Ordinanza presidenziale 17 settembre 2020
Sentenza 9 maggio 2022
Improcedibile
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00918/2026REG.PROV.COLL.
N. 09816/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9816 del 2022, proposto da MA NI, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Calegari, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
il Comune di Este, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Bigolaro e Vittorio Domenichelli, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
nei confronti
di AN TO, rappresentato e difeso dagli avvocati Natalia Paoletti e Raffaella Rampazzo, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 34 e con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione seconda, n. 691 del 9 maggio 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Este e di AN TO;
visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), 85, comma 9, e 38 del codice del processo amministrativo;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025, il consigliere CO ID;
udito l’avvocato Natalia Paoletti per AN TO e viste le conclusioni scritte dell’avvocato Alessandro Calegari per MA NI;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso n. 478 del 2008 MA NI, dichiaratasi incisa in termini di visuale dal proprio fondo a causa di un’autorizzata nuova edificazione, impugnò dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto il permesso di costruire (prot. n. 16713) rilasciato dal Comune di Este in data 27 dicembre 2007 in favore di AN TO per la costruzione di un complesso edilizio unitario, composto da 3 corpi di fabbrica (“A”, “B” e “C”) con tipologia a schiera per complessive 14 unità abitative, nonché, con motivi aggiunti, il successivo permesso di costruire in variante prot. n. 8201 del 10 novembre 2008.
1.1. Con sentenza n. 1765 del 15 giugno 2009, il T.a.r. per il Veneto annullò i suddetti provvedimenti per riscontrata violazione delle disposizioni sull’altezza massima degli edifici.
1.2. Il Consiglio di Stato, sezione quarta, con sentenza n. 999 del 23 febbraio 2012 respinse l’appello principale e l’appello incidentale improprio veicolati contro la suddetta statuizione, rispettivamente da AN TO e dal Comune di Este.
2. Nelle more, con provvedimento prot. n. 16713 cr 21999/2009 del 27 ottobre 2009, il Comune di Este reiterò i provvedimenti amministrativi per il corpo di fabbrica “A” e per l’unità 1 del corpo “C”.
3. Avverso tale atto MA NI ha proposto il ricorso di primo grado n. 115 del 2010 dinanzi al T.a.r. per il Veneto e affidato a otto motivi.
4. Il Comune di Este e AN TO si sono costituiti nel giudizio di primo grado, svolgendo entrambi svariate eccezioni d’inammissibilità del gravame, nonché eccependone l’improcedibilità e comunque l’infondatezza nel merito.
5. Con provvedimento prot. 16713 RC 7664/11 del 12 aprile 2011 l’amministrazione, con riferimento ai corpi di fabbrica “B” e “C” (esclusa l’unità 1), ingiunse ad AN TO il pagamento della sanzione pecuniaria (nella misura di 361.000 euro), che, a seguito di rateizzazione, venne interamente versata. Successivamente l’intervento edilizio venne completato, le quattordici unità immobiliari ottennero l’agibilità e vennero tutte alienate a terzi.
6. Con l’impugnata sentenza n. 691 del 9 maggio 2022, il T.a.r. per il Veneto, sezione seconda, ha respinto il ricorso n. 115 del 2010 e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 2.500 in favore del Comune di Este e in euro 2.500 in favore di AN TO.
6. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 9 dicembre 2022 e in data 21 dicembre 2022 – MA NI ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando otto motivi.
7. Il Comune di Este e AN TO si sono costituiti in giudizio, resistendo all’appello e hanno ambedue proposto rituali e tempestivi appelli incidentali (sostanzialmente condizionati), rispettivamente sul rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza d’interesse (l’amministrazione comunale) e su tutte le eccezioni pregiudiziali respinte, compresa la carenza d’interesse (il signor TO).
8. In vista dell’udienza di discussione, in data 17 novembre 2025, MA NI ha depositato una nota con cui ha dichiarato di « voler rinunciare, come in effetti rinuncia, al ricorso in appello (…) chiedendo la compensazione integrale delle spese di lite »; nel medesimo atto le altre due parti processuali hanno dichiarato che « Accettano la rinuncia e la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio ».
9. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 16 dicembre 2025.
10. Si osserva che in virtù del principio dispositivo, che trova applicazione anche nel processo amministrativo, la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione stessa ed eventualmente di rinunciare in modo esplicito al ricorso, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiararne l’improcedibilità, non potendo procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. II, sentenze 3 luglio 2023, n. 6437 e 18 ottobre 2022, n. 8886; sez. IV, sentenza 4 aprile 2023, n. 3482; sez. III, sentenza 8 febbraio 2023, n. 1418).
10.1. Ciò posto, il Collegio rileva che: a) la rinuncia all’appello non può comportare la riforma della sentenza di primo grado; b) in primo grado vi è stata una condanna al pagamento delle spese di lite; c) pertanto la predetta rinuncia non è compatibile con la compensazione delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, a cui hanno fatto espresso riferimento gli appellati (mentre l’appellante ha chiesto una compensazione delle spese di lite di tipo integrale senza specifica indicazione dei gradi di giudizio pertinenti).
10.2. Tanto premesso, è maggiormente coerente con la comune intenzione delle parti l’emersione di un’univoca sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso di primo grado e, per esso, all’appello principale da parte di MA NI, con consequenziale loro improcedibilità.
10.3. Gli appelli incidentali sono di fatto condizionati (vertendo su eccezioni pregiudiziali rigettate dal T.a.r., il quale ha tuttavia respinto il ricorso nel merito) e sono improcedibili in conseguenza dell’improcedibilità all’appello principale, sebbene non espressamente rinunciati (fermo restando che comunque la relativa rinuncia può agevolmente desumersi dall’accordo per la compensazione delle spese).
10.4. In definitiva, devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso di primo grado e l’appello principale, parimenti improcedibili, in via derivata, gli appelli incidentali e di conseguenza deve essere annullata senza rinvio la sentenza di primo grado.
11. In ragione dell’accordo delle parti, devono essere compensati gli onorari e le spese di ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 9816 del 2022, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile insieme al ricorso di primo grado e agli appelli incidentali per sopravvenuta carenza di interesse e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
BE EN, Presidente
CO ID, Consigliere, Estensore
CO Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO ID | BE EN |
IL SEGRETARIO