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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 28/10/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE UNICA CIVILE
Verbale di udienza del 28/10/2025
nel procedimento iscritto al n. R.G. 224 / 2023 promosso da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
e di in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_2
Oggi 28/10/2025 13.280 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
Dato atto del disposto dell'art. 3 del DL 117/2025 e della relativa Circolare attuativa del 1.10.25 del CSM con cui è stata disposta l'applicazione a distanza dello scrivente presso il Tribunale di Locri;
- dato atto del proprio decreto del 8.10.25 con il quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive depositate da entrambe le parti nel rispetto dei termini assegnati con il decreto citato;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva parte attrice opponente, , con l'avv. GIAMPAOLO Parte_1
FRANCESCO, ha concluso e discusso la causa come da note conclusive e di udienza autorizzate depositate in data 15-23.10.25; parte convenuta, , con l'avv. Controparte_1
LEANZA SIMONA MARIA, ha concluso e discusso come da note conclusive
1
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 224/2023 autorizzate depositate sempre in data 9.10.25; parte convenuta già contumace non è comparsa;
Controparte_2
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
2
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 224/2023 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 224/2023 r.g. promossa da,
,C.F./P.IVA , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GIAMPAOLO FRANCESCO,
ATTORE
Contro
, CF. /P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. LEANZA SIMONA MARIA ,
CONVENUTO
E contro n persona del l.r.p.t. Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
3
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 224/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002);
4
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 224/2023 osserva:
- dato atto, di come il presente giudizio, introdotto con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.2.23 all ed in Controparte_1
data 22.2.23 al rimasto contumace, abbia ad oggetto, Controparte_2
l'opposizione ex art. 615 I comma c.p.c. proposta da Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229000492530/000, notificata in data
25.08.2022 per complessivi 954.185,21 € (cfr. allegato 1 parte opponente), con cui l'odierna attrice veniva richiesta del pagamento, tra l'altro, delle somme dalla stessa asseritamente dovute a vario titolo e tra cui a titolo di omesso pagamento canone acqua per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 (ente creditore per un Controparte_2
parziale complessivo di € 15.963,67 e come risultanti portate nei seguenti atti:
1. - cartella di pagamento n. 09420120003745904000, asseritamente notificata in data 16.02.2012 e recante un ammontare pari ad euro
2.206,97;
2. - cartella di pagamento n. 09420130003858085000, asseritamente notificata in data 25.03.2013, limitatamente alla parte afferente il mancato pagamento del canone acqua, recante un ammontare pari ad euro 2.905,01;
3. - cartella di pagamento n. 09420150016426492000, asseritamente notificata in data 18.11.2015, recante un ammontare pari ad euro
3.656,79;
4. - cartella di pagamento n. 09420160009484837000, asseritamente notificata in data 10.05.2016, recante un ammontare pari ad euro
7.194,90
- Dato atto di come parte opponente abbia eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto di intimazione in relazione alle cartelle specificate e l'insussistenza del diritto da parte dell'Agente riscossore, di procedere a esecuzione coattiva mediante ruolo in applicazione delle norme di settore;
5
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 224/2023 - Dato atto di come parte opposta, si Controparte_1
sia costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.5.23 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo in rigetto dell'opposizione per i motivi ivi indicati e qui richiamati per relationem;
- Dato atto di come l'altra parte opposta, titolare del credito azionato, CP_2
sia rimasta contumace;
[...]
- Dato atto di come l'istruttoria del presente giudizio si è articolata nella sola produzione documentale da parte di entrambe le parti costituite e la causa di natura documentale sia stata chiamata per la discussione all'odierna udienza;
- Ritenuta, in via assorbente ed in diritto, fondata l'eccezione di parte attrice, convenuta in senso sostanziale, relativa all'impossibilità per il concessionario di procedere nelle forme dell'esecuzione esattoriale con riferimento al credito portato da canoni per la fruizione del servizio idrico
- Considerato pertinente e corretto il richiamo da parte dell'opponente ai principi di diritto di cui all'arresto di Cass. civ., Sez. III, 29/08/2011, n. 17628 secondo cui è' illegittima la cartella di pagamento che contempli la richiesta di importi costituenti entrate di diritto privato, quale la tariffazione del servizio idrico applicata dal gestore, in carenza di idoneo titolo esecutivo;
- Osservato come al riguardo parte convenuta si sia limitata a dedurre che la questione sarebbe inammissibile trattandosi di opposizione agli atti esecutivi in quanto proposta dopo 20 gg da notifica cartella di pagamento nel 2022;
- Ritenuto per contro al riguardo che la proposta opposizione, in realtà riguardi proprio la dedotta carenza del titolo esecutivo e l'impossibilità procedere a esecuzione;
- Osservato al riguardo come il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 156, comma 3, statuisca che la riscossione volontaria della tariffa possa essere effettuata con le modalità di cui al capo 3^ del D.Lgs. 9 luglio 241, previa convenzione con l
[...]
e che la riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa possa altresì CP_1
essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
6
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 224/2023 446, art. 53 a seguito di procedimento ad evidenza pubblica";
- osservato come il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17 al comma 2, statuisca che possa essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonchè quella della tariffa di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 156 ed, infine, che il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21 statuisca, in relazione ai presupposti dell'iscrizione a ruolo: "Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva".
- ritenuta inoltre pacifica la natura privatistica del rapporto tra il gestore del servizio idrico integrato e l'utente (cfr. ex multis Cass. n. 3539/08 e Cass. civ., Sez.
Unite, Sentenza, 19/12/2018, n. 32780);
- considerato come, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.
335/2008, le tariffe corrisposte al gestore del s.i.i dall'utente costituiscano dei corrispettivi di diritto privato e che, sulla base di questa normativa e della natura giuridica del canone pagato, emerga con evidenza che la riscossione della tariffa mediante ruolo è assoggettata alle disposizioni generali in materia e, pertanto, a norma del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21, al presupposto che il relativo credito da riscuotere attraverso l'iscrizione a ruolo risulti già da titolo avente efficacia esecutiva;
- ritenuto che, con la modifica apportata al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 156 con la legge di conversione del D.L. n. 262 del 2996, il legislatore abbia effettuato solo una precisazione in merito ai soggetti si quali è possibile affidare la riscossione della tariffa, ma non abbia affatto previsto la possibilità di riscossione mediante ruolo con sistema autonomo e scollegato rispetto a quello normale, adottato anche per stesse entrate di diritto privato degli enti pubblici;
- ritenuto che la diversa soluzione, oltre che non trovare riscontro nella lettera
7
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 224/2023 della legge, urterebbe contro i armonia del sistema, in quanto porterebbe a concludere che, nei rapporti di diritto privato, gli enti pubblici devono preventivamente munirsi di un titolo esecutivo per iscrivere l'entrata a ruolo e riscuoterla, mentre la società di gestione del s.i.i. potrebbe procedervi senza titolo esecutivo;
- considerato in definitiva che, da una parte, il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 156 non contenga alcuna espressa deroga ai presupposti per la riscossione tramite ruoli, prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21 e, dall'altra, che tale ultima norma si riferisca espressamente alle "entrate previste dall'art. 17" tra le quali figura "quella della tariffa di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 155" e che proprio questo inserimento dell'art. 17 cit. dimostri ulteriormente la volontà del legislatore di assoggettare tale modalità di riscossione alle disposizioni del D.Lgs. n. 46 del 1999, equiparando la tariffa in questione alle entrate di diritto privato degli enti pubblici;
- ritenuto pertanto che ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 21, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 17, commi 3 bis e 3 ter, per l'iscrizione a ruolo della tariffa dei servizio idrico intergrato, di cui al D.Lgs. n.
152 del 2006, art. 156 che costituisce un'entrata di diritto privato, sia quindi necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva, presupposto carente nel caso di specie;
- ritenuto come a tali premesse segua l'accoglimento dell'opposizione e che le spese di lite seguano la soccombenza, liquidate come in dispositivo tenuto conto della assenza di istruttoria e della semplicità delle difese svolte;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
224 /2023 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. accerta e dichiara, per i motivi, meglio esposti in narrativa, l'illegittimità della procedura di riscossione a mezzo ruolo del canone idrico asseritamente dovuto dalla odierna parte attrice e, per l'effetto, l'insussistenza del diritto dei
8
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 224/2023 convenuti a pretendere il pagamento delle somme così per come portate dalla intimazione di pagamento n. 09420229000492530/000, limitatamente alla parte afferente le cartelle di pagamento n. 09420120003745904000, n.
09420130003858085000, n. 09420150016426492000 e n.
09420160009484837000;
2. Condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 2500 per compensi difensivi;
oltre IVA e CPA come per legge e contributo generale al 15%
Così deciso il 28/10/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
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TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 224/2023
SEZIONE UNICA CIVILE
Verbale di udienza del 28/10/2025
nel procedimento iscritto al n. R.G. 224 / 2023 promosso da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
e di in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_2
Oggi 28/10/2025 13.280 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
Dato atto del disposto dell'art. 3 del DL 117/2025 e della relativa Circolare attuativa del 1.10.25 del CSM con cui è stata disposta l'applicazione a distanza dello scrivente presso il Tribunale di Locri;
- dato atto del proprio decreto del 8.10.25 con il quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive depositate da entrambe le parti nel rispetto dei termini assegnati con il decreto citato;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva parte attrice opponente, , con l'avv. GIAMPAOLO Parte_1
FRANCESCO, ha concluso e discusso la causa come da note conclusive e di udienza autorizzate depositate in data 15-23.10.25; parte convenuta, , con l'avv. Controparte_1
LEANZA SIMONA MARIA, ha concluso e discusso come da note conclusive
1
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 224/2023 autorizzate depositate sempre in data 9.10.25; parte convenuta già contumace non è comparsa;
Controparte_2
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
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TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 224/2023 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 224/2023 r.g. promossa da,
,C.F./P.IVA , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GIAMPAOLO FRANCESCO,
ATTORE
Contro
, CF. /P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. LEANZA SIMONA MARIA ,
CONVENUTO
E contro n persona del l.r.p.t. Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
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TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 224/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002);
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TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 224/2023 osserva:
- dato atto, di come il presente giudizio, introdotto con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.2.23 all ed in Controparte_1
data 22.2.23 al rimasto contumace, abbia ad oggetto, Controparte_2
l'opposizione ex art. 615 I comma c.p.c. proposta da Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229000492530/000, notificata in data
25.08.2022 per complessivi 954.185,21 € (cfr. allegato 1 parte opponente), con cui l'odierna attrice veniva richiesta del pagamento, tra l'altro, delle somme dalla stessa asseritamente dovute a vario titolo e tra cui a titolo di omesso pagamento canone acqua per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 (ente creditore per un Controparte_2
parziale complessivo di € 15.963,67 e come risultanti portate nei seguenti atti:
1. - cartella di pagamento n. 09420120003745904000, asseritamente notificata in data 16.02.2012 e recante un ammontare pari ad euro
2.206,97;
2. - cartella di pagamento n. 09420130003858085000, asseritamente notificata in data 25.03.2013, limitatamente alla parte afferente il mancato pagamento del canone acqua, recante un ammontare pari ad euro 2.905,01;
3. - cartella di pagamento n. 09420150016426492000, asseritamente notificata in data 18.11.2015, recante un ammontare pari ad euro
3.656,79;
4. - cartella di pagamento n. 09420160009484837000, asseritamente notificata in data 10.05.2016, recante un ammontare pari ad euro
7.194,90
- Dato atto di come parte opponente abbia eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto di intimazione in relazione alle cartelle specificate e l'insussistenza del diritto da parte dell'Agente riscossore, di procedere a esecuzione coattiva mediante ruolo in applicazione delle norme di settore;
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TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 224/2023 - Dato atto di come parte opposta, si Controparte_1
sia costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.5.23 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo in rigetto dell'opposizione per i motivi ivi indicati e qui richiamati per relationem;
- Dato atto di come l'altra parte opposta, titolare del credito azionato, CP_2
sia rimasta contumace;
[...]
- Dato atto di come l'istruttoria del presente giudizio si è articolata nella sola produzione documentale da parte di entrambe le parti costituite e la causa di natura documentale sia stata chiamata per la discussione all'odierna udienza;
- Ritenuta, in via assorbente ed in diritto, fondata l'eccezione di parte attrice, convenuta in senso sostanziale, relativa all'impossibilità per il concessionario di procedere nelle forme dell'esecuzione esattoriale con riferimento al credito portato da canoni per la fruizione del servizio idrico
- Considerato pertinente e corretto il richiamo da parte dell'opponente ai principi di diritto di cui all'arresto di Cass. civ., Sez. III, 29/08/2011, n. 17628 secondo cui è' illegittima la cartella di pagamento che contempli la richiesta di importi costituenti entrate di diritto privato, quale la tariffazione del servizio idrico applicata dal gestore, in carenza di idoneo titolo esecutivo;
- Osservato come al riguardo parte convenuta si sia limitata a dedurre che la questione sarebbe inammissibile trattandosi di opposizione agli atti esecutivi in quanto proposta dopo 20 gg da notifica cartella di pagamento nel 2022;
- Ritenuto per contro al riguardo che la proposta opposizione, in realtà riguardi proprio la dedotta carenza del titolo esecutivo e l'impossibilità procedere a esecuzione;
- Osservato al riguardo come il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 156, comma 3, statuisca che la riscossione volontaria della tariffa possa essere effettuata con le modalità di cui al capo 3^ del D.Lgs. 9 luglio 241, previa convenzione con l
[...]
e che la riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa possa altresì CP_1
essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
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TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 224/2023 446, art. 53 a seguito di procedimento ad evidenza pubblica";
- osservato come il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17 al comma 2, statuisca che possa essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonchè quella della tariffa di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 156 ed, infine, che il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21 statuisca, in relazione ai presupposti dell'iscrizione a ruolo: "Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva".
- ritenuta inoltre pacifica la natura privatistica del rapporto tra il gestore del servizio idrico integrato e l'utente (cfr. ex multis Cass. n. 3539/08 e Cass. civ., Sez.
Unite, Sentenza, 19/12/2018, n. 32780);
- considerato come, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.
335/2008, le tariffe corrisposte al gestore del s.i.i dall'utente costituiscano dei corrispettivi di diritto privato e che, sulla base di questa normativa e della natura giuridica del canone pagato, emerga con evidenza che la riscossione della tariffa mediante ruolo è assoggettata alle disposizioni generali in materia e, pertanto, a norma del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21, al presupposto che il relativo credito da riscuotere attraverso l'iscrizione a ruolo risulti già da titolo avente efficacia esecutiva;
- ritenuto che, con la modifica apportata al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 156 con la legge di conversione del D.L. n. 262 del 2996, il legislatore abbia effettuato solo una precisazione in merito ai soggetti si quali è possibile affidare la riscossione della tariffa, ma non abbia affatto previsto la possibilità di riscossione mediante ruolo con sistema autonomo e scollegato rispetto a quello normale, adottato anche per stesse entrate di diritto privato degli enti pubblici;
- ritenuto che la diversa soluzione, oltre che non trovare riscontro nella lettera
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TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 224/2023 della legge, urterebbe contro i armonia del sistema, in quanto porterebbe a concludere che, nei rapporti di diritto privato, gli enti pubblici devono preventivamente munirsi di un titolo esecutivo per iscrivere l'entrata a ruolo e riscuoterla, mentre la società di gestione del s.i.i. potrebbe procedervi senza titolo esecutivo;
- considerato in definitiva che, da una parte, il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 156 non contenga alcuna espressa deroga ai presupposti per la riscossione tramite ruoli, prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21 e, dall'altra, che tale ultima norma si riferisca espressamente alle "entrate previste dall'art. 17" tra le quali figura "quella della tariffa di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 155" e che proprio questo inserimento dell'art. 17 cit. dimostri ulteriormente la volontà del legislatore di assoggettare tale modalità di riscossione alle disposizioni del D.Lgs. n. 46 del 1999, equiparando la tariffa in questione alle entrate di diritto privato degli enti pubblici;
- ritenuto pertanto che ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 21, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 17, commi 3 bis e 3 ter, per l'iscrizione a ruolo della tariffa dei servizio idrico intergrato, di cui al D.Lgs. n.
152 del 2006, art. 156 che costituisce un'entrata di diritto privato, sia quindi necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva, presupposto carente nel caso di specie;
- ritenuto come a tali premesse segua l'accoglimento dell'opposizione e che le spese di lite seguano la soccombenza, liquidate come in dispositivo tenuto conto della assenza di istruttoria e della semplicità delle difese svolte;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
224 /2023 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. accerta e dichiara, per i motivi, meglio esposti in narrativa, l'illegittimità della procedura di riscossione a mezzo ruolo del canone idrico asseritamente dovuto dalla odierna parte attrice e, per l'effetto, l'insussistenza del diritto dei
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TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 224/2023 convenuti a pretendere il pagamento delle somme così per come portate dalla intimazione di pagamento n. 09420229000492530/000, limitatamente alla parte afferente le cartelle di pagamento n. 09420120003745904000, n.
09420130003858085000, n. 09420150016426492000 e n.
09420160009484837000;
2. Condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 2500 per compensi difensivi;
oltre IVA e CPA come per legge e contributo generale al 15%
Così deciso il 28/10/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
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