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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1246/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CILENTI GIOVANNI, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3063/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14445/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 21 e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 965 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 560/2026 depositato il 28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. impugnava l'avviso di accertamento con il quale veniva richiesto richiesto il pagamento della Tari 2020 per un importo pari ad euro 1.821,00. L'imposta riguardava tre unità immobiliari e il ricorrente eccepiva di non risiedere a Napoli, che gli immobili erano stati utilizzati in modo discontinuo con affitti brevi, nonché l'errato calcolo delle superfici e del numero degli occupanti ai fini della determinazione della Tari;
inoltre, la mancata applicazione della riduzione del 20%, trattandosi di alloggio a disposizione per proprietari non residenti. Il Comune di Napoli e Napoli Obiettivo Valore si costituivano in primo grado controdeducendo. La Corte di Giustizia di primo grado rigettava il ricorso in quanto sussiste l'obbligo di pagare la tassa in esame in tutti i casi in cui un immobile è idoneo a produrre rifiuti a prescindere dalla effettiva produzione degli stessi per volontà o per esigenze del cliente. Inoltre, le deroghe riguardano solo casi eccezionali e l'esclusione può essere concessa solo se l'utente documenta le condizioni che determinano l'impossibilità di utilizzo dell'immobile in quanto la norma prevede che la Tari sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti (art. 1 comma 642 legge 147/2013). Nel caso di specie il ricorrente aveva provato che gli immobili sono abitabili in quanto transitoriamente fittati, né risultava comprovata la condizione per la richiesta riduzione. Il ricorrente veniva condannato al pagamento delle spese di giudizio nella misura di euro 300,00, oltre accessori.
2. Propone appello il ricorrente rappresentando che gli affitti brevi non sono in corso negli immobili in esame che invece sono caratterizzati da affitti transitori, chiede l'annullamento della sentenza.
3. Il Comune di Napoli e Napoli Obiettivo Valore S.p.a. non si costituiscono in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile in quanto non risulta comprovata la notifica dell'atto di impugnazione alla controparte Resistente_1 S.p.a. Infatti, come recita l'art. 53 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all' art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3. Nel caso in esame non è stata fornita la prova della notifica a tutte le parti. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dell'appello e nulla va disposto per le spese non essendosi costituita alcuna delle controparti appellate.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'appello. Nulla per le spese.
Napoli, 27/1/26
Il Giudice Il Presidente
NC CA GI EN
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CILENTI GIOVANNI, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3063/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14445/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 21 e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 965 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 560/2026 depositato il 28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. impugnava l'avviso di accertamento con il quale veniva richiesto richiesto il pagamento della Tari 2020 per un importo pari ad euro 1.821,00. L'imposta riguardava tre unità immobiliari e il ricorrente eccepiva di non risiedere a Napoli, che gli immobili erano stati utilizzati in modo discontinuo con affitti brevi, nonché l'errato calcolo delle superfici e del numero degli occupanti ai fini della determinazione della Tari;
inoltre, la mancata applicazione della riduzione del 20%, trattandosi di alloggio a disposizione per proprietari non residenti. Il Comune di Napoli e Napoli Obiettivo Valore si costituivano in primo grado controdeducendo. La Corte di Giustizia di primo grado rigettava il ricorso in quanto sussiste l'obbligo di pagare la tassa in esame in tutti i casi in cui un immobile è idoneo a produrre rifiuti a prescindere dalla effettiva produzione degli stessi per volontà o per esigenze del cliente. Inoltre, le deroghe riguardano solo casi eccezionali e l'esclusione può essere concessa solo se l'utente documenta le condizioni che determinano l'impossibilità di utilizzo dell'immobile in quanto la norma prevede che la Tari sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti (art. 1 comma 642 legge 147/2013). Nel caso di specie il ricorrente aveva provato che gli immobili sono abitabili in quanto transitoriamente fittati, né risultava comprovata la condizione per la richiesta riduzione. Il ricorrente veniva condannato al pagamento delle spese di giudizio nella misura di euro 300,00, oltre accessori.
2. Propone appello il ricorrente rappresentando che gli affitti brevi non sono in corso negli immobili in esame che invece sono caratterizzati da affitti transitori, chiede l'annullamento della sentenza.
3. Il Comune di Napoli e Napoli Obiettivo Valore S.p.a. non si costituiscono in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile in quanto non risulta comprovata la notifica dell'atto di impugnazione alla controparte Resistente_1 S.p.a. Infatti, come recita l'art. 53 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all' art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3. Nel caso in esame non è stata fornita la prova della notifica a tutte le parti. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dell'appello e nulla va disposto per le spese non essendosi costituita alcuna delle controparti appellate.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'appello. Nulla per le spese.
Napoli, 27/1/26
Il Giudice Il Presidente
NC CA GI EN