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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rosanna Guzzo Consigliere
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 740/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede in Agrigento, c.f.: ; Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pier Luigi Cappello e Mariangela Gentile;
-appellante -
CONTRO
con sede in Roma, c.f.: ; Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Francesco Mancuso;
, nato ad [...] il [...], c.f.: , Parte_2 C.F._1
rappresentato e difeso dalle Avv.te Assuntina Micalizio e Cimino Maria Antonella;
- appellati -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La premettendo di essere titolare di un contratto di somministrazione di Parte_1
energia elettrica stipulato con Enel Servizio Elettrico s.p.a. il 4 ottobre 2016, numero cliente n. 903109424, in relazione all'immobile di proprietà sito in Agrigento, via
Diodoro Siculo, 49, ha convenuto dinanzi al Tribunale di Agrigento la società erogatrice perché ne fosse accertato l'inadempimento contrattuale connesso all'interruzione della fornitura di energia elettrica dall'aprile 2017, e ne fosse pronunciata la condanna al ripristino della fornitura e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. costituitasi, replicava di aver evaso una richiesta di Controparte_1
voltura avanzata in data 10 aprile 2017 da e di non aver mai Parte_2
interrotto la fornitura di energia elettrica;
in subordine, contestava la fondatezza della pretesa risarcitoria;
chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il . Pt_2
Evocato in giudizio, si costituiva in giudizio e invocava il Parte_2
rigetto della domanda.
Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 843 del 26.10.2020, rigettava le domande e condannava l'attrice a rifondere alle altre parti le spese di lite.
La società soccombente ha proposto appello, di cui gli appellati, costituendosi, hanno chiesto il rigetto.
Precisate le conclusioni con il deposito per via telematica di note scritte, il 09.07.2024 la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
L'appellante denuncia la contraddittorietà della motivazione del provvedimento decisorio, di cui rimarca l'erroneità nell'avere escluso che fosse CP_2
responsabile di avere consentito la voltura dell'utenza ad altro soggetto. Sostiene che, una volta appurato l'inadempimento contrattuale della convenuta, la liquidazione del danno da risarcire sarebbe dovuta avvenire per via equitativa.
L'appello è infondato.
Il Giudice di primo grado, nel rigettare la domanda attrice ha enunciato due diverse argomentazioni – insussistenza dell'inadempimento, carenza di prova del danno- conseguenza – ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione di rigetto adottata. si è limitata a sostenere che il danno avrebbe potuto e dovuto essere Parte_1
liquidato in via equitativa, tesi, tuttavia, inaccoglibile, dal momento che – in via di principio – una liquidazione dei danni in via equitativa è ammissibile solo nell'ipotesi in cui sia mancata interamente la prova del loro preciso ammontare per l'impossibilità o notevole difficoltà della parte di fornire congrui e idonei elementi al riguardo, fermo in ogni caso il dovere del giudice di indicare i criteri seguiti per determinare l'entità del pregiudizio (cfr. Cass. 41542/2021, 15585/2007). In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, il danno patrimoniale da mancato guadagno, lamentato nello specifico dalla società attrice, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale pag. 2/4 pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale,
presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) che può essere equitativamente svolto solo in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa logicamente desumere l'entità del danno subito
(Cass. 29486/2024), condizioni, quelle appena dette, non ricorrenti nel presente giudizio, in cui l'asserito danno derivato dall'impossibilità, causa la cessazione della fornitura di energia elettrica, di concedere in affitto a terzi i box siti nella via Diodoro
Siculo di Agrigento era agevolmente dimostrabile documentando la variazione di reddito derivatane nel periodo successivo alla cessazione rispetto a quello a essa precedente.
In nessun caso, invece, nella fattispecie dedotta in giudizio, potrebbe ravvisarsi l'esistenza di un danno non patrimoniale risarcibile, essendo ben lontana, già nella prospettazione dell'attrice, la lesione, per di più grave, di interessi della persona costituzionalmente protetti (Cass. 33276/2023).
Tanto basterebbe a motivare la reiezione dell'appello. Non può omettersi di rilevare, tuttavia, per completezza, che la voltura dell'utenza elettrica, ossia la mera variazione del soggetto che ne è intestatario, non implica logicamente né tecnicamente la sospensione dell'erogazione da parte dell'impresa venditrice, rimasta infatti, nel caso in questione, indimostrata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Agrigento n. 843 del 26.10.2020; condanna l'appellante a rifondere a e a Controparte_1 [...]
le spese di appello, che liquida, per ciascun appellato, in complessivi € Parte_2
3.000,00 oltre al rimborso forfetario delle spese generali, alla c.p.a. e all'i.v.a.; dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del D.P.R.
pag. 3/4 n.115/2002, per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte di
Appello, il 6 maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario est.
Gabriele Strano
Il Presidente
Giuseppe Lupo
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rosanna Guzzo Consigliere
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 740/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede in Agrigento, c.f.: ; Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pier Luigi Cappello e Mariangela Gentile;
-appellante -
CONTRO
con sede in Roma, c.f.: ; Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Francesco Mancuso;
, nato ad [...] il [...], c.f.: , Parte_2 C.F._1
rappresentato e difeso dalle Avv.te Assuntina Micalizio e Cimino Maria Antonella;
- appellati -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La premettendo di essere titolare di un contratto di somministrazione di Parte_1
energia elettrica stipulato con Enel Servizio Elettrico s.p.a. il 4 ottobre 2016, numero cliente n. 903109424, in relazione all'immobile di proprietà sito in Agrigento, via
Diodoro Siculo, 49, ha convenuto dinanzi al Tribunale di Agrigento la società erogatrice perché ne fosse accertato l'inadempimento contrattuale connesso all'interruzione della fornitura di energia elettrica dall'aprile 2017, e ne fosse pronunciata la condanna al ripristino della fornitura e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. costituitasi, replicava di aver evaso una richiesta di Controparte_1
voltura avanzata in data 10 aprile 2017 da e di non aver mai Parte_2
interrotto la fornitura di energia elettrica;
in subordine, contestava la fondatezza della pretesa risarcitoria;
chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il . Pt_2
Evocato in giudizio, si costituiva in giudizio e invocava il Parte_2
rigetto della domanda.
Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 843 del 26.10.2020, rigettava le domande e condannava l'attrice a rifondere alle altre parti le spese di lite.
La società soccombente ha proposto appello, di cui gli appellati, costituendosi, hanno chiesto il rigetto.
Precisate le conclusioni con il deposito per via telematica di note scritte, il 09.07.2024 la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
L'appellante denuncia la contraddittorietà della motivazione del provvedimento decisorio, di cui rimarca l'erroneità nell'avere escluso che fosse CP_2
responsabile di avere consentito la voltura dell'utenza ad altro soggetto. Sostiene che, una volta appurato l'inadempimento contrattuale della convenuta, la liquidazione del danno da risarcire sarebbe dovuta avvenire per via equitativa.
L'appello è infondato.
Il Giudice di primo grado, nel rigettare la domanda attrice ha enunciato due diverse argomentazioni – insussistenza dell'inadempimento, carenza di prova del danno- conseguenza – ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione di rigetto adottata. si è limitata a sostenere che il danno avrebbe potuto e dovuto essere Parte_1
liquidato in via equitativa, tesi, tuttavia, inaccoglibile, dal momento che – in via di principio – una liquidazione dei danni in via equitativa è ammissibile solo nell'ipotesi in cui sia mancata interamente la prova del loro preciso ammontare per l'impossibilità o notevole difficoltà della parte di fornire congrui e idonei elementi al riguardo, fermo in ogni caso il dovere del giudice di indicare i criteri seguiti per determinare l'entità del pregiudizio (cfr. Cass. 41542/2021, 15585/2007). In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, il danno patrimoniale da mancato guadagno, lamentato nello specifico dalla società attrice, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale pag. 2/4 pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale,
presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) che può essere equitativamente svolto solo in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa logicamente desumere l'entità del danno subito
(Cass. 29486/2024), condizioni, quelle appena dette, non ricorrenti nel presente giudizio, in cui l'asserito danno derivato dall'impossibilità, causa la cessazione della fornitura di energia elettrica, di concedere in affitto a terzi i box siti nella via Diodoro
Siculo di Agrigento era agevolmente dimostrabile documentando la variazione di reddito derivatane nel periodo successivo alla cessazione rispetto a quello a essa precedente.
In nessun caso, invece, nella fattispecie dedotta in giudizio, potrebbe ravvisarsi l'esistenza di un danno non patrimoniale risarcibile, essendo ben lontana, già nella prospettazione dell'attrice, la lesione, per di più grave, di interessi della persona costituzionalmente protetti (Cass. 33276/2023).
Tanto basterebbe a motivare la reiezione dell'appello. Non può omettersi di rilevare, tuttavia, per completezza, che la voltura dell'utenza elettrica, ossia la mera variazione del soggetto che ne è intestatario, non implica logicamente né tecnicamente la sospensione dell'erogazione da parte dell'impresa venditrice, rimasta infatti, nel caso in questione, indimostrata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Agrigento n. 843 del 26.10.2020; condanna l'appellante a rifondere a e a Controparte_1 [...]
le spese di appello, che liquida, per ciascun appellato, in complessivi € Parte_2
3.000,00 oltre al rimborso forfetario delle spese generali, alla c.p.a. e all'i.v.a.; dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del D.P.R.
pag. 3/4 n.115/2002, per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte di
Appello, il 6 maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario est.
Gabriele Strano
Il Presidente
Giuseppe Lupo
pag. 4/4