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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 6982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6982 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde
Dell'Erario, ha pronunciato, in data 07.10.20, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19848/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
rappresentata e difesa, come in atti, dagli avv.ti Ugo Odierna e Alfonso Leperino Parte_1
unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Napoli alla via Fiorentini n. 61
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentato e difeso, come in atti, Controparte_1 dall'avv. Giuseppe Iervolino con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Comunale del Cont Principe, 13/A, presso il Servizio Affari Legali della predetta
RESISTENTE
OGGETTO: diritto al computo nella base di calcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie della voce retributiva “IND.SERT-FASCE BS-C-D-DS” e “Indennità per l' operatività in particolari UO/Servizi”
(Art. 88, CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 e Art. 107, CCNL 2019-2021).
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.01.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' esponendo di essere dipendente della stessa con contratto di Controparte_2
lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo professionale di “Coll. Prof. Assistente Soci” categoria D6, come emergeva dalle allegate buste paga in atti (v. doc. 01) e di prestare servizio presso il
Distretto 45 reparto S.E.R.T.; che, come risultava dai “cartellini delle presenze” (v. doc. 02), aveva reso una prestazione lavorativa articolata su un turno mattutino e, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, nella qualità di personale addetto ai aveva percepito fino al 31 dicembre 2022 la Pt_2
“indennità disciplinata dall'art. 88 del CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 (v. doc. 03) e dal 1 Pt_2 gennaio 2023 in poi la “ indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi” disciplinata dall'art. 107
CCNL 2019-2021 (v. doc. 04) ed indicate in busta paga con il codice 673 e la descrizione: “IND.
[...]
” nella misura giornaliera di € 5,16 fino al 31 dicembre 2022 e con il codice 684 e la Controparte_3 descrizione “ IND. OPERAT. ” nella misura giornaliera di € 5,00 dal 1° gennaio Parte_3
2023 in poi;
che, tuttavia, la retribuzione corrisposta dall'amministrazione convenuta per le giornate in cui aveva goduto delle ferie era pari alla somma dello stipendio base (quello tabellare) e della indennità professionale specifica (IPS) per cui, com'era evincibile dalle buste paga, in detta retribuzione per il periodo feriale non era stata computata nella base di calcolo della retribuzione dovuta la indennità fino al Pt_2 dicembre 2022 e l' indennità per la operatività in particolari dal 1 gennaio 2023 in poi. Parte_4
Tanto premesso, l'istante, sull'assunto che l'indennità giornaliera in questione rientri nell'ambito della cd. nozione europea di retribuzione di cui all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE rubricato “ferie annuali” (d. lgs.
n. 66/2003, art. 10), così come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea richiamata nelle recenti decisioni del giudice di legittimità in quanto intrinsecamente connessa alle peculiari mansioni svolte e compensativa dello specifico disagio derivante dal loro espletamento, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“ Accertare e dichiarare - previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la “nozione europea di retribuzione” e, più precisamente: degli artt. 33, comma 1, e 88, CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94, e 107, CCNL del 2 novembre 2022 - il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “Indennità SERT” per l'importo di €
5,16 dal 1 agosto 2019 al 31 dicembre 2022 ex art. 88, CCNL 2016-2018, e della “ Indennità per l' operatività in particolari per l'importo di € 5,00 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi ex Parte_4
artt. 107, CCNL 2019-2021, e per l'effetto:
Condannare genericamente la in persona del Direttore Generale pro tempore, ad Controparte_1
inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità SERT” pari ad € 5,16 dal 1 agosto 2019 al 31 dicembre 2022 ex art. 88, CCNL 2016-2018 e della “ Indennità per
l' operatività in particolari UO/Servizi” pari ad € 5,00 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi ex artt. 107 CCNL 2019-2021 e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 1 agosto 2019 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali”; il tutto con vittoria di spese di lite. L' convenuta, costituitasi regolarmente in giudizio, ha eccepito la nullità della domanda Parte_5
giudiziale ex art. 414 c.p.c., la prescrizione parziale del credito nonchè l'infondatezza, nel merito, della pretesa attorea della quale ha, pertanto, chiesto il rigetto con vittoria di spese di lite.
Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale ha deciso la causa osservando che:
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale ex art. 414 c.p.c. Cont così come sollevata dall' resistente contenendo il ricorso introduttivo la sufficiente allegazione delle circostanze di fatto (sede di appartenenza, qualifica, turni di lavoro) e delle ragioni di diritto discendenti dalle norme nazionali e dalla contrattazione collettiva, a sostegno della domanda formulata.
Quanto al merito, la questione controversa riguarda la richiesta di parte ricorrente di computare, ai fini della individuazione della base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale, la voce retributiva “IND.SERT-FASCE BS-C-D-DS” e “Indennità per l'operatività in particolari (Art. Parte_4
88, CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 e Art. 107, CCNL 2019-2021).
Il ricorso è meritevole di accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione.
Preliminarmente va rilevato che risulta documentalmente provata la sussistenza tra le parti del rapporto di lavoro di natura subordinata dedotto in ricorso e il pagamento per ogni giorno di presenza delle indennità per cui è causa (vedasi buste paga allegate).
Nel merito ritiene il Tribunale di doversi uniformare all'orientamento espresso nelle pronunce di altri giudici della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli (Giudice dott. Ruoppolo, sentenza n. 4248/2023; Giudice dott.
De Matteis, sentenza n. 397/2023; Giudice dott.ssa Lazzara, sentenza n. 3096/2023; Giudice dott.ssa Liguori, sentenza n. 765/2023; Giudice dott.ssa Alfano, sentenza n. 2972/2023; Giudice dott. Cardellicchio, sentenza n. 346/2023; Giudice dott.ssa D'Auria, sentenza n. 3929/2023; Giudice dott.ssa Correggia, sentenza n.
3458/2023; Giudice dott. Bile, sentenza n. 4616/2023; Giudice dott.ssa Lucantonio, sentenza n. 6371/2022,
Giudice dott.ssa Maria Gaia Majorano sentenza n.5155/2024) e, da ultimo, dalla Corte di Appello di Napoli
(sentenze n. 2968/24 e n. 2552/24), quivi richiamate, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), che appare coerente con l'orientamento già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla
CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie.
Ritiene, in particolare, il Tribunale di dover condividere consapevolmente quanto statuito dalla sentenza
Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. -
15/10/2020, n. 22401 e, da ultimo, dalle sentenze n. 18160/23, n. 19663/23, n. 13972/24, n. 13932/24 e n.
14089/24.
Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “ Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha Persona_1 avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n.
88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, e altri, punto 58) e che “ Persona_2
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre
2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve Per_3
essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); Per_3
pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza
WI e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza WI e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza
WI e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-
539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”.
Ritiene il Tribunale, in adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto
UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n.
22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
Sicchè “ In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”. Tanto premesso, deve essere pertanto valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza
CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che Per_3
compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Viene, pertanto, in rilievo l'esame delle specifiche indennità indicate in ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute dalla parte ricorrente.
Va, in primo luogo, rilevato che la predetta voce retributiva “IND.SERT-FASCE BS-C-D-DS” e “Indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi” (Art. 88, CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 e Art. 107, CCNL
2019-2021) risulta erogata alla parte ricorrente con continuità nel periodo di causa, come documentato da fogli presenza e statini paga allegati agli atti.
Dirimente ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Nel caso di specie, dall'esame delle buste paga in atti emerge che la “ ”, successivamente - dal 1° CP_4 gennaio 2023 - denominata” IND. OPERAT. ” non figura nella retribuzione utile Parte_3 ai fini della determinazione dell'importo a corrispondersi a titolo di ferie e, del resto, è proprio la norma contrattuale ad escluderla dal computo.
Tuttavia, la indennità de qua é intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dal dipendente.
Ed, infatti, la Indennità SERT e la successiva Indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi trovano la seguente definizione e disciplina:
Art. 88 CCNL 2016 – 2018 (fino al 31 dicembre 2022).
“
1. Al personale addetto ai SERT in via permanente, indipendentemente dal ruolo di appartenenza, è confermata l'attribuzione di una indennità giornaliera per ogni giorno di servizio prestato nella misura sottoindicata:
a) Personale appartenente alla categoria A o B iniziale: E. 1,03 LORDI;
b) Personale appartenente alla categoria B, livello economico Bs, C e D, ivi compreso il livello economico Ds: E. 5,16 lordi.
2. L' indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata ed è cumulabile con le altre indennità per particolari condizioni di lavoro ove spettanti. Essa compete anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere presso il limitatamente alle Pt_2
giornate in cui venga erogata la prestazione. ART. 107 CCNL 2019 – 2021 (dal 1° gennaio 2023).
“
1. Le indennità di cui al presente articolo è destinata al personale, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, che presta il proprio lavoro presso Unità Operative o Servizi particolarmente disagiati.
2. Il personale assegnato alle UO/Servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuate dal DM 30.2.1998 e s.m.i., i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie sub-intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le UO/Servizi di emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l' utente, i servizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di presenza, negli importi di seguito indicati: Personale del ruolo sanitario, sociosanitario e tecnico delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori E. 5,00 – Importo Giornaliero-;
5. Le indennità di cui al presente articolo compensano interamente il disagio del personale operante in particolari unità operative o servizi;
7.Il presente articolo sostituisce e disapplica, a decorrere dall'1° gennaio 2023, l'art. 86, commi 6, 8, 9,
10,11, e 14, l'art. 87 e 88 del CCNL 21.5.2018”. Dall'analisi della fonte collettiva ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria quanto della fonte collettiva determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10– WI), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”.
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali.
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare.
In relazione, poi, alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.).
Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo.
L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stato apprezzato a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo. L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra.
Venendo all'analisi specifica dell'indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10– con le mansioni svolte presso il Per_3
reparto S.E.R.T.; connessione, peraltro, deducibile anche dal fatto che l'art. 88 CCNL 2016-2018 (v. doc. 03), che disciplina la indennità giornaliera di turno fino al 31 dicembre 2022, è rubricato
“Indennità , palesando, quindi, che si tratti di indennità finalizzata a compensare uno specifico Pt_2 disagio derivante dall'espletamento delle mansioni assistenziali con turni di lavoro disagiati, così come la successiva “Indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi” decorrente dal 1° gennaio
2023 ex art. 107 CCNL 2019-2021.
Detta indennità é, in ogni caso, correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato atteso, altresì, che la stessa norma contrattuale attribuisce la indennità soltanto al personale dei Pt_2
ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C, D e DS.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che l'indennità in esame è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
Tanto basta perché possa rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Deve, pertanto, ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - degli artt. 33, comma 1, e 88, CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre
2001; degli artt. 49, 94, e 107, CCNL del 2 novembre 2022 - che escludono, o non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza eurounitaria, con conseguente nullità di esse. Deve, pertanto, essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a vedersi computato, nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie, l'importo dovuto per l'indennità in esame.
In ordine ai giorni da considerare, va detto che le ferie annuali di matrice eurocomunitaria risultano essere le ferie minime, ossia 25 o 26 gg. in base all'anzianità di servizio.
In tale valore vanno considerati eventuali giorni di permesso sostitutivi di eventuali festività soppresse, dal momento che “ai sensi dell'articolo 5 L. 260/49 come sostituito dall'art. 1 L. n. 90/54, e dell'art. 29 dell'accordo nazionale 2015 e dell'accordo collettivo del 26/4/2016, la disciplina delle festività soppresse prevede la retribuzione delle stesse quando esse non possono essere godute nell'anno e prevede la medesima retribuzione corrisposta per i giorni di ferie, sicché la soluzione è consequenziale alla inclusione delle dette indennità nel trattamento retributivo delle ferie (da operarsi ai sensi di quanto statuito nella sentenza n. 25850 del 2024 di questa Sezione, che ha richiamato la necessaria applicazione della nozione europea di ferie annuali retribuite ed il principio affermato nella giurisprudenza comunitaria di diretta applicazione circa il pieno mantenimento della retribuzione nei periodi di riposo (v., tra le altre, sentenze CGUe WI e altri, del 13.12.18, c-
155/10, e To.He. del 13.12.2018, c-385/17)” (cfr. Cass sez. lav., 28/03/2025 n.8200).
Quanto al limite massimo, parte ricorrente auspica il loro superamento chiedendo di considerare tutti i giorni di ferie effettivamente goduti nel periodo di riferimento.
In proposito, va richiamato quanto argomentato dalla Suprema Corte secondo cui “Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, Neidel C337/10, punto
36; sentenza CGUE 20.7.2016, C-341/15, punto 39), per cui la normativa Europea e i Persona_4 principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili” (cfr. Cass. sez. lav., 23/06/2022
n.20216).
I giorni di ferie, a parere del Giudicante, possono superare il limite massimo di 25 o 26 gg. in base all'anzianità di servizio dal momento che anche per i giorni eccedenti laddove fruiti (come nel caso che ne occupa) non vi sono ragioni ostative all'applicazione del medesimo ragionamento, sulla base della stessa indagine fattuale.
Prive di pregio appaiono, dunque, le contestazioni mosse da parte resistente, tenuto conto che la nozione eurounitaria di ferie retribuite non fa riferimento alla retribuzione ordinaria effettivamente percepita ma alle diverse componenti della stessa, sicché, una volta ritenuto che la indennità in esame rientri in detta nozione, appare congruo inserire nella nozione di retribuzione ordinaria l'importo spettante (ed erogato) su base unitaria e giornaliera, pari ad € 5,16 dal 1 agosto 2019 al 31 dicembre
2022 ex art. 88, CCNL 2016-2018 e pari ad € 5,00 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi ex artt. 107 CCNL 2019-2021, da moltiplicarsi per il numero totale delle giornate di ferie godute per il periodo di causa (01.08.2019 – 21.01.2025).
Non può, infine, trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione come formulata dall' CP_2 resistente a fronte dell'atto di costituzione in mora allegato al n. 13 della produzione di parte ricorrente e pervenuto, a mezzo pec, in data 29.07.2024.
Pertanto, va accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente, per ciascun giorno di ferie, ad una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità SERT” disciplinata dall'art. 88 del CCNL
Comparto Sanità 2016 – 2018 e dal 1 gennaio 2023 in poi della “ indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi” disciplinata dall'art. 107 CCNL 2019-2021 ed indicate in busta paga con il codice 673 e la descrizione: “IND. SERT-FASCE BS-C-D-DS ” nella misura giornaliera di € 5,16 fino al 31 dicembre 2022 e con il codice 684 e la descrizione “ IND. OPERAT. Parte_3
” nella misura giornaliera di € 5,00 dal 1° gennaio 2023 in poi e, per l'effetto, l
[...] CP_1
va condannata a corrispondere, in favore di parte ricorrente, le differenze maturate a tale titolo
[...] per l'arco temporale dall'01.08.2019 al 21.01.2025 ( data di deposito del presente ricorso) oltre interessi legali o, in alternativa se maggiore, la rivalutazione monetaria, dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo, applicandosi ai crediti di lavoro richiesti dai pubblici dipendenti il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre
1994, n. 724 (cfr. Cassazione n. 13624/2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, considerata la serialità della controversia e l'attività svolta.
P.Q.M.
La dott.ssa Matilde Dell'Erario, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede accogliendo il ricorso:
1. previa declaratoria di nullità delle disposizioni di contrattazione collettiva di cui in parte motiva e, per quanto sopra, accerta e dichiara il diritto di , per ciascun giorno di ferie, ad Parte_1
una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità SERT” disciplinata dall'art. 88 del CCNL
Comparto Sanità 2016 – 2018 e dal 1 gennaio 2023 in poi della “ indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi” disciplinata dall'art. 107 CCNL 2019-2021 ed indicate in busta paga con il codice 673 e la descrizione: “IND. SERT-FASCE BS-C-D-DS ” nella misura giornaliera di € 5,16 fino al 31 dicembre 2022 e con il codice 684 e la descrizione “ IND. OPERAT. Parte_3
” nella misura giornaliera di € 5,00 dal 1° gennaio 2023 in poi e, per l'effetto, condanna la
[...]
, in persona del Direttore Generale pro tempore, a corrispondere, in favore di Controparte_1
parte ricorrente, le differenze maturate a tale titolo per l'arco temporale dall'01.08.2019 al 21.01.2025 oltre interessi legali o, in alternativa se maggiore, la rivalutazione monetaria, dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo;
2. condanna, altresì, l' , in persona del Direttore Generale pro tempore al Controparte_1
pagamento delle spese di lite che liquida in € 321,00 per compenso professionale oltre € 21,50 per contributo unificato, IVA, CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Così deciso in Napoli in data 07.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde
Dell'Erario, ha pronunciato, in data 07.10.20, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19848/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
rappresentata e difesa, come in atti, dagli avv.ti Ugo Odierna e Alfonso Leperino Parte_1
unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Napoli alla via Fiorentini n. 61
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentato e difeso, come in atti, Controparte_1 dall'avv. Giuseppe Iervolino con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Comunale del Cont Principe, 13/A, presso il Servizio Affari Legali della predetta
RESISTENTE
OGGETTO: diritto al computo nella base di calcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie della voce retributiva “IND.SERT-FASCE BS-C-D-DS” e “Indennità per l' operatività in particolari UO/Servizi”
(Art. 88, CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 e Art. 107, CCNL 2019-2021).
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.01.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' esponendo di essere dipendente della stessa con contratto di Controparte_2
lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo professionale di “Coll. Prof. Assistente Soci” categoria D6, come emergeva dalle allegate buste paga in atti (v. doc. 01) e di prestare servizio presso il
Distretto 45 reparto S.E.R.T.; che, come risultava dai “cartellini delle presenze” (v. doc. 02), aveva reso una prestazione lavorativa articolata su un turno mattutino e, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, nella qualità di personale addetto ai aveva percepito fino al 31 dicembre 2022 la Pt_2
“indennità disciplinata dall'art. 88 del CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 (v. doc. 03) e dal 1 Pt_2 gennaio 2023 in poi la “ indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi” disciplinata dall'art. 107
CCNL 2019-2021 (v. doc. 04) ed indicate in busta paga con il codice 673 e la descrizione: “IND.
[...]
” nella misura giornaliera di € 5,16 fino al 31 dicembre 2022 e con il codice 684 e la Controparte_3 descrizione “ IND. OPERAT. ” nella misura giornaliera di € 5,00 dal 1° gennaio Parte_3
2023 in poi;
che, tuttavia, la retribuzione corrisposta dall'amministrazione convenuta per le giornate in cui aveva goduto delle ferie era pari alla somma dello stipendio base (quello tabellare) e della indennità professionale specifica (IPS) per cui, com'era evincibile dalle buste paga, in detta retribuzione per il periodo feriale non era stata computata nella base di calcolo della retribuzione dovuta la indennità fino al Pt_2 dicembre 2022 e l' indennità per la operatività in particolari dal 1 gennaio 2023 in poi. Parte_4
Tanto premesso, l'istante, sull'assunto che l'indennità giornaliera in questione rientri nell'ambito della cd. nozione europea di retribuzione di cui all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE rubricato “ferie annuali” (d. lgs.
n. 66/2003, art. 10), così come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea richiamata nelle recenti decisioni del giudice di legittimità in quanto intrinsecamente connessa alle peculiari mansioni svolte e compensativa dello specifico disagio derivante dal loro espletamento, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“ Accertare e dichiarare - previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la “nozione europea di retribuzione” e, più precisamente: degli artt. 33, comma 1, e 88, CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94, e 107, CCNL del 2 novembre 2022 - il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “Indennità SERT” per l'importo di €
5,16 dal 1 agosto 2019 al 31 dicembre 2022 ex art. 88, CCNL 2016-2018, e della “ Indennità per l' operatività in particolari per l'importo di € 5,00 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi ex Parte_4
artt. 107, CCNL 2019-2021, e per l'effetto:
Condannare genericamente la in persona del Direttore Generale pro tempore, ad Controparte_1
inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità SERT” pari ad € 5,16 dal 1 agosto 2019 al 31 dicembre 2022 ex art. 88, CCNL 2016-2018 e della “ Indennità per
l' operatività in particolari UO/Servizi” pari ad € 5,00 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi ex artt. 107 CCNL 2019-2021 e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 1 agosto 2019 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali”; il tutto con vittoria di spese di lite. L' convenuta, costituitasi regolarmente in giudizio, ha eccepito la nullità della domanda Parte_5
giudiziale ex art. 414 c.p.c., la prescrizione parziale del credito nonchè l'infondatezza, nel merito, della pretesa attorea della quale ha, pertanto, chiesto il rigetto con vittoria di spese di lite.
Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale ha deciso la causa osservando che:
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale ex art. 414 c.p.c. Cont così come sollevata dall' resistente contenendo il ricorso introduttivo la sufficiente allegazione delle circostanze di fatto (sede di appartenenza, qualifica, turni di lavoro) e delle ragioni di diritto discendenti dalle norme nazionali e dalla contrattazione collettiva, a sostegno della domanda formulata.
Quanto al merito, la questione controversa riguarda la richiesta di parte ricorrente di computare, ai fini della individuazione della base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale, la voce retributiva “IND.SERT-FASCE BS-C-D-DS” e “Indennità per l'operatività in particolari (Art. Parte_4
88, CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 e Art. 107, CCNL 2019-2021).
Il ricorso è meritevole di accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione.
Preliminarmente va rilevato che risulta documentalmente provata la sussistenza tra le parti del rapporto di lavoro di natura subordinata dedotto in ricorso e il pagamento per ogni giorno di presenza delle indennità per cui è causa (vedasi buste paga allegate).
Nel merito ritiene il Tribunale di doversi uniformare all'orientamento espresso nelle pronunce di altri giudici della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli (Giudice dott. Ruoppolo, sentenza n. 4248/2023; Giudice dott.
De Matteis, sentenza n. 397/2023; Giudice dott.ssa Lazzara, sentenza n. 3096/2023; Giudice dott.ssa Liguori, sentenza n. 765/2023; Giudice dott.ssa Alfano, sentenza n. 2972/2023; Giudice dott. Cardellicchio, sentenza n. 346/2023; Giudice dott.ssa D'Auria, sentenza n. 3929/2023; Giudice dott.ssa Correggia, sentenza n.
3458/2023; Giudice dott. Bile, sentenza n. 4616/2023; Giudice dott.ssa Lucantonio, sentenza n. 6371/2022,
Giudice dott.ssa Maria Gaia Majorano sentenza n.5155/2024) e, da ultimo, dalla Corte di Appello di Napoli
(sentenze n. 2968/24 e n. 2552/24), quivi richiamate, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), che appare coerente con l'orientamento già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla
CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie.
Ritiene, in particolare, il Tribunale di dover condividere consapevolmente quanto statuito dalla sentenza
Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. -
15/10/2020, n. 22401 e, da ultimo, dalle sentenze n. 18160/23, n. 19663/23, n. 13972/24, n. 13932/24 e n.
14089/24.
Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “ Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha Persona_1 avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n.
88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, e altri, punto 58) e che “ Persona_2
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre
2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve Per_3
essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); Per_3
pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza
WI e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza WI e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza
WI e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-
539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”.
Ritiene il Tribunale, in adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto
UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n.
22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
Sicchè “ In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”. Tanto premesso, deve essere pertanto valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza
CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che Per_3
compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Viene, pertanto, in rilievo l'esame delle specifiche indennità indicate in ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute dalla parte ricorrente.
Va, in primo luogo, rilevato che la predetta voce retributiva “IND.SERT-FASCE BS-C-D-DS” e “Indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi” (Art. 88, CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 e Art. 107, CCNL
2019-2021) risulta erogata alla parte ricorrente con continuità nel periodo di causa, come documentato da fogli presenza e statini paga allegati agli atti.
Dirimente ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Nel caso di specie, dall'esame delle buste paga in atti emerge che la “ ”, successivamente - dal 1° CP_4 gennaio 2023 - denominata” IND. OPERAT. ” non figura nella retribuzione utile Parte_3 ai fini della determinazione dell'importo a corrispondersi a titolo di ferie e, del resto, è proprio la norma contrattuale ad escluderla dal computo.
Tuttavia, la indennità de qua é intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dal dipendente.
Ed, infatti, la Indennità SERT e la successiva Indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi trovano la seguente definizione e disciplina:
Art. 88 CCNL 2016 – 2018 (fino al 31 dicembre 2022).
“
1. Al personale addetto ai SERT in via permanente, indipendentemente dal ruolo di appartenenza, è confermata l'attribuzione di una indennità giornaliera per ogni giorno di servizio prestato nella misura sottoindicata:
a) Personale appartenente alla categoria A o B iniziale: E. 1,03 LORDI;
b) Personale appartenente alla categoria B, livello economico Bs, C e D, ivi compreso il livello economico Ds: E. 5,16 lordi.
2. L' indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata ed è cumulabile con le altre indennità per particolari condizioni di lavoro ove spettanti. Essa compete anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere presso il limitatamente alle Pt_2
giornate in cui venga erogata la prestazione. ART. 107 CCNL 2019 – 2021 (dal 1° gennaio 2023).
“
1. Le indennità di cui al presente articolo è destinata al personale, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, che presta il proprio lavoro presso Unità Operative o Servizi particolarmente disagiati.
2. Il personale assegnato alle UO/Servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuate dal DM 30.2.1998 e s.m.i., i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie sub-intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le UO/Servizi di emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l' utente, i servizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di presenza, negli importi di seguito indicati: Personale del ruolo sanitario, sociosanitario e tecnico delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori E. 5,00 – Importo Giornaliero-;
5. Le indennità di cui al presente articolo compensano interamente il disagio del personale operante in particolari unità operative o servizi;
7.Il presente articolo sostituisce e disapplica, a decorrere dall'1° gennaio 2023, l'art. 86, commi 6, 8, 9,
10,11, e 14, l'art. 87 e 88 del CCNL 21.5.2018”. Dall'analisi della fonte collettiva ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria quanto della fonte collettiva determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10– WI), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”.
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali.
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare.
In relazione, poi, alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.).
Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo.
L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stato apprezzato a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo. L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra.
Venendo all'analisi specifica dell'indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10– con le mansioni svolte presso il Per_3
reparto S.E.R.T.; connessione, peraltro, deducibile anche dal fatto che l'art. 88 CCNL 2016-2018 (v. doc. 03), che disciplina la indennità giornaliera di turno fino al 31 dicembre 2022, è rubricato
“Indennità , palesando, quindi, che si tratti di indennità finalizzata a compensare uno specifico Pt_2 disagio derivante dall'espletamento delle mansioni assistenziali con turni di lavoro disagiati, così come la successiva “Indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi” decorrente dal 1° gennaio
2023 ex art. 107 CCNL 2019-2021.
Detta indennità é, in ogni caso, correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato atteso, altresì, che la stessa norma contrattuale attribuisce la indennità soltanto al personale dei Pt_2
ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C, D e DS.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che l'indennità in esame è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
Tanto basta perché possa rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Deve, pertanto, ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - degli artt. 33, comma 1, e 88, CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre
2001; degli artt. 49, 94, e 107, CCNL del 2 novembre 2022 - che escludono, o non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza eurounitaria, con conseguente nullità di esse. Deve, pertanto, essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a vedersi computato, nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie, l'importo dovuto per l'indennità in esame.
In ordine ai giorni da considerare, va detto che le ferie annuali di matrice eurocomunitaria risultano essere le ferie minime, ossia 25 o 26 gg. in base all'anzianità di servizio.
In tale valore vanno considerati eventuali giorni di permesso sostitutivi di eventuali festività soppresse, dal momento che “ai sensi dell'articolo 5 L. 260/49 come sostituito dall'art. 1 L. n. 90/54, e dell'art. 29 dell'accordo nazionale 2015 e dell'accordo collettivo del 26/4/2016, la disciplina delle festività soppresse prevede la retribuzione delle stesse quando esse non possono essere godute nell'anno e prevede la medesima retribuzione corrisposta per i giorni di ferie, sicché la soluzione è consequenziale alla inclusione delle dette indennità nel trattamento retributivo delle ferie (da operarsi ai sensi di quanto statuito nella sentenza n. 25850 del 2024 di questa Sezione, che ha richiamato la necessaria applicazione della nozione europea di ferie annuali retribuite ed il principio affermato nella giurisprudenza comunitaria di diretta applicazione circa il pieno mantenimento della retribuzione nei periodi di riposo (v., tra le altre, sentenze CGUe WI e altri, del 13.12.18, c-
155/10, e To.He. del 13.12.2018, c-385/17)” (cfr. Cass sez. lav., 28/03/2025 n.8200).
Quanto al limite massimo, parte ricorrente auspica il loro superamento chiedendo di considerare tutti i giorni di ferie effettivamente goduti nel periodo di riferimento.
In proposito, va richiamato quanto argomentato dalla Suprema Corte secondo cui “Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, Neidel C337/10, punto
36; sentenza CGUE 20.7.2016, C-341/15, punto 39), per cui la normativa Europea e i Persona_4 principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili” (cfr. Cass. sez. lav., 23/06/2022
n.20216).
I giorni di ferie, a parere del Giudicante, possono superare il limite massimo di 25 o 26 gg. in base all'anzianità di servizio dal momento che anche per i giorni eccedenti laddove fruiti (come nel caso che ne occupa) non vi sono ragioni ostative all'applicazione del medesimo ragionamento, sulla base della stessa indagine fattuale.
Prive di pregio appaiono, dunque, le contestazioni mosse da parte resistente, tenuto conto che la nozione eurounitaria di ferie retribuite non fa riferimento alla retribuzione ordinaria effettivamente percepita ma alle diverse componenti della stessa, sicché, una volta ritenuto che la indennità in esame rientri in detta nozione, appare congruo inserire nella nozione di retribuzione ordinaria l'importo spettante (ed erogato) su base unitaria e giornaliera, pari ad € 5,16 dal 1 agosto 2019 al 31 dicembre
2022 ex art. 88, CCNL 2016-2018 e pari ad € 5,00 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi ex artt. 107 CCNL 2019-2021, da moltiplicarsi per il numero totale delle giornate di ferie godute per il periodo di causa (01.08.2019 – 21.01.2025).
Non può, infine, trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione come formulata dall' CP_2 resistente a fronte dell'atto di costituzione in mora allegato al n. 13 della produzione di parte ricorrente e pervenuto, a mezzo pec, in data 29.07.2024.
Pertanto, va accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente, per ciascun giorno di ferie, ad una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità SERT” disciplinata dall'art. 88 del CCNL
Comparto Sanità 2016 – 2018 e dal 1 gennaio 2023 in poi della “ indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi” disciplinata dall'art. 107 CCNL 2019-2021 ed indicate in busta paga con il codice 673 e la descrizione: “IND. SERT-FASCE BS-C-D-DS ” nella misura giornaliera di € 5,16 fino al 31 dicembre 2022 e con il codice 684 e la descrizione “ IND. OPERAT. Parte_3
” nella misura giornaliera di € 5,00 dal 1° gennaio 2023 in poi e, per l'effetto, l
[...] CP_1
va condannata a corrispondere, in favore di parte ricorrente, le differenze maturate a tale titolo
[...] per l'arco temporale dall'01.08.2019 al 21.01.2025 ( data di deposito del presente ricorso) oltre interessi legali o, in alternativa se maggiore, la rivalutazione monetaria, dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo, applicandosi ai crediti di lavoro richiesti dai pubblici dipendenti il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre
1994, n. 724 (cfr. Cassazione n. 13624/2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, considerata la serialità della controversia e l'attività svolta.
P.Q.M.
La dott.ssa Matilde Dell'Erario, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede accogliendo il ricorso:
1. previa declaratoria di nullità delle disposizioni di contrattazione collettiva di cui in parte motiva e, per quanto sopra, accerta e dichiara il diritto di , per ciascun giorno di ferie, ad Parte_1
una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità SERT” disciplinata dall'art. 88 del CCNL
Comparto Sanità 2016 – 2018 e dal 1 gennaio 2023 in poi della “ indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi” disciplinata dall'art. 107 CCNL 2019-2021 ed indicate in busta paga con il codice 673 e la descrizione: “IND. SERT-FASCE BS-C-D-DS ” nella misura giornaliera di € 5,16 fino al 31 dicembre 2022 e con il codice 684 e la descrizione “ IND. OPERAT. Parte_3
” nella misura giornaliera di € 5,00 dal 1° gennaio 2023 in poi e, per l'effetto, condanna la
[...]
, in persona del Direttore Generale pro tempore, a corrispondere, in favore di Controparte_1
parte ricorrente, le differenze maturate a tale titolo per l'arco temporale dall'01.08.2019 al 21.01.2025 oltre interessi legali o, in alternativa se maggiore, la rivalutazione monetaria, dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo;
2. condanna, altresì, l' , in persona del Direttore Generale pro tempore al Controparte_1
pagamento delle spese di lite che liquida in € 321,00 per compenso professionale oltre € 21,50 per contributo unificato, IVA, CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Così deciso in Napoli in data 07.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario