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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/12/2025, n. 9629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9629 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18384/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto MORELLI e dall'avv. Luca
PARRILLO, presso lo studio dei quali in Modena, Via Antonio Morandi 34, è elettivamente domiciliata;
attrice opponente;
nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Claudio Angelo ACAMPORA, presso il cui studio in Milano, C.so XXII
Marzo 49, è elettivamente domiciliato;
convenuto opposto;
Oggetto: prestazione d'opera professionale pagina 1 di 7 sulle seguenti conclusioni delle parti:
come rassegnate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.09.2025.
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE dottore commercialista, proponeva innanzi al Tribunale di Controparte_1
Milano ricorso monitorio nei confronti della società deducendo di Parte_1 essere creditore di quest'ultima in virtù dell'attività prestata quale Presidente del
Collegio Sindacale, nonché di revisione del bilancio d'esercizio e delle verifiche periodiche sulla regolare tenuta della contabilità aziendale, precisando da un lato di aver formalmente rinunciato all'incarico nel marzo 2022 per le difficoltà riscontrate nell'ottenere le informazioni e la documentazione necessaria allo svolgimento di tali attività, e dall'altro che la società si era limitata al versamento di un acconto di Euro 1.000, senza corrispondere alcun saldo del dovuto, nonostante i solleciti e le messe in mora.
In accoglimento della domanda del ricorrente veniva emesso dal Tribunale di
Milano in data 30.03.2023 nei confronti della società debitrice il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5757/23 per l'importo complessivo di Euro 5.090,80, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese di procedura.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la società che, Parte_1 allegando l'omessa notifica del ricorso monitorio con la pec del 31.03.2023 contenente il decreto ingiuntivo, la procura alle liti e l'atto di precetto, eccepiva
“l'inesistenza della notifica del ricorso monitorio”, la conseguente sua inammissibilità e la nullità dell'atto di precetto2. Sulla scorta di detto rilievo e senza ulteriori deduzioni o contestazioni, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente:
1. disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e dichiarare che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata Controparte_1 per i motivi esposti in premessa;
2. Accogliere e dichiarare inesistente, illegittima ed inammissibile la notifica del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi esposti nella spiegata opposizione;
3. Condannare, infine, parte opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito che
pagina 3 di 7 dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto opposto eccepiva in Parte_2 via preliminare la tardività dell'opposizione avversaria, rilevando che la stessa era stata notificata a mezzo PEC oltre il termine perentorio di 40 gg. previsti dalla legge, secondo l'art. 147 c.p.c. come novellato dal d.lgs. 149/22. Affermava nel merito la piena conoscenza dell'azione proposta, atteso che all'esito del riconoscimento di debito già rappresentato nel ricorso ex art. 633 c.p.c., degli ulteriori contatti tra le parti e relativi solleciti, l'opponente aveva chiesto ed ottenuto la visibilità del ricorso monitorio proposto da Riferiva altresi che in CP_2 data 19 aprile 2023\ era giunto un ulteriore riconoscimento del debito e richiesta di piano di rientro rimasta anch'essa senza esito. Concludeva pertanto nei seguenti termini: “In via preliminare:
“§ Accertare il decorso del termine di opposizione e, per l'effetto, dichiarare
l'inammissibilità del presente procedimento di opposizione.
Nel merito:
§ Respingere le domande tutte, nessuna esclusa, formulate da parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa.
§ Dichiarare comunque certo, liquido es esigibile nonché riconosciuto e dovuto il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto e confermare detto decreto.
§ Accertare lo spirare del termine di opposizione e, per l'effetto, dichiarare definitivo il decreto ingiuntivo n. 5757/2023 del 30 marzo 2023, R.G. n. 6374/2023 emesso dal Tribunale di Milano.
§ Condannare l'opponente al pagamento della somma dovuta di € 5.090,80 oltre interessi moratori es Lege e rivalutazione monetaria dall'emissione della fattura pro forma all'effettivo pagamento.
In via subordinata:
§ Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento del credito vantato dal Dottor condannare Controparte_1 la società al pagamento della somma di € 4.674,11 oltre interessi Parte_1 moratori ex Lege e rivalutazione monetaria dall'emissione della fattura pro forma
pagina 4 di 7 all'effettivo pagamento, o all'importo diverso, anche maggiore, che verrà quantificato in corso di causa.
In ogni caso: § con vittoria di compensi professionali e spese tutte da liquidarsi in favore dell'avvocato Claudio ACAMPORA, quale anticipatario, nel pieno rispetto dei principi di cui alla Legge 49/2023 sull'equo compenso”.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni.
In relazione alla vicenda dedotta in giudizio devono essere preliminarmente delibate le contrapposte eccezioni preliminari in rito.
Risulta in primo luogo infondata l'eccezione preliminare di tardività della propsta opposizione, posto che l'azione è stata avviata con il deposito del ricorso monitorio in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022 e quindi sotto la vigenza del rito ante Riforma Cartabia. Ne consegue che la notifica dell'opposizione risulta tempestiva, sia pur effettuata in limine, in data 10.05.2023.
Si osserva altresi che l'eccezione sollevata dall'opposta sarebbe comunque infondata anche nella vigenza del nuovo rito, dal momento che l'art. 147 c.p.c. come novellato, precisa al comma II che: “Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore
21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7”. Operata la distinzione degli effetti tra il notificante ed il notificato, la notirica eseguita a mezzo PEC alle ore 23.00 del
10.05.2023 risulterebbe quindi comunque per il notificante tempestiva.
Risulta per contro fondata l'eccezione preliminare dell'opponente che ha lamentato di aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo opposto, con la procura alle liti e l'atto di precetto, senza il ricorso monitorio. Detta circostanza peraltro non è stata minimamente in sé contestata dall'odierno convenuto opposto.
Sul punto si osserva che l'omessa notifica del ricorso monitorio unitamente al decreto ingiuntivo su cui è fondato, rappresenta effettivamente un vulnus peril pagina 5 di 7 debitore che non è stato messo formalmente in grado di conoscere il petitum e la causa petendi della pretesa creditoria avversaria.
Né possono essere valutate positivamente nel caso di specie le argomentazioi svolte dall'opposto che ha sostenuto che l'opponente avrebbe avuto aliunde conoscenza del tenore del ricorso monitorio, posto che la rappresentata richiesta di visibilità del procedimento monitorio non assurge certo al livello della conoscenza formale dell'atto richiesta dall'ordinamento.
Come già peraltro rilevato dalla giurisprudenza di merito, detta omissione comporta la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, con conseguente inefficacia dello stesso ai sensi dell'art. 644 c.p.c.
Accolta l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto proposta dall'opponente, si osserva che come per tutti i casi di inefficacia di detto provvedimento, resta salva la sottostante pretesa creditoria, comunque riproposta dal convenuto opposto nella propria comparsa di costituzione e risposta, richiamato il potere-dovere del giudice del merito di valutare non soltanto la consistenza delle eccezioni proposte ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa creditoria stessa.
Nella fattispecie l'odierna opponente non ha contestato minimamente l'esistenza del credito ex adverso azionato, e ciò non solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ma anche nella successiva memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. depositata in atti. In cui nulla è stato dedotto o eccepito sul merito della controversia.
A tale stregua, attesa la mancata contestazione dell'opponente della pretesa creditoria dell'opposto, già sufficientemente corroborata in sede monitoria, detta pretesa deve ritenersi nella presente sede definitivamente accertata.
Deve pertanto procedersi, alla stregua delle osservazioni che precedono alla revoca del decreto ingiuntivo opposto per nullità dello stesso, ed alla condanna dell'opponente al pagamento dell'importo richiesto dall'opposto, a seguito dei parziali pagamenti intervenuti nelle more del giudizio, per complessivi Euro
2.623,61 in sorte capitale, oltre interessi di legge dalla data della domanda al saldo pagina 6 di 7 effettivo. Nessuna rivalutazione risulta dovuta, non essendo stato né allegato né provato alcun maggior danno. Nessun importo peraltro puo' essere liquidato per le spese del provvedimento monitorio, alla luce della dichiarata nullità del decreto ingiuntivo opposto per omessa notifica del ricorso monitorio.
Alla sostanziale soccombenza dell'odierna opponente consegue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi come da dispositivo, avuto riguardo al valore molto contenuto della controversia, ed all'assenza di attività istruttorie, e da distrarsi – come richiesto – a favore del procuratore antistatario dell'opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla società nei confronti di Parte_1 Controparte_1 nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
I – revoca il decreto ingiuntivo n. 5757/23 emesso dal Tribunale di Milano in data
30.03.2023 nei confronti della società Parte_1
II – condanna la società al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di Euro 2.623,61, oltre interessi di legge dalla data della domanda al saldo effettivo;
III – condanna la società al pagamento delle spese di lite, liquidate in Parte_1 complessivi Euro 3.500 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, ed accessori di legge, spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Milano, 13 dicembre 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto MORELLI e dall'avv. Luca
PARRILLO, presso lo studio dei quali in Modena, Via Antonio Morandi 34, è elettivamente domiciliata;
attrice opponente;
nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Claudio Angelo ACAMPORA, presso il cui studio in Milano, C.so XXII
Marzo 49, è elettivamente domiciliato;
convenuto opposto;
Oggetto: prestazione d'opera professionale pagina 1 di 7 sulle seguenti conclusioni delle parti:
come rassegnate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.09.2025.
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE dottore commercialista, proponeva innanzi al Tribunale di Controparte_1
Milano ricorso monitorio nei confronti della società deducendo di Parte_1 essere creditore di quest'ultima in virtù dell'attività prestata quale Presidente del
Collegio Sindacale, nonché di revisione del bilancio d'esercizio e delle verifiche periodiche sulla regolare tenuta della contabilità aziendale, precisando da un lato di aver formalmente rinunciato all'incarico nel marzo 2022 per le difficoltà riscontrate nell'ottenere le informazioni e la documentazione necessaria allo svolgimento di tali attività, e dall'altro che la società si era limitata al versamento di un acconto di Euro 1.000, senza corrispondere alcun saldo del dovuto, nonostante i solleciti e le messe in mora.
In accoglimento della domanda del ricorrente veniva emesso dal Tribunale di
Milano in data 30.03.2023 nei confronti della società debitrice il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5757/23 per l'importo complessivo di Euro 5.090,80, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese di procedura.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la società che, Parte_1 allegando l'omessa notifica del ricorso monitorio con la pec del 31.03.2023 contenente il decreto ingiuntivo, la procura alle liti e l'atto di precetto, eccepiva
“l'inesistenza della notifica del ricorso monitorio”, la conseguente sua inammissibilità e la nullità dell'atto di precetto2. Sulla scorta di detto rilievo e senza ulteriori deduzioni o contestazioni, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente:
1. disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e dichiarare che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata Controparte_1 per i motivi esposti in premessa;
2. Accogliere e dichiarare inesistente, illegittima ed inammissibile la notifica del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi esposti nella spiegata opposizione;
3. Condannare, infine, parte opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito che
pagina 3 di 7 dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto opposto eccepiva in Parte_2 via preliminare la tardività dell'opposizione avversaria, rilevando che la stessa era stata notificata a mezzo PEC oltre il termine perentorio di 40 gg. previsti dalla legge, secondo l'art. 147 c.p.c. come novellato dal d.lgs. 149/22. Affermava nel merito la piena conoscenza dell'azione proposta, atteso che all'esito del riconoscimento di debito già rappresentato nel ricorso ex art. 633 c.p.c., degli ulteriori contatti tra le parti e relativi solleciti, l'opponente aveva chiesto ed ottenuto la visibilità del ricorso monitorio proposto da Riferiva altresi che in CP_2 data 19 aprile 2023\ era giunto un ulteriore riconoscimento del debito e richiesta di piano di rientro rimasta anch'essa senza esito. Concludeva pertanto nei seguenti termini: “In via preliminare:
“§ Accertare il decorso del termine di opposizione e, per l'effetto, dichiarare
l'inammissibilità del presente procedimento di opposizione.
Nel merito:
§ Respingere le domande tutte, nessuna esclusa, formulate da parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa.
§ Dichiarare comunque certo, liquido es esigibile nonché riconosciuto e dovuto il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto e confermare detto decreto.
§ Accertare lo spirare del termine di opposizione e, per l'effetto, dichiarare definitivo il decreto ingiuntivo n. 5757/2023 del 30 marzo 2023, R.G. n. 6374/2023 emesso dal Tribunale di Milano.
§ Condannare l'opponente al pagamento della somma dovuta di € 5.090,80 oltre interessi moratori es Lege e rivalutazione monetaria dall'emissione della fattura pro forma all'effettivo pagamento.
In via subordinata:
§ Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento del credito vantato dal Dottor condannare Controparte_1 la società al pagamento della somma di € 4.674,11 oltre interessi Parte_1 moratori ex Lege e rivalutazione monetaria dall'emissione della fattura pro forma
pagina 4 di 7 all'effettivo pagamento, o all'importo diverso, anche maggiore, che verrà quantificato in corso di causa.
In ogni caso: § con vittoria di compensi professionali e spese tutte da liquidarsi in favore dell'avvocato Claudio ACAMPORA, quale anticipatario, nel pieno rispetto dei principi di cui alla Legge 49/2023 sull'equo compenso”.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni.
In relazione alla vicenda dedotta in giudizio devono essere preliminarmente delibate le contrapposte eccezioni preliminari in rito.
Risulta in primo luogo infondata l'eccezione preliminare di tardività della propsta opposizione, posto che l'azione è stata avviata con il deposito del ricorso monitorio in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022 e quindi sotto la vigenza del rito ante Riforma Cartabia. Ne consegue che la notifica dell'opposizione risulta tempestiva, sia pur effettuata in limine, in data 10.05.2023.
Si osserva altresi che l'eccezione sollevata dall'opposta sarebbe comunque infondata anche nella vigenza del nuovo rito, dal momento che l'art. 147 c.p.c. come novellato, precisa al comma II che: “Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore
21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7”. Operata la distinzione degli effetti tra il notificante ed il notificato, la notirica eseguita a mezzo PEC alle ore 23.00 del
10.05.2023 risulterebbe quindi comunque per il notificante tempestiva.
Risulta per contro fondata l'eccezione preliminare dell'opponente che ha lamentato di aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo opposto, con la procura alle liti e l'atto di precetto, senza il ricorso monitorio. Detta circostanza peraltro non è stata minimamente in sé contestata dall'odierno convenuto opposto.
Sul punto si osserva che l'omessa notifica del ricorso monitorio unitamente al decreto ingiuntivo su cui è fondato, rappresenta effettivamente un vulnus peril pagina 5 di 7 debitore che non è stato messo formalmente in grado di conoscere il petitum e la causa petendi della pretesa creditoria avversaria.
Né possono essere valutate positivamente nel caso di specie le argomentazioi svolte dall'opposto che ha sostenuto che l'opponente avrebbe avuto aliunde conoscenza del tenore del ricorso monitorio, posto che la rappresentata richiesta di visibilità del procedimento monitorio non assurge certo al livello della conoscenza formale dell'atto richiesta dall'ordinamento.
Come già peraltro rilevato dalla giurisprudenza di merito, detta omissione comporta la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, con conseguente inefficacia dello stesso ai sensi dell'art. 644 c.p.c.
Accolta l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto proposta dall'opponente, si osserva che come per tutti i casi di inefficacia di detto provvedimento, resta salva la sottostante pretesa creditoria, comunque riproposta dal convenuto opposto nella propria comparsa di costituzione e risposta, richiamato il potere-dovere del giudice del merito di valutare non soltanto la consistenza delle eccezioni proposte ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa creditoria stessa.
Nella fattispecie l'odierna opponente non ha contestato minimamente l'esistenza del credito ex adverso azionato, e ciò non solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ma anche nella successiva memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. depositata in atti. In cui nulla è stato dedotto o eccepito sul merito della controversia.
A tale stregua, attesa la mancata contestazione dell'opponente della pretesa creditoria dell'opposto, già sufficientemente corroborata in sede monitoria, detta pretesa deve ritenersi nella presente sede definitivamente accertata.
Deve pertanto procedersi, alla stregua delle osservazioni che precedono alla revoca del decreto ingiuntivo opposto per nullità dello stesso, ed alla condanna dell'opponente al pagamento dell'importo richiesto dall'opposto, a seguito dei parziali pagamenti intervenuti nelle more del giudizio, per complessivi Euro
2.623,61 in sorte capitale, oltre interessi di legge dalla data della domanda al saldo pagina 6 di 7 effettivo. Nessuna rivalutazione risulta dovuta, non essendo stato né allegato né provato alcun maggior danno. Nessun importo peraltro puo' essere liquidato per le spese del provvedimento monitorio, alla luce della dichiarata nullità del decreto ingiuntivo opposto per omessa notifica del ricorso monitorio.
Alla sostanziale soccombenza dell'odierna opponente consegue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi come da dispositivo, avuto riguardo al valore molto contenuto della controversia, ed all'assenza di attività istruttorie, e da distrarsi – come richiesto – a favore del procuratore antistatario dell'opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla società nei confronti di Parte_1 Controparte_1 nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
I – revoca il decreto ingiuntivo n. 5757/23 emesso dal Tribunale di Milano in data
30.03.2023 nei confronti della società Parte_1
II – condanna la società al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di Euro 2.623,61, oltre interessi di legge dalla data della domanda al saldo effettivo;
III – condanna la società al pagamento delle spese di lite, liquidate in Parte_1 complessivi Euro 3.500 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, ed accessori di legge, spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Milano, 13 dicembre 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
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