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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/04/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G.634/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ARNO' RICCARDO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. BONANNI CAIONE CP_1 P.IVA_1
RE e dell'avv.BORRELLI GIULIO, DELL'AVV. SILLA JESSICA e dell'avv.
ROCCO FRANCESCA
PARTE RESISTENTE
Oggi 29/04/2025 ad ore 14.54 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. ARNO' RICCARDO per parte resistente l'avv. Silvia Lombardo in sostituzione dell'avv. PINNA CP_2
OSCAR per parte resistente l'avv. Serena Chiusolo in sostituzione dell'avv. BONANNI CP_1
CAIONE RE e dell'avv. BORRELLI GIULIO e dell'avv. ROCCO FRANCESCA per il terzo chiamato l'avv. Umberto Scarfò in sostituzione dell'avv. DI TORO
MAMMARELLA CRISTIANO
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Previ gli accertamenti e le declaratorie occorrenti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare:
1. accertare e dichiarare, a ogni effetto di legge CP_ e di contratto, che il ricorrente ha lavorato per la convenuta per il periodo dal 1.3.2018 al
30.9.2020 nelle circostanze di tempo e di luogo e secondo le modalità di cui in premessa, 2. accertare e dichiarare che la suddetta prestazione lavorativa del ricorrente si è svolta con gli orari, nei giorni e nei tempi e secondo le modalità e le mansioni dedotti in premessa 3. accertare e dichiarare che il suddetto rapporto di lavoro è ab origine disciplinato e regolamentato dal CCNL Tras. Sped. in premessa indicato e comunque applicare al CP_4
predetto rapporto di lavoro il trattamento economico previsto dal CCNL sopra citato;
4. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per i motivi di cui al ricorso, al pagamento di differenze retributive in premessa indicate e, comunque, a titolo di E.a.r. - Mancata adesione all'Ente bilaterale, scatti di anzianità, importo forfettario – Una tantum, risarcimento danno per ferie non godute e/o pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, nonché differenze dovute su mensilità aggiuntive e per quanto viene erogato a titolo di straordinario,
TFR ed errato inquadramento, conseguentemente, 5. condannare la società convenuta a corrispondere al ricorrente l'importo di € 11.561,23 lorde a titolo di differenze retributive, ovvero la diversa somma anche superiore e/o inferiore che dovesse risultare dovuta eventualmente a seguito di ctu contabile e/o di quella diversa somma ritenuta di giustizia ed equità 6. in ogni caso, condannare le convenute, ex art. 36 Cost. e 2099 c.c., al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze e maggiorazioni economiche e retributive come sopra specificate e quantificate e comunque condannare parte convenuta al pagamento di tutte quelle somme, comprensive di tutte le voci economiche previste per legge e per contratto, che risultassero ancora dovute al ricorrente, a titolo di differenze e/o maggiorazioni retributive, per il suddetto periodo di lavoro dipendente o per quel diverso periodo lavorativo che risultasse provato in corso di causa, in applicazione dell'art. 36 Cost., del codice civile e del
CCNL in premessa richiamato o di quella anche diversa contrattazione collettiva comunque in concreto applicabile, in quella somma e misura che sarà provata e ritenuta di legge e di giustizia anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., per le causali di cui in premessa, oltre rivalutazione e interessi di legge dalle singole scadenze di pagamento al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c. 7.
Con vittoria di spese, rimborso contributo unificato e pagamento di compensi professionali, spese generali 15%, cpa 4% e oneri di legge, con distrazione a favore dello scrivente procuratore anticipatario. In via istruttoria, si chiede di essere ammessi a prova testimoniale diretta sui fatti narrati nel presente ricorso da intendersi qui ritrascritti preceduti dalla locuzione “vero che” estrapolate ed escluse eventuali frasi e/o parole che implichino valutazioni o giudizi.
PARTE RESISTENTE e CP_2 CP_2
In via preliminare 1) accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di connessione tra la presente causa e quella pendente avanti alla Sezione Lavoro di questo Tribunale – Giudice
Dott.ssa ONETO - RGL RGL N. 299/2023 (all. A), e, di conseguenza, disporne – previa ogni più opportuna declaratoria e per ragioni di economia processuale - la riunione, ai sensi dell'art. 274 c.p.c. 2) autorizzare ai sensi degli artt. 106, 269 e 420, co. 9, c.p.c. la chiamata in causa, a manleva e garanzia, anche in virtù dell'azione di regresso, di Controparte_5
C.F. / P.I.V.A. , con sede legale in 20151 – Milano (MI), Via
[...] P.IVA_2
Grosio n. 10/10, in persona del legale rappresentante pro tempore e, conseguentemente, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art. 415 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 420
c.p.c. pronunciare nei termini di rito un nuovo decreto e/o ordinanza per la fissazione di altra udienza, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge;
Nel merito 3) rigettare il ricorso per tutte le ragioni su esposte, anche singolarmente considerate;
In via subordinata 4) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare e al pagamento della minor somma che sarà Controparte_6 CP_2
ritenuta di giustizia e, per nei limiti della responsabilità solidale;
Nei confronti del CP_2
Terzo Chiamato: 5) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande del ricorrente, chiede condannarsi C.F. / P.I.V.A. CP_2 Controparte_5
, con sede legale in 20151 – Milano (MI), Via Grosio n. 10/10, in persona del P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore a manlevare e tenere indenne da ogni e qualsivoglia CP_2
conseguenza pregiudizievole alla stessa derivante per i motivi azionati nel presente giudizio, ivi comprese le spese del presente giudizio. In ogni caso 6) con vittoria di spese, diritti ed onorari;
In via istruttoria, senza accettazione alcuna dell'inversione dell'onere della prova a) sia disposta prova per interpello e per testi sulle circostanze di narrativa che fossero oggetto di contestazione, da intendersi quivi ritrascritte, tutte precedute dalla locuzione “vero che” e comunque sui seguenti capitoli di prova: 1. è una società che si occupa esclusivamente CP_2 dell'attività di logistica di magazzino, esercitata attraverso l'attività prestata dai propri soci lavoratori, che consiste in concreto nella movimentazione delle merci in ingresso ed in uscita dagli impianti di logistica, comunemente di proprietà di terzi;
2. L'azienda, convenuta nel presente giudizio, ha natura di società cooperativa con scopo mutualistico e persegue le proprie finalità sociali offrendo ai soci delle possibilità di lavoro (doc.2);
3. Nel caso di specie, la predetta attività veniva svolta presso il magazzino di sito Controparte_7 in Stradella (PV), Via Zaccagnini snc, c.d. “città del libro”, in virtù delle comunicazioni di Cont assegnazione di (sub)appalto ricevute da (doc.3);
4. Invero, con decorrenza CP_5
01.08.2018, è subentrata a , quale società appaltatrice del servizio Parte_2
logistico presso il sito in questione e la medesima società è la diretta contraente della Cont committente principale 5. Con il subentro di sono stati Controparte_7
sottoscritti n. 2 verbali di accordo sindacale con le OO.SS. maggiormente rappresentative per la salvaguardia dei livelli occupazionali ed il mantenimento delle condizioni retributive e
Cont normative già in essere in favore dei lavoratori impiegati nel sito (doc. 4 e 5);
6. ha poi veicolato le specifiche attività da svolgere in magazzino a ciascuna delle cooperative da essa stessa designate, tra le quali 7. In specifico, nell'appalto di città del Controparte_6
libro, si occupa, con decorrenza 01.08.2018, delle attività di movimentazione della CP_2 merce a marchio “AME” (Mondadori) e, con decorrenza 01.03.2021, della movimentazione dei libri a marchio “MELI” (Messaggerie Libri), quest'ultima commessa unitamente ad altre Cont cooperative affidatarie (cfr doc.3);
8. In data 19.12.2018 fra e le società da essa designate per l'attività operativa di movimentazione delle merci, tra cui , unitamente CP_2 ad da una parte, e le OO.SS. maggiormente rappresentative, dall'altra parte, CP_8
è stato siglato un accordo quadro avente ad oggetto la regolamentazione del modello retributivo e degli istituti differiti, nonché delle condizioni economiche complessive, anche di miglior favore, dei lavoratori (doc. 6);
9. In questo quadro, a far tempo dal 01.08.2018, il ricorrente veniva ammesso alla cooperativa previa specifica domanda e successiva CP_2
deliberazione, acquisendo lo status di socio lavoratore (doc. 7 e 8); 10. Contestualmente, veniva costituito il rapporto di lavoro mutualistico, in virtù del quale lo stesso veniva ammesso sul luogo di lavoro presso l'appalto di Stradella Controparte_7
(PV); 11. Nello specifico, il sig. è stato assunto alle dipendenze di con Parte_1 CP_2
contratto a tempo determinato, con scadenza al 31.10.2018, ed orario di lavoro di 39 ore settimanali, articolate dal lunedì al venerdì (n. 8 ore giornaliere), con la mansione di addetto allo spostamento delle merci ed inquadramento nel livello 6°J, in applicazione del CCNL
Trasporto merci spedizioni e logistica (doc. 9); 12. Il contratto era poi oggetto di varie proroghe fino al 07.06.2019, quando il rapporto di lavoro con si interrompeva (doc. CP_2
10); 13. Dopodiché, il ricorrente veniva nuovamente assunto da in data 12.01.2020, CP_2
previa specifica domanda e successiva deliberazione, acquisendo lo status di socio lavoratore
(doc. 11, 12 e 13); 14. Nello specifico, il sig. veniva assunto alle dipendenze Parte_1
di con contratto a tempo indeterminato, orario di lavoro di 39 ore settimanali, articolate CP_2
dal lunedì al venerdì (n. 8 ore giornaliere), con la mansione di addetto allo spostamento delle merci ed inquadramento nel livello 6°J, in applicazione del CCNL Trasporto merci spedizioni e logistica (cfr. doc. 11); 15. Il rapporto di lavoro con terminava in data 31.12.2021, a CP_2
seguito del cambio appalto Urano/Gea Soc. Coop. (doc. 14 e cfr. doc. 3 lett. f) g)); 16. Con lettera del 27.07.2020 e decorrenza dall'01.10.2020, la datrice riconosceva al sig.
[...]
l'inquadramento nel 5° livello del CCNL di settore (doc. 15); 17. Sin Pt_1 dall'assunzione in , il sig. ha svolto l'attività di prelievo e versamento CP_2 Parte_1 dei colli contenenti libri, mediante il carrello EKS110, c.d. commissionatore basso (doc. 16); un mezzo di limitata complessità, a salita bassa (1mt da terra), tra i più semplici che vengono utilizzati per lo svolgimento delle attività di movimentazione delle merci, viene guidato attraverso una semplice manopola direzionale, affiancata da due pulsanti che servono rispettivamente per attivare la marcia in avanti e la marcia indietro;
18. Lo stesso svolge le proprie mansioni utilizzando altresì la c.d. pistola RF che serve ad identificare il prodotto e la sua allocazione;
19. Si descrive di seguito specificatamente l'attività di prelievo e versamento dei colli contenenti libri eseguita dal ricorrente: a) Il ricorrente prende un roll-container, cui è attaccata una etichetta con codici a barre e nel quale sono sistemate n. 16 scatole;
b) Il ricorrente spara con la pistola RF l'etichetta ed a quel punto si apre il percorso che dovrà compiere;
ovvero, la pistola gli indica l'allocazione in magazzino dei libri da prelevare
(quindi dove andarli a prelevare), con le relative quantità, e, successivamente, gli indica la scatola dove andranno inseriti;
c) Il ricorrente, in questo modo, riempirà tutte le 16 scatole del roll-container; d) Riempito il roll-container, il ricorrente lo lascerà nel suo reparto, nella posizione di fine linea. Per completezza, il roll-container verrà poi ritirato da altri addetti, i quali si occuperanno del suo spostamento vicino alle linee di confezionamento, dove le scatole verranno spostate su una rulliera per essere riempite con materiale riempitivo
(cellophane, polistirolo, ecc.), quindi pesate ed infine inviate al nastratore automatico, pronte per la fase successiva verso la zona di destino;
e) Lasciato il roll-container a fine linea, il ricorrente ne prenderà un altro per eseguire nuovamente tutte le fasi del ciclo appena descritto ai punti a), b), c) e d) e così per l'intera giornata lavorativa;
20. Contrariamente a quanto riferito ai punti 7 e 8 del ricorso introduttivo, il ricorrente non ha mai svolto attività di imballaggio (packing), non ha mai utilizzato carrelli elevatori con sopraelevazione in quota a
3 metri (infatti l'unico servomezzo che ha utilizzato per svolgere le sue mansioni è il commissionatore basso che si eleva solo fino ad 1 mt da terra), non ha mai svolto attività di controllo dei prezzi e/o di cambio dei prezzi con la macchinetta etichettatrice, né ha mai svolto movimentazione, scarico dei libri a terra delle corsie o scaffalature in altezza, né preso scatole da 30 kg e/o preparato bancali;
21. Contrariamente a quanto riferito al punto 14 del ricorso introduttivo, il ricorrente non ha mai guidato gru, kombi o altri carrelli complessi trilaterali o quadrivi;
22. Contrariamente a quanto riferito al punto 15 del ricorso introduttivo,
e come più volte ribadito, il ricorrente, per lo svolgimento delle sue mansioni, ha solo utilizzato unicamente il commissionatre basso e la pistola RF;
non si riconoscono pertanto tutti gli altri compiti indicati da controparte;
23. Il ricorrente svolgeva un orario di 8 ore giornaliere (dal lunedì al venerdì), per cinque giorni alla settimana con due giorni di riposo, secondo turni diversi a rotazione con gli altri colleghi, a seconda delle esigenze organizzative e di gestione dell'appalto; 24. Il ricorrente veniva correttamente inquadrato in ragione delle mansioni svolte in concreto, ed ha sempre ricevuto la paga spettante a norma di legge e di contratto, in applicazione del trattamento economico corrispondente;
25. Infatti, il ricorrente ha ricevuto la retribuzione mensile sulla base di una paga oraria, così come risulta dai cedolini paga e dai LUL, che si allegano, nonché sulla base delle disponibilità di volta in volta offerte all'azienda (doc. 17 e 18); 26. La retribuzione ordinaria, nonché la 13ma e 14ma, le ferie, i
ROL, i permessi il TFR nonché ogni altro elemento economico di cui ai cedolini paga prodotti, sono stati determinati e, pertanto, corrisposti applicando integralmente i parametri economici contenuti nel CCNL per i dipendenti delle Imprese di Logistica, Trasporto e spedizione merci, con le particolarità previste nella parte speciale terza per la Cooperazione, nonché conformemente agli accordi sindacali prodotti in giudizio;
27. In particolare la datrice di lavoro ha adottato il metodo di cui al combinato disposto degli artt. 3 LN 142/01 – 23 capitolo II disposizioni generali rubricato interruzioni, sospensioni di lavoro e recuperi - 61
PARTE SPECIALE sezione prima e 61 sezione terza cooperazione rubricati retribuzione
CCNL trasporto merci spedizione e logistica;
28. Ne consegue che la datrice ha erogato gli istituti relativi la tredicesima e quattordicesima mensilità, festività, ferie ed indennità sostitutiva delle ferie non godute, permessi per ROL e per ex festività, indennità sostitutiva ai permessi non goduti e trattamento di fine rapporto nella misura pari al 100%, di quanto maturato dal ricorrente;
29. Invero, il CCNL di settore contiene, come già anticipato, una parte speciale riservata alla Cooperazione che prevede all'art. 61 che “gli istituti differiti relativi a permessi, rol, ex festività retribuite, 13ma e 14ma potranno essere erogati attraverso una maggiorazione delle retribuzioni orarie”. Così conformemente dispone anche l'accordo quadro sub. doc. 06. Si indica sin d'ora come teste a prova diretta sulle circostanze indicate nelle premesse di fatto e sui capitoli di prova formulati, e contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi, i signori 1) ; 2) ; entrambi presso Controparte_9 CP_10
Cont in Peschiera Borromeo Via Tobagi n. 26; b) ammettersi la prova testimoniale contraria, diretta ed indiretta sui capitoli per testi dedotti dal ricorrente, nella denegata ipotesi di loro ammissione con i testi indicati;
c) ci si oppone ad una eventuale CTU contabile disposta dal
Giudice, volta all'accertamento delle presunte differenze retributive, in quanto allo stato meramente esplorativa;
d) ci si oppone all'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie ex adverso proposte, poiché irrilevanti, genericamente formulate ed implicanti giudizi di merito;
e) sia disposto d'ufficio ogni altro mezzo istruttorio ritenuto necessario ex art. 421 c.p.c.; Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore del presente procedimento non è modificato rispetto alla dichiarazione del ricorrente.
PARTE RESISTENTE CP_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, e previa ogni opportuna declaratoria così giudicare: In via preliminare: accertare il difetto di legittimazione passiva in capo ad per le motivazioni ampiamente spiegate in narrativa;
Nel merito: rigettare Controparte_1
il ricorso e tutte le domande svolte dal ricorrente nei confronti di perché CP_1
infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nella presente memoria, mandando assolta da ogni e qualsiasi pretesa e/o conseguenza per essa Controparte_1
pregiudizievole; In via ulteriormente subordinata: per tutti i motivi esposti in memoria, accertare e dichiarare tenuta, e per l'effetto condannare e Controparte_6 Controparte_7
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a tenere indenne e
[...]
manlevare da qualsiasi pregiudizio dovesse ad essa derivare come Controparte_1
conseguenza del presente giudizio e/o dei fatti narrati nel ricorso e, dunque, a indennizzare, anche in via anticipata, la stessa di ogni e qualsiasi importo che questa Controparte_1
fosse tenuta a corrispondere a qualsiasi titolo al ricorrente. Con vittoria di spese anche generali, diritti ed onorari, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari. In via istruttoria, ci si oppone alle istanze istruttorie tutte ex adverso formulate, in quanto generiche ed irrilevanti ai fini del giudizio per i motivi già esposti in memoria. Nella denegata ipotesi di loro ammissione, in tutto o in parte, si chiede di essere ammessi a prova contraria sulle circostanze ex adverso indicate con i testi successivamente indicati. Sempre in via istruttoria, si chiede altresì occorrendo ammettersi CTU contabile per la corretta quantificazione degli importi eventualmente dovuti a titolo di differenze retributive. Sempre in via istruttoria, darsi atto della produzione dei seguenti documenti, oltre al mandato alle liti
TERZO CHIAMATO in principalità 1) rigettare il ricorso e le domande tutte ivi formulate, in quanto infondati in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti;
2) rigettare per le motivazioni tutte, anche singolarmente considerate, di cui alla narrativa del presente atto le domande di condanna e/o di manleva svolte dalle altre parti processuali nei confronti di Controparte_5
anche per effetto e in ragione dell'infondatezza, in fatto e in diritto, delle
[...]
domande svolte dal ricorrente nel ricorso introduttivo;
in via subordinata 3) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare
[...]
al pagamento della minor somma, che sarà ritenuta di Controparte_5 giustizia, limitando l'eventuale condanna alle sole somme aventi natura schiettamente retributiva;
4) disporre in caso di accoglimento anche parziale delle pretese del ricorrente che rimborsi, o comunque tenga indenne Controparte_6 Controparte_5 per le somme da quest'ultima, eventualmente, corrisposte al ricorrente in esecuzione
[...] dell'emananda sentenza;
in ogni caso 4) con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali di studio, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
in via istruttoria nel caso in cui l'Ill.mo
Giudice del Lavoro adito ritenesse di dover procedere allo svolgimento di attività istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie orali ex adverso proposte, poiché irrilevanti, genericamente formulate e implicanti giudizi di merito;
tuttavia, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle prove orali avversarie, senza accettazione alcuna dell'inversione dell'onere della prova, ammettere la prova testimoniale contraria, diretta e indiretta, sulle circostanze capitolate dalle controparti, indicandosi sin d'ora come teste il sig. Cont presso ci si oppone all'avversa richiesta di CTU, in quanto allo stato Testimone_1
meramente esplorativa e unicamente volta a sopperire alle carenze deduttive di parte ricorrente;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429/437 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 634/25 promossa da:
(cf. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ARNO' RICCARDO
PARTE RICORRENTE
E (c.f. ) con il patrocinio dell'avv. BONANNI CAIONE CP_1 P.IVA_1
RE e dell'avv. BORRELLI GIULIO e dell'avv. ROCCO FRANCESCA;
PARTE RESISTENTE
E
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha rassegnato le conclusioni dianzi evidenziate per Parte_1 il cui accoglimento ha allegato di essere stato un dipendente della (d'ora in Controparte_6
avanti anche soltanto ) dal 1/3/2018 al 31/12/2021 presso lo stabilimento sito in CP_2
Stradella, via Zaccagnini S.n.c., luogo di esecuzione dell'appalto tra la propria datrice di lavoro e la (d'ora in avanti anche soltanto;
di essere stato Controparte_7 CP_2
assunto con inquadramento al livello 6J fino al 30/9/2020 sebbene avesse sempre svolto mansioni inquadrabili in un livello superiore;
di aver maturato un credito non solo per l'errato inquadramento ma anche per la mancata corresponsione delle ore minime previste dal contratto e delle altre voci retributive di seguito specificate.
1.1. Le società convenute e la terza chiamata si sono costituite in giudizio chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda.
In particolare, la società ha allegato di non aver stipulato alcun Controparte_1
contratto di appalto ma di essere stata somministratrice di lavoratori in favore della e CP_2
che aveva assunto il ricorrente nel periodo dal 10.06.2019 al 12.10.2019 e dal 14.10.2019 all'11.01.2020.
1.2. Nelle more del giudizio il ricorrente ha limitato le proprie domande alla sola rivendicazione dell'inquadramento del 5° livello.
2. Venendo al merito della controversia si osserva innanzitutto che è incontestato che il ricorrente abbia svolto sin dalla sua assunzione le mansioni addetto al picking occupandosi delle mansioni puntualmente descritte dalla parte convenuta e ai punti 17, 18 e 19 CP_2 CP_2
della propria memoria di costituzione.
È documentato che in base alle previsioni del CCNL per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente e d'ora in avanti anche soltanto CCNL) appartengono al 5° liv. “I lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva. Profili esemplificativi […] attività di preparazione degli ordini
(Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller, ecc.)” (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente).
La società datrice di lavoro ha allegato e dedotto che in base allo stesso CCNL
l'inquadramento del lavoratore risulta essere stato corretto.
In particolare, è stato allegato che
- la declaratoria del livello 6°J, prevede che “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi”;
- la declaratoria del livello 6°J, prevista dall'Accordo di rinnovo del CCNL Logistica,
Trasporto merci e Spedizione, del 3 dicembre 2017 (cfr. doc. n. 20 fascicolo ), CP_2
riprendendo la declaratoria del livello 6°J del precedente CCNL 2013, specifica che il passaggio al 6° livello di tali lavoratori avverrà secondo le seguenti tempistiche: - Dopo 24 mesi per i lavoratori assunti al 1.1.2018; - dopo 18 mesi per i lavoratori assunti al 1.1.2019; -
Dopo 12 mesi per i lavoratori assunti al 1.1.2020;
- che la scheda sintetica esplicativa allegata al CCNL Logistica, Trasporto Merci e
Spedizione (cfr. doc. n. 21 fascicolo resistente), dispone che “in seguito alla stipula del Ccnl
26.1.2011, sono introdotti i nuovi livelli 4J e 6J. Il personale inquadrato, al 26.1.2011, nel livello 4 sarà inquadrato automaticamente nel nuovo livello 4S. Il personale inquadrato al livello 6 alla data di entrata in vigore del nuovo livello 6J, andrà inquadrato automaticamente al livello 6S. Il personale assunto nel livello 6 prima dell'entrata in vigore del livello 6J manterrà il diritto alla progressione di carriera verso il livello 5 previsto dalla declaratoria del livello 6 del testo contrattuale del 29.1.2005. Il passaggio al 6° livello di tali lavoratori avverrà secondo la seguente tempistica: a. Dopo 24 mesi per i lavoratori assunti dall'1.1.2018; b.
Dopo 18 mesi per i lavoratori assunti dall'1.1.2019; c. Dopo 12 mesi per i lavoratori assunti dall'1.1.2020. Sezione Cooperative: i livelli 6J e 6S sono livelli di inserimento per i Soci
Cooperatori i quali, superato il periodo di permanenze previsto per i suddetti livelli, verranno inquadrati nel livello di inquadramento professionale in base all'effettiva mansione prevalentemente svolta”. Pertanto, le resistenti e hanno dedotto che il ricorrente essendo stato assunto in CP_2 CP_2
data 1° marzo 2018 è stato correttamente inquadrato nel livello 6J, il quale è stato mantenuto per il periodo di inserimento previsto dal CCNL.
2.1. La deduzione non merita accoglimento.
Si deve, innanzitutto, evidenziare che la dichiarazione a verbale svolta dalle
Associazioni cooperative, con la quale hanno inteso chiarire che il livello 6j ed il 6s sono livelli di inserimento per i Soci cooperatori non ha natura negoziale e, quindi, vincolante per i lavoratori.
Invero, si tratta di una dichiarazione unilaterale.
In ogni caso la previsione deve essere interpretata in combinato con la declaratoria del
6° livello e di quello 6J.
Invero appartengono al livello 6 i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici.
Profili esemplificativi Operai: - attività manuali di scarico e carico merci - facchino;
- recupero di contenitori ed attrezzature di imballaggio;
- comuni lavori di pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici;
- manovali comuni, compresi quelli di officina;
- guardiani e/o personale di custodia alla porta.”
Appartengono, invece, al livello 6J i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare, lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo
24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi”.
Il ricorrente non ha mai svolto le mansioni specificate nei livelli anzidetti.
Le mansioni svolte dal ricorrente dal 1.3.2018, come dettagliate dianzi, sono sussumibili nel superiore 5° livello rivendicato avendo egli fatto l'attività di prelevamento della merce con l'utilizzo di carrelli elettrici.
Ne consegue che l'assegnazione alle mansioni superiori è avvenuta con esclusività.
Pertanto, deve trovare applicazione l'art. 2103 cod. civ. in base al quale “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”. L'art. 7 del CCNL prescrive che “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
2. Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo, dovrà essere corrisposto, in aggiunta, un compenso non inferiore alla differenza tra le retribuzioni contrattuali dei due livelli, composte dai minimi conglobati dei due livelli.
3. Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni superiori al livello di appartenenza, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso spetterà al lavoratore il minimo conglobato del livello superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello”.
Si ritiene che la previsione del CCNL circa il necessario periodo di inserimento non possa trovare un'applicazione generalizzata per tutti i dipendenti neoassunti dalla cooperativa ma che la stessa debba riguardare solo coloro che sono in grado di svolgere solo le mansioni di cui ai livelli 6s e 6j.
A sostegno della conclusione si richiama ai sensi dell'art. 118 delle disp. att. al cod. proc. civ. la sentenza di questo Tribunale n. 60/2024 del 5 novembre 2024: “I livelli di inserimento riguardano coloro che sono assunti per svolgere le mansioni ivi esposte e non certo coloro che sono assunti per svolgere mansioni diverse e superiori, e sono definiti di
“inserimento” semplicemente perché prevedono che i neoassunti restino inquadrati nei relativi livelli soltanto per un periodo predeterminato dal CCNL (che secondo le parti sociali
è idoneo a far acquisire al neoassunto la necessaria formazione e pratica professionale) e dagli accordi sindacali, dovendo poi essere inquadrati nel livello superiore (24 mesi se si tratta di apprendisti che poi dovranno essere inquadrati nel livello superiore, e 30 mesi se si tratta di non apprendisti che a loro volta, trascorso questo periodo, dovranno essere inquadrati nel livello superiore). E' evidente, giova ripeterlo, che se al lavoratore neoassunto non vengono assegnate le mansioni indicate nei livelli in questione, bensì mansioni superiori riconducibili ad inquadramenti professionali più elevati, lo stesso, a prescindere dal fatto che sia di nuova assunzione, ha diritto ad essere inquadrato nel livello che accorpa le superiori mansioni da lui svolte, pena la violazione dell'art.2103 c.c., che appunto prevede, con una disposizione inderogabile (con conseguente nullità di ogni patto contrario, salve le eccezioni previste dalla norma che qui non rilevano), che il lavoratore ha diritto ad essere inquadrato nel livello corrispondente alle mansioni svolte. Deve dunque certamente escludersi che le previsioni specifiche richiamate dai resistenti possano interpretarsi nel senso di ritenere sempre necessario svolgere un periodo di pratica nel 6° livello al fine di ottenere
l'inquadramento nel 5° livello. A ben vedere, sembrerebbe vero il contrario: se il CCNL prevede solo per tale figura (facchino qualificato) il periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello, va conseguentemente escluso che tale periodo di pratica sia richiesto, quale necessario prerequisito, per tutti gli ulteriori profili. Come è già stato osservato in giurisprudenza, “l'inserimento nei livelli 6J e 6S richiede pur sempre che il socio lavoratore neoassunto sia addetto allo svolgimento di mansioni semplici di movimentazione carichi, manuali o al massimo con mezzi di sollevamento semplici, ma se il neoassunto, in virtù delle proprie competenze ed eventualmente di pregresse esperienze professionali, è in concreto addetto a mansioni superiori che richiedono maggiori professionalità ed esperienze, dovrà necessariamente essere inquadrato nel superiore livello che corrisponde alle effettive mansioni espletate. […] E' evidente, giova ripeterlo, che se al lavoratore neoassunto non vengono assegnate le mansioni indicate nei livelli in questione, bensì mansioni superiori riconducibili ad inquadramenti professionali più elevati, lo stesso, a prescindere dal fatto che sia di nuova assunzione, ha diritto ad essere inquadrato nel livello che accorpa le superiori mansioni da lui svolte, pena la violazione dell'art.2103 c.c., che appunto prevede, con una disposizione inderogabile (con conseguente nullità di ogni patto contrario, salve le eccezioni previste dalla norma che qui non rilevano), che il lavoratore ha diritto ad essere inquadrato nel livello corrispondente alle mansioni svolte” (così, in parte motiva, Corte d'Appello
Brescia Sez. lavoro, Sent., n 218 del 12/12/2022). E' stato altresì condivisibilmente osservato che la dichiarazione in calce al verbale di accordo del 8 maggio 2015 “lungi dall'essere concordata con i sindacati firmatari dell'accordo, risulta una mera dichiarazione unilaterale delle Associazioni Cooperative […] in quanto tale non idonea a derogare a quanto stabilito nel CCNL” (così Tribunale Firenze sez. lav., 10/06/2022, n. 424). Si ribadisce con forza che
l'inserimento nei livelli 6J e 6S richiede pur sempre che il lavoratore neoassunto sia addetto allo svolgimento di mansioni semplici di movimentazione, manuali o al massimo con mezzi di sollevamento semplici, ma se il neoassunto, in virtù delle proprie competenze ed eventualmente di pregresse esperienze professionali, sia in concreto addetto a mansioni superiori che richiedono maggiori professionalità ed esperienze, dovrà necessariamente essere inquadrato nel superiore livello che corrisponde alle effettive mansioni espletate.
Come espressamente affermato dalla C.d.A di Brescia in analoga fattispecie, “..il fatto che secondo le declaratorie contrattuali i livelli 6J e 6S, corrispondenti alle mansioni più semplici, costituiscano i livelli di inserimento dei soci lavoratori neoassunti, certo non legittima l'inquadramento nei livelli 6J e 6S di nuovi soci lavoratori che sin dall'assunzione siano addetti allo svolgimento dimansioni più complesse..” (C.d.A. Brescia, sentenza n. 24 del
3.2.2022).
Pertanto, sussiste il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 5° livello nel periodo compreso tra il 1/3/2018 al 30/9/2020.
2.1. Le parti hanno quindi operato due diverse ipotesi di conteggio delle spettanze retributive dipendenti dal solo diverso inquadramento contrattuale. Tuttavia, entrambe le parti non sembra che utilizzino i parametri del CCNL tempo per tempo vigenti e non tengano conto delle domande processuali ancora oggetto del giudizio, di modo che si rende necessario rimettere la causa in istruttoria.
Il ricorrente ha diritto a vedersi corrisposta la retribuzione ordinaria, straordinaria, notturna e per festività in base al livello di inquadramento qui riconosciuto.
Di conseguenze devono essere rideterminati anche la 13^ e la 14^ mensilità per ciascuna anno e il tfr maturato.
3. Parte ricorrente ha invocato l'applicabilità della responsabilità solidale di cui Cont all'art. 29 d.lgs. 276/2003 nei confronti della quale committente e della quale CP_2
appaltatrice del servizio di movimentazione svolto all'interno dello stabilimento della prima, per conto della datrice di lavoro e della CP_2 Controparte_1
È provato, poiché incontestato, il fatto che il ricorrente abbia lavorato, per il periodo oggetto di causa ed anche in precedenza, presso il deposito di Stradella della CP_2
Sono provati altresì documentalmente (cfr. docc. n. da 33 a 39 fascicolo CEVA) i rapporti contrattuali aventi ad oggetto il conferimento dell'incarico relativo alla Cont movimentazione merci all'interno di tale deposito tra e CP_2
Ne discende che la Ceva debba rispondere ex art. 29 d.lgs 276/2003 dei crediti sopra
Cont individuati al pari della
I crediti riconosciuti hanno tutti natura retributiva.
Cont
4.1. ha chiesto di essere manlevata dalla CP_2
La domanda deve essere accolta.
La clausola n.
6.3 del contratto stipulato dalle parti in data 1/7/2020 (cfr. doc. n. 39
Cont fascicolo parte resistente stabilisce che si impegnava, in ogni caso, a manlevare, CP_2 risarcire e tenere integralmente indenne “da ogni richiesta di pagamento, risarcimento, CP_2
sanzione, danno, onere, passività o costo (escluse le spese per assistenza professionale), subiti da ma non imputabili a , di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, che CP_2 CP_2 fosse direttamente o indirettamente, riferibile all'esecuzione dei Servizi regolata dal presente
Contratto”. Cont In particolare, la si è impegnata a “manlevare, risarcire e tenere indenne CP_2 in relazione a: […] eventuali pretese che dovessero essere avanzate da parte degli Addetti nei confronti di a causa di qualsiasi inadempimento, da parte del Fornitore, agli obblighi CP_2
contributivi, retributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, con riferimento alle persone impiegate nello svolgimento dei Servizi”
Dunque, in accoglimento della menzionata domanda di manleva e subordinatamente
Cont all'effettivo pagamento, la va condannata a rifondere, per l'intero, la di quanto da CP_2
questa sarà corrisposto in favore della parte attrice in esecuzione della presente
Cont
4. ha chiesto di essere tenuta indenne dalla per tutto quello che sarà tenuto CP_2
a pagare in forza del presente procedimento. Cont
Come dianzi evidenziato, la responsabilità di è di tipo solidale e, pertanto, la domanda di manleva deve essere qualificata come una domanda di regresso;
quest'ultima per poter essere utilmente esperita necessita dell'avvenuto pagamento da parte della parte obbligata in via solidale del debito comune. Pertanto, la domanda può essere accolta ma la
Cont relativa esecuzione è condizionata all'effettivo pagamento da parte della delle somme riconosciute in favore del ricorrente in forza della presente sentenza.
5. La ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva non Controparte_1
avendo stipulato alcun contratto di appalto con la e/o con le altre parti processuali. CP_2
La parte ha documentato di aver assunto il ricorrente in data 10 giugno 2019 nell'ambito di un contratto di somministrazione di manodopera stipulato con la (cfr. CP_2
docc. nn. 3 e 4 fascicolo parte . CP_1
L'art. 29 del D.lgs. n. 276 del 2003 prevede che “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
L'art. 30 del D.lgs. n. 81 del 2015 definisce il contratto di somministrazione come quello in forza del quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
Preme evidenziare che il ricorrente non ha svolto alcuna allegazione specifica volta ad evidenziare che la posizione della fosse alla stregua di un appaltatore della Controparte_1
CP_2
Pertanto, in mancanza di prove contrarie alla documentazione prodotta dalla società resistente non può ritenersi che sussistano i presupposti di cui all'art. 29 del D.lgs. n. 276 del
2003 in quanto l'esistenza di un contratto di appalto che coinvolga la non è Controparte_1
stata dimostrata.
La resistente ha comunque invocato a sostegno della propria irresponsabilità l'art. 35 del D.lgs. n. 81 del 2015 il quale stabilisce che “L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”; tuttavia, al comma
5 è previsto che “Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori”.
Il contratto di assunzione descrive le mansioni alle quali sarebbe stato addetto il lavoratore come “addetto alla movimentazioni merci”.
Effettivamente il profilo professionale descritto è coerente con l'inquadramento formale assegnato al ricorrente nel contratto di assunzione stipulato con il somministratore;
infatti, il CCNL prevede che appartengono al livello 6J i lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento prativo.
Tuttavia, detto inquadramento non è corretto per le ragioni dianzi esplicitate e la cui responsabilità non può che ricadere sul solo utilizzatore visto che l'erroneità dello stesso dipende dalla scelta del datore sostanziale di adibire il lavoratore ad una mansione superiore rispetto a quella di inquadramento.
La parte resistente non ha prodotto alcuna comunicazione relativa CP_2 all'assegnazioni a mansioni superiori dell'odierno ricorrente, né potrebbe essere altrimenti in quanto la parte ha ritenuto sin dall'inizio corretto l'inquadramento della parte.
In definitiva non sussiste la responsabilità solidale della per i crediti del CP_1 ricorrente derivanti dall'inquadramento nelle mansioni superiori;
avendo il ricorrente ridimensionato le proprie pretese a quest'unico profilo, la sua domanda nei confronti di
Controparte_1
6. Rilevato che le parti non sono in accordo sulla liquidazione del credito di parte ricorrente, si rende necessario rimettere la causa sul ruolo onde pervenire ad una quantificazione congiunta dello stesso ovvero allo svolgimento di una ctu contabile.
7. Le spese di lite nel rapporto processuale tra il ricorrente e la Controparte_1
devono essere messe a carico del ricorrente;
le restanti spese devono essere liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel rapporto tra parte ricorrente e la CP_1
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che
[...]
liquida in euro 5.388 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali pari al
15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge;
Pavia, 29 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ARNO' RICCARDO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. BONANNI CAIONE CP_1 P.IVA_1
RE e dell'avv.BORRELLI GIULIO, DELL'AVV. SILLA JESSICA e dell'avv.
ROCCO FRANCESCA
PARTE RESISTENTE
Oggi 29/04/2025 ad ore 14.54 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. ARNO' RICCARDO per parte resistente l'avv. Silvia Lombardo in sostituzione dell'avv. PINNA CP_2
OSCAR per parte resistente l'avv. Serena Chiusolo in sostituzione dell'avv. BONANNI CP_1
CAIONE RE e dell'avv. BORRELLI GIULIO e dell'avv. ROCCO FRANCESCA per il terzo chiamato l'avv. Umberto Scarfò in sostituzione dell'avv. DI TORO
MAMMARELLA CRISTIANO
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Previ gli accertamenti e le declaratorie occorrenti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare:
1. accertare e dichiarare, a ogni effetto di legge CP_ e di contratto, che il ricorrente ha lavorato per la convenuta per il periodo dal 1.3.2018 al
30.9.2020 nelle circostanze di tempo e di luogo e secondo le modalità di cui in premessa, 2. accertare e dichiarare che la suddetta prestazione lavorativa del ricorrente si è svolta con gli orari, nei giorni e nei tempi e secondo le modalità e le mansioni dedotti in premessa 3. accertare e dichiarare che il suddetto rapporto di lavoro è ab origine disciplinato e regolamentato dal CCNL Tras. Sped. in premessa indicato e comunque applicare al CP_4
predetto rapporto di lavoro il trattamento economico previsto dal CCNL sopra citato;
4. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per i motivi di cui al ricorso, al pagamento di differenze retributive in premessa indicate e, comunque, a titolo di E.a.r. - Mancata adesione all'Ente bilaterale, scatti di anzianità, importo forfettario – Una tantum, risarcimento danno per ferie non godute e/o pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, nonché differenze dovute su mensilità aggiuntive e per quanto viene erogato a titolo di straordinario,
TFR ed errato inquadramento, conseguentemente, 5. condannare la società convenuta a corrispondere al ricorrente l'importo di € 11.561,23 lorde a titolo di differenze retributive, ovvero la diversa somma anche superiore e/o inferiore che dovesse risultare dovuta eventualmente a seguito di ctu contabile e/o di quella diversa somma ritenuta di giustizia ed equità 6. in ogni caso, condannare le convenute, ex art. 36 Cost. e 2099 c.c., al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze e maggiorazioni economiche e retributive come sopra specificate e quantificate e comunque condannare parte convenuta al pagamento di tutte quelle somme, comprensive di tutte le voci economiche previste per legge e per contratto, che risultassero ancora dovute al ricorrente, a titolo di differenze e/o maggiorazioni retributive, per il suddetto periodo di lavoro dipendente o per quel diverso periodo lavorativo che risultasse provato in corso di causa, in applicazione dell'art. 36 Cost., del codice civile e del
CCNL in premessa richiamato o di quella anche diversa contrattazione collettiva comunque in concreto applicabile, in quella somma e misura che sarà provata e ritenuta di legge e di giustizia anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., per le causali di cui in premessa, oltre rivalutazione e interessi di legge dalle singole scadenze di pagamento al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c. 7.
Con vittoria di spese, rimborso contributo unificato e pagamento di compensi professionali, spese generali 15%, cpa 4% e oneri di legge, con distrazione a favore dello scrivente procuratore anticipatario. In via istruttoria, si chiede di essere ammessi a prova testimoniale diretta sui fatti narrati nel presente ricorso da intendersi qui ritrascritti preceduti dalla locuzione “vero che” estrapolate ed escluse eventuali frasi e/o parole che implichino valutazioni o giudizi.
PARTE RESISTENTE e CP_2 CP_2
In via preliminare 1) accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di connessione tra la presente causa e quella pendente avanti alla Sezione Lavoro di questo Tribunale – Giudice
Dott.ssa ONETO - RGL RGL N. 299/2023 (all. A), e, di conseguenza, disporne – previa ogni più opportuna declaratoria e per ragioni di economia processuale - la riunione, ai sensi dell'art. 274 c.p.c. 2) autorizzare ai sensi degli artt. 106, 269 e 420, co. 9, c.p.c. la chiamata in causa, a manleva e garanzia, anche in virtù dell'azione di regresso, di Controparte_5
C.F. / P.I.V.A. , con sede legale in 20151 – Milano (MI), Via
[...] P.IVA_2
Grosio n. 10/10, in persona del legale rappresentante pro tempore e, conseguentemente, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art. 415 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 420
c.p.c. pronunciare nei termini di rito un nuovo decreto e/o ordinanza per la fissazione di altra udienza, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge;
Nel merito 3) rigettare il ricorso per tutte le ragioni su esposte, anche singolarmente considerate;
In via subordinata 4) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare e al pagamento della minor somma che sarà Controparte_6 CP_2
ritenuta di giustizia e, per nei limiti della responsabilità solidale;
Nei confronti del CP_2
Terzo Chiamato: 5) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande del ricorrente, chiede condannarsi C.F. / P.I.V.A. CP_2 Controparte_5
, con sede legale in 20151 – Milano (MI), Via Grosio n. 10/10, in persona del P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore a manlevare e tenere indenne da ogni e qualsivoglia CP_2
conseguenza pregiudizievole alla stessa derivante per i motivi azionati nel presente giudizio, ivi comprese le spese del presente giudizio. In ogni caso 6) con vittoria di spese, diritti ed onorari;
In via istruttoria, senza accettazione alcuna dell'inversione dell'onere della prova a) sia disposta prova per interpello e per testi sulle circostanze di narrativa che fossero oggetto di contestazione, da intendersi quivi ritrascritte, tutte precedute dalla locuzione “vero che” e comunque sui seguenti capitoli di prova: 1. è una società che si occupa esclusivamente CP_2 dell'attività di logistica di magazzino, esercitata attraverso l'attività prestata dai propri soci lavoratori, che consiste in concreto nella movimentazione delle merci in ingresso ed in uscita dagli impianti di logistica, comunemente di proprietà di terzi;
2. L'azienda, convenuta nel presente giudizio, ha natura di società cooperativa con scopo mutualistico e persegue le proprie finalità sociali offrendo ai soci delle possibilità di lavoro (doc.2);
3. Nel caso di specie, la predetta attività veniva svolta presso il magazzino di sito Controparte_7 in Stradella (PV), Via Zaccagnini snc, c.d. “città del libro”, in virtù delle comunicazioni di Cont assegnazione di (sub)appalto ricevute da (doc.3);
4. Invero, con decorrenza CP_5
01.08.2018, è subentrata a , quale società appaltatrice del servizio Parte_2
logistico presso il sito in questione e la medesima società è la diretta contraente della Cont committente principale 5. Con il subentro di sono stati Controparte_7
sottoscritti n. 2 verbali di accordo sindacale con le OO.SS. maggiormente rappresentative per la salvaguardia dei livelli occupazionali ed il mantenimento delle condizioni retributive e
Cont normative già in essere in favore dei lavoratori impiegati nel sito (doc. 4 e 5);
6. ha poi veicolato le specifiche attività da svolgere in magazzino a ciascuna delle cooperative da essa stessa designate, tra le quali 7. In specifico, nell'appalto di città del Controparte_6
libro, si occupa, con decorrenza 01.08.2018, delle attività di movimentazione della CP_2 merce a marchio “AME” (Mondadori) e, con decorrenza 01.03.2021, della movimentazione dei libri a marchio “MELI” (Messaggerie Libri), quest'ultima commessa unitamente ad altre Cont cooperative affidatarie (cfr doc.3);
8. In data 19.12.2018 fra e le società da essa designate per l'attività operativa di movimentazione delle merci, tra cui , unitamente CP_2 ad da una parte, e le OO.SS. maggiormente rappresentative, dall'altra parte, CP_8
è stato siglato un accordo quadro avente ad oggetto la regolamentazione del modello retributivo e degli istituti differiti, nonché delle condizioni economiche complessive, anche di miglior favore, dei lavoratori (doc. 6);
9. In questo quadro, a far tempo dal 01.08.2018, il ricorrente veniva ammesso alla cooperativa previa specifica domanda e successiva CP_2
deliberazione, acquisendo lo status di socio lavoratore (doc. 7 e 8); 10. Contestualmente, veniva costituito il rapporto di lavoro mutualistico, in virtù del quale lo stesso veniva ammesso sul luogo di lavoro presso l'appalto di Stradella Controparte_7
(PV); 11. Nello specifico, il sig. è stato assunto alle dipendenze di con Parte_1 CP_2
contratto a tempo determinato, con scadenza al 31.10.2018, ed orario di lavoro di 39 ore settimanali, articolate dal lunedì al venerdì (n. 8 ore giornaliere), con la mansione di addetto allo spostamento delle merci ed inquadramento nel livello 6°J, in applicazione del CCNL
Trasporto merci spedizioni e logistica (doc. 9); 12. Il contratto era poi oggetto di varie proroghe fino al 07.06.2019, quando il rapporto di lavoro con si interrompeva (doc. CP_2
10); 13. Dopodiché, il ricorrente veniva nuovamente assunto da in data 12.01.2020, CP_2
previa specifica domanda e successiva deliberazione, acquisendo lo status di socio lavoratore
(doc. 11, 12 e 13); 14. Nello specifico, il sig. veniva assunto alle dipendenze Parte_1
di con contratto a tempo indeterminato, orario di lavoro di 39 ore settimanali, articolate CP_2
dal lunedì al venerdì (n. 8 ore giornaliere), con la mansione di addetto allo spostamento delle merci ed inquadramento nel livello 6°J, in applicazione del CCNL Trasporto merci spedizioni e logistica (cfr. doc. 11); 15. Il rapporto di lavoro con terminava in data 31.12.2021, a CP_2
seguito del cambio appalto Urano/Gea Soc. Coop. (doc. 14 e cfr. doc. 3 lett. f) g)); 16. Con lettera del 27.07.2020 e decorrenza dall'01.10.2020, la datrice riconosceva al sig.
[...]
l'inquadramento nel 5° livello del CCNL di settore (doc. 15); 17. Sin Pt_1 dall'assunzione in , il sig. ha svolto l'attività di prelievo e versamento CP_2 Parte_1 dei colli contenenti libri, mediante il carrello EKS110, c.d. commissionatore basso (doc. 16); un mezzo di limitata complessità, a salita bassa (1mt da terra), tra i più semplici che vengono utilizzati per lo svolgimento delle attività di movimentazione delle merci, viene guidato attraverso una semplice manopola direzionale, affiancata da due pulsanti che servono rispettivamente per attivare la marcia in avanti e la marcia indietro;
18. Lo stesso svolge le proprie mansioni utilizzando altresì la c.d. pistola RF che serve ad identificare il prodotto e la sua allocazione;
19. Si descrive di seguito specificatamente l'attività di prelievo e versamento dei colli contenenti libri eseguita dal ricorrente: a) Il ricorrente prende un roll-container, cui è attaccata una etichetta con codici a barre e nel quale sono sistemate n. 16 scatole;
b) Il ricorrente spara con la pistola RF l'etichetta ed a quel punto si apre il percorso che dovrà compiere;
ovvero, la pistola gli indica l'allocazione in magazzino dei libri da prelevare
(quindi dove andarli a prelevare), con le relative quantità, e, successivamente, gli indica la scatola dove andranno inseriti;
c) Il ricorrente, in questo modo, riempirà tutte le 16 scatole del roll-container; d) Riempito il roll-container, il ricorrente lo lascerà nel suo reparto, nella posizione di fine linea. Per completezza, il roll-container verrà poi ritirato da altri addetti, i quali si occuperanno del suo spostamento vicino alle linee di confezionamento, dove le scatole verranno spostate su una rulliera per essere riempite con materiale riempitivo
(cellophane, polistirolo, ecc.), quindi pesate ed infine inviate al nastratore automatico, pronte per la fase successiva verso la zona di destino;
e) Lasciato il roll-container a fine linea, il ricorrente ne prenderà un altro per eseguire nuovamente tutte le fasi del ciclo appena descritto ai punti a), b), c) e d) e così per l'intera giornata lavorativa;
20. Contrariamente a quanto riferito ai punti 7 e 8 del ricorso introduttivo, il ricorrente non ha mai svolto attività di imballaggio (packing), non ha mai utilizzato carrelli elevatori con sopraelevazione in quota a
3 metri (infatti l'unico servomezzo che ha utilizzato per svolgere le sue mansioni è il commissionatore basso che si eleva solo fino ad 1 mt da terra), non ha mai svolto attività di controllo dei prezzi e/o di cambio dei prezzi con la macchinetta etichettatrice, né ha mai svolto movimentazione, scarico dei libri a terra delle corsie o scaffalature in altezza, né preso scatole da 30 kg e/o preparato bancali;
21. Contrariamente a quanto riferito al punto 14 del ricorso introduttivo, il ricorrente non ha mai guidato gru, kombi o altri carrelli complessi trilaterali o quadrivi;
22. Contrariamente a quanto riferito al punto 15 del ricorso introduttivo,
e come più volte ribadito, il ricorrente, per lo svolgimento delle sue mansioni, ha solo utilizzato unicamente il commissionatre basso e la pistola RF;
non si riconoscono pertanto tutti gli altri compiti indicati da controparte;
23. Il ricorrente svolgeva un orario di 8 ore giornaliere (dal lunedì al venerdì), per cinque giorni alla settimana con due giorni di riposo, secondo turni diversi a rotazione con gli altri colleghi, a seconda delle esigenze organizzative e di gestione dell'appalto; 24. Il ricorrente veniva correttamente inquadrato in ragione delle mansioni svolte in concreto, ed ha sempre ricevuto la paga spettante a norma di legge e di contratto, in applicazione del trattamento economico corrispondente;
25. Infatti, il ricorrente ha ricevuto la retribuzione mensile sulla base di una paga oraria, così come risulta dai cedolini paga e dai LUL, che si allegano, nonché sulla base delle disponibilità di volta in volta offerte all'azienda (doc. 17 e 18); 26. La retribuzione ordinaria, nonché la 13ma e 14ma, le ferie, i
ROL, i permessi il TFR nonché ogni altro elemento economico di cui ai cedolini paga prodotti, sono stati determinati e, pertanto, corrisposti applicando integralmente i parametri economici contenuti nel CCNL per i dipendenti delle Imprese di Logistica, Trasporto e spedizione merci, con le particolarità previste nella parte speciale terza per la Cooperazione, nonché conformemente agli accordi sindacali prodotti in giudizio;
27. In particolare la datrice di lavoro ha adottato il metodo di cui al combinato disposto degli artt. 3 LN 142/01 – 23 capitolo II disposizioni generali rubricato interruzioni, sospensioni di lavoro e recuperi - 61
PARTE SPECIALE sezione prima e 61 sezione terza cooperazione rubricati retribuzione
CCNL trasporto merci spedizione e logistica;
28. Ne consegue che la datrice ha erogato gli istituti relativi la tredicesima e quattordicesima mensilità, festività, ferie ed indennità sostitutiva delle ferie non godute, permessi per ROL e per ex festività, indennità sostitutiva ai permessi non goduti e trattamento di fine rapporto nella misura pari al 100%, di quanto maturato dal ricorrente;
29. Invero, il CCNL di settore contiene, come già anticipato, una parte speciale riservata alla Cooperazione che prevede all'art. 61 che “gli istituti differiti relativi a permessi, rol, ex festività retribuite, 13ma e 14ma potranno essere erogati attraverso una maggiorazione delle retribuzioni orarie”. Così conformemente dispone anche l'accordo quadro sub. doc. 06. Si indica sin d'ora come teste a prova diretta sulle circostanze indicate nelle premesse di fatto e sui capitoli di prova formulati, e contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi, i signori 1) ; 2) ; entrambi presso Controparte_9 CP_10
Cont in Peschiera Borromeo Via Tobagi n. 26; b) ammettersi la prova testimoniale contraria, diretta ed indiretta sui capitoli per testi dedotti dal ricorrente, nella denegata ipotesi di loro ammissione con i testi indicati;
c) ci si oppone ad una eventuale CTU contabile disposta dal
Giudice, volta all'accertamento delle presunte differenze retributive, in quanto allo stato meramente esplorativa;
d) ci si oppone all'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie ex adverso proposte, poiché irrilevanti, genericamente formulate ed implicanti giudizi di merito;
e) sia disposto d'ufficio ogni altro mezzo istruttorio ritenuto necessario ex art. 421 c.p.c.; Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore del presente procedimento non è modificato rispetto alla dichiarazione del ricorrente.
PARTE RESISTENTE CP_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, e previa ogni opportuna declaratoria così giudicare: In via preliminare: accertare il difetto di legittimazione passiva in capo ad per le motivazioni ampiamente spiegate in narrativa;
Nel merito: rigettare Controparte_1
il ricorso e tutte le domande svolte dal ricorrente nei confronti di perché CP_1
infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nella presente memoria, mandando assolta da ogni e qualsiasi pretesa e/o conseguenza per essa Controparte_1
pregiudizievole; In via ulteriormente subordinata: per tutti i motivi esposti in memoria, accertare e dichiarare tenuta, e per l'effetto condannare e Controparte_6 Controparte_7
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a tenere indenne e
[...]
manlevare da qualsiasi pregiudizio dovesse ad essa derivare come Controparte_1
conseguenza del presente giudizio e/o dei fatti narrati nel ricorso e, dunque, a indennizzare, anche in via anticipata, la stessa di ogni e qualsiasi importo che questa Controparte_1
fosse tenuta a corrispondere a qualsiasi titolo al ricorrente. Con vittoria di spese anche generali, diritti ed onorari, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari. In via istruttoria, ci si oppone alle istanze istruttorie tutte ex adverso formulate, in quanto generiche ed irrilevanti ai fini del giudizio per i motivi già esposti in memoria. Nella denegata ipotesi di loro ammissione, in tutto o in parte, si chiede di essere ammessi a prova contraria sulle circostanze ex adverso indicate con i testi successivamente indicati. Sempre in via istruttoria, si chiede altresì occorrendo ammettersi CTU contabile per la corretta quantificazione degli importi eventualmente dovuti a titolo di differenze retributive. Sempre in via istruttoria, darsi atto della produzione dei seguenti documenti, oltre al mandato alle liti
TERZO CHIAMATO in principalità 1) rigettare il ricorso e le domande tutte ivi formulate, in quanto infondati in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti;
2) rigettare per le motivazioni tutte, anche singolarmente considerate, di cui alla narrativa del presente atto le domande di condanna e/o di manleva svolte dalle altre parti processuali nei confronti di Controparte_5
anche per effetto e in ragione dell'infondatezza, in fatto e in diritto, delle
[...]
domande svolte dal ricorrente nel ricorso introduttivo;
in via subordinata 3) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare
[...]
al pagamento della minor somma, che sarà ritenuta di Controparte_5 giustizia, limitando l'eventuale condanna alle sole somme aventi natura schiettamente retributiva;
4) disporre in caso di accoglimento anche parziale delle pretese del ricorrente che rimborsi, o comunque tenga indenne Controparte_6 Controparte_5 per le somme da quest'ultima, eventualmente, corrisposte al ricorrente in esecuzione
[...] dell'emananda sentenza;
in ogni caso 4) con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali di studio, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
in via istruttoria nel caso in cui l'Ill.mo
Giudice del Lavoro adito ritenesse di dover procedere allo svolgimento di attività istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie orali ex adverso proposte, poiché irrilevanti, genericamente formulate e implicanti giudizi di merito;
tuttavia, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle prove orali avversarie, senza accettazione alcuna dell'inversione dell'onere della prova, ammettere la prova testimoniale contraria, diretta e indiretta, sulle circostanze capitolate dalle controparti, indicandosi sin d'ora come teste il sig. Cont presso ci si oppone all'avversa richiesta di CTU, in quanto allo stato Testimone_1
meramente esplorativa e unicamente volta a sopperire alle carenze deduttive di parte ricorrente;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429/437 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 634/25 promossa da:
(cf. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ARNO' RICCARDO
PARTE RICORRENTE
E (c.f. ) con il patrocinio dell'avv. BONANNI CAIONE CP_1 P.IVA_1
RE e dell'avv. BORRELLI GIULIO e dell'avv. ROCCO FRANCESCA;
PARTE RESISTENTE
E
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha rassegnato le conclusioni dianzi evidenziate per Parte_1 il cui accoglimento ha allegato di essere stato un dipendente della (d'ora in Controparte_6
avanti anche soltanto ) dal 1/3/2018 al 31/12/2021 presso lo stabilimento sito in CP_2
Stradella, via Zaccagnini S.n.c., luogo di esecuzione dell'appalto tra la propria datrice di lavoro e la (d'ora in avanti anche soltanto;
di essere stato Controparte_7 CP_2
assunto con inquadramento al livello 6J fino al 30/9/2020 sebbene avesse sempre svolto mansioni inquadrabili in un livello superiore;
di aver maturato un credito non solo per l'errato inquadramento ma anche per la mancata corresponsione delle ore minime previste dal contratto e delle altre voci retributive di seguito specificate.
1.1. Le società convenute e la terza chiamata si sono costituite in giudizio chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda.
In particolare, la società ha allegato di non aver stipulato alcun Controparte_1
contratto di appalto ma di essere stata somministratrice di lavoratori in favore della e CP_2
che aveva assunto il ricorrente nel periodo dal 10.06.2019 al 12.10.2019 e dal 14.10.2019 all'11.01.2020.
1.2. Nelle more del giudizio il ricorrente ha limitato le proprie domande alla sola rivendicazione dell'inquadramento del 5° livello.
2. Venendo al merito della controversia si osserva innanzitutto che è incontestato che il ricorrente abbia svolto sin dalla sua assunzione le mansioni addetto al picking occupandosi delle mansioni puntualmente descritte dalla parte convenuta e ai punti 17, 18 e 19 CP_2 CP_2
della propria memoria di costituzione.
È documentato che in base alle previsioni del CCNL per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente e d'ora in avanti anche soltanto CCNL) appartengono al 5° liv. “I lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva. Profili esemplificativi […] attività di preparazione degli ordini
(Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller, ecc.)” (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente).
La società datrice di lavoro ha allegato e dedotto che in base allo stesso CCNL
l'inquadramento del lavoratore risulta essere stato corretto.
In particolare, è stato allegato che
- la declaratoria del livello 6°J, prevede che “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi”;
- la declaratoria del livello 6°J, prevista dall'Accordo di rinnovo del CCNL Logistica,
Trasporto merci e Spedizione, del 3 dicembre 2017 (cfr. doc. n. 20 fascicolo ), CP_2
riprendendo la declaratoria del livello 6°J del precedente CCNL 2013, specifica che il passaggio al 6° livello di tali lavoratori avverrà secondo le seguenti tempistiche: - Dopo 24 mesi per i lavoratori assunti al 1.1.2018; - dopo 18 mesi per i lavoratori assunti al 1.1.2019; -
Dopo 12 mesi per i lavoratori assunti al 1.1.2020;
- che la scheda sintetica esplicativa allegata al CCNL Logistica, Trasporto Merci e
Spedizione (cfr. doc. n. 21 fascicolo resistente), dispone che “in seguito alla stipula del Ccnl
26.1.2011, sono introdotti i nuovi livelli 4J e 6J. Il personale inquadrato, al 26.1.2011, nel livello 4 sarà inquadrato automaticamente nel nuovo livello 4S. Il personale inquadrato al livello 6 alla data di entrata in vigore del nuovo livello 6J, andrà inquadrato automaticamente al livello 6S. Il personale assunto nel livello 6 prima dell'entrata in vigore del livello 6J manterrà il diritto alla progressione di carriera verso il livello 5 previsto dalla declaratoria del livello 6 del testo contrattuale del 29.1.2005. Il passaggio al 6° livello di tali lavoratori avverrà secondo la seguente tempistica: a. Dopo 24 mesi per i lavoratori assunti dall'1.1.2018; b.
Dopo 18 mesi per i lavoratori assunti dall'1.1.2019; c. Dopo 12 mesi per i lavoratori assunti dall'1.1.2020. Sezione Cooperative: i livelli 6J e 6S sono livelli di inserimento per i Soci
Cooperatori i quali, superato il periodo di permanenze previsto per i suddetti livelli, verranno inquadrati nel livello di inquadramento professionale in base all'effettiva mansione prevalentemente svolta”. Pertanto, le resistenti e hanno dedotto che il ricorrente essendo stato assunto in CP_2 CP_2
data 1° marzo 2018 è stato correttamente inquadrato nel livello 6J, il quale è stato mantenuto per il periodo di inserimento previsto dal CCNL.
2.1. La deduzione non merita accoglimento.
Si deve, innanzitutto, evidenziare che la dichiarazione a verbale svolta dalle
Associazioni cooperative, con la quale hanno inteso chiarire che il livello 6j ed il 6s sono livelli di inserimento per i Soci cooperatori non ha natura negoziale e, quindi, vincolante per i lavoratori.
Invero, si tratta di una dichiarazione unilaterale.
In ogni caso la previsione deve essere interpretata in combinato con la declaratoria del
6° livello e di quello 6J.
Invero appartengono al livello 6 i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici.
Profili esemplificativi Operai: - attività manuali di scarico e carico merci - facchino;
- recupero di contenitori ed attrezzature di imballaggio;
- comuni lavori di pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici;
- manovali comuni, compresi quelli di officina;
- guardiani e/o personale di custodia alla porta.”
Appartengono, invece, al livello 6J i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare, lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo
24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi”.
Il ricorrente non ha mai svolto le mansioni specificate nei livelli anzidetti.
Le mansioni svolte dal ricorrente dal 1.3.2018, come dettagliate dianzi, sono sussumibili nel superiore 5° livello rivendicato avendo egli fatto l'attività di prelevamento della merce con l'utilizzo di carrelli elettrici.
Ne consegue che l'assegnazione alle mansioni superiori è avvenuta con esclusività.
Pertanto, deve trovare applicazione l'art. 2103 cod. civ. in base al quale “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”. L'art. 7 del CCNL prescrive che “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
2. Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo, dovrà essere corrisposto, in aggiunta, un compenso non inferiore alla differenza tra le retribuzioni contrattuali dei due livelli, composte dai minimi conglobati dei due livelli.
3. Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni superiori al livello di appartenenza, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso spetterà al lavoratore il minimo conglobato del livello superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello”.
Si ritiene che la previsione del CCNL circa il necessario periodo di inserimento non possa trovare un'applicazione generalizzata per tutti i dipendenti neoassunti dalla cooperativa ma che la stessa debba riguardare solo coloro che sono in grado di svolgere solo le mansioni di cui ai livelli 6s e 6j.
A sostegno della conclusione si richiama ai sensi dell'art. 118 delle disp. att. al cod. proc. civ. la sentenza di questo Tribunale n. 60/2024 del 5 novembre 2024: “I livelli di inserimento riguardano coloro che sono assunti per svolgere le mansioni ivi esposte e non certo coloro che sono assunti per svolgere mansioni diverse e superiori, e sono definiti di
“inserimento” semplicemente perché prevedono che i neoassunti restino inquadrati nei relativi livelli soltanto per un periodo predeterminato dal CCNL (che secondo le parti sociali
è idoneo a far acquisire al neoassunto la necessaria formazione e pratica professionale) e dagli accordi sindacali, dovendo poi essere inquadrati nel livello superiore (24 mesi se si tratta di apprendisti che poi dovranno essere inquadrati nel livello superiore, e 30 mesi se si tratta di non apprendisti che a loro volta, trascorso questo periodo, dovranno essere inquadrati nel livello superiore). E' evidente, giova ripeterlo, che se al lavoratore neoassunto non vengono assegnate le mansioni indicate nei livelli in questione, bensì mansioni superiori riconducibili ad inquadramenti professionali più elevati, lo stesso, a prescindere dal fatto che sia di nuova assunzione, ha diritto ad essere inquadrato nel livello che accorpa le superiori mansioni da lui svolte, pena la violazione dell'art.2103 c.c., che appunto prevede, con una disposizione inderogabile (con conseguente nullità di ogni patto contrario, salve le eccezioni previste dalla norma che qui non rilevano), che il lavoratore ha diritto ad essere inquadrato nel livello corrispondente alle mansioni svolte. Deve dunque certamente escludersi che le previsioni specifiche richiamate dai resistenti possano interpretarsi nel senso di ritenere sempre necessario svolgere un periodo di pratica nel 6° livello al fine di ottenere
l'inquadramento nel 5° livello. A ben vedere, sembrerebbe vero il contrario: se il CCNL prevede solo per tale figura (facchino qualificato) il periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello, va conseguentemente escluso che tale periodo di pratica sia richiesto, quale necessario prerequisito, per tutti gli ulteriori profili. Come è già stato osservato in giurisprudenza, “l'inserimento nei livelli 6J e 6S richiede pur sempre che il socio lavoratore neoassunto sia addetto allo svolgimento di mansioni semplici di movimentazione carichi, manuali o al massimo con mezzi di sollevamento semplici, ma se il neoassunto, in virtù delle proprie competenze ed eventualmente di pregresse esperienze professionali, è in concreto addetto a mansioni superiori che richiedono maggiori professionalità ed esperienze, dovrà necessariamente essere inquadrato nel superiore livello che corrisponde alle effettive mansioni espletate. […] E' evidente, giova ripeterlo, che se al lavoratore neoassunto non vengono assegnate le mansioni indicate nei livelli in questione, bensì mansioni superiori riconducibili ad inquadramenti professionali più elevati, lo stesso, a prescindere dal fatto che sia di nuova assunzione, ha diritto ad essere inquadrato nel livello che accorpa le superiori mansioni da lui svolte, pena la violazione dell'art.2103 c.c., che appunto prevede, con una disposizione inderogabile (con conseguente nullità di ogni patto contrario, salve le eccezioni previste dalla norma che qui non rilevano), che il lavoratore ha diritto ad essere inquadrato nel livello corrispondente alle mansioni svolte” (così, in parte motiva, Corte d'Appello
Brescia Sez. lavoro, Sent., n 218 del 12/12/2022). E' stato altresì condivisibilmente osservato che la dichiarazione in calce al verbale di accordo del 8 maggio 2015 “lungi dall'essere concordata con i sindacati firmatari dell'accordo, risulta una mera dichiarazione unilaterale delle Associazioni Cooperative […] in quanto tale non idonea a derogare a quanto stabilito nel CCNL” (così Tribunale Firenze sez. lav., 10/06/2022, n. 424). Si ribadisce con forza che
l'inserimento nei livelli 6J e 6S richiede pur sempre che il lavoratore neoassunto sia addetto allo svolgimento di mansioni semplici di movimentazione, manuali o al massimo con mezzi di sollevamento semplici, ma se il neoassunto, in virtù delle proprie competenze ed eventualmente di pregresse esperienze professionali, sia in concreto addetto a mansioni superiori che richiedono maggiori professionalità ed esperienze, dovrà necessariamente essere inquadrato nel superiore livello che corrisponde alle effettive mansioni espletate.
Come espressamente affermato dalla C.d.A di Brescia in analoga fattispecie, “..il fatto che secondo le declaratorie contrattuali i livelli 6J e 6S, corrispondenti alle mansioni più semplici, costituiscano i livelli di inserimento dei soci lavoratori neoassunti, certo non legittima l'inquadramento nei livelli 6J e 6S di nuovi soci lavoratori che sin dall'assunzione siano addetti allo svolgimento dimansioni più complesse..” (C.d.A. Brescia, sentenza n. 24 del
3.2.2022).
Pertanto, sussiste il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 5° livello nel periodo compreso tra il 1/3/2018 al 30/9/2020.
2.1. Le parti hanno quindi operato due diverse ipotesi di conteggio delle spettanze retributive dipendenti dal solo diverso inquadramento contrattuale. Tuttavia, entrambe le parti non sembra che utilizzino i parametri del CCNL tempo per tempo vigenti e non tengano conto delle domande processuali ancora oggetto del giudizio, di modo che si rende necessario rimettere la causa in istruttoria.
Il ricorrente ha diritto a vedersi corrisposta la retribuzione ordinaria, straordinaria, notturna e per festività in base al livello di inquadramento qui riconosciuto.
Di conseguenze devono essere rideterminati anche la 13^ e la 14^ mensilità per ciascuna anno e il tfr maturato.
3. Parte ricorrente ha invocato l'applicabilità della responsabilità solidale di cui Cont all'art. 29 d.lgs. 276/2003 nei confronti della quale committente e della quale CP_2
appaltatrice del servizio di movimentazione svolto all'interno dello stabilimento della prima, per conto della datrice di lavoro e della CP_2 Controparte_1
È provato, poiché incontestato, il fatto che il ricorrente abbia lavorato, per il periodo oggetto di causa ed anche in precedenza, presso il deposito di Stradella della CP_2
Sono provati altresì documentalmente (cfr. docc. n. da 33 a 39 fascicolo CEVA) i rapporti contrattuali aventi ad oggetto il conferimento dell'incarico relativo alla Cont movimentazione merci all'interno di tale deposito tra e CP_2
Ne discende che la Ceva debba rispondere ex art. 29 d.lgs 276/2003 dei crediti sopra
Cont individuati al pari della
I crediti riconosciuti hanno tutti natura retributiva.
Cont
4.1. ha chiesto di essere manlevata dalla CP_2
La domanda deve essere accolta.
La clausola n.
6.3 del contratto stipulato dalle parti in data 1/7/2020 (cfr. doc. n. 39
Cont fascicolo parte resistente stabilisce che si impegnava, in ogni caso, a manlevare, CP_2 risarcire e tenere integralmente indenne “da ogni richiesta di pagamento, risarcimento, CP_2
sanzione, danno, onere, passività o costo (escluse le spese per assistenza professionale), subiti da ma non imputabili a , di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, che CP_2 CP_2 fosse direttamente o indirettamente, riferibile all'esecuzione dei Servizi regolata dal presente
Contratto”. Cont In particolare, la si è impegnata a “manlevare, risarcire e tenere indenne CP_2 in relazione a: […] eventuali pretese che dovessero essere avanzate da parte degli Addetti nei confronti di a causa di qualsiasi inadempimento, da parte del Fornitore, agli obblighi CP_2
contributivi, retributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, con riferimento alle persone impiegate nello svolgimento dei Servizi”
Dunque, in accoglimento della menzionata domanda di manleva e subordinatamente
Cont all'effettivo pagamento, la va condannata a rifondere, per l'intero, la di quanto da CP_2
questa sarà corrisposto in favore della parte attrice in esecuzione della presente
Cont
4. ha chiesto di essere tenuta indenne dalla per tutto quello che sarà tenuto CP_2
a pagare in forza del presente procedimento. Cont
Come dianzi evidenziato, la responsabilità di è di tipo solidale e, pertanto, la domanda di manleva deve essere qualificata come una domanda di regresso;
quest'ultima per poter essere utilmente esperita necessita dell'avvenuto pagamento da parte della parte obbligata in via solidale del debito comune. Pertanto, la domanda può essere accolta ma la
Cont relativa esecuzione è condizionata all'effettivo pagamento da parte della delle somme riconosciute in favore del ricorrente in forza della presente sentenza.
5. La ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva non Controparte_1
avendo stipulato alcun contratto di appalto con la e/o con le altre parti processuali. CP_2
La parte ha documentato di aver assunto il ricorrente in data 10 giugno 2019 nell'ambito di un contratto di somministrazione di manodopera stipulato con la (cfr. CP_2
docc. nn. 3 e 4 fascicolo parte . CP_1
L'art. 29 del D.lgs. n. 276 del 2003 prevede che “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
L'art. 30 del D.lgs. n. 81 del 2015 definisce il contratto di somministrazione come quello in forza del quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
Preme evidenziare che il ricorrente non ha svolto alcuna allegazione specifica volta ad evidenziare che la posizione della fosse alla stregua di un appaltatore della Controparte_1
CP_2
Pertanto, in mancanza di prove contrarie alla documentazione prodotta dalla società resistente non può ritenersi che sussistano i presupposti di cui all'art. 29 del D.lgs. n. 276 del
2003 in quanto l'esistenza di un contratto di appalto che coinvolga la non è Controparte_1
stata dimostrata.
La resistente ha comunque invocato a sostegno della propria irresponsabilità l'art. 35 del D.lgs. n. 81 del 2015 il quale stabilisce che “L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”; tuttavia, al comma
5 è previsto che “Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori”.
Il contratto di assunzione descrive le mansioni alle quali sarebbe stato addetto il lavoratore come “addetto alla movimentazioni merci”.
Effettivamente il profilo professionale descritto è coerente con l'inquadramento formale assegnato al ricorrente nel contratto di assunzione stipulato con il somministratore;
infatti, il CCNL prevede che appartengono al livello 6J i lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento prativo.
Tuttavia, detto inquadramento non è corretto per le ragioni dianzi esplicitate e la cui responsabilità non può che ricadere sul solo utilizzatore visto che l'erroneità dello stesso dipende dalla scelta del datore sostanziale di adibire il lavoratore ad una mansione superiore rispetto a quella di inquadramento.
La parte resistente non ha prodotto alcuna comunicazione relativa CP_2 all'assegnazioni a mansioni superiori dell'odierno ricorrente, né potrebbe essere altrimenti in quanto la parte ha ritenuto sin dall'inizio corretto l'inquadramento della parte.
In definitiva non sussiste la responsabilità solidale della per i crediti del CP_1 ricorrente derivanti dall'inquadramento nelle mansioni superiori;
avendo il ricorrente ridimensionato le proprie pretese a quest'unico profilo, la sua domanda nei confronti di
Controparte_1
6. Rilevato che le parti non sono in accordo sulla liquidazione del credito di parte ricorrente, si rende necessario rimettere la causa sul ruolo onde pervenire ad una quantificazione congiunta dello stesso ovvero allo svolgimento di una ctu contabile.
7. Le spese di lite nel rapporto processuale tra il ricorrente e la Controparte_1
devono essere messe a carico del ricorrente;
le restanti spese devono essere liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel rapporto tra parte ricorrente e la CP_1
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che
[...]
liquida in euro 5.388 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali pari al
15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge;
Pavia, 29 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina