Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/03/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI DIVORZIO CONGIUNTO
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO A SEGUITO DI
DOMANDA CUMULATIVA
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. iscritta al n. 626/2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili), instaurata congiuntamente dai coniugi sig.
- CF - nato a [...] in data [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]. I, n. 2, elettivamente domiciliato, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. BEVACQUA TIZIANA - CF - che lo C.F._2 rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e sig.ra - Controparte_1
CF - nata a [...] ed in data 25/11/1990, ivi e residente in [...]C.F._3
MASTROIANNI GIUSEPPE TRAV. I, n. 2, a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. FAZIO ANGELA - CF
- elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in C.F._4 calce al ricorso congiunto e cumulativo in atti;
-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 25 marzo 2025.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto e cumulativo in atti, depositato in data 24/07/2024 - che i ricorrenti, in FE AN (CZ) ed in data 28/05/2011, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario, successivamente trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ): Atto n. 9, Parte II, Serie B, uff. 2, anno 2011 (vedi in allegato), scegliendo
contestualmente il regime della separazione dei beni. I coniugi avevano fissato la comune residenza in Lamezia
Terme, alla via Mastroianni Giuseppe Trav. I n. 2, nell'immobile di proprietà del Sig. con Parte_1 unione dalla quale non erano nati figli. Aggiungevano che il matrimonio era cessato di fatto da quasi un anno, poiché - essendo venuta meno, già da diverso tempo l'affectio coniugalis, per incompatibilità di carattere, continue discussioni ed incomprensioni, nonché dissapori e contrasti di gravità tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza – era maturata nei due coniugi la decisione di separarsi, per cui la Sig.ra CP_1
si era già trasferita in un'altra abitazione, mentre il Sig. era rimasto nella casa di
[...] Parte_1 sua proprietà. I ricorrenti - per tale ragione - avevano allora hanno deciso di addivenire alla separazione personale consensuale e - all'esito – anche alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendone i presupposti di legge, alle condizioni tra loro concordate e di seguito esposte:
1) i Sig.ri e essendo entrambi economicamente autosufficienti e possono Controparte_1 Parte_1 provvedere autonomamente al proprio mantenimento, dichiarano che nulla è dovuto dai coniugi per reciproco assegno di mantenimento;
2) l'immobile coniugale sito in Lamezia Terme alla via Mastroianni Giuseppe Trav. I n. 2, essendo di esclusiva proprietà di con tutte le pertinenze e con il relativo arredo rimane nella disponibilità dello Parte_1 stesso;
3) nel più breve tempo possibile la Sig.ra provvederà a spostare la residenza in un altro Controparte_1 immobile;
4) i Sig.ri e dichiarano che ogni altro rapporto economico e patrimoniale Controparte_1 Parte_1
è già stato regolato fra le parti, che null'altro hanno a che pretendere reciprocamente;
5) i separandi dichiarano anticipatamente di non volersi riconciliare
Tutto ciò premesso, il Presidente del Tribunale, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, Giudice
Delegato alla trattazione della controversia in esame, alla luce del disposto di cui all'art. 473- bis 21 c.p.c., e in esito all'udienza cartolare del 17 settembre 2024, TRATTENEVA la causa per la decisione,
RISERVANDOSI DI RIFERIRE AL COLLEGIO per la decisione stessa.
Il Tribunale in composizione collegiale, con parere favorevole del P.M., ed in esito alla relativa procedura, con sentenza emessa il 17 settembre 2024, così statuiva: OMOLOGA La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig. - CF - nata a [...]_1 C.F._1
TERME (CZ), in data 02/08/1987, ivi residente in [...]. I 2 88046 LAMEZIA
TERME, rappresentato e difeso dall'Avv. BEVACQUA TIZIANA - CF - e sig.ra C.F._2
- CF - nata a [...], in data [...], ivi Controparte_1 C.F._5 residente in [...]. I 2 88046 LAMEZIA TERME - a sua volta rappresentata
e difesa dall'avv. FAZIO ANGELA - CF - giusta procura in atti e di cui al citato ricorso C.F._4 congiunto e cumulativo in atti, alle seguenti e concordate condizioni: 1) i Sig.ri e Controparte_1 Parte_1 essendo entrambi economicamente autosufficienti e possono provvedere autonomamente al proprio
[...] mantenimento, dichiarano che nulla è dovuto dai coniugi per reciproco assegno di mantenimento;
2)
l'immobile coniugale, sito in Lamezia Terme alla via Mastroianni Giuseppe Trav. I n. 2, essendo di esclusiva 3
proprietà di con tutte le pertinenze e con il relativo arredo rimane nella disponibilità dello Parte_1 stesso;
3) nel più breve tempo possibile la Sig.ra provvederà a spostare la residenza in un Controparte_1 altro immobile;
4) i Sig.ri e dichiarano che ogni altro rapporto economico Controparte_1 Parte_1
e patrimoniale è già stato regolato fra le parti, che null'altro hanno a che pretendere reciprocamente.
Con ordinanza emessa in pari data e nello stesso contesto decisionale – inoltre – così statuiva: ORDINA rimettersi la causa sul ruolo del voglio Giudice Relatore, da identificarsi nella persona del dott. Giovanni
GAROFALO per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio congiunto;
FISSANDO, quale data di udienza figurata di prosecuzione, quella del 25 marzo 2025, ore 9,30; CONCEDE alle parti i termini l'articolo 127 ter c.p.c. fino alla data del 20 marzo 2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza in oggetto, con le quali le parti dovranno altresì con le quali le parti dovranno rendere le seguenti dichiarazioni: a) CONFERMARE di avere letto e di condividere le condizioni già formulate all'atto della separazione consensuale, anche relativamente al divorzio;
b) CONFERMARE di non volersi riconciliare
e se intendano o meno rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c.; c) RINUNCIARE alla comparizione personale, e di essere per tale verso rappresentati e difesi dai rispettivi procuratori costituiti dal comune procuratore costituito;
d) CONFERMARE di non essere intenzionati a conciliarsi;
e)
RINUNCIARE alla formulazione dell'appello avverso la sentenza di divorzio.
Ne deriva che, in previsione della detta udienza cartolare del 25/03/2025 ed in ottemperanza alla citata ordinanza interlocutoria (udienza, come premesso, deputata alla trattazione della domanda di divorzio congiunto;
n.d.r.), le parti depositavano – separatamente e rispettivamente in data 14 e 17 marzo 2025 – sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno per come espressamente richieste e sollecitate, ribadendo di volersi divorziare alle medesime condizioni di cui alla pregressa sentenza di separazione consensuale, di rinunciare (anche stavolta) alla comparizione personale in udienza;
ribadivano – altresì - di non volersi riconciliare e rinunciavano sia al deposito di documentazione a sostegno, che al gravame avverso la sentenza di divorzio.
Ciò posto, il Giudice, all'udienza del 25/03/2025, tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire all'uopo al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che la domanda di divorzio è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in data 28/05/2011 in FE AN, trascritto nei registri dello stato civile di Lamezia Terme, atto n. 9, parte II, serie B – Uff. 2, anno 2011 (vedi allegato in atti).
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione documentano - altresì - che i coniugi si erano presentati, in maniera figurata, dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 17 settembre 2024 nella medesima procedura, pendente per entrambe le domande in oggetto e che, in pari data, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso sentenza (da reputarsi parziale e non definitiva) di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa. 4
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 17 settembre 2024; data di definizione della presente controversia: 25 marzo 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta anche in questa sede ed in tale fase processuale, per l'accertamento delle domande in rito cumulativamente avanzate.
A parte ciò, deve inoltre prendersi atto del fatto che, con lo stesso ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto - unitamente alla separazione consensuale, sempre congiuntamente e cumulativamente – anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, identiche rispetto a quelle della separazione stessa;
la domanda – all'epoca non ancora procedibile, non essendo decorso il termine indicato dall'articolo 3, n. 2, lett.
B, della legge n. 898/70 e succ. mod. – lo è nelle more divenuta ai sensi di legge.
Ed invero, lo scrivente Giudice Delegato, una volta trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, avvenuta in forma figurata ex art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza (dunque, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte), ha infatti provveduto ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'articolo 2 della legge n. 898/1970.
Con le medesime note scritte le parti hanno anche espressamente confermato le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e reso le medesime dichiarazioni a sostegno già previste per la fase della separazione consensuale (vedi allegati in atti).
Infatti, come in precedenza precisato, la modifica unilaterale di dette condizioni sarebbe stata ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'articolo 473-bis. 29, secondo comma,
c.p.c. in tale ipotesi, ove le parti non avessero raggiunto un nuovo accordo che consentisse loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale avrebbe infatti rigettato la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'articolo 473-bis.51, comma secondo, c.p.c.; circostanza negativa nella specie non verificatasi.
Ed allora, in definitiva, ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione i patti formalizzati nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro obbligatoriamente identici – stante la natura cumulativa della domanda - a quelli di cui alla sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrari a norme imperative ed alle esigenze della famiglia complessivamente considerate.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine – comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – già in data 17 settembre 2025 e nella precedente procedura – aveva espresso – infatti – parere favorevole al divorzio;
detto parere può senza dubbio essere esteso anche alla fase in oggetto, in costanza 5
delle condizioni concordate, del tutto identiche – come già più volte premesso – a quelle conseguenti la pronuncia di separazione consensuale.
A siffatto accertamento consegue, pertanto, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario stipulato dalle parti, da accertarsi con sentenza definitiva.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, relativamente alle distinte domande avanzate, atteso che le spese della prima procedura erano state espressamente rimesse al definitivo per la liquidazione complessiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. iscritta al n. 626/2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili), instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF Parte_1
- nato a [...] in data [...], ivi residente in [...]C.F._1
MASTROIANNI GIUSEPPE TRAV. I, n. 2, elettivamente domiciliato, agli effetti del presente atto, presso lo
Studio Legale dell'Avv. BEVACQUA TIZIANA - CF - che lo rappresenta e difende C.F._2 in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e sig.ra - CF Controparte_1
- nata a [...] ed in data 25/11/1990, ivi e residente in [...]C.F._3
MASTROIANNI GIUSEPPE TRAV. I, n. 2, a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. FAZIO ANGELA - CF
- elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in C.F._4 calce al ricorso congiunto e cumulativo in atti;
-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede–
-interventore ex lege-
Così provvede:
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, come sopra già meglio generalizzati, rappresentati e difesi, sig. - CF - nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CZ) in data 02/08/1987, e sig.ra - CF - nata a [...] Controparte_1 C.F._3
(CZ) ed in data 25/11/1990;
CONFERMA
Le condizioni di cui alla sentenza di separazione consensuale, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, in data 17 settembre 2024, tra i coniugi in oggetto generalizzati:
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile 6
del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA integralmente compensate tra le pari le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 25/03/2025.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO