dichiarare il grave inadempimento della in bonis alle obbligazioni assunte verso gli opponenti con il Controparte_1 contratto di compravendita del 04/10/2011, consistenti nell'aver la società venduto agli opponenti un immobile affetto da gravi vizi e difformità”. Eccepivano, infine, l'inidoneità della documentazione in atti, prodotta dalla ricorrente in fase monitoria, a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la procedura fallimentare, resistendo in fatto e diritto all'avversa opposizione e alle domande proposte di cui chiedeva il rigetto.
All'esito della verifica della costituzione delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 171 ter cpc. Letti ed esaminati gli atti di causa, non ammessi i mezzi di proca richiesti e concessa la provvisoria esecuzione, la causa era rinviata per tentativo di conciliazione.
All'udienza del 12 febbraio 2025, si disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni, con termini per note conclusionali e, quindi, viene decisa in data odierna con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
Partendo dall'analisi delle questioni preliminari, va dichiarata infondata l'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto avanzata dai Sigg.ri e per la Pt_2 Parte_1 mancata dichiarazione ex art. 137 comma 7 cpc. Difatti, ove pure siano presenti vizi per omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto introduttivo e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, gli stessi sono motivo di nullità, per espressi precedenti giurisprudenziali, soltanto ove abbiano determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbiano ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali
Pag. 4 di 12 l'atto era stato notificato. Mentre, secondo la Cassazione, l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione e la consegna dell'atto alle giuste parti. In tali casi, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere lo scopo al quale tende, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 156 cpc. E l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che come tale può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario.
(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23351 del 29/08/2024 (Rv. 672065 - 01).
Pertanto, stanti gli ampi motivi di opposizione, che dimostrano l'avvenuta piena conoscenza, in capo agli opponenti, del provvedimento monitorio e dei fatti ad esso sottesi,
è da rilevare che: “L'invalida notifica è sanata per raggiungimento dello scopo ove detto vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, situazione che si realizza nell'ipotesi in cui il medesimo, in sede di ricorso giurisdizionale contro l'atto, ne abbia diffusamente contestato il contenuto”. Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 11043 del 09/05/2018 (Rv. 648360 - 01).
Parimenti risulta infondata pure l'eccezione relativa alla carenza di autorizzazione, da parte del giudice delegato al fallimento, ad agire in via monitoria. La procedura opposta ha depositato infatti, nelle more del giudizio, il decreto di autorizzazione al curatore alla sua costituzione nel processo di opposizione. Secondo la giurisprudenza della Corte,
l'opposizione a decreto ingiuntivo è da considerarsi la seconda fase di un medesimo procedimento già pendente, suddiviso in due fasi: la prima a cognizione sommaria (il procedimento monitorio) e la seconda a cognizione piena (l'opposizione). Quello in essere, quindi, è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del monitorio, una fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”. (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 19596 del
18/09/2020- Rv. 658634 - 01).
La mancanza di autorizzazione del giudice delegato al curatore perché intraprenda un giudizio, concernendo un'attività svolta nell'esclusivo interesse del fallimento procedente, è quindi “suscettibile di sanatoria con effetto ex tunc, anche mediante successiva autorizzazione nel corso del processo, come in questo caso, purché l'inefficacia degli atti non sia stata nel frattempo già accertata e sanzionata dal giudice (Cass. 12252/2020), evenienza, questa, che non si è verificata nel corso del presente giudizio. La sopravvenuta sanatoria con effetto ex tunc comporta il venir meno della condizione (di carenza di autorizzazione ad assumere l'iniziativa processuale) posta a base della critica in esame e ne
Pag. 5 di 12 determina, comunque, l'infondatezza, a prescindere dalla condivisibilità o meno delle ragioni addotte a suo suffragio.” Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 2280 del 02/02/2021 (Rv. 660552 - 01)
Nel merito, quanto all'onere di riparto della prova, secondo la Cassazione: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa”. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 (Rv. 549956 -
01). In base al principio di allegazione e non contestazione, stabilito dall'art. 115 cpc deve, pertanto, considerarsi pienamente raggiunta la prova in ordine all'esistenza della fonte negoziale da cui trae origine la pretesa creditoria azionata dalla Curatela, la quale ha agito al fine di ottenere il residuo corrispettivo (€ 57.000,00) derivante dalla vendita immobiliare di cui all'atto pubblico del 4 ottobre 2011 (doc. n. 2, allegato anche all'atto di citazione in opposizione). A fronte di tale produzione, gli opponenti non hanno, dal canto loro, in alcun modo contestato né dimostrato di aver provveduto al pagamento dell'intero prezzo stabilito nell'atto pubblico, limitandosi a richiamare una scrittura privata in base alla quale la società oggi fallita, (all'epoca della sottoscrizione ancora in bonis), Controparte_1 avrebbe acconsentito a rinunciare al pagamento di € 50.000,00, compensando il residuo prezzo con un non meglio precisato credito risarcitorio dovuto agli opponenti.
Ebbene, la scrittura prodotta dagli opponenti è, in sé, priva di data certa, giacché non è stata registrata, né il suo contenuto è riprodotto in atti pubblici, né ricorrono le altre circostanze di fatto che, a mente dell'art. 2704 c.c., consentono di ritenere la data di una scrittura certa e computabile nei confronti di terzi.
E, difatti: “nella verifica del passivo fallimentare, l'accertamento dell'anteriorità della data della scrittura privata che documenta la pretesa creditoria è soggetto alle regole dell'art. 2704, comma 1, c.c., essendo il curatore terzo rispetto ai creditori concorsuali e allo stesso fallito.” Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 28214 del 04/11/2024 (Rv. 672873 - 01).
L'art. 45 legge fallimentare poi, ai fini della opponibilità al fallimento dei contratti stipulati dalla società fallita, non si contenta del solo presupposto della anteriorità dell'atto, di cui chiede a tal fine il requisito della data certa, ma esige altresì che siano adempiute, sempre in data anteriore al fallimento, le formalità di pubblicità necessarie per rendere conoscibile e
Pag. 6 di 12 quindi opponibile l'atto ai terzi. A tali fini si richiede espressamente che l'atto abbia data certa, a norma dell'art. 2704 cod. civ., e che le formalità necessarie a renderlo opponibile ai terzi siano compiute in data anteriore all'apertura della procedura concorsuale (si veda su questo: Cass Sez. 2, Sentenza n. 18132 del 2023 (ECLI:IT:CASS:2023:18132CIV), che riporta tra i precedenti conformi anche Cass. n. 22419 del 2018; Cass. n. 21273 del 2015;
Cass. n. 23784 del 2007). Si è anche detto che l'istituto della data certa, ai fini della opponibilità a terzi, riguarda l'atto che venga in rilievo, con giudizio di certezza, nella sua precisa, conoscibile e, dunque, completa esistenza, non essendo all'uopo sufficiente la mera menzione del suo contenuto in esso o in altro atto avente data certa. (Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 34755 del 12/12/2023 (Rv. 670211 - 01).
Il requisito della data certa è riferito all'efficacia che può avere una scrittura privata nei confronti dei soggetti terzi che non ne siano sottoscrittori e, quindi, all'attitudine del documento a produrre effetti in capo a detti soggetti: l'art. 2704 c.c., a mente del quale la data della scrittura non è, di regola, certa e computabile riguardo ai terzi, disciplina, in altri termini, il tema dell'opponibilità di detta scrittura.
In tal senso, l'inopponibilità di cui all'art. 2704 c.c. non riguarda l'atto, ma la sua data e non attiene alla sua efficacia, ma alla prova di esso che si intende dare a mezzo del documento;
il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono conseguentemente essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve, però, le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto dell'accordo stesso (Cass. 5 febbraio 2016, n. 2319; Cass. 25 febbraio 2011, n. 4705; si tratta di principi consolidati nella giurisprudenza della Corte: si vedano, in tema, i risalenti arresti di Cass. 28 giugno 1979, n. 3626 e Cass. 12 luglio 1965, n. 1465).
Se, dunque, il contratto è soggetto alla forma scritta ad substantiam (come in questo caso previsto dall'art. 1350 n°12 cc): “Lo stesso deve essere documentato da uno scritto munito di data certa anteriore all'apertura della procedura concorsuale (per tutte: Cass. 1 marzo 1973, n. 564 e Cass. 26 aprile 1968, n. 1268). Non è possibile, invece, fornire riscontro del contratto, quale fatto costitutivo del credito che si intende insinuare al passivo del fallimento, con altri mezzi di prova, come, in ipotesi, la prova testimoniale o la prova per presunzioni, giacché il regime formale dell'atto ― che osta, del resto, all'ammissione delle prove suddette, giusta gli artt. 2725 e 2729, comma 2, c.c. ― impedisce che il negozio privo della forma prescritta possa essere fatto valere come fonte di diritti, e possa esserlo, in
Pag. 7 di 12 particolare, nei confronti della procedura concorsuale.” Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36602 del
14/12/2022 (Rv. 666527 - 01)
Premesso questo, ci sono taluni elementi che non consentono, in ogni caso, di ritenere rilevanti o utili le richieste probatorie avanzate dall'opponente. In primo luogo, nelle scritture contabili allegate dal fallimento, non è vi è traccia della predetta riduzione compensativa riportata dalla scrittura privata.
Continuando, si sottolinea come, a mezzo delle diffide inviate alla a Controparte_1 mezzo raccomandata e a mezzo p.e.c. nel febbraio e giugno 2016, gli opponenti abbiano chiesto una riduzione del prezzo residuo di acquisto di ventimila euro. A ciò sarebbe seguita, secondo l'allegazione, una scrittura transattiva con una decurtazione maggiore, ultra petita, di addirittura 50.000 Euro.
Un abbattimento quasi totale della somma da corrispondere. Ebbene, a fronte di una tale differenza tra il chiesto e l'ottenuto, agli atti del giudizio vi è la totale e sospetta omissione di qualsivoglia documento che possa attestare le presumibili intercorse trattative tra le parti sul punto. A fronte della contestazione dell'opposta procedura e per dimostrare l'avvenuto effettivo accordo transattivo, sarebbe stato plausibile trovare agli atti, ad esempio, l'invio da parte degli odierni opponenti, in sede di trattativa, del materiale probatorio a sostegno della richiesta di riduzione del prezzo. Ovvero, le ulteriori comunicazioni che potessero comunque attestare le trattative tra le parti (in teoria necessariamente presenti, visto appunto il rilevante importo di cui all'accordo e la differenza tra quanto richiesto inizialmente dagli opponenti-ventimila euro- e quanto effettivamente ottenuto- cinquantamila euro). Anomalo è pure il fatto che il solo atto transattivo, (a differenza delle pur scarne precedenti comunicazioni allegate), non sia stato eseguito a mezzo pec o, comunque, preceduto da una bozza completa e accettata, con modalità tracciate tra le parti.
Nessun valore può invece attribuirsi alla documentazione prodotta dall'opponente in data
22.3.2024, solo con la terza memoria ex art. 171 ter c.p.c.. Oltre che tardiva, la stessa risulta comunque irrilevante ai fini del decidere, in quanto incompleta. La “minuta”, inviata dalla solo al proprio procuratore (quindi già con rilevanza probatoria ridottissima), Pt_2 riporta infatti la sola prima pagina di uno “scritto” datato 13.07.2016, dal quale non è possibile dedurre alcun accordo intercorso tra le parti. Paradossalmente, da tale documento
Pag. 8 di 12 si evince solo la ricognizione, per l'intero, del debito degli opponenti nei confronti della società Controparte_1
Quanto poi alla richiesta di risarcimento del danno avanzata, conseguente al presunto grave inadempimento della in bonis, è da dire che non sono stati allegati o Controparte_1 provati, in giudizio, i presunti vizi che giustificherebbero la riduzione del prezzo.
Tantomeno, a fronte anche delle puntuali contestazioni dell'opposta procedura in merito al dies a quo di riscontro dei vizi, con ciò che ne consegue in termini di decadenza, gli istanti non hanno provveduto al deposito di evidenze probatorie, tecniche o amministrative a sostegno della loro tesi nel previsto secondo termine di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Pertanto, premessa la genericità degli addebiti mossi, dal punto di vista della gravità e riferibilità alla e, quindi, alla procedura, pure assolutamente CP_1 Controparte_1 evanescenti, si deve rilevare come anche la richiesta di consulenza tecnica avanzata non sia ammissibile.
Si ricorda che la consulenza tecnica d'ufficio, difatti: “Non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8498 del 31/03/2025 (Rv. 674241 - 02)
Riguardo infine, alla presunta inidoneità dei documenti prodotti dalla ricorrente, in fase monitoria, a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle posizioni, mentre resta invariato il loro ruolo sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340;
Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421;
Pag. 9 di 12 Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n.
14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003,
n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n.
807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio
1993 n. 7448; Corte app. Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62; Trib. Genova, 23 gennaio 2009, n. 347).
Naturalmente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitore-opponente quanto dal creditore-opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio fornito al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 18 maggio 2009, n. 11419; Cass. civile, sez. II, 16 maggio
2007, n. 11302: nella fattispecie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza del giudice di merito che, senza decidere sui mezzi istruttori richiesti dall'opposto, aveva accolto l'opposizione reputando insufficienti gli elementi di prova posti a fondamento del decreto ingiuntivo).
A completamento del quadro giurisprudenziale tracciato, deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto], sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente] a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cassaz. civile, SS.UU., 30 ottobre
2001, n. 13533; conformi: Cassaz. civile, sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cassaz. civile, sez.
III, 12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007, n. 4134/07; Trib. Salerno, sez. II,
31 ottobre 2014, n. 5151; Trib. Salerno, 27 marzo 2015, n. 1439).
Orbene, nel caso in esame, la pretesa creditoria di parte opposta trova riscontro nella documentazione posta a corredo della domanda monitoria, il cui valore probatorio senz'altro non risulta smentito dal generico tenore delle contestazioni avanzate dall'opponente sul punto.
Pag. 10 di 12 Mette conto, d'altronde, ribadire che nel giudizio di opposizione il giudice è tenuto a valutare tutte le prove offerte dal creditore ingiungente, che veste la parte sostanziale di attore, a sostegno della propria pretesa e che l'opponente, convenuto in senso sostanziale, è gravato dall'onere di una specifica contestazione dei fatti e delle prove dedotte dall'opposto, poiché una contestazione meramente generica non è idonea ad impedire l'effetto della relevatio ab onere probandi ex art. 115 c.p.c.
Invero, nel caso di specie, il debitore non ha contestato l'esistenza del rapporto negoziale, esonerando controparte da ogni prova sul punto e rendendo irrilevante, meramente dilatoria e contraddittoria, essendosi difeso ampiamente nel merito, ogni ulteriore eccezione.
Alla luce di tutte le osservazioni che precedono, che hanno rilievo assorbente rispetto alle ulteriori questioni dedotte ed eccepite, si impone il necessario rigetto della domanda proposta dal ricorrente, sfornita di ogni tipo di prova e di riscontro rispetto ai fatti prospettati nell'atto introduttivo.
Le spese di lite della presente fase di opposizione devono seguire la soccombenza dell'opponente. La liquidazione, come da dispositivo, è operata in base ai parametri medi introdotti dal DM 147/22 (in vigore dal 23.10.2022 per le prestazioni esaurite dopo tale data, ex art 6), avuto riguardo al valore della causa (scaglione da euro 52.001,00 ad euro
260.000,00) ed all'effettiva attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta, per quanto di ragione, l'opposizione proposta dai Sigg.ri Parte_1
e e dichiara definitivamente esecutivo il decreto
[...] Parte_2 ingiuntivo opposto n°757/2023 emesso dal Tribunale di Teramo in data 31 08
2023;
2) Condanna i Sigg.ri e al pagamento in favore Parte_1 Parte_2 del delle spese di lite, che liquida in € Controparte_1
Pag. 11 di 12 14.103,00, oltre Iva e Cpa (come per legge), nonché rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso, in Teramo, il 11.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Elvira Terranova
Pag. 12 di 12
SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 11 NOVEMBRE 2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 2614 DELL'ANNO 2023
Il Giudice, preliminarmente, dà atto che con riferimento alla presente udienza è stata disposta la trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dalla scrivente, ambo le parti hanno depositato note di trattazione scritta della causa, ribadendo le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,
Il Giudice dott.ssa Elvira Terranova
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Elvira Terranova pronunzia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 2614 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 e vertente
TRA
Sig. , nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
e la Sig.ra , nata a [...], il [...], C.F._1 Parte_2
C.F. , entrambi residenti in [...]
Nazionale per Teramo n. 202, entrambi elettivamente domiciliati in (64021) Giulianova
(TE), alla Via Bompadre n. 8/A, presso e nello Studio dell'Avv. Costanzo D'Amelio del
Foro di Teramo, C.F. , P. I.V.A. , che li rappresenta e C.F._3 P.IVA_1 difende giusta procura in atti
OPPONENTE
E
(c.f. ), con sede in Alba Adriatica alla Controparte_1 P.IVA_2 via Lungomare Marconi n. 114, in persona del Curatore Dott. , con Controparte_2 studio in Teramo, Via G. Milli n. 30, (di seguito anche “ ”), rappresentato e CP_1 difeso (All. 1), giusta procura in calce al ricorso per ingiunzione R.G. 1664/2023, ai fini del presente procedimento dall'avv. Mario Franchi del foro di Teramo (c.f.
) C.F._4
OPPOSTA
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Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione del 24.10.2023 i Sigg.ri e Parte_1 Pt_2 convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Teramo il
[...] Controparte_1
in relazione al decreto ingiuntivo n. 757/2023 del 31/08/2023 con
[...] richiesta di pagamento della somma di Euro 57.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
In via preliminare gli opponenti eccepivano la nullità della notifica del decreto, difettando la stessa, a loro dire, della prevista dichiarazione ex art. 137 comma 7 c.p.c.
Rilevavano pure la nullità della procura alle liti apposta in calce al ricorso per l'ingiunzione, in quanto carente della dovuta autorizzazione rilasciata dal Giudice Delegato per promuovere il giudizio.
Nel merito, ricordavano pure che l'importo di € 57.000,00 era da considerarsi quale corrispettivo residuo che gli opponenti, in qualità di acquirenti, avrebbero dovuto versare in favore della in bonis, quale venditrice, per una compravendita Controparte_1 stipulata tra le parti il 04/10/2011.
Deducevano quindi di aver contestato, già con missiva del 30/01/2016, regolarmente ricevuta dalla in bonis, l'inadempimento delle obbligazioni assunte Controparte_1 dalla predetta società a mezzo del contratto suindicato. In particolare, gli esponenti lamentavano diverse difformità tra le risultanze catastali e lo stato effettivo dei luoghi, nonché differenze urbanistiche e progettuali nello stabile condominiale rispetto ai progetti presenti presso il Comune di Giulianova (TE). Discrasie tali da giustificare la richiesta di risarcimento del danno, con espressa richiesta di riduzione del prezzo di vendita.
Ricordavano che le loro doglianze venivano reiterate con diffida, inviata alla controparte contrattuale a mezzo p.e.c. il 15/06/2016. Per questo successivamente, in data
16/12/2016, il sig. e la sig.ra da una parte, e la società Parte_1 Parte_2 in bonis, in persona del suo legale rappresentante, dall'altra, Controparte_1 sottoscrivevano a titolo di ristoro del danno una “scrittura privata transattiva”, con la quale
Pag. 3 di 12 veniva stabilita una compensazione parziale della somma per €. 50,000,00 rispetto a quella maggiore di €. 57.000,00 (cinquantasettemila/00) ancora dovuta alla società
[...]
La restante quota di €. 7.000,00 (€. Settemila/00) del prezzo di acquisto Controparte_1 sarebbe stata quindi versata dai Sigg. entro e non oltre il 31/12/2017. Parte_3
Assumevano, infine, di aver inviato il predetto accordo del 16/12/2016 al Curatore del in riscontro alla diffida di pagamento da quest'ultimo Controparte_1 resa agli opponenti, e per l'effetto ne respingevano la pretesa, perorando la revoca del decreto ingiuntivo ed, in subordine, la rideterminazione di quanto dovuto sulla base della scrittura prodotta.
In via subordinata, chiedevano di “accertare e dichiarare il grave inadempimento della in bonis alle obbligazioni assunte verso gli opponenti con il Controparte_1 contratto di compravendita del 04/10/2011, consistenti nell'aver la società venduto agli opponenti un immobile affetto da gravi vizi e difformità”. Eccepivano, infine, l'inidoneità della documentazione in atti, prodotta dalla ricorrente in fase monitoria, a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la procedura fallimentare, resistendo in fatto e diritto all'avversa opposizione e alle domande proposte di cui chiedeva il rigetto.
All'esito della verifica della costituzione delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 171 ter cpc. Letti ed esaminati gli atti di causa, non ammessi i mezzi di proca richiesti e concessa la provvisoria esecuzione, la causa era rinviata per tentativo di conciliazione.
All'udienza del 12 febbraio 2025, si disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni, con termini per note conclusionali e, quindi, viene decisa in data odierna con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
Partendo dall'analisi delle questioni preliminari, va dichiarata infondata l'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto avanzata dai Sigg.ri e per la Pt_2 Parte_1 mancata dichiarazione ex art. 137 comma 7 cpc. Difatti, ove pure siano presenti vizi per omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto introduttivo e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, gli stessi sono motivo di nullità, per espressi precedenti giurisprudenziali, soltanto ove abbiano determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbiano ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali
Pag. 4 di 12 l'atto era stato notificato. Mentre, secondo la Cassazione, l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione e la consegna dell'atto alle giuste parti. In tali casi, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere lo scopo al quale tende, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 156 cpc. E l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che come tale può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario.
(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23351 del 29/08/2024 (Rv. 672065 - 01).
Pertanto, stanti gli ampi motivi di opposizione, che dimostrano l'avvenuta piena conoscenza, in capo agli opponenti, del provvedimento monitorio e dei fatti ad esso sottesi,
è da rilevare che: “L'invalida notifica è sanata per raggiungimento dello scopo ove detto vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, situazione che si realizza nell'ipotesi in cui il medesimo, in sede di ricorso giurisdizionale contro l'atto, ne abbia diffusamente contestato il contenuto”. Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 11043 del 09/05/2018 (Rv. 648360 - 01).
Parimenti risulta infondata pure l'eccezione relativa alla carenza di autorizzazione, da parte del giudice delegato al fallimento, ad agire in via monitoria. La procedura opposta ha depositato infatti, nelle more del giudizio, il decreto di autorizzazione al curatore alla sua costituzione nel processo di opposizione. Secondo la giurisprudenza della Corte,
l'opposizione a decreto ingiuntivo è da considerarsi la seconda fase di un medesimo procedimento già pendente, suddiviso in due fasi: la prima a cognizione sommaria (il procedimento monitorio) e la seconda a cognizione piena (l'opposizione). Quello in essere, quindi, è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del monitorio, una fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”. (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 19596 del
18/09/2020- Rv. 658634 - 01).
La mancanza di autorizzazione del giudice delegato al curatore perché intraprenda un giudizio, concernendo un'attività svolta nell'esclusivo interesse del fallimento procedente, è quindi “suscettibile di sanatoria con effetto ex tunc, anche mediante successiva autorizzazione nel corso del processo, come in questo caso, purché l'inefficacia degli atti non sia stata nel frattempo già accertata e sanzionata dal giudice (Cass. 12252/2020), evenienza, questa, che non si è verificata nel corso del presente giudizio. La sopravvenuta sanatoria con effetto ex tunc comporta il venir meno della condizione (di carenza di autorizzazione ad assumere l'iniziativa processuale) posta a base della critica in esame e ne
Pag. 5 di 12 determina, comunque, l'infondatezza, a prescindere dalla condivisibilità o meno delle ragioni addotte a suo suffragio.” Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 2280 del 02/02/2021 (Rv. 660552 - 01)
Nel merito, quanto all'onere di riparto della prova, secondo la Cassazione: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa”. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 (Rv. 549956 -
01). In base al principio di allegazione e non contestazione, stabilito dall'art. 115 cpc deve, pertanto, considerarsi pienamente raggiunta la prova in ordine all'esistenza della fonte negoziale da cui trae origine la pretesa creditoria azionata dalla Curatela, la quale ha agito al fine di ottenere il residuo corrispettivo (€ 57.000,00) derivante dalla vendita immobiliare di cui all'atto pubblico del 4 ottobre 2011 (doc. n. 2, allegato anche all'atto di citazione in opposizione). A fronte di tale produzione, gli opponenti non hanno, dal canto loro, in alcun modo contestato né dimostrato di aver provveduto al pagamento dell'intero prezzo stabilito nell'atto pubblico, limitandosi a richiamare una scrittura privata in base alla quale la società oggi fallita, (all'epoca della sottoscrizione ancora in bonis), Controparte_1 avrebbe acconsentito a rinunciare al pagamento di € 50.000,00, compensando il residuo prezzo con un non meglio precisato credito risarcitorio dovuto agli opponenti.
Ebbene, la scrittura prodotta dagli opponenti è, in sé, priva di data certa, giacché non è stata registrata, né il suo contenuto è riprodotto in atti pubblici, né ricorrono le altre circostanze di fatto che, a mente dell'art. 2704 c.c., consentono di ritenere la data di una scrittura certa e computabile nei confronti di terzi.
E, difatti: “nella verifica del passivo fallimentare, l'accertamento dell'anteriorità della data della scrittura privata che documenta la pretesa creditoria è soggetto alle regole dell'art. 2704, comma 1, c.c., essendo il curatore terzo rispetto ai creditori concorsuali e allo stesso fallito.” Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 28214 del 04/11/2024 (Rv. 672873 - 01).
L'art. 45 legge fallimentare poi, ai fini della opponibilità al fallimento dei contratti stipulati dalla società fallita, non si contenta del solo presupposto della anteriorità dell'atto, di cui chiede a tal fine il requisito della data certa, ma esige altresì che siano adempiute, sempre in data anteriore al fallimento, le formalità di pubblicità necessarie per rendere conoscibile e
Pag. 6 di 12 quindi opponibile l'atto ai terzi. A tali fini si richiede espressamente che l'atto abbia data certa, a norma dell'art. 2704 cod. civ., e che le formalità necessarie a renderlo opponibile ai terzi siano compiute in data anteriore all'apertura della procedura concorsuale (si veda su questo: Cass Sez. 2, Sentenza n. 18132 del 2023 (ECLI:IT:CASS:2023:18132CIV), che riporta tra i precedenti conformi anche Cass. n. 22419 del 2018; Cass. n. 21273 del 2015;
Cass. n. 23784 del 2007). Si è anche detto che l'istituto della data certa, ai fini della opponibilità a terzi, riguarda l'atto che venga in rilievo, con giudizio di certezza, nella sua precisa, conoscibile e, dunque, completa esistenza, non essendo all'uopo sufficiente la mera menzione del suo contenuto in esso o in altro atto avente data certa. (Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 34755 del 12/12/2023 (Rv. 670211 - 01).
Il requisito della data certa è riferito all'efficacia che può avere una scrittura privata nei confronti dei soggetti terzi che non ne siano sottoscrittori e, quindi, all'attitudine del documento a produrre effetti in capo a detti soggetti: l'art. 2704 c.c., a mente del quale la data della scrittura non è, di regola, certa e computabile riguardo ai terzi, disciplina, in altri termini, il tema dell'opponibilità di detta scrittura.
In tal senso, l'inopponibilità di cui all'art. 2704 c.c. non riguarda l'atto, ma la sua data e non attiene alla sua efficacia, ma alla prova di esso che si intende dare a mezzo del documento;
il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono conseguentemente essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve, però, le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto dell'accordo stesso (Cass. 5 febbraio 2016, n. 2319; Cass. 25 febbraio 2011, n. 4705; si tratta di principi consolidati nella giurisprudenza della Corte: si vedano, in tema, i risalenti arresti di Cass. 28 giugno 1979, n. 3626 e Cass. 12 luglio 1965, n. 1465).
Se, dunque, il contratto è soggetto alla forma scritta ad substantiam (come in questo caso previsto dall'art. 1350 n°12 cc): “Lo stesso deve essere documentato da uno scritto munito di data certa anteriore all'apertura della procedura concorsuale (per tutte: Cass. 1 marzo 1973, n. 564 e Cass. 26 aprile 1968, n. 1268). Non è possibile, invece, fornire riscontro del contratto, quale fatto costitutivo del credito che si intende insinuare al passivo del fallimento, con altri mezzi di prova, come, in ipotesi, la prova testimoniale o la prova per presunzioni, giacché il regime formale dell'atto ― che osta, del resto, all'ammissione delle prove suddette, giusta gli artt. 2725 e 2729, comma 2, c.c. ― impedisce che il negozio privo della forma prescritta possa essere fatto valere come fonte di diritti, e possa esserlo, in
Pag. 7 di 12 particolare, nei confronti della procedura concorsuale.” Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36602 del
14/12/2022 (Rv. 666527 - 01)
Premesso questo, ci sono taluni elementi che non consentono, in ogni caso, di ritenere rilevanti o utili le richieste probatorie avanzate dall'opponente. In primo luogo, nelle scritture contabili allegate dal fallimento, non è vi è traccia della predetta riduzione compensativa riportata dalla scrittura privata.
Continuando, si sottolinea come, a mezzo delle diffide inviate alla a Controparte_1 mezzo raccomandata e a mezzo p.e.c. nel febbraio e giugno 2016, gli opponenti abbiano chiesto una riduzione del prezzo residuo di acquisto di ventimila euro. A ciò sarebbe seguita, secondo l'allegazione, una scrittura transattiva con una decurtazione maggiore, ultra petita, di addirittura 50.000 Euro.
Un abbattimento quasi totale della somma da corrispondere. Ebbene, a fronte di una tale differenza tra il chiesto e l'ottenuto, agli atti del giudizio vi è la totale e sospetta omissione di qualsivoglia documento che possa attestare le presumibili intercorse trattative tra le parti sul punto. A fronte della contestazione dell'opposta procedura e per dimostrare l'avvenuto effettivo accordo transattivo, sarebbe stato plausibile trovare agli atti, ad esempio, l'invio da parte degli odierni opponenti, in sede di trattativa, del materiale probatorio a sostegno della richiesta di riduzione del prezzo. Ovvero, le ulteriori comunicazioni che potessero comunque attestare le trattative tra le parti (in teoria necessariamente presenti, visto appunto il rilevante importo di cui all'accordo e la differenza tra quanto richiesto inizialmente dagli opponenti-ventimila euro- e quanto effettivamente ottenuto- cinquantamila euro). Anomalo è pure il fatto che il solo atto transattivo, (a differenza delle pur scarne precedenti comunicazioni allegate), non sia stato eseguito a mezzo pec o, comunque, preceduto da una bozza completa e accettata, con modalità tracciate tra le parti.
Nessun valore può invece attribuirsi alla documentazione prodotta dall'opponente in data
22.3.2024, solo con la terza memoria ex art. 171 ter c.p.c.. Oltre che tardiva, la stessa risulta comunque irrilevante ai fini del decidere, in quanto incompleta. La “minuta”, inviata dalla solo al proprio procuratore (quindi già con rilevanza probatoria ridottissima), Pt_2 riporta infatti la sola prima pagina di uno “scritto” datato 13.07.2016, dal quale non è possibile dedurre alcun accordo intercorso tra le parti. Paradossalmente, da tale documento
Pag. 8 di 12 si evince solo la ricognizione, per l'intero, del debito degli opponenti nei confronti della società Controparte_1
Quanto poi alla richiesta di risarcimento del danno avanzata, conseguente al presunto grave inadempimento della in bonis, è da dire che non sono stati allegati o Controparte_1 provati, in giudizio, i presunti vizi che giustificherebbero la riduzione del prezzo.
Tantomeno, a fronte anche delle puntuali contestazioni dell'opposta procedura in merito al dies a quo di riscontro dei vizi, con ciò che ne consegue in termini di decadenza, gli istanti non hanno provveduto al deposito di evidenze probatorie, tecniche o amministrative a sostegno della loro tesi nel previsto secondo termine di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Pertanto, premessa la genericità degli addebiti mossi, dal punto di vista della gravità e riferibilità alla e, quindi, alla procedura, pure assolutamente CP_1 Controparte_1 evanescenti, si deve rilevare come anche la richiesta di consulenza tecnica avanzata non sia ammissibile.
Si ricorda che la consulenza tecnica d'ufficio, difatti: “Non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8498 del 31/03/2025 (Rv. 674241 - 02)
Riguardo infine, alla presunta inidoneità dei documenti prodotti dalla ricorrente, in fase monitoria, a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle posizioni, mentre resta invariato il loro ruolo sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340;
Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421;
Pag. 9 di 12 Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n.
14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003,
n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n.
807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio
1993 n. 7448; Corte app. Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62; Trib. Genova, 23 gennaio 2009, n. 347).
Naturalmente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitore-opponente quanto dal creditore-opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio fornito al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 18 maggio 2009, n. 11419; Cass. civile, sez. II, 16 maggio
2007, n. 11302: nella fattispecie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza del giudice di merito che, senza decidere sui mezzi istruttori richiesti dall'opposto, aveva accolto l'opposizione reputando insufficienti gli elementi di prova posti a fondamento del decreto ingiuntivo).
A completamento del quadro giurisprudenziale tracciato, deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto], sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente] a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cassaz. civile, SS.UU., 30 ottobre
2001, n. 13533; conformi: Cassaz. civile, sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cassaz. civile, sez.
III, 12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007, n. 4134/07; Trib. Salerno, sez. II,
31 ottobre 2014, n. 5151; Trib. Salerno, 27 marzo 2015, n. 1439).
Orbene, nel caso in esame, la pretesa creditoria di parte opposta trova riscontro nella documentazione posta a corredo della domanda monitoria, il cui valore probatorio senz'altro non risulta smentito dal generico tenore delle contestazioni avanzate dall'opponente sul punto.
Pag. 10 di 12 Mette conto, d'altronde, ribadire che nel giudizio di opposizione il giudice è tenuto a valutare tutte le prove offerte dal creditore ingiungente, che veste la parte sostanziale di attore, a sostegno della propria pretesa e che l'opponente, convenuto in senso sostanziale, è gravato dall'onere di una specifica contestazione dei fatti e delle prove dedotte dall'opposto, poiché una contestazione meramente generica non è idonea ad impedire l'effetto della relevatio ab onere probandi ex art. 115 c.p.c.
Invero, nel caso di specie, il debitore non ha contestato l'esistenza del rapporto negoziale, esonerando controparte da ogni prova sul punto e rendendo irrilevante, meramente dilatoria e contraddittoria, essendosi difeso ampiamente nel merito, ogni ulteriore eccezione.
Alla luce di tutte le osservazioni che precedono, che hanno rilievo assorbente rispetto alle ulteriori questioni dedotte ed eccepite, si impone il necessario rigetto della domanda proposta dal ricorrente, sfornita di ogni tipo di prova e di riscontro rispetto ai fatti prospettati nell'atto introduttivo.
Le spese di lite della presente fase di opposizione devono seguire la soccombenza dell'opponente. La liquidazione, come da dispositivo, è operata in base ai parametri medi introdotti dal DM 147/22 (in vigore dal 23.10.2022 per le prestazioni esaurite dopo tale data, ex art 6), avuto riguardo al valore della causa (scaglione da euro 52.001,00 ad euro
260.000,00) ed all'effettiva attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta, per quanto di ragione, l'opposizione proposta dai Sigg.ri Parte_1
e e dichiara definitivamente esecutivo il decreto
[...] Parte_2 ingiuntivo opposto n°757/2023 emesso dal Tribunale di Teramo in data 31 08
2023;
2) Condanna i Sigg.ri e al pagamento in favore Parte_1 Parte_2 del delle spese di lite, che liquida in € Controparte_1
Pag. 11 di 12 14.103,00, oltre Iva e Cpa (come per legge), nonché rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso, in Teramo, il 11.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Elvira Terranova
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