TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2246 dell'anno 2022, pendente
TRA
Parte_1
: Avv. MASSIMILIANO OLIVO
[...]
- PARTE ATTRICE OPPONENTE -
CONTRO
Controparte_1
: Avv. ANTONIO BUCCI
[...]
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA -
avente a oggetto: Pagamento del corrispettivo - Indennità di avviamento - Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
➢ Parte opponente:
“A) In rito, in via preliminare, rilevata la connessione soggettiva ed oggettiva tra l'odierno giudizio e quello pendente dinanzi al Tribunale civile di Roma di cui all'allegato atto di chiamata di terzo datato 28/07/2022, adottarsi i provvedimenti di cui all'art. 40 c.p.c.; B) Sempre in rito, condizionatamente all'esito della decisione che verrà adottata in ordine alla prospettata connessione come da capo A), sospendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto stanti i gravi e documentati motivi di opposizione dedotti;
1 C) Nel merito, in via principale, accertare che alcun credito vanta la creditrice opposta in forza delle fatture prodotte in sede monitoria, per i motivi di opposizione tutti formulati e per l'effetto revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
D) Nel merito, in via meramente subordinata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, rimodulare il preteso credito vantato dall'odierna parte opposta nella misura che l'adito Tribunale riterrà come effettivamente provata in corso di giudizio;
E) In ogni caso, condannarsi parte opposta alla refusione integrale di spese e competenze a liquidarsi secondo i vigenti parametri ministeriali, oltre rimborso forfetario spese generali ed oneri di legge”.
➢ Parte opposta:
“Affinché l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia così provvedere: IN VIA PRINCIPALE
1. Rigettarsi la domanda attorea, attesa l'illegittima asseverazione di fatti e circostanze inesistenti, nonché per i motivi tutti di cui al presente atto;
2. Rigettarsi la domanda attorea, in quanto è palese la violazione dell'art. 648 c.p.c., laddove l'atto di opposizione non è fondato su prova scritta dell'adempimento del credito;
3. Condannarsi l'attrice, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con atto di citazione ritualmente notificato
(di seguito anche soltanto ), per sentirlo revocare Parte_1 Pt_1
integralmente e, in subordine, per sentir rideterminare il minor importo dovuto, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 589/2022 emesso dal
Tribunale di Lucca ad istanza di (d'ora in Controparte_1
avanti, breviter, per il pagamento, della somma di euro 16.264,24, oltre interessi e spese del procedimento, per canoni di noleggio di autovettura, eccependo l'intervenuto pagamento della somma di euro 7.500,00, in data antecedente al subentro nel contratto di noleggio e con l'intesa che la somma avrebbe dovuto essere imputata a quanto ancora spettante al termine del rapporto;
che le fatture nn. 2, 4 e 5, emesse nei mesi di febbraio e marzo 2020, risultavano saldate;
che l'autovettura tg. FS971GC veniva Controparte_2
riconsegnata in data 24.6.2020 e pertanto la fattura n. 19/2020 del 7.8.2020 non
2 era stata validamente emessa;
che le fatture non costituivano prova sufficiente del credito fatto valere.
§1.1 – Per resistere all'opposizione e chiederne il rigetto si è costituita P&P, deducendo che le fatture emesse per canoni di noleggio dell'autovettura CP_2
tg. FS971GC (nn. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 19 del 2020) erano rimaste insolute ed
[...]
erano idonee a suffragare la prova del credito fatto valere, unitamente agli estratti autentici delle scritture contabili;
che non vi era contestazione sul fatto di aver ricevuto le prestazioni e sull'esistenza del rapporto.
§1.2 – Alla prima udienza del 1.12.2022 è stata eccepita la connessione oggettiva e soggettiva con il giudizio iscritto al r.g. n. 22303/2022 pendente davanti al Tribunale di Roma. Il Giudice, implicitamente disattendendo l'eccezione, ha mutato il rito ex art. 426 c.p.c., ritenendo applicabile il rito di cui all'art. 447 bis c.p.c.
§1.3 – Disposta C.T.U. contabile, la causa è stata spedita in decisione e, all'udienza del 24 gennaio 2025, precisate le conclusioni e svoltasi la discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c., è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – L'opposizione è solo parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione, non senza preliminarmente disattendere l'eccezione di litispendenza/continenza, atteso che neppure risulta dimostrata l'attuale pendenza della causa asseritamente iscritta presso il Tribunale di Roma con il n. di r.g. 22303/2022, della quale, agli atti, consta soltanto l'atto di citazione per chiamata in causa di terzo, ma non evidenze che documentino, ad oggi, la pendenza della lite.
§3. – Venendo al merito della controversia, è pur vero, come ha sostenuto l'opponente, che null'altro è stato posto a sostegno del decreto opposto se non le fatture commerciali e l'estratto autentico del registro IVA. Non di meno,
l'opponente non solo non ha contestato di aver ricevuto la prestazione di noleggio dell'autovettura di cui in premessa, né che quanto fatturato fosse conforme ai corrispettivi pattuiti, ma, anzitutto, ha implicitamente ammesso la
3 fonte negoziale del credito fatto valere, atteso che, nell'atto di opposizione, ha espressamente ammesso il subentro, in luogo dell'originario contraente, nel contratto di noleggio dell'autovettura oggetto del rapporto.
Nessun pagamento è stato provato, a tanto rivelandosi inidonea la documentazione versata in atti dall'opponente.
Tuttavia, analogamente a quanto riscontrato dal C.T.U. designato in corso di causa, non è dovuta la fattura per rimborso costi chilometrici n. 19 del 7.8.2020 per euro 2.196,00, atteso che la fatturazione del conguaglio chilometrico è dovuta sulla base di specifiche clausole contrattuali, della cui espressa pattuizione all'interno del non contestato contratto di noleggio non vi è prova.
Il decreto opposto va pertanto revocato e l'opponente condannata a pagare la somma di euro 14.068,24, oltre interessi al tasso maggiorato di cui all'art. 1284,
4° comma, c.c., dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo revocato
– integrando tale ricorso domanda giudiziale ai fini della decorrenza del tasso legale in pendenza di lite – sino al soddisfo.
§4. – Le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, si liquidano secondo soccombenza, applicando i valori medi dei parametri stabiliti in base al valore di causa. Spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'opponente.
P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto opposto.
- Condanna a pagare a Parte_1 Controparte_1
la somma di euro 14.068,24, oltre interessi legali dalla data del deposito
[...]
del ricorso monitorio sino all'effettivo soddisfo.
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, liquidate in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
- Spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'opponente.
4 Lucca, 24 gennaio 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
5
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2246 dell'anno 2022, pendente
TRA
Parte_1
: Avv. MASSIMILIANO OLIVO
[...]
- PARTE ATTRICE OPPONENTE -
CONTRO
Controparte_1
: Avv. ANTONIO BUCCI
[...]
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA -
avente a oggetto: Pagamento del corrispettivo - Indennità di avviamento - Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
➢ Parte opponente:
“A) In rito, in via preliminare, rilevata la connessione soggettiva ed oggettiva tra l'odierno giudizio e quello pendente dinanzi al Tribunale civile di Roma di cui all'allegato atto di chiamata di terzo datato 28/07/2022, adottarsi i provvedimenti di cui all'art. 40 c.p.c.; B) Sempre in rito, condizionatamente all'esito della decisione che verrà adottata in ordine alla prospettata connessione come da capo A), sospendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto stanti i gravi e documentati motivi di opposizione dedotti;
1 C) Nel merito, in via principale, accertare che alcun credito vanta la creditrice opposta in forza delle fatture prodotte in sede monitoria, per i motivi di opposizione tutti formulati e per l'effetto revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
D) Nel merito, in via meramente subordinata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, rimodulare il preteso credito vantato dall'odierna parte opposta nella misura che l'adito Tribunale riterrà come effettivamente provata in corso di giudizio;
E) In ogni caso, condannarsi parte opposta alla refusione integrale di spese e competenze a liquidarsi secondo i vigenti parametri ministeriali, oltre rimborso forfetario spese generali ed oneri di legge”.
➢ Parte opposta:
“Affinché l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia così provvedere: IN VIA PRINCIPALE
1. Rigettarsi la domanda attorea, attesa l'illegittima asseverazione di fatti e circostanze inesistenti, nonché per i motivi tutti di cui al presente atto;
2. Rigettarsi la domanda attorea, in quanto è palese la violazione dell'art. 648 c.p.c., laddove l'atto di opposizione non è fondato su prova scritta dell'adempimento del credito;
3. Condannarsi l'attrice, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con atto di citazione ritualmente notificato
(di seguito anche soltanto ), per sentirlo revocare Parte_1 Pt_1
integralmente e, in subordine, per sentir rideterminare il minor importo dovuto, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 589/2022 emesso dal
Tribunale di Lucca ad istanza di (d'ora in Controparte_1
avanti, breviter, per il pagamento, della somma di euro 16.264,24, oltre interessi e spese del procedimento, per canoni di noleggio di autovettura, eccependo l'intervenuto pagamento della somma di euro 7.500,00, in data antecedente al subentro nel contratto di noleggio e con l'intesa che la somma avrebbe dovuto essere imputata a quanto ancora spettante al termine del rapporto;
che le fatture nn. 2, 4 e 5, emesse nei mesi di febbraio e marzo 2020, risultavano saldate;
che l'autovettura tg. FS971GC veniva Controparte_2
riconsegnata in data 24.6.2020 e pertanto la fattura n. 19/2020 del 7.8.2020 non
2 era stata validamente emessa;
che le fatture non costituivano prova sufficiente del credito fatto valere.
§1.1 – Per resistere all'opposizione e chiederne il rigetto si è costituita P&P, deducendo che le fatture emesse per canoni di noleggio dell'autovettura CP_2
tg. FS971GC (nn. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 19 del 2020) erano rimaste insolute ed
[...]
erano idonee a suffragare la prova del credito fatto valere, unitamente agli estratti autentici delle scritture contabili;
che non vi era contestazione sul fatto di aver ricevuto le prestazioni e sull'esistenza del rapporto.
§1.2 – Alla prima udienza del 1.12.2022 è stata eccepita la connessione oggettiva e soggettiva con il giudizio iscritto al r.g. n. 22303/2022 pendente davanti al Tribunale di Roma. Il Giudice, implicitamente disattendendo l'eccezione, ha mutato il rito ex art. 426 c.p.c., ritenendo applicabile il rito di cui all'art. 447 bis c.p.c.
§1.3 – Disposta C.T.U. contabile, la causa è stata spedita in decisione e, all'udienza del 24 gennaio 2025, precisate le conclusioni e svoltasi la discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c., è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – L'opposizione è solo parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione, non senza preliminarmente disattendere l'eccezione di litispendenza/continenza, atteso che neppure risulta dimostrata l'attuale pendenza della causa asseritamente iscritta presso il Tribunale di Roma con il n. di r.g. 22303/2022, della quale, agli atti, consta soltanto l'atto di citazione per chiamata in causa di terzo, ma non evidenze che documentino, ad oggi, la pendenza della lite.
§3. – Venendo al merito della controversia, è pur vero, come ha sostenuto l'opponente, che null'altro è stato posto a sostegno del decreto opposto se non le fatture commerciali e l'estratto autentico del registro IVA. Non di meno,
l'opponente non solo non ha contestato di aver ricevuto la prestazione di noleggio dell'autovettura di cui in premessa, né che quanto fatturato fosse conforme ai corrispettivi pattuiti, ma, anzitutto, ha implicitamente ammesso la
3 fonte negoziale del credito fatto valere, atteso che, nell'atto di opposizione, ha espressamente ammesso il subentro, in luogo dell'originario contraente, nel contratto di noleggio dell'autovettura oggetto del rapporto.
Nessun pagamento è stato provato, a tanto rivelandosi inidonea la documentazione versata in atti dall'opponente.
Tuttavia, analogamente a quanto riscontrato dal C.T.U. designato in corso di causa, non è dovuta la fattura per rimborso costi chilometrici n. 19 del 7.8.2020 per euro 2.196,00, atteso che la fatturazione del conguaglio chilometrico è dovuta sulla base di specifiche clausole contrattuali, della cui espressa pattuizione all'interno del non contestato contratto di noleggio non vi è prova.
Il decreto opposto va pertanto revocato e l'opponente condannata a pagare la somma di euro 14.068,24, oltre interessi al tasso maggiorato di cui all'art. 1284,
4° comma, c.c., dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo revocato
– integrando tale ricorso domanda giudiziale ai fini della decorrenza del tasso legale in pendenza di lite – sino al soddisfo.
§4. – Le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, si liquidano secondo soccombenza, applicando i valori medi dei parametri stabiliti in base al valore di causa. Spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'opponente.
P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto opposto.
- Condanna a pagare a Parte_1 Controparte_1
la somma di euro 14.068,24, oltre interessi legali dalla data del deposito
[...]
del ricorso monitorio sino all'effettivo soddisfo.
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, liquidate in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
- Spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'opponente.
4 Lucca, 24 gennaio 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
5