Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/04/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai IGg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino ConIGliere rel. dr.ssa Ivana Francesca Mancuso ConIGliere riunita in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 918 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affa- ri civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1 in data 02/07/1951, rappresentata e difesa dall'avv. Raimondo Tripodo (PEC Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. ), nato ad Agrigento in [...] CP_1 C.F._2
30/05/1952, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Caponnetto (PEC
Email_2
(C.F. , in persona del legale rappresen- Controparte_2 P.IVA_1 tante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Piazza e dall'avv. Stefania Piazza (PEC Email_3
appellati
(C.F. , nato a [...]- Controparte_3 C.F._3 steltermini (AG) in data 29/06/1933, appellato - contumace
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 1254/18, pronunciata dal Tribunale di Agrigento, seconda sezione penale, in data 17/9/2018-23/1/2019.
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 19
Conclusioni per la parte appellante:
«in accoglimento della domanda attrice ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, condannare in solido CP_1 [...]
e “ , in persona del legale rappresentante Controparte_4 Controparte_2 pro tempore, al pagamento in favore della costituita Parte Civile Parte_1
della complessiva somma di € 750.000,00 o in quella diversa e
[...] maggiore somma ritenuta conforme a giustizia, avuto particolare riguardo al rilevante danno (patrimoniale e soprattutto morale) sofferto in dipen- denza della reiterata vessazione usuraria e dei correlati “tassi di mora” che hanno limitato il libero svolgimento della vita privata e lavorativa del- la IG.ra . Parte_1
Con vittoria di spese e compenso del presente grado di giudizio e del cele- brato giudizio di Cassazione.»
Conclusioni per l'appellato CP_1
«1) dichiarare la nullità dell'atto di riassunzione;
2) in subordine dichiarare la inammissibilità dell'azione proposta atteso che le medesime domande dedotte nel presente giudizio di rinvio hanno già formato oggetto di precedenti sentenze civili passate in giudicato;
3) nel merito, rigettare le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto e diritto;
4) condannare la controparte al pagamento delle spese e compensi del giudizio.»
Conclusioni per l'appellata Controparte_2
«- rigettare la domanda risarcitoria formulata dalla IG.ra Parte_1 nei confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto Controparte_2 per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agri- gento, e venivano tratti a giudizio di- CP_1 Controparte_3 nanzi al predetto Tribunale per rispondere:
- del reato di cui agli artt. 81, 110 e 644 cod. pen., commesso in Ca- steltermini, Agrigento e altrove fino al 12/7/2006, poiché, in con- corso tra loro e con altri soggetti non compiutamente identificati, nelle loro rispettive qualità di responsabile dell'ufficio contenzioso del NC di Sicilia sede di Agrigento e di direttore dell'agenzia del NC di Sicilia di Casteltermini, in tempi diversi e con più azioni
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 19 esecutive del medesimo disegno criminoso, si sarebbero fatti dare e promettere interessi usurari in compensazione ed estinzione di un originario credito di Lire 2.000.000, vantato dal NC di Sicilia nei confronti di , successivamente lievitato a vario Parte_1 titolo ad euro 24.582,44 ed infine, alla data della disposta perizia contabile, ulteriormente lievitato ad euro 44.186,85;
- del reato di cui agli artt. 110 e 388 cod. pen., commesso in Agri- gento e Palermo in epoca successiva al 12/7/2006, perché, in con- corso fra loro e con altri soggetti non compiutamente identificati, nelle predette qualità, avrebbero eluso con atti fraudolenti e simu- lati l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo del 12/7/2006, con la quale il NC di Sicilia, e per esso P_
, erano stati condannati al pagamento della somma di eu-
[...] ro 24.461,22 in favore di . Parte_1
2. Nell'ambito del predetto procedimento si costituiva quale parte civile la persona offesa chiedendo il risarcimento di tutti i danni Parte_1 patiti a causa delle condotte criminose attribuite agli imputati.
3. Con sentenza n. 1254/18, pronunciata in data 17/9/2018-23/1/2019, il Tribunale di Agrigento, seconda sezione penale, assolveva entrambi gli imputati dai reati loro ascritti, per insussistenza del fatto.
4. A seguito di impugnazione proposta dalla parte civile Parte_1 questa Corte di Appello, seconda sezione penale, con sentenza n. 4841/2019 dei 31/10/2019-15/4/2020, in parziale riforma della sentenza appellata dichiarava non doversi procedere nei confronti di _4
, deceduto nelle more del giudizio e confermava, per il resto, la
[...] sentenza impugnata, condannando la al pagamento delle spese Pt_1 processuali.
5. A seguito di ricorso per cassazione proposto da la Su- Parte_1 prema Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con sentenza n. 10375 dei 3-24/3/2022, cassava la sentenza impugnata, con rinvio per un nuovo giudizio dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui ha rimesso anche la liquidazione delle spese del giudizio di le- gittimità.
6. Con citazione del 12/5/2022, ha provveduto a riassu- Parte_1 mere il giudizio, chiedendo, in riforma della sentenza appellata, la con- danna di e della in CP_1 Controparte_3 Controparte_2 solido fra loro, al risarcimento dei danni subiti.
7. Con comparsa del 10/9/2022, si è costituito in giudizio , CP_1 eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di riassunzione e oppo-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 19 nendosi, nel merito, all'accoglimento dell'impugnazione.
8. Con comparsa del 4/10/2022 si è costituita, altresì, la Controparte_2 opponendosi all'accoglimento dell'appello.
9. All'udienza del 3/7/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclu- sioni e la causa è stata assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di re- plica.
10. Va, preliminarmente, valutata l'eccezione di nullità dell'atto di rias- sunzione sollevata dalla difesa dell'appellato , conseguente CP_1 al fatto che l'appellante si sarebbe limitata a riportare pedissequamente il contenuto del ricorso per cassazione precedentemente depositato.
11. Al riguardo, deve ritenersi che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma che la maggiore o minore ampiezza e speci- ficità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione impugnata, di tal che ove le ar- gomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive dei preceden- ti gradi del giudizio, mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più speci- fica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri, insomma, di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa.
12. Nel caso in esame, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10375 dei 3-24/3/2022, ha annullato la precedente sentenza di questa Corte per mancanza di motivazione, giacché la stessa, pur enunciando i parametri astratti sulla base dei quali avrebbe dovuto essere compiuta la verifica della natura usuraria del rapporto, non aveva specificato quale fosse, nel dettaglio, l'esito dell'applicazione di tali parametri al rapporto creditorio tra la e il NC di Sicilia, così omettendo di confrontarsi con gli Pt_1 argomenti proposti dall'appellante.
13. L'atto di appello in riassunzione non può, pertanto, essere censurato di nullità per la mera riproposizione degli argomenti già svolti nei prece- denti gradi di giudizio, giacché questi, secondo quanto rilevato dalla Corte di Cassazione, non risultano essere stati puntualmente valutati e confuta- ti.
14. Va, quindi, valutata l'ulteriore eccezione di nullità dell'atto introdutti-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 19 vo, sollevata dall' con la quale viene lamentato, per un Controparte_2 verso, che la predetta società sia rimasta estranea al precedente giudizio penale e, per altro verso, che le domande proposte nei confronti della predetta società siano rimaste indeterminate, poiché non sarebbe stata effettuata alcuna esplicazione delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della ingente domanda risarcitoria proposta con l'atto di costituzione qua- le parte civile.
15. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la ha riassunto Pt_1
l'azione civile originariamente proposta nell'ambito del processo penale intentato nei confronti del e del e, dunque, l'azione CP_1 P_ volta a conseguire il risarcimento dei danni causati dagli stessi con le con- dotte criminose già oggetto della contestazione penale.
16. Nel presente giudizio di riassunzione, tuttavia, la ha convenuto Pt_1 in giudizio altresì la società succeduta alla NC di Sicilia Controparte_2
S.p.A., originaria datrice di lavoro dei due imputati, che non risulta essere stata precedentemente citata nella veste di responsabile civile dinanzi al giudice penale nei precedenti gradi del presente giudizio.
17. Dal tenore inequivocabile delle conclusioni proposte con l'atto di rias- sunzione, precedentemente trascritte, si ricava che l'odierna appellante ha esteso il contraddittorio alla al fine di vederla ricono- Controparte_2 scere come responsabile dei medesimi danni in solido con gli originari im- putati, e, così facendo, ha introdotto una domanda nuova nell'ambito del presente giudizio, in quanto volta ad affermare la corresponsabilità solida- le dell'istituto di credito per i danni causati dai suoi dipendenti, ex art. 2049 cod. civ..
18. Tale estensione della domanda va dichiarata inammissibile, dal mo- mento che la stessa, ove valutata secondo i canoni del codice di procedu- ra penale, si risolverebbe in una richiesta di citazione del responsabile civi- le proposta oltre il termine perentorio previsto dall'art. 83, comma 2, c.p.p., mentre ove valutata secondo i canoni del codice di procedura civi- le, integrerebbe una domanda radicalmente nuova, la cui proposizione è preclusa dall'art. 345 c.p.c..
19. Va, poi, ulteriormente evidenziato che, con la sentenza n. 4841/2019 dei 31/10/2019-15/4/2020, questa Corte di appello ha dichiarato non do- versi procedere nei confronti dell'imputato , in quan- Controparte_3 to deceduto nelle more del giudizio. Tale pronuncia è divenuta definitiva per omessa impugnazione del relativo capo della sentenza di appello.
20. In base alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la mor- te dell'imputato, intervenuta prima dell'irrevocabilità della sentenza,
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 19 comporta la cessazione sia del rapporto processuale in sede penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con la conse- guenza che va dichiarata l'estinzione del reato per morte del reo con con- seguente annullamento della sentenza impugnata e le eventuali statuizio- ni civilistiche restano caducate ex lege senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale (cf. Cass. pen. n. 18021 del 2024, Cass. pen. n. 47894 del 2017, Cass. pen. n. 5870 del 2012, Cass. pen. n. 11073 del 2009, Cass. Pen. n. 44663 del 2005).
21. In particolare, per quanto attiene all'azione civile esercitata nel pro- cesso penale, la esistenza e permanenza in vita dell'imputato costituisco- no il presupposto processuale della sentenza e della sussistenza del rap- porto processuale anche civilistico, essendo certamente inapplicabili in sede penale gli istituti civilistici della successione nel processo (art. 110 c.p.c.), della interruzione del processo (artt. 299 e seg. c.p.c.) e della sua estinzione (artt. 307 e seg. c.p.c.); cessando, quindi, ogni rapporto proces- suale nei confronti dell'imputato nel processo penale (per il suo venir fisi- camente meno), viene a cessare anche quell'elemento di collegamento che consentiva di far accedere a quello il rapporto processuale civile nei suoi confronti;
conseguenza, questa, che esplica i suoi effetti anche nei confronti del responsabile civile, atteso che la posizione di questo è inti- mamente connessa e collegata a quella dell'imputato (così Cass. n. 58 del 2001).
22. Alla luce di tali considerazioni, poiché il presente giudizio costituisce la prosecuzione dell'azione civile originariamente proposta dalla nel Pt_1 giudizio penale, deve ritenersi che, in conseguenza della declaratoria di estinzione del reato pronunciata nei confronti del in questa P_ sede non è più possibile proseguire nei confronti dei suoi eredi l'azione ci- vile originariamente intrapresa, giacché a tal fine, sarebbe stato necessa- rio proporre un autonomo giudizio civile a seguito della predetta declara- toria, passata in autorità di cosa giudicata.
23. Quanto sin qui rilevato conduce alla necessaria conclusione che non possono essere esaminate in questa sede tutte le pretese risarcitorie con- nesse alle condotte attribuite all'originario imputato , Controparte_3 ma l'oggetto del presente giudizio va necessariamente ristretto alla valu- tazione delle eventuali conseguenze risarcitorie delle sole condotte attri- buite all'originario imputato, nonché odierno appellato, . CP_1
24. Al fine di valutare compiutamente la domanda risarcitoria proposta nei confronti del va, innanzitutto, riepilogata la ricostruzione dei CP_1 fatti operata dalla odierna parte appellante.
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 19 25. A sostegno della propria richiesta risarcitoria l'odierna appellante, con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha esposto:
− di aver avviato insieme al proprio coniuge una piccola attività di ri- storazione in Casteltermini nel 1985;
− di non essere riuscita a onorare un assegno bancario di Lit. 11.000.000 e di aver subito una levata di protesto da parte della Cassa Centrale di Risparmio, ma di essere riuscita a ripianare l'esposizione debitoria grazie all'aiuto economico di una familiare;
− che la medesima familiare, nello stesso anno, aveva chiesto la resti- tuzione delle somme prestate, di essersi trovata in condizioni di bi- sogno economico e di essersi rivolta, su indicazione del direttore del locale ufficio postale a , dipendente della locale Controparte_3 filiale del NC di Sicilia, che le appariva esserne il direttore, otte- nendo, per suo tramite, un prestito di lire 2.000.000, nonostante il protesto già levato nei suoi confronti;
− di essersi aggiudicata, dopo qualche tempo, un appalto per la refe- zione scolastica bandito dal Comune di Casteltermini e che il Pt_2
, appresa tale notizia, l'aveva invitata ad instaurare un nuovo
[...] rapporto bancario, per amministrare più congruamente i proventi dell'appalto;
− che all'epoca, a causa della sua insufficiente scolarizzazione, non era in grado di comprendere il IGnificato dei contratti che le venivano proposti, ma di essersi fidata del il quale l'aveva indotta P_ ad aprire due tipologie di conti: in data 27/02/1986 il conto corrente n. 458, consistente in un “conto anticipi crediti maturati” e in data
12/03/1986 il conto corrente n. 559, consistente in un “conto anti- cipi crediti maturandi”, quest'ultimo con un affido di Lit. 15.000.000
e un interesse composto del 23%;
− che tale ultimo conto corrente, secondo quanto riferito in dibatti- mento dal teste mar. avrebbe dovuto consentire Testimone_1 un'anticipazione di disponibilità economica sulla scorta della presen- tazione di fatture, ma che l'importo anticipato generava un tasso composto del 23% con capitalizzazione trimestrale e che, una volta ottenuto il bonifico da parte del comune appaltante, direttamente incassato dall'Istituto bancario in virtù di una procura speciale, l'im- porto sarebbe dovuto transitare sul conto n. 458 e così avrebbe do-
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 19 vuto azzerare, grazie ad un giroconto, l'importo a debito anticipato sul conto n. 559;
− che a causa di tale meccanismo l'importo corrisposto dal comune non poteva coprire integralmente quello anticipato, a causa dell' oneroso tasso passivo e del fatto che l'importo anticipato recava una decurtazione del 20% rispetto all'importo indicato in fattura, di tal che in soli due anni, dal 1986 al 1988 si era venuto a determinare un debito insostenibile, nonostante il versamento complessivo di una somma di lire 320.000.000;
− che dal momento che i due conti contraddistinti dai nn. 458 e 559 non consentivano di reggere le passività che andavano maturando,
l'istituto di credito aveva provveduto alla loro chiusura, provveden- do altresì, in data 12/11/1986, all'apertura di un conto corrente or- dinario recante il n. 577.77, con una facoltà di scoperto di Lit.
15.000.000, che non veniva mai concretamente utilizzata, perché già assorbita dalle passività precedentemente maturate;
− che, sebbene il conto registrasse sin dalla sua apertura una rilevante passività, lo stesso era rimasto aperto e che solo in data 30/09/1988 la sede di Agrigento del NC di Sicilia aveva segnalato alla filiale di
Casteltermini le irregolarità nel rapporto, e quest'ultima aveva invi- tato l'appellante a regolarizzare tutte le posizioni anomale;
− di aver tentato nei primi mesi del 1989 di prelevare la somma di Lit. 2.000.000, per provvedere al pagamento delle utenze elettriche, ma che tale prelievo le era stato negato, per le passività dei rapporti, nonostante il versamento delle cospicue somme avvenuto nel pas- sato;
− che in data 13/04/1989 essa appellante avrebbe concesso una fi- deiussione su una facoltà di scoperto di Lit. 12.000.000 riconosciuta dal NC di Sicilia ai cugini e ad Controparte_5 Controparte_6 un tasso del 16,50%, e che tale garanzia personale era stata accetta- ta dall'istituto di credito, nonostante il forte indebitamento della
[...]
; Pt_3
− che a seguito dell'apertura del predetto conto corrente, P_ aveva aperto presso la vicina filiale della Cassa Rurale
[...]
Agricola di San Biagio Platani un conto corrente con annesso castel- letto per lo sconto di cambiali, inducendo essa appellante a sotto- scrivere decine di cambiali;
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 19 − di aver disconosciuto durante la propria deposizione testimoniale la sottoscrizione della concessione di fideiussione, ma che questa le era stata attribuita dal Tribunale di Agrigento, senza alcuna verifica della genuinità del contratto;
− che in data 15/06/1990 la filiale del NC di Sicilia di Casteltermini le aveva chiesto di fornire chiarimenti sulla propria situazione eco- nomica e patrimoniale e di aver proceduto in data 2/1/1991 a spor- gere denuncia nei confronti del e del NC di Sicilia, P_ rappresentando di essere stata vittima di truffa aggravata e di falso;
− che in data 21/02/1991 la filiale del NC di Sicilia di Casteltermini aveva chiesto alla sede di Agrigento il passaggio all'ufficio conten- zioso della posizione debitoria di essa appellante;
− che con sentenza n. 45 del 1996 il Pretore di Casteltermini aveva di- chiarato non doversi procedere nei confronti del per il P_ reato di truffa, in quanto estinto per amnistia;
− di aver ricevuto in data 21/06/1991 la notifica di un atto di pigno- ramento immobiliare su impulso del NC di Sicilia, e che a seguito di tale atto era stata avviata la procedura esecutiva n. 153/1991;
− che in data 16/10/1991 il NC di Sicilia era ulteriormente interve- nuto nella medesima procedura, al fine di ottenere il pagamento della somma di lire 23.392.042, a titolo di saldo negativo del conto corrente n. 577.77 e dell'ulteriore somma di lire 11.306.856, in virtù della garanzia prestata in favore dei cugini e Controparte_5 [...]
, per un totale di lire 39.698.898; Parte_4
− che in data 10/07/1992 il NC di Sicilia le aveva notificato il decre- to ingiuntivo n. 651/1992, con il quale veniva ingiunto il pagamento dei medesimi crediti, il cui ammontare complessivo risultava au- mentato in soli otto mesi a lire 47.598.245, di cui lire 29.099.060 a titolo di saldo del rapporto di conto corrente e lire 13.499.185 in vir- tù della fideiussione prestata;
− che con la sentenza n. 916 del 2004 il Tribunale Civile di Agrigento aveva condannato a corrisponderle l'importo Parte_5 di euro di 13.787,94 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda fi- no al soddisfo;
− di aver attivato un procedimento esecutivo nei confronti del Pt_2
, notificando un pignoramento presso terzi per un importo
[...] complessivo di euro 24.461,22 al NC di Sicilia, avente a oggetto le somme da quest'ultimo dovute al a titolo di trattamento P_
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 19 pensionistico, e di aver successivamente ottenuto l'assegnazione del credito in proprio favore;
− che l'ufficio recupero crediti del NC di Sicilia, diretto dall'appellato aveva posto in compensazione con il CP_1 credito assegnato il debito derivante dal decreto ingiuntivo n. 651 del 1992, vanificando la riscossione delle somme originariamente dovute dal P_
− che il aveva, pertanto, concorso nel reato di usura avendo CP_1 avuto incarico di recuperare il credito usurario ed essendo riuscito a ottenerne il pagamento, giacché l'originario debito di Lit. 28.392.042
(pari a euro 14.663,27) era asceso nel 2006 ad € 47.000,00 fino a giungere nel 2015 alla somma di € 80.186,85;
− che il debito maturato doveva ritenersi frutto di usura, dal momento che sul conto corrente ordinario n. 577.77 erano confluiti i frutti ille- citi dei conti correnti nn. 559 e 458, che avevano un interesse passi- vo del 25% trimestrale, e i frutti delle frodi poste in essere dal
[...]
ai danni dell'appellante, culminate nell'emissione in suo fa- _4 vore di assegni bancari per Lit. 26.697.184 e di cambiali per Lit.
167.466.835 e che su tali frutti illeciti il NC di Sicilia aveva appli- cato un ulteriore interesse “top rate” che aveva fatto lievitare il de- bito, alla data del 2015, a € 80.186,85;
− che nell'anno 2006, il credito vantato dal NC di Sicilia ammonta- va a € 47.000,000 e che per effetto della compensazione opposta nel giugno del 2012 il NC di Sicilia aveva indebitamente introitato la somma di € 36.000,00, corrispondente a € 328,23 per 111 mensili- tà, di tal che si sarebbe dovuto ridurre a € 11.000,00 ma che, nono- stante ciò, con missiva del 25/5/2015, il NC di Sicilia dichiarava che il debito residuo ammontava a € 44.186,85
− che l'appellato aveva dato luogo alla illegittima com- CP_1 pensazione sebbene fosse cosciente della dubbia provenienza del debito azionato con il decreto ingiuntivo ottenuto dal NC di Sici- lia;
− che il Tribunale di Agrigento e questa Corte di Appello avevano er- roneamente ritenuto che la avesse opposto il decreto in- Pt_1 giuntivo n. 651 del 1992, ma che l'opposizione era stata proposta solamente dai debitori e e che il Controparte_5 Controparte_6 relativo giudizio era stato dichiarato estinto per inattività delle parti;
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 19 − che l'erogazione del credito in favore della da parte del Pt_1 [...]
era avvenuto a tassi di interesse usurari e con approfit- Parte_6 tamento dello stato di bisogno della stessa, determinato dall'originario protesto levato nei suoi confronti dalla Cassa Centrale di Risparmio e dalla particolare condizione psicologica che limitava la sua capacità di autodeterminarsi, derivante dalle irrefrenabili spe- se di avvio e gestione dell'esercizio commerciale di trattorie a dalla mancanza di liquidità;
− che il frutto dell'attività illecita posta in essere dal era P_ confluito nel conto corrente ordinario n. 577.77, unitamente alle somme dovute in virtù della fideiussione mai prestata e che il mo- mento consumativo del reato di usura andava individuato nel giu- gno del 2012, allorquando il frutto dell'usura era stato riscosso dall'appellato , mediante la compensazione opposta;
CP_1
− che il era consapevole dell'origine illecita delle somme van- CP_1 tate dal NC di Sicilia e che lo stesso era, in ogni caso, titolare di una posizione di garanzia che lo obbligava a impedire la riscossione di somme derivanti da usura;
− che essa appellante si era trovata in un costante stato di bisogno, dall'inizio della lunga vicenda sino al suo epilogo avvenuto con la il-
[... lecita compensazione e che dagli accertamenti compiuti dal dr.
nominato CTU nel proc. n. 465/05, era emersa l'inesistenza Per_1 di debiti della nei confronti del e la presenza, al Pt_1 P_ contrario, di un credito di euro 161.615,19;
− che anche l'eventuale passaggio in giudicato della pretesa creditoria azionata dal NC di Sicilia non avrebbe potuto, in ogni caso, legit- timare la dazione di interessi usurari.
26. Orbene va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di rapporti tra processo penale e azione di risarcimento, il giudice civile - chiamato a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria a seguito di cas- sazione, su ricorso della parte civile, della sentenza penale di prosciogli- mento dell'imputato - è tenuto a verificare se è integrata la fattispecie atipica di cui all'art. 2043 c.c., senza poter incidentalmente accertare la ri- correnza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice e senza essere vincolato dal principio di diritto enunciato in sede penale, median- te un accertamento condotto, nell'ambito di una piena translatio iudicii, attraverso i criteri di giudizio funzionali all'accertamento della responsabi- lità civile e nel rispetto delle regole processuali che presiedono all'eserci-
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 19 zio della giurisdizione civile, con riguardo sia ai mezzi di prova in senso stretto, sia alla valutazione delle risultanze probatorie. (Cass. Sez. 3, 31/05/2024, n. 15290).
27. Ciò ha condotto ad affermare che la Corte di appello competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, è tenuta ad applicare le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, con la conseguenza che, in ossequio all'art. 2697 c.c., la parte civile assume la veste di attore-danneggiato e l'imputa- to quella di convenuto-danneggiante (così Cass., n. 1754 del 2022) e non è consentita l'utilizzazione, alla stregua di una testimonianza, delle dichiara- zioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del pro- cesso penale, stante il divieto ex art. 246 c.p.c. di assumere come testi- moni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legitti- mare la partecipazione al giudizio, fermo restando che le medesime di- chiarazioni, potendo costituire fonte di convincimento ai fini della deci- sione, sono liberamente valutabili dal giudice, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti nell'ambito delle complessive risultanze istruttorie. (così Cass., n. 27558 del 2024).
28. Sulla scorta di tali premesse, non può trovare accoglimento la richiesta istruttoria formulata dalla parte appellante, di acquisire d'ufficio il fascico- lo relativo ai precedenti gradi del giudizio penale, dal momento che tali atti, certamente nella disponibilità delle parti, avrebbero dovuto e potuto essere prodotti nel presente giudizio dalla parte appellante, che qui agisce con la posizione sostanziale e formale di attrice ed è gravata del conse- guente onere probatorio. Conseguentemente, la fondatezza della doman- da risarcitoria proposta dalla nei confronti del dovrà es- Pt_1 CP_1 sere valutata esclusivamente sulla scorta del materiale probatorio versato in atti dalle parti.
29. Ciò posto, va evidenziato che dal confronto tra i fatti indicati nei capi di imputazione originariamente formulati a carico degli imputati P_
e con la rappresentazione dei fatti oggetto di
[...] CP_1 causa effettuata dalla parte appellante nell'atto introduttivo del presente giudizio, evidenzia che l'odierna appellante imputa la propria esposizione debitoria nei confronti del NC di Sicilia non solo alla commissione del reato di usura ai suoi danni, quale descritto nel primo capo di imputazione (cf. punto 1), ma anche a ulteriori condotte fraudolente poste in essere nei suoi confronti da , caratterizzate dall'emissione di Controparte_3 svariati assegni e cambiali per debiti inesistenti, e a una ulteriore condotta fraudolenta mediante falso, consistente nella sottoscrizione apocrifa a suo nome di una fideiussione in favore dei familiari e Controparte_5 Pt_4
Corte di Appello di Palermo pag. 12 di 19 cenza . CP_6
30. Vanno richiamate, al riguardo, le considerazioni già svolte ai punti dal n. 19 al n. 23 circa l'impossibilità di esaminare, in questa sede tutte le pre- tese risarcitorie connesse alle condotte attribuite all'originario imputato
, e la conseguente restrizione dell'ambito del presen- Controparte_3 te giudizio alle conseguenze risarcitorie delle sole condotte attribuite all'odierno appellato . CP_1
31. L'odierno appellato, in particolar modo, è stato chiamato a rispondere a titolo di concorso del reato di usura, perché nella sua qualità di respon- sabile dell'ufficio recupero crediti del NC di Sicilia di Agrigento, ruolo ricoperto dal 2005 al 2008, avrebbe con la propria condotta consentito o, comunque, non impedito la riscossione di interessi usurari.
32. Al riguardo, l'odierna appellante ha evidenziato:
- che con sentenza n. 916 del 2004 il Tribunale Civile di Agrigento aveva condannato a corrisponderle l'importo Parte_5 di euro di 13.787,94 oltre interessi e rivalutazione;
- di aver attivato un procedimento esecutivo nei confronti del Mar- torana, notificando un pignoramento presso terzi per un importo complessivo di euro 24.461,22 al NC di Sicilia, al fine di aggredi- re le somme che l'istituto bancario doveva dovute al a P_ titolo di trattamento pensionistico;
- di aver ottenuto dal Giudice dell'Esecuzione l'assegnazione del credito in proprio favore;
- che a fronte della richiesta di pagamento delle somme, il , CP_1 in nome e per conto del NC di Sicilia, aveva opposto la compen- sazione del credito assegnato con il contrapposto credito sancito dal decreto ingiuntivo n. 651/1992, ottenuto dal NC di Sicilia nei confronti della e comprendente somme dovute a titolo Pt_1 di interessi usurari.
33. Dall'esame delle allegazioni dell'odierna appellante, non si evince al- cuna attribuzione di corresponsabilità del nelle ulteriori condotte CP_1 fraudolente attribuite al di tal che non possono essere valuta- P_ te, ai fini della sussistenza del reato di usura e del concorso attribuito al
, le somme di cui la è debitrice nei confronti del NC di CP_1 Pt_1
Sicilia in virtù della fideiussione prestata in favore dei congiunti CP_5
e , che sarebbero il frutto di altri reati commessi
[...] Controparte_6 in danno dell'appellante.
Corte di Appello di Palermo pag. 13 di 19 34. L'affermazione della responsabilità risarcitoria dell'odierno appellato impone, innanzitutto, che venga accertata la commissione in danno della del reato di usura, nella sua connotazione soggettiva. Pt_1
35. Va precisato, al riguardo, che la Corte di cassazione, nel disporre il rin- vio del giudizio dinanzi a questa Corte per l'esame delle domande civili, ha rilevato che le sentenze penali impugnate hanno correttamente rilevato che la legge n. 108 del 1996 non fosse retroattiva e che, pertanto, nel caso in esame dovesse essere valutata esclusivamente la ricorrenza dell'usura in concreto, o usura soggettiva, che sussiste in presenza di una pattuizione che prevede la corresponsione di interessi sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, avuto riguardo alle concrete moda- lità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari da parte di chi si trova in stato di bisogno (cf. art. 644 ante novella del 1986).
36. Dall'esposizione dei fatti operata dall'odierna appellante, si ricava che la corresponsione di interessi usurari sarebbe avvenuta nell'ambito dei seguenti rapporti di credito:
a) l'originaria stipulazione di un mutuo di lit. 2.000.000, stipulato con il NC di Sicilia nel 1985 al fine di restituire somme datele in pre- stito da una familiare e da questa richieste in restituzione per so- stenere delle spese funerarie (circostanza oggetto del capo di im- putazione); b) la stipula di due contratti di conto anticipi, rispettivamente il n. 458 stipulato il 27/02/1986 e il n. 559, stipulato in data 12/03/1986, quest'ultimo con un affido di Lit. 15.000.000 e un in- teresse del 23% con capitalizzazione trimestrale;
c) la successiva confluenza delle somme dovute in virtù dei predetti conti sul conto corrente ordinario recante il n. 577.77, aperto in data 12/11/1986, con una facoltà di scoperto di Lit. 15.000.000, mai concretamente utilizzata, perché già assorbita dalle passività precedentemente maturate;
d) al vertiginoso aumento del debito conseguente alla chiusura di tale ultimo conto corrente, dalla originaria somma di lire 23.392.042, richiesta dal NC di Sicilia con atto di intervento del 16/10/1991, alla somma di lire 29.099.060, al cui pagamento è stata condanna- ta con il decreto ingiuntivo n. 651/1992, che recava altresì l'ingiunzione di pagare l'ulteriore somma di lire 13.499.185 in virtù della fideiussione prestata in favore di e Controparte_5 [...]
; CP_7
e) all'ulteriore incremento del debito sino alla somma di euro 47.000,00 nell'anno 2006, epoca in cui il debito venne parzialmen-
Corte di Appello di Palermo pag. 14 di 19 te compensato con il credito assegnato a seguito dell'esecuzione forzata intrapresa nei confronti del P_
37. Con riferimento al rapporto di credito di cui al punto 36-a), relativo al mutuo di lit.
2.000.000 stipulato nel 1985, la stessa appellante, in occasio- ne della deposizione testimoniale resa in data 6/2/2017 dinanzi al Tribu- nale di Agrigento ha riferito di aver provveduto alla restituzione delle somme concessele dal NC di Sicilia entro brevissimo tempo, mediante un versamento in contanti, poiché si trattava di somme necessarie per far fronte a eIGenze contingenti (cf. verbale del 6/2/2017, pagg. da 8 a 11).
38. Per quanto riguarda, invece i due contratti di conto anticipi di cui al punto 36-b), rispettivamente il n. 0121.450.0004.58 stipulato il 27/02/1986 e il n. 0121.450.0005.59, stipulato in data 12/03/1986, e il conto corrente di cui al punto 36-c), n. 0121.410.0577.77 aperto in data 12/11/1986, la parte appellante ha prodotto in atti degli estratti conto che si riferiscono agli anni 1986, 1988, 1989 e 1990 che non consentono una compiuta ricostruzione della storia dei rapporti e di accertare con suf- ficiente certezza il concreto tasso di interesse applicato, principalmente per la loro incompletezza, essendo del tutto assente la movimentazione relativa all'anno 1987 e risultando anche incompleta la documentazione relativa agli anni prodotti. Tale incompletezza risulta, peraltro, essere sta- ta già evidenziata dal consulente nominato dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, dott. , il quale Persona_2 nell'ambito della deposizione resa all'udienza del 26/9/2016, ha sostan- zialmente confermato di non essere riuscito a ricostruire l'evoluzione completa dei rapporti bancari nel periodo 1986-1991 e oltre, principal- mente a causa della mancanza di documentazione originale fornita dalla banca e della natura sommaria o non contestualizzata di quella presente nel fascicolo processuale.
39. Sebbene l'appellante, nei suoi atti difensivi, si riferisca alle risultanze di accertamenti contabili effettuati dal CTU nominato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, dott. , e a Persona_2 risultanze di una ulteriore consulenza tecnica d'ufficio redatta da tale dr.
nominato CTU nel proc. n. 465/05, gli elaborati redatti dai due Per_1 tecnici e i relativi allegati non sono stati prodotti nel presente giudizio, il che non consente di accertare alcuna delle condizioni contrattuali asseri- tamente usurarie, né l'effettiva consistenza dei movimenti di denaro av- venuti sui predetti conti correnti.
40. Dall'esame della scarna documentazione relativa ai predetti conti si ricava, inoltre, che larga parte delle poste passive è correlata all'addebito
Corte di Appello di Palermo pag. 15 di 19 di assegni o all'effettuazione di giroconti, il che rende oggettivamente ar- duo comprendere l'esatta origine delle passività maturate sui conti e se le stesse fossero dovute alle condizioni contrattuali applicate, ovvero al vor- ticoso giro di titoli di credito che l'appellante ha ricondotto alle frodi per- petrate ai suoi danni dal P_
41. Con riguardo, poi, all'ulteriore incremento del saldo debitorio nel pe- riodo successivo alla chiusura dei conti correnti, di cui al precedente pun- to 36-d), va evidenziato che, secondo la stessa allegazione della parte ap- pellante, in occasione dell'intervento nella procedura esecutiva effettuato in data 16/10/1991, il NC di Sicilia dichiarava di vantare un credito, quantificato alla data del 31/3/1991, di lire 39.698.898, di cui lire
23.392.042, a titolo di saldo negativo del conto corrente n. 577.77 e lire 11.306.856, in virtù della garanzia prestata in favore di e Controparte_5
, mentre alla data del 10/7/1992 il medesimo istituto di Controparte_6 credito aveva notificato il decreto ingiuntivo n. 651/1992, con il quale ve- niva ingiunto il pagamento dei medesimi crediti, il cui ammontare com- plessivo risultava aumentato lire 47.598.245, di cui lire 29.099.060 a titolo di saldo del rapporto di conto corrente e lire 13.499.185 in virtù della fi- deiussione prestata.
42. Attraverso un semplice calcolo matematico è possibile ricavare che l'istituto di credito ebbe ad applicare un interesse complessivo del 15,93% annuo (totale giorni n. 456, rapportato all'incremento della somma di lire
7.899.347, rispetto all'ammontare originario di lire 39.698.898), calcolato utilizzando la formula dell'interesse semplice è [Tasso Interesse Annuale =
(Interesse / Capitale Iniziale) / (Numero di giorni nel periodo / 365) * 100]
43. Tale interesse non può ritenersi certamente anomalo o sproporziona- to, laddove si consideri che nello stesso arco di tempo (marzo 1991 – giu- gno 1992), i rendimenti dei BOT a 12 mesi si collocavano intorno al 11,70% - 13,27% nel periodo tra l'inizio del 1991 e la metà del 1992, men- tre i rendimenti dei BTP a lungo termine si attestava intorno al 12,5% -
13,8% nel medesimo periodo. Va considerato, in particolar modo, che nel- le logiche del mercato del credito è naturale che il tasso di interesse su un debito contratto con una banca o un altro soggetto privato sia superiore al rendimento dei titoli di Stato, giacché il differenziale tra il tasso sui pre- stiti bancari e il rendimento dei titoli di Stato riflette il premio per il rischio di credito assunto dall'istituto finanziario nei confronti del singolo debito- re, i costi operativi della banca e il suo margine di profitto, di tal che deve
Corte di Appello di Palermo pag. 16 di 19 ritenersi che il concreto tasso di interesse praticato sulla posizione passata a sofferenza non fosse affatto anomalo.
44. Analoghe conclusioni si impongono anche con riguardo all'incremento dell'ammontare del debito dall'importo di lire 47.598.245 (pari a euro
24.582,89 alla data del 29/6/1992, all'importo di euro 47.000 circa alla da- ta del luglio 2006, allorquando il NC di Sicilia ebbe a porre in compen-
[... sazione il medesimo debito con il contrapposto credito maturato dalla per via dell'assegnazione del credito vantato dal I dati in Pt_1 P_ questione conducono, infatti, a stimare l'interesse annuo medio nel 4,80%
(applicato su un arco di tempo di oltre quattordici anni), del tutto congruo rispetto ai tassi del mercato e ai tassi di interesse praticati dallo Stato
[...] CP_
nella commercializzazione dei titoli di Stato, laddove si consideri che il periodo dal 1992 al 1995 risultò caratterizzato da rendimenti di BOT e
BTP spesso in doppia cifra, anche superiori al 10-12%, per poi calare pro- gressivamente in vista dell'ingresso nell'Euro nel periodo dal 1996 al 1999, con rendimenti scesi per i BOT verso la fine del decennio sotto il 5% e per i BTP intorno al 6-7% e poi ulteriormente calati nel periodo immediatamen- te successivo all'ingresso nell'Eurozona, dal 2000 al 2006, con rendimenti per i BOT attestati generalmente tra il 2% e il 4% e rendimenti per i BTP oscillanti prevalentemente tra il 3,5% e il 5%.
45. Le considerazioni sin qui svolte conducono, sulla base dei dati di giudi- zio allegati dalla stessa parte appellante, a negare radicalmente l'anomalia dei tassi di interesse praticati dall'istituto di credito e, dunque, a negare radicalmente la natura usuraria degli interessi applicati.
46. A ciò deve aggiungersi che non sussiste alcun elemento di prova a so- stegno dell'allegazione secondo la quale l'appellato fosse a cono- CP_1 scenza della asserita e non provata natura usuraria o, comunque, illecita dei crediti vantati dal NC di Sicilia nei confronti della e che sus- Pt_1 sistesse, pertanto, l'elemento soggettivo del reato di concorso in usura al- lo stesso contestato.
47. Sebbene la si sia più volte recata presso l'uffici del e Pt_1 CP_1 abbia più volte discusso con questi per tentare di chiarire la sua posizione, va, tuttavia, considerato che il credito vantato dal NC di Sicilia era san- cito da un provvedimento giudiziario definitivo, ossia dal decreto ingiunti- vo n. 651/1992, emesso dal Tribunale di Agrigento in data 18/5/2006, che non è stato opposto dall'odierna appellante ed è divenuto, pertanto, defi- nitivo nei suoi riguardi.
Corte di Appello di Palermo pag. 17 di 19 48. Tale circostanza, di per sé sola, era ampiamente sufficiente a radicare nel la convinzione della piena legittimità del suo operato, essen- CP_1 do egli chiamato, quale dipendente dell'istituto di credito, a tutelare gli interessi del medesimo.
49. La legittimità dell'operata del è stata, peraltro, confermata CP_1 dal Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 483/20110 del 14/4/2010, confermata da questa Corte di Appello con sentenza n. 597/2014 dei 21/3-7/4/2014, che ha rigettato le domande proposte dall'odierna appel- lante nei confronti del NC di Sicilia e volte ad accertare l'insussistenza dei presupposti per la compensazione.
50. Del tutto irrilevanti appaiono, poi, le vicende successive del credito in questione, le quali non sono in alcun modo ricollegabili all'operato dell'odierno appellato . CP_1
51. Al riguardo preme solo sottolineare l'equivoco di fondo sul quale si basano le considerazioni svolte dal C.T.U. della Procura della Repubblica di Agrigento, dr. , prima, e dalla stessa appellante poi, se- Persona_2 condo il quale, a seguito della predetta compensazione sarebbe stato trat- tenuto l'importo complessivo di euro 36.000. Al riguardo va considerato che il pignoramento presso terzi effettuato dalla era relativo alla Pt_1 somma di euro 24.461,22 e che, pertanto, la compensazione è stata ne- cessariamente operata entro l'ammontare del predetto credito, non po- tendosi spingere oltre l'importo oggetto del pignoramento e della conse- guente assegnazione del credito pignorato.
52. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, la domanda risarcitoria proposta dall'appellante nei confronti dell'appellato non CP_1 può trovare accoglimento.
53. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 9.256 per ciascuna delle parti appellate, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
54. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
Corte di Appello di Palermo pag. 18 di 19 • rigetta le domande risarcitorie proposte da nei Parte_1 confronti di con l'atto di costituzione di parte civile CP_1 proposto nell'ambito del giudizio penale svoltosi dinanzi al Tribunale di Agrigento, iscritto al n. 792/2016 R.G. Trib. e al n. 1343/2011 R.G.N.R.;
• dichiara inammissibili le domande proposte da nei Parte_1 confronti dell' (già BANCO DI SICILIA S.P.A.) e degli Controparte_2 eredi di con citazione del 12/5/2022; Controparte_3
• condanna al rimborso delle spese processuali in fa- Parte_1 vore di e della che liquida, per cia- CP_1 Controparte_2 scuno, in complessivi euro 9.256,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 16/04/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal conIGliere relatore dr. Angelo Piraino.
Corte di Appello di Palermo pag. 19 di 19