Art. 2.
L'articolo 142 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 142. - Le spese relative alle comunicazioni che in materia penale devono essere eseguite a mezzo del servizio postale sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario preleva le somme necessarie dal fondo spese di ufficio che viene bimestralmente reintegrato mediante mandato di pagamento (mod. 12).
I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario in materia penale sono compresi fra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale a carico dei condannati alle spese del procedimento, eccetto che siano posti a carico delle parti private a termini dell' articolo 419 del codice di procedura penale o per rinvio concesso prima del dibattimento; in tali casi le parti devono effettuare un congruo deposito in cancelleria.
Le indennita' di trasferta in materia penale, recuperate con le spese di giustizia e trasmesse all'ufficio del registro ai sensi dell'articolo 138, sono da detto ufficio versate in conto entrate eventuali del Tesoro.
L'ufficiale giudiziario, a titolo di rimborso spese per le trasferte eseguite in materia penale, percepisce, per gli atti ritualmente compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede, la indennita' di trasferta prevista dal primo comma dell'articolo 133. Questa viene corrisposta dallo Stato forfettariamente, per ciascun atto, nella misura di lire duecento compresa la maggiorazione per l'urgenza ed e' soggetta alla ritenuta di acconto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sul quaranta per cento dell'ammontare corrisposto.
Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri, l'indennita' forfettizzata e' di lire cinquecento.
L'indennita' non e' dovuta per le notificazioni eseguite a mezzo del servizio postale.
Quando la trasferta viene eseguita per atti di notificazione relativi allo stesso processo, se i luoghi ove la notificazione deve essere eseguita distano fra loro meno di cinquecento metri spetta all'ufficiale giudiziario una sola indennita'.
L'importo complessivo delle indennita' forfettizzate viene corrisposto, mensilmente, dall'ufficio del registro e, a cura dell'ufficiale giudiziario dirigente, e' ripartito fra i pubblici ufficiali che hanno eseguito le trasferte in proporzione del numero degli atti eseguito da ciascuno di essi. L'ufficio del registro esercita sui mandati un controllo esclusivamente estrinseco e formale.
Nei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno il capo dell'ufficio giudiziario indica, sulla base di segnalazioni semestrali delle cancellerie, quali singole decurtazioni devono operarsi in conseguenza di atti non ritualmente eseguiti".
L'articolo 142 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 142. - Le spese relative alle comunicazioni che in materia penale devono essere eseguite a mezzo del servizio postale sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario preleva le somme necessarie dal fondo spese di ufficio che viene bimestralmente reintegrato mediante mandato di pagamento (mod. 12).
I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario in materia penale sono compresi fra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale a carico dei condannati alle spese del procedimento, eccetto che siano posti a carico delle parti private a termini dell' articolo 419 del codice di procedura penale o per rinvio concesso prima del dibattimento; in tali casi le parti devono effettuare un congruo deposito in cancelleria.
Le indennita' di trasferta in materia penale, recuperate con le spese di giustizia e trasmesse all'ufficio del registro ai sensi dell'articolo 138, sono da detto ufficio versate in conto entrate eventuali del Tesoro.
L'ufficiale giudiziario, a titolo di rimborso spese per le trasferte eseguite in materia penale, percepisce, per gli atti ritualmente compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede, la indennita' di trasferta prevista dal primo comma dell'articolo 133. Questa viene corrisposta dallo Stato forfettariamente, per ciascun atto, nella misura di lire duecento compresa la maggiorazione per l'urgenza ed e' soggetta alla ritenuta di acconto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sul quaranta per cento dell'ammontare corrisposto.
Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri, l'indennita' forfettizzata e' di lire cinquecento.
L'indennita' non e' dovuta per le notificazioni eseguite a mezzo del servizio postale.
Quando la trasferta viene eseguita per atti di notificazione relativi allo stesso processo, se i luoghi ove la notificazione deve essere eseguita distano fra loro meno di cinquecento metri spetta all'ufficiale giudiziario una sola indennita'.
L'importo complessivo delle indennita' forfettizzate viene corrisposto, mensilmente, dall'ufficio del registro e, a cura dell'ufficiale giudiziario dirigente, e' ripartito fra i pubblici ufficiali che hanno eseguito le trasferte in proporzione del numero degli atti eseguito da ciascuno di essi. L'ufficio del registro esercita sui mandati un controllo esclusivamente estrinseco e formale.
Nei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno il capo dell'ufficio giudiziario indica, sulla base di segnalazioni semestrali delle cancellerie, quali singole decurtazioni devono operarsi in conseguenza di atti non ritualmente eseguiti".