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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3695 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 26736 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 01.04.2025 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Giuliana Pirozzi (cf. Parte_1
) presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti;
C.F._1
- appellante -
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv.to Giuseppe La Venuta (cf. , presso cui elettivamente domicilia, C.F._2 come da procura in atti;
- appellata -
NONCHÉ
(c.f. ), in persona del Prefetto p.t.; Controparte_2 P.IVA_1
- appellato contumace -
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 01/04/2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da avverso la Parte_1 sentenza n. 30829/2023 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di Napoli, in persona del
il giudice 1 Maria Ludovica Russo dott.ssa R. Brognoli, in data 27.06.2023, pubblicata in data 30.06.2023, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 22099/2022, instaurato dalla sig.ra , con cui si chiedeva dichiarare Parte_1 la nullità, l'illegittimità e l'inesistenza dalla cartella esattoriale n. 07120200107649502000, ruoli n. 2020/11233, n. 2020/11235, n. 2020/11236, n. 2020/11237, con ente impositore la CP_3
, per presunte violazioni del Codice della Strada risalenti all'anno 2017, per un
[...] importo complessivo pari ad € 4.467,77 .
Nel giudizio di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso la predetta cartella – notificata ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 in data 29.03.2022 – l'istante eccepiva l'omessa e/o irrituale notifica del presupposto verbale di infrazione, di cui era giunta a conoscenza per il tramite della cartella opposta, la prescrizione del credito e la decadenza dal diritto alla riscossione, nonché il difetto di motivazione dell'atto impugnato. Concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e la dichiarazione di nullità, di illegittimità e di inesistenza della cartella di pagamento oggetto di opposizione, con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione.
Si costituiva l' , la quale eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 della domanda attorea, in quanto non proposta ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 150/2011, e la tardività perché proposta oltre il termine di 30 giorni di cui alla predetta norma, nonché la propria carenza di legittimazione passiva. Concludeva per la declaratoria di inammissibilità della domanda ovvero, in via gradata, per il rigetto della stessa nei confronti di CP_4
Nonostante la regolare vocatio in ius non si costituiva la . Controparte_3
Con sentenza n. 30829/2023, pubblicata in data 30.06.2023, il Giudice di Pace rilevava l'inammissibilità dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26283/2022, sull'erroneo presupposto che si trattasse di opposizione avverso l'estratto di ruolo, precisando: “la non impugnabilità dell'estratto di ruolo poiché detta impugnazione è prevista nei soli casi in cui il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivare pregiudizio per la partecipazione ad una procedura d'appalto oppure per la riscossione allo stesso dovute dai soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Il caso in esame non contempla tali presupposti per cui la domanda è inammissibile…”. Dunque, dichiarava l'inammissibilità della domanda e compensava integralmente tra le parti le spese di giudizio.
il giudice 2 Maria Ludovica Russo Con atto di citazione in appello notificato alle controparti a mezzo P.E.C. del 12.12.2023 la sig.ra impugnava la sentenza sopra indicata, individuando le parti e le motivazioni Parte_1 ritenute erronee, e ne chiedeva l'integrale riforma anche in relazione alla statuizione sulle spese.
Secondo l'appellante, il Giudice di Pace aveva erroneamente qualificato la domanda, non trattandosi di un'azione di accertamento negativo avente ad oggetto l'impugnazione dell'estratto di ruolo, bensì un'azione recuperatoria proposta avverso la cartella di pagamento n. 0712020010764950000, regolarmente notificata, per contestare l'omessa notifica del verbale di accertamento ad essa sotteso e l'illegittimità della procedura di riscossione.
Posta l'ammissibilità della domanda, la stessa doveva poi ritenersi fondata in quanto la non aveva fornito prova dell'avvenuta notifica del verbale di Controparte_3 accertamento, oggetto di contestazione anche in appello.
Infine, l'odierna appellante contestava la disposta compensazione delle spese di lite e concludeva, in accoglimento del gravame, per la declaratoria di ammissibilità dell'opposizione con accoglimento della stessa e conseguente declaratoria di nullità, di illegittimità e di inesistenza della cartella;
il tutto con condanna, in solido o alternativamente, dei convenuti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
Si costituiva l la quale deduceva l'inammissibilità Controparte_5 dell'opposizione per tardività, in quanto proposta oltre il termine di 30 giorni ai sensi degli artt. 22 e 23 Legge 689/81, così come novellati dall'art. 7 del decreto legislativo 150/2011; in ogni caso, eccepiva nuovamente la propria carenza di legittimazione passiva. Concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Non si costituiva l . Controparte_6
All'esito dell'udienza del 01/04/2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.
********
§1. In primis va dichiarata la contumacia della non costituitisi Controparte_3 nonostante la regolare vocatio in ius.
il giudice 3 Maria Ludovica Russo §2. Nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di inammissibilità della domanda pronunciata in I grado e l'eventuale conseguente valutazione di merito.
L'appello è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
Con atto di citazione ex art. 615 e 617 comma 1, c.p.c. – ritualmente notificato all'
[...]
e alla con P.E.C. del 27.02.2022 – la sig.ra Controparte_1 Controparte_3
chiedeva la dichiarazione di nullità, illegittimità ed inesistenza della Parte_1 cartella di pagamento n. 07120200107649502000, notificata in data 29.03.2022, e deduceva – tra l'altro – l'omessa e/o irrituale notificazione del presupposto verbale di accertamento delle violazioni al C.d.S., esercitando (anche) un'azione lato sensu recuperatoria ex art. 7 del D.lgs. n.
150/2011.
All'esito del giudizio di I grado, nel quale l'ente impositore restava contumace, il Giudice di Pace dichiarava inammissibile l'opposizione sull'erroneo presupposto che, nella specie, oggetto dell'impugnazione fosse “l'estratto di ruolo” a mezzo del quale l'opponente era venuta a conoscenza della pretesa creditoria iscritta a suo carico.
Tuttavia, come evidenziato dall'appellante, dal tenore dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado si evince con chiarezza che oggetto di impugnazione era la cartella esattoriale n. 07120200107649502000 ritualmente notificata, pertanto sussiste l'interesse ad agire, con conseguente erroneità sul punto della pronuncia gravata.
Ciò detto, l'appellante ha dedotto in primo grado una serie di illegittimità talune da qualificare come motivi di “opposizione recuperatoria” e altre da ricondurre all'ambito applicativo di cui all'art. 615 c.p.c.
In ordine al profilo recuperatorio, ed in particolare all'ammissibilità dell'opposizione, proposta nelle forme dell'atto di citazione di cui all'art. 615 c.p.c. e non mediante ricorso ex art. 7 del D.lgs. n. 150/11, è indubbio che nella giurisprudenza di legittimità sia consolidato il principio di diritto secondo cui: «L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della
il giudice 4 Maria Ludovica Russo strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento» (Cass. SS.UU. n. 22080/2017; conf.
Cass. ord. n. 26843/2018; Cass. ord. n. 9059/2021; Cass. ord. n. 14266/2021).
In linea con tale statuizione, più di recente, la Corte di Cassazione ha precisato: «Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi dell'art. 7 del d.lgv. n. 150 del
2011. Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte» (Cass. n. 4690/2022).
Nel caso in esame - come emerge dalla documentazione in atti – sebbene l'opposizione spiegata in I grado dalla sig. sia stata proposta con atto di citazione, l'azione lato Parte_1 sensu recuperatoria risulta comunque tempestiva in quanto, tenuto conto della notificazione della cartella n. 07120200107649502000, in data 29.03.2022, l'atto di citazione è stato regolarmente notificato alle controparti in data 27.04.2022 (ossia dopo 29 giorni) e depositato in cancelleria per l'iscrizione della causa al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Con dell'Ufficio G.d.P. di Napoli in data 28.04.2022, ergo nel rispetto del termine decadenziale di 30 gg. previsto dal citato art. 7.
Il mero (ed eventuale) errore nella scelta della forma dell'atto introduttivo del giudizio non si riverbera sulla ammissibilità e/o validità della domanda attorea.
Sul punto gli stessi giudici di legittimità a Sezioni Unite hanno chiarito che: «nei procedimenti «semplificati» disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma dell'art. 4 del d. lgs. n. 150 del 2011 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del
il giudice 5 Maria Ludovica Russo giudice, la quale opera solo “pro futuro”, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011)» (Cass. S.U. n. 758/2022).
Pertanto, nel caso di specie, attesa la data di notificazione dell'atto di citazione in opposizione (27.04.2022) – oltre che la data di deposito in cancelleria per l'iscrizione della causa al Ruolo Generale (28.04.2022) – l'azione promossa dalla odierna appellante è tempestiva (rispetto alla notifica della cartella avvenuta il 29.03.2022) e perciò ammissibile.
§3. Ciò premesso, passando all'esame del merito, questo giudicante ritiene che l'opposizione lato sensu recuperatoria, proposta in I grado dall'odierna appellante, sia fondata e vada accolta in ragione del fatto che, stante la contumacia della in Controparte_3 entrambi i gradi di giudizio, non è stata fornita dall'Amministrazione procedente la prova della rituale notifica del verbale di accertamento dell'infrazione al C.d.S. sotteso alla cartella opposta e oggetto di specifica contestazione, per cui la pretesa sanzionatoria dell'ente impositore non può che ritenersi estinta secondo quanto previsto dall'art. 201 C.d.S. ed affermato dalla giurisprudenza, con conseguente annullamento dell'impugnato atto esattoriale (cfr. Cass. n. 4690/2022; Cass. n. 11789/2019).
D'altronde, considerato che l'opposizione in questione ha avuto ad oggetto una cartella di pagamento notificata alla contribuente dall , risulta evidente che il Controparte_8
volesse portare ad esecuzione il credito ad essa sotteso, per cui sussiste in capo CP_9 alla sig.ra un concreto ed attuale interesse a sentir dichiarare l'inesistenza del Parte_1 credito ex adverso vantato.
L'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile
il giudice 6 Maria Ludovica Russo giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice;
pertanto, costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (Cass.
Cfr. 19268/16).
§4. In considerazione del pieno accoglimento dell'appello proposto, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza (con conseguente riforma della sentenza di I grado anche relativamente al capo delle spese) e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa e in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M. n. 147/2022, incidendo sulla determinazione del quantum l'inesistenza della fase istruttoria, il tenore documentale e la semplicità della causa, l'attività difensionale svolta e la condotta processuale delle parti.
§5. Per quanto concerne l'eccepita estraneità dell alle doglianze Controparte_8 di parte attrice e la dedotta carenza della propria legittimazione passiva, questo giudicante, pur rilevando che sia di esclusiva pertinenza dell'ente impositore fornire in giudizio la prova documentale dell'avvenuta notificazione degli atti presupposti alla cartella esattoriale, in ragione del cd. “principio di causalità” ritiene disporsi la condanna in solido tra le parti appellate per le spese sia del primo che del presente grado.
Relativamente al rapporto tra ente impositore e Concessionario della riscossione, in caso di opposizione a cartella esattoriale per sanzione amministrativa con accoglimento delle doglianze del contribuente, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, tutte le volte in cui la condotta negligente sia da ascriversi all'ente impositore, in forza non tanto del principio di soccombenza, quanto piuttosto di quello di causalità, al fine di non aggravare ulteriormente senza alcun motivo la posizione del debitore di pretesa esattoriale, già assoggettato ad un regime di particolare sfavore — rispetto all'esecuzione ordinaria — in nome delle esigenze di maggiore effettività del recupero connesse alle qualità oggettive o funzionali del credito, non può allora farglisi carico della ripartizione, tutta interna al rapporto tra ente creditore interessato ed agente della riscossione, dell'imputabilità dell'ingiustizia od iniquità dell'azione esecutiva al primo o al secondo, nemmeno ai fini del riparto delle spese della lite che egli è stato costretto ad intentare per fare valere l'illegittimità dell'azione esecutiva stessa (così, Cass. n. 3101/2017, già prima Cass. n. 8496/2016 ed in seguito Cass. n.
15390/2018).
il giudice 7 Maria Ludovica Russo Laddove, a seguito di opposizione, la cartella di pagamento sia annullata, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro ed in base al principio di causalità, a carico dell'impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo. (cfr. Cass. n. 1070 del 18.01.2017, nello stesso senso Cass. n. 7371/2017, e da ultimo Cass. n. 15390/2018).
Sul punto la Cassazione si è pronunciata in modo tranciante circa la condanna alle spese processuali cui va soggetto il Concessionario della riscossione, anche ove l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione (nascente dalla formazione della cartella esattoriale) sia imputabile ad un comportamento o omissione ascrivibile all'ente impositore.
Infatti, l'unico ed immancabile soggetto nei cui confronti è necessario dispiegare la contestazione è proprio quello che, in virtù della configurazione dell'attuale sistema, fondato sulla scissione istituzionalizzata tra titolarità del credito e titolarità del potere di azione esecutiva, ha dato in concreto luogo o ha in concreto minacciato di dare luogo: vale a dire l'Agente della riscossione. Pertanto, sia pure per un dovere istituzionale, è questo il solo soggetto che fa sorgere l'onere di contestazione in capo al debitore ed è quindi giocoforza che sia esso a sopportarne le conseguenze in dipendenza della sua veste, per il caso di fondatezza delle contestazioni all'azione esecutiva da esso stesso (benché, ripetesi, doverosamente) posta in essere.
Poiché, poi, l'agente di riscossione ha un vero e proprio onere di chiamare in causa l'ente
"creditore interessato" (art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112) onde evitare di subire le conseguenze negative della lite, egli ha sì la facoltà di chiedere di essere manlevato dal chiamato (quando evidentemente la contestazione ritenuta fondata non riguardi atti commessi dal medesimo agente, ma appunto vizi di procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'altro), ma bene risponde delle spese di lite imposte dalla sua — benché doverosa— stessa condotta, in forza non già o non solo (come avverrebbe se la contestazione ritenuta fondata riguardasse fatti o atti ad esso ascrivibili) del principio di soccombenza, ma allora e quanto meno del principio di causalità.
Resta salva l'azione di manleva che l'agente della riscossione può proporre nei confronti dell'ente creditore interessato e che viene a configurarsi come onere processuale in
il giudice 8 Maria Ludovica Russo senso tecnico, nei rapporti però tra ente impositore (evocato in giudizio) e Concessionario della Riscossione (Cass. n. 14125 del 2016); nel caso in esame non esercitata e/o tardiva.
In conclusione, il più recente e consolidato orientamento della Suprema Corte condivide appieno l'arresto di Cass. 11 luglio 2016, n. 14125 (ma si veda anche Cass. n. 17502 del 2016 e n.
21391 del 2016), secondo cui “l'agente deve rispondere, nei confronti dell'opponente vittorioso, delle spese processuali: ciò in base al principio di causalità, che informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere proprio dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione. Lo stesso esattore, inoltre, proprio perché, a mente del cit. art. 39, ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, non può non rispondere dell'esito della lite, anche per ciò che concerne la materia delle spese processuali” (Cass. n.
24774/2018).
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica
Russo, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 30829/2023 resa dal Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 30.06.2023 (R.G. n. 22099/2022), nel giudizio instaurato da , dichiara l'illegittimità e pertanto la non Parte_1 debenza dei crediti portati dalla cartella di pagamento n. 07120200107649502000, ruoli n.
2020/11233, n. 2020/11235, n. 2020/11236, n. 2020/11237.
2. Condanna gli appellati e Controparte_1 Controparte_6
, in solido tra loro, alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nei
[...] confronti di , che liquida complessivamente in € 1.309,00 oltre spese Parte_1 generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre quanto versato a titolo di contributo unificato e marca da bollo, con distrazione in favore del procuratore costituito avv.to
Giuliana Pirozzi dichiaratosi antistataria.
Così deciso in Napoli, lì 14.04.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 9 Maria Ludovica Russo il giudice 10 Maria Ludovica Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 26736 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 01.04.2025 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Giuliana Pirozzi (cf. Parte_1
) presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti;
C.F._1
- appellante -
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv.to Giuseppe La Venuta (cf. , presso cui elettivamente domicilia, C.F._2 come da procura in atti;
- appellata -
NONCHÉ
(c.f. ), in persona del Prefetto p.t.; Controparte_2 P.IVA_1
- appellato contumace -
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 01/04/2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da avverso la Parte_1 sentenza n. 30829/2023 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di Napoli, in persona del
il giudice 1 Maria Ludovica Russo dott.ssa R. Brognoli, in data 27.06.2023, pubblicata in data 30.06.2023, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 22099/2022, instaurato dalla sig.ra , con cui si chiedeva dichiarare Parte_1 la nullità, l'illegittimità e l'inesistenza dalla cartella esattoriale n. 07120200107649502000, ruoli n. 2020/11233, n. 2020/11235, n. 2020/11236, n. 2020/11237, con ente impositore la CP_3
, per presunte violazioni del Codice della Strada risalenti all'anno 2017, per un
[...] importo complessivo pari ad € 4.467,77 .
Nel giudizio di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso la predetta cartella – notificata ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 in data 29.03.2022 – l'istante eccepiva l'omessa e/o irrituale notifica del presupposto verbale di infrazione, di cui era giunta a conoscenza per il tramite della cartella opposta, la prescrizione del credito e la decadenza dal diritto alla riscossione, nonché il difetto di motivazione dell'atto impugnato. Concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e la dichiarazione di nullità, di illegittimità e di inesistenza della cartella di pagamento oggetto di opposizione, con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione.
Si costituiva l' , la quale eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 della domanda attorea, in quanto non proposta ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 150/2011, e la tardività perché proposta oltre il termine di 30 giorni di cui alla predetta norma, nonché la propria carenza di legittimazione passiva. Concludeva per la declaratoria di inammissibilità della domanda ovvero, in via gradata, per il rigetto della stessa nei confronti di CP_4
Nonostante la regolare vocatio in ius non si costituiva la . Controparte_3
Con sentenza n. 30829/2023, pubblicata in data 30.06.2023, il Giudice di Pace rilevava l'inammissibilità dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26283/2022, sull'erroneo presupposto che si trattasse di opposizione avverso l'estratto di ruolo, precisando: “la non impugnabilità dell'estratto di ruolo poiché detta impugnazione è prevista nei soli casi in cui il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivare pregiudizio per la partecipazione ad una procedura d'appalto oppure per la riscossione allo stesso dovute dai soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Il caso in esame non contempla tali presupposti per cui la domanda è inammissibile…”. Dunque, dichiarava l'inammissibilità della domanda e compensava integralmente tra le parti le spese di giudizio.
il giudice 2 Maria Ludovica Russo Con atto di citazione in appello notificato alle controparti a mezzo P.E.C. del 12.12.2023 la sig.ra impugnava la sentenza sopra indicata, individuando le parti e le motivazioni Parte_1 ritenute erronee, e ne chiedeva l'integrale riforma anche in relazione alla statuizione sulle spese.
Secondo l'appellante, il Giudice di Pace aveva erroneamente qualificato la domanda, non trattandosi di un'azione di accertamento negativo avente ad oggetto l'impugnazione dell'estratto di ruolo, bensì un'azione recuperatoria proposta avverso la cartella di pagamento n. 0712020010764950000, regolarmente notificata, per contestare l'omessa notifica del verbale di accertamento ad essa sotteso e l'illegittimità della procedura di riscossione.
Posta l'ammissibilità della domanda, la stessa doveva poi ritenersi fondata in quanto la non aveva fornito prova dell'avvenuta notifica del verbale di Controparte_3 accertamento, oggetto di contestazione anche in appello.
Infine, l'odierna appellante contestava la disposta compensazione delle spese di lite e concludeva, in accoglimento del gravame, per la declaratoria di ammissibilità dell'opposizione con accoglimento della stessa e conseguente declaratoria di nullità, di illegittimità e di inesistenza della cartella;
il tutto con condanna, in solido o alternativamente, dei convenuti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
Si costituiva l la quale deduceva l'inammissibilità Controparte_5 dell'opposizione per tardività, in quanto proposta oltre il termine di 30 giorni ai sensi degli artt. 22 e 23 Legge 689/81, così come novellati dall'art. 7 del decreto legislativo 150/2011; in ogni caso, eccepiva nuovamente la propria carenza di legittimazione passiva. Concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Non si costituiva l . Controparte_6
All'esito dell'udienza del 01/04/2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.
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§1. In primis va dichiarata la contumacia della non costituitisi Controparte_3 nonostante la regolare vocatio in ius.
il giudice 3 Maria Ludovica Russo §2. Nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di inammissibilità della domanda pronunciata in I grado e l'eventuale conseguente valutazione di merito.
L'appello è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
Con atto di citazione ex art. 615 e 617 comma 1, c.p.c. – ritualmente notificato all'
[...]
e alla con P.E.C. del 27.02.2022 – la sig.ra Controparte_1 Controparte_3
chiedeva la dichiarazione di nullità, illegittimità ed inesistenza della Parte_1 cartella di pagamento n. 07120200107649502000, notificata in data 29.03.2022, e deduceva – tra l'altro – l'omessa e/o irrituale notificazione del presupposto verbale di accertamento delle violazioni al C.d.S., esercitando (anche) un'azione lato sensu recuperatoria ex art. 7 del D.lgs. n.
150/2011.
All'esito del giudizio di I grado, nel quale l'ente impositore restava contumace, il Giudice di Pace dichiarava inammissibile l'opposizione sull'erroneo presupposto che, nella specie, oggetto dell'impugnazione fosse “l'estratto di ruolo” a mezzo del quale l'opponente era venuta a conoscenza della pretesa creditoria iscritta a suo carico.
Tuttavia, come evidenziato dall'appellante, dal tenore dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado si evince con chiarezza che oggetto di impugnazione era la cartella esattoriale n. 07120200107649502000 ritualmente notificata, pertanto sussiste l'interesse ad agire, con conseguente erroneità sul punto della pronuncia gravata.
Ciò detto, l'appellante ha dedotto in primo grado una serie di illegittimità talune da qualificare come motivi di “opposizione recuperatoria” e altre da ricondurre all'ambito applicativo di cui all'art. 615 c.p.c.
In ordine al profilo recuperatorio, ed in particolare all'ammissibilità dell'opposizione, proposta nelle forme dell'atto di citazione di cui all'art. 615 c.p.c. e non mediante ricorso ex art. 7 del D.lgs. n. 150/11, è indubbio che nella giurisprudenza di legittimità sia consolidato il principio di diritto secondo cui: «L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della
il giudice 4 Maria Ludovica Russo strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento» (Cass. SS.UU. n. 22080/2017; conf.
Cass. ord. n. 26843/2018; Cass. ord. n. 9059/2021; Cass. ord. n. 14266/2021).
In linea con tale statuizione, più di recente, la Corte di Cassazione ha precisato: «Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi dell'art. 7 del d.lgv. n. 150 del
2011. Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte» (Cass. n. 4690/2022).
Nel caso in esame - come emerge dalla documentazione in atti – sebbene l'opposizione spiegata in I grado dalla sig. sia stata proposta con atto di citazione, l'azione lato Parte_1 sensu recuperatoria risulta comunque tempestiva in quanto, tenuto conto della notificazione della cartella n. 07120200107649502000, in data 29.03.2022, l'atto di citazione è stato regolarmente notificato alle controparti in data 27.04.2022 (ossia dopo 29 giorni) e depositato in cancelleria per l'iscrizione della causa al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Con dell'Ufficio G.d.P. di Napoli in data 28.04.2022, ergo nel rispetto del termine decadenziale di 30 gg. previsto dal citato art. 7.
Il mero (ed eventuale) errore nella scelta della forma dell'atto introduttivo del giudizio non si riverbera sulla ammissibilità e/o validità della domanda attorea.
Sul punto gli stessi giudici di legittimità a Sezioni Unite hanno chiarito che: «nei procedimenti «semplificati» disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma dell'art. 4 del d. lgs. n. 150 del 2011 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del
il giudice 5 Maria Ludovica Russo giudice, la quale opera solo “pro futuro”, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011)» (Cass. S.U. n. 758/2022).
Pertanto, nel caso di specie, attesa la data di notificazione dell'atto di citazione in opposizione (27.04.2022) – oltre che la data di deposito in cancelleria per l'iscrizione della causa al Ruolo Generale (28.04.2022) – l'azione promossa dalla odierna appellante è tempestiva (rispetto alla notifica della cartella avvenuta il 29.03.2022) e perciò ammissibile.
§3. Ciò premesso, passando all'esame del merito, questo giudicante ritiene che l'opposizione lato sensu recuperatoria, proposta in I grado dall'odierna appellante, sia fondata e vada accolta in ragione del fatto che, stante la contumacia della in Controparte_3 entrambi i gradi di giudizio, non è stata fornita dall'Amministrazione procedente la prova della rituale notifica del verbale di accertamento dell'infrazione al C.d.S. sotteso alla cartella opposta e oggetto di specifica contestazione, per cui la pretesa sanzionatoria dell'ente impositore non può che ritenersi estinta secondo quanto previsto dall'art. 201 C.d.S. ed affermato dalla giurisprudenza, con conseguente annullamento dell'impugnato atto esattoriale (cfr. Cass. n. 4690/2022; Cass. n. 11789/2019).
D'altronde, considerato che l'opposizione in questione ha avuto ad oggetto una cartella di pagamento notificata alla contribuente dall , risulta evidente che il Controparte_8
volesse portare ad esecuzione il credito ad essa sotteso, per cui sussiste in capo CP_9 alla sig.ra un concreto ed attuale interesse a sentir dichiarare l'inesistenza del Parte_1 credito ex adverso vantato.
L'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile
il giudice 6 Maria Ludovica Russo giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice;
pertanto, costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (Cass.
Cfr. 19268/16).
§4. In considerazione del pieno accoglimento dell'appello proposto, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza (con conseguente riforma della sentenza di I grado anche relativamente al capo delle spese) e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa e in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M. n. 147/2022, incidendo sulla determinazione del quantum l'inesistenza della fase istruttoria, il tenore documentale e la semplicità della causa, l'attività difensionale svolta e la condotta processuale delle parti.
§5. Per quanto concerne l'eccepita estraneità dell alle doglianze Controparte_8 di parte attrice e la dedotta carenza della propria legittimazione passiva, questo giudicante, pur rilevando che sia di esclusiva pertinenza dell'ente impositore fornire in giudizio la prova documentale dell'avvenuta notificazione degli atti presupposti alla cartella esattoriale, in ragione del cd. “principio di causalità” ritiene disporsi la condanna in solido tra le parti appellate per le spese sia del primo che del presente grado.
Relativamente al rapporto tra ente impositore e Concessionario della riscossione, in caso di opposizione a cartella esattoriale per sanzione amministrativa con accoglimento delle doglianze del contribuente, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, tutte le volte in cui la condotta negligente sia da ascriversi all'ente impositore, in forza non tanto del principio di soccombenza, quanto piuttosto di quello di causalità, al fine di non aggravare ulteriormente senza alcun motivo la posizione del debitore di pretesa esattoriale, già assoggettato ad un regime di particolare sfavore — rispetto all'esecuzione ordinaria — in nome delle esigenze di maggiore effettività del recupero connesse alle qualità oggettive o funzionali del credito, non può allora farglisi carico della ripartizione, tutta interna al rapporto tra ente creditore interessato ed agente della riscossione, dell'imputabilità dell'ingiustizia od iniquità dell'azione esecutiva al primo o al secondo, nemmeno ai fini del riparto delle spese della lite che egli è stato costretto ad intentare per fare valere l'illegittimità dell'azione esecutiva stessa (così, Cass. n. 3101/2017, già prima Cass. n. 8496/2016 ed in seguito Cass. n.
15390/2018).
il giudice 7 Maria Ludovica Russo Laddove, a seguito di opposizione, la cartella di pagamento sia annullata, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro ed in base al principio di causalità, a carico dell'impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo. (cfr. Cass. n. 1070 del 18.01.2017, nello stesso senso Cass. n. 7371/2017, e da ultimo Cass. n. 15390/2018).
Sul punto la Cassazione si è pronunciata in modo tranciante circa la condanna alle spese processuali cui va soggetto il Concessionario della riscossione, anche ove l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione (nascente dalla formazione della cartella esattoriale) sia imputabile ad un comportamento o omissione ascrivibile all'ente impositore.
Infatti, l'unico ed immancabile soggetto nei cui confronti è necessario dispiegare la contestazione è proprio quello che, in virtù della configurazione dell'attuale sistema, fondato sulla scissione istituzionalizzata tra titolarità del credito e titolarità del potere di azione esecutiva, ha dato in concreto luogo o ha in concreto minacciato di dare luogo: vale a dire l'Agente della riscossione. Pertanto, sia pure per un dovere istituzionale, è questo il solo soggetto che fa sorgere l'onere di contestazione in capo al debitore ed è quindi giocoforza che sia esso a sopportarne le conseguenze in dipendenza della sua veste, per il caso di fondatezza delle contestazioni all'azione esecutiva da esso stesso (benché, ripetesi, doverosamente) posta in essere.
Poiché, poi, l'agente di riscossione ha un vero e proprio onere di chiamare in causa l'ente
"creditore interessato" (art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112) onde evitare di subire le conseguenze negative della lite, egli ha sì la facoltà di chiedere di essere manlevato dal chiamato (quando evidentemente la contestazione ritenuta fondata non riguardi atti commessi dal medesimo agente, ma appunto vizi di procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'altro), ma bene risponde delle spese di lite imposte dalla sua — benché doverosa— stessa condotta, in forza non già o non solo (come avverrebbe se la contestazione ritenuta fondata riguardasse fatti o atti ad esso ascrivibili) del principio di soccombenza, ma allora e quanto meno del principio di causalità.
Resta salva l'azione di manleva che l'agente della riscossione può proporre nei confronti dell'ente creditore interessato e che viene a configurarsi come onere processuale in
il giudice 8 Maria Ludovica Russo senso tecnico, nei rapporti però tra ente impositore (evocato in giudizio) e Concessionario della Riscossione (Cass. n. 14125 del 2016); nel caso in esame non esercitata e/o tardiva.
In conclusione, il più recente e consolidato orientamento della Suprema Corte condivide appieno l'arresto di Cass. 11 luglio 2016, n. 14125 (ma si veda anche Cass. n. 17502 del 2016 e n.
21391 del 2016), secondo cui “l'agente deve rispondere, nei confronti dell'opponente vittorioso, delle spese processuali: ciò in base al principio di causalità, che informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere proprio dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione. Lo stesso esattore, inoltre, proprio perché, a mente del cit. art. 39, ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, non può non rispondere dell'esito della lite, anche per ciò che concerne la materia delle spese processuali” (Cass. n.
24774/2018).
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica
Russo, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 30829/2023 resa dal Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 30.06.2023 (R.G. n. 22099/2022), nel giudizio instaurato da , dichiara l'illegittimità e pertanto la non Parte_1 debenza dei crediti portati dalla cartella di pagamento n. 07120200107649502000, ruoli n.
2020/11233, n. 2020/11235, n. 2020/11236, n. 2020/11237.
2. Condanna gli appellati e Controparte_1 Controparte_6
, in solido tra loro, alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nei
[...] confronti di , che liquida complessivamente in € 1.309,00 oltre spese Parte_1 generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre quanto versato a titolo di contributo unificato e marca da bollo, con distrazione in favore del procuratore costituito avv.to
Giuliana Pirozzi dichiaratosi antistataria.
Così deciso in Napoli, lì 14.04.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 9 Maria Ludovica Russo il giudice 10 Maria Ludovica Russo