TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 01/04/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3397/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3397/2020 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. Mario Petraglia come da mandato in Parte_1 atti, ATTRICE contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'Avv. Matteo Fornari CP_2 come da mandato in atti, CONVENUTA
OGGETTO: “Responsabilità sanitaria – Risarcimento danni”.
Conclusioni per parte attrice: “Il Tribunale adito voglia: - accertare e dichiarare il danno iatrogeno subito da per una infezione nosocomiale - “spondilodiscite settica”, contratta in occasione Parte_1 di una infiltrazione epidurale del 16 /01/2019, cui la sig.ra si è sottoposta presso Azienda Parte_1
Ospedaliero Universitaria di Parma;
- conseguentemente accertare e dichiarare la responsabilità dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, ai sensi della L. n.24/2017, nonché ex artt. 1218 e 1228 c.c., e per l'effetto dichiarare il suo obbligo risarcitorio nei confronti di - accertare e dichiarare Parte_1
l'assenza del consenso informato (mai prodotto in atti da , considerando che tale mancanza CP_3 costituisce un'ulteriore voce di danno autonomamente risarcibile rispetto al danno biologico, da quantificarsi secondo equità del Giudice;
- accertare e dichiarare la presenza dei presupposti per riconoscere ulteriori patimenti psicologici generati alla Sig. cagionati dall'insorta problematica alla schiena che Parte_1 ha limitato l'attrice sia nello svolgimento del lavoro di rappresentante (con continui spostamenti, in aggiunta al pesante campionario), che come donna e madre con ripercussioni generali sull'umore e la sua serenità, pagina 1 di 7 motivando tale scelta in relazione alle esposte ragioni e alle risultanze istruttorie, oltre al faticoso cursus del presente giudizio;
- per l'effetto, in via principale, condannare l' Controparte_4
l risarcimento del danno per la somma di € 54.186.65 (danno biologico, danno morale/danno
[...] psicologico, danno da mancanza del consenso informato), oltre al pagamento delle pese legali, delle spese di CTP e al rimborso delle spese di CTU che restano a carico della soccombente;
- in via subordinata, condannare l'azienda Ospedaliero Universitaria di Parma al pagamento di una somma non inferiore a quanto già proposto da questo Tribunale in sede di tentativo di conciliazione giudiziale (aderito da parte e non da parte di , per: “euro 22.000,00 a titolo di danno biologico (temporaneo e Parte_1 CP_3 permanente)”, oltre a riconoscere l'ulteriore somma che sarà ritenuta di giustizia in ragione dell'assenza del consenso informato (aspetto non vagliato in sede transattiva per facilitare un accordo), oltre a quella eventualmente liquidata in via equitativa per il danno morale/danno psicologico in relazione agli ulteriori patimenti subiti (voce risarcitoria anch'essa trascurata in sede di conciliazione per facilitare un accordo transattivo) condannando per l'effetto la convenuta al pagamento della somma che il Giudice liquiderà per tutte queste voci, da sommarsi ai 22.000€ liquidati per il danno biologico con proposta transattiva giudiziale;
o alla diversa somma ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, già parzialmente quantificate dal Giudice in euro 3.400,00 (oltre accessori), cui andranno sommate e liquidate le spese relative alla fase decisionale, oltre euro 1.000,00 per spese di ctp, con spese di ctu a carico della convenuta. Si chiede quindi che le spese legali vengano maggiorate in relazione agli ulteriori compensi maturati per la fase decisionale (resasi necessaria a causa del rifiuto di di addivenire all'accordo formulato dal giudice). CP_3
Delle ulteriori spese legali si chiede la liquidazione, anch'esse a carico di In ogni caso, salve le CP_3 valutazioni di giustizia che questo Giudice vorrà eventualmente svolgere in merito a quanto sancito negli artt. 91 e 96 c.p.c. per il comportamento processuale di parte resistente”. Conclusioni per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie tutte, anche incidentali, del caso e di legge, accertare e dichiarare essere nulla, infondata ed indimostrata la complessiva domanda risarcitoria formulata dalla signora per le ragioni Parte_1 meglio specificate da di Parma in propria comparsa di risposta, e per Controparte_1
l'effetto rigettare integralmente la suddetta domanda attorea. Con vittoria di spese e compensi in favore della medesima , oltre rimborso forfettario 15%, tenuto conto del Controparte_1 comportamento processuale dell'attrice, con precisazione che in tale caso va disposta la liquidazione degli oneri riflessi, in luogo di IVA e CPA, a carico del soccombente, in considerazione del fatto che l'
[...]
è difesa da un avvocato iscritto all'Albo speciale degli Avvocati degli Controparte_1
Enti Pubblici”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
ha citato in giudizio l' (a Parte_1 Controparte_1 seguire, per comodità, per vedere riconosciuto il danno iatrogeno da infezione CP_3 nosocomiale – spondilodiscite settica da Staphylococcus Lugdenensis – contratta in conseguenza dell'infiltrazione peridurale di cortisonico e antisettico praticatale il 16.01.2019 presso il Centro di Terapia Antalgica della convenuta. L'attrice ha imputato a quest'ultima una condotta negligente, imperita e inosservante dei protocolli di asepsi, oltreché l'omesso raccoglimento del consenso informato della paziente,
pagina 2 di 7 e lamentato pregiudizi conseguiti all'operato dei sanitari, di natura permanente e temporanea, di natura patrimoniale e non patrimoniale, dei quali ha chiesto il ristoro integrale. Costituendosi, l' ha negato la responsabilità addebitatale da e resistito alla CP_3 Parte_1 domanda. E' stato dato ingresso durante il processo soltanto alla CTU, affidata a Collegio composto dal medico legale e dallo specialista infettivologo;
all'esito di tale accertamento il precedente Magistrato titolare del fascicolo ha esperito infruttuosamente diversi tentativi di conciliazione delle parti. Da ultimo la causa è stata (ri)assegnata alla scrivente per la precisazione delle conclusioni, avvenuta il 12.09.2024, alla quale ha fatto seguito il deposito delle difese finali a norma dell'art. 190 c.p.c.
*** Le domande di sono fondate e da accogliere nei limiti e per le ragioni Parte_1 seguenti. L'infezione da CU LU è stata diagnosticata e certificata il 18.06.2019 (doc. 12), fornendo così piena conferma al sospetto di spondilodiscite settica espresso dai vari medici che hanno avuto in carico l'attrice nel periodo precedente, a partire dal 18.04.2019: il referto di RMN della colonna lombosacrale redatto in tale data dai sanitari del Poliambulatorio Dalla Rosa Prati conclude per un “quadro di probabile spondilodiscite a livello L4-L5” (doc. 7). A seguire, il certificato emesso dal dott. in data 20.05.2019 dà conto di Persona_1 sofferenza discale e vertebrale L4-L5 nettamente peggiorato “suggestivo per discite” e indica l'opportunità di una valutazione dell'infettivologo (doc. 9). Il referto di visita ambulatoriale infettivologica del 22.05.2019 emesso dall'UO Malattie Infettive ed Epatologia del nosocomio di Parma conferma il sospetto di spondilodiscite ad eziologia batterica, con consiglio di controllo esami ematici, valutazione neuroradiologica e di eventuale biopsia a scopo microbiologico (doc. 10). Il 28.05.2019 analoga ipotesi viene avanzata dal medico neurochirurgo di Persona_2
NA (doc. 11). Come premesso, tali sospetti sono stati convalidati dai risultati positivi della biopsia effettuata su con prelievo di materiale aspirato proprio nella zona vertebrale L4- Parte_1
L5 il 13.06.2019: nel materiale bioptico è infatti risultata la presenza del batterio CU LU (referto del 18.06.2019). Appare rilevante, ai fini della presente decisione, riportare anche le attestazioni mediche ulteriori contenute nel referto di RMN del 18.04.2019 riferite sempre al livello L4-L5 e, in particolare, alla presenza di focolaio osteolitico, interessante la limitante somatica inferiore di L4 e quella superiore di L5, circondato da diffuso edema spongioso reattivo e alla presenza, nella stessa zona, di modesta imbibizione edematosa, dunque di uno stato infiammatorio localizzato proprio nel punto di effettuazione dell'infiltrazione del giorno 16.01.2019. Tali qualificati elementi documentali, secondo l'apprezzamento prudente fattone da questo Giudice, soddisfano l'onere dimostrativo a carico dell'attrice in punto di nesso eziologico tra pagina 3 di 7 l'operato dell' e l'infezione batteriologica contratta da , CP_5 Parte_1 superando la scarsa valenza dimostrativa delle ipotesi alternative indicate dalla convenuta. Prima di proseguire, occorre puntalizzare in termini generali che, nella fattispecie, viene in esame una responsabilità di natura contrattuale della convenuta, espressamente riconosciuta tale dall'art. 7 della Legge Gelli Bianco n. 24/2017 che prevede: “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”. La natura contrattuale della responsabilità era peraltro già da tempo sostenuta dalla giurisprudenza sulla base della teoria del contatto sociale tra paziente e medico/struttura sanitaria. Da tale qualificazione giuridica discende che il danneggiato, in conformità al principio generale affermato dalla nota sentenza a S.U. n. 13533 del 2001, è onerato di dimostrare la fonte (il contatto) con la struttura sanitaria, qui incontestato e documentato, nonché il nesso causale tra il danno-evento e la prestazione fornita dalla struttura, con l'ulteriore specificazione che l'accertamento di tale nesso, nella responsabilità sanitaria, è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui rispetto a uno stesso evento si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico (v., ex multis, la recente Cass. civ. Sez III 05.03.2024 n. 5992, Cass. civ. 29315/2017, n. 3704/2018, n. 20812/2018). Spetta alla struttura, una volta assolto dal danneggiato il proprio onere, dimostrare l'esatto adempimento o l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (v., per tutte, Cass. civ. sez III 11.11.2019 n. 28991 Cass. 29/03/2022, n.10050; Cass.27/02/2023, n. 5808). Nel caso in esame, ritiene questo Giudice che l'ipotesi ricostruttiva già prospettata, fondata su plurimi elementi di valutazione convergenti e qualificati, soddisfi il criterio probabilistico in termini di preponderanza e permetta di ricondurre l'infezione contratta dall'attrice e la spondilodiscite con sintomatologia dolorosa accresciuta alle condotte dei medici del giorno 16.01.2019. Tale ipotesi ricostruttiva è stata sostenuta anche dai CCTTUU, sempre sulla base di criterio probabilistico, che hanno valorizzato in particolare la coincidenza della discite con la sede dell'infiltrazione a livello L4-L5.
pagina 4 di 7 Trattasi di un dato oggettivo dotato di particolare forza dimostrativa, se si considerato in unione con gli altri già riportati anche sulla localizzazione dell'edema e del prelievo del materiale bioptico. Le altre ipotesi ricostruttive sono sfuggenti e vaghe, al confronto. Quella della contrazione dell'infezione durante l'infiltrazione peridurale del 20.02.2019 lo è perché il trattamento risulta essere stato praticato al differente livello dorsale L5-S1, non corrispondente a quello dello stato infiammatorio e doloroso accresciutosi già nel febbraio 2019, come risulta dalla certificazione redatta il 20.02.2019 in occasione del secondo trattamento. Quella della contrazione dell'infezione durante un ciclo di ozonoterapia menzionato agli atti, ciclo che sarebbe iniziato già nel 2005, non è neppure valutabile per mancanza di prescrizioni, documentazione che consentano di accertarne modalità e caratteristiche. Quella della contrazione dell'infezione batterica a causa dell'utilizzo del farmaco spray Sofargen, acquistato da il 28.02.2018 come da scontrino tempestivamente Parte_1 depositato, è da escludere, trattandosi di prodotto indicato per il trattamento di lesioni cutanee quali abrasioni, escoriazioni, tagli e ferite superficiali che, per produrre l'infezione diagnosticata e la spondilodiscite, sarebbe dovuto penetrare tramite una ferita in zona attigua a quella lombare livello L4-L5 (si veda anche la relazione tecnica d'ufficio a pag. 20 e 23, dove viene evidenziato che i batteri possono raggiungere le ossa vertebrali dall'esterno per contiguità). Tuttavia, sebbene l'attrice si sia sottoposta a visite ed esami per mesi dal febbraio 2019 in poi, con stretti intervalli temporali, nessuno dei sanitari che ha potuto visitarla per la lombalgia e ha esaminato la zona dolorosa ha accertato la presenza di lesioni cutanee in quel distretto corporeo. A fronte dell'assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'attrice in punto di nesso causale, l' non ha fornito la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla CP_3 prevenzione delle stesse: non sono stati allegati, né prodotti protocolli specifici per la prevenzione di infezioni correlate all'assistenza in trattamenti quale quello praticato sulla sig.ra Parte_1
All'Azienda convenuta è altresì pacificamente imputabile un ulteriore, autonomo inadempimento per violazione dell'obbligo di fornire alla paziente informazioni sui rischi del trattamento, onde metterla in condizione di esprimere un consenso informato, del quale non c'è traccia. Occorre ora individuare l'area del danno risarcibile a e procedere alla sua Parte_1 determinazione e liquidazione. Per questo aspetto, la quantificazione proposta dai CCTTU avente ad oggetto l'invalidità permanente del 4% non può essere condivisa e, peraltro, gli stessi periti d'ufficio ne avevano inizialmente negato l'esistenza. La rimeditazione della specifica risposta a tale quesito è avvenuta a seguito di rilievi del CTP attoreo che tuttavia non convincono perché riferiti ad un “vulnus osseo” che non è messo in relazione con l'infezione batterica neppure dal Collegio medico, il quale, al contrario, ha affermato il recupero integrale della funzionalità lombosacrale con ripristino della lombalgia nello stato anteriore all'infiltrazione del gennaio pagina 5 di 7 2019: a pag. 40 si legge di lombalgia cronicizzata su base degenerativa, sovrapponibile a quella lamentata prima dei fatti occorsi. A va riconosciuto invece il danno non patrimoniale da invalidità Parte_1 temporanea (60 gg al 75, 90 al 50% e 60 al 25%) in conformità alla CTU e correlato al peggioramento temporareo della sintomatologia calcolato tra il periodo di maggior acuzie (marzo 2019) e la conclusione della terapia antibiotica (agosto 2019): tale voce determinata sulla base delle disposizioni ex art. 139 Codice Ass.ni, integrate dal D.M. 22.07.2019 e aggiornate nei valori con D.M. 14.07.2024, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del fatto (49 anni), ammonta a 5.800,20 Euro. Quanto alla chiesta liquidazione del danno morale, inteso come sofferenza psicofisica patita dalla danneggiata, non ne ha offerto minimo sostegno probatorio, non ha Parte_1 formalizzato richieste di prova orale, né, ancor prima, ha allegato e descritto gli elementi fattuali idonei e specifici a fornire la serie concatenata da cui desumere, eventualmente in via presuntiva, una condizioni di afflizione fisica e psicologica peculiare conseguente all'inadempimento. Non è neppure riconoscibile uno specifico pregiudizio conseguito all'inosservanza degli obblighi informativi da parte dell' una volta appurato che, ricevute le necessarie CP_3 informazioni dai sanitari in occasione della successiva, analoga infiltrazione peridurale del 20.02.2019, vi si sottopose: ne resta esclusa la possibilità di configurare una reale Parte_1 lesione, il giorno 16.01.2019, del diritto all'autodeterminazione della paziente. Il danno patrimoniale emergente riconoscibile è limitato alle spese mediche, per l'importo di 1.835,00 Euro, poiché alcune spese documentate non sono riferibili alle conseguenze dell'infezione: si escludono gli esborsi sostenuti prima del 16.01.2019 (acquisto corsetto del 9 gennaio, RMN del 12 gennaio) e quelli di scontrini per preparati e farmaci (tipo Tantum proactiv), che nulla hanno a che fare con la discite. Sulla somma complessiva di 7.635,20 Euro sono dovuti gli interessi compensativi, secondo i noti principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, calcolati devalutando l'importo predetto fino al momento del fatto (somma devalutata al 16.01.2019 pari a 6.443,00 Euro) e rivalutandolo anno per anno, secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, fino alla data odierna, di deposito della presente sentenza. Sull'importo risultante da tale calcolo, pari a 8.372,20 Euro in moneta attuale, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo: la convenuta deve essere dichiarata tenuta e condannata a corrisponderlo a . Parte_1
Non si ritengono sussistenti, alla luce della motivazione di cui sopra, i presupposti applicativi dell'art. 96 c.p.c. per alcuna delle parti contendenti. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sul valore dell'accolto a favore di non essendo la presente decisione integralmente sovrapponibile ad Parte_1 alcuna delle ipotesi transattive formulate dal precedente Giudice titolare e dai consulenti d'ufficio in corso di giudizio.
pagina 6 di 7 Le spese di CTU già liquidate sono poste a carico di entrambe le parti in ragione dell'indispensabilità dell'accertamento per pervenire a sentenza, vista la mantenuta distanza tra le richieste dei contendenti, nessuna delle quali pienamente accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
così decide:
[...]
- dichiara la responsabilità contrattuale dell' di Parma nella Controparte_6 causazione dei danni derivati dal trattamento praticato su il giorno Parte_1
16.01.2019;
- dichiara tenuta e condanna l' convenuta a rifondere a i danni CP_1 Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa patiti, liquidati in complessivi 8.372,20 Euro in moneta attuale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
- condanna l' convenuta a rifondere a le spese di lite, liquidate in CP_1 Parte_1
4.237,00 Euro per compensi professionali e 759,00 Euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge;
- pone il compenso liquidato ai consulenti tecnici d'ufficio in corso di causa a carico di entrambe le parti in misura paritaria del 50%.
Parma, 31 marzo 2025 IL GIUDICE Cristina Ferrari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3397/2020 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. Mario Petraglia come da mandato in Parte_1 atti, ATTRICE contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'Avv. Matteo Fornari CP_2 come da mandato in atti, CONVENUTA
OGGETTO: “Responsabilità sanitaria – Risarcimento danni”.
Conclusioni per parte attrice: “Il Tribunale adito voglia: - accertare e dichiarare il danno iatrogeno subito da per una infezione nosocomiale - “spondilodiscite settica”, contratta in occasione Parte_1 di una infiltrazione epidurale del 16 /01/2019, cui la sig.ra si è sottoposta presso Azienda Parte_1
Ospedaliero Universitaria di Parma;
- conseguentemente accertare e dichiarare la responsabilità dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, ai sensi della L. n.24/2017, nonché ex artt. 1218 e 1228 c.c., e per l'effetto dichiarare il suo obbligo risarcitorio nei confronti di - accertare e dichiarare Parte_1
l'assenza del consenso informato (mai prodotto in atti da , considerando che tale mancanza CP_3 costituisce un'ulteriore voce di danno autonomamente risarcibile rispetto al danno biologico, da quantificarsi secondo equità del Giudice;
- accertare e dichiarare la presenza dei presupposti per riconoscere ulteriori patimenti psicologici generati alla Sig. cagionati dall'insorta problematica alla schiena che Parte_1 ha limitato l'attrice sia nello svolgimento del lavoro di rappresentante (con continui spostamenti, in aggiunta al pesante campionario), che come donna e madre con ripercussioni generali sull'umore e la sua serenità, pagina 1 di 7 motivando tale scelta in relazione alle esposte ragioni e alle risultanze istruttorie, oltre al faticoso cursus del presente giudizio;
- per l'effetto, in via principale, condannare l' Controparte_4
l risarcimento del danno per la somma di € 54.186.65 (danno biologico, danno morale/danno
[...] psicologico, danno da mancanza del consenso informato), oltre al pagamento delle pese legali, delle spese di CTP e al rimborso delle spese di CTU che restano a carico della soccombente;
- in via subordinata, condannare l'azienda Ospedaliero Universitaria di Parma al pagamento di una somma non inferiore a quanto già proposto da questo Tribunale in sede di tentativo di conciliazione giudiziale (aderito da parte e non da parte di , per: “euro 22.000,00 a titolo di danno biologico (temporaneo e Parte_1 CP_3 permanente)”, oltre a riconoscere l'ulteriore somma che sarà ritenuta di giustizia in ragione dell'assenza del consenso informato (aspetto non vagliato in sede transattiva per facilitare un accordo), oltre a quella eventualmente liquidata in via equitativa per il danno morale/danno psicologico in relazione agli ulteriori patimenti subiti (voce risarcitoria anch'essa trascurata in sede di conciliazione per facilitare un accordo transattivo) condannando per l'effetto la convenuta al pagamento della somma che il Giudice liquiderà per tutte queste voci, da sommarsi ai 22.000€ liquidati per il danno biologico con proposta transattiva giudiziale;
o alla diversa somma ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, già parzialmente quantificate dal Giudice in euro 3.400,00 (oltre accessori), cui andranno sommate e liquidate le spese relative alla fase decisionale, oltre euro 1.000,00 per spese di ctp, con spese di ctu a carico della convenuta. Si chiede quindi che le spese legali vengano maggiorate in relazione agli ulteriori compensi maturati per la fase decisionale (resasi necessaria a causa del rifiuto di di addivenire all'accordo formulato dal giudice). CP_3
Delle ulteriori spese legali si chiede la liquidazione, anch'esse a carico di In ogni caso, salve le CP_3 valutazioni di giustizia che questo Giudice vorrà eventualmente svolgere in merito a quanto sancito negli artt. 91 e 96 c.p.c. per il comportamento processuale di parte resistente”. Conclusioni per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie tutte, anche incidentali, del caso e di legge, accertare e dichiarare essere nulla, infondata ed indimostrata la complessiva domanda risarcitoria formulata dalla signora per le ragioni Parte_1 meglio specificate da di Parma in propria comparsa di risposta, e per Controparte_1
l'effetto rigettare integralmente la suddetta domanda attorea. Con vittoria di spese e compensi in favore della medesima , oltre rimborso forfettario 15%, tenuto conto del Controparte_1 comportamento processuale dell'attrice, con precisazione che in tale caso va disposta la liquidazione degli oneri riflessi, in luogo di IVA e CPA, a carico del soccombente, in considerazione del fatto che l'
[...]
è difesa da un avvocato iscritto all'Albo speciale degli Avvocati degli Controparte_1
Enti Pubblici”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
ha citato in giudizio l' (a Parte_1 Controparte_1 seguire, per comodità, per vedere riconosciuto il danno iatrogeno da infezione CP_3 nosocomiale – spondilodiscite settica da Staphylococcus Lugdenensis – contratta in conseguenza dell'infiltrazione peridurale di cortisonico e antisettico praticatale il 16.01.2019 presso il Centro di Terapia Antalgica della convenuta. L'attrice ha imputato a quest'ultima una condotta negligente, imperita e inosservante dei protocolli di asepsi, oltreché l'omesso raccoglimento del consenso informato della paziente,
pagina 2 di 7 e lamentato pregiudizi conseguiti all'operato dei sanitari, di natura permanente e temporanea, di natura patrimoniale e non patrimoniale, dei quali ha chiesto il ristoro integrale. Costituendosi, l' ha negato la responsabilità addebitatale da e resistito alla CP_3 Parte_1 domanda. E' stato dato ingresso durante il processo soltanto alla CTU, affidata a Collegio composto dal medico legale e dallo specialista infettivologo;
all'esito di tale accertamento il precedente Magistrato titolare del fascicolo ha esperito infruttuosamente diversi tentativi di conciliazione delle parti. Da ultimo la causa è stata (ri)assegnata alla scrivente per la precisazione delle conclusioni, avvenuta il 12.09.2024, alla quale ha fatto seguito il deposito delle difese finali a norma dell'art. 190 c.p.c.
*** Le domande di sono fondate e da accogliere nei limiti e per le ragioni Parte_1 seguenti. L'infezione da CU LU è stata diagnosticata e certificata il 18.06.2019 (doc. 12), fornendo così piena conferma al sospetto di spondilodiscite settica espresso dai vari medici che hanno avuto in carico l'attrice nel periodo precedente, a partire dal 18.04.2019: il referto di RMN della colonna lombosacrale redatto in tale data dai sanitari del Poliambulatorio Dalla Rosa Prati conclude per un “quadro di probabile spondilodiscite a livello L4-L5” (doc. 7). A seguire, il certificato emesso dal dott. in data 20.05.2019 dà conto di Persona_1 sofferenza discale e vertebrale L4-L5 nettamente peggiorato “suggestivo per discite” e indica l'opportunità di una valutazione dell'infettivologo (doc. 9). Il referto di visita ambulatoriale infettivologica del 22.05.2019 emesso dall'UO Malattie Infettive ed Epatologia del nosocomio di Parma conferma il sospetto di spondilodiscite ad eziologia batterica, con consiglio di controllo esami ematici, valutazione neuroradiologica e di eventuale biopsia a scopo microbiologico (doc. 10). Il 28.05.2019 analoga ipotesi viene avanzata dal medico neurochirurgo di Persona_2
NA (doc. 11). Come premesso, tali sospetti sono stati convalidati dai risultati positivi della biopsia effettuata su con prelievo di materiale aspirato proprio nella zona vertebrale L4- Parte_1
L5 il 13.06.2019: nel materiale bioptico è infatti risultata la presenza del batterio CU LU (referto del 18.06.2019). Appare rilevante, ai fini della presente decisione, riportare anche le attestazioni mediche ulteriori contenute nel referto di RMN del 18.04.2019 riferite sempre al livello L4-L5 e, in particolare, alla presenza di focolaio osteolitico, interessante la limitante somatica inferiore di L4 e quella superiore di L5, circondato da diffuso edema spongioso reattivo e alla presenza, nella stessa zona, di modesta imbibizione edematosa, dunque di uno stato infiammatorio localizzato proprio nel punto di effettuazione dell'infiltrazione del giorno 16.01.2019. Tali qualificati elementi documentali, secondo l'apprezzamento prudente fattone da questo Giudice, soddisfano l'onere dimostrativo a carico dell'attrice in punto di nesso eziologico tra pagina 3 di 7 l'operato dell' e l'infezione batteriologica contratta da , CP_5 Parte_1 superando la scarsa valenza dimostrativa delle ipotesi alternative indicate dalla convenuta. Prima di proseguire, occorre puntalizzare in termini generali che, nella fattispecie, viene in esame una responsabilità di natura contrattuale della convenuta, espressamente riconosciuta tale dall'art. 7 della Legge Gelli Bianco n. 24/2017 che prevede: “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”. La natura contrattuale della responsabilità era peraltro già da tempo sostenuta dalla giurisprudenza sulla base della teoria del contatto sociale tra paziente e medico/struttura sanitaria. Da tale qualificazione giuridica discende che il danneggiato, in conformità al principio generale affermato dalla nota sentenza a S.U. n. 13533 del 2001, è onerato di dimostrare la fonte (il contatto) con la struttura sanitaria, qui incontestato e documentato, nonché il nesso causale tra il danno-evento e la prestazione fornita dalla struttura, con l'ulteriore specificazione che l'accertamento di tale nesso, nella responsabilità sanitaria, è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui rispetto a uno stesso evento si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico (v., ex multis, la recente Cass. civ. Sez III 05.03.2024 n. 5992, Cass. civ. 29315/2017, n. 3704/2018, n. 20812/2018). Spetta alla struttura, una volta assolto dal danneggiato il proprio onere, dimostrare l'esatto adempimento o l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (v., per tutte, Cass. civ. sez III 11.11.2019 n. 28991 Cass. 29/03/2022, n.10050; Cass.27/02/2023, n. 5808). Nel caso in esame, ritiene questo Giudice che l'ipotesi ricostruttiva già prospettata, fondata su plurimi elementi di valutazione convergenti e qualificati, soddisfi il criterio probabilistico in termini di preponderanza e permetta di ricondurre l'infezione contratta dall'attrice e la spondilodiscite con sintomatologia dolorosa accresciuta alle condotte dei medici del giorno 16.01.2019. Tale ipotesi ricostruttiva è stata sostenuta anche dai CCTTUU, sempre sulla base di criterio probabilistico, che hanno valorizzato in particolare la coincidenza della discite con la sede dell'infiltrazione a livello L4-L5.
pagina 4 di 7 Trattasi di un dato oggettivo dotato di particolare forza dimostrativa, se si considerato in unione con gli altri già riportati anche sulla localizzazione dell'edema e del prelievo del materiale bioptico. Le altre ipotesi ricostruttive sono sfuggenti e vaghe, al confronto. Quella della contrazione dell'infezione durante l'infiltrazione peridurale del 20.02.2019 lo è perché il trattamento risulta essere stato praticato al differente livello dorsale L5-S1, non corrispondente a quello dello stato infiammatorio e doloroso accresciutosi già nel febbraio 2019, come risulta dalla certificazione redatta il 20.02.2019 in occasione del secondo trattamento. Quella della contrazione dell'infezione durante un ciclo di ozonoterapia menzionato agli atti, ciclo che sarebbe iniziato già nel 2005, non è neppure valutabile per mancanza di prescrizioni, documentazione che consentano di accertarne modalità e caratteristiche. Quella della contrazione dell'infezione batterica a causa dell'utilizzo del farmaco spray Sofargen, acquistato da il 28.02.2018 come da scontrino tempestivamente Parte_1 depositato, è da escludere, trattandosi di prodotto indicato per il trattamento di lesioni cutanee quali abrasioni, escoriazioni, tagli e ferite superficiali che, per produrre l'infezione diagnosticata e la spondilodiscite, sarebbe dovuto penetrare tramite una ferita in zona attigua a quella lombare livello L4-L5 (si veda anche la relazione tecnica d'ufficio a pag. 20 e 23, dove viene evidenziato che i batteri possono raggiungere le ossa vertebrali dall'esterno per contiguità). Tuttavia, sebbene l'attrice si sia sottoposta a visite ed esami per mesi dal febbraio 2019 in poi, con stretti intervalli temporali, nessuno dei sanitari che ha potuto visitarla per la lombalgia e ha esaminato la zona dolorosa ha accertato la presenza di lesioni cutanee in quel distretto corporeo. A fronte dell'assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'attrice in punto di nesso causale, l' non ha fornito la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla CP_3 prevenzione delle stesse: non sono stati allegati, né prodotti protocolli specifici per la prevenzione di infezioni correlate all'assistenza in trattamenti quale quello praticato sulla sig.ra Parte_1
All'Azienda convenuta è altresì pacificamente imputabile un ulteriore, autonomo inadempimento per violazione dell'obbligo di fornire alla paziente informazioni sui rischi del trattamento, onde metterla in condizione di esprimere un consenso informato, del quale non c'è traccia. Occorre ora individuare l'area del danno risarcibile a e procedere alla sua Parte_1 determinazione e liquidazione. Per questo aspetto, la quantificazione proposta dai CCTTU avente ad oggetto l'invalidità permanente del 4% non può essere condivisa e, peraltro, gli stessi periti d'ufficio ne avevano inizialmente negato l'esistenza. La rimeditazione della specifica risposta a tale quesito è avvenuta a seguito di rilievi del CTP attoreo che tuttavia non convincono perché riferiti ad un “vulnus osseo” che non è messo in relazione con l'infezione batterica neppure dal Collegio medico, il quale, al contrario, ha affermato il recupero integrale della funzionalità lombosacrale con ripristino della lombalgia nello stato anteriore all'infiltrazione del gennaio pagina 5 di 7 2019: a pag. 40 si legge di lombalgia cronicizzata su base degenerativa, sovrapponibile a quella lamentata prima dei fatti occorsi. A va riconosciuto invece il danno non patrimoniale da invalidità Parte_1 temporanea (60 gg al 75, 90 al 50% e 60 al 25%) in conformità alla CTU e correlato al peggioramento temporareo della sintomatologia calcolato tra il periodo di maggior acuzie (marzo 2019) e la conclusione della terapia antibiotica (agosto 2019): tale voce determinata sulla base delle disposizioni ex art. 139 Codice Ass.ni, integrate dal D.M. 22.07.2019 e aggiornate nei valori con D.M. 14.07.2024, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del fatto (49 anni), ammonta a 5.800,20 Euro. Quanto alla chiesta liquidazione del danno morale, inteso come sofferenza psicofisica patita dalla danneggiata, non ne ha offerto minimo sostegno probatorio, non ha Parte_1 formalizzato richieste di prova orale, né, ancor prima, ha allegato e descritto gli elementi fattuali idonei e specifici a fornire la serie concatenata da cui desumere, eventualmente in via presuntiva, una condizioni di afflizione fisica e psicologica peculiare conseguente all'inadempimento. Non è neppure riconoscibile uno specifico pregiudizio conseguito all'inosservanza degli obblighi informativi da parte dell' una volta appurato che, ricevute le necessarie CP_3 informazioni dai sanitari in occasione della successiva, analoga infiltrazione peridurale del 20.02.2019, vi si sottopose: ne resta esclusa la possibilità di configurare una reale Parte_1 lesione, il giorno 16.01.2019, del diritto all'autodeterminazione della paziente. Il danno patrimoniale emergente riconoscibile è limitato alle spese mediche, per l'importo di 1.835,00 Euro, poiché alcune spese documentate non sono riferibili alle conseguenze dell'infezione: si escludono gli esborsi sostenuti prima del 16.01.2019 (acquisto corsetto del 9 gennaio, RMN del 12 gennaio) e quelli di scontrini per preparati e farmaci (tipo Tantum proactiv), che nulla hanno a che fare con la discite. Sulla somma complessiva di 7.635,20 Euro sono dovuti gli interessi compensativi, secondo i noti principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, calcolati devalutando l'importo predetto fino al momento del fatto (somma devalutata al 16.01.2019 pari a 6.443,00 Euro) e rivalutandolo anno per anno, secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, fino alla data odierna, di deposito della presente sentenza. Sull'importo risultante da tale calcolo, pari a 8.372,20 Euro in moneta attuale, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo: la convenuta deve essere dichiarata tenuta e condannata a corrisponderlo a . Parte_1
Non si ritengono sussistenti, alla luce della motivazione di cui sopra, i presupposti applicativi dell'art. 96 c.p.c. per alcuna delle parti contendenti. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sul valore dell'accolto a favore di non essendo la presente decisione integralmente sovrapponibile ad Parte_1 alcuna delle ipotesi transattive formulate dal precedente Giudice titolare e dai consulenti d'ufficio in corso di giudizio.
pagina 6 di 7 Le spese di CTU già liquidate sono poste a carico di entrambe le parti in ragione dell'indispensabilità dell'accertamento per pervenire a sentenza, vista la mantenuta distanza tra le richieste dei contendenti, nessuna delle quali pienamente accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
così decide:
[...]
- dichiara la responsabilità contrattuale dell' di Parma nella Controparte_6 causazione dei danni derivati dal trattamento praticato su il giorno Parte_1
16.01.2019;
- dichiara tenuta e condanna l' convenuta a rifondere a i danni CP_1 Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa patiti, liquidati in complessivi 8.372,20 Euro in moneta attuale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
- condanna l' convenuta a rifondere a le spese di lite, liquidate in CP_1 Parte_1
4.237,00 Euro per compensi professionali e 759,00 Euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge;
- pone il compenso liquidato ai consulenti tecnici d'ufficio in corso di causa a carico di entrambe le parti in misura paritaria del 50%.
Parma, 31 marzo 2025 IL GIUDICE Cristina Ferrari
pagina 7 di 7