Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2012, n. 1100
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Sentenza 26 gennaio 2012

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In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante ruolo, la previsione del termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo ex art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999 non è retroattiva, secondo un'interpretazione costituzionalmente adeguata della disciplina transitoria di cui al successivo art. 36, comma 6, atteso che il sistema precedente non sanciva alcun onere di tempestività dell'iscrizione a ruolo per la riscossione dei crediti previdenziali né può esigersi dall'ente previdenziale un comportamento non ancora imposto dall'ordinamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2012, n. 1100
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1100
    Data del deposito : 26 gennaio 2012

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