Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00532/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00176/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 176 del 2025, proposto da Asja Serra S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica -Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V Procedure di Valutazione VIA e Vas, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Commissione Tecnica Pnrr-Pniec, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro, 50;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in via Nuoro, 50;
nei confronti
per l'accertamento e la declaratoria
dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell’istanza avanzata in data 13.04.2023 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, per la costruzione e l’esercizio di un parco eolico con potenza pari a 55,8 MW, con relative opere di connessione alla RTN, ubicato nei Comuni di SA (SU), AN (SU), LU (SU) e NA (SU);
del diritto della ricorrente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ai sensi degli artt. 33 e 25, co. 2-ter del d.lgs. n. 152/2006, pari a € 19.914,40;
per la condanna
dell’Amministrazione resistente a dare impulso al procedimento e a provvedere ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e a rimborsare alla ricorrente il 50% dei diritti di istruttoria ai sensi degli artt. 33 e 25, co. 2-ter del d.lgs. n. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei Ministeri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la ASJA SERRA S.R.L ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell'istanza, trasmessa dalla Società in data 13 aprile 2023, per il rilascio del provvedimento di V.I.A. ex art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006 per la costruzione e l’esercizio di un parco eolico con potenza pari a 55,8 MW, con relative opere di connessione alla RTN, ubicato nei Comuni di SA 2 (SU), AN (SU), LU (SU) e NA (SU), e per la condanna dell'Amministrazione resistente a dare impulso al procedimento e a provvedere ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, nonché a rimborsare alla ricorrente il 50% dei diritti di istruttoria ai sensi degli artt. 33 e 25, co. 2-ter del d.lgs. n. 152/2006.
2. Espone la società ricorrente di aver presentato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ("MASE"), in data 13 aprile 2023, istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ("VIA") ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 152 del 2006 ("TUA"), per la costruzione e l'esercizio del parco eolico sopra descritto.
3. In data 18.5.2023, verificata la completezza della documentazione trasmessa ai fini della procedibilità dell'istanza, il MASE pubblicava l'avviso al pubblico, assegnando alla procedura il codice identificativo ID VIP 9713 e un termine di trenta giorni per la presentazione di osservazioni e il rilascio dei pareri da parte degli Enti coinvolti nel procedimento. La fase di consultazione del pubblico terminava, poi, in data 17.6.2023.
4. A seguito della trasmissione e della pubblicazione di nuova documentazione, in data 1.08.2023, il MASE avviava una nuova consultazione pubblica e, in data 16.08.2023, veniva fissato il termine per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico.
5. In data 6.12.2023, il MASE pubblicava un nuovo avviso al pubblico e, in data 21.12.2023, veniva fissato il termine per la presentazione di osservazioni e la trasmissione dei pareri da parte degli Enti coinvolti nel procedimento.
6. In data 29.02.2024, il MASE pubblicava un ulteriore avviso al pubblico e, in data 15.03.2024, veniva fissato il termine per la presentazione di osservazioni e la trasmissione dei pareri da parte degli Enti coinvolti nel procedimento.
7. Sennonché, evidenzia la società ricorrente, a partire da tale momento, il procedimento in questione registrava un ingiustificato stallo, non essendo stato acquisito -ancora ad oggi- il parere di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, con la conseguenza che il Progetto, per ragioni in alcun modo riconducibili alla ricorrente, risulta in perdurante " istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC" .
8. Alla luce di quanto sopra, la società ricorrente ha censurato la condotta inerte dell'amministrazione deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 23 e 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, degli artt. 20 e 22 del D.Lgs. n. 199 del 2021, degli artt. 1, 2 e 6 della L. n. 241 del 1990, degli artt. 3 e 97 della costituzione, dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile e del giusto procedimento, nonché la violazione del Regolamento UE/2022/2057 e dell'effetto utile derivante dalla Direttiva UE 2023/2413 - Red III.
8.1. Rappresenta la società esponente che l'obbligo di avviare e concludere il procedimento di compatibilità ambientale, nonché la conseguente illegittimità dell'inerzia serbata dal MASE in tale procedura, discendono anzitutto dall'art. 25 TUA in quanto, per i progetti quale quello in esame, la disposizione prescrive che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC si esprima entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA.
Precisa l'esponente che la perentorietà di tali termini, oltre ad essere stabilita dal comma 7 del predetto articolo 25 del TUA, è stata ribadita anche dalla costante interpretazione giurisprudenziale.
Nel caso di specie, precisa la società esponente che risultano ampiamente spirati tutti i termini di legge: sia quello di 130 giorni correlato alla data di pubblicazione della documentazione, avvenuta in data 18.5.2023, sia quelli di 30 giorni concernente le fasi di consultazione del pubblico che si sono concluse, rispettivamente, in data 17 giugno, 16 agosto, 21 dicembre 2023 e 15 marzo 2024.
8.2. La società ricorrente evidenzia, altresì, come l'obbligo di avviare (e poi concludere) il procedimento di VIA statale, e la conseguente illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero, discendano anche dai principi generali dell'azione amministrativa codificati dall'art. 2 della L. n. 241 del 1990, atteso che tale disposizione prevede l'obbligatorietà delle P.A. di concludere i procedimenti mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine che, salvo diversa previsione, è fissato in 30 giorni, così sancendo il principio della doverosità dell'azione amministrativa.
8.3. In ultimo, precisa parte ricorrente che l'obbligo di provvedere e la conseguente illegittimità dell'inerzia serbata dai Ministeri resistenti discende anche dal particolare favor che informa la materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia alla luce del contenuto della direttiva 2009/28/CE, recante " promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili …" , dalla Direttiva UE 2023/2413, cd. Direttiva Red III e dal Regolamento UE/2022/2577 del 22.12.2022.
8.4. Parte ricorrente evidenzia, infine, che dell'illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione resistente discende anche l’insorgenza del diritto della società istante ad ottenere il rimborso del 50% delle spese di istruttoria sopportate, in quanto l’art. 25, co. 2-ter del d.lgs. n. 152/2006 –introdotto con l’art. 20, co.1 del d.l. n. 77/2021, conv. con modificazione in l. n. 108/2021– prevede il riconoscimento, in caso di mancato rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti di VIA relativi a progetti PNIEC e PNRR, di un rimborso al proponente pari al 50% dei diritti di istruttoria. Quanto sopra, in applicazione del più generale istituto previsto in caso di ritardo procedimentale dall’art. 2-bis, co. 1-bis della l. n. 241/1990 che riconosce all’istante il diritto ad ottenere “ un indennizzo per il mero ritardo ” in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi.
9. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate che hanno instato per la reiezione del gravame.
9.1. In particolare ha dedotto l’amministrazione che non tutte le istanze hanno, secondo le valutazioni del legislatore, la medesima rilevanza ai fini della transizione ecologica. In quest'ottica deve leggersi l'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006 che, nella sostanza, impone di dare priorità ai progetti di maggiore potenza - quali quelli la cui media è stimabile in circa 70 MW - in considerazione del loro maggior contributo alla transizione ecologica.
Tale disposizione introdurrebbe una deroga -in virtù della sua specialità, della sua rilevanza strategica sul piano delle politiche energetiche e del necessario rispetto della normativa sovranazionale e degli impegni internazionali in materia di clima (conformemente all'art. 117 Cost.)- al criterio strettamente cronologico ed all'indicazione normativa di carattere generale che definisce i termini della VIA come perentori, producendo un'obbligatoria sospensione dei termini stessi, nella misura necessaria al rispetto dello speciale criterio di priorità. Ciò in quanto una differente interpretazione condurrebbe ad un'antinomia tra le norme ed al conflitto tra obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento secondo il criterio cronologico e obbligo di rispettare i criteri di priorità per i progetti di maggiore potenza.
Nel caso di specie, il progetto si collocherebbe in una fascia di bassa rilevanza a fronte di una media di potenza dei progetti presentati di circa 70 MW e non presenterebbe alcun elemento ulteriore di preferenza definito dalla legge o suscettibile di essere preso in considerazione dall'amministrazione.
10. Con memoria di replica depositata il 30 maggio 2025 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
11. La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'udienza camerale dell’11 giugno 2025.
DIRITTO
1. La domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio è fondata.
1.1. La normativa di riferimento, rappresentata dall'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce i termini di conclusione del procedimento di VIA, dettando speciali prescrizioni per " i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis" , ovvero i progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al predetto decreto.
In particolare l'art. 25, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, prevede che "(…) Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. (...) ".
1.2. In ragione del sopra descritto quadro normativo appare corretta la ricostruzione temporale offerta dalla parte ricorrente che ha evidenziato come la Commissione Tecnica PNRR-PIEC avrebbe dovuto adottare lo schema di provvedimento di VIA entro il termine di trenta giorni dalla fase di consultazione di cui all'art. 24, (la cui quarta e ultima fase si è conclusa in data 15 marzo 2024) e, pertanto, entro il 14 aprile 2024 e che in ogni caso si sarebbe dovuto adottare lo schema di provvedimento entro il termine massimo di centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione presentata unitamente all'istanza di avvio del procedimento.
Chiarito quanto sopra, il Collegio evidenzia come in fattispecie in tutto analoghe a quella oggi all'esame, la giurisprudenza abbia precisato che " Il silenzio serbato dal Ministero sulla richiesta di parte ricorrente è manifestamente illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152 del 2006. Il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alla fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall'ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (…). Deve in proposito rimarcarsi che, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, la mancata espressione dei previsti pareri nei termini ovvero l'espressione di pareri negativi, non elidono l'obbligo di una pronunzia espressa da parte del M.A.S.E." (v., ex multis, TAR Sardegna sez. 1^ 11 aprile 2025, n. 310 e 15 luglio 2024 n.547; T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 500/2024 e in senso analogo T.A.R. Sicilia, Palermo, V, n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino, II, n. 219/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, II, n. 588/2024; T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 1429/2023; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, Sent., 21/06/2024, n. 12670).
1.3. Non possono trovare condivisione le argomentazioni difensive formulate dall'amministrazione. L’Avvocatura dello Stato nel richiamare il disposto di cui al quinto periodo dell'art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 152 del 2006, secondo cui " Con riferimento alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati all'allegato 1-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis ) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti ", afferma che, nel caso di specie, non potrebbe dirsi formato il silenzio, stante l'obbligo, gravante su tutte le Amministrazioni, di rispettare gli impegni assunti in forza del PNNR e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), di dare priorità ai progetti di maggiore potenza -quali quelli la cui media è stimabile in circa 70 MW- in considerazione del loro maggior contributo alla transizione ecologica, postergando la definizione dei procedimenti relativi a progetti di potenza nominale inferiore, quale quello in esame.
1.3.1. Il Collegio, tuttavia, ha già avuto modo di prendere posizione in analoghi contenziosi sulla questione (cfr. per tutti TAR Sardegna 15 luglio 2024, n° 547 che ha, a sua volta, richiamato orientamenti consolidati che si sono pronunciati sulla sopra esplicitata eccezione, quali Cons. St., IV, ord. n. 1882/2024; T.A.R. Campania, Napoli, V, n. 2204/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, II, 00488/2024; T.A.R. Sicilia, Palermo, V, n. 1728/2024), evidenziando che:
- l'introduzione di un criterio legislativo di priorità nella trattazione delle istanze basato sulla maggiore potenza dell'impianto non può di per sé solo legittimare il mancato rispetto del termine di conclusione di procedimenti (art. 25, co. 7, D.Lgs. n. 152 del 2006) incardinati con altre istanze; e ciò in quanto i relativi progetti, seppure di potenza inferiore, sono tesi a soddisfare interessi riconducibili all'esercizio dell'impresa (e nella specie sono anche inclusi nel PNIEC, essendo funzionali al perseguimento dei connessi obiettivi energetici e ambientali);
- in assenza di un provvedimento generale e organizzativo che abbia declinato in chiave attuativa il generico criterio legislativo di " priorità ", la soglia di potenza minima per individuare la "priorità" di trattazione delle pratiche e i suoi effetti sui procedimenti per impianti di potenza inferiore, non può ritenersi che la sola modifica dell'art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 152 del 2006 legittimi ex se: i) la sostanziale "interpretatio abrogans " delle previsioni normative afferenti ai termini procedimentali per l'adozione del provvedimento di VIA di cui si discute, con conseguente elusione dei medesimi termini, espressamente qualificati come perentori dallo stesso Legislatore ai sensi dell'art. 25, comma 7, D.Lgs. n. 152 del 2006; ii) l'interpretazione patrocinata dall'amministrazione concernente una sostanziale " sospensione" "ex lege " e a tempo indeterminato dei termini di tutti i procedimenti relativi a progetti di potenza inferiore (senza, come detto, che sia definita una soglia limite) fintanto che non siano conseguiti, per effetto della definizione dei progetti di potenza maggiore, gli obiettivi di piano (che, come noto, ha valenza pluriennale), condurrebbe a conseguenze assurde e che, dunque, non è logicamente condivisibile;
- in assenza della più compiuta declinazione della portata e degli effetti del criterio di "priorità", è rilevante osservare che nella fattispecie all'esame non è stato adottato alcun provvedimento di " sospensione " del procedimento in discorso.
1.3.2. Ulteriormente va evidenziato come la rappresentata " situazione di notevole attivismo da parte del mondo imprenditoriale, con la presentazione di un enorme numero di progetti ” non possa far assumere portata recessiva alla previsione normativa recata dal comma 7 dell'art. 25 che precisa che " Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241 ", traducendosi in una sostanziale disapplicazione dei termini rivolti a scandire le fasi del procedimento che sono preordinati ad assicurare certezza dei tempi di amministrazione delle incombenze delle Autorità titolari dei procedimenti e del conseguente potere di provvedere, che ha natura doverosa e che non può essere eliso dalla emergenza di difficoltà operative che spetta alla stessa Amministrazione risolvere.
In definitiva, il gran numero di provvedimenti in corso presso le Amministrazioni competenti, nell'imporre l'adozione di adeguate misure organizzative interne alle Amministrazioni coinvolte, non può ridondare a danno del privato istante né giustificare uno " sforamento " dei tempi normativamente imposti.
Non può, in altre parole, accogliersi una prospettazione difensiva che comporterebbe la disapplicazione " de facto " della vigente normativa sui termini di conclusione del procedimento, la quale costituisce un'ineludibile garanzia di certezza dei rapporti, nonché di efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa (T.A.R. Sardegna - Sez. II, Sent., 03/06/2024, n. 436 e n. 517 del 2024).
2. Conclusivamente, e per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto, dovendosi dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente sulla richiesta di VIA presentata dalla I.S. S.r.l. per la realizzazione del parco eolico con potenza pari a 55,8 MW, con relative opere di connessione alla RTN, ubicato nei Comuni di SA 2 (SU), AN (SU), LU (SU) e NA (SU)
Per l'effetto, deve ordinarsi:
- alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC la predisposizione - senza vincolo di contenuto - dello schema di provvedimento di VIA entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
- al Direttore generale della Transizione ecologica del MASE, l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento entro i successivi 60 giorni decorrenti dalla ricezione dello schema da parte della suddetta Commissione;
- l'adozione da parte del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero, quale titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 25, comma 2-quater del Testo Unico dell'Ambiente, dei provvedimenti sopra descritti entro i successivi 90 giorni in caso di ulteriore inadempimento degli organi ordinariamente competenti.
3. La società ricorrente ha, inoltre, richiesto il rimborso del 50% degli oneri istruttori versati, così come previsto dall'art. 25, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in caso di mancato rispetto dei termini procedurali per la VIA.
3.1 Anche tale domanda è fondata e deve essere accolta.
La società ha infatti documentato l'avvenuto pagamento, per le suddette spese di istruttoria, di una somma pari a € 39.828,87 (cfr. doc. 5, depositato da parte ricorrente) e l'Amministrazione si è limitata ad una contestazione generica e priva di alcun riscontro documentale.
Dal mancato rispetto dei termini procedurali, così come sopra accertato, deriva pertanto il diritto della ricorrente al rimborso del 50% della suddetta somma, pari a € 19.914.40, con conseguente condanna del MASE al pagamento di detto importo.
3.2 Costituisce infatti orientamento giurisprudenziale consolidato, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, quello secondo cui " in forza dell'articolo 25 comma 2-ter del T.U.A., il diritto al rimborso del 50% delle spese di istruttoria discende quale conseguenza diretta e automatica dalla violazione da parte del MASE dei termini di conclusione del procedimento. Sicché una volta verificatosi lo 'sforamento’ dei termini procedimentali, sorge con ciò stesso conseguenzialmente ex lege in capo all'operatore economico istante il diritto al relativo rimborso, e, al contempo, il contestuale obbligo a carico del MASE al relativo pagamento" (cfr., tra le tante, T.A.R. Friuli-V. Giulia - I, Sent., 24.05.2025, n. 218; Tar Lazio sez. III^ 30.4.2025, n° 8428; Tar Molise n. 224 del 8.7.2024; TAR Calabria, I, sent. n. 183 del 2025; conf. inoltre TAR Puglia – Bari, n. 1265 del 2024, TAR Emilia – Romagna – Parma, n. 43 del 2025, TAR Sicilia – Palermo, n. 520 del 2025 e, da ultimo, TAR Sardegna, II, n. 527 del 2025).
A tale proposito, è stato precisato che " In virtù della sua funzione di deterrente ai fini del pieno rispetto dei termini per la conclusione del procedimento di VIA, il rimborso in analisi si profila, dunque, quale forma speciale dell'indennizzo previsto in via generale dall'art. 2-bis comma 1-bis della L. n. 241 del 1990. (…) Ne consegue che, alla luce di tale natura di indennità da ritardo procedimentale del rimborso in discussione, questo Tribunale è sicuramente legittimato a conoscere della domanda di accertamento del diritto al rimborso e della conseguente condanna dell'Amministrazione inerte al pagamento, in ragione dell'art. 28, comma 4, D.L. n. 69 del 2013 ", domanda che in base a tale disposizione, ove proposta " congiuntamente al ricorso avverso il silenzio (…) è trattata con rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata " (in questi termini Tar Friuli-V. Giulia - Sent., 24/05/2025, n. 218 cit.).
4. Il particolare contesto nel quale le amministrazioni coinvolte sono state chiamate ad operare giustifica, peraltro, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dal M.A.S.E. sulla richiesta di VIA presentata dalla ricorrente per la costruzione e l’esercizio di un parco eolico con potenza pari a 55,8 MW, con relative opere di connessione alla RTN, ubicato nei Comuni di SA (SU), AN (SU), LU (SU) e NA (SU).
Per l'effetto, ordina alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC la predisposizione -senza vincolo di contenuto- dello schema di provvedimento di VIA entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza; al Direttore generale della Transizione ecologica del Ministero dell'Ambiente l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento entro i successivi 60 giorni decorrenti dalla ricezione dello schema da parte della suddetta Commissione, e l'adozione da parte del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero, quale titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 25, comma 2-quater del Testo Unico dell'Ambiente, dei provvedimenti sopra descritti entro i successivi 90 giorni in caso di ulteriore inadempimento degli organi ordinariamente competenti.
- condanna il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a corrispondere alla parte ricorrente l'importo di € 19.914,40 a titolo di rimborso del 50% degli oneri istruttori versati ai sensi dell'art. 25, comma 2-ter D.Lgs. n. 152 del 2006;
Spese compensate.
Dispone, a cura della Segreteria, l'adempimento di cui all' art. 2 comma 8 della L. n. 241 del 1990, al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario
Roberto Montixi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Montixi | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO