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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 18140/2023 R.G.
* * *
Oggi 7 gennaio 2025 h. 15.23 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte ricorrente: avv. BUGNONE FILIPPO per parte convenuta: avv. SIMONI LUCIO per terza chiamata: avv. CARLO VAIRA
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti parte convenuta: richiama le conclusioni in atti terza chiamata: richiama le conclusioni in atti.
Le parti discutono la causa: parte ricorrente esibisce verbale di chiusura istruttoria
Dipartimento Arpa 17 dicembre 2024 notificato alla parte il 27 dicembre 2024 con riserva di deposito in via telematica e parte convenuta ne rileva l'irrilevanza ai fini di causa;
il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18140/2023 di R.G., promossa da:
c.f. , con sede legale in Torino (TO) via Giorgio Bidone n° Parte_1 P.IVA_1
26, in persona del legale rappresentante p.t. sig. elettivamente Parte_2
domiciliata presso lo studio dell'avv. Filippo BUGNONE che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Parte ricorrente contro
con sede in Villarbasse – Via Rivoli 96, P. IVA Controparte_1
, in persona del l.r. elettivamente domiciliata in P.IVA_2 Controparte_2
Avigliana – Corso Laghi n. 64, presso lo studio degli avv.ti Lucio Simoni e Mariagiulia
Araldi che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
Parte resistente e nei confronti di
Controparte_3
- P.I.: elettivamente
[...] P.IVA_3
domiciliata in Torino alla via Bertola n. 59 presso lo studio dell'avv. Vittorio Vaira che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Terza chiamata Oggetto: risoluzione di contratto di locazione ad uso commerciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: “I. Condannare l'ex conduttrice nella Controparte_1
persona di , al pagamento dei canoni di locazione maturati non Controparte_2
corrisposti per € 20.000,00 (ventimila#00) [€ 2.000,00 x n° 10 mesi (dal 5 giugno 2023 sino al 5 marzo 2024)], oltre agli interessi maturati e maturandi sino al giorno del pagamento e, pertanto, II. Rigettare, per i motivi meglio esposti in narrativa, tutte le domande ed eccezioni avversarie, in particolare in merito alle domande riconvenzionali relative alla riduzione dei canoni, restituzione di somme, nonché a titolo di risarcimento dei danni. Con vittoria di spese e compensi professionali. In via subordinata: I. Accertare
e statuire la condanna in garanzia della terza chiamata
[...] nei limiti dell'eventuale quota di responsabilità Controparte_3 che dovesse essere ascritta all'attrice dedotta la colpa concorrente di parte Parte_1
conduttrice ex art. 1227, I° e II° co, c.c. e nei limiti del danno giusto e concretamente provato. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
* * *
Per parte resistente: “nel merito, in via principale: dichiarare risolto per inadempimento della locatrice il contratto di locazione stipulato fra le parti, e in ogni caso Parte_1
rigettare le domande avversarie;
in via riconvenzionale: dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la a corrispondere a titolare della Parte_1 Controparte_2 [...]
a titolo di riduzione e parziale restituzione dei canoni, già Controparte_1
detratti i canoni relativi al periodo giugno 2023-febbraio 2024, la somma di € 5.100,00 o la veriore somma accertanda;
dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la a Parte_1
corrispondere a titolare della Controparte_2 Controparte_1
a titolo di risarcimento dei danni relativi al danneggiamento della merce e ai costi
[...]
del trasloco, la somma di € 20.899,00 o la somma veriore accertanda. Con il favore delle spese di lite”.
* * * Per terza chiamata: “dato atto che
[...]
– dichiara di Controparte_3
non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove. Nel merito, in via principale, respingere le domande di garanzie a manleva verso
[...]
Controparte_3
- per inoperatività della polizza assicurativa e/o carenza dimostrativa di sinistro indennizzabile Respingere le domande di in qualità di titolare Controparte_2
della ditta individuale siccome infondate in fatto e in Controparte_1 diritto e per l'effetto assolvere
[...]
- da ogni Controparte_3
avversaria pretesa. In via subordinata, contenere l'eventuale condanna in garanzia di
Controparte_3
– entro i limiti della quota di responsabilità che fosse
[...]
ascritta all'assicurata, dedotta la colpa concorrente di parte conduttrice ex art. 1227, I e II comma, c.c. nonché nei limiti di operatività della polizza, dedotte le franchigie e gli scoperti, nonché nei limiti del danno giusto e concretamente provato. In ogni caso, liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti di cui alla nota allegata, redatta in relazione alle fasi processuali, alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili. Con refusione di spese di ctu e di ctp, queste ultime da liquidare in misura pari a quelle di ctu ovvero nella determinanda misura”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Condizione di procedibilità.
Le domande sono procedibili avendo le parti adempiuto all'obbligo di instaurare la procedura di mediazione ex art. 5 comma primo bis del d.lgs n. 28 del 2010 e s.m.i.
2. Domanda riconvenzionale di parte convenuta.
Prima di esaminare il merito, pare opportuno precisare quanto segue in tema di ammissibilità delle domande riconvenzionali avanzate dalla difesa della conduttrice.
Per quanto qui interessa, la difesa di parte convenuta si era costituita nella fase di convalida rassegnando la seguente conclusione: “con espressa riserva di formulare successivamente alla conversione del rito domande riconvenzionali aventi ad oggetto la riduzione del canone, la restituzione delle somme pagate in eccesso e il risarcimento dei danni tutti riportati e riportandi”.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata tale difesa ha poi proposto, in via riconvenzionale, le seguenti domande: a) dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la a corrispondere a titolare della Parte_1 Controparte_2 [...]
a titolo di riduzione e parziale restituzione dei canoni, già Controparte_1
detratti i canoni relativi al periodo giugno 2023-febbraio 2024, la somma di € 5.100,00 o la veriore somma accertanda;
b) dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la Parte_1
a corrispondere a titolare della Controparte_2 Controparte_1
a titolo di risarcimento dei danni relativi al danneggiamento della merce e ai costi
[...]
del trasloco, la somma di € 20.899,00 o la somma veriore accertanda.
A norma dell'art. 418 c.p.c. “il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art. 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza”.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che “nel procedimento per convalida di sfratto, la domanda riconvenzionale può essere proposta dall'intimato in seno alla comparsa di risposta della fase sommaria, senza necessità di chiedere lo spostamento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c. né, per il giudice, di concedere termini differenziati per le memorie integrative e fissare l'udienza tenendo conto della possibilità del convenuto di proporre una nuova riconvenzionale”, ma ha al contempo sancito che “qualora l'intimato formuli la domanda riconvenzionale ex novo nella memoria ex art. 426 c.p.c. a seguito del passaggio al rito locativo ai sensi dell'art. 667 c.p.c…. è tuttavia necessario che in tal caso l'intimato debba chiedere lo spostamento dell'udienza per gli effetti di cui all'art.
418 c.p.c. (Cass. civ., Sez. III, 21 giugno 2023, n. 17772, nella quale si è invece rimarcato che “la giurisprudenza di legittimità ha pure chiarito che, nella procedura di rilascio di immobile ad uso diverso dall'abitazione, la necessità per il conduttore convenuto che agisce in riconvenzionale di chiedere - a pena di decadenza come espressamente sancisce l'art. 418 cod. proc. civ. - la fissazione di una nuova udienza di discussione non sussiste nel caso in cui il giudizio sia iniziato con il rito ordinario (in quella specie, con citazione per convalida di licenza per finita locazione) e in esso sia stata proposta la domanda riconvenzionale, mentre solo successivamente sia stata disposta la trasformazione del rito a norma dell'art. 426 cod. proc. civ., giacché l'udienza di discussione fissata ai sensi di quest'ultimo articolo consente di realizzare le esigenze, sottese alla richiesta del convenuto, volte ad assicurare la regolarità del contraddittorio e la possibilità per l'attore di svolgere le proprie difese (Cass. n. 2777 del 24/02/2003)”).
Tale conclusione pare conforme al principio di diritto secondo cui “la domanda riconvenzionale che sia proposta nella fase sommaria non è soggetta all'osservanza del termine di dieci giorni previsto dall'art. 416 c.p.c., in quanto il rito del lavoro si applica solo dopo il passaggio alla fase ordinaria ex art. 667 c.p.c.” (Cass. civ., Sez. VI-III, 5 dicembre 2016, n. 24819).
Riassumendo, poiché nel caso in esame la difesa del conduttore non aveva proposto le domande riconvenzionali nella fase sommaria (fase nella quale si è soltanto “riservato di proporle nel successivo giudizio di merito), la stessa avrebbe dovuto, a norma dell'art. 418, comma primo, c.p.c. redigere apposita istanza di fissazione di nuova udienza nella memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. pena, in difetto, l'inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte.
Per questo motivo si dichiarano inammissibili le domande riconvenzionali di parte convenuta e si richiama il contenuto delle ordinanze istruttorie emessa in corso di causa ritenendo non necessaria la rimessione della causa in istruttoria poiché la stessa era necessaria soltanto per la valutazione della fondatezza delle domande riconvenzionali inammissibili.
3. Ricostruzione dei fatti.
Con atto notificato in data 05.09.2023 la società locatrice in forza di contratto Parte_1 di locazione ad uso diverso dall'abitazione del 30.11.2017 del capannone sito in
Villarbasse – Via Rivoli n. 96, intimava alla conduttrice sfratto per morosità dall'immobile stesso e contestuale richiesta di decreto ingiuntivo, lamentando il mancato pagamento di nn. 4 canoni di locazione di € 2.000,00 cadauno relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2023, e così complessivamente € 8.000,00. La convenuta si costitutiva al fine di eccepire l'inadempimento della locatrice.
Risulta agli atti una diffida inviata dalla conduttrice alla locazione con mail del 30 settembre 2023 del seguente tenore: “Io sottoscritta , Controparte_2 titolare dell'impresa individuale con sede in Villarbasse Controparte_1
(TO) – Via Rivoli 96, conduttrice dell'immobile di Vs. proprietà sito in Villarbasse – Via
Rivoli 96 in forza di contratto di locazione in data 30.11.2017, registrato a Rivoli il
26.12.2017, rilevo che, a seguito della raccomandata PEC in data 27.07.2022 dell'avv.
Lucio Simoni di Avigliana, codesta non ha eliminato l'acqua presente nel Parte_1 piano interrato dell'immobile locato, non ha sanificato il piano stesso né ne ha ripristinato la funzionalità; il piano interrato è rimasto pertanto maleodorante e inagibile;
non ha risarcito i danni riportati dalla consistiti in particolare nel Controparte_1
danneggiamento della merce e nel mancato godimento del piano interrato;
non ha partecipato al Procedimento di Mediazione n. 143/2022 radicato avanti all'Organismo In
Mediazione ADR Organismo non autonomo di In (iscritto al Registro degli CP_4
Organismi di Mediazione al n. 911), che pertanto ha avuto esito negativo, come da verbale in data 14.12.2022. Attualmente, il livello dell'acqua presente nel piano interrato dell'immobile è ulteriormente salito, mentre l'odore di marcio si è propagato anche al piano superiore. Ciò premesso, poiché codesta locatrice non ha eseguito le riparazioni necessarie e non ha mantenuto l'immobile locato in stato da servire all'uso convenuto, con la presente protesto la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della medesima diffidando la società stessa sin da ora a risarcire tutti i danni Parte_1
derivati e derivandi (comprensivi del danneggiamento della merce, del mancato godimento del piano interrato, dei costi del trasloco e della perdita di avviamento), nella misura da quantificare. Resto in attesa di riscontro al fine di concordare le modalità del rilascio e la restituzione delle chiavi, mentre distintamente saluto” (doc. 5 parte convenuta).
Costituiscono circostanze non contestata in causa sia l'omesso pagamento dei canoni di locazione dal mese di giugno 2023 sia l'avvenuta riconsegna delle chiavi dell'immobile all'udienza del 27.03.2024 (“il sig. riceve le chiavi, facendo presente come manchi Pt_2
il telecomando del cancello elettrico esterno, telecomando che la parte conduttrice si impegna a consegnare”).
4. Giurisprudenza in tema di risoluzione per inadempimento di un contratto di locazione ad uso diverso da abitazione.
Come noto, costituisce ormai principio pacifico quello secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr Cass. civ., Sez. VI-III, 11 febbraio
2021, n. 3587; Id., Sez. VI-I, 12 ottobre 2018, n. 25584; Id., Sez. III, 20 gennaio 2015, n.
826; Cass. civ., Sez. I, 15 luglio 2011, n. 15659 nonché Sezioni Unite n. 13533 del 2001). Con riguardo all'inadempimento di un contratto di locazione ad uso non abitativo, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “benché il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento ex art. 5 della l. n. 392 del 1978 non trovi diretta applicazione, esso può, comunque, essere considerato quale parametro di orientamento per valutare in concreto, ai sensi dell'art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza. (Cass. civ., Sez. III, 26 novembre 2019, n. 30730; Id.,
Sez. III, 20 gennaio 2017, n. 1428).
In particolare si è affermato che “ai fini della risoluzione per morosità, il giudice deve valutare la gravità dell'inadempimento anche alla stregua del comportamento del conduttore successivo alla proposizione della domanda in quanto l'avvenuto pagamento della somma richiesta dal locatore, nelle more del giudizio, non può non incidere sulla valutazione prognostica del suo futuro comportamento così da escludere, in termini di rilevante probabilità, il possibile verificarsi di ulteriori inadempimenti” (Cass civ., Sez. III,
30 settembre 2014, n. 20551, nonché Cass. civ., Sez. III, 17 marzo 2006, n. 5902) ed “il principio, sancito dall'art. 1455 c.c. va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale” , con la conseguenza che “la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione” (Cass. civ.,
Sez. III, 28 giugno 2010, n. 15363, nella quale si è dichiarata la risoluzione del contratto
“valutando non solo l'aspetto economico del dedotto inadempimento, ma anche il comportamento complessivo del predetto in relazione all'interesse concreto del locatore al puntuale pagamento dei canoni, e ritenendo che tale comportamento avesse inciso in modo decisivo sull'economia complessiva del rapporto, tanto da determinare uno squilibrio nel sinallagma funzionale).
Del resto, si è da tempo ritenuto che “il pagamento in corso di causa dei canoni di locazione scaduti, non esclude la valutazione da parte del giudice del merito della gravità dell'inadempimento del conduttore dedotto con l'intimazione di sfratto, specie quando
l'inadempimento sia stato preceduto da altri prolungati, reiterati e ravvicinati ritardi nel pagamento del canone medesimo” (Cass. civ., Sez. III, 1 agosto 2002, n. 11429; Id., Sez.
III, 10 agosto 1999, n. 8550), e la stessa Corte di Cassazione nella decisione n. 5902 del
2006 sopra citata ha ricordato che mentre “alcune decisioni hanno ritenuto la gravità dell'inadempimento "in re ipsa" tutte le volte in cui l'inadempimento incide su una delle obbligazioni primarie scaturenti dal contratto”, in altre pronunce si è sottolineata “la necessità di accertare, in ogni caso, la gravità in concreto dell'inadempimento, cioè
l'idoneità dello stesso a ledere in modo rilevante l'interesse contrattuale del locatore, a sconvolgere l'intera economia del rapporto ed a determinare un notevole ostacolo alla prosecuzione del medesimo”.
5. Asserita impossibilità di godimento dell'immobile.
La difesa del locatore ha provato di aver diritto al pagamento dei canoni in virtù del titolo prodotto (contratto di locazione), mentre la difesa della convenuta non ha assolto al proprio onere probatorio poiché non ha provato di averne legittimamente sospeso la corresponsione (a decorrere dal mese di giugno 2023) a causa dell'impossibilità di godimento determinato dall'inerzia della controparte nella risoluzione del problema delle infiltrazioni dovute ad un evento alluvionale avvenuto il 31 marzo 2021, e precisamente per l'allagamento del piano seminterrato del capannone causato da una perdita proveniente da un pozzetto dell'acqua potabile, sito nel cortile e a circa 10/15 metri dallo stesso
(ricostruzione tempestivamente contestata dalla locatrice che ha allegato di aver da subito incaricato la ditta specializzata “Quo Vadis”).
Il testimone , titolare della ditta Quo Vaids, ha spiegato Testimone_1
di “essere intervenuto direttamente con i miei dipendenti in data 30/31.03.2021…
Abbiamo fatto un sopralluogo di pomeriggio nella giornata stessa in cui siamo stati chiamati. Non ricordo la data esatta ma il periodo era fine marzo 2021. Durante il sopralluogo abbiamo individuato la perdita, tra la presa stradale dell'acquedotto posizionata all'esterno della proprietà ed il contatore dell'acqua. Tra la presa stradale ed il contatore è presente un tratto di tubazione di circa 2 mt. ..ricordo che tra la presa ed il pozzetto era presente una recinzione ed il cancello della proprietà. Posso chiarire che sia la presa che il contatore sono posizionati all'interno del pozzetto. La perdita proveniva dal tratto di tubazione. Per sostituire la tubazione era necessario eseguire uno scavo, che poi
è stato eseguito il giorno seguente dalla proprietà. Siamo quindi tornati il giorno dopo, a scavo aperto. Abbiamo tolto la tubazione e posizionato quella nuova. Per fare questa operazione abbiamo dovuto chiamare la Società che gestisce l'acquedotto per chiudere l'acqua dell'utenza della proprietà; ricordo che ciò è stato fatto la sera prima e l'acqua è rimasta chiusa fino ad intervento finito, il giorno successivo…. non ricordo che mi abbiano chiesto in quell'occasione di fare verifiche all'interno del capannone. Nel momento in cui ci hanno chiamato ci hanno detto che la perdita era all'esterno e siamo andati direttamente sul posto. .. ricordo che dal pozzetto del contatore al filo del fabbricato ci saranno all'incirca una decina di metri. in corrispondenza della parte indicata in verde ricordo che erano collocati i due pozzetti…”.
Tale ricostruzione trova integrale conferma nella descrizione delle attività svolte contenuta nella fattura emessa all'esito dell'intervento (doc. 7 parte ricorrente: fattura n° 64F/2021 di
€ 469,70).
Del resto, il marito della convenuta , ossia un testimone Controparte_5
certamente meno attendibile atteso il legale di coniugio e lo svolgimento di fatto dell'attività di impresa della moglie (coadiuvante fino a febbraio 2024 e poi titolare di altra ditta individuale con medesimo oggetto sociale), seppure ha affermato di aver riscontrato il danno con l'incaricato della ricorrente (“tale GN ) (non indicato Tes_2
tuttavia come testimone), ha comunque confermato che ha così contatto una sua Pt_1
impresa e mi pare dopo un paio di giorni sono venuti a riparare la perdita”.
Riassumendo, l'impossibilità (peraltro solo parziale) di godere dell'immobile non è certamente imputabile alla negligenza della locatrice la quale, avvisata della perdita di acqua negli ultimi giorni di marzo 2021, ha prontamente richiesto l'intervento di una ditta specializzata che ha risolto il problema.
A conferma di ciò si evidenzia che alcun riferimento al perdurare del problema dell'allagamento e/o ai danni subiti nel magazzino viene fatto da parte del procuratore della conduttrice nella mail del 21 ottobre 2021 che, in replica alla diffida di pagamento, manifesta la disponibilità della conduttrice a pagare in modo rateale la morosità (non contestata) in allora esistente (doc. 8 parte ricorrente).
Ed ancora.
La difesa della conduttrice si è limitata a produrre una sola lettera di diffida del locatore a risolvere il problema dell'allagamento, ossia una pec datata 27 luglio 2022, ossia a distanza di oltre quindici mesi rispetto al sinistro ed anche in tale occasione la locatrice ha serbato un comportamento collaborativo e diligente poiché ha tempestivamente dichiarato il sinistro alla propria assicurazione la quale ha inviato un perito che ha stimato il danno ma ha espresso molteplici perplessità sulla riconducibilità del medesimo all'evento del 31 marzo 2021 (doc. 11 parte ricorrente).
A parere di questo giudice questi fatti costituiscono una ulteriore conferma del fatto che il problema verificatosi alla fine di marzo 2021 era stato tempestivamente risolto dalla locatrice, con conseguente assenza di condotta inadempiente di quest'ultima.
6. Conclusioni. Per i suesposti motivi si accoglie la domanda di parte ricorrente e dichiara tenuta e condanna nella persona di , al pagamento a Controparte_1 Controparte_2
favore di parte ricorrente della somma di € 20.000,00 a titolo di canoni di locazione dal giugno 2023 al marzo 2024, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Atteso l'accoglimento della domanda svolta in via di principalità, non viene esaminata la domanda di manleva proposta in via subordinata.
7. Spese di lite.
In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), si condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sia a favore di parte ricorrente che della terza chiamata poiché la ricorrente è stata indotta a chiamare in causa la propria Compagnia di
Assicurazione a causa della tesi (infondata) della convenuta (Cass. civ., Sez. III, 7 marzo
2024, n. 6144). Le spese di lite sono liquidate in dispositivo in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (scaglione da € 5.2001,00 ad € 26.000,00, tariffa media per le prime tre fasi e minima per quella decisionale attesa la semplicità della discussione e senza l'aumento ex art. 4, comma 1-bis, del D.L. 55/2014 in considerazione del numero ridotto di documenti prodotti).
p.q.m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
visti gli artt. 447 bis e 429 c.p.c.
- dichiara inammissibili la domanda riconvenzionali di parte convenuta;
- dichiara tenuta e condanna Autocomponenti di V.B., nella persona di _2
, al pagamento a favore di parte ricorrente della somma di € 20.000,00 a titolo di
[...]
canoni di locazione dal giugno 2023 al marzo 2024, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- rigetta tutte le altre domande di parte convenuta;
- dichiara altresì tenuta e condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte ricorrente e della terza chiamata delle spese processuali che liquida in € 4.227,00 per competenze professionali (di cui € 919,00 per fase di studio, € 777.00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria e di trattazione ed € 851,00 per fase decisionale) a favore di ciascuna parte ed € 145,50 per esborsi (a favore di parte ricorrente), oltre accessori di legge come richiesti. Torino, 7 gennaio 2025.
Il giudice
Ivana Peila
Sezione Ottava Civile
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VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
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Nel procedimento iscritto al n. 18140/2023 R.G.
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Oggi 7 gennaio 2025 h. 15.23 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte ricorrente: avv. BUGNONE FILIPPO per parte convenuta: avv. SIMONI LUCIO per terza chiamata: avv. CARLO VAIRA
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti parte convenuta: richiama le conclusioni in atti terza chiamata: richiama le conclusioni in atti.
Le parti discutono la causa: parte ricorrente esibisce verbale di chiusura istruttoria
Dipartimento Arpa 17 dicembre 2024 notificato alla parte il 27 dicembre 2024 con riserva di deposito in via telematica e parte convenuta ne rileva l'irrilevanza ai fini di causa;
il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
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Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18140/2023 di R.G., promossa da:
c.f. , con sede legale in Torino (TO) via Giorgio Bidone n° Parte_1 P.IVA_1
26, in persona del legale rappresentante p.t. sig. elettivamente Parte_2
domiciliata presso lo studio dell'avv. Filippo BUGNONE che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Parte ricorrente contro
con sede in Villarbasse – Via Rivoli 96, P. IVA Controparte_1
, in persona del l.r. elettivamente domiciliata in P.IVA_2 Controparte_2
Avigliana – Corso Laghi n. 64, presso lo studio degli avv.ti Lucio Simoni e Mariagiulia
Araldi che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
Parte resistente e nei confronti di
Controparte_3
- P.I.: elettivamente
[...] P.IVA_3
domiciliata in Torino alla via Bertola n. 59 presso lo studio dell'avv. Vittorio Vaira che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Terza chiamata Oggetto: risoluzione di contratto di locazione ad uso commerciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: “I. Condannare l'ex conduttrice nella Controparte_1
persona di , al pagamento dei canoni di locazione maturati non Controparte_2
corrisposti per € 20.000,00 (ventimila#00) [€ 2.000,00 x n° 10 mesi (dal 5 giugno 2023 sino al 5 marzo 2024)], oltre agli interessi maturati e maturandi sino al giorno del pagamento e, pertanto, II. Rigettare, per i motivi meglio esposti in narrativa, tutte le domande ed eccezioni avversarie, in particolare in merito alle domande riconvenzionali relative alla riduzione dei canoni, restituzione di somme, nonché a titolo di risarcimento dei danni. Con vittoria di spese e compensi professionali. In via subordinata: I. Accertare
e statuire la condanna in garanzia della terza chiamata
[...] nei limiti dell'eventuale quota di responsabilità Controparte_3 che dovesse essere ascritta all'attrice dedotta la colpa concorrente di parte Parte_1
conduttrice ex art. 1227, I° e II° co, c.c. e nei limiti del danno giusto e concretamente provato. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
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Per parte resistente: “nel merito, in via principale: dichiarare risolto per inadempimento della locatrice il contratto di locazione stipulato fra le parti, e in ogni caso Parte_1
rigettare le domande avversarie;
in via riconvenzionale: dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la a corrispondere a titolare della Parte_1 Controparte_2 [...]
a titolo di riduzione e parziale restituzione dei canoni, già Controparte_1
detratti i canoni relativi al periodo giugno 2023-febbraio 2024, la somma di € 5.100,00 o la veriore somma accertanda;
dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la a Parte_1
corrispondere a titolare della Controparte_2 Controparte_1
a titolo di risarcimento dei danni relativi al danneggiamento della merce e ai costi
[...]
del trasloco, la somma di € 20.899,00 o la somma veriore accertanda. Con il favore delle spese di lite”.
* * * Per terza chiamata: “dato atto che
[...]
– dichiara di Controparte_3
non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove. Nel merito, in via principale, respingere le domande di garanzie a manleva verso
[...]
Controparte_3
- per inoperatività della polizza assicurativa e/o carenza dimostrativa di sinistro indennizzabile Respingere le domande di in qualità di titolare Controparte_2
della ditta individuale siccome infondate in fatto e in Controparte_1 diritto e per l'effetto assolvere
[...]
- da ogni Controparte_3
avversaria pretesa. In via subordinata, contenere l'eventuale condanna in garanzia di
Controparte_3
– entro i limiti della quota di responsabilità che fosse
[...]
ascritta all'assicurata, dedotta la colpa concorrente di parte conduttrice ex art. 1227, I e II comma, c.c. nonché nei limiti di operatività della polizza, dedotte le franchigie e gli scoperti, nonché nei limiti del danno giusto e concretamente provato. In ogni caso, liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti di cui alla nota allegata, redatta in relazione alle fasi processuali, alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili. Con refusione di spese di ctu e di ctp, queste ultime da liquidare in misura pari a quelle di ctu ovvero nella determinanda misura”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Condizione di procedibilità.
Le domande sono procedibili avendo le parti adempiuto all'obbligo di instaurare la procedura di mediazione ex art. 5 comma primo bis del d.lgs n. 28 del 2010 e s.m.i.
2. Domanda riconvenzionale di parte convenuta.
Prima di esaminare il merito, pare opportuno precisare quanto segue in tema di ammissibilità delle domande riconvenzionali avanzate dalla difesa della conduttrice.
Per quanto qui interessa, la difesa di parte convenuta si era costituita nella fase di convalida rassegnando la seguente conclusione: “con espressa riserva di formulare successivamente alla conversione del rito domande riconvenzionali aventi ad oggetto la riduzione del canone, la restituzione delle somme pagate in eccesso e il risarcimento dei danni tutti riportati e riportandi”.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata tale difesa ha poi proposto, in via riconvenzionale, le seguenti domande: a) dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la a corrispondere a titolare della Parte_1 Controparte_2 [...]
a titolo di riduzione e parziale restituzione dei canoni, già Controparte_1
detratti i canoni relativi al periodo giugno 2023-febbraio 2024, la somma di € 5.100,00 o la veriore somma accertanda;
b) dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la Parte_1
a corrispondere a titolare della Controparte_2 Controparte_1
a titolo di risarcimento dei danni relativi al danneggiamento della merce e ai costi
[...]
del trasloco, la somma di € 20.899,00 o la somma veriore accertanda.
A norma dell'art. 418 c.p.c. “il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art. 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza”.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che “nel procedimento per convalida di sfratto, la domanda riconvenzionale può essere proposta dall'intimato in seno alla comparsa di risposta della fase sommaria, senza necessità di chiedere lo spostamento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c. né, per il giudice, di concedere termini differenziati per le memorie integrative e fissare l'udienza tenendo conto della possibilità del convenuto di proporre una nuova riconvenzionale”, ma ha al contempo sancito che “qualora l'intimato formuli la domanda riconvenzionale ex novo nella memoria ex art. 426 c.p.c. a seguito del passaggio al rito locativo ai sensi dell'art. 667 c.p.c…. è tuttavia necessario che in tal caso l'intimato debba chiedere lo spostamento dell'udienza per gli effetti di cui all'art.
418 c.p.c. (Cass. civ., Sez. III, 21 giugno 2023, n. 17772, nella quale si è invece rimarcato che “la giurisprudenza di legittimità ha pure chiarito che, nella procedura di rilascio di immobile ad uso diverso dall'abitazione, la necessità per il conduttore convenuto che agisce in riconvenzionale di chiedere - a pena di decadenza come espressamente sancisce l'art. 418 cod. proc. civ. - la fissazione di una nuova udienza di discussione non sussiste nel caso in cui il giudizio sia iniziato con il rito ordinario (in quella specie, con citazione per convalida di licenza per finita locazione) e in esso sia stata proposta la domanda riconvenzionale, mentre solo successivamente sia stata disposta la trasformazione del rito a norma dell'art. 426 cod. proc. civ., giacché l'udienza di discussione fissata ai sensi di quest'ultimo articolo consente di realizzare le esigenze, sottese alla richiesta del convenuto, volte ad assicurare la regolarità del contraddittorio e la possibilità per l'attore di svolgere le proprie difese (Cass. n. 2777 del 24/02/2003)”).
Tale conclusione pare conforme al principio di diritto secondo cui “la domanda riconvenzionale che sia proposta nella fase sommaria non è soggetta all'osservanza del termine di dieci giorni previsto dall'art. 416 c.p.c., in quanto il rito del lavoro si applica solo dopo il passaggio alla fase ordinaria ex art. 667 c.p.c.” (Cass. civ., Sez. VI-III, 5 dicembre 2016, n. 24819).
Riassumendo, poiché nel caso in esame la difesa del conduttore non aveva proposto le domande riconvenzionali nella fase sommaria (fase nella quale si è soltanto “riservato di proporle nel successivo giudizio di merito), la stessa avrebbe dovuto, a norma dell'art. 418, comma primo, c.p.c. redigere apposita istanza di fissazione di nuova udienza nella memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. pena, in difetto, l'inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte.
Per questo motivo si dichiarano inammissibili le domande riconvenzionali di parte convenuta e si richiama il contenuto delle ordinanze istruttorie emessa in corso di causa ritenendo non necessaria la rimessione della causa in istruttoria poiché la stessa era necessaria soltanto per la valutazione della fondatezza delle domande riconvenzionali inammissibili.
3. Ricostruzione dei fatti.
Con atto notificato in data 05.09.2023 la società locatrice in forza di contratto Parte_1 di locazione ad uso diverso dall'abitazione del 30.11.2017 del capannone sito in
Villarbasse – Via Rivoli n. 96, intimava alla conduttrice sfratto per morosità dall'immobile stesso e contestuale richiesta di decreto ingiuntivo, lamentando il mancato pagamento di nn. 4 canoni di locazione di € 2.000,00 cadauno relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2023, e così complessivamente € 8.000,00. La convenuta si costitutiva al fine di eccepire l'inadempimento della locatrice.
Risulta agli atti una diffida inviata dalla conduttrice alla locazione con mail del 30 settembre 2023 del seguente tenore: “Io sottoscritta , Controparte_2 titolare dell'impresa individuale con sede in Villarbasse Controparte_1
(TO) – Via Rivoli 96, conduttrice dell'immobile di Vs. proprietà sito in Villarbasse – Via
Rivoli 96 in forza di contratto di locazione in data 30.11.2017, registrato a Rivoli il
26.12.2017, rilevo che, a seguito della raccomandata PEC in data 27.07.2022 dell'avv.
Lucio Simoni di Avigliana, codesta non ha eliminato l'acqua presente nel Parte_1 piano interrato dell'immobile locato, non ha sanificato il piano stesso né ne ha ripristinato la funzionalità; il piano interrato è rimasto pertanto maleodorante e inagibile;
non ha risarcito i danni riportati dalla consistiti in particolare nel Controparte_1
danneggiamento della merce e nel mancato godimento del piano interrato;
non ha partecipato al Procedimento di Mediazione n. 143/2022 radicato avanti all'Organismo In
Mediazione ADR Organismo non autonomo di In (iscritto al Registro degli CP_4
Organismi di Mediazione al n. 911), che pertanto ha avuto esito negativo, come da verbale in data 14.12.2022. Attualmente, il livello dell'acqua presente nel piano interrato dell'immobile è ulteriormente salito, mentre l'odore di marcio si è propagato anche al piano superiore. Ciò premesso, poiché codesta locatrice non ha eseguito le riparazioni necessarie e non ha mantenuto l'immobile locato in stato da servire all'uso convenuto, con la presente protesto la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della medesima diffidando la società stessa sin da ora a risarcire tutti i danni Parte_1
derivati e derivandi (comprensivi del danneggiamento della merce, del mancato godimento del piano interrato, dei costi del trasloco e della perdita di avviamento), nella misura da quantificare. Resto in attesa di riscontro al fine di concordare le modalità del rilascio e la restituzione delle chiavi, mentre distintamente saluto” (doc. 5 parte convenuta).
Costituiscono circostanze non contestata in causa sia l'omesso pagamento dei canoni di locazione dal mese di giugno 2023 sia l'avvenuta riconsegna delle chiavi dell'immobile all'udienza del 27.03.2024 (“il sig. riceve le chiavi, facendo presente come manchi Pt_2
il telecomando del cancello elettrico esterno, telecomando che la parte conduttrice si impegna a consegnare”).
4. Giurisprudenza in tema di risoluzione per inadempimento di un contratto di locazione ad uso diverso da abitazione.
Come noto, costituisce ormai principio pacifico quello secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr Cass. civ., Sez. VI-III, 11 febbraio
2021, n. 3587; Id., Sez. VI-I, 12 ottobre 2018, n. 25584; Id., Sez. III, 20 gennaio 2015, n.
826; Cass. civ., Sez. I, 15 luglio 2011, n. 15659 nonché Sezioni Unite n. 13533 del 2001). Con riguardo all'inadempimento di un contratto di locazione ad uso non abitativo, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “benché il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento ex art. 5 della l. n. 392 del 1978 non trovi diretta applicazione, esso può, comunque, essere considerato quale parametro di orientamento per valutare in concreto, ai sensi dell'art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza. (Cass. civ., Sez. III, 26 novembre 2019, n. 30730; Id.,
Sez. III, 20 gennaio 2017, n. 1428).
In particolare si è affermato che “ai fini della risoluzione per morosità, il giudice deve valutare la gravità dell'inadempimento anche alla stregua del comportamento del conduttore successivo alla proposizione della domanda in quanto l'avvenuto pagamento della somma richiesta dal locatore, nelle more del giudizio, non può non incidere sulla valutazione prognostica del suo futuro comportamento così da escludere, in termini di rilevante probabilità, il possibile verificarsi di ulteriori inadempimenti” (Cass civ., Sez. III,
30 settembre 2014, n. 20551, nonché Cass. civ., Sez. III, 17 marzo 2006, n. 5902) ed “il principio, sancito dall'art. 1455 c.c. va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale” , con la conseguenza che “la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione” (Cass. civ.,
Sez. III, 28 giugno 2010, n. 15363, nella quale si è dichiarata la risoluzione del contratto
“valutando non solo l'aspetto economico del dedotto inadempimento, ma anche il comportamento complessivo del predetto in relazione all'interesse concreto del locatore al puntuale pagamento dei canoni, e ritenendo che tale comportamento avesse inciso in modo decisivo sull'economia complessiva del rapporto, tanto da determinare uno squilibrio nel sinallagma funzionale).
Del resto, si è da tempo ritenuto che “il pagamento in corso di causa dei canoni di locazione scaduti, non esclude la valutazione da parte del giudice del merito della gravità dell'inadempimento del conduttore dedotto con l'intimazione di sfratto, specie quando
l'inadempimento sia stato preceduto da altri prolungati, reiterati e ravvicinati ritardi nel pagamento del canone medesimo” (Cass. civ., Sez. III, 1 agosto 2002, n. 11429; Id., Sez.
III, 10 agosto 1999, n. 8550), e la stessa Corte di Cassazione nella decisione n. 5902 del
2006 sopra citata ha ricordato che mentre “alcune decisioni hanno ritenuto la gravità dell'inadempimento "in re ipsa" tutte le volte in cui l'inadempimento incide su una delle obbligazioni primarie scaturenti dal contratto”, in altre pronunce si è sottolineata “la necessità di accertare, in ogni caso, la gravità in concreto dell'inadempimento, cioè
l'idoneità dello stesso a ledere in modo rilevante l'interesse contrattuale del locatore, a sconvolgere l'intera economia del rapporto ed a determinare un notevole ostacolo alla prosecuzione del medesimo”.
5. Asserita impossibilità di godimento dell'immobile.
La difesa del locatore ha provato di aver diritto al pagamento dei canoni in virtù del titolo prodotto (contratto di locazione), mentre la difesa della convenuta non ha assolto al proprio onere probatorio poiché non ha provato di averne legittimamente sospeso la corresponsione (a decorrere dal mese di giugno 2023) a causa dell'impossibilità di godimento determinato dall'inerzia della controparte nella risoluzione del problema delle infiltrazioni dovute ad un evento alluvionale avvenuto il 31 marzo 2021, e precisamente per l'allagamento del piano seminterrato del capannone causato da una perdita proveniente da un pozzetto dell'acqua potabile, sito nel cortile e a circa 10/15 metri dallo stesso
(ricostruzione tempestivamente contestata dalla locatrice che ha allegato di aver da subito incaricato la ditta specializzata “Quo Vadis”).
Il testimone , titolare della ditta Quo Vaids, ha spiegato Testimone_1
di “essere intervenuto direttamente con i miei dipendenti in data 30/31.03.2021…
Abbiamo fatto un sopralluogo di pomeriggio nella giornata stessa in cui siamo stati chiamati. Non ricordo la data esatta ma il periodo era fine marzo 2021. Durante il sopralluogo abbiamo individuato la perdita, tra la presa stradale dell'acquedotto posizionata all'esterno della proprietà ed il contatore dell'acqua. Tra la presa stradale ed il contatore è presente un tratto di tubazione di circa 2 mt. ..ricordo che tra la presa ed il pozzetto era presente una recinzione ed il cancello della proprietà. Posso chiarire che sia la presa che il contatore sono posizionati all'interno del pozzetto. La perdita proveniva dal tratto di tubazione. Per sostituire la tubazione era necessario eseguire uno scavo, che poi
è stato eseguito il giorno seguente dalla proprietà. Siamo quindi tornati il giorno dopo, a scavo aperto. Abbiamo tolto la tubazione e posizionato quella nuova. Per fare questa operazione abbiamo dovuto chiamare la Società che gestisce l'acquedotto per chiudere l'acqua dell'utenza della proprietà; ricordo che ciò è stato fatto la sera prima e l'acqua è rimasta chiusa fino ad intervento finito, il giorno successivo…. non ricordo che mi abbiano chiesto in quell'occasione di fare verifiche all'interno del capannone. Nel momento in cui ci hanno chiamato ci hanno detto che la perdita era all'esterno e siamo andati direttamente sul posto. .. ricordo che dal pozzetto del contatore al filo del fabbricato ci saranno all'incirca una decina di metri. in corrispondenza della parte indicata in verde ricordo che erano collocati i due pozzetti…”.
Tale ricostruzione trova integrale conferma nella descrizione delle attività svolte contenuta nella fattura emessa all'esito dell'intervento (doc. 7 parte ricorrente: fattura n° 64F/2021 di
€ 469,70).
Del resto, il marito della convenuta , ossia un testimone Controparte_5
certamente meno attendibile atteso il legale di coniugio e lo svolgimento di fatto dell'attività di impresa della moglie (coadiuvante fino a febbraio 2024 e poi titolare di altra ditta individuale con medesimo oggetto sociale), seppure ha affermato di aver riscontrato il danno con l'incaricato della ricorrente (“tale GN ) (non indicato Tes_2
tuttavia come testimone), ha comunque confermato che ha così contatto una sua Pt_1
impresa e mi pare dopo un paio di giorni sono venuti a riparare la perdita”.
Riassumendo, l'impossibilità (peraltro solo parziale) di godere dell'immobile non è certamente imputabile alla negligenza della locatrice la quale, avvisata della perdita di acqua negli ultimi giorni di marzo 2021, ha prontamente richiesto l'intervento di una ditta specializzata che ha risolto il problema.
A conferma di ciò si evidenzia che alcun riferimento al perdurare del problema dell'allagamento e/o ai danni subiti nel magazzino viene fatto da parte del procuratore della conduttrice nella mail del 21 ottobre 2021 che, in replica alla diffida di pagamento, manifesta la disponibilità della conduttrice a pagare in modo rateale la morosità (non contestata) in allora esistente (doc. 8 parte ricorrente).
Ed ancora.
La difesa della conduttrice si è limitata a produrre una sola lettera di diffida del locatore a risolvere il problema dell'allagamento, ossia una pec datata 27 luglio 2022, ossia a distanza di oltre quindici mesi rispetto al sinistro ed anche in tale occasione la locatrice ha serbato un comportamento collaborativo e diligente poiché ha tempestivamente dichiarato il sinistro alla propria assicurazione la quale ha inviato un perito che ha stimato il danno ma ha espresso molteplici perplessità sulla riconducibilità del medesimo all'evento del 31 marzo 2021 (doc. 11 parte ricorrente).
A parere di questo giudice questi fatti costituiscono una ulteriore conferma del fatto che il problema verificatosi alla fine di marzo 2021 era stato tempestivamente risolto dalla locatrice, con conseguente assenza di condotta inadempiente di quest'ultima.
6. Conclusioni. Per i suesposti motivi si accoglie la domanda di parte ricorrente e dichiara tenuta e condanna nella persona di , al pagamento a Controparte_1 Controparte_2
favore di parte ricorrente della somma di € 20.000,00 a titolo di canoni di locazione dal giugno 2023 al marzo 2024, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Atteso l'accoglimento della domanda svolta in via di principalità, non viene esaminata la domanda di manleva proposta in via subordinata.
7. Spese di lite.
In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), si condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sia a favore di parte ricorrente che della terza chiamata poiché la ricorrente è stata indotta a chiamare in causa la propria Compagnia di
Assicurazione a causa della tesi (infondata) della convenuta (Cass. civ., Sez. III, 7 marzo
2024, n. 6144). Le spese di lite sono liquidate in dispositivo in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (scaglione da € 5.2001,00 ad € 26.000,00, tariffa media per le prime tre fasi e minima per quella decisionale attesa la semplicità della discussione e senza l'aumento ex art. 4, comma 1-bis, del D.L. 55/2014 in considerazione del numero ridotto di documenti prodotti).
p.q.m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
visti gli artt. 447 bis e 429 c.p.c.
- dichiara inammissibili la domanda riconvenzionali di parte convenuta;
- dichiara tenuta e condanna Autocomponenti di V.B., nella persona di _2
, al pagamento a favore di parte ricorrente della somma di € 20.000,00 a titolo di
[...]
canoni di locazione dal giugno 2023 al marzo 2024, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- rigetta tutte le altre domande di parte convenuta;
- dichiara altresì tenuta e condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte ricorrente e della terza chiamata delle spese processuali che liquida in € 4.227,00 per competenze professionali (di cui € 919,00 per fase di studio, € 777.00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria e di trattazione ed € 851,00 per fase decisionale) a favore di ciascuna parte ed € 145,50 per esborsi (a favore di parte ricorrente), oltre accessori di legge come richiesti. Torino, 7 gennaio 2025.
Il giudice
Ivana Peila